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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione I; sentenza 31 marzo 1987, n. 687; Pres....

Date post: 29-Jan-2017
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sezione I; sentenza 31 marzo 1987, n. 687; Pres. Anelli, Est. Piscitello; Soc. coop. Olimpico (Avv. De Bernardinis) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Di Carlo) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988), pp. 259/260-261/262 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179310 . Accessed: 28/06/2014 17:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 82.146.63.67 on Sat, 28 Jun 2014 17:58:28 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I; sentenza 31 marzo 1987, n. 687; Pres. Anelli, Est. Piscitello; Soc. coop. Olimpico (Avv.De Bernardinis) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Di Carlo)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 259/260-261/262Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179310 .

Accessed: 28/06/2014 17:58

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PARTE TERZA

no e dalle quali, specie negli anni più recenti, proprio il p.g. pres

so questa corte — al pari, peraltro, di altre autorità giudiziarie — si è fatto interprete.

Ed è vero altresì che, anche da parte di altra autorevole dottri

na, tra le più attente e sensibili ad un armonico e tradizionale

assetto tra i poteri dello Stato, nonché ad un equilibrato sviluppo

della società, si è configurata la Corte dei conti come facente

capo direttamente allo Stato-comunità più che allo Stato-apparato,

e ciò sia in quanto organo ausiliario, sia in quanto organo di

giurisdizione.

Tuttavia, il dato positivo non può dirsi compiuto in questi sen

si e le sezioni riunite, seppure intendono favorire la detta voca

zione (e, all'uopo, cfr. sez. riun. 16 giugno 1984, n. 378/A, cit.), non possono, però, non prestare ad esso doverosa osservanza.

Esse, pertanto, ritengono che, perché si abbia danno erariale di

cui conosce la Corte dei conti, è necessario non solo l'esistenza

di un interesse della comunità che si deve tutelare, ma è necessa

rio, altresì, che un tale interesse sia divenuto, per scelta dell'ordi

namento, l'interesse di un apparato pubblico e sia altresì

economicamente valutabile perché facente parte del patrimonio di questo, vale a dire dello Stato o di un altro ente pubblico.

Sono necessari, pertanto, due ulteriori elementi perché un inte

resse della comunità o un interesse pubblico generale possa essere

recepito nel meccanismo di tutela che si attua attraverso la re

sponsabilità amministrativa della quale conosce la Corte dei con

ti: 1) che l'interesse pubblico generale sia non solo, com'è ovvio,

giuridicamente protetto, ma che esso sia, altresì, organizzato nel

l'ambito di un apparato dello Stato o, comunque, di un pubblico

apparato; 2) che esso faccia parte del patrimonio dello Stato o

di altro ente pubblico e sia economicamente valutabile, dando

luogo, in caso di lesione, e con il concorso degli altri requisiti, ad un danno patrimoniale erariale.

8. - In questi sensi, peraltro, e proprio nel giudizio in esame,

si è già espressa la Corte di cassazione nella sua funzione di giu dice del riparto delle giurisdizioni ed essa, com'è noto, ha affer

mato che sussiste, anzitutto, nell'attuale momento storico, un

interesse dello Stato-comunità, alla salvaguardia, all'incremento

ed al progresso dell'economia nazionale e che un tale interesse

è fatto proprio dallo Stato-amministrazione attraverso un coordi

nato sistema di strumenti normativi, amministrativi e giudiziari, sicché l'anzidetto interesse dello Stato-comunità diviene interesse

dello Stato, in quanto assunto come proprio di questo. La lesione

del detto interesse generale, pertanto, si risolve nella lesione di

un interesse dell'ente in quanto astrattamente idonea a tradursi

in un pegiudizio economico e dal momento che trattasi di un

interesse economicamente valutabile, ed essa dà luogo ad un dan

no che, perché pertiene ad un interesse dello Stato, è un danno

erariale (Cass. 4 gennaio 1980, n. 2).

