sezione I; sentenza 12 dicembre 1986, n. 2266; Pres. Anelli, Est. Borioni; Sindacato nazionalebiologi liberi professionisti e altri (Avv. Della Morte, Rosa) c. Pres. cons. ministri e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 173/174-177/178Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179294 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
marittima; che il rilascio di questo permesso non costituisce un
diritto assoluto dell'esercente, ma è condizionato alla disciplina
all'uopo prevista dall'autorità marittima nell'ambito del preva lente interesse pubblico generale ad una corretta e ordinata utiliz
zazione del demanio marittimo; che l'autorità marittima ha il
potere-dovere di disciplinare le condizioni per il rilascio del per
messo; che tali condizioni debbono essere conformi a quanto pre visto dall'art. 68 c. nav., cioè deve essere assicurata la vigilanza delle competenti autorità marittime, può essere necessaria l'iscri
zione in appositi registri (anche a numero chiuso), possono essere
disposte altre «speciali limitazioni» dirette a disciplinare l'eserci
zio dell'attività ambulante compatibilmente con le altre possibili utilizzazioni del demanio marittimo.
Sulla base di questa specifica previsione normativa, vanno con
seguentemente ritenuti infondati: il sesto motivo di ricorso sul
l'impossibilità di imporre un ulteriore permesso oltre quello co
munale, in quanto ciò è espressamente previsto dal decreto; il
terzo motivo sull'inapplicabilità dell'art. 68 c. nav. alla categoria
degli ambulanti e, quindi, del numero chiuso, in quanto il decre
to richiama proprio questa norma per le condizioni del permesso e senza alcuna limitazione, cosi che anche il numero chiuso può
legittimamente applicarsi; il primo motivo, sull'impossibilità di
limitare sia l'affluenza degli ambulanti che i tempi della loro per
manenza, nonché il quarto motivo sull'applicazione dell'art. 68
non ai fini di sorveglianza: una volta ammessa la legittimità dal
numero chiuso, tali limitazioni ne sono l'ovvia ed inevitabile con
seguenza e, d'altra parte, a prescindere dal numero chiuso, un
permesso ulteriore in tanto si giustifica in quanto sia proprio di
retto a limitare l'afflusso degli ambulanti; né ciò è estraneo alla
funzione di vigilanza, altrimenti vanificata da un eccessivo nume
ro di esercenti (o dalla loro presenza per lunghi periodi) in rela
zione alle concrete possibilità operative dell'autorità marittima; il settimo motivo sull'impossibilità di una regolamentazione ad
hoc per gli ambulanti itineranti, in quanto il decreto attribuisce
all'autorità marittima proprio un potere-dovere in tal senso; l'ot
tavo motivo sull'illegittimità delle sanzioni previste nella ordinan
za n. 32/84: una volta estesa la disciplina dell'art. 68 anche al
commercio ambulante sul demanio marittimo, le relative viola
zioni vanno sanzionate ai sensi dell'art. 1255 c. nav. e, cioè me
diante l'inibizione dell'attività fino ad un anno oppure, nei casi
più gravi, con la cancellazione dai registri. L'ordinanza impugna
ta, quindi, non stabilisce affatto sanzioni diverse o più gravi in
quanto sia la sospensione per tre turni, che in caso di recidiva,
per sei turni con diniego di rinnovo del permesso, sono di per sé contenute nell'ambito della previsione dell'art. 1255 con l'ov
vio e necessario adattamento alla fattispecie concreta.
In merito al secondo motivo di ricorso sull'incompetenza della
autorità marittima che ha adottato i singoli provvedimenti auto
rizzatori, va rilevato: che ai sensi dell'art. 16 c. nav. al capo dele
gazione di spiaggia sono attribuite anche le funzioni di coman
dante di porto; che tale autorità è stata delegata alla firma della
autorizzazioni, giusto provvedimento del 12 giugno 1986 nonché
ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 23/84; che tale delega deve
ritenersi possibile in quanto diretta ad attuare in concreto la re
golamentazione, sufficientemente particolareggiata, propria del ca
po compartimento e, quindi, non costituisce illegittima esplica zione di poteri di quest'ultimo.
