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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione I; sentenza 12 dicembre 1986, n. 2266; Pres....

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sezione I; sentenza 12 dicembre 1986, n. 2266; Pres. Anelli, Est. Borioni; Sindacato nazionale biologi liberi professionisti e altri (Avv. Della Morte, Rosa) c. Pres. cons. ministri e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988), pp. 173/174-177/178 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179294 . Accessed: 28/06/2014 13:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 13:09:38 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I; sentenza 12 dicembre 1986, n. 2266; Pres. Anelli, Est. Borioni; Sindacato nazionalebiologi liberi professionisti e altri (Avv. Della Morte, Rosa) c. Pres. cons. ministri e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 173/174-177/178Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179294 .

Accessed: 28/06/2014 13:09

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

marittima; che il rilascio di questo permesso non costituisce un

diritto assoluto dell'esercente, ma è condizionato alla disciplina

all'uopo prevista dall'autorità marittima nell'ambito del preva lente interesse pubblico generale ad una corretta e ordinata utiliz

zazione del demanio marittimo; che l'autorità marittima ha il

potere-dovere di disciplinare le condizioni per il rilascio del per

messo; che tali condizioni debbono essere conformi a quanto pre visto dall'art. 68 c. nav., cioè deve essere assicurata la vigilanza delle competenti autorità marittime, può essere necessaria l'iscri

zione in appositi registri (anche a numero chiuso), possono essere

disposte altre «speciali limitazioni» dirette a disciplinare l'eserci

zio dell'attività ambulante compatibilmente con le altre possibili utilizzazioni del demanio marittimo.

Sulla base di questa specifica previsione normativa, vanno con

seguentemente ritenuti infondati: il sesto motivo di ricorso sul

l'impossibilità di imporre un ulteriore permesso oltre quello co

munale, in quanto ciò è espressamente previsto dal decreto; il

terzo motivo sull'inapplicabilità dell'art. 68 c. nav. alla categoria

degli ambulanti e, quindi, del numero chiuso, in quanto il decre

to richiama proprio questa norma per le condizioni del permesso e senza alcuna limitazione, cosi che anche il numero chiuso può

legittimamente applicarsi; il primo motivo, sull'impossibilità di

limitare sia l'affluenza degli ambulanti che i tempi della loro per

manenza, nonché il quarto motivo sull'applicazione dell'art. 68

non ai fini di sorveglianza: una volta ammessa la legittimità dal

numero chiuso, tali limitazioni ne sono l'ovvia ed inevitabile con

seguenza e, d'altra parte, a prescindere dal numero chiuso, un

permesso ulteriore in tanto si giustifica in quanto sia proprio di

retto a limitare l'afflusso degli ambulanti; né ciò è estraneo alla

funzione di vigilanza, altrimenti vanificata da un eccessivo nume

ro di esercenti (o dalla loro presenza per lunghi periodi) in rela

zione alle concrete possibilità operative dell'autorità marittima; il settimo motivo sull'impossibilità di una regolamentazione ad

hoc per gli ambulanti itineranti, in quanto il decreto attribuisce

all'autorità marittima proprio un potere-dovere in tal senso; l'ot

tavo motivo sull'illegittimità delle sanzioni previste nella ordinan

za n. 32/84: una volta estesa la disciplina dell'art. 68 anche al

commercio ambulante sul demanio marittimo, le relative viola

zioni vanno sanzionate ai sensi dell'art. 1255 c. nav. e, cioè me

diante l'inibizione dell'attività fino ad un anno oppure, nei casi

più gravi, con la cancellazione dai registri. L'ordinanza impugna

ta, quindi, non stabilisce affatto sanzioni diverse o più gravi in

quanto sia la sospensione per tre turni, che in caso di recidiva,

per sei turni con diniego di rinnovo del permesso, sono di per sé contenute nell'ambito della previsione dell'art. 1255 con l'ov

vio e necessario adattamento alla fattispecie concreta.

