Sezione I; sentenza 13 maggio 1981, n. 389; Pres. Tozzi, Est. La Medica; Quaranta (Avv. M.Nigro) c. Min. pubblica istruzione, Università degli studi di Roma, Pannarale (Avv. A. M.Sandulli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1982),pp. 175/176-177/178Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174333 .
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PARTE TERZA
II
Ritenuto che il danno lamentato dalla ricorrente deriva dalla
mancata fissazione di un termine al provvedimento di sospensio ne della licenza adottato dal questore di Napoli il 15 ottobre
1981, e che tale danno integra gli estremi della gravità ed irre
parabilità. Ritenuto, d'altra parte, che la sospensione della esecuzione di
un provvedimento cautelare potrebbe essere di pregiudizio al
l'interesse pubblico; tenuto conto della particolare natura dell'at
tività commerciale esercitata dalla ricorrente e che conseguente mente l'autorità di p. s. deve provvedere all'adozione dei defini
tivi provvedimenti.
Ritenuto, quindi, che all'amministrazione possa essere conces
so uno spatium deliberandi perché provveda alla fissazione del
suddetto termine, che tale spatium deliberandi può essere limi
tato al 15 marzo 1982, e che, decorso tale data senza che l'am
ministrazione abbia provveduto, l'impugnato provvedimento deb
ba essere sospeso. Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al cit. art. 21 1. 6
dicembre 1971 n. 1034;
accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione nei
limiti di cui in motivazione.
Ili
Considerato che, a seguito della requisizione dell'immobile
I.A.C.P. assegnatogli, la ricorrente ha dimostrato il danno grave
per sé ed anche per il suo nucleo familiare, che allo stato allog
gia in un solo vano nel comune di Lusciano;
rilevato che peraltro gli attuali occupanti dell'immobile han
no diritto a permanervi per quattro mesi e che si ravvisa la
opportunità di sospendere l'efficacia dell'atto dalla data della sua
scadenza, in relazione all'eventualità che la requisizione venga
prorogata o che i beneficiari di essa continuino a permanere nell'immobile dopo la scadenza del termine.
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al cit. art. 21 1. 6
dicembre 1971 n. 1034;
accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, con
decorrenza dalla scadenza del periodo di mesi quattro di cui al
provvedimento di requisizione impugnato.
inibendo la proroga della requisizione, e se ciò fosse vero si avrebbe
un raro (e anomalo) caso di intervento cautelare di tipo inibitorio
preventivo, un'ipotesi di sostituzione del giudice all'amministrazione in
contrasto con il principio assolutamente consolidato che esige l'esi
stenza di un provvedimento per chiederne la sospensione. In realtà
sembra che il T.A.R. non ha ritenuto sospendibile il provvedimento amministrativo negli effetti immediati, ma solo in quelli conseguen
ziali, futuri, ultrattivi rispetto alla scadenza del termine. È opportuno infatti ricordare che nel caso di provvedimenti di requisizione — ed
ablativi in generale — è possibile la proroga del termine posto al
provvedimento, ma tale proroga ha come presupposto l'esistenza del
termine che si intende prorogare, tant'è che si ritiene illegittima la
proroga che interviene quando il termine è già spirato. In conseguenza, tenendo presente la rilevanza del provvedimento impugnato rispetto a probabili proroghe dello stesso, l'ordinanza del T.A.R. Campania ha
inteso sottrarre all'amministrazione la possibilità di utilizzare l'esistenza di una requisizione in corso (anche se di imminente scadenza) come
presupposto per una proroga della requisizione stessa, cancellando, alla scadenza del termine, anche gli « effetti residuali » del provvedimento.
