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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione I; sentenza 13 maggio 1981, n. 389; Pres....

Date post: 30-Jan-2017
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Sezione I; sentenza 13 maggio 1981, n. 389; Pres. Tozzi, Est. La Medica; Quaranta (Avv. M. Nigro) c. Min. pubblica istruzione, Università degli studi di Roma, Pannarale (Avv. A. M. Sandulli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1982), pp. 175/176-177/178 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174333 . Accessed: 28/06/2014 16:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.97 on Sat, 28 Jun 2014 16:48:59 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I; sentenza 13 maggio 1981, n. 389; Pres. Tozzi, Est. La Medica; Quaranta (Avv. M.Nigro) c. Min. pubblica istruzione, Università degli studi di Roma, Pannarale (Avv. A. M.Sandulli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1982),pp. 175/176-177/178Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174333 .

Accessed: 28/06/2014 16:48

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PARTE TERZA

II

Ritenuto che il danno lamentato dalla ricorrente deriva dalla

mancata fissazione di un termine al provvedimento di sospensio ne della licenza adottato dal questore di Napoli il 15 ottobre

1981, e che tale danno integra gli estremi della gravità ed irre

parabilità. Ritenuto, d'altra parte, che la sospensione della esecuzione di

un provvedimento cautelare potrebbe essere di pregiudizio al

l'interesse pubblico; tenuto conto della particolare natura dell'at

tività commerciale esercitata dalla ricorrente e che conseguente mente l'autorità di p. s. deve provvedere all'adozione dei defini

tivi provvedimenti.

Ritenuto, quindi, che all'amministrazione possa essere conces

so uno spatium deliberandi perché provveda alla fissazione del

suddetto termine, che tale spatium deliberandi può essere limi

tato al 15 marzo 1982, e che, decorso tale data senza che l'am

ministrazione abbia provveduto, l'impugnato provvedimento deb

ba essere sospeso. Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al cit. art. 21 1. 6

dicembre 1971 n. 1034;

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione nei

limiti di cui in motivazione.

Ili

Considerato che, a seguito della requisizione dell'immobile

I.A.C.P. assegnatogli, la ricorrente ha dimostrato il danno grave

per sé ed anche per il suo nucleo familiare, che allo stato allog

gia in un solo vano nel comune di Lusciano;

rilevato che peraltro gli attuali occupanti dell'immobile han

no diritto a permanervi per quattro mesi e che si ravvisa la

opportunità di sospendere l'efficacia dell'atto dalla data della sua

scadenza, in relazione all'eventualità che la requisizione venga

prorogata o che i beneficiari di essa continuino a permanere nell'immobile dopo la scadenza del termine.

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al cit. art. 21 1. 6

dicembre 1971 n. 1034;

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, con

decorrenza dalla scadenza del periodo di mesi quattro di cui al

provvedimento di requisizione impugnato.

inibendo la proroga della requisizione, e se ciò fosse vero si avrebbe

un raro (e anomalo) caso di intervento cautelare di tipo inibitorio

preventivo, un'ipotesi di sostituzione del giudice all'amministrazione in

contrasto con il principio assolutamente consolidato che esige l'esi

stenza di un provvedimento per chiederne la sospensione. In realtà

sembra che il T.A.R. non ha ritenuto sospendibile il provvedimento amministrativo negli effetti immediati, ma solo in quelli conseguen

ziali, futuri, ultrattivi rispetto alla scadenza del termine. È opportuno infatti ricordare che nel caso di provvedimenti di requisizione — ed

ablativi in generale — è possibile la proroga del termine posto al

provvedimento, ma tale proroga ha come presupposto l'esistenza del

termine che si intende prorogare, tant'è che si ritiene illegittima la

proroga che interviene quando il termine è già spirato. In conseguenza, tenendo presente la rilevanza del provvedimento impugnato rispetto a probabili proroghe dello stesso, l'ordinanza del T.A.R. Campania ha

inteso sottrarre all'amministrazione la possibilità di utilizzare l'esistenza di una requisizione in corso (anche se di imminente scadenza) come

presupposto per una proroga della requisizione stessa, cancellando, alla scadenza del termine, anche gli « effetti residuali » del provvedimento.

