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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione I; sentenza 23 aprile 1991, n. 181; Pres....

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sezione I; sentenza 23 aprile 1991, n. 181; Pres. Berruti, Est. Cimmino; Farnetani ed altri (Avv. Gracili) c. Giunta provinciale amministrativa di Grosseto (Avv. dello Stato Cortigiani) Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992), pp. 167/168-169/170 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187442 . Accessed: 25/06/2014 04:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.35 on Wed, 25 Jun 2014 04:43:24 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I; sentenza 23 aprile 1991, n. 181; Pres. Berruti, Est. Cimmino; Farnetani ed altri (Avv.Gracili) c. Giunta provinciale amministrativa di Grosseto (Avv. dello Stato Cortigiani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992),pp. 167/168-169/170Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187442 .

Accessed: 25/06/2014 04:43

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PARTE TERZA

Chi partecipa al procedimento di cordinamento infrastnittu

rale esercitandovi poteri di amministrazione attiva non può poi essere considerato alla stregua di un terzo leso dal provvedi

mento, per essere le sue tesi rimaste in minoranza, salvo il caso

che emergano interessi propri di quel sggetto (nel caso: del co

mune) ricollegabili a posizioni soggettive differenti da quelle che

costituiscono la ragione della sua partecipazione al procedimen to in questione. Nel caso, però, di tali differenti posizioni sog

gettive non è traccia negli atti processuali. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

TOSCANA; sezione I; sentenza 23 aprile 1991, n. 181; Pres.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

TOSCANA; sezione I; sentenza 23 aprile 1991, n. 181; Pres.

Berruti, Est. Cimmino; Farnetani ed altri (Avv. Gracili) c.

Giunta provinciale amministrativa di Grosseto (Aw. dello Stato

Cortigiani).

Responsabilità contabile e amministrativa — Impiegato degli enti

locali — Accertamento — Giunta provinciale amministrativa — Competenza (R.d. 3 marzo 1934 n. 383, testo unico della

legge comunale e provinciale, art. 264; 1. 8 giugno 1990 n.

142, ordinamento delle autonomie locali).

Responsabilità contabile e amministrativa — Impiegato degli enti

locali — Violazione di normativa fiscale — Amministratori

e funzionari apicali — Responsabilità (R.d. 3 marzo 1934 n.

383, art. 264).

Legittimamente la giunta provinciale amministrativa accerta la

responsabilità degli amministratori e degli impiegati degli enti

locali per il danno arrecato a questi ultimi con dolo o colpa

grave, in forza dei poteri attribuiti dall'art. 264 t.u. 3 marzo 1934 n. 383, operante fino all'entrata in vigore della nuova

disciplina dettata in materia dalla I. 8 giugno 1990 n. 142. (1) Correttamente la giunta provinciale amministrativa dichiara la

responsabilità di amministratori e funzionari di amministra

zione comunale preposti, in base al mansionario, all'area dei

servizi finanziari e tenuti a vigilare sul regolare andamento

dei servizi stessi, per il pagamento della pena pecuniaria in

flitta dall'ufficio Iva a seguito dell'inosservanza di adempi menti prescritti dalla legislazione sulla medesima imposta. (2)

Diritto. — L'art. 264 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 dispone che l'accertamento dei danni arrecati ai comuni, alle pronvince o ai consorzi, con dolo o colpa grave, dai rispettivi amministrato

(1-2) In termini, sulla persistenza della competenza in via ammini strativa della giunta provinciale amministrativa, i pareri del Consiglio di Stato citati in motivazione: sez. I 31 gennaio 1986, n. 171/85, Foro it., Rep. 1988, voce Responsabilità contabile, n. 399; 26 marzo 1982, n. 1718/81, id., Rep. 1983, voce cit., n. 170; 9 gennaio 1976, n. 430/73, id., Rep. 1976, voce Comune e provincia, nn. 66, 179.

Sugli effetti della nuova disciplina dettata dall'art. 58 1. 142/90, ri

spetto alla precedente di cui agli art. 252 ss. r.d. 383/34, v. la nota a Corte conti, sez. I, 24 novembre 1990, n. 245 e 19 novembre 1990, n. 236, id., 1991, III, 406.

Secondo Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 1984, n. 677, id., 1985, III, 49, con nota di richiami, l'azione giudiziale di responsabilità può essere promossa dall'ente locale danneggiato nei confronti dei suoi ex amministratori anche in mancanza del previo accertamento ex art. 264 t.u. 383/34.

