+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione II; sentenza 25 ottobre 1978, n. 815; Pres....

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione II; sentenza 25 ottobre 1978, n. 815; Pres....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: dangtuong
View: 213 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
Sezione II; sentenza 25 ottobre 1978, n. 815; Pres. Bartolotta, Est. Moschini; Soc. La Castellana (Avv. Rubini, Proietti) c. Comune di Grottaferrata (Avv. Dinacci) Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980), pp. 85/86-87/88 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171124 . Accessed: 28/06/2014 17:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.141 on Sat, 28 Jun 2014 17:51:29 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

Sezione II; sentenza 25 ottobre 1978, n. 815; Pres. Bartolotta, Est. Moschini; Soc. La Castellana(Avv. Rubini, Proietti) c. Comune di Grottaferrata (Avv. Dinacci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 85/86-87/88Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171124 .

Accessed: 28/06/2014 17:51

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.194.141 on Sat, 28 Jun 2014 17:51:29 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

l'amministrazione, dia rilevanza alla data di spedizione anziché a

quella di arrivo degli atti diretti alla pubblica amministrazione.

È evidente che una norma del genere inciderebbe negativa mente sulla speditezza dell'azione amministrativa e sul corrispon dente interesse pubblico.

I casi, come quello qui richiamato, in cui è accolta la regola

inversa, devono, pertanto, essere considerati tassativi e le relative

norme inapplicabili al di fuori di essi.

D'altronde, va rilevato che l'ordinamento è improntato al prin

cipio opposto, come rilevasi dagli art. 1326 e 1333 cod. civ.,

per i quali il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fat

to la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e

opera la presunzione di conoscenza nel momento in cui le di

chiarazioni dirette ad una determinata persona giungono all'indi

rizzo del destinatario.

II richiamo all'art. 2 citato non può, pertanto, avere influenza

sul tema in discussione.

L'altra considerazione scaturisce dalla circostanza che la ri

corrente, col richiamo dell'art. 2 d. pres. n. 1199 del 1971, ha in

teso sostanzialmente affermare (al di là delle implicazioni sulla

decadenza in sede di proposizione dei ricorsi amministrativi) che con la norma il legislatore ha addossato all'amministrazione

gli eventuali inconvenienti delle deficienze postali, stabilendo, ap

punto, che la data di spedizione del ricorso valga come data di

presentazione. Trattasi, però, di un effetto più apparente che reale, dovendosi

tener conto dell'art. 6 dello stesso d. pres., che impone all'organo adito col ricorso gerarchico di comunicare al ricorrente la decisione

entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso,

trascorso il quale il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Orbene, qualora lo spatium decidendi dell'amministrazione ven

ga a restringersi per effetto del ritardo nella consegna del ri

corso presentato a mezzo posta, ben si comprende come le conse

guenze di siffatto ritardo si ripercuotano sullo stesso privato che

può andare incontro ad una reiezione tacita del ricorso, nono

stante la sua scelta, e quindi il suo interesse, per la più ampia tutela amministrativa a fronte di quella giurisdizionale.

Come si vede, quindi, l'art. 2 in questione, mentre impedisce la decadenza in sede di presentazione del ricorso amministrati

vo, non considerando il tempo trascorso nella consegna del ri

corso, non ne elimina a favore del ricorrente le ulteriori possibili

conseguenze negative. Pertanto, a parte la differenza sostanziale delle fattispecie raf

frontate (l'una riguardante l'amministrazione attiva, la gara, l'al

tra l'amministrazione contenziosa, i ricorsi), queste ultime nota

zioni tolgono rilievo al richiamo dell'art. 2 più volte citato an

che sotto il particolare profilo della « direzione » delle eventuali

deficienze postali. 5. - Per le esposte considerazioni il ricorso è infondato e va

rigettato. Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione II; sentenza 25 ottobre 1978, n. 815; Pres. Bar TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione II; sentenza 25 ottobre 1978, n. 815; Pres. Bar

tolotta, Est. Moschini; Soc. La Castellana (Avv. Rubini,

Proietti) c. Comune di Grottaferrata (Avv. Dinacci).

Giustizia amministrativa — Ricorso — Firma del difensore —

Autentifìcazione della firma del ricorrente — Ammissibilità —

Mancata sottoscrizione — Irrilevanza (R. d. 26 giugno 1924

n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 35; legge 6 dicembre

1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 19).

