sezione I; sentenza 4 febbraio 1989, n. 109; Pres. Berruti, Est. Colombati; Gabelli (Avv. Paolini)c. Usl 20/A, Firenze (Avv. Caporali), Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Albenzio), RegioneToscanaSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 387/388-391/392Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183208 .
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PARTE TERZA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA; sezione I; sentenza 4 febbraio 1989, n. 109; Pres.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA; sezione I; sentenza 4 febbraio 1989, n. 109; Pres.
Berruti, Est. Colombati; Gabelli (Aw. Paolini) c. Usi 20/A, Firenze (Aw. Caporali), Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato
Albenzio), Regione Toscana.
Sanitario — Medico convenzionato — Raggiungimento del set tantesimo anno di età — Cessazione del rapporto — Legitti mità (L. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sa
nitario nazionale, art. 48; d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289, accor
do collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 1. 23
dicembre 1978 n. 833, art. 11). Sanitario — Medico convenzionato — Accordi nazionali — Im
posizione del limite di età per la durata del rapporto — Legit timità (D.p.r. 8 giugno 1987 n. 289, art. 11; d.l. 31 agosto 1987 n. 360, disposizioni urgenti in materia sanitaria art. 9; 1. 29 dicembre 1987 n. 531, conversione in legge, con modifi
cazioni, del d.l. 30 ottobre 1987 n. 443, recante disposizioni
urgenti in materia sanitaria, art. 1).
È legittima la deliberazione della Usi che dispone la cessazione del rapporto di lavoro del medico convenzionato al raggiun
gimento del settantesimo anno di età in applicazione di quan to disposto dall'art. 11 d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289 per la
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina ge nerale. (1)
Legittimamente gli accordi collettivi nazionali regolanti i rap
porti dei medici convenzionati con le Usi dispongono la ces
sazione del rapporto al raggiungimento di un determinato li
mite di età, senza che ciò possa ritenersi contrastante con il
disposto dell'art. 48 l. 833/78 o con i principi dettati agli art. 3, 32, 35 e 97 Cost, e dovendosi, comunque, nella specie, considerare ratificata l'imposizione del limite del settantesimo
anno di età di cui all'art. 11 d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289
dall'art. 9 d.l. 31 agosto 1987 n. 360, fatto salvo nei successi
vi decreti legge non convertiti e, definitivamente, dall'art. 1
1. 29 dicembre 1987 n. 531. (2)
Diritto. — 1. - Per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva i due ricorsi possono essere riuniti per essere decisi
con unica pronuncia. 2. - La controversia ha per oggetto la cancellazione del sani
tario ricorrente dagli elenchi dei medici ammessi alle convenzio ni con le strutture del servizio sanitario nazionale per il raggiu gimento del limite di età di 70 anni, disposta con delibera n.
844 del 13 agosto 1987 della Usi n. 20/A adottata secondo le
previsioni dell'art. 11, 1° comma, d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289, norma, quest'ultima — anch'essa impugnata — che non sareb
be divenuta comunque legittima per effetto del disposto del
l'art. 9, 9° comma, d.l. 31 agosto 1987 n. 360. 3. - Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di inam
missibilità dell'inpugnativa iscritta al n. 2760 del 1987 formula ta dall'amministrazione dello Stato resistente, per difetto di giu risdizione dell'adito Tar.
Diversamente da quanto sostenuto, la controversia in esame
appartiene, secondo l'orientamento della giurisprudenza ordi
(1-2) In termini, Tar Puglia, sez. II, 3 aprile 1989, n. 261, Trib. amm.
reg., 1989, I, 3666 (m), in relazione al nuovo accordo collettivo nazio nale di cui al d.p.r. 16 ottobre 1984 n. 882; Tar Calabria, sez. Catanza ro, 31 agosto 1989, n. 1210, ibid., 3719 (m); Tar Sicilia, sede Catania, sez. I, 21 giugno 1990, n. 486, id., 1990, I, 3337; contra, Pret. Novara 24 giugno 1989, in questo fascicolo, I, 2287, con nota di richiami.
