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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III; decisione 12 febbraio 1979, n. 152; Pres....

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Sezione III; decisione 12 febbraio 1979, n. 152; Pres. Battara, Est. Numerico; Istituto italo- africano (Avv. Viola, Ammassari) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato D'Amato) Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980), pp. 209/210-213/214 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171153 . Accessed: 24/06/2014 20:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.37 on Tue, 24 Jun 2014 20:18:45 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III; decisione 12 febbraio 1979, n. 152; Pres. Battara, Est. Numerico; Istituto italo-africano (Avv. Viola, Ammassari) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato D'Amato)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 209/210-213/214Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171153 .

Accessed: 24/06/2014 20:18

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

eccesso di potere per carenza di motivazione, errore e travisa

mento di presupposti e sviamento) da ciò derivando l'accoglimen to del ricorso con assorbimento di ogni altra doglianza.

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione III; decisione 12 febbraio 1979, n. 152; Pres.

Battara, Est. Numerico; Istituto italo-africano (Avv. Viola,

Ammassari) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato

D'Amato).

Giustizia amministrativa — Istituto italo-africano — Diplomi —

Attribuzione di punteggi nelle graduatorie degli insegnanti me

di — Diniego — Ricorso — Ammissibilità — Fattispecie (Leg

ge 19 marzo 1955 n. 160, norme sullo stato giuridico del per sonale insegnante non di ruolo nelle scuole e istituti di istru

zione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, art. 1;

legge 13 giugno 1969 n. 282, conferimento di incarichi e sup

plenze negli istituti di istruzione professionali, art. 2).

Istruzione pubblica — Graduatorie di insegnanti — Corsi di ag

giornamento — Attribuzione di punteggi — Diniego — Istituto

italo-africano — Diplomi — Attribuzione di punteggi — Re

voca della previsione — Legittimità (D. pres. 31 maggio 1974

n. 419, sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, ed istituzione dei relativi istituti, art. 7).

È ammissibile il ricorso proposto dall'Istituto italo-africano con tro l'ordinanza ministeriale concernente la graduatoria degli insegnanti non di ruolo nelle scuole e negli istituti di istruzione

secondaria e artistica, nella parte in cui omette di prevedere l'attribuzione di punteggi ai titoli rilasciati dall'istituto stesso, se una nota ministeriale di vari anni prima, successivamente

sempre applicata, aveva previsto, viceversa, tale attribuzione. (1) È legittima la circolare con la quale il ministro della pubblica

istruzione, disponendo che nelle graduatorie degli insegnanti non sarebbero stati assegnati punteggi per attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento, anche se organizzati dagli organi scolastici e approvati dall'amministrazione della pubblica istru

zione, se non nei casi e nei limiti fìssati da tassative disposi zioni di legge, revoca implicitamente la nota ministeriale con

la quale vari anni prima era stata disposta l'attribuzione di pun

teggi ai diplomi rilasciati dall'Istituto italo-africano. (2)

Il Tribunale, ecc. — 1. - L'Istituto italo-africano impugna l'or

dinanza del ministero della pubblica istruzione 16 febbraio 1978,

(1) Questione che sembra essere essenzialmente di specie e sulla

quale non si rinvengono precedenti. D'altro canto, sul punto dell'in teresse a ricorrere, il Cons. Stato si limita a fare applicazione dei

principi generali più volte affermati dalla giurisprudenza (v., ad

esempio, Ad. plen. 7 novembre 1977, n. 23, Foro it., 1978, III, 380, con nota di L. Szegò) riconoscendo una posizione qualificata di in teresse legittimo in capo all'istituto ricorrente e, conseguentemente, ritenendo l'ammissibilità del ricorso.

Per qualche riferimento sui titoli valutabili per il conferimento di incarichi e supplenze, cfr. Cons. Stato, Sez. I, 16 febbraio 1973, n. 341/71, Cons. Stato, 1979, I, 1244; T.A.R. Campania 20 dicem bre 1978, n. 1040, Trib. amm. reg., 1979, I, 648; T.A.R. Campania 16 novembre 1977, n. 907, Foro it., Rep. 1978, voce Istruzione pub blica, n. 248; Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 1978, n. 321, ibid., n. 250; T.A.R. Sicilia, Sez. Palermo, 7 aprile 1978, n. 185, ibid., n.