Per riferimenti, sulla responsabilità dei dipendenti e degli ammini stratori degli enti locali, v. Cass. 6 maggio 1991, n. 4951, ed altre, id., 1992, I, 173, con nota di richiami (fra i quali Cass. 7627/91 e 1530/91 sono riportate ibid., 94); per la giurisdizione della Corte dei conti (e, nel merito, l'esclusione di colpa per l'applicazione di norma

all'epoca di dubbia interpretazione) sull'azione di responsabilità inten tata nei confronti di un commissario di governo per danni subiti dalla regione, v. Corte conti, sez. riun., 25 luglio 1989, n. 626/A, id., 1991, III, 76, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1992.

ri od impiegati, è fatto in via amministrativa, d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza, della giunta provinciale am

ministrativa che dichiara quali persone ne appariscano respona bili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della giunta provinciale amministrativa non

pregiudicano le ragioni dell'ente e quelle degli amministratori

e degli impiegati, ma valgono ad ottenere dall'autorità giudizia ria provvedimenti conservativi.

Orbene, su richiesta delle sezioni di controllo di Grosseto, la giunta provinciale amministrativa della medesima città, con

decisione 2 dicembre 1988, n. 40, dichiarava il sindaco e l'asses

sore alle finanze, nonché il segretario comunale e il ragioniere

capo del comune di Castiglione della Pescaia responsabili del

danno arrecato al comune per il pagamento della pena pecunia ria di lire 74.250.000, inflitta dall'ufficio per le imposte di valo

re aggiunto (Iva) a seguito dell'inosservanza, negli anni 1984

e 1985, di adempimenti prescritti dalla legislazione sulla medesi

ma imposta. Col conseguente ricorso prodotto in questa sede le persone

colpite dal cennato provvedimento hanno, anzitutto, dedotto

(primo motivo) che l'attuale contesto normativo sulle autono

mie locali abbia determinato l'abrogazione dell'art. 264.

L'assunto non può essere condiviso, poiché il titolo VI del

t.u. 383/84 sulla responsabilità degli amministratori e degli im

piegati degli enti locali, nel quale trova collocazione la norma

in questione, non ha subito modifiche per effetto dell'assetto

dei controlli sugli atti degli enti locali dopo l'attuazione dell'or

dinamento regionale, al quale sostanzialmente sembrano riferir

si i ricorrenti.

L'adombrata tesi che le funzioni demandate alla giunta pro vinciale amministrativa debbano ritenersi trasferite al comitato

regionale di controllo e che quindi l'atto impugnato sia inficia

to di incompetenza va superata tenendo conto che tali funzioni

non sono riconducibili a quelle di controllo, trattandosi invece

di compiti di amministrazione attiva (come ricordano anche gli istanti richiamando antiche pronunce giurisprudenziali) residua

ti alle giunte provinciali amministrative.

Anche il discorso di chiusura della censura in esame che la

norma debba ritenersi tacitamente abrogata «risultando incom

patibile col complessivo sistema delle autonomie locali, alla luce

del contesto dei vari interventi costituzionali e legislativi tutti

tesi a rafforzarle e a garantirle» si manifesta inaccoglibile.

Invero, a prescindere dalla mancata illustrazione giuridica di

tale incompatibilità, occorre considerare, per un verso, che non

appare corretto riferire la cennata incompatibilità alla sola di

sposizione in esame, ma semmai all'intero titolo VI, nel quale essa concorre, con le finalità della responsabilità degli ammini

stratori e degli impiegati degli enti locali e, dall'altro, all'inesi

stenza di interferenza tra detta disciplina e l'autonomia degli enti locali per quanto questa sia rafforzata e garantita, essendo

responsabilità dei funzionari e autonomia istituzionale degli en

ti materie diverse e non potendo, perciò, la seconda avere rilie vo preclusivo nel campo in cui opera la prima.

Ben può quest'ultima essere soggetta a disciplina mutevole

nel tempo, ma, data la sua indispensabilità nel sistema, finché non intervengono modifiche, va applicata la normativa, nella

specie, il titolo VI del t.u. 383/34, sicuramente in vigore al mo

mento dell'adozione del provvedimento impugnato. E ciò trova conferma — ove ve ne fosse bisogno — nella

circostanza che solo la 1. 8 giugno 1990 n. 142 ha introdotto

una nuova disciplina della responsabilità in parola, abrogando il t.u. 383/34 anche per tale aspetto.

Può essere utile, ad ogni modo, ricordare, che il Consiglio di Stato, col parere n. 171 del 31 gennaio 1986 della prima sezione (Foro it., Rep. 1988, voce Responsabilità contabile, n.