Come si vede, la tutela cautelare ha superato il medio evo delle motivazioni oracolari e draconiane (Gorla, La motivation des juge ments, in Foro it., 1979, V, 1 ss.), inserendosi nella dinamica dei
provvedimenti amministrativi, con una duttilità di motivazioni e di
dispositivi adeguata all'equilibrato componimento delle opposte esi
genze. Appunto in tale logica le sospensive sottoposte a condizioni, termini e modalità (Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 1979, n. 55, id., 1979, III, 371) superano l'avaro disposto normativo che consente la mera sospensione dell'atto e adeguano di fatto la cautela alla logica del minor danno. È diffìcile infatti che nei procedimenti amministrativi le posizioni dei privati e della p. a. non consentano mediazioni sicché il
criterio che spesso guida il giudice della cautela non è quello della
rigida contrapposizione delle situazioni, ma quello del minor danno che è opportuno far sopportare a una delle due parti. Di qui il dif fondersi di figure intermedie di tutela cautelare, che utilizzano quegli elementi accidentali (condizioni, termini, modalità) che meglio si ade
guano alle esigenze tanto del ricorrente che della p. a.
G. Saporito
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA
ZIO; Sezione I; sentenza 13 maggio 1981, n. 389; Pres. Tozzi,
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA
ZIO; Sezione I; sentenza 13 maggio 1981, n. 389; Pres. Tozzi, Est. La Medica; Quaranta (Avv. M. Nigro) c. Min. pubblica istruzione, Università degli studi di Roma, Pannarale (Avv. A. M. Sandulli).
Atto amministrativo — Atto collegiale — Verbalizzazione incom
pleta — Legittimità (R. d. 31 agosto 1933 n. 1592, t. u. delle
leggi sull'istruzione superiore, art. 93). Istruzione pubblica «— Università — Cattedra vacante — Chia
mata di professore di materia affine — Legittimità (R. d. 31
agosto 1933 n. 1592, art. 78, 93; d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580, misure urgenti per l'università, art. 2; 1. 30 novembre 1973, n. 766, conversione in legge, con modificazioni, del d. 1. 1° ot tobre 1973 n. 580, art. un.).
È legittima la deliberazione del consiglio di facoltà universitaria
presa « a stragrande maggioranza », con l'indicazione degli aste
nuti, e non dei voti favorevoli e di quelli contrari. (1) È legittima la deliberazione con la quale il consiglio di facoltà
universitaria chiama a coprire per trasferimento in cattedra va
cante, il professore straordinario di materia affine, compresa nel medesimo gruppo di discipline ai fini dei concorsi a cattedre
universitarie, e che in precedenza aveva vinto il concorso per professore aggregato per un gruppo di discipline comprendenti ambedue le materie. (2)
Diritto. — 1. - 1 ricorsi in epigrafe vanno riuniti per evidenti
ragioni di connessione.
2. - Con il primo ricorso (n. 634/78) il prof. Quaranta impu gna la delibera della facoltà di medicina e chirurgia dell'univer
sità di Roma con la quale viene proposta al ministero della pub blica istruzione la copertura della cattedra di « clinica oculisti
ca » mediante il trasferimento del prof. Pannarale, nonché il si
lenzio-rigetto formatosi sul ricorso rivolto al medesimo ministero avverso la menzionata delibera.
Anzitutto viene dedotta la violazione dell'art. 93, 2° comma, r. d. 31 agosto 1933 n. 1592 e di tutte le norme e i principi che
reggono il funzionamento degli organi collegiali, in quanto non
è stato indicato il numero dei voti che ha conseguito l'ordine del giorno a favore della chiamata del prof. Pannarale, per cui
non si comprenderebbe se sia stata raggiunta la maggioranza qua lificata richiesta nella specie.
In contrario, osserva il tribunale che dal verbale della relativa seduta risulta che erano presenti n. 101 professori e che il pre detto o. d. g. « viene approvato a stragrande maggioranza della
facoltà, con l'astensione dei prof. Biocca E., Ascenzi e Reda».
La menzionata delibera deve ritenersi quindi legittima, perché non sussiste incertezza sul numero dei partecipanti alla riunione
e, per conseguenza, sul quorum necessario per la sua approva zione, mentre viene precisato il numero degli astenuti; peraltro, l'obiezione che manca l'indicazione del numero dei voti favore
voli e di quelli contrari si appalesa irrilevante, per l'assorbente
considerazione che la delibera "Stessa ha ottenuto la « stragrande
maggioranza » dei voti (Cons. Stato, Sez. V, 1° dicembre 1970, n. 1034, Foro it., Rep. 1970, voce Comune, n. 120).