In punto di giurisdizione Cass. 17 marzo 1989, n. 1327, Foro it., Rep. 1989, voce Sanitario, n. 84, in linea con la sua giurisprudenza costante (su cui v., oltre ai richiami nella cit. nota a Pret. Novara 24
giugno 1989, Cass. 14 marzo 1991, n. 2718, in questo fascicolo I, 2066; Cass. 15 maggio 1989, n. 2225, e 28 aprile 1989, n. 2026, Foro it., 1989, I, 2469, con nota di richiami), ha ribadito che spetta alla giurisdi zione amministrativa la cognizione della controversia promossa nei con fronti della Usi da un medico generico convenzionato per contestare le determinazioni adottate in via generale nell'ambito dei propri poteri or
ganizzatori, trattandosi di questioni ricollegate a posizioni di interesse le gittimo e non al rapporto privatistico di prestazione d'opera professionale.
Sull'inammissibilità (cui si fa cenno nella motivazione) delle questioni di costituzionalità dei d.p.r. di recepimento di accordi collettivi nel pub blico impiego, stante la carenza di forza di legge, v. Corte cost. 3 mar zo 1988, n. 255, ibid., 1679, con nota di richiami; circa il controllo della Corte costituzionale sui decreti legge, anche reiterati, v. Corte cost. 10 marzo 1988, n. 302 e Trib. Genova 1° ottobre 1987, id., 1988, I, 1017, con nota di richiami.
11 Foro Italiano — 1991.
naria (Cass., sez. un., n. 6579 del 1986, Foro it., Rep. 1986, voce Sanitario, n. 252) e amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 551 del 1986, ibid., n. 268) alla giurisdizione del giudice am ministrativo in quanto la stessa ha riguardo ad un aspetto pub blicistico del rapporto convenzionale tra medico libero profes sionista e strutture del servizio sanitario nazionale, inerendo agli
aspetti organizzativi del servizio stesso di fronte ai quali il sog
getto può vantare una posizione di interesse legittimo e non
di diritto soggettivo. 4. - In ordine alla regolare instaurazione dei giudizi va altresì'
esaminata in via pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità del
ricorso n. 2760 del 1987 proposto contro la delibera n. 844 della
Usi n. 20/A in quanto sarebbe stato impugnato l'atto presup
posto su cui la predetta delibera si fonda.
L'eccezione è infondata in fatto. Ed invero con separato ri
corso n. 3109 del 1987 il dott. Guido Gabelli ha provveduto ad impugnare il d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289 presupposto della
delibera impugnata con il primo ricorso.
L'impugnativa è stata proposta entro i termini decadenziali
decorrenti dalla comunicazione del provvedimento applicativo della predetta disposizione regolamentare, ovverossia la delibe
ra di cessazione della convenzione che è l'atto immediatamente
e direttamente lesivo per il ricorrente; di conseguenza entrambi
i ricorsi sono ammissibili. 5. - Quanto al merito, per evidenti ragioni logiche è utile esa
minare per primo il ricorso n. 3109 del 1987 proposto avverso
il d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289 che si configura quale atto pre
supposto della delibera impugnata con l'altro ricorso (n. 2760
del 1987). Con tale imugnativa (n. 3109 del 1987) il ricorrente denuncia
l'illegittimità dell'art. 11, 1° comma, d.p.r. 8 giugno 1987 n.
289, il quale prevede la cessazione della convenzione per il sani
tario al compimento del 70° anno di età.
6. - Con il terzo motivo, che si reputa utile esaminare prima
degli altri, il ricorrente deduce che la norma contrattuale impu
gnata (art. 11, 1° comma, d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289) sarebbe
stata emanata in violazione dell'art. 9 1. 29 giugno 1977 n. 349
e dell'art. 48 1. 23 dicembre 1978 n. 833 che non prevedono la cessazione del rapporto convenzionale per i medici ultraset
tantenni.
In subordine viene proposta questione di legittimità costitu
zionale della norma di legge (art. 10 d.l. 30 ottobre 1987 n.
443) ove per ipotesi si ritenga che detta norma abbia legittimato ex post la disposizione contenuta nel contratto collettivo.
Le censure non sono fondate.