399), nel puntualizzare i rapporti tra l'art. 264 in argomento e la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali dopo l'av

vento delle regioni, ha confermato precedenti pronunce (pareri n. 430/73 del 9 gennaio 1976, id., Rep. 1976, voce Comune e provincia, nn. 66, 179; n. 1718/81 del 26 marzo 1982, id.,

Rep. 1983, voce Responsabilità contabile, n. 170), circa la per sistente competenza (prima della cennata 1. 142/90) della giunta

provinciale amministrativa ad adottare la dichiarazione dell'art.

264, 1° comma, della quale qui si discute.

Passando all'esame del secondo motivo del gravame, i ricor renti lamentano l'intempestività del provvedimento impugnato,

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

in relazione agli sviluppi della vicenda dopo la deliberazione

della giunta municipale 5 agosto 1986, n. 914 di pagamento

della sanzione pecuniaria e al tentativo del comune di ottenere

dall'amministrazione finanziaria la pressoché totale ripetizione

della somma versata.

La censura non merita adesione, per l'irrilevanza degli eventi

invocati sull'attività della giunta provinciale amministrativa, la

quale era stata investita dall'organo di controllo dell'accerta

mento del danno in riferimento alla cennata deliberazione n.

914, con la quale anzi la giunta municipale, nel disporre il pa

gamento della pena pecuniaria, aveva addirittura previsto l'e

spressa riserva della rivalsa nei confronti di coloro che fossero

risultati responsabili degli inadempimenti accertati dall'ufficio Iva.

Pare evidente che la giunta provinciale amministrativa doves

se affrontare soltanto il rapporto di causalità tra i fatti emer

genti dalla deliberazione della giunta municipale e il comporta

mento degli agenti, e che non fosse tenuta, perciò, a valutare

quanto il comune avesse inteso poi attivare per porre riparo

al danno.

A carico dell'atto impugnato non sussiste nemmeno il dedot

to difetto d'istruttoria, dato lo scambio di corrispondenza inter

corso tra la giunta provinciale amministrativa e il comune.

Come pure va respinto l'assunto degli istanti della previa ne

cessità di contestazioni di addebiti e di deduzioni degli interes

sati, non vertendosi in un vero e proprio procedimento di re

sponsabilità, ma in un'attività di apprezzamento sommario dei

fatti ai fini soprattuto cautelari.

Quanto all'individuazione dei responsabili, censurata col ter

zo e ultimo motivo del ricorso, il provvedimento impugnato

va ugualmente dichiarato esente da vizi, poiché esso è frutto

proprio di quelle valutazioni alle quali il mezzo di impugnazio

ne sollecita.

Infatti, nel rapporto tra il mansionario delle singole aree di

attività del comune e gli ordini di servizio, la giunta provinciale

amministrativa ha correttamente dato rilievo al primo, nell'as

sunto condivisibile che andassero individuati come responsabili

delle inadempienze Iva, non tanto coloro che erano stati chia

mati ad assolverle in base ad ordini di servizi di distribuzione

del lavoro, quanto coloro che, quali amministratori e impiegati

di vertice, fossero preposti, in base al mansionario, all'area dei

servizi finanziari, tenuti a vigilare sul regolare andamento dei

servizi stessi, da chiunque espletati.

Non può essere, peraltro, trascurato che la giunta provinciale

amministrativa — nell'incontestabilità delle inadempienze deri

vanti da disfunzioni degli uffici, che imponevano, di per sé,

l'accertamento di una responsabilità — doveva muovere, alla

stregua dell'art. 264, alla ricerca non di una colpa tout court,

ma di una «colpa grave», rispetto alla quale, mentre il conivol

gimento delle persone preposte ai servizi costituiva una conclu

sione pressoché obbligata, è stato invece ritenuto non praticabi

le il riferimento ad altre persone, pur implicate nell'osservazio

ne della legislazione sull'Iva.

Ciò premesso in via generale, occorre ancora fare un cenno

al motivo in trattazione per ribadire che la richiamata natura

delibatoria della pronuncia impugnata escludeva che la giunta

pronviciale amministrativa facesse applicazione delle restanti nor

me sulla responsabilità nell'invocata direzione del riconoscimento

a favore dei ricorrenti di particolari circostanze esimenti o ri

duttive della loro responsabilità.

Concludendo, non resta che dichiarare infondato il ricorso

in esame, che va perciò respinto.