3. - Con l'altro motivo il ricorrente deduce la violazione degli art. 78, 3° comma, e 93, 2° e 3° comma, del predetto t. u. e di
tutti i principi e le norme che reggono i provvedimenti concor
suali, lamentando in particolare che al momento del suo trasfe
(1) La massima appare conforme all'orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo il quale è legittimo che il verbale della de liberazione di un organo collegiale non indichi l'esito della vota zione, se vi è stata unanimità di consensi, o comunque assenza di dissensi: Cons. Stato, Ad. plen., 28 ottobre 1980, n. 40, Cons. Stato, 1980, I, 1284; la necessità della descrizione particolareggiata del l'esito del voto esiste quando questo sia solo maggioritario: T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 ottobre 1974, n. 48, Foro it., Rep. 1975, voce Atto amministrativo, n. 51; anzi, in caso di contrapposizione tra
maggioranza e minoranza, è necessario che il verbale riporti la mo tivazione della maggioranza, che perciò diventa quella della delibe razione: Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 1981, n. 135, Cons. Stato, 1981, I, 352.
Nel senso che, se in un verbale della seduta di un organo colle
giale non risulta indicato l'esito della votazione, si deve ritenere che vi sia stata unanimità, T.A.R. Lombardia, Sez. Milano, 22 ottobre
1980, n. 1119, Trib. amm. reg., 1980, I, 4217; Cons. Stato, Sez. VI, 4
luglio 1972, n. 439, Foro it., Rep. 1972, voce cit., n. 74; 27 ottobre
1972, n. 673, ibid., n. 25.
In senso ancora meno rigoroso, Sez. VI 7 marzo 1972, n. 120, id., 1972, III, 139, con nota di richiami.
(2) Non constano precedenti.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
rimento il prof. Pannarale era titolare, in qualità di straordina
rio, della cattedra di « ottica fisiopatologica » e non di quella di « clinica oculistica ».
In proposito devesi osservare che, ai sensi del 2° comma dell'anzidetto art. 93, i professori di ruolo (ordinari e straordi
nari) « possono essere trasferiti ad un posto di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio in una terna di concor so a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero as sumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di
quella da loro insegnata».
Va, altresì', considerato che per effetto delle recenti modifiche introdotte nell'ordinamento universitario sono stati inquadrati in
ruolo, con la qualifica di straordinario, tra gli altri, i profes sori aggregati. Per i docenti appartenenti a questa categoria, l'art. 3, 5° e 6° comma, d. 1. n. 580 del 1973 (conv. in 1. n. 766
del 1973) stabilisce quanto segue: « le facoltà presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presti servizio in qua lità di... aggregato sono tenute a deliberare sulla chiamata en tro trenta giorni dalla domanda. In mancanza, la chiamata può essere deliberata, entro i successivi sessanta giorni, da qualsiasi
facoltà, per la disciplina o per una delle discipline del relativo
concorso, o per una disciplina strettamente affine».
Occorre aggiungere che attualmente i concorsi a cattedre uni
versitarie non si svolgono piò per singole discipline, ma « per di
scipline 0 gruppi di discipline » (ex art. 2 cit. d. 1. n. 580 del
1973) e che tali gruppi vengono stabiliti con decreto ministe
riale (su parere del consiglio universitario nazionale che ha pre so il posto di quello del consiglio superiore della pubblica istru
zione), « in base a criteri di stretta affinità » e « debbono com
prendere un numero sufficiente di discipline, incluse fra quelle
previste dal vigente ordinamento didattico».
