sezione I; sentenza 23 aprile 1991, n. 181; Pres. Berruti, Est. Cimmino; Farnetani ed altri (Avv.Gracili) c. Giunta provinciale amministrativa di Grosseto (Avv. dello Stato Cortigiani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992),pp. 167/168-169/170Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187442 .
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PARTE TERZA
Chi partecipa al procedimento di cordinamento infrastnittu
rale esercitandovi poteri di amministrazione attiva non può poi essere considerato alla stregua di un terzo leso dal provvedi
mento, per essere le sue tesi rimaste in minoranza, salvo il caso
che emergano interessi propri di quel sggetto (nel caso: del co
mune) ricollegabili a posizioni soggettive differenti da quelle che
costituiscono la ragione della sua partecipazione al procedimen to in questione. Nel caso, però, di tali differenti posizioni sog
gettive non è traccia negli atti processuali. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
TOSCANA; sezione I; sentenza 23 aprile 1991, n. 181; Pres.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
TOSCANA; sezione I; sentenza 23 aprile 1991, n. 181; Pres.
Berruti, Est. Cimmino; Farnetani ed altri (Avv. Gracili) c.
Giunta provinciale amministrativa di Grosseto (Aw. dello Stato
Cortigiani).
Responsabilità contabile e amministrativa — Impiegato degli enti
locali — Accertamento — Giunta provinciale amministrativa — Competenza (R.d. 3 marzo 1934 n. 383, testo unico della
legge comunale e provinciale, art. 264; 1. 8 giugno 1990 n.
142, ordinamento delle autonomie locali).
Responsabilità contabile e amministrativa — Impiegato degli enti
locali — Violazione di normativa fiscale — Amministratori
e funzionari apicali — Responsabilità (R.d. 3 marzo 1934 n.
383, art. 264).
Legittimamente la giunta provinciale amministrativa accerta la
responsabilità degli amministratori e degli impiegati degli enti
locali per il danno arrecato a questi ultimi con dolo o colpa
grave, in forza dei poteri attribuiti dall'art. 264 t.u. 3 marzo 1934 n. 383, operante fino all'entrata in vigore della nuova
disciplina dettata in materia dalla I. 8 giugno 1990 n. 142. (1) Correttamente la giunta provinciale amministrativa dichiara la
responsabilità di amministratori e funzionari di amministra
zione comunale preposti, in base al mansionario, all'area dei
servizi finanziari e tenuti a vigilare sul regolare andamento
dei servizi stessi, per il pagamento della pena pecuniaria in
flitta dall'ufficio Iva a seguito dell'inosservanza di adempi menti prescritti dalla legislazione sulla medesima imposta. (2)
Diritto. — L'art. 264 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 dispone che l'accertamento dei danni arrecati ai comuni, alle pronvince o ai consorzi, con dolo o colpa grave, dai rispettivi amministrato
(1-2) In termini, sulla persistenza della competenza in via ammini strativa della giunta provinciale amministrativa, i pareri del Consiglio di Stato citati in motivazione: sez. I 31 gennaio 1986, n. 171/85, Foro it., Rep. 1988, voce Responsabilità contabile, n. 399; 26 marzo 1982, n. 1718/81, id., Rep. 1983, voce cit., n. 170; 9 gennaio 1976, n. 430/73, id., Rep. 1976, voce Comune e provincia, nn. 66, 179.
Sugli effetti della nuova disciplina dettata dall'art. 58 1. 142/90, ri
spetto alla precedente di cui agli art. 252 ss. r.d. 383/34, v. la nota a Corte conti, sez. I, 24 novembre 1990, n. 245 e 19 novembre 1990, n. 236, id., 1991, III, 406.
Secondo Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 1984, n. 677, id., 1985, III, 49, con nota di richiami, l'azione giudiziale di responsabilità può essere promossa dall'ente locale danneggiato nei confronti dei suoi ex amministratori anche in mancanza del previo accertamento ex art. 264 t.u. 383/34.
Per riferimenti, sulla responsabilità dei dipendenti e degli ammini stratori degli enti locali, v. Cass. 6 maggio 1991, n. 4951, ed altre, id., 1992, I, 173, con nota di richiami (fra i quali Cass. 7627/91 e 1530/91 sono riportate ibid., 94); per la giurisdizione della Corte dei conti (e, nel merito, l'esclusione di colpa per l'applicazione di norma
all'epoca di dubbia interpretazione) sull'azione di responsabilità inten tata nei confronti di un commissario di governo per danni subiti dalla regione, v. Corte conti, sez. riun., 25 luglio 1989, n. 626/A, id., 1991, III, 76, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1992.
ri od impiegati, è fatto in via amministrativa, d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza, della giunta provinciale am
ministrativa che dichiara quali persone ne appariscano respona bili e per quale ammontare.