Al riguardo appare opportuna una breve ricostruzione delle di
sposizioni, di natura legislativa e regolamentare, che si sono suc
cedute e che hanno disciplinato lo specifico tema, oggetto del ri
corso, ovverossia la cessazione della convenzione dei medici con
le Usi per effetto del superamento del limite dell'età (70 anni). Com'è noto l'art. 48 1. n. 833 del 1978, al fine di garantire
l'uniformità del trattamento economico-normativo del persona le sanitario a rapporto convenzionale, detta disposizioni proce durali e sostanziali e demanda agli accordi collettivi la concreta
disciplina circa i requisiti e le modalità di accesso di detto per sonale alla convenzione.
I contratti collettivi che si son succeduti hanno disciplinato in vario modo l'utilizzazione dei medici ultrasettantenni.
II d.p.r. 13 agosto 1981 («accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina gene rale, ai sensi dell'art. 48 1. 23 dicembre 1978 n. 833») all'art.
7, penultimo comma, aveva previsto la riduzione del massimale
degli assistibili da parte dei medici ultrasettantenni a «500 scel
te, con divieto di acquisire nuove scelte anche nel caso che non
abbiano raggiunto il massimale anzidetto».
Analoga previsione era contenuta nell'art. 7, penultimo com
ma, del coevo d.p.r. 13 agosto 1981 recante l'accordo collettivo
per i medici specialisti pediatri di libera scelta, con il limite del massimale a 350 scelte.
Tali disposizioni avevano sul punto innovato la precedente disciplina contrattuale contenuta nell'accordo del 1978 che esclu deva del tutto la convenzione con i medici ultrasettantenni.
In seguito il d.p.r. 7 maggio 1982 n. 281 («accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica ai sensi dell'art.
48 1. 23 dicembre 1978 n. 833») aveva reintrodotto la disposi zione sulla cessazione dell'incarico convenzionale anche «per com
pimento del 65° anno di età» (art. 1, 1° comma, n. 1). I successivi contratti collettivi (d.p.r. 16 ottobre 1984 n. 882,
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
art. Ile d.p.r. 16 ottobre 1984 n. 883, art. 15), rispettivamente
per la medicina generale e per i medici specialisti pediatri di
libera scelta, avevano anch'essi previsto tra le cause di cessazio
ne del rapporto convenzionale il raggiungimento da parte del
sanitario del 70° anno di età.
Sospese le due ultime suindicate disposizioni regolamentari dal giudice amministrativo a seguito di ricorsi di alcuni interes
sati, con l'accordo integrativo del 5 maggio 1986 veniva reintro
dotta la particolare disciplina limitatrice del massimale di scelta
nei confronti di tali medici (ultrasettantenni). Allo scopo quindi di fugare ogni dubbio interpretativo circa
la legittimità della previsione di un termine finale del rapporto convenzionale nel testo dei futuri accordi collettivi nazionali, le regioni richiesero che la materia venisse regolata con una norma
di legge, sostanzialmente integrativa (ove ne fosse stata ravvisa
ta la necessità) dell'art. 48 1. n. 833 del 1978.
Ciò è avvenuto con l'art. 9, 9° comma, d.l. 31 agosto 1987
n. 360 pubblicato nella G.U. del 1° settembre 1987 nel quale è espressamente disposto che gli accordi collettivi possano pre vedere la cessazione dei rapporti convenzionali per limiti di età.
Nel frattempo erano stati adottati i nuovi contratti collettivi, che recavano una norma limitatrice nel senso dianzi detto, e
i cui decreti di recepimento (d.p.r. nn. 289 e 290 dell'8 giugno
1987) sono stati pubblicati nella G.U. del 21 luglio 1987.
La previsione legislativa suindicata (art. 9, 9° comma, d.l.
n. 360 del 1987), sia pure intervenuta in epoca posteriore all'a
dozione degli accordi, deve ritenersi che abbia sanato, ove ciò
fosse stato necessario, la validità e l'efficacia delle disposizioni contrattuali recepite nei d.p.r. n. 289 (art. 11) e n. 290 (art. 12).
