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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione I; sentenza 4 febbraio 1989, n. 109; Pres....

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sezione I; sentenza 4 febbraio 1989, n. 109; Pres. Berruti, Est. Colombati; Gabelli (Avv. Paolini) c. Usl 20/A, Firenze (Avv. Caporali), Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Albenzio), Regione Toscana Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991), pp. 387/388-391/392 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183208 . Accessed: 24/06/2014 22:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Tue, 24 Jun 2014 22:44:41 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I; sentenza 4 febbraio 1989, n. 109; Pres. Berruti, Est. Colombati; Gabelli (Avv. Paolini)c. Usl 20/A, Firenze (Avv. Caporali), Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Albenzio), RegioneToscanaSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 387/388-391/392Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183208 .

Accessed: 24/06/2014 22:44

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PARTE TERZA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA; sezione I; sentenza 4 febbraio 1989, n. 109; Pres.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA; sezione I; sentenza 4 febbraio 1989, n. 109; Pres.

Berruti, Est. Colombati; Gabelli (Aw. Paolini) c. Usi 20/A, Firenze (Aw. Caporali), Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato

Albenzio), Regione Toscana.

Sanitario — Medico convenzionato — Raggiungimento del set tantesimo anno di età — Cessazione del rapporto — Legitti mità (L. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sa

nitario nazionale, art. 48; d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289, accor

do collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 1. 23

dicembre 1978 n. 833, art. 11). Sanitario — Medico convenzionato — Accordi nazionali — Im

posizione del limite di età per la durata del rapporto — Legit timità (D.p.r. 8 giugno 1987 n. 289, art. 11; d.l. 31 agosto 1987 n. 360, disposizioni urgenti in materia sanitaria art. 9; 1. 29 dicembre 1987 n. 531, conversione in legge, con modifi

cazioni, del d.l. 30 ottobre 1987 n. 443, recante disposizioni

urgenti in materia sanitaria, art. 1).

È legittima la deliberazione della Usi che dispone la cessazione del rapporto di lavoro del medico convenzionato al raggiun

gimento del settantesimo anno di età in applicazione di quan to disposto dall'art. 11 d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289 per la

regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina ge nerale. (1)

Legittimamente gli accordi collettivi nazionali regolanti i rap

porti dei medici convenzionati con le Usi dispongono la ces

sazione del rapporto al raggiungimento di un determinato li

mite di età, senza che ciò possa ritenersi contrastante con il

disposto dell'art. 48 l. 833/78 o con i principi dettati agli art. 3, 32, 35 e 97 Cost, e dovendosi, comunque, nella specie, considerare ratificata l'imposizione del limite del settantesimo

anno di età di cui all'art. 11 d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289

dall'art. 9 d.l. 31 agosto 1987 n. 360, fatto salvo nei successi

vi decreti legge non convertiti e, definitivamente, dall'art. 1

1. 29 dicembre 1987 n. 531. (2)

Diritto. — 1. - Per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva i due ricorsi possono essere riuniti per essere decisi

con unica pronuncia. 2. - La controversia ha per oggetto la cancellazione del sani

tario ricorrente dagli elenchi dei medici ammessi alle convenzio ni con le strutture del servizio sanitario nazionale per il raggiu gimento del limite di età di 70 anni, disposta con delibera n.

844 del 13 agosto 1987 della Usi n. 20/A adottata secondo le

previsioni dell'art. 11, 1° comma, d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289, norma, quest'ultima — anch'essa impugnata — che non sareb

be divenuta comunque legittima per effetto del disposto del

l'art. 9, 9° comma, d.l. 31 agosto 1987 n. 360. 3. - Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di inam

missibilità dell'inpugnativa iscritta al n. 2760 del 1987 formula ta dall'amministrazione dello Stato resistente, per difetto di giu risdizione dell'adito Tar.

Diversamente da quanto sostenuto, la controversia in esame

appartiene, secondo l'orientamento della giurisprudenza ordi

(1-2) In termini, Tar Puglia, sez. II, 3 aprile 1989, n. 261, Trib. amm.

reg., 1989, I, 3666 (m), in relazione al nuovo accordo collettivo nazio nale di cui al d.p.r. 16 ottobre 1984 n. 882; Tar Calabria, sez. Catanza ro, 31 agosto 1989, n. 1210, ibid., 3719 (m); Tar Sicilia, sede Catania, sez. I, 21 giugno 1990, n. 486, id., 1990, I, 3337; contra, Pret. Novara 24 giugno 1989, in questo fascicolo, I, 2287, con nota di richiami.