Successivamente, la stessa Suprema corte (sez. un. 21 ottobre

1983, n. 6177), in altro caso, costituente, tuttavia, fattispecie ana

loga, ha altresì' affermato la tutelabilità in sede giurisdizionale — per di più innanzi a questa corte — del pregiudizio economico

subito dallo Stato in caso di illecita esportazione di valuta non

tanto perché trattasi di ente esponenziale dell'interesse diffuso al

buon andamento della economia nazionale nel suo complesso,

ma, sovrattutto, come operatore economico in proprio, in quan to lo Stato, nella materia della gestione della valuta, è portatore di un interesse proprio, un interesse alla propria gestione patri moniale.

Ed è a questi principi che, a giudizio delle sezioni riunite, la

decisione di primo grado, nella sua ampia ed articolata motiva

zione, si è attenuta.

Essa, infatti, ha affermato che, affinché sorga un danno era

riale risarcibile e perseguibile, quindi, innanzi alla Corte dei con

ti, non è sufficiente la sussistenza di un interesse comunque protetto

dall'ordinamento, ma è necessario che un tale interesse sia attri

buito allo Stato, entri a far parte del suo patrimonio, di tal chè

la sua lesione si risolva in una lesione del patrimonio e dia, quin

di, luogo ad un danno patrimoniale risarcibile.

E, all'uopo, la decisione del primo giudice si è dato carico del

la dimostrazione della confluenza, anche della ricchezza naziona

le, nel patrimonio dello Stato e del pregiudizio — da dimostrare

in concreto.attraverso le disposte incombenze istruttorie — deri

vato ad un tale patrimonio.

Il Foro Italiano — 1988.

La decisione di primo grado, pertanto, non merita, per le ra

gioni innanzi dette, e, in particolare, su di un punto così qualifi

cante, non solo della presente controversia, ma di tutto lo sviluppo

giurisprudenziale di questa corte, le censure che ad essa dall'una

e dall'altra parte si sono mosse.

La stessa, di conseguenza, va confermata e, dichiarati inam

missibili, per le ragioni innanzi dette, i motivi di cui ai nn. 1, 2 e 4 dell'atto di appello, va rigettato il motivo n. 3 dell'atto

di appello nonché l'appello incidentale prodotto dal procuratore

generale.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 31 marzo 1987, n. 687; Pres. Anelli, Est. Piscitello; Soc. coop. Olimpico (Avv. De Bernardina) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Di Carlo).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 31 marzo 1987, n. 687; Pres. Anelli,

Stampa e editoria — Registro nazionale — Iscrizione di impresa — Annullamento — Ricorso — Giurisdizione amministrativa — Esclusione (L. 5 agosto 1981 n. 416, disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, art. 1, 11).

Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sul ricorso con tro il decreto del presidente del consiglio dei ministri che ha

annullato l'iscrizione di una impresa nel registro nazionale del

la stampa. (1)

Diritto. — I due ricorsi (nn. 3120/84 e 945/85) possono essere

riuniti per evidenti ragioni di connessione.

Oggetto dell'impugnativa è il decreto del presidente del consi

glio dei ministri con cui è stata annullata l'iscrizione della società

cooperativa ricorrente al registro nazionale della stampa a norma

dell'art. 11 1. 5 agosto 1981 n. 416 (ed il successivo decreto della

stessa autorità con cui, integrandosi la motivazione del preceden te provvedimento, lo stesso viene totalmente riconfermato).

(1) Non si rinvengono precedenti editi, a quanto risulta, anche se, a ben vedere, la sentenza affronta, e risolve, il problema della giurisdizione nei termini, e sulla base dei criteri, più volte enunciati, ed utilizzati, dalla Corte di cassazione.