In merito al secondo motivo di ricorso sull'incompetenza della

autorità marittima che ha adottato i singoli provvedimenti auto

rizzatori, va rilevato: che ai sensi dell'art. 16 c. nav. al capo dele

gazione di spiaggia sono attribuite anche le funzioni di coman

dante di porto; che tale autorità è stata delegata alla firma della

autorizzazioni, giusto provvedimento del 12 giugno 1986 nonché

ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 23/84; che tale delega deve

ritenersi possibile in quanto diretta ad attuare in concreto la re

golamentazione, sufficientemente particolareggiata, propria del ca

po compartimento e, quindi, non costituisce illegittima esplica zione di poteri di quest'ultimo.

Con il quinto motivo viene poi eccepito il difetto di motivazio

ne dei provvedimenti impugnati; l'ordinanza n. 23/84, nell'art.

2, contiene un'ampia premessa esplicativa dei presupposti di fat

to e di diritto, che hanno indotto l'autorità marittima a valutare

«l'autonoma necessità di individuare un numero di ambulanti con

esclusivo riferimento ai criteri dell'uso pubblico della spiaggia e

dei servizi di sicurezza in relazione all'ampiezza del litorale di

Cervia», cosi che è completamente definito il processo logico se

guito dall'amministrazione nell'adottare il provvedimento: tenen

do conto che la natura regolamentare dell'atto esclude l'esigenza

di ulteriori, dettagliate motivazioni, le premesse suindicate chiari

scono sufficientemente il perché delle prescrizioni contenute nel

dispositivo; i singoli provvedimenti di autorizzazione, invece, non

necessitano di motivazione, essendo meri atti applicativi dell'or

dinanza citata e, quindi, non contengono un apprezzabile margi

ne di discrezionalità.

Con il nono ed ultimo motivo di ricorso si sostiene l'illegittima

Il Foro Italiano — 1988.

imposizione della lassa si concessione: l'art. 2, penultimo com

ma, 1. 398/76 per l'esercizio del commercio ambulante nei porti

prevede espressamente l'applicazione di tale tassa e, precisamen

te, quella al n. 107 della tariffa allegata al d.p.r. 641/72 (cioè la stessa prevista nell'ordinanza n. 23/84): una volta estesa la

disciplina dell'art. 68 c. nav. anche al lido del mare, alla spiaggia ed alle rade, deve necessariamente estendersi alle relative autoriz

zazioni il regime tributario previsto dall'art. 2.

Ciò posto, devono ritenersi infondati anche il secondo, il quin to ed il nono motivo di ricorso unitamente a quelli precedente mente esaminati.

Data l'infondatezza di tutti i motivi, il ricorso deve essere re

spinto né, a tal riguardo, possono assumere particolare rilievo

le vicende antecedenti l'emanazione dei provvedimenti impugnati in quanto le limitazioni imposte dall'autorità marittima, ai sensi

dell'intervenuto decreto, dovevano comunque essere adottate a

prescindere dalle vicende stesse.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO; sezione I; sentenza 12 dicembre 1986, n. 2266; Pres. Anelli, Est. Borio

ni; Sindacato nazionale biologi liberi professionisti e altri (Avv. Della Morte, Rosa) c. Pres. cons, ministri e altri.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO;

Giustizia amministrativa — Unità sanitarie locali — Dipendenti — Disciplina del rapporto d'impiego — Ricorso — Ammissibi

lità — Fattispecie. Sanitario — Dipendenti dalle unità sanitarie locali — Disciplina

del rapporto — Criteri di incentivazione — Legittimità (L. 23

dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario naziona

le, art. 11, 15, 17, 18, 22, 25, 47, 55; d.p.r. 20 dicembre 1979

n. 761, stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, art. 32, 34; d.l. 26 novembre 1981 n. 678, blocco degli organici delle unità sanitarie locali, art. 3; 1. 26 gennaio 1982 n. 12, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 novembre

1981 n. 678, art. 1).