Come si vede, la tutela cautelare ha superato il medio evo delle motivazioni oracolari e draconiane (Gorla, La motivation des juge ments, in Foro it., 1979, V, 1 ss.), inserendosi nella dinamica dei

provvedimenti amministrativi, con una duttilità di motivazioni e di

dispositivi adeguata all'equilibrato componimento delle opposte esi

genze. Appunto in tale logica le sospensive sottoposte a condizioni, termini e modalità (Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 1979, n. 55, id., 1979, III, 371) superano l'avaro disposto normativo che consente la mera sospensione dell'atto e adeguano di fatto la cautela alla logica del minor danno. È diffìcile infatti che nei procedimenti amministrativi le posizioni dei privati e della p. a. non consentano mediazioni sicché il

criterio che spesso guida il giudice della cautela non è quello della

rigida contrapposizione delle situazioni, ma quello del minor danno che è opportuno far sopportare a una delle due parti. Di qui il dif fondersi di figure intermedie di tutela cautelare, che utilizzano quegli elementi accidentali (condizioni, termini, modalità) che meglio si ade

guano alle esigenze tanto del ricorrente che della p. a.

G. Saporito

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione I; sentenza 13 maggio 1981, n. 389; Pres. Tozzi,

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione I; sentenza 13 maggio 1981, n. 389; Pres. Tozzi, Est. La Medica; Quaranta (Avv. M. Nigro) c. Min. pubblica istruzione, Università degli studi di Roma, Pannarale (Avv. A. M. Sandulli).

Atto amministrativo — Atto collegiale — Verbalizzazione incom

pleta — Legittimità (R. d. 31 agosto 1933 n. 1592, t. u. delle

leggi sull'istruzione superiore, art. 93). Istruzione pubblica «— Università — Cattedra vacante — Chia

mata di professore di materia affine — Legittimità (R. d. 31

agosto 1933 n. 1592, art. 78, 93; d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580, misure urgenti per l'università, art. 2; 1. 30 novembre 1973, n. 766, conversione in legge, con modificazioni, del d. 1. 1° ot tobre 1973 n. 580, art. un.).

È legittima la deliberazione del consiglio di facoltà universitaria

presa « a stragrande maggioranza », con l'indicazione degli aste

nuti, e non dei voti favorevoli e di quelli contrari. (1) È legittima la deliberazione con la quale il consiglio di facoltà

universitaria chiama a coprire per trasferimento in cattedra va

cante, il professore straordinario di materia affine, compresa nel medesimo gruppo di discipline ai fini dei concorsi a cattedre

universitarie, e che in precedenza aveva vinto il concorso per professore aggregato per un gruppo di discipline comprendenti ambedue le materie. (2)

Diritto. — 1. - 1 ricorsi in epigrafe vanno riuniti per evidenti

ragioni di connessione.

2. - Con il primo ricorso (n. 634/78) il prof. Quaranta impu gna la delibera della facoltà di medicina e chirurgia dell'univer

sità di Roma con la quale viene proposta al ministero della pub blica istruzione la copertura della cattedra di « clinica oculisti

ca » mediante il trasferimento del prof. Pannarale, nonché il si

lenzio-rigetto formatosi sul ricorso rivolto al medesimo ministero avverso la menzionata delibera.

Anzitutto viene dedotta la violazione dell'art. 93, 2° comma, r. d. 31 agosto 1933 n. 1592 e di tutte le norme e i principi che

reggono il funzionamento degli organi collegiali, in quanto non

è stato indicato il numero dei voti che ha conseguito l'ordine del giorno a favore della chiamata del prof. Pannarale, per cui

non si comprenderebbe se sia stata raggiunta la maggioranza qua lificata richiesta nella specie.

In contrario, osserva il tribunale che dal verbale della relativa seduta risulta che erano presenti n. 101 professori e che il pre detto o. d. g. « viene approvato a stragrande maggioranza della

facoltà, con l'astensione dei prof. Biocca E., Ascenzi e Reda».