Edilizia e urbanistica — Costruzione in difformità della licenza — Ordine di demolizione — Mancata individuazione delle par ti difformi — Illegittimità.

Edilizia e urbanistica — Costruzione priva di licenza — Ordine

di demolizione in ottemperanza a invito del pretore — Man

cata valutazione autonoma da parte del sindaco — Illegitti mità (Cod. proc. pen., art. 219).

È ammissibile il ricorso non sottoscritto dal difensore, se questi abbia autenticato la firma apposta dal ricorrente al mandato

in calce. (1)

(1) In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 1979, n. 1, Cons. Stato, 1979, I, 33; 24 giugno 1977, n. 648, Foro it., 1978, III, 86, con nota di richiami.

Per altri riferimenti, nel senso della validità del ricorso anche

nell'ipotesi di omessa sottoscrizione del procuratore costituito sulla

copia notificata: T.A.R. Marche 21 marzo 1979, n. 107, Trib. amm.

reg., 1979, I, 1756; Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 568 e Sez. VI 19 ottobre 1976, n. 320, Foro it., Rep. 1977, voce Giustizia

amministrativa, nn. 204, 213.

È illegittima l'ordinanza con la quale il sindaco intima la ridu* ziona in pristino di opere perché eseguite in difformità della licenza se non ne siano state individuate le parti difformi. (2)

È illegittima l'ordinanza con la quale il sindaco intima la de molizione di un fabbricato in costruzione, per ottemperare al l'invito rivoltogli in tal senso, sotto comminatoria di esecuzio ne d'ufficio, dal pretore come giudice penale che l'aveva con siderato privo di licenza e sequestrato, se l'autorità ammini strativa non ha proceduto ad autonoma valutazione della si

tuazione, anche in relazione alla determinazione della misura

più conforme al pubblico interesse. (3)

Il Tribunale, ecc. — I due ricorsi vanno riuniti per evidenti

ragioni di connessione.

Pregiudizialmente debbono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi per difetto della sottoscrizione del di fensore che si sarebbe limitato soltanto ad autenticare le firme dei ricorrenti. per le deleghe.

Il rilievo formulato dalla resistente amministrazione riguarda peraltro soltanto le copie notificate dei ricorsi dato che negli ori

ginali degli stessi la sottoscrizione del difensore risulta regolar mente apposta sia al termine del ricorso che in calce al man

dato per l'autentica delle firme dei ricorrenti.

Tale rilievo appare comunque privo di pregio dovendosi ritene re che la sottoscrizione dell'avvocato in calce al mandato se vale

(2) In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 giugno 1979, n. 449, Cons. Stato, 1979, I, 1040; T.A.R. Sardegna 7 marzo 1979, n. 62, Trib. amm. reg., 1979, I, 1923; T.A.R. Liguria 7 dicembre 1978, n. 461, ibid., 520; T.A.R. Toscana 10 novembre 1978, n. 620, ibid., 180; Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 1977, n. 706, Foro it., 1978, III, 10, con nota di richiami, che richiedono, a pena di illegittimità, l'indicazione specifica, nel provvedimento che ordina la demolizione, delle parti dell'edificio da demolire.

In senso meno rigoroso: T.A.R. Liguria 16 ottobre 1975, n. 176, id., Rep. 1976, voce Edilizia e urbanistica, n. 1468; Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 1974, n. 151, id., Rep. 1974, voce cit., n. 607; Sez. V 23 gennaio 1973, n. 27, id., Rep. 1973, voce cit., n. 652, che

ritengono sufficientemente individuate le parti da demolire con il rin

vio, operato in sede di ordinanza, al verbale di contravvenzione elevato nei confronti del trasgressore.