Con il quinto motivo viene poi eccepito il difetto di motivazio
ne dei provvedimenti impugnati; l'ordinanza n. 23/84, nell'art.
2, contiene un'ampia premessa esplicativa dei presupposti di fat
to e di diritto, che hanno indotto l'autorità marittima a valutare
«l'autonoma necessità di individuare un numero di ambulanti con
esclusivo riferimento ai criteri dell'uso pubblico della spiaggia e
dei servizi di sicurezza in relazione all'ampiezza del litorale di
Cervia», cosi che è completamente definito il processo logico se
guito dall'amministrazione nell'adottare il provvedimento: tenen
do conto che la natura regolamentare dell'atto esclude l'esigenza
di ulteriori, dettagliate motivazioni, le premesse suindicate chiari
scono sufficientemente il perché delle prescrizioni contenute nel
dispositivo; i singoli provvedimenti di autorizzazione, invece, non
necessitano di motivazione, essendo meri atti applicativi dell'or
dinanza citata e, quindi, non contengono un apprezzabile margi
ne di discrezionalità.
Con il nono ed ultimo motivo di ricorso si sostiene l'illegittima
Il Foro Italiano — 1988.
imposizione della lassa si concessione: l'art. 2, penultimo com
ma, 1. 398/76 per l'esercizio del commercio ambulante nei porti
prevede espressamente l'applicazione di tale tassa e, precisamen
te, quella al n. 107 della tariffa allegata al d.p.r. 641/72 (cioè la stessa prevista nell'ordinanza n. 23/84): una volta estesa la
disciplina dell'art. 68 c. nav. anche al lido del mare, alla spiaggia ed alle rade, deve necessariamente estendersi alle relative autoriz
zazioni il regime tributario previsto dall'art. 2.
Ciò posto, devono ritenersi infondati anche il secondo, il quin to ed il nono motivo di ricorso unitamente a quelli precedente mente esaminati.
Data l'infondatezza di tutti i motivi, il ricorso deve essere re
spinto né, a tal riguardo, possono assumere particolare rilievo
le vicende antecedenti l'emanazione dei provvedimenti impugnati in quanto le limitazioni imposte dall'autorità marittima, ai sensi
dell'intervenuto decreto, dovevano comunque essere adottate a
prescindere dalle vicende stesse.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO; sezione I; sentenza 12 dicembre 1986, n. 2266; Pres. Anelli, Est. Borio
ni; Sindacato nazionale biologi liberi professionisti e altri (Avv. Della Morte, Rosa) c. Pres. cons, ministri e altri.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO;
Giustizia amministrativa — Unità sanitarie locali — Dipendenti — Disciplina del rapporto d'impiego — Ricorso — Ammissibi
lità — Fattispecie. Sanitario — Dipendenti dalle unità sanitarie locali — Disciplina
del rapporto — Criteri di incentivazione — Legittimità (L. 23
dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario naziona
le, art. 11, 15, 17, 18, 22, 25, 47, 55; d.p.r. 20 dicembre 1979
n. 761, stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, art. 32, 34; d.l. 26 novembre 1981 n. 678, blocco degli organici delle unità sanitarie locali, art. 3; 1. 26 gennaio 1982 n. 12, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 novembre
1981 n. 678, art. 1).
È ammissibile il ricorso proposto dal sindacato nazionale biologi liberi professionisti e da biologi liberi professionisti convenzio
nati contro le norme del decreto presidenziale di disciplina del
rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali, emanato in seguito a contrattazione collettiva, le quali introdu
cono criteri di incentivazione del personale, riducendo cosi in
prospettiva il volume delle prestazioni sanitarie fornite in regi me di concessione. (1)
(1) La sentenza si iscrive nel più largo e permissivo filone giurispru denziale — pur non esente da spunti problematici e, anche, da palesi contraddizioni — con cui si riconosce, in linea di massima, agli ordini
e ai collegi professionali, nonché alle associazioni sindacali di professioni sti, la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti amministrativi
incidenti sulle posizioni soggettive della categoria rappresentata (e, per
tanto, non per la tutela di una situazione di vantaggio accreditatale in
capo al singolo professionista, oppure al singolo associato).