Infatti, come ha affermato di recente la Corte costituzionale
in fattispcie analoga (sent. n. 44 del 1988, id., 1988, I, 2059), è principio pacifico che nel nostro ordinamento sia «pienamen te ammissibile una legge generale ed astratta in funzione di con
valida o di sanatoria, sempreché ovviamente ciò non comporti una lesione dei principi e dei precetti costituzionali»; nel caso
che interessa questo certamente è da escludere, poiché la (so
stanziale) retroattività degli effetti di una norma di legge urta
con il principio costituzionale (art. 25 Cost.) soltanto in materia
penale. La situazione delineata non muta in dipendenza della manca
ta conversione di legge del decreto legge suindicato (n. 360 del
1987). Invero, è noto che nel periodo dal dicembre 1986 all'ottobre
1987 si sono succeduti più decreti legge recanti tutti «disposizio ni urgenti in materia sanitaria» (d.l. 30 dicembre 1986 n. 921; 28 febbraio 1987 n. 53; 29 aprile 1987 n. 166; 30 giugno 1987
n. 257; 31 agosto 1987 n. 360 e 30 ottobre 1987 n. 443) dei
quali solo l'ultimo è stato convertito in legge. Ma ogni nuovo decreto legge recava, alla fine, la norma sulla
salvezza degli effetti dei precedenti decreti non convertiti e da
ultimo l'art. 10 d.l. 30 ottobre 1987 n. 443 fa esplicito riferi
mento, tra gli altri, al d.l. 31 agosto 1987 n. 360 nel quale è
appunto inserita la norma (art. 9, 9° comma) che affida agli accordi collettivi la disciplina circa la cessazione del rapporto convenzionale con i medici per limiti di età.
Tale norma di salvezza degli effetti degli atti e provvedimenti adottati e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non conventi è stata infine soppressa dal testo dell'ultimo de
cretolegge (n. 443 del 1987) ed inserita — come comunemente
e correttamente il parlamento è solito fare — nel 2° comma
dell'art. 1 della relativa legge di conversione 29 dicembre 1987
n. 531.
Cosi' ricostruito il complesso quadro normativo, può senz'al
tro affermarsi che l'art. 11, 1° comma, del contratto collettivo
recepito con d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289 oggetto della presente
impugnazione, legittimamente prevede, tra i casi di cessazione
del rapporto convenzionale con i medici, anche quello del rag
giungimento del 70° anno di età.
E la legittimità di una siffatta pevisione regolamentare deriva
comunque dall'effetto sanante che deve essere riconosciuto alla
disposizione legislativa sopravvenuta contenuta nel d.l. n. 360
del 1987 del quale, si ripete, sono stati fatti salvi tutti gli effetti
dall'art. 1, 2° comma, 1. 29 dicembre 1987 n. 531.
Ma anche a prescindere dal ricostruito iter normativo e dalle
conseguenze che ne derivano in via di interpretazione, ritiene
il collegio che lo specifico istituto della cessazione della conven
zione per superamento del limite di età, pur nel silenzio dell'art.
48 1. n. 833 del 1978, debba comunque considerarsi materia
da poter essere regolata con lo strumento degli accordi colletivi
Il Foro Italiano — 1991.
recepiti nell'ordinamento nei modi conosciuti.
Ed infatti, se la legge affida ad una norma subprimaria la
regolamentazione delle modalità di accesso alla convenzione, sen
za esplicitamente nulla prevedere in ordine alla sua cessazione, non risponde a logica ritenere che, solo per questo dato testua
le, la convenzione possa durare o essere rinnovata sine die a
prescindere da uno dei requisiti (età del professionista) che non
possono non influire sul rapporto e sull'interesse pubblico ad
esso sottostante.
