Sezione II; sentenza 25 ottobre 1978, n. 815; Pres. Bartolotta, Est. Moschini; Soc. La Castellana(Avv. Rubini, Proietti) c. Comune di Grottaferrata (Avv. Dinacci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 85/86-87/88Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171124 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
l'amministrazione, dia rilevanza alla data di spedizione anziché a
quella di arrivo degli atti diretti alla pubblica amministrazione.
È evidente che una norma del genere inciderebbe negativa mente sulla speditezza dell'azione amministrativa e sul corrispon dente interesse pubblico.
I casi, come quello qui richiamato, in cui è accolta la regola
inversa, devono, pertanto, essere considerati tassativi e le relative
norme inapplicabili al di fuori di essi.
D'altronde, va rilevato che l'ordinamento è improntato al prin
cipio opposto, come rilevasi dagli art. 1326 e 1333 cod. civ.,
per i quali il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fat
to la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e
opera la presunzione di conoscenza nel momento in cui le di
chiarazioni dirette ad una determinata persona giungono all'indi
rizzo del destinatario.
II richiamo all'art. 2 citato non può, pertanto, avere influenza
sul tema in discussione.
L'altra considerazione scaturisce dalla circostanza che la ri
corrente, col richiamo dell'art. 2 d. pres. n. 1199 del 1971, ha in
teso sostanzialmente affermare (al di là delle implicazioni sulla
decadenza in sede di proposizione dei ricorsi amministrativi) che con la norma il legislatore ha addossato all'amministrazione
gli eventuali inconvenienti delle deficienze postali, stabilendo, ap
punto, che la data di spedizione del ricorso valga come data di
presentazione. Trattasi, però, di un effetto più apparente che reale, dovendosi
tener conto dell'art. 6 dello stesso d. pres., che impone all'organo adito col ricorso gerarchico di comunicare al ricorrente la decisione
entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso,
trascorso il quale il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
Orbene, qualora lo spatium decidendi dell'amministrazione ven
ga a restringersi per effetto del ritardo nella consegna del ri
corso presentato a mezzo posta, ben si comprende come le conse
guenze di siffatto ritardo si ripercuotano sullo stesso privato che
può andare incontro ad una reiezione tacita del ricorso, nono
stante la sua scelta, e quindi il suo interesse, per la più ampia tutela amministrativa a fronte di quella giurisdizionale.
Come si vede, quindi, l'art. 2 in questione, mentre impedisce la decadenza in sede di presentazione del ricorso amministrati
vo, non considerando il tempo trascorso nella consegna del ri
corso, non ne elimina a favore del ricorrente le ulteriori possibili
conseguenze negative. Pertanto, a parte la differenza sostanziale delle fattispecie raf
frontate (l'una riguardante l'amministrazione attiva, la gara, l'al
tra l'amministrazione contenziosa, i ricorsi), queste ultime nota
zioni tolgono rilievo al richiamo dell'art. 2 più volte citato an
che sotto il particolare profilo della « direzione » delle eventuali
deficienze postali. 5. - Per le esposte considerazioni il ricorso è infondato e va
rigettato. Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA
ZIO; Sezione II; sentenza 25 ottobre 1978, n. 815; Pres. Bar TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA
ZIO; Sezione II; sentenza 25 ottobre 1978, n. 815; Pres. Bar
tolotta, Est. Moschini; Soc. La Castellana (Avv. Rubini,
Proietti) c. Comune di Grottaferrata (Avv. Dinacci).
Giustizia amministrativa — Ricorso — Firma del difensore —
Autentifìcazione della firma del ricorrente — Ammissibilità —
Mancata sottoscrizione — Irrilevanza (R. d. 26 giugno 1924
n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 35; legge 6 dicembre
1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 19).
Edilizia e urbanistica — Costruzione in difformità della licenza — Ordine di demolizione — Mancata individuazione delle par ti difformi — Illegittimità.
Edilizia e urbanistica — Costruzione priva di licenza — Ordine
di demolizione in ottemperanza a invito del pretore — Man
cata valutazione autonoma da parte del sindaco — Illegitti mità (Cod. proc. pen., art. 219).