254; Cons, giust. amm. sic. 24 febbraio 1977, n. 23, id., Rep. 1977, voce cit., n. 362; T.A.R. Toscana 21 settembre 1976, n. 493, ibid., n. 372. In dottrina, cfr. in argomento M. De Gregorio, La compe tenza all'accertamento dei « posti disponibili » nella vigente norma tiva sugli incarichi di insegnamento nella scuola secondaria, in Riv.

giur. scuola, 1977, 159; A. Tigano, Il reclutamento del personale in

segnante, id., 1978, 1.

(2) Questione di specie, relativa al d. pres. 31 maggio 1974 n. 419, che reca disposizioni sulla sperimentazione e ricerca educativa, ag giornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi isti

tuti, sulla quale non si rinvengono precedenti editi. Al riguardo pos sono essere utilmente consultati i manuali e i commentari dedicati al l'analisi dei decreti delegati emanati in ottemperanza della legge di

delega 30 luglio 1973 n. 477: specialmente G. Coiro-F. Mautino, La pubblica istruzione in Italia, Milano, 1976 e N. Daniele, Isti tuzioni di diritto scolastico, Milano, 1976.

Il Foro Italiano — 1980 — Parte III-15.

nella parte in cui omette, ai fini delle graduatorie degli insegnanti non di ruolo nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria

e artistica, di attribuire punteggi ai titoli da esso istituto rilasciati,

nonché il provvedimento ministeriale « di data ed estremi non co

nosciuti », di revoca di un precedente atto, risalente al 1950, re

cante riconoscimento, in via generale, dei punteggi in questione ai titoli dell'istituto nei concorsi per insegnamento e per gli in

carichi annuali.

2. - Con una prima eccezione di inammissibilità l'avvocatura,

riprendendo le tesi contenute nella relazione del ministero della

pubblica istruzione, inviata al tribunale, in esito ad un'ordinanza

collegiale istruttoria, sostiene la mancanza di una situazione di

interesse legittimo leso che abiliti al ricorso.

Le argomentazioni dedotte in proposito, pur esatte in tesi, non

possono condurre all'accoglimento della eccezione.

Il ricorrente, sorto come Istituto coloniale italiano, poi deno

minato Istituto italiano per l'Africa in virtù del d. 1. 23 aprile 1947 n. 1880, si vedeva attribuire una specie di anticipazione di riconoscimento a carattere pubblicistico quando l'art. 20 legge 29 aprile 1953 n. 430, sulla soppressione del ministero dell'Africa

italiana, stabiliva che con successivo provvedimento legislativo sarebbero stati disposti: I. - La devoluzione all'istituto dell'atti

vità e del materiale di interesse scientifico e culturale del soppres so ministero e del museo coloniale; II. - il riordinamento strut

turale e funzionale per l'adeguamento ai compiti che l'istituto

avrebbe dovuto assolvere (per altro pressoché corrispondenti a

quelli per i quali era nato): a) nel campo degli studi sull'Africa

e per la loro divulgazione in rapporto specialmente al progresso di quel continente ed alla collaborazione italiana a tale opera; b) ai fini della preparazione culturale e specifica del lavoro ita

liano in Africa.

La « promessa » legislativa di cui sopra si traduceva nella legge 15 marzo 1956 n. 154, che devolveva in pratica le iniziative e le

attività del soppresso ministero dell'Africa italiana e riconosceva

la personalità di diritto pubblico sotto la vigilanza del ministero

degli affari esteri, con funzioni di centro nazionale di documen

tazione e divulgazione dell'attività africanista italiana, di osserva

zioni, studio, ricerche e propulsioni per un'idonea partecipazione alla vita, ai problemi ed al processo di evoluzione del continente

africano, di espansione e potenziamento dei rapporti culturali e

di amicizia e collaborazione italo-africana, nel quadro dell'azione

governativa ed in armonia con l'attività di istituti, enti e acca

demie dalle analoghe finalità.

La legge, lasciando temporaneamente in vigore quello vigente, rinviava, tuttavia, ad un nuovo statuto per la strutturazione ed

il funzionamento concreto dell'istituto.

Tale statuto era approvato con d. pres. 7 dicembre 1971 n.

1384, il quale attribuisce l'attuale denominazione di Istituto afri

cano e, per l'espletamento dei compiti istituzionali, elencati al

l'art. 2, e, in sostanza, riconducibili a quelli sopra enunciati di

cui alla legge del 1956, stabilisce, fra le attività esplicabili, anche

l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento, in

tesi, peraltro, come mezzi per favorire « lo sviluppo del servizio

di volontariato civile ».

Si tratta di corsi a carattere postuniversitario, che, già da epoca risalente, l'ente svolgeva, ma che, in sé considerati, attengono esclusivamente allo sviluppo culturale dell'attività africanista ita

liana, nell'ambito delle cennate relazioni di collaborazione e di

amicizia con il vicino continente.

È, quindi, corretta, in linea generale, l'interpretazione che l'at

tività culturale dell'istituto si espleta, alla stregua della normativa

istitutiva, soltanto nel campo dei rapporti italo-africani, tant'è

vero che, lo si è visto, la vigilanza sull'ente è attribuita all'ammi

nistrazione degli esteri.

Cosi come è altrettanto esatta la tesi per cui, dal versante della

disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento (cfr.

art. 1 legge 19 marzo 1955 n. 160 e 2 legge 13 giugno 1969

n. 282) nessuna situazione legittimante, neppure indirettamente

protetta, si riscontra in capo all'istituto, posto che: a) l'interesse

pubblico tutelato in via diretta è quello della selezione dei mi

gliori insegnanti attraverso la predisposizione di concorsi annuali

per titoli, ai quali gli aspiranti partecipano con domande presen tate ai provveditori secondo modalità e termini stabiliti dal mi

nistero con ordinanze annuali; b) l'interesse direttamente suscet

tibile di lesione è soltanto, in via di principio, quello dei docenti

ad essere selezionati.

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PARTE TERZA

D'altro canto, gli art. 4 e 5 legge n. 282 del 1969 elencano

alcuni titoli da valutare necessariamente (servizio militare, borsa

di studio, mandato politico e amministrativo), senza, tuttavia,

precisare in quale misura e lasciando alla discrezionalità del mi

nistro, in via di massima annualmente esercitata, di valutare o

meno altri titoli.

Ma, se sul piano normativo nessun collegamento si rinviene fra

attività culturale dell'ente ricorrente e necessaria valutazione dei

suoi esiti nel settore degli incarichi di insegnamento, la posizione

dell'istituto, sul piano della concreta azione amministrativa ha

cessato di appartenere al mondo degli interessi semplici, consi

stenti, al più, in mere aspettative, dal momento in cui il ministro

della pubblica istruzione, con nota 26 gennaio 1950, n. 134342

(depositata a corredo del ricorso), si autolimitò, comunicando al

presidente dell'allora Istituto italiano per l'Africa « che in consi

derazione della serietà delle iniziative didattiche svolte » dallo

stesso istituto aveva disposto, fra l'altro, « che il diploma con

seguito nei corsi di specializzazione didattica per la emigrazione e la colonizzazione e rilasciato in sede centrale dall'istituto...

con la controfirma dei rappresentanti di questo ministero ... sia

valutato punti 0,50 in tutti i concorsi per l'insegnamento nelle

scuole medie ed elementari e per gli incarichi annuali ».

Il dicastero, interpellato al riguardo dalla sezione, contraria

mente a quanto assume l'avvocatura, non ha negato in sé l'esi

stenza della nota e del provvedimento sottostante di cui essa por ta comunicazione, ma ha soltanto rappresentato di non aver po tuto « rintracciare » fra i suoi atti il provvedimento preventivo e la

nota di trasmissione di cui sopra.

Se, però, è vero, come è vero, che per oltre cinque lustri la

stessa amministrazione ha sempre valutato — e con il punteggio su riferito — i diplomi dell'istituto, mantenendo per giunta lo

stesso atteggiamento (cfr. cicolare 183 del 9 maggio 1964) anche

quando i corsi africanisti si andavano sdoppiando e moltiplican do, e se si ha presente il lungo lasso di tempo trascorso dal 1950,

per cui i documenti segnalati possono essere andati distrutti o

smarriti durante le periodiche revisioni degli archivi operativi dei singoli uffici ed i loro parziali o totali trasferimenti negli ar

chivi di deposito, al collegio appare sufficientemente provato che

una manifestazione di volontà ministeriale in via preventiva sia

stata emessa, con la conseguente configurazione di un interesse

legittimo in capo all'istituto a mantenere l'antico riconoscimento

generale e del connesso interesse processuale a lamentare che

di questo riconoscimento, con l'ordinanza ministeriale del feb

braio 1978, non si sia tenuto conto.