Le deliberazioni della giunta provinciale amministrativa non
pregiudicano le ragioni dell'ente e quelle degli amministratori
e degli impiegati, ma valgono ad ottenere dall'autorità giudizia ria provvedimenti conservativi.
Orbene, su richiesta delle sezioni di controllo di Grosseto, la giunta provinciale amministrativa della medesima città, con
decisione 2 dicembre 1988, n. 40, dichiarava il sindaco e l'asses
sore alle finanze, nonché il segretario comunale e il ragioniere
capo del comune di Castiglione della Pescaia responsabili del
danno arrecato al comune per il pagamento della pena pecunia ria di lire 74.250.000, inflitta dall'ufficio per le imposte di valo
re aggiunto (Iva) a seguito dell'inosservanza, negli anni 1984
e 1985, di adempimenti prescritti dalla legislazione sulla medesi
ma imposta. Col conseguente ricorso prodotto in questa sede le persone
colpite dal cennato provvedimento hanno, anzitutto, dedotto
(primo motivo) che l'attuale contesto normativo sulle autono
mie locali abbia determinato l'abrogazione dell'art. 264.
L'assunto non può essere condiviso, poiché il titolo VI del
t.u. 383/84 sulla responsabilità degli amministratori e degli im
piegati degli enti locali, nel quale trova collocazione la norma
in questione, non ha subito modifiche per effetto dell'assetto
dei controlli sugli atti degli enti locali dopo l'attuazione dell'or
dinamento regionale, al quale sostanzialmente sembrano riferir
si i ricorrenti.
L'adombrata tesi che le funzioni demandate alla giunta pro vinciale amministrativa debbano ritenersi trasferite al comitato
regionale di controllo e che quindi l'atto impugnato sia inficia
to di incompetenza va superata tenendo conto che tali funzioni
non sono riconducibili a quelle di controllo, trattandosi invece
di compiti di amministrazione attiva (come ricordano anche gli istanti richiamando antiche pronunce giurisprudenziali) residua
ti alle giunte provinciali amministrative.
Anche il discorso di chiusura della censura in esame che la
norma debba ritenersi tacitamente abrogata «risultando incom
patibile col complessivo sistema delle autonomie locali, alla luce
del contesto dei vari interventi costituzionali e legislativi tutti
tesi a rafforzarle e a garantirle» si manifesta inaccoglibile.
Invero, a prescindere dalla mancata illustrazione giuridica di
tale incompatibilità, occorre considerare, per un verso, che non
appare corretto riferire la cennata incompatibilità alla sola di
sposizione in esame, ma semmai all'intero titolo VI, nel quale essa concorre, con le finalità della responsabilità degli ammini
stratori e degli impiegati degli enti locali e, dall'altro, all'inesi
stenza di interferenza tra detta disciplina e l'autonomia degli enti locali per quanto questa sia rafforzata e garantita, essendo
responsabilità dei funzionari e autonomia istituzionale degli en
ti materie diverse e non potendo, perciò, la seconda avere rilie vo preclusivo nel campo in cui opera la prima.
Ben può quest'ultima essere soggetta a disciplina mutevole
nel tempo, ma, data la sua indispensabilità nel sistema, finché non intervengono modifiche, va applicata la normativa, nella
specie, il titolo VI del t.u. 383/34, sicuramente in vigore al mo
mento dell'adozione del provvedimento impugnato. E ciò trova conferma — ove ve ne fosse bisogno — nella
circostanza che solo la 1. 8 giugno 1990 n. 142 ha introdotto
una nuova disciplina della responsabilità in parola, abrogando il t.u. 383/34 anche per tale aspetto.
Può essere utile, ad ogni modo, ricordare, che il Consiglio di Stato, col parere n. 171 del 31 gennaio 1986 della prima sezione (Foro it., Rep. 1988, voce Responsabilità contabile, n.