La menzionata delibera deve ritenersi quindi legittima, perché non sussiste incertezza sul numero dei partecipanti alla riunione

e, per conseguenza, sul quorum necessario per la sua approva zione, mentre viene precisato il numero degli astenuti; peraltro, l'obiezione che manca l'indicazione del numero dei voti favore

voli e di quelli contrari si appalesa irrilevante, per l'assorbente

considerazione che la delibera "Stessa ha ottenuto la « stragrande

maggioranza » dei voti (Cons. Stato, Sez. V, 1° dicembre 1970, n. 1034, Foro it., Rep. 1970, voce Comune, n. 120).

3. - Con l'altro motivo il ricorrente deduce la violazione degli art. 78, 3° comma, e 93, 2° e 3° comma, del predetto t. u. e di

tutti i principi e le norme che reggono i provvedimenti concor

suali, lamentando in particolare che al momento del suo trasfe

(1) La massima appare conforme all'orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo il quale è legittimo che il verbale della de liberazione di un organo collegiale non indichi l'esito della vota zione, se vi è stata unanimità di consensi, o comunque assenza di dissensi: Cons. Stato, Ad. plen., 28 ottobre 1980, n. 40, Cons. Stato, 1980, I, 1284; la necessità della descrizione particolareggiata del l'esito del voto esiste quando questo sia solo maggioritario: T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 ottobre 1974, n. 48, Foro it., Rep. 1975, voce Atto amministrativo, n. 51; anzi, in caso di contrapposizione tra

maggioranza e minoranza, è necessario che il verbale riporti la mo tivazione della maggioranza, che perciò diventa quella della delibe razione: Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 1981, n. 135, Cons. Stato, 1981, I, 352.

Nel senso che, se in un verbale della seduta di un organo colle

giale non risulta indicato l'esito della votazione, si deve ritenere che vi sia stata unanimità, T.A.R. Lombardia, Sez. Milano, 22 ottobre

1980, n. 1119, Trib. amm. reg., 1980, I, 4217; Cons. Stato, Sez. VI, 4

luglio 1972, n. 439, Foro it., Rep. 1972, voce cit., n. 74; 27 ottobre

1972, n. 673, ibid., n. 25.

In senso ancora meno rigoroso, Sez. VI 7 marzo 1972, n. 120, id., 1972, III, 139, con nota di richiami.

(2) Non constano precedenti.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

rimento il prof. Pannarale era titolare, in qualità di straordina

rio, della cattedra di « ottica fisiopatologica » e non di quella di « clinica oculistica ».

In proposito devesi osservare che, ai sensi del 2° comma dell'anzidetto art. 93, i professori di ruolo (ordinari e straordi

nari) « possono essere trasferiti ad un posto di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio in una terna di concor so a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero as sumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di

quella da loro insegnata».

Va, altresì', considerato che per effetto delle recenti modifiche introdotte nell'ordinamento universitario sono stati inquadrati in

ruolo, con la qualifica di straordinario, tra gli altri, i profes sori aggregati. Per i docenti appartenenti a questa categoria, l'art. 3, 5° e 6° comma, d. 1. n. 580 del 1973 (conv. in 1. n. 766

del 1973) stabilisce quanto segue: « le facoltà presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presti servizio in qua lità di... aggregato sono tenute a deliberare sulla chiamata en tro trenta giorni dalla domanda. In mancanza, la chiamata può essere deliberata, entro i successivi sessanta giorni, da qualsiasi

facoltà, per la disciplina o per una delle discipline del relativo

concorso, o per una disciplina strettamente affine».

Occorre aggiungere che attualmente i concorsi a cattedre uni

versitarie non si svolgono piò per singole discipline, ma « per di

scipline 0 gruppi di discipline » (ex art. 2 cit. d. 1. n. 580 del

1973) e che tali gruppi vengono stabiliti con decreto ministe

riale (su parere del consiglio universitario nazionale che ha pre so il posto di quello del consiglio superiore della pubblica istru

zione), « in base a criteri di stretta affinità » e « debbono com

prendere un numero sufficiente di discipline, incluse fra quelle

previste dal vigente ordinamento didattico».