Cfr., infatti, recentemente, in questi stessi termini: Cons. Stalo, sez.
IV, 3 novembre 1986, n. 702, Foro it., 1987, III, 125, con nota di richia
mi, ove si ritiene ammissibile il ricorso proposto dai medici liberi profes
sionisti, e da un ordine provinciale dei medici, avverso il provvedimento
regionale con cui si limita ai medici dipendenti o convenzionali con il
servizio sanitario nazionale l'utilizzabilità del ricettario unico regionale.
(2) La sentenza affronta, ancora una volta, il tormentato problema del rapporto fra la medicina privata e quella pubblica, rapporto divenuto
vieppiù controverso (e obiettivamente discutibile) in seguito alla entrata
in vigore della I. 23 dicembre 1978 n. 833.
11 principio regolatore, introdotto dall'ari. 19 1. n. 833 del 1978, e in
terpretato abbastanza univocamente in giurisprudenza, è che il diritto di
libera scelta degli assistili, riconosciuto dalla norma in questione «nei
limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari», è sottoposto al
potere organizzatorio della p.a., la quale ne stabilisce, in certo modo,
l'estensione e i confini. Cfr., orientativamente, per la formulazione di
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PARTE TERZA
Sono legittime, perché non comprimono indebitamente il diritto
di scelta degli assistiti tra strutture pubbliche e private, te nor
me del decreto presidenziale di disciplina del rapporto di impie
go del personale delle unità sanitarie locali, emanato in seguito a contrattazione collettiva, le quali introducono criteri di in
centivazione del personale. (2) Sono legittime, perchè non lesive della competenza regionale, le
norme del decreto presidenziale di disciplina del rapporto di
impiego del personale delle unità sanitarie locali, emanato in
seguito a contrattazione collettiva, le quali introducono criteri
di incentivazione del personale. (3)
Diritto. — Il ricorso ha per oggetto le norme del d.p.r. 25
giugno 1983 n. 348 che introducono criteri di incentivazione del
personale delle Usi impiegato in attività svolte anche in regime di convenzionamento esterno (art. 59 ss.), vincolando a tale sco
po «un fondo non inferiore al 10% della spesa complessiva risul
tante a rendicontazione 1982 per l'ex istituto delle compartecipa zioni e per l'attività specialistica convenzionata esterna» (art. 60,
1° comma). Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdi
zione opposta dalla federazione nazionale lavoratori della funzio
ne pubblica Cgil, intervenuta ad opponendum, secondo cui le que stioni dedotte in giudizio sarebbero inerenti ai rapporti professio nali di natura privatistica nascenti dalle convenzioni e pertanto esulerebbero dai poteri di cognizione del giudice amministrativo.
È sufficiente obiettare che i ricorrenti non si dolgono della inos
servanza di clausole contenute nelle convenzioni, ma contestano
la legittimità di statuizioni adottate nell'esercizio di una potestà
autoritativa, qual è quella contemplata dall'art. 47, 8° comma,
1. 28 dicembre 1978 n. 833, di fronte alla quale non possono
configurarsi che posizioni di interesse legittimo. Anche l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'av
vocatura dello Stato va disattesa: lo Snablp ha sottoscritto, nella
veste di «organizzazione sindacale maggiormente rappresentati va» dei biologi liberi professionisti l'accordo per il personale a
rapporto convenzionale recepito dal d.p.r. 16 maggio 1980, sic
ché non può disconoscersi la sua abilitazione ad agire in sede
giurisdizionale, secondo principi ormai consolidati, per la difesa
di interessi comuni agli associati; gli altri ricorrenti hanno docu
mentato la loro inclusione nell'elenco dei presidi convenzionati
allegato alla deliberazione n. 2840/81 della giunta regionale della
Campania. Privi di pregio sono anche i rilievi delle organizzazioni sindaca
li intervenute ad opponendum, con i quali si nega la sussistenza
di un pregiudizio attuale a carico dei ricorrenti.