(3) Non constano precedenti editi in termini. La giurisprudenza è tuttavia concorde nell'affermare la piena au

tonomia ed indipendenza del potere sindacale di ordinare la demo lizione delle opere abusive o il pagamento della sanzione pecunia ria, anche se della questione sia stato investito il giudice penale: T.A.R. Piemonte 16 gennaio 1979, n. 18, Trib. amm. reg., 1979, I, 837; Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 1978, n. 154, Foro it., Rep. 1978, voce Edilizia e urbanistica, n. 755; 1° febbraio 1977, n. 78, id., Rep. 1977, voce cit., n. 866; Cass. 3 luglio 1975, Putrino Gallo, ibid., n. 848; Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 1973, n. 26, id., Rep. 1973, voce citv n. 635 (che considerano legittimo il provvedimento di diffida a demolire emanato in pendenza di procedimento penale per l'accertamento delle medesime violazioni edilizie che danno luo

go alla diffida); Cass. 24 ottobre 1977, Pizzicara, id., Rep. 1978, voce cit., n. 748 (che considera abnorme il provvedimento con cui il pretore, in sede di pronuncia di condanna per illecito edilizio, di

spone la demolizione del manufatto abusivo, usando di un potere che è per legge attribuito esclusivamente all'autorità amministrati

va); Cass. 28 ottobre 1974, Valente, id., 1976, II, 101, con nota di richiami (che, del pari, nega la possibilità, per il giudice penale, di ordinare la demolizione di opere eseguite abusivamente anche

qualora ne faccia richiesta il sindaco costituitosi parte civile); Cass. 11 novembre 1975, n. 3781, id., 1976, I, 326, con richiami e osser vazione di C. M. Barone (che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda del comune diretta alla demolizione dell'edificio realizzato senza licenza).

Cfr., però, anche T.A.R. Liguria 27 novembre 1975, n. 257, id., Rep. 1976, voce cit., n. 1482, che delinea in modo parzialmente diverso il rapporto autorità amministrativa - giudice penale in ma teria di repressione degli abusi edilizi. Secondo la sentenza ora ri chiamata, il sindaco, nel caso di giudicato dal quale risulti l'illi ceità delle opere realizzate dal privato, è tenuto ad adottare il prov vedimento di diffida a demolire, salva, tuttavia, la sua susseguente autonoma e discrezionale valutazione sulla possibilità o meno di

procedere alla effettiva demolizione dell'edificio o di parte di esso. Per altri riferimenti sul rapporto tra autorità amministrativa e

giudice ordinario: Cass., Sez. un., 27 luglio 1979, n. 2418, id., 1979, I, 1394 (che, in sede di regolamento sollevato dal comune, ha dichia rato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a disporre, con

provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., la sospensione della demolizione di un capannone prefabbricato ordinata dal sin daco in esecuzione della revoca dell'autorizzazione precaria alla col locazione del manufatto).

Sui limiti di esperibilità del rimedio ex art. 700 cod. proc. civ. in relazione a controversie non rientranti nella giurisdizione del

giudice ordinario, v., da ultimo, in vario senso Pret. Mirandola 26 novembre 1979, Pret. Roma 6 ottobre 1979, 9 luglio 1979, Pret. Montecatini Terme 2 luglio 1979, in questo fascicolo, I, 479, con nota di richiami.

This content downloaded from 185.31.194.141 on Sat, 28 Jun 2014 17:51:29 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE TERZA

ad autenticare la firma della parte può altresì considerarsi come

sottoscrizione del ricorso.

Questo è, del resto, il consolidato orientamento della giuris

prudenza la quale ha ripetutamente affermato che la firma del

l'avvocato in calce al mandato conferitogli nell'atto di impugna zione vale non soltanto come autentificazione della firma del ri

corrente ed accettazione del mandato ma anche quale sottoscri

zione del ricorso come atto dell'avvocato.

La prescrizione dell'art. 35 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 rela

tiva alla sottoscrizione dei ricorsi avanti al Consiglio di Stato, richiamato dall'art. 19 legge 6 dicembre 1971 n. 1034, deve rite

nersi pienamente soddisfatta allorché le parti abbiano sottoscritto

un mandato in calce al ricorso e l'avvocato abbia autenticato tale

sottoscrizione a prescindere da ogni considerazione sul contenuto

e l'ampiezza del mandato (Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 1970, n. 812, Foro it., Rep. 1970, voce Giustizia amministrativa, n.

279, nonché Cons. Stato, Sez. VI, n. 713 del 5 luglio 1977, id.,

Rep. 1977, voce cit., n. 206; Ad. plen. n. 2 del 20 febbraio 1957,

id., Rep. 1957, voce cit., n. 199). Le proposte eccezioni di inammissibilità debbono essere per

tanto disattese.

Per quanto riguarda il merito e relativamente al ricorso n.