Per una limitata analogia, cfr., ad ogni buon conto, Cass., sez. un., 5 novembre 1984, n. 5585, Foro it., 1984, I, 2696, con nota di richiami, ove si afferma che la controversia avviata da un editore per ottenere la

corresponsione dei contributi sul prezzo della carta da quotidiano, riguar dando l'esazione di un credito da obbligazione pubblica ex lege, ha la consistenza di un diritto soggettivo perfetto, rientrando, perciò, nella giu risdizione del giudice ordinario, a conclusione di un percorso argomenta tivo tutto sommato identico a quello tracciato nella sentenza riportata.

Per il resto, la sentenza in epigrafe si iscrive nel filone giurisprudenzia le assolutamente dominante, per il quale rientrano nella giurisdizione del

giudice ordinario quelle controversie nelle quali si fa questione di un po tere vincolato dell'amministrazione, e non discrezionale, ovverosia quelle liti in cui l'atto amministrativo sindacato dal giudice ordinario medesimo si riveli emanato in carenza di potere, non essendo, pertanto, in discus sione il cattivo esercizio del potere stesso.

Cfr., infatti, a titolo puramente ricognitivo, in quanto l'orientamento

giurisprudenziale dominante appare assolutamente consolidato in questo senso: Cass., sez. un., 25 marzo 1986, n. 2091, id., 1986, I, 904, con

ampia annotazione di C. M. Barone, Affare Sme e giurisdizione ordina

ria; 8 marzo 1986, n. 1560, e 24 febbraio 1986, n. 1108, ibid., 642, con nota di richiami, cui adde, per ulteriori riferimenti, sez. un. 4 marzo

1983, n. 1622, id., 1983, 1, 1257, con nota di richiami. D'altro canto, proprio Cass. 5585/84, cit., in tema di provvidenze alle

imprese relative al prezzo della carta dei quotidiani, svolge un ordine di considerazioni largamente analoghe, e, in una fattispecie del tutto di

versa, assolutamente identico appare il percorso argomentativo di Cass., sez. un., 7 ottobre 1983, n. 5837, id., Rep. 1983, voce Professioni intel

lettuali, n. 39 (la fattispecie è in tema di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro).

Si consideri, infine, che la 1. 5 agosto 1981 n. 416, sulla disciplina delle imprese editrici e sulle provvidenze all'editoria, è stata recentemente rinnovata dalla 1. 25 febbraio 1987 n. 67.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Il problema di cui preliminarmente il collegio deve darsi carico è quello di verificare la sussistenza o meno — in relazione ad una controversia, come quella in esame, che, per espressa ammis sione della difesa dell'amministrazione ricorrente, attiene all'eser

cizio di un potere vincolato e non discrezionale — della

giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.

Applicando, a tal fine, il noto criterio del c.d. petitum sostan

ziale — in base al quale spetta al giudice individuare, indipenden temente dalle allegazioni di parte, quale sia la natura della

situazione giuridica che si assume lesa — ritiene il collegio che

la soluzione del problema debba essere negativa, in dipendenza

degli elementi caratteristici della fattispecie che portano a qualifi care la posizione giuridica della ricorrente come diritto soggettivo

perfetto. Nel sistema normativo della 1. 5 agosto 1981 n. 416, recante

la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, la iscrizione nel registro nazionale della stampa, invero, resta sot

tratta a scelte o valutazioni discrezionali dei competenti organi del servizio dell'editoria (cui è affidata la tenuta di detto registro) e configura un atto dovuto per effetto del positivo riscontro del

possesso da parte dei soggetti interessati — che vi sono obbligati

(tanto che l'iscrizione è disposta d'ufficio dal servizio dell'edito

ria nel caso che questi non richiedano l'iscrizione: v. art. 11,6°

comma, 1. 416 cit.) — di determinati requisiti direttamente fissati dalla legge; conseguentemente, la controversia promossa per de

nunciare l'illegittimità del rifiuto di detta iscrizione (o, nel caso

di specie, della cancellazione della stessa) in quanto rivolta a tute

lare posizioni di diritto soggettivo (ed è significativo, al riguardo, anche la circostanza che le censure della ricorrente denunciano,

essenzialmente, violazione di legge e difetto dei presupposti di

fatto), è devoluta alla competenza giurisdizionale del giudice or

dinario, al quale spetta di provvedere con pienezza di poteri e,

quindi, anche con pronuncia di condanna ed eseguire l'iscrizione

(cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 1983, n. 5837, Foro it., Rep. 1983, voce Professioni intellettuali, n. 39).