È ammissibile il ricorso non sottoscritto dal difensore, se questi abbia autenticato la firma apposta dal ricorrente al mandato
in calce. (1)
(1) In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 1979, n. 1, Cons. Stato, 1979, I, 33; 24 giugno 1977, n. 648, Foro it., 1978, III, 86, con nota di richiami.
Per altri riferimenti, nel senso della validità del ricorso anche
nell'ipotesi di omessa sottoscrizione del procuratore costituito sulla
copia notificata: T.A.R. Marche 21 marzo 1979, n. 107, Trib. amm.
reg., 1979, I, 1756; Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 568 e Sez. VI 19 ottobre 1976, n. 320, Foro it., Rep. 1977, voce Giustizia
amministrativa, nn. 204, 213.
È illegittima l'ordinanza con la quale il sindaco intima la ridu* ziona in pristino di opere perché eseguite in difformità della licenza se non ne siano state individuate le parti difformi. (2)
È illegittima l'ordinanza con la quale il sindaco intima la de molizione di un fabbricato in costruzione, per ottemperare al l'invito rivoltogli in tal senso, sotto comminatoria di esecuzio ne d'ufficio, dal pretore come giudice penale che l'aveva con siderato privo di licenza e sequestrato, se l'autorità ammini strativa non ha proceduto ad autonoma valutazione della si
tuazione, anche in relazione alla determinazione della misura
più conforme al pubblico interesse. (3)
Il Tribunale, ecc. — I due ricorsi vanno riuniti per evidenti
ragioni di connessione.
Pregiudizialmente debbono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi per difetto della sottoscrizione del di fensore che si sarebbe limitato soltanto ad autenticare le firme dei ricorrenti. per le deleghe.
Il rilievo formulato dalla resistente amministrazione riguarda peraltro soltanto le copie notificate dei ricorsi dato che negli ori
ginali degli stessi la sottoscrizione del difensore risulta regolar mente apposta sia al termine del ricorso che in calce al man
dato per l'autentica delle firme dei ricorrenti.
Tale rilievo appare comunque privo di pregio dovendosi ritene re che la sottoscrizione dell'avvocato in calce al mandato se vale
(2) In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 giugno 1979, n. 449, Cons. Stato, 1979, I, 1040; T.A.R. Sardegna 7 marzo 1979, n. 62, Trib. amm. reg., 1979, I, 1923; T.A.R. Liguria 7 dicembre 1978, n. 461, ibid., 520; T.A.R. Toscana 10 novembre 1978, n. 620, ibid., 180; Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 1977, n. 706, Foro it., 1978, III, 10, con nota di richiami, che richiedono, a pena di illegittimità, l'indicazione specifica, nel provvedimento che ordina la demolizione, delle parti dell'edificio da demolire.
In senso meno rigoroso: T.A.R. Liguria 16 ottobre 1975, n. 176, id., Rep. 1976, voce Edilizia e urbanistica, n. 1468; Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 1974, n. 151, id., Rep. 1974, voce cit., n. 607; Sez. V 23 gennaio 1973, n. 27, id., Rep. 1973, voce cit., n. 652, che
ritengono sufficientemente individuate le parti da demolire con il rin
vio, operato in sede di ordinanza, al verbale di contravvenzione elevato nei confronti del trasgressore.