tale regola generale, Corte cost., ord. 5 novembre 1986, n. 234, Foro
it., 1987, I, 1689, ove, peraltro, ci si limita a dichiarare manifestatamente inammissibile la questione sollevata con l'ordinanza del giudice a quo; per l'affermazione della legittimità della disciplina di cui all'art. 3 d.l. 678/81 (nella parte in cui subordina l'accesso agli ambulatori e alle strut ture private convenzionate all'autorizzazione della Usi), v. Corte cost. 15 maggio 1987, n. 173, ibid., 2291, con nota di richiami sui precedenti relativi alla facoltà del cittadino — la quale dà vita ad un mero interesse
legittimo, e non a un diritto soggettivo — di ricorrere ad ambulatori, gabinetti o altri presidi convenzionati, in alternativa alle strutture pubbliche.
(3) Non si rinvengono precedenti specifici in termini. D'altro lato, è ben noto che l'introduzione delle procedure di contrattazione collettiva nell'ambito del rapporto di pubblico impiego ha determinato una sorte di contenzioso strisciante fra Stato e regioni, anche a causa dei non sem
pre limpidi rapporti tra legge e regolamento, ovverosia fra materie riser vate alla legge e materie eventualmente riservate agli accordi stipulati fra
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e la p.a. Cfr., infatti, Corte cost. 25 luglio 1984, n. 219, Foro it., 1985, I, 70, con note di A. Romano e V. Caianiello, la quale dichiara, fra
l'altro, illegittimo l'art. 9 della legge-quadro sul pubblico impiego (1. 29 marzo 1983 n. 93), in relazione all'applicabilità al personale delle Usi delle disposizioni valevoli per i dipendenti dello Stato, per violazione de
gli art. 117, 118, 119 e 97 Cost. Cfr. anche T.A.R. Lazio, sez. I, 19
luglio 1986, n. 1023, id., 1987, III, 471, con nota di richiami, che ha affermato la spettanza al giudice amministrativo della cognizione delle
controversie aventi ad oggetto il d.p.r. con il quale vengono recepiti gli accordi nazionali collettivi, ex art. 48 1. 833/78, e precisato alcuni requisi ti di legittimità di quegli accordi.
Il Foro Italiano — 1988.
Le norme impugnate, aventi almeno in parte forza dichiarata
mente vincolativa (cit. art. 60, 1° comma), essendo preordinate ad incrementare la produttività delle Usi e ridurre per conseguen
za, come meglio risulterà in prosieguo, il volume delle prestazioni fornite in regime di convenzione, influiscono sicuramente, ancor
ché gli effetti concreti saranno differiti nel tempo, sulla capacità di profitto dei laboratori convenzionati e incidono immediata
mente sulle relative scelte gestionali; la loro rimozione rappresen ta dunque di per sé un risultato di evidente utilità sia per gli
operatori privati sia per le associazioni sindacali di categoria. Nei primi due motivi, che possono essere esaminati congiunta
mente, i ricorrenti deducono l'illegittimità delle norme impugnate in quanto alternano la posizione paritaria delle strutture pubbli che e delle strutture convenzionate nell'ambito del servizio sani
tario nazionale e comprimono il diritto degli assistiti di rivolgersi a loro scelta alle une o alle altre.
Le censure sono infondate. L'art. 3 d.l. 26 novembre 1981 n.
678, convertito nella 1. 26 gennaio 1982 n. 12, nel modificare
l'art. 25 1. 833/78, ha disposto, fra l'altro, che «l'utente può ac
cedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, per le quali, nel ter
mine di tre giorni, le strutture pubbliche non sono in grado di
soddisfare la richiesta».