Pur se ogni libera professione può essere esercitata senza li
miti di età, non essendo la permanenza di iscrizione agli albi
professionali subordinata alla persistenza della capacità profes sionale e dell'efficienza lavorativa, del soggetto, è senz'altro certo, come affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa
che il rapporto che lega le Usi con i medici convenzionati non
possa qualificarsi come rientrante esclusivamente nella previsio ne degli art. 2229 ss c.c. presentando invece esso peculiari ca
ratteristiche che hanno indotto la giurisprudenza a definirlo co
me un rapporto di natura parasubordinata per il preminente interesse pubblico che ad esso è collegato e per i connotati di
collaborazione continua e coordinata da parte del sanitario che
sono propri di detto rapporto. Con l'accesso alla convenzione di cui all'art. 48 1. n. 833 del
1978, infatti, il medico è inserito nel servizio sanitario nazionale
e assume obblighi nei confronti sia degli assistiti che dell'ente
pubblico erogatore del servizio; quest'ultimo non provvede solo
al pagamento dei compensi dovuti ai medici, bensì', in quanto
erogatore del servizio pubblico dell'assistenza sanitaria, l'orga nizza con adguati poteri provvedendo cosi alla cura di specifici interessi della collettività; e in questo ambito l'adempimento dei
doveri professionali dei medici è meramente strumentale alla
organizzazione del servizio pubblico (Cons. Stato, sez. VI, n.
344 del 1981, id., Rep. 1981, voce cit., n. 52). Di conseguenza, appare rispondente a criteri di logica che
il contratto collettivo abbia disciplinato la cessazione della con
venzione per limiti di età in modo coerente con le previsioni
legislative che hanno regolato, con disciplina privilegiata, la ces
sazione del rapporto di impiego per taluni medici al raggiungi mento del 70° anno di età, nell'ambito di un sistema normativo
che in via generale prevede detta cessazione al livello (meno
favorevole) del raggiungimento del 65° anno di età.
Non può, d'altra parte, negarsi la possibilità per le parti con
traenti di prevedere ulteriori limitazioni oltre quelle espressa mente indicate nell'art. 48 1. n. 833 del 1978, quando queste siano finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo della qualifica zione delle prestazioni che la norma sopra citata pone a fonda
mento della disciplina convenzionale.
7. - Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente censura
la violazione degli art. 3, 32, 35 e 97 Cost.
Tale censura, inammissibile avverso un atto di natura regola mentare se formulata sotto il profilo della illegittimità costitu
zionale, è invece ammissibile nella fattispecie in quanto formu
lata espressamente come violazione della «legge primaria». Le doglianze nel merito sono però infondate.
Come è stato già osservato (Cons. Stato, sez. IV, n. 286 del
1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 57) non può ritenersi sussi
stente una «violazione del diritto alla salute» (art. 32 Cost.)
posto che il «diritto alla libera scelta del medico» (che garanti rebbe la posizione soggettiva sopra evidenziata) non si configu ra nel dettato legislativo ed in particolare nel sistema della 1.
n. 833 del 1978 quale diritto insindacabile rimesso, puramente e semplicemente, alla valutazione dell'assistito, dovendosi vice
versa riconoscere che tale libera selta — iscrivendosi nell'ambi
to di una struttura pubblica intesa a garantire in primo luogo i preminenti interessi della collettività — incontra necessaria
mente tutti quei limiti, logici e giuridici, derivanti dal citato
canone legislativo che impone alla struttura pubblica il perse
guimento della «migliore distribuzione del lavoro» e della «qua lificazione delle prestazioni» (art. 48, 3° comma, n. 4, 1. n.
833 del 1978). Quanto all'ulteriore profilo di censura, che fa leva sull'affer
mata esclusione del carattere fiduciario del rapporto instaurato
si tra medico e assistito con la conseguenza che il venir meno
della fiducia per factum principis inciderebbe sul diritto alla
libera scelta, è agevole osservare che il diritto di scelta del medi
co nel quadro di un rapporto fiduciario è assicurato dal sistema
legislativo con riferimento ai limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari e quindi esclusivamente nei confronti dei me
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PARTE TERZA
dici che seguitano ad essere iscritti negli appositi elenchi finaliz
zati alle convenzioni.
Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., la censura si basa
sulla considerazione che la motivazione non dichiarata, della
norma contrattuale consisterebbe nell'esigenza di assicurare la
voro ai giovani medici con evidente disparità di trattamento con
i medici che «giovani» non sono più. La tesi non può essere condivisa sia in relazione alla sua na
tura suppositiva, sia per la previsione espressa che il servizio
sanitario debba rispondere al criterio della qualificazione delle
prestazioni e alla migliore organizzazione delle attività.