399), nel puntualizzare i rapporti tra l'art. 264 in argomento e la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali dopo l'av
vento delle regioni, ha confermato precedenti pronunce (pareri n. 430/73 del 9 gennaio 1976, id., Rep. 1976, voce Comune e provincia, nn. 66, 179; n. 1718/81 del 26 marzo 1982, id.,
Rep. 1983, voce Responsabilità contabile, n. 170), circa la per sistente competenza (prima della cennata 1. 142/90) della giunta
provinciale amministrativa ad adottare la dichiarazione dell'art.
264, 1° comma, della quale qui si discute.
Passando all'esame del secondo motivo del gravame, i ricor renti lamentano l'intempestività del provvedimento impugnato,
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
in relazione agli sviluppi della vicenda dopo la deliberazione
della giunta municipale 5 agosto 1986, n. 914 di pagamento
della sanzione pecuniaria e al tentativo del comune di ottenere
dall'amministrazione finanziaria la pressoché totale ripetizione
della somma versata.
La censura non merita adesione, per l'irrilevanza degli eventi
invocati sull'attività della giunta provinciale amministrativa, la
quale era stata investita dall'organo di controllo dell'accerta
mento del danno in riferimento alla cennata deliberazione n.
914, con la quale anzi la giunta municipale, nel disporre il pa
gamento della pena pecuniaria, aveva addirittura previsto l'e
spressa riserva della rivalsa nei confronti di coloro che fossero
risultati responsabili degli inadempimenti accertati dall'ufficio Iva.
Pare evidente che la giunta provinciale amministrativa doves
se affrontare soltanto il rapporto di causalità tra i fatti emer
genti dalla deliberazione della giunta municipale e il comporta
mento degli agenti, e che non fosse tenuta, perciò, a valutare
quanto il comune avesse inteso poi attivare per porre riparo
al danno.
A carico dell'atto impugnato non sussiste nemmeno il dedot
to difetto d'istruttoria, dato lo scambio di corrispondenza inter
corso tra la giunta provinciale amministrativa e il comune.
Come pure va respinto l'assunto degli istanti della previa ne
cessità di contestazioni di addebiti e di deduzioni degli interes
sati, non vertendosi in un vero e proprio procedimento di re
sponsabilità, ma in un'attività di apprezzamento sommario dei
fatti ai fini soprattuto cautelari.
Quanto all'individuazione dei responsabili, censurata col ter
zo e ultimo motivo del ricorso, il provvedimento impugnato
va ugualmente dichiarato esente da vizi, poiché esso è frutto
proprio di quelle valutazioni alle quali il mezzo di impugnazio
ne sollecita.
Infatti, nel rapporto tra il mansionario delle singole aree di
attività del comune e gli ordini di servizio, la giunta provinciale
amministrativa ha correttamente dato rilievo al primo, nell'as
sunto condivisibile che andassero individuati come responsabili
delle inadempienze Iva, non tanto coloro che erano stati chia
mati ad assolverle in base ad ordini di servizi di distribuzione
del lavoro, quanto coloro che, quali amministratori e impiegati
di vertice, fossero preposti, in base al mansionario, all'area dei
servizi finanziari, tenuti a vigilare sul regolare andamento dei
servizi stessi, da chiunque espletati.
Non può essere, peraltro, trascurato che la giunta provinciale
amministrativa — nell'incontestabilità delle inadempienze deri
vanti da disfunzioni degli uffici, che imponevano, di per sé,
l'accertamento di una responsabilità — doveva muovere, alla
stregua dell'art. 264, alla ricerca non di una colpa tout court,
ma di una «colpa grave», rispetto alla quale, mentre il conivol
gimento delle persone preposte ai servizi costituiva una conclu
sione pressoché obbligata, è stato invece ritenuto non praticabi
le il riferimento ad altre persone, pur implicate nell'osservazio
ne della legislazione sull'Iva.
Ciò premesso in via generale, occorre ancora fare un cenno
al motivo in trattazione per ribadire che la richiamata natura
delibatoria della pronuncia impugnata escludeva che la giunta
pronviciale amministrativa facesse applicazione delle restanti nor
me sulla responsabilità nell'invocata direzione del riconoscimento
a favore dei ricorrenti di particolari circostanze esimenti o ri
duttive della loro responsabilità.
Concludendo, non resta che dichiarare infondato il ricorso
in esame, che va perciò respinto.
Il Foro Italiano — 1992 — Parte ///-8.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI
CILIA; sede di Catania; sezione I; sentenza 21 giugno 1990,
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI
CILIA; sede di Catania; sezione I; sentenza 21 giugno 1990,
n. 486; Pres. Trovato, Est. Saiamone; Finocchino (Avv. Ca
ruso) c. Usi 36 di Catania (Avv. Garofalo), Pres. cons, mi
nistri ed altri (Avv. dello Stato Di Gesù).