È ammissibile il ricorso proposto dal sindacato nazionale biologi liberi professionisti e da biologi liberi professionisti convenzio

nati contro le norme del decreto presidenziale di disciplina del

rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali, emanato in seguito a contrattazione collettiva, le quali introdu

cono criteri di incentivazione del personale, riducendo cosi in

prospettiva il volume delle prestazioni sanitarie fornite in regi me di concessione. (1)

(1) La sentenza si iscrive nel più largo e permissivo filone giurispru denziale — pur non esente da spunti problematici e, anche, da palesi contraddizioni — con cui si riconosce, in linea di massima, agli ordini

e ai collegi professionali, nonché alle associazioni sindacali di professioni sti, la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti amministrativi

incidenti sulle posizioni soggettive della categoria rappresentata (e, per

tanto, non per la tutela di una situazione di vantaggio accreditatale in

capo al singolo professionista, oppure al singolo associato).

Cfr., infatti, recentemente, in questi stessi termini: Cons. Stalo, sez.

IV, 3 novembre 1986, n. 702, Foro it., 1987, III, 125, con nota di richia

mi, ove si ritiene ammissibile il ricorso proposto dai medici liberi profes

sionisti, e da un ordine provinciale dei medici, avverso il provvedimento

regionale con cui si limita ai medici dipendenti o convenzionali con il

servizio sanitario nazionale l'utilizzabilità del ricettario unico regionale.

(2) La sentenza affronta, ancora una volta, il tormentato problema del rapporto fra la medicina privata e quella pubblica, rapporto divenuto

vieppiù controverso (e obiettivamente discutibile) in seguito alla entrata

in vigore della I. 23 dicembre 1978 n. 833.

11 principio regolatore, introdotto dall'ari. 19 1. n. 833 del 1978, e in

terpretato abbastanza univocamente in giurisprudenza, è che il diritto di

libera scelta degli assistili, riconosciuto dalla norma in questione «nei

limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari», è sottoposto al

potere organizzatorio della p.a., la quale ne stabilisce, in certo modo,

l'estensione e i confini. Cfr., orientativamente, per la formulazione di

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PARTE TERZA

Sono legittime, perché non comprimono indebitamente il diritto

di scelta degli assistiti tra strutture pubbliche e private, te nor

me del decreto presidenziale di disciplina del rapporto di impie

go del personale delle unità sanitarie locali, emanato in seguito a contrattazione collettiva, le quali introducono criteri di in

centivazione del personale. (2) Sono legittime, perchè non lesive della competenza regionale, le

norme del decreto presidenziale di disciplina del rapporto di

impiego del personale delle unità sanitarie locali, emanato in

seguito a contrattazione collettiva, le quali introducono criteri

di incentivazione del personale. (3)

Diritto. — Il ricorso ha per oggetto le norme del d.p.r. 25

giugno 1983 n. 348 che introducono criteri di incentivazione del

personale delle Usi impiegato in attività svolte anche in regime di convenzionamento esterno (art. 59 ss.), vincolando a tale sco

po «un fondo non inferiore al 10% della spesa complessiva risul

tante a rendicontazione 1982 per l'ex istituto delle compartecipa zioni e per l'attività specialistica convenzionata esterna» (art. 60,

1° comma). Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdi

zione opposta dalla federazione nazionale lavoratori della funzio

ne pubblica Cgil, intervenuta ad opponendum, secondo cui le que stioni dedotte in giudizio sarebbero inerenti ai rapporti professio nali di natura privatistica nascenti dalle convenzioni e pertanto esulerebbero dai poteri di cognizione del giudice amministrativo.

È sufficiente obiettare che i ricorrenti non si dolgono della inos

servanza di clausole contenute nelle convenzioni, ma contestano

la legittimità di statuizioni adottate nell'esercizio di una potestà

autoritativa, qual è quella contemplata dall'art. 47, 8° comma,

1. 28 dicembre 1978 n. 833, di fronte alla quale non possono

configurarsi che posizioni di interesse legittimo. Anche l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'av

vocatura dello Stato va disattesa: lo Snablp ha sottoscritto, nella

veste di «organizzazione sindacale maggiormente rappresentati va» dei biologi liberi professionisti l'accordo per il personale a

rapporto convenzionale recepito dal d.p.r. 16 maggio 1980, sic

ché non può disconoscersi la sua abilitazione ad agire in sede

giurisdizionale, secondo principi ormai consolidati, per la difesa

di interessi comuni agli associati; gli altri ricorrenti hanno docu

mentato la loro inclusione nell'elenco dei presidi convenzionati

allegato alla deliberazione n. 2840/81 della giunta regionale della

Campania. Privi di pregio sono anche i rilievi delle organizzazioni sindaca

li intervenute ad opponendum, con i quali si nega la sussistenza

di un pregiudizio attuale a carico dei ricorrenti.