Ora, non pare possibile negare che ad un'età avanzata corri
sponde inevitabilmente una minore idoneità lavorativa (che non
ha nulla a che vedere con una diminuita preparazione profes
sionale), che può facilmente essere compensata nell'ambito di
una vera e propria «libera professione» con la limitazione vo
lontaria della disponibilità, oraria o giornaliera, del medico pro
fessionista, ma che mal si concilia con un rapporto di parasu
bordinazione, nel quale la pubblica autorità ha il dovere di assi
curare comunque le prestazioni del sanitario.
Inoltre, risponde ad un principio generale, logico prima che
giuridico, che alle forze lavorative anziane, collocate a riposo
per raggiunti limiti di età, si sostituiscano forze necessariamente
più efficienti, senza che ciò possa costituire violazione del prin
cipio di uguaglianza del lavoratore (art. 3 Cost.), considerato
anche che, nel caso in esame, il professionista può continuare
a svolgere la propria libera professione e che comunque sono
legittime discipline diverse regolanti fattispecie che identiche non
sono.
Nemmeno è ravvisabile, poi, la violazione dell'art. 35 Cost.
Innanzitutto la censura è formulata con riferimento all'intera
norma costituzionale la quale, nei suoi quattro commi, discipli na vari aspetti del «diritto al lavoro»; ed in tale senso può con
siderarsi addirittura inammissibile per genericità.
Ma, nella sostanza, nessuna lesione alla «tutela del lavoro»
si riscontra nella norma regolamentare impugnata (art. 11 d.p.r. n. 289 del 1987), posto che la disciplina uniforme attuata dalla
norma in questione non appare irragionevole o arbitraria, ed
è in sintonia con i principi posti a tutela del lavoro secondo
canoni che le parti contraenti hanno liberamente determinato
e che sono stati ritenuti dalla pubblica autorità degni di essere
recepiti in una fonte di normazione secondaria.
Infine, per quanto concerne la presunta violazione dell'art.
97 Cost., non si rinviene nella fattispecie l'inosservanza del do
vere di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione
«nei confronti di quegli individui, non particolarmente abbien
ti, i quali vogliano continuare ad avvalersi delle prestazioni del
medico ultrasettantenne di fiducia» — come sostenuto dal ri
corrente — per le considerazioni già svolte e per l'ulteriore rilie
vo che il servizio sanitario nazionale assicura comunque le pre stazioni sanitarie a tutti i cittadini nell'ambito della propria ar
ticolata organizzazione, sulla base di valutazioni discrezionali
del legislatore in ordine all'efficienza del personale sanitario, aventi riguardo all 'id quod plerumque accidit.
8. - Le considerazioni innanzi svolte valgono anche per disat
tendere — in quanto manifetsamente infondate — le censure
di legittimità costituzionale, formulate nella parte finale del ri
corso avverso la norma del d.l. 30 ottobre 1987 n. 443 (art.
10) nell'ipotesi della sua conversione in legge (avvenuta poi con
la 1. 29 dicembre 1987 n. 531). 9. - Per l'infondatezza di tutti i motivi, il ricorso n. 3109
del 1987 diretto all'annullamento dell'art. 11,1° comma, d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289 deve essere respinto.
10. - Da respingere è anche il ricorso n. 2760 del 1987 diretto
all'annullamento della delibera n. 844 del 13 agosto 1987 adot
tata, in attuazione dell'art. 11,1° comma, d.p.r. 8 giugno 1987
n. 289, dal comitato di gestione della Usi n. 20/A con la quale è stata disposta la cancellazione dagli elenchi per la medicina
di base dei medici ultrasettantenni, tra i quali figura anche il
ricorrente.
Infondati sono il primo e il secondo motivo che riproducono
integralmente le censure formulate nel precedente ricorso avver
so l'atto presupposto, già esaminate nel precedente punto 7 del
la decisione.
Valgono, pertanto, per il rigetto, le osservazioni già formulate.
Il Foro Italiano — 1991.