Alla precedente posizione di equivalenza nei confronti degli as
sistiti, sancita dal menzionato art. 25, 6° comma, nella sua origi naria formulazione («Le prestazioni . . . sono fornite di norma
presso le strutture dell'unità sanitaria locale di cui l'utente fa par te o presso le strutture convenzionate») si è cosi sostituita una
situazione che vede l'Usi investita di competenze esclusive nella
misura segnata dalla sua capacità di fornire le prestazioni richie
ste con la dovuta puntualità («nel termine di tre giorni»), con
la conseguenza che l'estensione dell'area di operatività dei centri
convenzionati risulta in concreto condizionata dal livello di effi
cienza raggiunto dall'apparato pubblico. In seguito all'indicata innovazione legislativa, anche il diritto
di scelta degli assistiti, genericamente riconosciuto dall'art. 19, 2° comma, 1. 833/78 «nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei
servizi sanitari», non può che soggiacere alle misure intese ad
accrescere la produttività delle Usi, che esprimono potestà am
piamente discrezionali risalenti al principio costituzionale di buon
andamento e che, d'altra parte, comprimono si la scelta dell'u
tente, ma pur sempre «nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei
servizi sanitari».
È evidente, in tale quadro, che le conseguenze delle norme im
pugnate sottolineate dai ricorrenti sono implicite nel ruolo privi
legiato ora ricoperto dalle strutture pubbliche e, pertanto, non
denotano alcun vizio di legittimità. Infondato è anche il terzo motivo, con il quale viene denunzia
ta la lesione delle competenze delle regioni, cui spetta di definire
mediante gli strumenti della pianificazione la sfera di attività del
le strutture pubbliche e degli operatori convenzionati nel proprio territorio.
Le norme delle quali i ricorrenti si dolgono sono state emanate
in virtù dell'art. 47, 8° comma, 1. 833/78, che demanda la disci
plina del trattamento economico e degli istituti normativi di ca
rattere economico per il personale delle Usi all'accordo unico na
zionale stipulato dalle rappresentanze delle amministrazioni pub bliche e dalle organizzazioni sindacali di categoria e reso esecuti
vo con d.p.r.; il successivo d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, ema
nate in attuazione della delega contenuta nel citato art. 47, ha
precisato che rientra nell'accordo la definizione dell'orario setti
manale di lavoro (art. 32) e dei limiti di svolgimento del lavoro
straordinario (art. 34). La 1. 833/78 attribuisce alle regioni competenze legislative in
ordine agli schemi organizzativi e di funzionamento delle struttu
re pubbliche (art. 15, 17, 2° comma, 18 e 22) e alla pianificazione sanitaria finalizzata «alla eliminazione degli squilibri esistenti nei
servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale» (art. 55); non
ché funzioni di coordinamento e di controllo nei confronti degli organi preposti all'attuazione del servizio sanitario (art. 11).
Nessuna disposizione della legge anzidetta né di leggi successi
ve conferisce alle regioni potestà dispositive nella materia con
templata dall'art. 47, che resta pertanto devoluta in via esclusiva
alla fonte di produzione ivi prevista.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Deve dunque escludersi, già in linea teorica, la possibilità che
le norme definite in sede sindacale invadano la sfera delle attribu
zioni regionali, salvo che l'accordo non debordi dalla materia di
sua pertinenza. Ma l'ipotesi di uno sconfinamento nella specie non sussiste at
teso che il potenziamento delle strutture pubbliche è realizzato
mediante l'incremento dell'orario di lavoro (art. 64) e l'istituzio
ne di incentivi alla produttività (art. 62, 63, 66), elementi questi entrambi ricompresi nella previsione delle menzionate fonti di le
gittimazione dell'accordo.
Vero è che l'esistenza di una pluralità di centri di autonomia
che attingono alla stessa fonte di finanziamento e che concorrono
unitariamente a perseguire nell'ambito del servizio sanitario na
zionale l'obiettivo della tutela della salute, pone esigenze di coor
dinamento che trovano la loro naturale sede di risoluzione negli strumenti della pianificazione, ma deve ritenersi, alla luce delle
considerazioni svolte, che sono piuttosto questi strumenti a do
versi uniformare alle determinazioni contenute nell'accordo uni
co nazionale, e non viceversa, come assumono i ricorrenti.