Il Foro Italiano — 1992 — Parte ///-8.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI

CILIA; sede di Catania; sezione I; sentenza 21 giugno 1990,

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI

CILIA; sede di Catania; sezione I; sentenza 21 giugno 1990,

n. 486; Pres. Trovato, Est. Saiamone; Finocchino (Avv. Ca

ruso) c. Usi 36 di Catania (Avv. Garofalo), Pres. cons, mi

nistri ed altri (Avv. dello Stato Di Gesù).

Sanitario — Medico convenzionato — Accordi nazionali — Im

posizione del limite di età per la durata del rapporto — Legit timità — Raggiungimento del settantesimo anno di età — Ces

sazione del rapporto (Cost., art. 3, 32, 35, 97; 1. 23 dicembre

1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 48).

È corretta la deliberazione della Usi che dispone la cessazione

del rapporto di lavoro del medico convenzionato al raggiun

gimento del settantesimo anno di età, in applicazione di quanto

legittimamente previsto dagli accordi collettivi nazionali rego lanti i rapporti dei medici convenzionati con le Usi, senza

che ciò possa ritenersi contrastante con l'art. 48 l. 833/78

o con i principi dettati dagli art. 3, 32, 35 e 97 Cost., sia

quanto al diritto al lavoro del medico sia quanto al diritto

alla salute del cittadino. (1)

Diritto. — 1. - Il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto

eccepiscono le amministrazioni costituite, in quanto le norme

regolamentari impugnate incidono in via immediata e diretta

sui soggetti convenzionali denotandone la cessazione.

L'interesse alla relativa impugnazione è, pertanto, immediato

e diretto.

2. - Il ricorso è infondato.

Non merita accoglimento il primo motivo di gravame.

Ritiene il collegio che lo specifico istituto della cessazione della

convenzione per superamento del limite di età, pur nel silenzio

dell'art. 48 1. n. 833 del 1978, debba considerarsi materia da

poter essere regolata con lo strumento degli accordi collettivi

recepiti nell'ordinamento nei modi conosciuti.

Ed infatti, se la legge affida ad una norma subprimaria la

regolamentazione delle modalità di accesso alla convenzione, sen

za esplicitamente nulla prevedere in ordine alla sua cessazione,

non risponde a logica ritenere che, solo per questo dato testua

le, la convenzione possa durare o essere rinnovata sine die a

prescindere da uno dei requisiti (età del professionista) che non

possono non influire sul rapporto e sull'interesse pubblico ad

esso sottostante.

Pur se ogni libera professione può essere esercitata senza li

miti di età, non essendo la permanenza di iscrizione agli albi

professionali subordinata alla persistenza della capacità profes

sionale e dell'efficenza lavorativa, del soggetto, è senz'altro cer

to, come affermato più volte dalla giurisprudenza amministrati

va, che il rapporto che lega le Usi con i medici convenzionali

non possa qualificarsi come rientrante esclusivamente nella pre

visione degli art. 2229 ss. c.c., presentando invece esso peculiari

caratteristiche che hanno indotto la giurisprudenza a definirlo

come un rapporto di natura para-subordinata per il preminente

interesse pubblico che ad esso è collegato e per i connotati di

collaborazione continua o coordinata da parte del sanitario che

sono propri di detto rapporto. Con l'accesso alla convenzione di cui all'art. 48 1. n. 833 del

1978, infatti, il medico è inserito nel servizio sanitario nazionale

e assume obblighi nei confronti sia degli assistiti che dell'ente

pubblico erogatore del servizio; quest'ultimo non provvede solo

al pagamento dei compensi dovuti ai medici, bensì, in quanto

erogatore del servizio pubblico dell'assistenza sanitaria, lo orga

nizza con adeguati poteri provvedendo cosi alla cura di specifici

(1) In termini, Tar Lazio, sez. I, 19 luglio 1990, n. 648, Foro it.,

Rep. 1990, voce Sanitario, n. 159; Tar Toscana, sez. I, 4 febbraio 1989,

n. 109, id., 1991, III, 387, con nota di richiami; Trib. Genova 4 ottobre

1989, id., Rep. 1990, voce cit., n. 119; contra, Pret. Sala Consilina

4 novembre 1991 e Pret. Caltagirone 21 ottobre 1991, in questo fascico

lo, parte prima, con nota di richiami.

Per riferimenti sulla regolamentazione pattizia nel settore della sani

tà, v. Cass. 3 aprile 1991, n. 3463, Foro it., 1991, I, 1778; sul rapporto

dei medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale e sul «dirit

to alla salute» del cittadino, v. richiami in nota a Cass. 22 marzo 1989,

n. 1447, id., 1989, I, 2508.

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