(3) Non constano precedenti editi in termini. La giurisprudenza è tuttavia concorde nell'affermare la piena au
tonomia ed indipendenza del potere sindacale di ordinare la demo lizione delle opere abusive o il pagamento della sanzione pecunia ria, anche se della questione sia stato investito il giudice penale: T.A.R. Piemonte 16 gennaio 1979, n. 18, Trib. amm. reg., 1979, I, 837; Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 1978, n. 154, Foro it., Rep. 1978, voce Edilizia e urbanistica, n. 755; 1° febbraio 1977, n. 78, id., Rep. 1977, voce cit., n. 866; Cass. 3 luglio 1975, Putrino Gallo, ibid., n. 848; Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 1973, n. 26, id., Rep. 1973, voce citv n. 635 (che considerano legittimo il provvedimento di diffida a demolire emanato in pendenza di procedimento penale per l'accertamento delle medesime violazioni edilizie che danno luo
go alla diffida); Cass. 24 ottobre 1977, Pizzicara, id., Rep. 1978, voce cit., n. 748 (che considera abnorme il provvedimento con cui il pretore, in sede di pronuncia di condanna per illecito edilizio, di
spone la demolizione del manufatto abusivo, usando di un potere che è per legge attribuito esclusivamente all'autorità amministrati
va); Cass. 28 ottobre 1974, Valente, id., 1976, II, 101, con nota di richiami (che, del pari, nega la possibilità, per il giudice penale, di ordinare la demolizione di opere eseguite abusivamente anche
qualora ne faccia richiesta il sindaco costituitosi parte civile); Cass. 11 novembre 1975, n. 3781, id., 1976, I, 326, con richiami e osser vazione di C. M. Barone (che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda del comune diretta alla demolizione dell'edificio realizzato senza licenza).
Cfr., però, anche T.A.R. Liguria 27 novembre 1975, n. 257, id., Rep. 1976, voce cit., n. 1482, che delinea in modo parzialmente diverso il rapporto autorità amministrativa - giudice penale in ma teria di repressione degli abusi edilizi. Secondo la sentenza ora ri chiamata, il sindaco, nel caso di giudicato dal quale risulti l'illi ceità delle opere realizzate dal privato, è tenuto ad adottare il prov vedimento di diffida a demolire, salva, tuttavia, la sua susseguente autonoma e discrezionale valutazione sulla possibilità o meno di
procedere alla effettiva demolizione dell'edificio o di parte di esso. Per altri riferimenti sul rapporto tra autorità amministrativa e
giudice ordinario: Cass., Sez. un., 27 luglio 1979, n. 2418, id., 1979, I, 1394 (che, in sede di regolamento sollevato dal comune, ha dichia rato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a disporre, con
provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., la sospensione della demolizione di un capannone prefabbricato ordinata dal sin daco in esecuzione della revoca dell'autorizzazione precaria alla col locazione del manufatto).
Sui limiti di esperibilità del rimedio ex art. 700 cod. proc. civ. in relazione a controversie non rientranti nella giurisdizione del
giudice ordinario, v., da ultimo, in vario senso Pret. Mirandola 26 novembre 1979, Pret. Roma 6 ottobre 1979, 9 luglio 1979, Pret. Montecatini Terme 2 luglio 1979, in questo fascicolo, I, 479, con nota di richiami.
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PARTE TERZA
ad autenticare la firma della parte può altresì considerarsi come
sottoscrizione del ricorso.
Questo è, del resto, il consolidato orientamento della giuris
prudenza la quale ha ripetutamente affermato che la firma del
l'avvocato in calce al mandato conferitogli nell'atto di impugna zione vale non soltanto come autentificazione della firma del ri
corrente ed accettazione del mandato ma anche quale sottoscri
zione del ricorso come atto dell'avvocato.
La prescrizione dell'art. 35 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 rela
tiva alla sottoscrizione dei ricorsi avanti al Consiglio di Stato, richiamato dall'art. 19 legge 6 dicembre 1971 n. 1034, deve rite
nersi pienamente soddisfatta allorché le parti abbiano sottoscritto
un mandato in calce al ricorso e l'avvocato abbia autenticato tale
sottoscrizione a prescindere da ogni considerazione sul contenuto
e l'ampiezza del mandato (Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 1970, n. 812, Foro it., Rep. 1970, voce Giustizia amministrativa, n.
279, nonché Cons. Stato, Sez. VI, n. 713 del 5 luglio 1977, id.,
Rep. 1977, voce cit., n. 206; Ad. plen. n. 2 del 20 febbraio 1957,
id., Rep. 1957, voce cit., n. 199). Le proposte eccezioni di inammissibilità debbono essere per
tanto disattese.
Per quanto riguarda il merito e relativamente al ricorso n.
2098/77 si osserva quanto segue. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 32 leg
ge urbanistica e soprattutto l'eccesso di potere per perplessità e difetto di motivazione.
In effetti deve riconoscersi che l'impugnata ordinanza di ridu
zione in pristino non indica in alcun modo le opere eseguite in
parziale difformità della licenza edilizia.