Anche agli effetti conseguenti dei contributi ai periodici previ sti dalla stessa 1. 416/81, in presenza di criteri di quantificazione

degli stessi rigorosamente predeterminati per legge, deve ricono

scersi una posizione di diritto soggettivo, come tale tutelabile da

vanti all'a.g.o. Per le considerazioni che precedono i ricorsi devono essere di

chiarati inammissibili a causa del rilevato difetto di giurisdizione del giudice adito.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione 111 ̂ sentenza 18 marzo 1987s n. 328, Pres. N'Iice

li, Est. Buonvino; Soc. Autexpo e altri (Aw. Fantozzi, Scoca) c. Min. per il commercio con l'estero (Avv. dello Stato Bra

guglia).

Esportazione e importazione — Autoveicoli esclusi dalla libera

pratica comunitaria — Contingente — Ripartizione — Legitti mità — Fattispecie (Trattato Cee, art. 9, 12, 30).

Sono legittimi iprovvedimenti con cui il ministero per il commer

cio con l'estero, senza aver predeterminato criteri di ripartizio ne del contingente degli autoveicoli, fuori strada e non, di

produzione sovietica e giapponese, eccettuato dalla esclusione

dal trattamento della libera pratica comunitaria, assegna gli au

toveicoli in modo da soddisfare integralmente le richieste dei

singoli, mentre i richiedenti quantitativi più elevati sono soddi

sfatti in percentuali più esigue quanto maggiore era il quantita tivo domandato. (1)

(1) Non si rinvengono precedenti editi, e ciò sebbene del problema del

l'importazione di autovetture giapponesi nei paesi della Cee si sia occupa ta a più riprese la stampa specializzata e quella di informazione (cfr.,

infatti, recentemente, l'articolo di G. Gabriele, Una frontiera molto ela

stica, su La Repubblica del 13 febbraio 1988). Una limitata analogia può essere, tuttavia, ricontrata nella sentenza

di T.A.R. Lazio, sez. Ili, 3 dicembre 1984, n. 666, Foro it., 1985, III,

439, con nota di richiami, anche se il decisum si limita a pronunziare

Il Foro Italiano — 1988.

Diritto. — 1. - L'art. 10, par. 1, del trattato Cee definisce

la nozione di «libera pratica», determina, cioè, le condizioni alle

quali le merci provenienti dai paesi terzi possono beneficiare delle

disposizioni sulla circolazione delle merci contenute negli art. 12/17

e 30/37 dello stesso trattato, in conformità al disposto dell'art.

9, par. 2, dello stesso testo normativo.

Lo stesso trattato, all'art. 115, prevede che la commissione Cee

possa autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure di prote zione necessarie, atte, tra l'altro, ad evitare il determinarsi, in

quegli Stati, di difficoltà economiche connesse con l'esecuzione

delle misure di politica commerciale comunitaria.

Ai sensi della norma ora detta, la commissione Cee, con deci

sione di carattere generale 20 dicembre 1979, n. 80/47, ha previ sto quali misure di protezione possano essere accordate agli Stati

membri in relazione alle importazioni, in essi, di prodotti origi nari di un paese terzo, immessi in libera pratica nella Comunità, ma soggetti a restrizioni quantitative all'importazione diretta in

detto Stato. In particolare, l'art. 3, par. 1, di tale decisione pre vede che, qualora le importazioni in uno Stato membro di pro dotti in libera pratica dovessero ingenerare difficoltà economiche, detto Stato può prendere misure di protezione, previa autorizza

zione della commissione, che ne definisce condizioni e modalità.