Sanitario — Medico convenzionato — Accordi nazionali — Im
posizione del limite di età per la durata del rapporto — Legit timità — Raggiungimento del settantesimo anno di età — Ces
sazione del rapporto (Cost., art. 3, 32, 35, 97; 1. 23 dicembre
1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 48).
È corretta la deliberazione della Usi che dispone la cessazione
del rapporto di lavoro del medico convenzionato al raggiun
gimento del settantesimo anno di età, in applicazione di quanto
legittimamente previsto dagli accordi collettivi nazionali rego lanti i rapporti dei medici convenzionati con le Usi, senza
che ciò possa ritenersi contrastante con l'art. 48 l. 833/78
o con i principi dettati dagli art. 3, 32, 35 e 97 Cost., sia
quanto al diritto al lavoro del medico sia quanto al diritto
alla salute del cittadino. (1)
Diritto. — 1. - Il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto
eccepiscono le amministrazioni costituite, in quanto le norme
regolamentari impugnate incidono in via immediata e diretta
sui soggetti convenzionali denotandone la cessazione.
L'interesse alla relativa impugnazione è, pertanto, immediato
e diretto.
2. - Il ricorso è infondato.
Non merita accoglimento il primo motivo di gravame.
Ritiene il collegio che lo specifico istituto della cessazione della
convenzione per superamento del limite di età, pur nel silenzio
dell'art. 48 1. n. 833 del 1978, debba considerarsi materia da
poter essere regolata con lo strumento degli accordi collettivi
recepiti nell'ordinamento nei modi conosciuti.
Ed infatti, se la legge affida ad una norma subprimaria la
regolamentazione delle modalità di accesso alla convenzione, sen
za esplicitamente nulla prevedere in ordine alla sua cessazione,
non risponde a logica ritenere che, solo per questo dato testua
le, la convenzione possa durare o essere rinnovata sine die a
prescindere da uno dei requisiti (età del professionista) che non
possono non influire sul rapporto e sull'interesse pubblico ad
esso sottostante.
Pur se ogni libera professione può essere esercitata senza li
miti di età, non essendo la permanenza di iscrizione agli albi
professionali subordinata alla persistenza della capacità profes
sionale e dell'efficenza lavorativa, del soggetto, è senz'altro cer
to, come affermato più volte dalla giurisprudenza amministrati
va, che il rapporto che lega le Usi con i medici convenzionali
non possa qualificarsi come rientrante esclusivamente nella pre
visione degli art. 2229 ss. c.c., presentando invece esso peculiari
caratteristiche che hanno indotto la giurisprudenza a definirlo
come un rapporto di natura para-subordinata per il preminente
interesse pubblico che ad esso è collegato e per i connotati di
collaborazione continua o coordinata da parte del sanitario che
sono propri di detto rapporto. Con l'accesso alla convenzione di cui all'art. 48 1. n. 833 del
1978, infatti, il medico è inserito nel servizio sanitario nazionale
e assume obblighi nei confronti sia degli assistiti che dell'ente
pubblico erogatore del servizio; quest'ultimo non provvede solo
al pagamento dei compensi dovuti ai medici, bensì, in quanto
erogatore del servizio pubblico dell'assistenza sanitaria, lo orga
nizza con adeguati poteri provvedendo cosi alla cura di specifici
(1) In termini, Tar Lazio, sez. I, 19 luglio 1990, n. 648, Foro it.,
Rep. 1990, voce Sanitario, n. 159; Tar Toscana, sez. I, 4 febbraio 1989,
n. 109, id., 1991, III, 387, con nota di richiami; Trib. Genova 4 ottobre
1989, id., Rep. 1990, voce cit., n. 119; contra, Pret. Sala Consilina
4 novembre 1991 e Pret. Caltagirone 21 ottobre 1991, in questo fascico
lo, parte prima, con nota di richiami.
Per riferimenti sulla regolamentazione pattizia nel settore della sani
tà, v. Cass. 3 aprile 1991, n. 3463, Foro it., 1991, I, 1778; sul rapporto
dei medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale e sul «dirit
to alla salute» del cittadino, v. richiami in nota a Cass. 22 marzo 1989,
n. 1447, id., 1989, I, 2508.
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