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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III; decisione 11 ottobre 1980, n. 46065/617;...

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Sezione III; decisione 11 ottobre 1980, n. 46065/617; Pres. D'Alena, Est. Lanzafame, P. M. Coccoli (concl. conf.); Oliva e altri (Avv. Simi) c. Banco di Napoli (Avv. Scognamiglio, Capanna) Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1982), pp. 63/64-65/66 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174302 . Accessed: 28/06/2014 08:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 08:54:43 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III; decisione 11 ottobre 1980, n. 46065/617; Pres. D'Alena, Est. Lanzafame, P. M. Coccoli (concl. conf.); Oliva e altri (Avv.

Sezione III; decisione 11 ottobre 1980, n. 46065/617; Pres. D'Alena, Est. Lanzafame, P. M.Coccoli (concl. conf.); Oliva e altri (Avv. Simi) c. Banco di Napoli (Avv. Scognamiglio, Capanna)Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1982),pp. 63/64-65/66Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174302 .

Accessed: 28/06/2014 08:54

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE TERZA

venzionali » né di quelle patrimoniali conseguenti alla propria pronuncia, non essendo la loro competenza di carattere gene rale, ma limitata a particolari materie.

Il convenuto Ausiello ha prodotto due istanze l'una intesa alla

concessione di un assegno alimentare, l'altra concernente l'am

ministrazione dei beni immobili. Entrambe le dette due richie

ste in quanto riguardano l'amministrazione di beni oggetto dei

provvedimenti di sequestro, non attengono alla competenza della

Corte dei conti. La materia delle garanzie dei crediti rientra

nella competenza esclusiva del giudice civile, salvo i casi in

cui la legge non stabilisca diversamente. Data la natura « ecce

zionale » della competenza in materia della Corte dei conti, que sta deve ritenersi limitata alla mera concessione del provvedi mento di sequestro ed al giudizio di convalida; in tal senso, in relazione anche ai principi generali stabiliti dall'art. 14 disp.

prel. c. c. è da ritenere che dispongono l'art. 48 reg. di pro cedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti e gli art. 672, 3° comma, e 673, ult. comma, c. p. c.

CORTE DEI CONTI; Sezione iii; decisione 11 ottobre 1980, n. 46065/617; Pres. D'Alena, Est. Lanzafame, P.M. Coccoli

(conci, conf.); Oliva e altri (Avv. Simi) c. Banco di Napoli

(avv. scognamiglio, capanna).

Pensions — Banco di Napoli — Regolamento per il personale —

Disciplina della perequazione delle pensioni — Abrogazione — Applicazione della perequazione delle pensioni statali —

Legittimità (L. 3 giugno 1975 n. 160, norme per il migliora mento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla

dinamica salariale, art. 10; 1. 29 aprile 1976 n. 177, collega mento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle

retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del

personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti

di previdenza, art. 1, 15; 1. 21 dicembre 1978 n. 843, disposi zioni per la formazione del bilancio annuale e .pluriennale dello

Stato (legge finanziaria), art. 16, 18).

È legittima la deliberazione con la quale il Banco di Napoli

abroga la norma del regolamento per il personale che preve deva una particolare disciplina della perequazione automatica

delle pensioni, per sostituirvi l'applicazione della meno favo revole disciplina della perequazione automatica delle pensioni statali. (1)

Diritto. — (Omissis). 2) Nel merito la sezione osserva prelimi narmente che l'ali. T alla 1. 8 agosto 1895 n. 486 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1896, le retribuzioni, le pensioni e

(1) Questione rilevante, relativa all'applicazione della legge n. 843/ 1978 sulla quale non si rinvengono precedenti nei termini esatti della massima.

Per considerazioni generali sul tema della perequazione in materia

pensionistica può essere consultata una perspicua decisione del T.A.R.

Lazio, Sez. Ili, 8 giugno 1981, n. 587, Trib. amm. reg., 1981, I, 2075, che svolge un ordine di considerazioni sostanzialmente analogo a quello della decisione che si riporta. Per ulteriori riferimenti, cfr. anche Pret. Bassano del Grappa, ord. 16 luglio 1980, Foro it., 1981, I, 1219, con nota di richiami, che rimette alla Corte costituzionale, sotto vari profili, la questione di costituzionalità dell'art. 16 1. n.