Il prof. Pannarale aveva vinto nel 1969 il concorso di profes sore aggregato nell'università di Roma per il gruppo «D-51 di

scipline oftalmologiche», comprendente sia la clinica oculistica

che l'ottica fisiopatologica (la commissione giudicatrice si era

espressa nel senso che il candidato « deve essere considerato

pienamente meritevole di conseguire l'idoneità al posto di pro fessore aggregato per il gruppo D-51 discipline oftalmologiche»);

dovendo, poi, essere inquadrato, ai sensi del menzionato art. 3

d. 1. n. 580 del 1973, come professore straordinario per una del

le discipline comprese nel suddetto raggruppamento, ha optato

(essendo occupata, all'epoca, la cattedra di clinica oculistica)

per la cattedra di ottica fisiopatologica. Ne deriva che il pregresso stato di professore aggregato del

gruppo D-51 consentiva, ai sensi del cit. art. 93 t. u. n. 1592, di

ritenere il Pannarale compreso nella categoria dei docenti che

sono stati titolari della materia stessa da ricoprire e che, per

conseguenza, il medesimo aveva titolo per essere trasferito dal

la cattedra di ottica fisiopatologica a quella di clinica oculistica, nonostante la sua posizione di straordinario.

Va, poi, fatto presente che ambedue le suddette materie sono

state sempre comprese nel medesimo gruppo di discipline (quel lo n. 101), ai fini dei concorsi a cattedre universitarie, per cui le medesime materie non solo debbono ritenersi in rapporto di stretta affinità, ma equipollenti e fungibili, ai fini dell'appli cazione del più volte citato art. 93.

Del resto, ad analoghe conclusioni era giunto anche il consi

glio superiore della pubblica istruzione che, con pareri espressi nelle sedute 13 luglio e 31 ottobre 1978, ha ritenuto equipollenti le predette discipline rilevando che la « ottica fisiopatologica fa

parte dello stesso raggruppamento (n. 101) per i concorsi uni

versitari, nel quale figura al primo posto la clinica oculistica ».

Nella medesima occasione è stata ricordata la « prassi costante

di approvare il trasferimento dei professori straordinari da una

ad altra disciplina compresa nello stesso raggruppamento » ed è

stato sottolineato che « il prof. Pannarale è professore straordi

nario, già vincitore di un concorso per professore aggregato per un raggruppamento comprendente sia la clinica oculistica che

l'ottica fisiopatologica », richiamando anche « i trasferimenti a suo

tempo concessi ai professori straordinari Frolli e Bologna (già

professori aggregati), Grazi, Di Lorenzo e Berlinguer».

È il caso, infine, di rilevare che il prof. Pannarale, in esecu

zione della pronuncia di questa sezione n. 1294/80, è stato nel

frattempo nominato ordinario di ottica fisiopatologica, con ef

fetto dal 1" novembre 1976 (come risulta dalla nota agli atti del

ministero della pubblica istruzione - dir. gen. istr. univ. 17 mar

zo 1981, n. 405). 4. - Con il secondo ricorso (n. 1918/79), il medesimo ricorrente

impugna il d. m. di reiezione del gravame avverso la proposta della facoltà di medicina e chirurgia di trasferimento del prof.

Il Foro Italiano — 1982 — Parte 111-15.

Pannarale alla cattedra di clinica oculistica, nonché il d. m. che ha disposto il trasferimento stesso.

Peraltro, l'impugnato d. m. di reiezione è stato emanato dopo il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 d. p. r. 24 novembre 1971 n. 1199, per cui si appalesa meramente con fermativo di quello di rigetto tacito (tempestivamente impugnato con il ricorso n. 836/78 di cui sopra).

Pertanto, l'emanazione esplicita del decreto di rigetto non ha

provocato alcuna ulteriore lesione e fa venir meno, in assenza di deduzione di vizi propri di tale pronuncia, l'esigenza della

impugnativa anche di questa successiva determinazione. Il ricorso, in parte qua, va perciò dichiarato inammissibile. Per quanto, invece, concerne l'impugnativa riguardante il d. m.

che ha disposto il trasferimento del prof. Pannarale alla catte dra di clinica oculistica, devesi osservare che le relative cen sure hanno pressoché il medesimo contenuto di quelle formu late nei confronti della delibera del consiglio di facoltà di me

dicina e chirurgia, oggetto del precedente ricorso n. 836/78; si

fa, quindi, richiamo alle considerazioni in tale occasione svolte

per ribadire l'infondatezza dei motivi dedotti.