tale regola generale, Corte cost., ord. 5 novembre 1986, n. 234, Foro

it., 1987, I, 1689, ove, peraltro, ci si limita a dichiarare manifestatamente inammissibile la questione sollevata con l'ordinanza del giudice a quo; per l'affermazione della legittimità della disciplina di cui all'art. 3 d.l. 678/81 (nella parte in cui subordina l'accesso agli ambulatori e alle strut ture private convenzionate all'autorizzazione della Usi), v. Corte cost. 15 maggio 1987, n. 173, ibid., 2291, con nota di richiami sui precedenti relativi alla facoltà del cittadino — la quale dà vita ad un mero interesse

legittimo, e non a un diritto soggettivo — di ricorrere ad ambulatori, gabinetti o altri presidi convenzionati, in alternativa alle strutture pubbliche.

(3) Non si rinvengono precedenti specifici in termini. D'altro lato, è ben noto che l'introduzione delle procedure di contrattazione collettiva nell'ambito del rapporto di pubblico impiego ha determinato una sorte di contenzioso strisciante fra Stato e regioni, anche a causa dei non sem

pre limpidi rapporti tra legge e regolamento, ovverosia fra materie riser vate alla legge e materie eventualmente riservate agli accordi stipulati fra

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e la p.a. Cfr., infatti, Corte cost. 25 luglio 1984, n. 219, Foro it., 1985, I, 70, con note di A. Romano e V. Caianiello, la quale dichiara, fra

l'altro, illegittimo l'art. 9 della legge-quadro sul pubblico impiego (1. 29 marzo 1983 n. 93), in relazione all'applicabilità al personale delle Usi delle disposizioni valevoli per i dipendenti dello Stato, per violazione de

gli art. 117, 118, 119 e 97 Cost. Cfr. anche T.A.R. Lazio, sez. I, 19

luglio 1986, n. 1023, id., 1987, III, 471, con nota di richiami, che ha affermato la spettanza al giudice amministrativo della cognizione delle

controversie aventi ad oggetto il d.p.r. con il quale vengono recepiti gli accordi nazionali collettivi, ex art. 48 1. 833/78, e precisato alcuni requisi ti di legittimità di quegli accordi.

Il Foro Italiano — 1988.

Le norme impugnate, aventi almeno in parte forza dichiarata

mente vincolativa (cit. art. 60, 1° comma), essendo preordinate ad incrementare la produttività delle Usi e ridurre per conseguen

za, come meglio risulterà in prosieguo, il volume delle prestazioni fornite in regime di convenzione, influiscono sicuramente, ancor

ché gli effetti concreti saranno differiti nel tempo, sulla capacità di profitto dei laboratori convenzionati e incidono immediata

mente sulle relative scelte gestionali; la loro rimozione rappresen ta dunque di per sé un risultato di evidente utilità sia per gli

operatori privati sia per le associazioni sindacali di categoria. Nei primi due motivi, che possono essere esaminati congiunta

mente, i ricorrenti deducono l'illegittimità delle norme impugnate in quanto alternano la posizione paritaria delle strutture pubbli che e delle strutture convenzionate nell'ambito del servizio sani

tario nazionale e comprimono il diritto degli assistiti di rivolgersi a loro scelta alle une o alle altre.

Le censure sono infondate. L'art. 3 d.l. 26 novembre 1981 n.

678, convertito nella 1. 26 gennaio 1982 n. 12, nel modificare

l'art. 25 1. 833/78, ha disposto, fra l'altro, che «l'utente può ac

cedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, per le quali, nel ter

mine di tre giorni, le strutture pubbliche non sono in grado di

soddisfare la richiesta».