Il prof. Pannarale aveva vinto nel 1969 il concorso di profes sore aggregato nell'università di Roma per il gruppo «D-51 di
scipline oftalmologiche», comprendente sia la clinica oculistica
che l'ottica fisiopatologica (la commissione giudicatrice si era
espressa nel senso che il candidato « deve essere considerato
pienamente meritevole di conseguire l'idoneità al posto di pro fessore aggregato per il gruppo D-51 discipline oftalmologiche»);
dovendo, poi, essere inquadrato, ai sensi del menzionato art. 3
d. 1. n. 580 del 1973, come professore straordinario per una del
le discipline comprese nel suddetto raggruppamento, ha optato
(essendo occupata, all'epoca, la cattedra di clinica oculistica)
per la cattedra di ottica fisiopatologica. Ne deriva che il pregresso stato di professore aggregato del
gruppo D-51 consentiva, ai sensi del cit. art. 93 t. u. n. 1592, di
ritenere il Pannarale compreso nella categoria dei docenti che
sono stati titolari della materia stessa da ricoprire e che, per
conseguenza, il medesimo aveva titolo per essere trasferito dal
la cattedra di ottica fisiopatologica a quella di clinica oculistica, nonostante la sua posizione di straordinario.
Va, poi, fatto presente che ambedue le suddette materie sono
state sempre comprese nel medesimo gruppo di discipline (quel lo n. 101), ai fini dei concorsi a cattedre universitarie, per cui le medesime materie non solo debbono ritenersi in rapporto di stretta affinità, ma equipollenti e fungibili, ai fini dell'appli cazione del più volte citato art. 93.
Del resto, ad analoghe conclusioni era giunto anche il consi
glio superiore della pubblica istruzione che, con pareri espressi nelle sedute 13 luglio e 31 ottobre 1978, ha ritenuto equipollenti le predette discipline rilevando che la « ottica fisiopatologica fa
parte dello stesso raggruppamento (n. 101) per i concorsi uni
versitari, nel quale figura al primo posto la clinica oculistica ».
Nella medesima occasione è stata ricordata la « prassi costante
di approvare il trasferimento dei professori straordinari da una
ad altra disciplina compresa nello stesso raggruppamento » ed è
stato sottolineato che « il prof. Pannarale è professore straordi
nario, già vincitore di un concorso per professore aggregato per un raggruppamento comprendente sia la clinica oculistica che
l'ottica fisiopatologica », richiamando anche « i trasferimenti a suo
tempo concessi ai professori straordinari Frolli e Bologna (già
professori aggregati), Grazi, Di Lorenzo e Berlinguer».
È il caso, infine, di rilevare che il prof. Pannarale, in esecu
zione della pronuncia di questa sezione n. 1294/80, è stato nel
frattempo nominato ordinario di ottica fisiopatologica, con ef
fetto dal 1" novembre 1976 (come risulta dalla nota agli atti del
ministero della pubblica istruzione - dir. gen. istr. univ. 17 mar
zo 1981, n. 405). 4. - Con il secondo ricorso (n. 1918/79), il medesimo ricorrente
impugna il d. m. di reiezione del gravame avverso la proposta della facoltà di medicina e chirurgia di trasferimento del prof.
Il Foro Italiano — 1982 — Parte 111-15.
Pannarale alla cattedra di clinica oculistica, nonché il d. m. che ha disposto il trasferimento stesso.
Peraltro, l'impugnato d. m. di reiezione è stato emanato dopo il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 d. p. r. 24 novembre 1971 n. 1199, per cui si appalesa meramente con fermativo di quello di rigetto tacito (tempestivamente impugnato con il ricorso n. 836/78 di cui sopra).
Pertanto, l'emanazione esplicita del decreto di rigetto non ha
provocato alcuna ulteriore lesione e fa venir meno, in assenza di deduzione di vizi propri di tale pronuncia, l'esigenza della
impugnativa anche di questa successiva determinazione. Il ricorso, in parte qua, va perciò dichiarato inammissibile. Per quanto, invece, concerne l'impugnativa riguardante il d. m.
che ha disposto il trasferimento del prof. Pannarale alla catte dra di clinica oculistica, devesi osservare che le relative cen sure hanno pressoché il medesimo contenuto di quelle formu late nei confronti della delibera del consiglio di facoltà di me
dicina e chirurgia, oggetto del precedente ricorso n. 836/78; si
fa, quindi, richiamo alle considerazioni in tale occasione svolte
per ribadire l'infondatezza dei motivi dedotti.