843/1978 (e, a questo riguardo, risulta che la stessa Corte costituzio nale sia già stata investita di questioni in parte analoghe a quella esaminata nella decisione in epigrafe: cfr. Pret. Aosta, ord. 18 marzo 1980, ined.). In questo contesto, possono anche essere ricor date alcune note sentenze della Corte costituzionale relative, fra l'al tro, alle c. d. scale mobili anomale nel settore del credito: sent. 30 luglio 1980, n. 141 e 30 luglio 1980, n. 142, id., 1980, I, 2641, con nota di O. Mazzotta, Le norme sulla riduzione del costo del lavoro davanti alla Corte costituzionale. In dottrina, soprattutto in relazione alle proposte di riforma del settore pensionistico, v. E. Greco, Pen sioni : più urgente la riforma dopo i recenti miglioramenti, in Assi stenza soc., 1980, fase. 2, I, 16 e G. Zucchiatti, Trattamenti pen sionistici: limiti della previdenza sociale in Italia, in Dir. é pratica assic., 1979, 493.

Sullo sfondo, la decisione qui riportata affronta, sempre incidenter tantum, il problema della natura giuridica dei regolamenti delle banche e degli altri enti pubblici operanti in campo economico, lasciando in tendere, sulla scorta del pensiero della Cassazione, che essi sono più espressione di potere imprenditoriale che di genuina autonomia regola mentare. A questo riguardo cfr. per riferimenti Cass. 5 gennaio 1981, Foro it., 1981, I, 15, con nota di richiami, cui adde, sul tema degli inte ressi legittimi nel diritto privato, Liso, Modifiche dell'organizzazione e contratto di lavoro, in Giornale dir. lav. relazioni ind., 1981, n. 12, 549 ss., spec. 554, e Bigliazzi Gerì, Osservazioni minime su « poteri privati» ed interessi legittimi, in Riv. giur. lav., 1981, I, 259 ss.

ogni altro emolumento spettante ai dipendenti dei banchi di Na

poli e di Sicilia fossero regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Tale regime, venne, nel corso degli anni successivi, a subire tali e tante deroghe, specie con l'attuazione della contrattazione sindacale nel settore, che da tempo deve ritenersi, per gli ele menti costitutivi della retribuzione, sganciato da quello statale e disciplinato esclusivamente dalla normativa regolamentare dei banchi anzidetti che, per il punto, deve essere considerata atti vità recettizia degli accordi sindacali medesimi.

Ciò ha condotto al consolidamento della giurisprudenza di

questa corte in ordine all'affermazione del principio che la nor

mativa relativa agli istituti regolanti gli status giuridico ed eco

nomico degli statali fosse applicabile anche ai dipendenti dei banchi in parola solamente in mancanza di apposita disciplina regolamentare.

Circa la determinazione della misura del trattamento di quie scenza dei dipendenti dei banchi anzidetti, va rilevato che l'uni

co punto in comune con la normativa statale è rimasto quello relativo alle aliquote percentuali riferite agli anni di servizio con il massimo dell'80 per cento della base pensionabile peraltro ben

diversa, negli elementi costitutivi, rispetto a quella statale.

E la giurisprudenza di questa sezione ha appunto ripetuta mente negato l'applicabilità della maggiorazione del 18 per cento

della base pensionabile, disposta con l'art. 15 1. n. 177 del 1976, nella prevalente considerazione che il regolamento bancario com

prendesse nella base pensionabile tutta una serie di emolumenti

sconosciuti agli statali.

In relazione, poi, all'esigenza di salvaguardare, fra l'altro, il po tere di acquisto delle pensioni, i relativi ordinamenti pensionistici hanno provveduto in vari modi.

Cosi il Banco di Napoli (art. 108 reg. per il personale) applicò determinate percentuali di miglioramento in corrispondenza de

gli aumenti retributivi concessi ai dipendenti in attività di servi

zio a seguito dei rinnovi degli accordi sindacali, lo Stato prov vide con tutta una serie di norme di perequazione e l'I.n.p.s. adottò con l'art. 19 1. 30 aprile 1969 n. 153 (reiterato nell'art. 10

1. 3 giugno 1975 n. 160) il sistema dell'adeguamento automatico

delle pensioni agganciato alla dinamica salariale.