È appena il caso di aggiungere che la conclusione raggiunta mantiene la sua validità pur nell'attuale situazione di carenza del
la pianificazione sanitaria, giacché resta fermo che le norme cen
surate non interferiscono sotto alcun profilo nelle competenze re
gionali. L'accertata infondatezza delle censure determina il rigetto del
ricorso.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA
ZIO; sezione I; sentenza 9 dicembre 1986, n. 2224; Pres. Anel
li, Est. Borea; Sindacato nazionale biologi liberi professionisti e altri (Avv. Rosa, Della Morte) c. Pres. cons, ministri e altri.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA
ZIO; sezione I; sentenza 9 dicembre 1986, n. 2224; Pres. Anel
Sanità pubblica — Laboratori privati di analisi — Indirizzo e
coordinamento dell'attività regionale — Legittimità — Manca
ta estensione ai laboratori di analisi in case di cura private —
Legittimità (L. 12 febbraio 1968 n. 132, enti ospedalieri e assi
stenza ospedaliera, art. 51, 52, 53; d.p.r. 14 gennaio 1972 n.
4, trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di assistenza sanitaria e ospe
daliera e dei relativi personali e uffici, art. 1; d.m. 5 agosto
1977, determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura pri
vate, art. 1; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio
sanitario nazionale, art. 25, 43; d.l. 26 novembre 1981 n. 678,
blocco degli organici delle unità sanitarie locali, art. 3; 1. 26
gannaio 1982 n. 12, conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 26 novembre 1981 n. 678, art. 1; d.p.c.m. 10 febbraio
1984, indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle
regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dota
zione strumentale e di qualificazione funzionale del personale
dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laborato
rio, art. 1, 2).
Sanità pubblica — Laboratori di analisi — Indirizzo e coordina
mento dell'attività regionale — Analisi accompagnate da giudi
zi diagnostici — Legittimità (D.p.c.m. 10 febbraio 1984, art.
1, 9). Sanità pubblica — Laboratori di analisi privati — Indirizzo e
coordinamento dell'attività regionale — Limitazione nell'accet
tazione di campioni — Illegittimità (L. 23 dicembre 1978 n.
833, art. 25; d.p.c.m. 10 febbraio 1984, art. 12).
Sanità pubblica — Laboratori di analisi — Indirizzo e coordina
mento dell'attività regionale — Requisiti dei direttori — Illegit
timità (L. 24 maggio 1967 n. 396, ordinamento della professio
ne di biologo, art. 3, 48; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 43;
d.p.c.m. 10 febbraio 1984, art. 8, 18).
Non è illegittimo per incompetenza nei confronti delle regioni,
il decreto con cui il presidente del consiglio dei ministri indiriz
II Foro Italiano — 1988.