2098/77 si osserva quanto segue. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 32 leg

ge urbanistica e soprattutto l'eccesso di potere per perplessità e difetto di motivazione.

In effetti deve riconoscersi che l'impugnata ordinanza di ridu

zione in pristino non indica in alcun modo le opere eseguite in

parziale difformità della licenza edilizia.

La giurisprudenza ha peraltro costantemente affermato che i

provvedimenti di diffida alla demolizione di opere debbono es

sere congruamente motivati e contenere l'indicazione dei manu

fatti arbitrariamente posti in essere al fine di porre l'interessato

in condizioni non solo di ottemperare spontaneamente alla dif

fida stessa ma anche e soprattutto di controllare, attraverso l'esa

me della motivazione, la rispondenza degli accertamenti effettuati

dall'amministrazione in ordine alle asserite variazioni rispetto al

progetto approvato. Né possono essere accolte le contrarie argomentazioni del co

mune secondo il quale le difformità potrebbero essere comunque individuate mediante il raffronto con il progetto tecnico appro vato in quànto, anche se deve ritenersi che non debbono essere

specificate analiticamente le singole parti da demolire, è pur sem

pre necessario che nel provvedimento siano contenute indicazioni

sufficienti perché tali parti siano agevolmente individuabili per cui il provvedimento stesso deve ritenersi illegittimo quando non

consente di accertare quali porzioni del fabbricato debbono es

sere eliminate.

Nel caso di specie l'intimata diffida si limita soltanto ad affer

mare la parziale difformità della licenza della costruzione rea

lizzata senza aggiungere alcun ulteriore elemento al riguardo; la

censura di cui al primo motivo di gravame deve ritenersi fon

data e questo comporta l'illegittimità del provvedimento impu

gnato e il conseguente accoglimento del ricorso restando con ciò

assorbiti gli ulteriori mezzi di gravame. Per quanto riguarda il ricorso n. 2099/77 va rilevato che la

questione principale prospettata nel ricorso è quella di cui al

terzo motivo di gravame con la quale si deduce la violazione

dell'art. 32 legge urbanistica nonché l'eccesso di potere per con

traddittorietà, sviamento, difetto di motivazione.

Va anzitutto rilevato che appare evidente che l'impugnato prov vedimento è stato emanato a seguito del provvedimento del Pre

tore di Frascati in data 3 ottobre 1977, che disponeva la demo

lizione del fabbricato, oltreché per espressa dichiarazione con

tenuta nella motivazione anche per l'assenza di ogni ulteriore e

autonoma valutazione espressa al riguardo dal comune in ordine

alle ragioni di legittimità ed opportunità che, diversamente, ne

avrebbero giustificato l'adozione.

Deve peraltro osservarsi in proposito che la prevalente giuris

prudenza ha affermato che l'ordine di demolizione delle opere realizzate senza licenza e proseguite dopo l'ordinanza di sospen sione non rappresenta una conseguenza automatica e vincolante

della violazione commessa ma costituisce un provvedimento di

screzionale che non rientra nei poteri del giudice ordinario in

quanto la competenza esclusiva ad emettere tale ordine spetta al

la pubblica amministrazione.

Di conseguenza, accettata la tesi che riconosce ai comuni la ti

tolarità di un diritto funzionale ad emanare norme giuridiche in

materie edilizie destinate ad operare in seno all'ordinamento ge

nerale con il correlativo potere di polizia volto all'osservanza di

quelle norme, stabilito che tale diritto funzionale e relativo po

tere di polizia spetta all'amministrazione con carattere di auto

nomia e indipendenza, ne deriva necessariamente che il detto po

tere è inalienabile a favore di altre funzioni primarie statali quali la giurisdizione.

Non può pertanto il pretore ex art. 219 cod. proc. pen. emet tere un provvedimento di sospensione dei lavori edilizi in corso — e, deve ritenersi, a maggior ragione di demolizione — sia che si tratti di lavori eseguiti senza licenza o in difformità di essa sia che si tratti di lavori eseguiti in base ad una licenza ritenuta ille

gittima e come tale disapplicata dal pretore potendo e dovendo il giudice penale occuparsi soltanto del reato di costruzione sen za licenza e delle sue conseguenze e non anche delle conseguenze amministrative del fatto, devolute alla competenza dell'autorità

amministrativa e rientrando la sorte degli edifici illegittimamente o illegalmente costruiti tra le conseguenze amministrative della

fattispecie. Queste considerazioni fanno ritenere che il provvedimento in

esame non risulti emanato in conformità dei principi e delle

disposizioni che presiedono al corretto esercizio dei poteri di po lizia in materia urbanistica da parte dell'autorità comunale.