La giurisprudenza ha peraltro costantemente affermato che i
provvedimenti di diffida alla demolizione di opere debbono es
sere congruamente motivati e contenere l'indicazione dei manu
fatti arbitrariamente posti in essere al fine di porre l'interessato
in condizioni non solo di ottemperare spontaneamente alla dif
fida stessa ma anche e soprattutto di controllare, attraverso l'esa
me della motivazione, la rispondenza degli accertamenti effettuati
dall'amministrazione in ordine alle asserite variazioni rispetto al
progetto approvato. Né possono essere accolte le contrarie argomentazioni del co
mune secondo il quale le difformità potrebbero essere comunque individuate mediante il raffronto con il progetto tecnico appro vato in quànto, anche se deve ritenersi che non debbono essere
specificate analiticamente le singole parti da demolire, è pur sem
pre necessario che nel provvedimento siano contenute indicazioni
sufficienti perché tali parti siano agevolmente individuabili per cui il provvedimento stesso deve ritenersi illegittimo quando non
consente di accertare quali porzioni del fabbricato debbono es
sere eliminate.
Nel caso di specie l'intimata diffida si limita soltanto ad affer
mare la parziale difformità della licenza della costruzione rea
lizzata senza aggiungere alcun ulteriore elemento al riguardo; la
censura di cui al primo motivo di gravame deve ritenersi fon
data e questo comporta l'illegittimità del provvedimento impu
gnato e il conseguente accoglimento del ricorso restando con ciò
assorbiti gli ulteriori mezzi di gravame. Per quanto riguarda il ricorso n. 2099/77 va rilevato che la
questione principale prospettata nel ricorso è quella di cui al
terzo motivo di gravame con la quale si deduce la violazione
dell'art. 32 legge urbanistica nonché l'eccesso di potere per con
traddittorietà, sviamento, difetto di motivazione.
Va anzitutto rilevato che appare evidente che l'impugnato prov vedimento è stato emanato a seguito del provvedimento del Pre
tore di Frascati in data 3 ottobre 1977, che disponeva la demo
lizione del fabbricato, oltreché per espressa dichiarazione con
tenuta nella motivazione anche per l'assenza di ogni ulteriore e
autonoma valutazione espressa al riguardo dal comune in ordine
alle ragioni di legittimità ed opportunità che, diversamente, ne
avrebbero giustificato l'adozione.
Deve peraltro osservarsi in proposito che la prevalente giuris
prudenza ha affermato che l'ordine di demolizione delle opere realizzate senza licenza e proseguite dopo l'ordinanza di sospen sione non rappresenta una conseguenza automatica e vincolante
della violazione commessa ma costituisce un provvedimento di
screzionale che non rientra nei poteri del giudice ordinario in
quanto la competenza esclusiva ad emettere tale ordine spetta al
la pubblica amministrazione.
Di conseguenza, accettata la tesi che riconosce ai comuni la ti
tolarità di un diritto funzionale ad emanare norme giuridiche in
materie edilizie destinate ad operare in seno all'ordinamento ge
nerale con il correlativo potere di polizia volto all'osservanza di
quelle norme, stabilito che tale diritto funzionale e relativo po
tere di polizia spetta all'amministrazione con carattere di auto
nomia e indipendenza, ne deriva necessariamente che il detto po
tere è inalienabile a favore di altre funzioni primarie statali quali la giurisdizione.
Non può pertanto il pretore ex art. 219 cod. proc. pen. emet tere un provvedimento di sospensione dei lavori edilizi in corso — e, deve ritenersi, a maggior ragione di demolizione — sia che si tratti di lavori eseguiti senza licenza o in difformità di essa sia che si tratti di lavori eseguiti in base ad una licenza ritenuta ille
gittima e come tale disapplicata dal pretore potendo e dovendo il giudice penale occuparsi soltanto del reato di costruzione sen za licenza e delle sue conseguenze e non anche delle conseguenze amministrative del fatto, devolute alla competenza dell'autorità
amministrativa e rientrando la sorte degli edifici illegittimamente o illegalmente costruiti tra le conseguenze amministrative della
fattispecie. Queste considerazioni fanno ritenere che il provvedimento in
esame non risulti emanato in conformità dei principi e delle
disposizioni che presiedono al corretto esercizio dei poteri di po lizia in materia urbanistica da parte dell'autorità comunale.