In punto di giurisdizione Cass. 17 marzo 1989, n. 1327, Foro it., Rep. 1989, voce Sanitario, n. 84, in linea con la sua giurisprudenza costante (su cui v., oltre ai richiami nella cit. nota a Pret. Novara 24

giugno 1989, Cass. 14 marzo 1991, n. 2718, in questo fascicolo I, 2066; Cass. 15 maggio 1989, n. 2225, e 28 aprile 1989, n. 2026, Foro it., 1989, I, 2469, con nota di richiami), ha ribadito che spetta alla giurisdi zione amministrativa la cognizione della controversia promossa nei con fronti della Usi da un medico generico convenzionato per contestare le determinazioni adottate in via generale nell'ambito dei propri poteri or

ganizzatori, trattandosi di questioni ricollegate a posizioni di interesse le gittimo e non al rapporto privatistico di prestazione d'opera professionale.

Sull'inammissibilità (cui si fa cenno nella motivazione) delle questioni di costituzionalità dei d.p.r. di recepimento di accordi collettivi nel pub blico impiego, stante la carenza di forza di legge, v. Corte cost. 3 mar zo 1988, n. 255, ibid., 1679, con nota di richiami; circa il controllo della Corte costituzionale sui decreti legge, anche reiterati, v. Corte cost. 10 marzo 1988, n. 302 e Trib. Genova 1° ottobre 1987, id., 1988, I, 1017, con nota di richiami.

11 Foro Italiano — 1991.

naria (Cass., sez. un., n. 6579 del 1986, Foro it., Rep. 1986, voce Sanitario, n. 252) e amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 551 del 1986, ibid., n. 268) alla giurisdizione del giudice am ministrativo in quanto la stessa ha riguardo ad un aspetto pub blicistico del rapporto convenzionale tra medico libero profes sionista e strutture del servizio sanitario nazionale, inerendo agli

aspetti organizzativi del servizio stesso di fronte ai quali il sog

getto può vantare una posizione di interesse legittimo e non

di diritto soggettivo. 4. - In ordine alla regolare instaurazione dei giudizi va altresì'

esaminata in via pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità del

ricorso n. 2760 del 1987 proposto contro la delibera n. 844 della

Usi n. 20/A in quanto sarebbe stato impugnato l'atto presup

posto su cui la predetta delibera si fonda.

L'eccezione è infondata in fatto. Ed invero con separato ri

corso n. 3109 del 1987 il dott. Guido Gabelli ha provveduto ad impugnare il d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289 presupposto della

delibera impugnata con il primo ricorso.

L'impugnativa è stata proposta entro i termini decadenziali

decorrenti dalla comunicazione del provvedimento applicativo della predetta disposizione regolamentare, ovverossia la delibe

ra di cessazione della convenzione che è l'atto immediatamente

e direttamente lesivo per il ricorrente; di conseguenza entrambi

i ricorsi sono ammissibili. 5. - Quanto al merito, per evidenti ragioni logiche è utile esa

minare per primo il ricorso n. 3109 del 1987 proposto avverso

il d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289 che si configura quale atto pre

supposto della delibera impugnata con l'altro ricorso (n. 2760

del 1987). Con tale imugnativa (n. 3109 del 1987) il ricorrente denuncia

l'illegittimità dell'art. 11, 1° comma, d.p.r. 8 giugno 1987 n.

289, il quale prevede la cessazione della convenzione per il sani

tario al compimento del 70° anno di età.

6. - Con il terzo motivo, che si reputa utile esaminare prima

degli altri, il ricorrente deduce che la norma contrattuale impu

gnata (art. 11, 1° comma, d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289) sarebbe

stata emanata in violazione dell'art. 9 1. 29 giugno 1977 n. 349

e dell'art. 48 1. 23 dicembre 1978 n. 833 che non prevedono la cessazione del rapporto convenzionale per i medici ultraset

tantenni.

In subordine viene proposta questione di legittimità costitu

zionale della norma di legge (art. 10 d.l. 30 ottobre 1987 n.

443) ove per ipotesi si ritenga che detta norma abbia legittimato ex post la disposizione contenuta nel contratto collettivo.

Le censure non sono fondate.

Al riguardo appare opportuna una breve ricostruzione delle di

sposizioni, di natura legislativa e regolamentare, che si sono suc

cedute e che hanno disciplinato lo specifico tema, oggetto del ri

corso, ovverossia la cessazione della convenzione dei medici con

le Usi per effetto del superamento del limite dell'età (70 anni). Com'è noto l'art. 48 1. n. 833 del 1978, al fine di garantire

l'uniformità del trattamento economico-normativo del persona le sanitario a rapporto convenzionale, detta disposizioni proce durali e sostanziali e demanda agli accordi collettivi la concreta

disciplina circa i requisiti e le modalità di accesso di detto per sonale alla convenzione.

I contratti collettivi che si son succeduti hanno disciplinato in vario modo l'utilizzazione dei medici ultrasettantenni.

II d.p.r. 13 agosto 1981 («accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina gene rale, ai sensi dell'art. 48 1. 23 dicembre 1978 n. 833») all'art.

7, penultimo comma, aveva previsto la riduzione del massimale

degli assistibili da parte dei medici ultrasettantenni a «500 scel

te, con divieto di acquisire nuove scelte anche nel caso che non

abbiano raggiunto il massimale anzidetto».

Analoga previsione era contenuta nell'art. 7, penultimo com

ma, del coevo d.p.r. 13 agosto 1981 recante l'accordo collettivo

per i medici specialisti pediatri di libera scelta, con il limite del massimale a 350 scelte.

Tali disposizioni avevano sul punto innovato la precedente disciplina contrattuale contenuta nell'accordo del 1978 che esclu deva del tutto la convenzione con i medici ultrasettantenni.

In seguito il d.p.r. 7 maggio 1982 n. 281 («accordo collettivo

nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica ai sensi dell'art.

48 1. 23 dicembre 1978 n. 833») aveva reintrodotto la disposi zione sulla cessazione dell'incarico convenzionale anche «per com

pimento del 65° anno di età» (art. 1, 1° comma, n. 1). I successivi contratti collettivi (d.p.r. 16 ottobre 1984 n. 882,

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

art. Ile d.p.r. 16 ottobre 1984 n. 883, art. 15), rispettivamente

per la medicina generale e per i medici specialisti pediatri di

libera scelta, avevano anch'essi previsto tra le cause di cessazio

ne del rapporto convenzionale il raggiungimento da parte del

sanitario del 70° anno di età.

Sospese le due ultime suindicate disposizioni regolamentari dal giudice amministrativo a seguito di ricorsi di alcuni interes

sati, con l'accordo integrativo del 5 maggio 1986 veniva reintro

dotta la particolare disciplina limitatrice del massimale di scelta

nei confronti di tali medici (ultrasettantenni). Allo scopo quindi di fugare ogni dubbio interpretativo circa

la legittimità della previsione di un termine finale del rapporto convenzionale nel testo dei futuri accordi collettivi nazionali, le regioni richiesero che la materia venisse regolata con una norma

di legge, sostanzialmente integrativa (ove ne fosse stata ravvisa

ta la necessità) dell'art. 48 1. n. 833 del 1978.

Ciò è avvenuto con l'art. 9, 9° comma, d.l. 31 agosto 1987

n. 360 pubblicato nella G.U. del 1° settembre 1987 nel quale è espressamente disposto che gli accordi collettivi possano pre vedere la cessazione dei rapporti convenzionali per limiti di età.

Nel frattempo erano stati adottati i nuovi contratti collettivi, che recavano una norma limitatrice nel senso dianzi detto, e

i cui decreti di recepimento (d.p.r. nn. 289 e 290 dell'8 giugno

1987) sono stati pubblicati nella G.U. del 21 luglio 1987.

La previsione legislativa suindicata (art. 9, 9° comma, d.l.

n. 360 del 1987), sia pure intervenuta in epoca posteriore all'a

dozione degli accordi, deve ritenersi che abbia sanato, ove ciò

fosse stato necessario, la validità e l'efficacia delle disposizioni contrattuali recepite nei d.p.r. n. 289 (art. 11) e n. 290 (art. 12).

Infatti, come ha affermato di recente la Corte costituzionale

in fattispcie analoga (sent. n. 44 del 1988, id., 1988, I, 2059), è principio pacifico che nel nostro ordinamento sia «pienamen te ammissibile una legge generale ed astratta in funzione di con

valida o di sanatoria, sempreché ovviamente ciò non comporti una lesione dei principi e dei precetti costituzionali»; nel caso

che interessa questo certamente è da escludere, poiché la (so

stanziale) retroattività degli effetti di una norma di legge urta

con il principio costituzionale (art. 25 Cost.) soltanto in materia

penale. La situazione delineata non muta in dipendenza della manca

ta conversione di legge del decreto legge suindicato (n. 360 del

1987). Invero, è noto che nel periodo dal dicembre 1986 all'ottobre

1987 si sono succeduti più decreti legge recanti tutti «disposizio ni urgenti in materia sanitaria» (d.l. 30 dicembre 1986 n. 921; 28 febbraio 1987 n. 53; 29 aprile 1987 n. 166; 30 giugno 1987

n. 257; 31 agosto 1987 n. 360 e 30 ottobre 1987 n. 443) dei

quali solo l'ultimo è stato convertito in legge. Ma ogni nuovo decreto legge recava, alla fine, la norma sulla

salvezza degli effetti dei precedenti decreti non convertiti e da

ultimo l'art. 10 d.l. 30 ottobre 1987 n. 443 fa esplicito riferi

mento, tra gli altri, al d.l. 31 agosto 1987 n. 360 nel quale è

appunto inserita la norma (art. 9, 9° comma) che affida agli accordi collettivi la disciplina circa la cessazione del rapporto convenzionale con i medici per limiti di età.

Tale norma di salvezza degli effetti degli atti e provvedimenti adottati e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non conventi è stata infine soppressa dal testo dell'ultimo de

cretolegge (n. 443 del 1987) ed inserita — come comunemente

e correttamente il parlamento è solito fare — nel 2° comma

dell'art. 1 della relativa legge di conversione 29 dicembre 1987

n. 531.

Cosi' ricostruito il complesso quadro normativo, può senz'al

tro affermarsi che l'art. 11, 1° comma, del contratto collettivo

recepito con d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289 oggetto della presente

impugnazione, legittimamente prevede, tra i casi di cessazione

del rapporto convenzionale con i medici, anche quello del rag

giungimento del 70° anno di età.

E la legittimità di una siffatta pevisione regolamentare deriva

comunque dall'effetto sanante che deve essere riconosciuto alla

disposizione legislativa sopravvenuta contenuta nel d.l. n. 360

del 1987 del quale, si ripete, sono stati fatti salvi tutti gli effetti

dall'art. 1, 2° comma, 1. 29 dicembre 1987 n. 531.

Ma anche a prescindere dal ricostruito iter normativo e dalle

conseguenze che ne derivano in via di interpretazione, ritiene

il collegio che lo specifico istituto della cessazione della conven

zione per superamento del limite di età, pur nel silenzio dell'art.

48 1. n. 833 del 1978, debba comunque considerarsi materia

da poter essere regolata con lo strumento degli accordi colletivi

Il Foro Italiano — 1991.

recepiti nell'ordinamento nei modi conosciuti.

Ed infatti, se la legge affida ad una norma subprimaria la

regolamentazione delle modalità di accesso alla convenzione, sen

za esplicitamente nulla prevedere in ordine alla sua cessazione, non risponde a logica ritenere che, solo per questo dato testua

le, la convenzione possa durare o essere rinnovata sine die a

prescindere da uno dei requisiti (età del professionista) che non

possono non influire sul rapporto e sull'interesse pubblico ad

esso sottostante.

Pur se ogni libera professione può essere esercitata senza li

miti di età, non essendo la permanenza di iscrizione agli albi

professionali subordinata alla persistenza della capacità profes sionale e dell'efficienza lavorativa, del soggetto, è senz'altro certo, come affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa

che il rapporto che lega le Usi con i medici convenzionati non

possa qualificarsi come rientrante esclusivamente nella previsio ne degli art. 2229 ss c.c. presentando invece esso peculiari ca

ratteristiche che hanno indotto la giurisprudenza a definirlo co

me un rapporto di natura parasubordinata per il preminente interesse pubblico che ad esso è collegato e per i connotati di

collaborazione continua e coordinata da parte del sanitario che

sono propri di detto rapporto. Con l'accesso alla convenzione di cui all'art. 48 1. n. 833 del

1978, infatti, il medico è inserito nel servizio sanitario nazionale

e assume obblighi nei confronti sia degli assistiti che dell'ente

pubblico erogatore del servizio; quest'ultimo non provvede solo

al pagamento dei compensi dovuti ai medici, bensì', in quanto

erogatore del servizio pubblico dell'assistenza sanitaria, l'orga nizza con adguati poteri provvedendo cosi alla cura di specifici interessi della collettività; e in questo ambito l'adempimento dei

doveri professionali dei medici è meramente strumentale alla

organizzazione del servizio pubblico (Cons. Stato, sez. VI, n.

344 del 1981, id., Rep. 1981, voce cit., n. 52). Di conseguenza, appare rispondente a criteri di logica che

il contratto collettivo abbia disciplinato la cessazione della con

venzione per limiti di età in modo coerente con le previsioni

legislative che hanno regolato, con disciplina privilegiata, la ces

sazione del rapporto di impiego per taluni medici al raggiungi mento del 70° anno di età, nell'ambito di un sistema normativo

che in via generale prevede detta cessazione al livello (meno

favorevole) del raggiungimento del 65° anno di età.

Non può, d'altra parte, negarsi la possibilità per le parti con

traenti di prevedere ulteriori limitazioni oltre quelle espressa mente indicate nell'art. 48 1. n. 833 del 1978, quando queste siano finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo della qualifica zione delle prestazioni che la norma sopra citata pone a fonda

mento della disciplina convenzionale.

7. - Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente censura

la violazione degli art. 3, 32, 35 e 97 Cost.

Tale censura, inammissibile avverso un atto di natura regola mentare se formulata sotto il profilo della illegittimità costitu

zionale, è invece ammissibile nella fattispecie in quanto formu

lata espressamente come violazione della «legge primaria». Le doglianze nel merito sono però infondate.

Come è stato già osservato (Cons. Stato, sez. IV, n. 286 del

1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 57) non può ritenersi sussi

stente una «violazione del diritto alla salute» (art. 32 Cost.)

posto che il «diritto alla libera scelta del medico» (che garanti rebbe la posizione soggettiva sopra evidenziata) non si configu ra nel dettato legislativo ed in particolare nel sistema della 1.

n. 833 del 1978 quale diritto insindacabile rimesso, puramente e semplicemente, alla valutazione dell'assistito, dovendosi vice

versa riconoscere che tale libera selta — iscrivendosi nell'ambi

to di una struttura pubblica intesa a garantire in primo luogo i preminenti interessi della collettività — incontra necessaria

mente tutti quei limiti, logici e giuridici, derivanti dal citato

canone legislativo che impone alla struttura pubblica il perse

guimento della «migliore distribuzione del lavoro» e della «qua lificazione delle prestazioni» (art. 48, 3° comma, n. 4, 1. n.

833 del 1978). Quanto all'ulteriore profilo di censura, che fa leva sull'affer

mata esclusione del carattere fiduciario del rapporto instaurato

si tra medico e assistito con la conseguenza che il venir meno

della fiducia per factum principis inciderebbe sul diritto alla

libera scelta, è agevole osservare che il diritto di scelta del medi

co nel quadro di un rapporto fiduciario è assicurato dal sistema

legislativo con riferimento ai limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari e quindi esclusivamente nei confronti dei me

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PARTE TERZA

dici che seguitano ad essere iscritti negli appositi elenchi finaliz

zati alle convenzioni.

Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., la censura si basa

sulla considerazione che la motivazione non dichiarata, della

norma contrattuale consisterebbe nell'esigenza di assicurare la

voro ai giovani medici con evidente disparità di trattamento con

i medici che «giovani» non sono più. La tesi non può essere condivisa sia in relazione alla sua na

tura suppositiva, sia per la previsione espressa che il servizio

sanitario debba rispondere al criterio della qualificazione delle

prestazioni e alla migliore organizzazione delle attività.

Ora, non pare possibile negare che ad un'età avanzata corri

sponde inevitabilmente una minore idoneità lavorativa (che non

ha nulla a che vedere con una diminuita preparazione profes

sionale), che può facilmente essere compensata nell'ambito di

una vera e propria «libera professione» con la limitazione vo

lontaria della disponibilità, oraria o giornaliera, del medico pro

fessionista, ma che mal si concilia con un rapporto di parasu

bordinazione, nel quale la pubblica autorità ha il dovere di assi

curare comunque le prestazioni del sanitario.

Inoltre, risponde ad un principio generale, logico prima che

giuridico, che alle forze lavorative anziane, collocate a riposo

per raggiunti limiti di età, si sostituiscano forze necessariamente

più efficienti, senza che ciò possa costituire violazione del prin

cipio di uguaglianza del lavoratore (art. 3 Cost.), considerato

anche che, nel caso in esame, il professionista può continuare

a svolgere la propria libera professione e che comunque sono

legittime discipline diverse regolanti fattispecie che identiche non

sono.

Nemmeno è ravvisabile, poi, la violazione dell'art. 35 Cost.

Innanzitutto la censura è formulata con riferimento all'intera

norma costituzionale la quale, nei suoi quattro commi, discipli na vari aspetti del «diritto al lavoro»; ed in tale senso può con

siderarsi addirittura inammissibile per genericità.

Ma, nella sostanza, nessuna lesione alla «tutela del lavoro»

si riscontra nella norma regolamentare impugnata (art. 11 d.p.r. n. 289 del 1987), posto che la disciplina uniforme attuata dalla

norma in questione non appare irragionevole o arbitraria, ed

è in sintonia con i principi posti a tutela del lavoro secondo

canoni che le parti contraenti hanno liberamente determinato

e che sono stati ritenuti dalla pubblica autorità degni di essere

recepiti in una fonte di normazione secondaria.

Infine, per quanto concerne la presunta violazione dell'art.

97 Cost., non si rinviene nella fattispecie l'inosservanza del do

vere di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione

«nei confronti di quegli individui, non particolarmente abbien

ti, i quali vogliano continuare ad avvalersi delle prestazioni del

medico ultrasettantenne di fiducia» — come sostenuto dal ri

corrente — per le considerazioni già svolte e per l'ulteriore rilie

vo che il servizio sanitario nazionale assicura comunque le pre stazioni sanitarie a tutti i cittadini nell'ambito della propria ar

ticolata organizzazione, sulla base di valutazioni discrezionali

del legislatore in ordine all'efficienza del personale sanitario, aventi riguardo all 'id quod plerumque accidit.

8. - Le considerazioni innanzi svolte valgono anche per disat

tendere — in quanto manifetsamente infondate — le censure

di legittimità costituzionale, formulate nella parte finale del ri

corso avverso la norma del d.l. 30 ottobre 1987 n. 443 (art.

10) nell'ipotesi della sua conversione in legge (avvenuta poi con

la 1. 29 dicembre 1987 n. 531). 9. - Per l'infondatezza di tutti i motivi, il ricorso n. 3109

del 1987 diretto all'annullamento dell'art. 11,1° comma, d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289 deve essere respinto.

10. - Da respingere è anche il ricorso n. 2760 del 1987 diretto

all'annullamento della delibera n. 844 del 13 agosto 1987 adot

tata, in attuazione dell'art. 11,1° comma, d.p.r. 8 giugno 1987

n. 289, dal comitato di gestione della Usi n. 20/A con la quale è stata disposta la cancellazione dagli elenchi per la medicina

di base dei medici ultrasettantenni, tra i quali figura anche il

ricorrente.

Infondati sono il primo e il secondo motivo che riproducono

integralmente le censure formulate nel precedente ricorso avver

so l'atto presupposto, già esaminate nel precedente punto 7 del

la decisione.

Valgono, pertanto, per il rigetto, le osservazioni già formulate.