In conclusione, il ricorso (n. 836/78), avverso la deliberazione del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia concernente (a

proposta di trasferimento del prof. Pannarale alla cattedra di

clinica oculistica, nonché avverso il silenzio-rigetto formatosi sul

relativo ricorso proposto al ministero della pubblica istruzione, deve essere respinto; l'altro ricorso (n. 1918/79) deve essere di

chiarato inammissibile, per quanto concerne l'impugnativa della

pronuncia esplicita di reiezione del ricorso avverso la predetta delibera del consiglio di facoltà, e, per il resto, respinto. (Omis

sis)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOM

BARDIA; Sezione di Brescia; sentenza 3 febbraio 1981, n. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOM

BARDIA; Sezione di Brescia; sentenza 3 febbraio 1981, n.

53; Pres. Napolitano, Est. Mariuzzo; Landini e altri (Aw.

Gorlani) c. Regione Lombardia (Avv. dello Stato Orlando).

Giustizia amministrativa — Ricorso contro disposizione statuta

ria — Esclusione — Fattispecie. Giustizia amministrativa — Ricorso contro disposizione statuta

ria — Carenza di interesse — Esclusione.

Regione — Lombardia — Parco regionale delle Groane — Di

vieto assoluto di caccia e uccellagione — Illegittimità (L. 27

dicembre 1977 n. 968, principi generali e disposizioni per la

protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia,

art. 20; 1. reg. Lombardia 17 dicembre 1973 n. 58, istituzione

delle riserve naturali e protezione della flora spontanea, art.

2, 5; 1. reg. Lombardia 20 agosto 1976 n. 31, istituzione del parco di interesse regionale delle Groane, art. 3, 5; 1. reg. Lombardia

31 luglio 1978 n. 47, norme per la protezione e tutela della

fauna e disciplina dell'esercizio venatorio, art. 37).

Non è inammissibile per tardività il ricorso contro la disposi zione dello statuto del consorzio per un parco regionale, re

golarmente pubblicato, anche se vincolante il comportamento dei terzi (nella specie, divieto assoluto di caccia e di uccella

gione nel territorio del parco), se non risulti provata la co

noscenza di tale disposizione da parte di questi. (1)

(1) La sentenza qualifica lo statuto come una manifestazione della

potestà autoorganizzatoria del singolo ente, pubblico o privato (nella fattispecie del parco nazionale delle Groane): nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 1964, n. 86, Foro it., Rep. 1964, voce Amministrazione dello Stato, n. 32; 25 febbraio 1961, n. 63, id., 1961, III, 89; Sez. IV 10 maggio 1939, id., 1939, III, 257.

La questione di cui si tratta è strettamente connessa al pili gene rale problema dell'ammissibilità dell'impugnazione del provvedimen to di carattere generale a contenuto normativo quale, appunto, lo

statuto di un ente (pubblico o privato), o, ad esempio, in campo ur

banistico, il piano regolatore generale o qualsiasi atto regolamentare. La giurisprudenza appare uniformemente orientata nel senso di ri

tenere che una simile impugnazione sia ammissibile allorché l'atto

a contenuto regolamentare sia immediatamente lesivo dell'interesse

legittimo del singolo, a prescindere da qualsiasi atto applicativo, co

stituendo tale principio un'eccezione alla regola generale che non

ammette l'impugnazione di provvedimenti generali a contenuto nor

mativo, come tali privi di controinteressati in senso formale: cfr.

Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 1980, n. 270 id., Rep. Ì980, voce Giustizia amministrativa, n. 243; T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Bolo

gna, 8 novembre 1979, n. 481, ibid., n. 242; T.A.R. Sardegna 21 febbraio 1979, n. 44, id., Rep. 1979, voce cit., n. 286; Cons. Stato, Sez. IV, 19 gennaio 1979, n. 17, ibid., n. 214; Sez. VI 3 aprile 1979, n. 202, ibid., n. 293; T.A.R. Calabria, Sez. Reggio-Calabria, 11 otto

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