Alla precedente posizione di equivalenza nei confronti degli as

sistiti, sancita dal menzionato art. 25, 6° comma, nella sua origi naria formulazione («Le prestazioni . . . sono fornite di norma

presso le strutture dell'unità sanitaria locale di cui l'utente fa par te o presso le strutture convenzionate») si è cosi sostituita una

situazione che vede l'Usi investita di competenze esclusive nella

misura segnata dalla sua capacità di fornire le prestazioni richie

ste con la dovuta puntualità («nel termine di tre giorni»), con

la conseguenza che l'estensione dell'area di operatività dei centri

convenzionati risulta in concreto condizionata dal livello di effi

cienza raggiunto dall'apparato pubblico. In seguito all'indicata innovazione legislativa, anche il diritto

di scelta degli assistiti, genericamente riconosciuto dall'art. 19, 2° comma, 1. 833/78 «nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei

servizi sanitari», non può che soggiacere alle misure intese ad

accrescere la produttività delle Usi, che esprimono potestà am

piamente discrezionali risalenti al principio costituzionale di buon

andamento e che, d'altra parte, comprimono si la scelta dell'u

tente, ma pur sempre «nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei

servizi sanitari».

È evidente, in tale quadro, che le conseguenze delle norme im

pugnate sottolineate dai ricorrenti sono implicite nel ruolo privi

legiato ora ricoperto dalle strutture pubbliche e, pertanto, non

denotano alcun vizio di legittimità. Infondato è anche il terzo motivo, con il quale viene denunzia

ta la lesione delle competenze delle regioni, cui spetta di definire

mediante gli strumenti della pianificazione la sfera di attività del

le strutture pubbliche e degli operatori convenzionati nel proprio territorio.

Le norme delle quali i ricorrenti si dolgono sono state emanate

in virtù dell'art. 47, 8° comma, 1. 833/78, che demanda la disci

plina del trattamento economico e degli istituti normativi di ca

rattere economico per il personale delle Usi all'accordo unico na

zionale stipulato dalle rappresentanze delle amministrazioni pub bliche e dalle organizzazioni sindacali di categoria e reso esecuti

vo con d.p.r.; il successivo d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, ema

nate in attuazione della delega contenuta nel citato art. 47, ha

precisato che rientra nell'accordo la definizione dell'orario setti

manale di lavoro (art. 32) e dei limiti di svolgimento del lavoro

straordinario (art. 34). La 1. 833/78 attribuisce alle regioni competenze legislative in

ordine agli schemi organizzativi e di funzionamento delle struttu

re pubbliche (art. 15, 17, 2° comma, 18 e 22) e alla pianificazione sanitaria finalizzata «alla eliminazione degli squilibri esistenti nei

servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale» (art. 55); non

ché funzioni di coordinamento e di controllo nei confronti degli organi preposti all'attuazione del servizio sanitario (art. 11).

Nessuna disposizione della legge anzidetta né di leggi successi

ve conferisce alle regioni potestà dispositive nella materia con

templata dall'art. 47, che resta pertanto devoluta in via esclusiva

alla fonte di produzione ivi prevista.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Deve dunque escludersi, già in linea teorica, la possibilità che

le norme definite in sede sindacale invadano la sfera delle attribu

zioni regionali, salvo che l'accordo non debordi dalla materia di

sua pertinenza. Ma l'ipotesi di uno sconfinamento nella specie non sussiste at

teso che il potenziamento delle strutture pubbliche è realizzato

mediante l'incremento dell'orario di lavoro (art. 64) e l'istituzio

ne di incentivi alla produttività (art. 62, 63, 66), elementi questi entrambi ricompresi nella previsione delle menzionate fonti di le

gittimazione dell'accordo.

Vero è che l'esistenza di una pluralità di centri di autonomia

che attingono alla stessa fonte di finanziamento e che concorrono

unitariamente a perseguire nell'ambito del servizio sanitario na

zionale l'obiettivo della tutela della salute, pone esigenze di coor

dinamento che trovano la loro naturale sede di risoluzione negli strumenti della pianificazione, ma deve ritenersi, alla luce delle

considerazioni svolte, che sono piuttosto questi strumenti a do

versi uniformare alle determinazioni contenute nell'accordo uni

co nazionale, e non viceversa, come assumono i ricorrenti.