Né appaiono accettabili le affermazioni del comune secondo

le quali le norme vigenti non escludono ma anzi realizzano la

collaborazione tra le diverse autorità e poteri ai quali la legge affida il compito di assicurare il regolare svolgimento dell'atti

vità edilizia e la repressione degli eventuali abusi; non può infatti

non ammettersi che, pur nel quadro di una siffatta collaborazio

ne, ciascuna autorità, nella sfera delle rispettive competenze, debba uniformarsi ai principi che regolano l'esercizio dei poteri ad essa attribuiti.

Nella specie il sindaco non poteva non procedere ad una au

tonoma valutazione ed enunciazione delle specifiche ragioni che

avevano determinato il provvedimento nell'esercizio degli istitu

zionali poteri in relazione alla tutela del pubblico interesse ad

esso riconosciuti e tale assoluta carenza porta a ritenere che il

provvedimento, cosi come adottato, debba ritenersi illegittimo. La fondatezza della censura in esame sotto il profilo sopra

indicato comporta l'accoglimento del ricorso restando con ciò

assorbiti gli ulteriori motivi dedotti.

Per questi motivi, ecc.

Rivista di giurisprudenza amministrativa Tributi in genere — Imposte dirette — Presentazione della di

chiarazione ad ufficio diverso da quello competente — Ter

mine di scadenza — Riferimento alla data in cui il ricorso per viene all'ufficio competente — Questione non manifestamente

infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, t. u. sulle imposte dirette, art. 21, 22, 23, 29, 33).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

l'art. 29, ult. comma, d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui prevede che la dichiarazione per le imposte dirette, pre sentata ad ufficio diverso da quello competente a riceverla, si

intende fatta nel momento in cui perviene a quest'ultimo, anche

quando la scadenza dei termini sia dovuta al tardivo inoltro da

parte dell'ufficio cui la dichiarazione sia stata erroneamente pre

sentata, in relazione agli art. 21, 22, 23, 33 stesso d. pres., in ri

ferimento all'art. 3 Cost. (1)

Commissione tributaria di I grado di Isernia; ordinanza 8 mag

gio 1979 (Gazz. uff. 13 novembre 1979, n. 310); Pres. Gaglione; ric. Di Tullio.

(1) Si ritiene, da parte della commissione, che « a sanare per l'amministrazione le conseguenze del ritardato inoltro dall'uno al

l'altro ufficio, basterebbe, congruamente, limitare gli effetti del tem

po perduto alla mera decorrenza dei termini, previsti per l'accerta mento in rettifica da parte dell'ufficio competente, nel senso che esso inizierebbe soltanto al momento in cui l'atto perviene all'ufficio

competente ». Nel senso della tardività o della irricevibilità della dichiarazione

o del ricorso presentato dal contribuente nei termini ad un ufficio

incompetente e pervenuto fuori termine a quello competente, cfr. Comm. trib. centrale 16 dicembre 1977, n. 16284, Foro it., Rep. 1978, voce Tributi in genere, n. 510; 6 novembre 1974, n. 136, id., Rep. 1975, voce cit., n. 468; 4 luglio 1973, n. 8116, 20 giugno 1973, n. 7604 e 15 maggio 1973, n. 5900, id., Rep. 1973, voce cit., nn." 556, 724, 557. Per la tempestività del ricorso spedito dall'uffi cio postale l'ultimo giorno utile per la sua presentazione v. G.P.A. Genova 7 giugno 1972, id., Rep. 1974, voce Tributi locali, n. 212.

Sui criteri in base ai quali si determina la competenza territo riale dell'ufficio delle imposte dirette cfr. Cass. 19 ottobre 1977, n. 4462, id., 1978, I, 2286, con nota di richiami, e Comm. trib. centrale 28 settembre 1977, n. 11266, id., Rep. 1978, voce Tributi in genere, n. 311.

This content downloaded from 185.31.194.141 on Sat, 28 Jun 2014 17:51:29 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended