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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione II; sentenza 29 gennaio 1987, n. 147; Pres. ed...

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sezione II; sentenza 29 gennaio 1987, n. 147; Pres. ed est. Maffezzoni; Soc. Airtour Italia e altri (Avv. Fantozzi, Tinelli, Tieghi) c. Min. finanze (Avv. dello Stato Favara) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988), pp. 367/368-369/370 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179333 . Accessed: 28/06/2014 19:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.0.146.7 on Sat, 28 Jun 2014 19:15:11 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione II; sentenza 29 gennaio 1987, n. 147; Pres. ed est. Maffezzoni; Soc. Airtour Italia e altri (Avv. Fantozzi, Tinelli, Tieghi) c.

sezione II; sentenza 29 gennaio 1987, n. 147; Pres. ed est. Maffezzoni; Soc. Airtour Italia e altri(Avv. Fantozzi, Tinelli, Tieghi) c. Min. finanze (Avv. dello Stato Favara)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 367/368-369/370Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179333 .

Accessed: 28/06/2014 19:15

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PARTE TERZA

all'anno nel corso del quale è avvenuta l'ammonizione, per cui

è irrilevante l'eventuale giudizio inferiore a buono ottenuto nel

l'anno successivo, trattandosi di un procedimento i cui presuppo sti sono specificamente circoscritti nel tempo, in considerazione

della gravità della conseguenza che grava sul dipendente.

B) Merita accoglimento anche il primo motivo aggiunto alle

censure proposte con il ricorso 1288/84 e del quinto motivo del

ricorso 181/85, nella parte in cui si deduce eccesso di potere per

illogicità ed inesigibilità. Risulta agli atti che l'istante è stato assente dal servizio da data

antecedente alla comunicazione dell'ammonizione fin dopo il ter

mine dell'anno 1982 e precisamente, in via continuativa, dal 4

settembre 1982 all'11 gennaio 1983 (cfr. rapporto dell'ammini

strazione inviato alla procura della repubblica di Parma in data

17 dicembre 1983). Per cui l'ammonizione non solo gli è stata

fatta nell'ultimo trimestre del 1982, ma è venuta anche a coinci

dere con un trimestre nel quale l'interessato è stato assente dal

servizio per giustificato motivo (dal 4 settembre al 2 dicembre

1982 per aspettativa per motivi di salute, dal 3 al 10 dicembre

1982 per congedo ordinario, dal 13 dicembre 1982 all'I 1 gennaio 1983 in aspettativa per gravi motivi di famiglia).

Pertanto non si poteva obiettivamente esigere un miglioramen to di rendimento in un periodo nel quale il dipendente era stato

legittimamente assente dal servizio.

5. - Per quanto consiserato, assorbite le ulteriori censure, i ri

corsi debbono essere accolti.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione II; sentenza 29 gennaio 1987, n. 147; Pres. ed

est. Maffezzoni; Soc. Airtour Italia e altri (Avv. Fantozzi,

Tinelli, Tieghi) c. Min. finanze (Avv. dello Stato F avara).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione II; sentenza 29 gennaio 1987, n. 147; Pres. ed

Giustizia amministrativa — Iva — Risoluzione ministeriale sulla

determinazione del margine di agenzia turistica — Ricorso —

Ammissibilità (D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, statuto degli im

piegati civili dello Stato, art. 16, 17). Tributi in genere — Risoluzione ministeriale sulla determinazione

del margine di agenzia turistica — Ricorso — Giurisdizione

amministrava (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, revisione della

disciplina del contenzioso tributario, art. 16; d.p.r. 3 novembre

1981 n. 739, norme integrative e correttive del d.p.r. 26 ottobre

1972 n. 636, art. 7).

Sussiste l'interesse processuale e sostanziale di una agenzia turi

stica a ricorrere contro la risoluzione ministeriale che detta agli

uffici dipendenti modalità di calcolo dell'Iva assolta per rival

sa, al fine di determinare il c.d. margine di agenzia. (1) Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, e non in

quella delle commissioni tributarie, il ricorso col quale una agen zia turistica chiede l'annullamento della risoluzione ministeriale

che detta agli uffici dipendenti modalità di calcolo dell'Iva as

solta per rivalsa, al fine di determinare il c.d. margine di

agenzia. (2)

(1) In termini non risultano precedenti specifici: sulla sussistenza del l'interesse sostanziale e processuale ad impugnare provvedimenti applica tivi della normativa vigente, v. Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 1986, n. 703, Foro it., Rep. 1986, voce Giustizia amministrativa, n. 468.

In tema di rivalsa dell'Iva, v. Mercurio, Alcune riflessioni in tema di rivalsa, in Fisco, 1986, 3007; Tani, Il principio della rivalsa, ibid., 6806; Garbarino, Il credito Iva di rivalsa e i privilegi, in Dir. e pratica trib., 1984, II, 1332.

(2) Cfr. Cass. 24 febbraio 1987, n. 1948, Foro it., 1987, I, 1426, con nota di richiami, che, adita, nella vicenda di cui alla sentenza in epigrafe, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha dichiarato che nella

fattispecie dedotta la giurisdizione spetta alle commissioni tributarie e non al giudice amministrativo: in senso contrario al principio affermato in

massima, cfr. Cons, giust. amm. sic. 2 giugno 1983, n. 69, id., Rep. 1983,

li Foro Italiano — 1988.

Diritto. — 1Ai fini della decisione devono essere preliminar

mente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, solle

vate dall'avvocatura dello Stato, sotto il duplice profilo dell'ine

sistenza di un interesse sia processuale, sia sostanziale al ricorso

e del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ordinario

sulla controversia dedotta col ricorso.

Ad avviso del collegio, entrambe le eccezioni sono infondate.

Invero, posto che il provvedimento impugnato è costituito da una

«determinazione» concernente le modalità e i criteri di attuazione

della deduzione dell'Iva corrisposta dalle aziende organizzatrici

dei viaggi alle agenzie intermediarie incaricate della collocazione

dei biglietti, comportante il diniego di deduzioni d'imposta, ri chieste e richiedibili da parte delle ricorrenti e fino ad allora rico

nosciute ammissibili da parte dell'amministrazione, non vi è dub

bio che tale determinazione era ed è vincolante per tutti gli uffici

destinatari, costituendo un ordine impartito, ai sensi degli art.

16 e 17 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, al quale gli uffici stessi dove

vano e devono conformarsi, quanto meno fino all'adozione di

un contrario provvedimento giurisdizionale. D'altra parte, risulta

voce Giustizia amministrativa, n. 472; v. pure T.A.R. Piemonte 10 set

tembre 1983, n. 538, id., Rep. 1984, voce Tributi in genere, n. 588, e

T.A.R. Sardegna 28 aprile 1983, n. 201, ibid., n. 639, nel senso che esu

lano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie vertenti

in tema di fondatezza della pretesa tributaria.

La questione della ripartizione della giurisdizione tra giudice ammini

strativo e giudice tributario appare, allo stato, disorganica ed eterogenea: la motivazione della riportata decisione insiste sulla diversità del petitum, cioè del tipo di provvedimento richiesto, nella specie annullamento e non

disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da cui deriva l'atto

applicativo di imposizione fiscale, al fine di elaborare un criterio di di

scriminazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice tri

butario. Ma la ristrettezza dell'angolazione concettuale, condizionata dal

l'esame analitico della concreta fattispecie, non consente di definire un

quadro ampio e completo dei rapporti tra giurisdizione del giudice ammi

nistrativo e giurisdizione delle commissioni tributarie: anzi la stessa rico

struzione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e commissioni

tributarie sottrae spazio ai rapporti tra giudice amministrativo e commis

sioni tributarie: la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante

nell'affermare il carattere esclusivo della giurisdizione delle commissioni

tributarie, avente ad oggetto la cognizione di ricorsi contro atti o provve dimenti inerenti oggettivamente e soggettivamente al rapporto d'imposta: v. Cass. 24 febbraio 1987, n. 1948, cit., e Corte cost., ord. 31 marzo

1987, n. 91 id., 1987, I, 1657, con nota di richiami, e 6 dicembre 1985, n. 313, id., 1986, I, 876, con nota di richiami; dal carattere esclusivo

della giurisdizione tributaria deriva la carenza di potere giurisdizionale del giudice ordinario su ogni questione avente ad oggetto l'applicazione di tributi devoluta per legge alle commissioni tributarie: v. Cass. 3 feb

braio 1986, n. 661, ibid., 1898, con nota di richiami; fino all'affermazio ne che la giurisdizione delle commissioni tributarie diretta all'accertamen

to della fondatezza della pretesa tributaria è di merito, non di annulla

mento, estesa alla valutazione complessiva della pretesa tributaria e non

limitata al controllo di legittimità dell'esercizio del potere di imposizione tributaria: v. Cass. 17 maggio 1984, n. 3047, id., Rep. 1984, voce cit., n. 626, e, sul versante della giurisprudenza tributaria, v. Comm. trib.

centrale 2 aprile 1982, n. 1723, id., Rep. 1983, voce cit., n. 647; dall'es

senziale e generale quadro dei rapporti tra giurisdizione ordinaria e giuri sdizione tributaria deriva una casistica, che invece pare mancare quasi del tutto circa i rapporti tra giurisdizione amministrativa e quella delle

commissioni tributarie: secondo Cass. 16 dicembre 1986, n. 7533, id.,

1987, I, 3323, con nota di richiami, rientra nella cognizione del giudice ordinario e non in quella delle commissioni tributarie la controversia tra

sostituto d'imposta e sostituito, avente ad oggetto la legittimità delle trat

tenute effettuate dal primo sui compensi corrisposti al secondo; secondo

App. Torino 29 aprile 1983, id., Rep. 1984, voce cit., n. 587, la contro

versia tra amministrazione finanziaria e istituto bancario delegato avente

ad oggetto la penale per ritardato versamento ai sensi dell'art. 12 1. 751/76

non rientra nella cognizione delle commissioni tributarie, per essere la controversia di competenza del giudice ordinario.

Sui rapporti tra giurisdizione tributaria e giurisdizione amministrativa, cfr. Maffezzoni, li processo tributario nel sistema della giurisdizione am

ministrativa, in Dir. e pratica trib., 1985, I, 283; Schinaia, Il processo tributario tra processo civile e processo amministrativo, ibid., 1468; Maf

fezzoni, Del coordinamento della giurisdizione amministrativa e tributa

ria, in Studi per il centocinquantenario del Consiglio di Stato, 1981, III, 1371; Martini, Relazione tra processo amministrativo e processo tributa

rio, in Foro amm., 1981, I, 1546.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

dagli atti di causa, che l'ufficio Iva destinatario di Roma, compe

tente a provvedere sulle richieste di deduzione di imposta propo

ste e proponibili dalle ricorrenti, aveva manifestato, sia pure in

un autonomo provvedimento destinato ad altro soggetto, la vo

lontà di conformarvisi (cfr. nota 24 aprile 1986 n. 1281 ufficio

Iva di Roma).

In tale situazione le ricorrenti avevano acquisito l'effettiva cer

tezza che la direttiva sarebbe stata applicata anche ad esse con

la conseguenza che le domande di rimborso o di deduzione, da

esse già proposte, o proponibili, dell'Iva assolta per rivalsa sulle

provvigioni corrisposte alle proprie agenzie intermediarie ai sensi

dell'art. 19 d.p.r. 633/72, erano necessariamente destinate ad es

sere rigettate con provvedimento espresso o tacito.

Né può assolutamente ammettersi, come sembra ritenere l'av

vocatura dello Stato, che tale direttiva fosse una libera e casuale

manifestazione di un'opinione della direzione generale, priva di

efficacia vincolante per l'ufficio destinatario, in quanto l'ammet

tere ciò significherebbe cancellare la regola della subordinazione

gerarchica degli uffici inferiori a quelli superiori, che è invece

regola generale fondamentale del nostro ordinamento giuridico.

Né può dubitarsi dell'esistenza di un interesse sostanziale tute

lato delle ricorrenti all'accoglimento delle domande di deduzione

o rimborso da esse proposte o proponibili, essendo tali domande,

a prescindere dalla loro fondatezza o meno, di cui sarà detto

più oltre, connessa coll'applicazione di una regola fondamentale

dell'ordinamento dell'Iva, quella cioè che concerne la deduzione

dell'imposta a monte dell'imposta a valle, i cui limiti e modalità

sono inderogabilmente fissati dalla legge con norme inderogabili.

2. - Ravvisata cosi la presenza dell'interesse, sia processuale,

sia sostanziale, delle ricorrenti al ricorso, il collegio deve darsi

carico di accertare se ad esso spetti o meno la giurisdizione sulla

lite cosi come proposta.

Ora, la soluzione positiva di tale quesito, appare al collegio

imposta dalle seguenti considerazioni. In primo luogo, ai sensi

dell'art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, nel testo modificato

dall'art. 7 d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739, le controversie tributa

rie in materia di tributi sono deferite alle commissioni tributarie

istituite con tale decreto, alla inderogabile condizione che esse

nascano dall'impugnazione di uno dei provvedimenti espressamente

e tassativamente previsti dall'articolo citato, vale a dire, l'avviso

d'accertamento e/o di liquidazione, il provvedimento di irroga

zione di sanzione, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il

provvedimento, espresso o tacito, di rigetto delle domande di rim

borso, con la espressa avvertenza che gli atti diversi da quelli

precitati non sono impugnabili autonomamente avanti alla com

missione tributaria. Ed è ovvio che le risoluzioni ministeriali, co

me quella impugnata nella specie, per quanto debbano ritenersi,

come si è visto, immediatamente pregiudizievoli al soggetto passi

vo del tributo, in virtù del vincolo che esse fanno nascere, a cari

co degli uffici destinatari di grado inferiore, di provvedere in sen

so predeterminato, non rientrano tuttavia nell'elenco sopra for

mulato dei provvedimenti impugnabili, né sono ad essi assimilabili,

per il fatto di non essere a differenza di questi ultimi diretti a

soggetti passivi singoli individualmente considerati, ma ad una

categoria generale di essi caratterizzata dal suo collegamento con

la situazione di fatto da esso descritta.

In secondo luogo, la risoluzione ministeriale impugnata pro

prio per il suo carattere appena rilevato, rientra a pieno titolo

nella categoria degli atti generali di imposizione, i quali, ai sensi

del 4° comma dell'art. 16 d.p.r. 636/72, nel testo modificato del

l'art. 7 d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739, possono essere censurati

avanti alle commissioni tributarie ai soli fini della loro disappli cazione, ma non ai fini del loro annullamento, che viene espres

samente riservato al diverso giudice competente, che a sua volta

non può essere altro che il giudice amministrativo ordinario, nel

le fattispecie adito dalle ricorrenti.

Con tale norma, il legislatore ha, con ogni evidenza, inteso

frazionare in due parti la tutela giurisdizionale accordata al sog

getto passivo del tributo, nei confronti degli atti generali di impo

sizione, attribuendo alla commissione tributaria il potere di di

sapplicarli, ovviamente nell'ipotesi che essi siano ritenuti illegitti

mi, e al giudice amministrativo ordinario, nell'identica ipotesi,

il potere di annullarli con effetto erga omnes. Tale frazionamen

II Foro Italiano — 1988.

to di tutela potrà anche ritenersi controvertibile, sul piano delle

scelte legislative, ma non può non ritenersi vincolante per l'inter

prete del diritto vigente. Né può confondersi, come sostiene l'av

vocatura dello Stato, con l'attribuzione, ai soggetti passivi dei

tributi, di una doppia tutela giurisdizionale nei confronti degli atti di imposizione. Infatti gli atti di imposizione sono sempre

degli atti autoritativi diretti a costituire o, quanto meno, a quan

tificare, secondo un procedimento variamente articolato e com

plesso, dei crediti tributari a vantaggio dell'ente impositore e pro

prio per ciò contro quelli di essi che appaiono illegittimi deve

essere accordato, ai soggetti che ne sono pregiudicati, la facoltà

di impugnazione, al fine di ottenere sia il loro annullamento, sia,

quando i motivi dell'impugnazione lo richiedano, l'accertamento

dell'inesistenza totale o parziale del credito tributario vantato dal

l'ente impositore. Senonché, mentre il fine di accertamento può anche mancare nell'impugnazione (ad esempio quando l'annulla

mento dell'atto impugnato comporta l'eliminazione in radice del

la pretesa tributaria oppure quando, come nella specie, l'atto im

pugnato fissa dei criteri d'imposizione ritenuti illegittimi, senza

però costituire o quantificare in via immediata alcun credito tri

butario), il fine di annullamento non può mai mancare, essendo

esso la condizione necessaria, anche se non sempre sufficiente,

per impedire il pregiudizio determinato dall'atto all'autore del

l'impugnazione. Del resto, il fatto che l'annullamento costituisca

lo strumento minimo necessario per l'erogazione della tutela giu risdizionale nei confronti degli atti della p.a., risulta, con ogni

evidenza, dall'art. 113, ultimo comma, Cost., secondo il quale «la legge determina (rectius deve determinare) quali organi di giu risdizione possono annullare gli atti della p.a., nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa».

Nei confronti degli atti generali d'imposizione, il potere giuris dizionale di annullamento non può essere poi degradato a sempli ce potere di disapplicazione del tipo di quello attribuito alle com

missioni tributarie dall'art. 16, 4° comma d.p.r. 636/72, nel testo

risultante dall'art. 7 d.p.r. 739/81, sia perché l'esercizio di questo

potere consente la sopravvivenza di un atto amministrativo rico

nosciuto illegittimo e quindi la sua idoneità a produrre altri ana

loghi pregiudizi, il che appare già contraddittorio, sul piano logi

co, sia perchè l'esercizio del potere stesso non realizza il livello

minimo di tutela giurisdizionale previsto dall'art. 113 Cost, nei

confronti degli atti della p.a. e che si concreta, come si è visto,

nella sanzione di annullamento degli atti illegittimi, sia infine perché la riduzione della tutela giurisdizionale al potere di disapplicazio ne è in palese contrasto con l'art. 16, 4° comma, precitato, che

invece, come si è visto, riserva al giudice amministrativo ordina

rio il potere giurisdizionale del loro annullamento.

Né appare sussistente il pericolo, prospettato dall'avvocatura

dello Stato che l'esercizio del potere giurisdizionale di annulla

mento degli atti generali di imposizione, possa determinare la pa

ralisi del potere amministrativo di imposizione, poiché al contra

rio l'annullamento degli atti illegittimi assicura e potenzia l'effi

cacia di quelli legittimi, anche se di contenuto generale.

Per queste considerazioni il ricorso deve essere ritenuto ammis

sibile ed esaminato nel merito. (Omissis)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione I; sentenza 13 dicembre 1986,

n. 1077; Pres. Trovato, Est. Salomone; Soc. Sotas (Avv. Cor

paci) c. Comune di Acicastello (Aw. Paterniti), Mirone (Aw.

Tafuri).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione I; sentenza 13 dicembre 1986,

Giustizia amministrativa — Concessione di costruzione — Ricor

so — Inammissibilità per contrasto con giudicato — Fattispecie.

Impugnata una concessione di costruzione, se successivamente

l'amministrazione l'abbia annullata d'ufficio con provvedimento

a sua volta annullato su ricorso del concessionario, da parte

del giudice amministrativo che ha affermato l'insussistenza del

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