sezione II; sentenza 15 febbraio 1989, n. 195; Pres. Elefante, Est. Fera; The HB Sign Company(Avv. Salberini) c. Comune di Roma (Avv. Puca), Ammannati (Avv. Bellini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990),pp. 239/240-241/242Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183010 .
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PARTE TERZA
6.1. - Va, anzitutto, precisato che non può ritenersi appagante far discendere la sussistenza in capo all'amministrazione di un
potere discrezionale nella scelta del meccanismo di copertura del
posto vacante (trasferimento o procedura concorsuale) nell'espres sione letterale adoperara dal legislatore (. . . il personale può es
sere trasferito . . .) nella norma concernente la procedura da at
tuarsi per i trasferimenti del personale in questione. Una siffatta impostazione non sembra tener conto del fatto
che l'art. 10 1. n. 207 del 1985 reca una disciplina transitoria
che in quanto tale non può non tener conto del più vasto ambito
della normativa dettata dal legislatore con il d.p.r. n. 761 del
1979 per regolamentare lo status giuridico del personale delle uni
tà sanitarie locali.
Nel quadro di tale normativa è bene precisare che, relativa
mente alla posizione funzionale che qui interessa considerare, l'art.
41, nel prevedere una procedura particolare per i trasferimenti
(inserimento in un'unica graduatoria degli aspiranti al trasferimento
rivestenti la posizione funzionale apicale e dei vincitori dei posti messi a concorso per la medesima posizione funzionale) ha pur
sempre configurato la possibilità di inoltrare istanza di tras
ferimento come un diritto del dipendente.
Orbène, l'art. 10 in questione, nel derogare al precitato art. 41 d.p.r. n. 761 del 1979, non ha ovviamente inteso comprimere, o addirittura rendere vana tale qualificata posizione giuridica sog
gettiva attribuendo all'amministrazione la potestà discrezionale
di prescindere dal meccanismo dei trasferimenti per coprire i po sti vacanti; detta disposizione invece, per il triennio prefigurato dalla legge, ha solo innovato la particolare procedura per i tras
ferimenti sopra menzionati, semplificandola ed attribuendo al tras
ferimento priorità rispetto alla procedura concorsuale in ordine
alla possibilità di coprire gli eventuali posti vacanti. Nell'ambito della procedura delineata dalla norma, poi, il tras
ferimento risulta condizionato e dall'esistenza della vacanza di
organico, e dalla delibera di assenso dei comitati di gestione sia di provenienza che di destinazione. Con l'opportuna specificazio ne che la deliberazione di eventuale dissenso da parte delle Usi
interessate non può intendersi come facoltà discrezionale dell'am
ministrazione di negare il trasferimento, quanto di motivatamen
te esternare le esigenze di servizio che si frappongono alla possi bilità di far luogo al trasferimento medesimo.
6. 2. - Che tale sia la corretta interpretazione da dare alla nor
ma in esame si ricava, altresì', dalla precisazione fornita in sede
di circolare della presidenza del consiglio dei ministri del 30 di cembre 1987, applicativa del d.p.r. 20 maggio 1987 n. 270 («nor me risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, relativo al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale»), laddove si afferma che nel vi
gore dell'art. 10 1. n. 207 del 1985, ancorché non esplicitamente indicato, «l'istituto della mobilità avrebbe dovuto essere attuato in via prioritaria rispetto al pubblico concorso».
E peraltro, come correttamente osservato dal ricorrente nella memoria del 29 ottobre 1988, giova precisare che alla scadenza della disciplina transitoria dettata dal precitato art. 10, l'art. 21
d.p.r. n. 270 del 1987 ha previsto che per la copertura dei posti vacanti del personale di che trattasi si provveda attraverso la mo bilità del personale medesimo sulla base di esperita ed articolata
procedura; il che conferma l'assunto della parte istante che, an che in regime ordinario, il criterio che presiede alla struttura degli organici regionali, e quindi alla copertura dei posti vacanti, è quello della mobilità ovvero del trasferimento.
Alla luce di tale ultima considerazione risulta, sotto altro ver
so, difficilmente individuabile una ratio dell'art. 10 tesa a facul tare l'amministrazione, sia pure per un periodo transitorio, a prov vedere alla copertura dei posti con la procedura concorsuale a
preferenza del sistema del trasferimento. Ciò porterebbe, altresì', a giustificare, come osservato da altro giudice (Tar Puglia, sez.