È appena il caso di aggiungere che la conclusione raggiunta mantiene la sua validità pur nell'attuale situazione di carenza del

la pianificazione sanitaria, giacché resta fermo che le norme cen

surate non interferiscono sotto alcun profilo nelle competenze re

gionali. L'accertata infondatezza delle censure determina il rigetto del

ricorso.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; sezione I; sentenza 9 dicembre 1986, n. 2224; Pres. Anel

li, Est. Borea; Sindacato nazionale biologi liberi professionisti e altri (Avv. Rosa, Della Morte) c. Pres. cons, ministri e altri.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; sezione I; sentenza 9 dicembre 1986, n. 2224; Pres. Anel

Sanità pubblica — Laboratori privati di analisi — Indirizzo e

coordinamento dell'attività regionale — Legittimità — Manca

ta estensione ai laboratori di analisi in case di cura private —

Legittimità (L. 12 febbraio 1968 n. 132, enti ospedalieri e assi

stenza ospedaliera, art. 51, 52, 53; d.p.r. 14 gennaio 1972 n.

4, trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni

amministrative statali in materia di assistenza sanitaria e ospe

daliera e dei relativi personali e uffici, art. 1; d.m. 5 agosto

1977, determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura pri

vate, art. 1; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio

sanitario nazionale, art. 25, 43; d.l. 26 novembre 1981 n. 678,

blocco degli organici delle unità sanitarie locali, art. 3; 1. 26

gannaio 1982 n. 12, conversione in legge, con modificazioni,

del d.l. 26 novembre 1981 n. 678, art. 1; d.p.c.m. 10 febbraio

1984, indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle

regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dota

zione strumentale e di qualificazione funzionale del personale

dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laborato

rio, art. 1, 2).

Sanità pubblica — Laboratori di analisi — Indirizzo e coordina

mento dell'attività regionale — Analisi accompagnate da giudi

zi diagnostici — Legittimità (D.p.c.m. 10 febbraio 1984, art.

1, 9). Sanità pubblica — Laboratori di analisi privati — Indirizzo e

coordinamento dell'attività regionale — Limitazione nell'accet

tazione di campioni — Illegittimità (L. 23 dicembre 1978 n.

833, art. 25; d.p.c.m. 10 febbraio 1984, art. 12).

Sanità pubblica — Laboratori di analisi — Indirizzo e coordina

mento dell'attività regionale — Requisiti dei direttori — Illegit

timità (L. 24 maggio 1967 n. 396, ordinamento della professio

ne di biologo, art. 3, 48; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 43;

d.p.c.m. 10 febbraio 1984, art. 8, 18).

Non è illegittimo per incompetenza nei confronti delle regioni,

il decreto con cui il presidente del consiglio dei ministri indiriz

II Foro Italiano — 1988.

za e coordina l'attività regionale in materia di requisiti minimi

di organizzazione dei presidi anche privati non convenzionati

che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio. (1) È legittimo il decreto con cui il presidente del consiglio dei mini

stri indirizza e coordina l'attività regionale in materia di requi siti minimi di organizzazione dei laboratori di analisi, nella parte in cui non estende anche ai laboratori di analisi, operanti nel

l'ambito di case di cura private convenzionate e non aperti al

pubblico, le prescrizioni che detta. (2) Non è illegittimo il decreto con cui il presidente de! consiglio dei

ministri indirizza e coordina l'attività regionale in materia di

requisiti minimi di organizzazione dei laboratori di analisi, nel

la parte in cui ammette che i medici addetti possono accompa

gnare i risultati analitici con giudizi diagnostici, a firma del

medico direttore responsabile. (3) È illegittimo il decreto con cui il presidente del consiglio dei mini

stri indirizza e coordina l'attività regionale in materia di requi siti minimi di organizzazione dei laboratori di analisi, nella parte in cui impone ai laboratori privati, a differenza di quelli pub

blici, determinate limitazioni all'accettazione di campioni pro venienti da altri laboratori. (4)