3. - Va pure disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità

sollevata dalla difesa erariale circa la mancata impugnativa del

l'attività presupposta alla ordinanza 16 febbraio 1978, riferibile alle circolari 22 febbraio 1977, n. 54 e, soprattutto, 26 settembre

1977, n. 275.

Come si è accennato, l'istituto si è preoccupato di impugnare, secondo quanto risulta dall'epigrafe e dalle conclusioni dell'atto

introduttivo, non solamente l'ordinanza ministeriale in cui, per la prima volta dal 1950, si è omesso di riconoscere punteggi ai pro pri corsi di cultura africanista, ma, altresì, « il provvedimento ministeriale di data ed estremi non conosciuti » con cui è stato

revocato il precedente provvedimento (quello del '50) e tutti gli altri successivi che punteggi agli stessi corsi hanno assegnato.

In altri termini, un'impugnativa, sia pure « al buio », vi è stata nei confronti dell'atto presupposto; e ciò in occasione, come ri chiede la giurisprudenza anche a proposito delle circolari (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 1977, n. 710, Foro it.,

Rep. 1977, voce Giustizia amministrativa, n. 495), dell'attacco con

tro l'ordinanza specificamente lesiva che dell'atto predetto ha inteso fare applicazione.

4. - Nel merito il ricorso è infondato.

Nel quadro della recente riforma generale della scuola, il d.

pres. 31 maggio 1974 n. 418 stabilisce, all'art. 7, che l'aggior namento culturale e professionale dei docenti, che rappresenta un loro diritto-dovere fondamentale — inteso, fra l'altro, come ade

guamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per sin

gole discipline, seppure entro le connessioni interdisciplinari, e come approfondimento della preparazione didattica — deve at

tuarsi sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo

didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul

piano regionale e nazionale anche dagli, istituti regionali di ri

cerca, sperimentazione e aggiornamento, educativi.

Aggiunge la disposizione che i circoli didattici e di istituto, an che sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'orga nizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto

e di eventuali iniziative e di sperimentazione.

Alla luce di tali statuizioni e nella fase precedente alla piena entrata in funzione degli istituti regionali, il ministero della pub blica istruzione, con le due cennate circolari n. 54 del 22 febbraio

e n. 275 del 27 settembre 1977 (la seconda delle quali richiama,

recepisce ed integra la prima), dopo aver messo in luce la fonda

mentale finalità di inquadrare l'attività di aggiornamento in una visione unitaria degli obiettivi da perseguire, per assecondare e

promuovere il processo di rinnovamento della scuola, e di su

perare, pertanto, i limiti di iniziative frammentarie, dovendosi definire criteri di priorità per la formazione dei programmi an

nuali, stabiliva che, in conformità al principio per cui l'aggior namento è un diritto, ma anche un dovere dei docenti, agli atte

stati di frequenza ai corsi organizzati dagli organi scolastici ed

approvati dagli organi dell'amministrazione della pubblica istru

zione non sarebbero stati assegnati in alcun modo punteggi, se

non nei casi e nei limiti fissati in disposizioni di legge tassative;

analogamente disponeva nei riguardi dei partecipanti ai corsi or

ganizzati da enti e privati e autorizzati dal ministro.

In particolare, la circolare 275 del 1977 concludeva che a tale

criterio si sarebbero conformate le ordinanze, le circolari e le

altre norme regolamentari.

Ognun vede come in siffatte determinazioni vi sia un'univoca

revoca, sebbene implicita (come è ammesso dalla giurispruden za: v. Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 1967, n. 185, id., Rep. 1967, voce Oli minerali, n. 57) del riconoscimento attribuito nel 1950

ai corsi dell'Istituto italo-africano, motivata sia con l'esigenza di

inserire i processi di aggiornamento nella visione, coerentemente

organizzata e specificamente indirizzata per singole discipline o

interdiscipline connesse, del programma unitario dell'affinamento

dei docenti (mentre i corsi dell'istituto risultano comuni per tutti

gli aspiranti all'insegnamento a prescindere dalle diverse disci

pline che questi insegneranno), sia con il principio riconnesso

proprio al dovere — prima che diritto — dei docenti all'aggior

namento, esigenza e principio entrambi pienamente desumibili

dalla sopravvenuta riforma del 1977.