Quest'ultimo sistema è stato esteso al settore del pubblico im

piego con la 1. 29 aprile 1976 n. 177, nell'intento di creare una

generale uniformità di trattamento ed evitare gli inconvenienti

giuridici e burocratici che si verificavano in occasione delle sin

gole perequazioni.

L'adeguamento automatico, che aumenta proporzionalmente la entità della pensione senza incidere sul sistema di determinazione

dell'originario quantum della stessa, risulta il più rispondente alla realtà e sancisce legislativamente il principio da tempo affermato da questa corte (decisione n. 18169 del 31 ottobre 1962-7 gen naio 1963, Foro it., Rep. 1963, voce Pensione, nn. 12, 138, 149 bis) che il quantum pensionistico liquidato all'atto del collocamento a riposo, costituendo un diritto quesito, deve restare comunque intangibile.

3) Tutto ciò premesso, a prescindere dalle varie questioni dot trinarie poste dalle difese delle parti che si appalesano irrilevanti ai fini del presente giudizio, la fattispecie va inquadrata nella sola

ipotesi del provvedimento perequativo, ossia nell'adeguamento del trattamento di quiescenza già conferito e non nelle modifiche

degli elementi base della liquidazione del medesimo, per cui essa va risolta esclusivamente con la verifica dell'operato del Banco di Napoli in ordine al recepimento nel proprio regolamento del sistema perequativo stabilito dalla 1. n. 177 del 1976 per gli sta tali nonché per altre categorie di pubblici dipendenti.

La sezione, ritiene che essendo possibile mutare nel tempo i sistemi di perequazione, non potendosi concepire che essi restino

immutabili, e non costituendo essi, diversamente dall'originario quantum pensionistico, alcun diritto quesito, l'operato del Ban co di Napoli, oltre che ortodosso sul piano formale, deve essere considerato doverosamente ossequiente ai nuovi principi di giu stizia sociale nonché aderente allo spirito e alla ratio della nor mativa contenuta nell'ali. T alla 1. n. 486 del 1895 circa l'appli cabilità ai dipendenti del banco stesso della normativa regolante le pensioni degli statali.

Qui preme rilevare che, con riguardo alla pretesa immodifi cabilità del regolamento, i pensionati del Banco di Napoli non hanno alcun diritto sia di natura pubblicistica o privatistica, in

quanto non più titolari del rapporto d'impiego specificatamente tutelato, sia di natura sindacale, in quanto non identificantisi a

controparte, nel senso comunemente inteso, atta ad influire su

gli eventi successivi al loro collocamento a riposo e, tanto meno, idonea ad impedire le modifiche delle norme regolamentari le

gittimamente adottate dal banco stesso.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I pensionati, in sostanza, possono chiedere la tutela giurisdi zionale del diritto quesito, di cui si è già data contezza, con ri

ferimento alle norme regolamentari e agli accordi sindacali vi

genti all'atto della rispettiva quiescenza nonché dell'esatta appli cazione delle successive norme di perequazione alla cui introdu

zione del relativo sistema e alla determinazione del relativo am montare essi non hanno alcun potere d'influsso o diritto d'in

terpello. Ciò in quanto ogni successiva fase perequativa resta nella pie

na potestà del banco che ha facoltà autonoma (cosi come previ sto dallo stesso regolamento) di modificare la precedente norma

tiva, sostituendo ad un sistema un altro anche se meno favore

vole, purché essa potestà venga esplicata nei modi e nelle forme

previste dallo stesso regolamento, che nella specie risultano os

servate, al pari dell'indice di adeguamento automatico che deve

essere fissato da una apposita norma di legge. Nessuna censura, quindi, può essere mossa al Banco di Na

poli per avere sostituito al precedente sistema perequativo delle

pensioni degli ex dipendenti del banco stesso, previsto dall'art.

108 reg., gli indici di adeguamento automatico, fissati dalla 1.

n. 843 del 1978 e dalle successive norme relative, cosi' come pre visti per gli altri pubblici pensionati in applicazione degli art.

1 e 2 1. n. 177 del 1976.

Conseguentemente i ricorsi, siccome giuridicamente infondati, vanno respinti. (Omissis)

CORTE DEI CONTI; Sezione controllo; deliberazione 27 giu

gno 1980, n. 1080; Pres. Bennati, Est. Caruso; Min. trasporti.

Impiegato dello Stato e pubblico — Scrutinio per la promo zione — Annullamento in sede giurisdizionale — Promozione

in soprannumero del ricorrente — Illegittimità (D. p. r. 10 gen naio 1957 n. 3, statuto degli impiegati civili dello Stato, art. 95).

È illegittimo il provvedimento col quale l'amministrazione, dopo l'annullamento da parte del giudice amministrativo di scru

tinio per la promozione, si limita a promuovere in soprannu mero il ricorrente vittorioso, invece di rinnovare ora per allora

l'intero scrutinio nei confronti di tutti gli aspiranti. (1)

Diritto. — La questione che la sezione è chiamata a risolvere

consiste nel definire se, in sede di esecuzione di giudicato am

ministrativo comportante l'annullamento di promozioni con ob

bligo di rinnovazione dei relativi scrutini « ora per allora», l'am

ministrazione possa fare applicazione dell'art. 95 d. p. r. 10 gen naio 1957 n. 3 in favore del dipendente il cui ricorso sia stato

accolto, allo scopo di non turbare le posizioni degli altri pari

grado controinteressati, si siano o meno, questi ultimi, costituiti

come resistenti nel giudizio. A tale quesito la sezione ritiene di dover dare soluzione

negativa. Al riguardo, giova osservare che l'art. 95 cit. d. p. r. n. 3 del

1957, cui fanno rinvio anche le norme degli art. 88 (reintegra zione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione)

(1) Nello stesso senso, C. conti, Sez. contr., 21 febbraio 1980, n. 1041, Foro it., Rep. 1980, voce Impiegato dello Stato, n. 657. Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 1976, n. 186, id., Rep. 1976, voce cit., n. 727, afferma che l'art. 95 d. p. r. 10 gennaio 1957 n. 3, si applica solo al caso della esclusione dallo scrutinio per motivi disciplinari, e non anche al caso dell'annullamento di uno scrutinio per l'illegittima esclu sione di uno degli scrutinabili. C. conti, Sez. controllo, 12 giugno 1980, n. 1077, Foro amm.., 1981, I, 1219, ha affermato che dagli art. 94 e 95 d. p. r. n. 3 del 1957 sarebbe desumibile un principio generale, secondo il quale il dipendente non scrutinato senza sua colpa può es

sere promosso ora per allora, eventualmente in soprannumero. Comm. speciale 10 gennaio 1977, n. 8/77, Foro it., Rep. 1979,

voce cit., n. 610, in un caso nel quale in sede giurisdizionale, in

seguito alla retrodatazione della nomina, era stata riconosciuta una

maggiore anzianità al dipendente, che nel frattempo era stato esclu

so da uno scrutinio per difetto dell'anzianità richiesta, ha negato che esso potesse essere promosso in soprannumero, affermando la

discrezionalità dell'amministrazione nel procedere all'annullamento d'uf

ficio per invalidità derivata di tale scrutinio, tenendo anche conto

dell'interesse pubblico a non sconvolgere situazioni consolidate. Cfr.

anche Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 1972, n. 12, id., Rep. 1972, voce cit., n. 419.

Per altri riferimenti, sugli effetti sulle posizioni consolidate del

l'annullamento in sede giurisdizionale di promozioni o di esclusioni

dalla nomina, Cons. Stalo, Sez. VI, 19 ottobre 1976, n. 316, id.,

Rep. 1976, voce Giustizia amministrativa, n. 1964, e 19 giugno 1973, n. 281, id., Rep. 1973, voce Impiegato dello Stato, n. 546.

Il Foro Italiano — 1982 — Parte III-5.

e 89 (reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione

del procedimento disciplinare) del medesimo testo normativo, pre vede che l'im-piegato escluso dallo scrutinio ai sensi degli art. 91, 92 e 93, 2° comma, quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel

procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura, deve essere scrutinato per la promozione e, qua lora ottenga una valutazione più favorevole rispetto a quella attribuita all'ultimo promosso con lo scrutinio originario, con

segue la promozione, anche in soprannumero salvo riassorbi

mento, con decorrenza dalla stessa data di efficacia degli avanza

menti disposti in base al suddetto scrutinio originario.

Ad avviso della sezione, il menzionato art. 95 si pone come

norma derogatoria della regola generale, secondo la quale le pro mozioni vanno conferite nel limite dei posti disponibili e, per

tanto, non è suscettibile di estensione oltre i casi contemplati dalla legge.

Nelle previste ipotesi della reintegrazione dell'impiegato assol

to in sede di giudizio penale di revisione o dell'impiegato pro sciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare e del

l'ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti

disciplinari, il legislatore, non ritenendo che il conferimento della

promozione all'impiegato già escluso dallo scrutinio e poi reinte

grato possa risolversi a danno dei pari grado già legittimamente

promossi, ha sancito che, ove risulti che l'impiegato nei cui con

fronti sia stato rinnovato lo scrutinio abbia maggior titolo a con

seguire la promozione rispetto all'ultimo promosso con lo scruti nio originario, possa ottenere la promozione medesima « anche in

soprannumero » (evidentemente, quando nello scrutinio origina rio tutti i posti disponibili siano stati conferiti).

In tale guisa è stata contemperata l'aspirazione dell'impiegato riammesso allo scrutinio a vedere ripristinata la propria posi zione, agli effetti della progressione in carriera, con gli interessi

opposti dei pari gradi promossi, i quali a suo tempo consegui rono l'avanzamento nel pieno rispetto delle norme di legge e sen

za contestazioni di sorta.

La sezione non può escludere che analogo trattamento possa essere eccezionalmente esteso in taluni casi in cui si renda neces

sario restaurare il danno ingiustamente derivato ad un impie

gato dal fatto illegittimo dell'amministrazione, senza arrecare, peraltro, turbamento a posizioni da tempo consolidate (cfr., in

proposito, la deliberazione n. 1075 del 12 giugno 1980).

Riconosce, però, che sostanzialmente diversa è la situazione

giuridica che si produce a seguito della pronuncia giurisdizio nale di annullamento di decreti relativi al conferimento di pro mozioni.

Quando contro questi ultimi provvedimenti vengano prodotti gravami giurisdizionali o ricorsi straordinari al capo dello Stato, non si creano situazioni definitive, finché pendono i ricorsi in

parola: ciò in quanto il consolidamento di dette situazioni viene ad essere impedito per effetto della contestazione giudiziale no

tificata ai rispettivi interessati.

Qualora, poi, intervenga una decisione di annullamento del

provvedimento di promozione, l'amministrazione, nell'esecuzio

ne del giudicato, non ha margini di discrezionalità, essendo la

sua attività limitata dall'esistenza della ripetuta decisione cui de

ve semplicemente dare attuazione.

Perciò, in sede di esecuzione di una decisione che abbia an nullato un provvedimento di promozione, l'amministrazione de

ve procedere nuovamente allo scrutinio dei candidati alla pro mozione, «ora per allora», tenendo presenti tutti i soggetti inte

ressati alla valutazione, il numero dei posti disponibili ed i re

quisiti soggettivi, riferiti alla data dello scrutinio originario, for

mulando la nuova graduatoria di merito e designando gli impie

gati da promuovere nei limiti delle vacanze all'epoca esistenti.

Tali principi appaiono confermati dalla più recente giurispru

denza, sia del Consiglio di Stato (Sez. VI 3 marzo 1970, n. 193, Foro it., Rep. 1970, voce Impiegato dello Stato, nn. 243, 300, 307),

sia di questa stessa sezione (21 febbraio 1980, n. 1041; 12 giugno

1980, n. 1075), in cui è stata posta in particolare evidenza l'im

possibilità di conferire, in sede di rinnovazione degli scrutini,

promozioni in soprannumero.

Ciò premesso, con particolare riguardo alla fattispecie in esa

me, va ricordato che la Pieranunzi Amina, inquadrata con d. m.

n. 813 del 14 aprile 1970 nella qualifica di sotto ispettore di se

conda classe in soprannumero, a decorrere dal 17 febbraio 1961,

è stata successivamente promossa, con d. n. 1381 del 23 dicem

bre 1970 ed in base alla deliberazione adottata dal consiglio di

amministrazione nell'adunanza del 22 luglio 1970, a sotto ispet tore di prima classe dal 9 ottobre 1961. Valutata ai sensi del

l'art. 95 d. p. r. n. 3/1957, la medesima non è stata ritenuta me

ritevole della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto.

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