In conclusione, il ricorso (n. 836/78), avverso la deliberazione del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia concernente (a
proposta di trasferimento del prof. Pannarale alla cattedra di
clinica oculistica, nonché avverso il silenzio-rigetto formatosi sul
relativo ricorso proposto al ministero della pubblica istruzione, deve essere respinto; l'altro ricorso (n. 1918/79) deve essere di
chiarato inammissibile, per quanto concerne l'impugnativa della
pronuncia esplicita di reiezione del ricorso avverso la predetta delibera del consiglio di facoltà, e, per il resto, respinto. (Omis
sis)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOM
BARDIA; Sezione di Brescia; sentenza 3 febbraio 1981, n. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOM
BARDIA; Sezione di Brescia; sentenza 3 febbraio 1981, n.
53; Pres. Napolitano, Est. Mariuzzo; Landini e altri (Aw.
Gorlani) c. Regione Lombardia (Avv. dello Stato Orlando).
Giustizia amministrativa — Ricorso contro disposizione statuta
ria — Esclusione — Fattispecie. Giustizia amministrativa — Ricorso contro disposizione statuta
ria — Carenza di interesse — Esclusione.
Regione — Lombardia — Parco regionale delle Groane — Di
vieto assoluto di caccia e uccellagione — Illegittimità (L. 27
dicembre 1977 n. 968, principi generali e disposizioni per la
protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia,
art. 20; 1. reg. Lombardia 17 dicembre 1973 n. 58, istituzione
delle riserve naturali e protezione della flora spontanea, art.
2, 5; 1. reg. Lombardia 20 agosto 1976 n. 31, istituzione del parco di interesse regionale delle Groane, art. 3, 5; 1. reg. Lombardia
31 luglio 1978 n. 47, norme per la protezione e tutela della
fauna e disciplina dell'esercizio venatorio, art. 37).
Non è inammissibile per tardività il ricorso contro la disposi zione dello statuto del consorzio per un parco regionale, re
golarmente pubblicato, anche se vincolante il comportamento dei terzi (nella specie, divieto assoluto di caccia e di uccella
gione nel territorio del parco), se non risulti provata la co
noscenza di tale disposizione da parte di questi. (1)
(1) La sentenza qualifica lo statuto come una manifestazione della
potestà autoorganizzatoria del singolo ente, pubblico o privato (nella fattispecie del parco nazionale delle Groane): nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 1964, n. 86, Foro it., Rep. 1964, voce Amministrazione dello Stato, n. 32; 25 febbraio 1961, n. 63, id., 1961, III, 89; Sez. IV 10 maggio 1939, id., 1939, III, 257.
La questione di cui si tratta è strettamente connessa al pili gene rale problema dell'ammissibilità dell'impugnazione del provvedimen to di carattere generale a contenuto normativo quale, appunto, lo
statuto di un ente (pubblico o privato), o, ad esempio, in campo ur
banistico, il piano regolatore generale o qualsiasi atto regolamentare. La giurisprudenza appare uniformemente orientata nel senso di ri
tenere che una simile impugnazione sia ammissibile allorché l'atto
a contenuto regolamentare sia immediatamente lesivo dell'interesse
legittimo del singolo, a prescindere da qualsiasi atto applicativo, co
stituendo tale principio un'eccezione alla regola generale che non
ammette l'impugnazione di provvedimenti generali a contenuto nor
mativo, come tali privi di controinteressati in senso formale: cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 1980, n. 270 id., Rep. Ì980, voce Giustizia amministrativa, n. 243; T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Bolo
gna, 8 novembre 1979, n. 481, ibid., n. 242; T.A.R. Sardegna 21 febbraio 1979, n. 44, id., Rep. 1979, voce cit., n. 286; Cons. Stato, Sez. IV, 19 gennaio 1979, n. 17, ibid., n. 214; Sez. VI 3 aprile 1979, n. 202, ibid., n. 293; T.A.R. Calabria, Sez. Reggio-Calabria, 11 otto
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