Lecce, n. 920 del 1987 cit.), i motivi per i quali sarebbe consenti
to, con una disciplina di carattere eccezionale e transitoria, sot trarre al personale in questione la possibilità di essere trasferito ad altra unità sanitaria locale dove esista la necessità di coprire un posto vacante, possibilità, peraltro, consacrata nello status giu ridico del personale medesimo di cui al d.p.r. n. 761 del 1979.
7. - Alla stregua delle considerazioni che precedono, e con as
sorbimento delle rimanenti censure, il ricorso va accolto; per l'ef fetto tutti i provvedimenti impugnati vanno annullati ed alla co
Il Foro Italiano — 1990.
pertura di primario radiodiagnostico l'Usi n. 18 di Catanzaro do
vrà provvedere con l'accoglimento della domanda di trasferimento
avanzata dal dott. Spinoso, ove per questi sia positivamente espe rita la precedenza prevista dall'art. 10 1. n. 207 del 1985.
8. - La motivazione che precede porta a dovere accogliere an
che l'ulteriore ricorso n. 598 del 1988 inerendo esso a fattispecie recante identità di contenuti, sia in fatto che in diritto, a quella di cui al precedente gravame.
Né può valere a diversificare le due vicende la circostanza che
nella fattispecie concernente la prima impugnativa la domanda
di trasferimento sia stata avanzata dallo Spinoso dopo la deter
minazione dell'amministrazione sanitaria di coprire il posto va
cante e messo di pubblico concorso, essendosi correttamente rite
nuto (Tar Piemonte, sez. II, n. 16 del 1988, cit.) che nemmeno
l'apertura di un procedimento concorsuale presso l'Usi di desti
nazione per la copertura di un posto vacante è d'ostacolo all'ac
coglimento della domanda di trasferimento, avanzata dal sanita
rio ai sensi dell'art. 10 1. n. 207 del 1985. 9. - Il controinteressato dott. Pingitore deduce l'inammissibili
tà del ricorso nel rilievo che il ricorrente non avrebbe impugnato il provvedimento del presidente del comitato di gestione in data
22 febbraio 1988 con la quale era stata respinta la sua richiesta
di trasferimento.
L'eccezione, giusto quanto osservato dalla difesa del ricorren
te, non ha pregio atteso che il dott. Spinoso ha tempestivamente
impugnato l'atto per lui effettivamente lesivo, e cioè l'atto che
ha bandito il concorso, mentre alla successiva comunicazione del
diniego del trasferimento non può che riconnettersi valore di atto
puramente conseguenziale al provvedimento gravato. 10. - La fondatezza del gravame — anche in tal caso sotto
l'assorbente profilo della violazione del precitato art. 10 dedotto
con il primo motivo del ricorso — comporta, previo l'annulla
mento del provvedimento impugnato, l'esigenza che, per la co
pertura del posto vacante di primario del servizio di radioterapia con alta energia l'Usi intimata provveda con il sistema del tras
ferimento anziché del pubblico concorso.
Parimenti, anche per tale situazione l'Usi n. 18 di Catanzaro
dovrà prendere in esame la domanda di trasferimento del ricor
rente ed accoglierla alla sussistenza delle considerazioni previste dall'art. 10.
11. - Conclusivamente, quindi, entrambi i ricorsi vanno accolti.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione II; sentenza 15 febbraio 1989, n. 195; Pres. Ele
fante, Est. Fera; The HB Sign Company (Avv. Salberini) c. Comune di Roma (Aw. Puca), Ammannati (Aw. Bellini).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione II; sentenza 15 febbraio 1989, n. 195; Pres. Ele
Contratti della pubblica amministrazione — Appalto di lavori pub blici — Avviso sulla «Gazzetta ufficiale» delle Comunità euro
pee — Difetto — Legittimità — Fattispecie (L. 8 agosto 1977 n. 584, norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazio ne degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea, art. 1, 2; 1. 30 marzo 1981 n. 113, norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbli che forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976, art. 1).
È legittima l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di nomencla tura e numerazione civica delle vie e piazze che il comune di Roma abbia disposto per un anno, con possibilità di rinnovo
per i due anni successivi, senza la previa pubblicazione dell'av viso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, se l'im
porto per ciascuna annualità sia inferiore ad un milione di Ecu, anche se lo supera l'importo complessivo del triennio. (1)
(1) Non constano precedenti in termini.
Sull'inapplicabilità della 1. 584/77 agli appalti di importo inferiore ad un milione di Ecu, v. Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 1987, n. 758, Foro it., 1988, III, 493; in dottrina, cfr. Alibrandi, Il procedimento di
gara nella I. 584/77, in Rass. lav. pubbl., 1979, I, 9; Mazzone e Loria, Le gare d'appalto secondo la I. 8 agosto 1977 n. 584, Roma, 1980.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Diritto. — Il ricorso è infondato.
La HB Sign Company, nell'impugnare gli atti relativi alla lici
tazione privata per l'affidamento dell'appalto dei lavori di nome
clatura e numerazione civica delle vie, piazze e spiazzi pubblici
per l'anno 1987 (rinnovabile per gli anni 1988 e 1989) prospetta due ordini di censure. Con il primo (motivi 1 e 2) lamenta sostan
zialmente di non aver potuto partecipare alla gara, a causa della
mancata pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Con il secondo (motivi 3 e 4) denuncia l'ille
gittimità delle norme di gara, laddove queste prescrivono l'iscri
zione (alternativa o congiunta secondo le diverse ipotesi avanzate
dalla ricorrente) alle categorie 5/f2 e 7 dell'albo nazionale dei
costruttori.
Ora, tra i due ordini di censure corre un nesso di pregiudiziali tà logico-giuridica, in quanto, ove si dimostrasse priva di fonda
mento la pretesa circa la necessità della pubblicazione dell'avviso
sulla gazzetta comunitaria, la mancata presentazione da parte della
ricorrente della domanda di invito alla procedura concorsuale fa
rebbe venir meno il suo interesse alla caducazione delle norme
di gara. Ciò premesso, occorre osservare che, secondo l'impresa in que
stione l'obbligo della pubblicazione dell'avviso, ai sensi degli art.
1 e 2 1. 8 agosto 1977 n. 584, deriverebbe nel caso di specie dalla
circostanza che l'importo complessivo dell'appalto, cumulato nei
tre anni di riferimento del contratto (lire 205 milioni per il 1987, prorogabile di anno in anno per i due anni successivi per una
spesa annuale di lire 820 milioni) supera la soglia minima stabili
ta per l'applicazione della disciplina comunitaria (1 milione di
Ecu, pari a circa lire 1.430 milioni). La tesi non convince. Sta per certo, infatti, che la ricordata
1. 584/77 riguarda l'appalto di lavori pubblici, cioè contratti il
cui oggetto è costituito dal compimento di un'opera o di un ser
vizio determinati, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a rischio dell'appaltatore. Ne consegue che il referente
naturale della disciplina comunitaria è costituito esclusivamente
dall'opus oggetto del contratto. Cosi non è, tuttavia, nel caso
di specie, in quanto se pur è vero che oggetto del contratto de
quo è l'esecuzione di lavori pubblici (lavori di nomenclatura e
numerazione civica delle vie e delle piazze di Roma), è altrettanto ve
ro che da prestazione dell'esecutore è definita in funzione non solo
dell'opus bensì anche del tempo, dando cosi luogo ad un contrat
La 1. 584/77 non ha regolato la soglia minima di applicabilità della
disciplina comunitaria per i contratti di durata: la sentenza si è perciò riferita alla normativa dettata in tema di forniture pubbliche che ha inve
ce esplicitamente previsto tale ipotesi. Le procedure previste dalla 1. 30 marzo 1981 n. 113, sull'adeguamento
delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alle direttive
Cee (sull'argomento, v. Corte cost. 10 giugno 1988, n. 632, Foro it.,
1989, I, 1018, con osservazioni di L. Sico, che ha dichiarato la legittimità della 1. 113/81, in riferimento all'art. 117 Cost, ed agli statuti della regio ne Sicilia e Trentino-Alto Adige; in dottrina, cfr. S. e A. Buscema, /
contratti della pubblica amministrazione, in Trattato di diritto ammini
strativo diretto da Santaniello, Cedam, Padova, 1987, III; Sepe, Con
tratti della pubblica amministrazione, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1986, IX; Bandini Zanigni, I contratti di fornitura dello Stato
con particolare riferimento a quelli dell'amministrazione della difesa, Pa
dova, 1987; Pollara Pubbliche forniture e revisione prezzi, in Foro amm.,
1988, 1845; Frattini, Le forniture pubbliche nella disciplina del nuovo
capitolato d'oneri di cui al d.m. 28 ottobre 1985, in Riv. trim, appalti,
1988, 243) non sono però in alcun modo applicabili agli appalti di opere
pubbliche. Da qui l'importanza di valutare se oggetto della gara sia un
contratto di fornitura o di appalto. La distinzione, sul piano teorico piut tosto agevole, non appare facile sul piano pratico; la giurisprudenza ha
ritenuto che occorre basarsi sui contenuti sostanziali del contratto anziché
su aspetti meramente formalistici o procedurali: in sostanza va ricercato
se il contratto abbia per oggetto la «consegna di cose in modo periodico o continuativo» ai sensi dell'art. 1559 c.c. in tema di somministrazione,
oppure un facere finalizzato al conseguimento di un risultato utile per il committente, ai sensi degli art. 1655 ss. c.c. (cfr. anche Commiss. min.
ricorsi prezzi opere pubbliche 24 maggio 1983, Foro it., Rep. 1985, voce
Contratti della p.a., n. 126).