Né appaiono accettabili le affermazioni del comune secondo
le quali le norme vigenti non escludono ma anzi realizzano la
collaborazione tra le diverse autorità e poteri ai quali la legge affida il compito di assicurare il regolare svolgimento dell'atti
vità edilizia e la repressione degli eventuali abusi; non può infatti
non ammettersi che, pur nel quadro di una siffatta collaborazio
ne, ciascuna autorità, nella sfera delle rispettive competenze, debba uniformarsi ai principi che regolano l'esercizio dei poteri ad essa attribuiti.
Nella specie il sindaco non poteva non procedere ad una au
tonoma valutazione ed enunciazione delle specifiche ragioni che
avevano determinato il provvedimento nell'esercizio degli istitu
zionali poteri in relazione alla tutela del pubblico interesse ad
esso riconosciuti e tale assoluta carenza porta a ritenere che il
provvedimento, cosi come adottato, debba ritenersi illegittimo. La fondatezza della censura in esame sotto il profilo sopra
indicato comporta l'accoglimento del ricorso restando con ciò
assorbiti gli ulteriori motivi dedotti.
Per questi motivi, ecc.
Rivista di giurisprudenza amministrativa Tributi in genere — Imposte dirette — Presentazione della di
chiarazione ad ufficio diverso da quello competente — Ter
mine di scadenza — Riferimento alla data in cui il ricorso per viene all'ufficio competente — Questione non manifestamente
infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, t. u. sulle imposte dirette, art. 21, 22, 23, 29, 33).
Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa
me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del
l'art. 29, ult. comma, d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui prevede che la dichiarazione per le imposte dirette, pre sentata ad ufficio diverso da quello competente a riceverla, si
intende fatta nel momento in cui perviene a quest'ultimo, anche
quando la scadenza dei termini sia dovuta al tardivo inoltro da
parte dell'ufficio cui la dichiarazione sia stata erroneamente pre
sentata, in relazione agli art. 21, 22, 23, 33 stesso d. pres., in ri
ferimento all'art. 3 Cost. (1)
Commissione tributaria di I grado di Isernia; ordinanza 8 mag
gio 1979 (Gazz. uff. 13 novembre 1979, n. 310); Pres. Gaglione; ric. Di Tullio.
(1) Si ritiene, da parte della commissione, che « a sanare per l'amministrazione le conseguenze del ritardato inoltro dall'uno al
l'altro ufficio, basterebbe, congruamente, limitare gli effetti del tem
po perduto alla mera decorrenza dei termini, previsti per l'accerta mento in rettifica da parte dell'ufficio competente, nel senso che esso inizierebbe soltanto al momento in cui l'atto perviene all'ufficio
competente ». Nel senso della tardività o della irricevibilità della dichiarazione
o del ricorso presentato dal contribuente nei termini ad un ufficio
incompetente e pervenuto fuori termine a quello competente, cfr. Comm. trib. centrale 16 dicembre 1977, n. 16284, Foro it., Rep. 1978, voce Tributi in genere, n. 510; 6 novembre 1974, n. 136, id., Rep. 1975, voce cit., n. 468; 4 luglio 1973, n. 8116, 20 giugno 1973, n. 7604 e 15 maggio 1973, n. 5900, id., Rep. 1973, voce cit., nn." 556, 724, 557. Per la tempestività del ricorso spedito dall'uffi cio postale l'ultimo giorno utile per la sua presentazione v. G.P.A. Genova 7 giugno 1972, id., Rep. 1974, voce Tributi locali, n. 212.
Sui criteri in base ai quali si determina la competenza territo riale dell'ufficio delle imposte dirette cfr. Cass. 19 ottobre 1977, n. 4462, id., 1978, I, 2286, con nota di richiami, e Comm. trib. centrale 28 settembre 1977, n. 11266, id., Rep. 1978, voce Tributi in genere, n. 311.
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