Il Foro Italiano — 1991.

11.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione

dell'art. 10 d.l. 31 agosto 1987 n. 360 e dell'art. 11 preleggi, nonché l'eccesso di potere per sviamento.

Secondo la tesi prospettata, poiché l'art. 10 d.l. n. 360 del

1987 ha fatto salvi gli effetti prodotti dai precedenti decreti leg

ge (nn. 821 del 1986, 53, 166 e 257 del 1987) non convertiti

in legge, e poiché detti provvedimenti legislativi (a differenza

del d.l. n. 360 del 1987) non contenevano una norma sulla ces

sazione della convenzione per i limiti di età, il rapporto conven

zionale in atto si è rinnovato sulla base della disciplina prece dente nella quale appunto non figurava siffatta previsione e la

norma contenuta nell'art. 9, 9° comma, d.l. n. 360 del 1987, che reca tale nuova disposizione in ordine alla cessazione del

rapporto convenzionale, per il principio dell'efficacia della leg

ge nel tempo (art. 11 preleggi) deve essere riferita agli accordi

collettivi futuri.

Anche tale motivo è infondato per quanto detto al n. 6 della

presente decisione a proposito della legittimità di una norma

di legge retroattiva con effetto sanante rispetto alla norma del

l'accordo collettivo.

La delibera impugnata è stata adottata in applicazione della

norma regolamentare (art. 11,1° comma, d.p.r. n. 289 del 1987), della cui legittimità non è più possibile dubitare.

Né è possibile invocare, implicitamente, la norma finale n.

1 del predetto accordo — secondo la quale «i sanitari... iscritti

negli elenchi... sono confermati nel rapporto convenzionale» —

perché tale previsione non può operare nei confronti di coloro

che, secondo il disposto dell'art. 11, 1° comma, n. 1, dello ste

so testo normativo, abbiano compiuto il 70° anno di età ovve

rosia risultino privi del requisito dell'età richiesta per proseguire nella convenzione e quindi per il suo rinnovo.

A diversa conclusione non è possibile giungere attribuendo

all'art. 10 d.l. n. 360 (sulla salvezza degli effetti dei precedenti decreti legge non convertiti, che non contenevano una previsio ne analoga a quella dell'art. 9, 9° comma, dello stesso d.l. n.

360) una sorta di legittimazione al rinnovo della convenzione

in atto secondo la preesistente disciplina contrattuale, perché le precedenti convenzioni erano regolate dai precedenti accordi

non innovati sul punto dai decreti legge succedutisi fino a quel lo indicato con il n. 360, mentre le nuove convenzioni o il rin

novo delle precedenti devono avvenire secondo la disciplina dei

nuovi accordi, e quindi nell'osservanza delle norme del d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289.

12. - Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta la

violazione dell'art. 48 1. n. 833 del 1978 nonché l'eccesso di

potere per errore, difetto nei presupposti, perplessità e disparità di trattamento, sotto il profilo che il provvedimento impugnato

(delibera n. 844 del 13 agosto 1987) non contempla, nella parte motiva (né poteva farlo), il d.l. 31 agosto 1987 n. 360 (art.

9, 9° comma) intervenuto successivamente e di conseguenza non

poteva che regolare il rapporto in base alla normativa preesi stente che non prevedeva la cessazione del rapporto per rag

giunti limiti di età. La censura è infondata perché la delibera impugnata è atto

applicativo della norma regolamentare (art. 11 d.p.r. n. 297 del

1987) divenuta comunque legittima per l'effetto sanante ricono

sciuto all'art. 9, 9° comma, d.l. n. 360 del 1987, a sua volta

sanato negli effetti dall'art. 1, 2° comma della legge di conver

sione dell'ultimo d.l. n. 443 del 1987 (1. 29 dicembre 1987 n. 531). Relativamente all'esaminato ricorso (n. 2760 del 1987), le cen

sure di legittimità costituzionale dell'art. 9, 9° comma, d.l. 31

agosto 1987 n. 360, contenute nell'ultima parte dell'impugnati

va, sono inammissibili per la mancata conversione in legge del

citato provvedimento legislativo. 13. - Entrambi i ricorsi devono quindi essere respinti.

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