È illegittimo il decreto con cui il presidente del consiglio dei mini

stri indirizza e coordina l'attività regionale in materia di requi siti minimi di organizzazione dei laboratori di analisi, nella parte in cui richiede che i direttori di laboratorio siano, oltre che

iscritti all'albo professionale, anche in possesso della specializ zazione o della libera docenza in una delle branche attinenti

all'attività de! laboratorio. (5) È illegittimo il decreto con cui il presidente del consiglio dei mini

stri indirizza e coordina l'attività regionale in materia di requi siti minimi di organizzazione dei laboratori di analisi, nella parte in cui dispone che possano essere direttori di laboratorio solo

i laureati in scienze biologiche, e non anche i laureati in scienze

naturali, medicina chimica, farmacia, chimica e farmacia, e, in base alla normativa transitoria, in agraria e medicina veteri

naria. (6)

(1-4) Questioni essenzialmente di specie, ma il cui tratto unificante sembra essere rappresentato dalla ricostruzione dei poteri di indirizzo e coordina

mento esercitabili dalle autorità centrali — nella specie, dal presidente del consiglio dei ministri — nei confronti delle regioni nel campo dell'as

sistenza sanitaria e ospedaliera: poteri, questi stessi, i quali se già sono, in linea generale e di massima, effettualmente previsti da tutta la legisla zione statale di trasferimento di funzioni alle regioni, a far tempo dai

decreti delegati del 1972 fino a giungere al d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616,

appaiono, ora, ulteriormente accresciuti e potenziati a seguito dell'entra

ta in vigore della 1. 23 ottobre 1985 n. 595, recante norme per la pro

grammazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988 (cfr., ad esempio, l'art. 8, spec, il 3° comma, e si consideri, più in generale, tutto lo spirito complessivo della cit. 1. 595/85, la quale costituisce, di

per se stessa, una tipica manifestazione della funzione statale di indirizzo

e coordinamento, attuata con provvedimento legislativo, tanto rigide e

vincolanti paiono essere le «direttive» normativamente previste nei con

fronti della stessa programmazione sanitaria regionale e locale; su questa

problematica, cfr., per tutti, M. Cammelli, Stato e regioni nel piano sa

nitario nazionale: note sui profili istituzionali, in Stato, regioni ed enti

locali, Formez, Napoli, 1982, 51 ss.; G. Canavesio, La funzione di indi

rizzo e coordinamento in materia di assistenza sociale e sanitaria, in Con

tributi allo studio della funzione statate di indirizzo e coordinamento,

Roma, 1978, 279 ss.). In questo quadro, si rinvengono, ormai, non poche pronunzie, anche

recenti, le quali fanno il punto sulle modalità di esercizio della cennata

funzione statale di indirizzo e coordinamento, e sui limiti entro i quali essa può correttamente dispiegarsi: cfr., orientativamente, Corte cost. 7

luglio 1986, n. 177, Foro it., 1987, 1, 365, con nota di richiami, ove

si dichiara incostituzionale il potere surrogatorio esercitato dal ministro

della sanità dei confronti delle Usi e delle province autonome di Trento

e Bolzano; Corte cost. 31 dicembre 1986, n. 294, ibid., 2346, con nota

di richiami, cui adde, parzialmente, in quanto la sentenza si occupa espres samente solo del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Usi,

Cass., sez. un., 21 febbraio 1987, n. 1872, ibid., 2779.

In relazione ai punti specifici toccati dalla sentenza in epigrafe, cfr.,

poi, Cass. 10 dicembre 1985, Altomare, id., Rep. 1986, voce Sanità pub

blica, n. 202; T.A.R. Lazio, sez. 1, 27 novembre 1985, n. 1459, ibid.,

nn. 212-216.

(5-6) Anche per questi profili affrontati nella sentenza in epigrafe può essere utilmente consultata la cit. decisione T.A.R. Lazio, sez. I, n. 1459/85,

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