Il par. 2 indica una serie di dati che lo Stato membro deve forni

re alla commissione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Il par. 3 prevede che la presentazione della domanda, da parte dello Sta

to membro, non può ostacolare il rilascio dei titoli di importazio ne le cui domande siano antecedenti alla decisione della

commissione; ma il par. 4, in presenza di specifiche condizioni

ivi segnalate, consente allo Stato membro di respingere queste domande di titoli di importazione se a ciò lo autorizza la com

missione Cee.

Ai sensi del par. 5, poi, «lo Stato membro informa il richie

dente del titolo d'importazione in merito alla presentazione di

una domanda di misure di protezione...». Attese le difficoltà commerciali per i produttori nazionali con

nesse all'importazione di autoveicoli, fuoristrada e non, prove nienti dal Giappone e dall'Urss ed immessi in libera pratica in

taluni paesi Cee, l'Italia ha richiesto alla competente commissio

ne di essere autorizzata ad adottare le misure di protezione di

cui al ripetuto art. 115 del trattato.

Con proprie decisioni 14 gennaio 1983 (per quanto riguarda autoveicoli fuoristrada) e 14 febbraio 1983 (riguardante altri vei

coli diversi dai fuoristrada), la commissione — visto il citato art.

115 e la propria decisione 80/47/Cee, considerate le istanze (ri

spettivamente in data 7 gennaio e 7 febbraio 1983) con le quali il governo italiano ha presentato, ad essa commissione, istanza

per essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario

gli autoveicoli suddetti, originari del Giappone e dell'Urss e messi

in libera pratica negli altri Stati; considerando che in Italia l'im

portazione dei prodotti in questione, di dette provenienze, è sog

getta a dei contingenti annui; ritenuta una serie di difficoltà

l'illegittimità del decreto con il quale il ministro del commercio con l'este

ro aveva determinato i criteri per la distribuzione del contingente di auto

veicoli dal Giappone, in difetto del concerto col ministro dell'industria, commercio e artigianato, e, quindi, senza che si faccia alcun riferimento

alla normativa comunitaria o, in particolar modo, agli articoli del tratta

to di Roma che concernono la c.d. libera pratica comunitaria.

In questo senso, cfr. Corte giust. Ce 23 gennaio 1980, causa 35/79,

id., 1980, IV, 432, con nota di richiami, ove, in relazione ad una diffe

rente fattispecie, si precisa che la nozione di «operatori interessati», cui

fanno richiamo alcuni regolamenti comunitari, ha una portata diversa, e più vasta, di quella di «importatori interessati», lasciando con ciò in

tendere che anche i soggetti privati (e cioè gli operatori non professionali)

possono partecipare al riparto della quota nazionale del contingente tarif

fario comunitario, anche se la citata sentenza della Corte di giustizia sem

bra prestare maggiore attenzione, di quanto la decisione in epigrafe non

faccia, al problema della predeterminazione dei criteri in base ai quali

le singole categorie di operatori possono accedere alla quota nazionale.

In materia di c.d. importazioni parallele, cfr. anche Corte giust. Ce 17

settembre 1985, cause riunite 25 e 26/84, id., 1986, IV, 189, con ampia annotazione di G. M. Roberti, e, più in generale, in tema di restrizioni

alle importazioni di prodotti provenienti da paesi terzi, Corte giust. Ce

28 ottobre 1982, causa 52/81, id., 1985, IV, 105, con nota di richiami.

In dottrina, cfr., per tutti, C. Franchini, La disciplina giuridica del

commercio con l'estero. Profili amministrativi e costituzionali, Padova,

1987, spec. 175.

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