Sempre su tale problematica, cfr. Tar Lazio, sez. 1,16 luglio 1986, n. 1015,
id.. Rep. 1987, vocecit., n. 186; Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 1983, n. 217,
id., Rep. 1983, voce cit., n. 83; Tar Piemonte 13 luglio 1982, n. 466, id.,
Rep. 1984, voce Opere pubbliche, n. 79, che hanno tra l'altro ritenuto che
l'attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di condu
zione termica e di condizionamento abbia natura di appalto di servizi.
li Foro Italiano — 1990.
to ad esecuzione continuata. Il cui valore, ai fini che qui interes
sano, non può essere determinato semplicemente per mezzo del
cumulo delle prestazioni astrattamente realizzabili, bensì con rife
rimento alle unità temporali assunte dal contratto medesimo co
me momenti dotati di specifica autonomia. A riprova di ciò sta
la considerazione che, laddove il legislatore si è posto il problema di stabilire la soglia minima di applicabilità della disciplina co munitaria per contratti di durata (art. 1, 4° comma, lett. a, 1.
30 marzo 1981 n. 113), ha appunto fatto riferimento al «valore
cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero en
tro il termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici mesi». Nel caso di specie risulta pacifico che in nessuna delle unità temporali ritenute essenziali dal contratto (anni 1987,
1988 e 1989) l'importo previsto dei lavori supera la soglia minima
per l'applicazione delle disposizioni contenute nella 1. 8 agosto 1977 n. 584. Il comune di Roma, pertanto, non era tenuto, con
trariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente con le prime due
censure, ad applicare la disciplina contenuta nella 1. 584/77, e,
quindi, a pubblicare l'avviso di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il rigetto della tesi pregiudiziale fa venir meno l'interesse della
HB Sing Company alla coltivazione degli ulteriori motivi (3 e 4), in quanto, non avendo essa presentato domanda di partecipa zione alla gara, non riceverebbe alcun apprezzabile vantaggio dal
l'annullamento delle altre prescrizioni contenute nelle norme di
gara. Il ricorso, pertanto, va respinto.
I
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 11 gennaio 1989, n. 1; Pres. ed est.
Piacentini; Soc. Assicurazioni generali (Aw. De Bernardi
na) c. Prefetto di Roma (Avv. dello Stato Di Martino).
Pubblica sicurezza — Ordinanza prefettizia — Incidenza sull'au
tonomia negoziale privata — Carenza di presupposti — Elegit timità — Fattispecie (Cost., art. 41, 42; r.d. 18 giugno 1931 n. 773, t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, art. 2).
Posti in vendita da una società di assicurazione numerosi appar
tamenti locati, e fissato il termine entro il quale i rispettivi in
quilini potevano esercitare l'opzione per l'acquisto, è illegitti
mo per difetto dei presupposti dell'urgenza e della grave neces
sità pubblica il provvedimento con cui il prefetto proroga il
termine suddetto. (1)
II
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione II; sentenza 2 gennaio 1989, n. 4; Pres. Bella via,
Est. Lamberti; Bonanni (Aw. Savi) c. Comune di Poggio Mir
teto (Aw. Venettoni).
Comune e provincia — Passaggio di proprietà privata — Utiliz
zazione pubblica — Chiusura — Ingiunzione di riapertura —
Ordinanza del sindaco — Elegittimità — Fattispecie (R.d. 4
febbraio 1915 n. 148, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 153).
Chiusa dal proprietario una rampa di scale che pone in comuni
cazione due strade pubbliche, rimasta aperta al pubblico per
più di quarant'anni, è illegittima per difetto dei presupposti e di termine finale l'ordinanza con cui il sindaco ingiunge al
proprietario stesso la riapertura immediata della rampa «per
motivi di pubblico interesse e a tutela della pubblica inco lumità». (2)
(1-2) Le sentenze in rassegna giudicano della legittimità di ordinanze
emanate nei confronti di beni oggetto di proprietà privata. Oltre alle sen
tenze della Corte costituzionale citate in motivazione, si vedano le più
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