za e coordina l'attività regionale in materia di requisiti minimi
di organizzazione dei presidi anche privati non convenzionati
che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio. (1) È legittimo il decreto con cui il presidente del consiglio dei mini
stri indirizza e coordina l'attività regionale in materia di requi siti minimi di organizzazione dei laboratori di analisi, nella parte in cui non estende anche ai laboratori di analisi, operanti nel
l'ambito di case di cura private convenzionate e non aperti al
pubblico, le prescrizioni che detta. (2) Non è illegittimo il decreto con cui il presidente de! consiglio dei
ministri indirizza e coordina l'attività regionale in materia di
requisiti minimi di organizzazione dei laboratori di analisi, nel
la parte in cui ammette che i medici addetti possono accompa
gnare i risultati analitici con giudizi diagnostici, a firma del
medico direttore responsabile. (3) È illegittimo il decreto con cui il presidente del consiglio dei mini
stri indirizza e coordina l'attività regionale in materia di requi siti minimi di organizzazione dei laboratori di analisi, nella parte in cui impone ai laboratori privati, a differenza di quelli pub
blici, determinate limitazioni all'accettazione di campioni pro venienti da altri laboratori. (4)
È illegittimo il decreto con cui il presidente del consiglio dei mini
stri indirizza e coordina l'attività regionale in materia di requi siti minimi di organizzazione dei laboratori di analisi, nella parte in cui richiede che i direttori di laboratorio siano, oltre che
iscritti all'albo professionale, anche in possesso della specializ zazione o della libera docenza in una delle branche attinenti
all'attività de! laboratorio. (5) È illegittimo il decreto con cui il presidente del consiglio dei mini
stri indirizza e coordina l'attività regionale in materia di requi siti minimi di organizzazione dei laboratori di analisi, nella parte in cui dispone che possano essere direttori di laboratorio solo
i laureati in scienze biologiche, e non anche i laureati in scienze
naturali, medicina chimica, farmacia, chimica e farmacia, e, in base alla normativa transitoria, in agraria e medicina veteri
naria. (6)
(1-4) Questioni essenzialmente di specie, ma il cui tratto unificante sembra essere rappresentato dalla ricostruzione dei poteri di indirizzo e coordina
mento esercitabili dalle autorità centrali — nella specie, dal presidente del consiglio dei ministri — nei confronti delle regioni nel campo dell'as
sistenza sanitaria e ospedaliera: poteri, questi stessi, i quali se già sono, in linea generale e di massima, effettualmente previsti da tutta la legisla zione statale di trasferimento di funzioni alle regioni, a far tempo dai
decreti delegati del 1972 fino a giungere al d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616,
appaiono, ora, ulteriormente accresciuti e potenziati a seguito dell'entra
ta in vigore della 1. 23 ottobre 1985 n. 595, recante norme per la pro
grammazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988 (cfr., ad esempio, l'art. 8, spec, il 3° comma, e si consideri, più in generale, tutto lo spirito complessivo della cit. 1. 595/85, la quale costituisce, di
per se stessa, una tipica manifestazione della funzione statale di indirizzo
e coordinamento, attuata con provvedimento legislativo, tanto rigide e
vincolanti paiono essere le «direttive» normativamente previste nei con
fronti della stessa programmazione sanitaria regionale e locale; su questa
problematica, cfr., per tutti, M. Cammelli, Stato e regioni nel piano sa
nitario nazionale: note sui profili istituzionali, in Stato, regioni ed enti
locali, Formez, Napoli, 1982, 51 ss.; G. Canavesio, La funzione di indi
rizzo e coordinamento in materia di assistenza sociale e sanitaria, in Con
tributi allo studio della funzione statate di indirizzo e coordinamento,
Roma, 1978, 279 ss.). In questo quadro, si rinvengono, ormai, non poche pronunzie, anche
recenti, le quali fanno il punto sulle modalità di esercizio della cennata
funzione statale di indirizzo e coordinamento, e sui limiti entro i quali essa può correttamente dispiegarsi: cfr., orientativamente, Corte cost. 7
luglio 1986, n. 177, Foro it., 1987, 1, 365, con nota di richiami, ove
si dichiara incostituzionale il potere surrogatorio esercitato dal ministro
della sanità dei confronti delle Usi e delle province autonome di Trento
e Bolzano; Corte cost. 31 dicembre 1986, n. 294, ibid., 2346, con nota
di richiami, cui adde, parzialmente, in quanto la sentenza si occupa espres samente solo del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Usi,
Cass., sez. un., 21 febbraio 1987, n. 1872, ibid., 2779.
In relazione ai punti specifici toccati dalla sentenza in epigrafe, cfr.,
poi, Cass. 10 dicembre 1985, Altomare, id., Rep. 1986, voce Sanità pub
blica, n. 202; T.A.R. Lazio, sez. 1, 27 novembre 1985, n. 1459, ibid.,
nn. 212-216.
(5-6) Anche per questi profili affrontati nella sentenza in epigrafe può essere utilmente consultata la cit. decisione T.A.R. Lazio, sez. I, n. 1459/85,
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