11.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione
dell'art. 10 d.l. 31 agosto 1987 n. 360 e dell'art. 11 preleggi, nonché l'eccesso di potere per sviamento.
Secondo la tesi prospettata, poiché l'art. 10 d.l. n. 360 del
1987 ha fatto salvi gli effetti prodotti dai precedenti decreti leg
ge (nn. 821 del 1986, 53, 166 e 257 del 1987) non convertiti
in legge, e poiché detti provvedimenti legislativi (a differenza
del d.l. n. 360 del 1987) non contenevano una norma sulla ces
sazione della convenzione per i limiti di età, il rapporto conven
zionale in atto si è rinnovato sulla base della disciplina prece dente nella quale appunto non figurava siffatta previsione e la
norma contenuta nell'art. 9, 9° comma, d.l. n. 360 del 1987, che reca tale nuova disposizione in ordine alla cessazione del
rapporto convenzionale, per il principio dell'efficacia della leg
ge nel tempo (art. 11 preleggi) deve essere riferita agli accordi
collettivi futuri.
Anche tale motivo è infondato per quanto detto al n. 6 della
presente decisione a proposito della legittimità di una norma
di legge retroattiva con effetto sanante rispetto alla norma del
l'accordo collettivo.
La delibera impugnata è stata adottata in applicazione della
norma regolamentare (art. 11,1° comma, d.p.r. n. 289 del 1987), della cui legittimità non è più possibile dubitare.
Né è possibile invocare, implicitamente, la norma finale n.
1 del predetto accordo — secondo la quale «i sanitari... iscritti
negli elenchi... sono confermati nel rapporto convenzionale» —
perché tale previsione non può operare nei confronti di coloro
che, secondo il disposto dell'art. 11, 1° comma, n. 1, dello ste
so testo normativo, abbiano compiuto il 70° anno di età ovve
rosia risultino privi del requisito dell'età richiesta per proseguire nella convenzione e quindi per il suo rinnovo.
A diversa conclusione non è possibile giungere attribuendo
all'art. 10 d.l. n. 360 (sulla salvezza degli effetti dei precedenti decreti legge non convertiti, che non contenevano una previsio ne analoga a quella dell'art. 9, 9° comma, dello stesso d.l. n.
360) una sorta di legittimazione al rinnovo della convenzione
in atto secondo la preesistente disciplina contrattuale, perché le precedenti convenzioni erano regolate dai precedenti accordi
non innovati sul punto dai decreti legge succedutisi fino a quel lo indicato con il n. 360, mentre le nuove convenzioni o il rin
novo delle precedenti devono avvenire secondo la disciplina dei
nuovi accordi, e quindi nell'osservanza delle norme del d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289.
12. - Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta la
violazione dell'art. 48 1. n. 833 del 1978 nonché l'eccesso di
potere per errore, difetto nei presupposti, perplessità e disparità di trattamento, sotto il profilo che il provvedimento impugnato
(delibera n. 844 del 13 agosto 1987) non contempla, nella parte motiva (né poteva farlo), il d.l. 31 agosto 1987 n. 360 (art.
9, 9° comma) intervenuto successivamente e di conseguenza non
poteva che regolare il rapporto in base alla normativa preesi stente che non prevedeva la cessazione del rapporto per rag
giunti limiti di età. La censura è infondata perché la delibera impugnata è atto
applicativo della norma regolamentare (art. 11 d.p.r. n. 297 del
1987) divenuta comunque legittima per l'effetto sanante ricono
sciuto all'art. 9, 9° comma, d.l. n. 360 del 1987, a sua volta
sanato negli effetti dall'art. 1, 2° comma della legge di conver
sione dell'ultimo d.l. n. 443 del 1987 (1. 29 dicembre 1987 n. 531). Relativamente all'esaminato ricorso (n. 2760 del 1987), le cen
sure di legittimità costituzionale dell'art. 9, 9° comma, d.l. 31
agosto 1987 n. 360, contenute nell'ultima parte dell'impugnati
va, sono inammissibili per la mancata conversione in legge del
citato provvedimento legislativo. 13. - Entrambi i ricorsi devono quindi essere respinti.
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