È per questo che non hanno pregio i primi due motivi di ri

corso, in quanto la revoca esiste, prima che nell'ordinanza, nel

combinato disposto delle due circolari, è ampiamente motivata, in

nessun modo è illogica e contraddittoria con il permanere, nelle

ordinanze degli anni precedenti, della previsione di punteggio ai corsi africanisti e risponde a quegli indirizzi di politica sco

lastica dell'aggiornamento culturale e professionale, che si voglio no veder violati nel primo mezzo.

5. - A nulla valgono le difese in proposito avanzate nella me

moria 25 ottobre 1978 dall'ente ricorrente, secondo cui i corsi

da esso tenuti, avendo funzione formativa e di specializzazione ed essendo svolti autonomamente senza autorizzazione ministe

riale, non rientrerebbero fra i corsi di aggiornamento e autorizzati

di cui è cenno, rispettivamente, nel decreto n. 419 e nella chiusa

della circolare n. 275.

Quanto alla prima obiezione, essa si svolge in un vero e pro

prio nominalismo.

Già nel primo motivo dello stesso ricorso si configuravano i

corsi dell'istituto come appartenenti alle iniziative dell'aggiorna

mento culturale e professionale di cui al d. pres. 419; per cui non

può modificarsi la primitiva versione di attacco, per il solo fatto

che il ministero abbia disciplinato l'aggiornamento — in piena

coerenza con quel decreto — in modo non conforme alle aspetta tive del ricorrente.

Del resto, che i corsi comportino la specializzazione nel settore

delle discipline che interessano la conoscenza del continente afri

cano, non significa che detti corsi non possano essere visti, sul

piano logico, anche come aggiornamento culturale degli studenti

frequentatori e, dunque, per questo verso, essere tenuti a sotto

stare alle direttive del ministero della pubblica istruzione.

In ogni modo, appunto come corsi di aggiornamento essi ven

gono intesi e qualificati nella relazione, dalla stessa parte agente

depositata, che accompagnò e giustificò la conferma dell'ente,

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

di cui al d. pres. 1° aprile 1978 emesso ai sensi dell'art. 3 legge 20

marzo 1975 n. 70.

L'ulteriore obiezione, poi, non risponde ad una corretta analisi

della circolare 275 del 1977 sulla cui base fu adottata l'impugnata ordinanza 16 febbraio 1978.

Se il ministero andava a negare qualunque valutazione, salvo

i casi tassativi di legge, ai corsi tenuti perfino dalle proprie au

torità scolastiche, non poteva che comportarsi allo stesso modo

nei confronti di quelli istituiti da altri enti in maniera sponta nea, pur se astrattamente ben organizzati, perfino se autorizzati

dal ministero medesimo; né va, inoltre, dimenticato che in entram

be le circolari si richiedeva che le varie strutture miranti all'ag

giornamento dovevano far pervenire i progetti delle singole ini

ziative al centro ministeriale, perché questo le valutasse nel qua dro della propria politica di settore ed ai propri fini.

D'altronde, la previsione dell'autorizzazione può benissimo es

sere interpretata, riguardo all'istituto in parola, con riferimento

a quel risalente atto di riconoscimento, ai fini dei punteggi nei

concorsi di incarico, dovuto, nel 1950, al ministro dell'epoca, Gonella.

Detto in altri termini: a) l'istituto può certamente continuare, in piena autonomia e per i propri scopi a tenere corsi di aggior namento culturale e professionale sui problemi africani, even

tualmente pur espressamente destinabili a personale insegnante

già in servizio o ad aspiranti all'insegnamento; b) l'istituto nel

1950, attraverso il riconoscimento ai diplomi da esso rilasciati di

apposito punteggio nelle varie selezioni per la scelta degli inse

gnanti, veniva, altresì, implicitamente autorizzato, per i fini per

seguiti dal ministero — completamente estranei alle ragioni di

esistenza dell'ente —, a svolgere detti corsi; c) l'attribuzione dei

punteggi, se non l'autorizzazione, è venuta meno, in forza della

ripetuta circolare 275 del 1977, senza che, con questo, si sia vo

luto dare un giudizio negativo sulla validità sostanziale dei corsi

e dei programmi seguiti, ovvero far perdere di prestigio allo stesso

ente, una volta che, come si è notato, si è trattato unicamente di

una motivata, e correttamente motivata, riconsiderazione della

problematica connessa all'aggiornamento del personale della scuo

la, alla luce delle disposizioni contenute nel citato art. 7 d. pres. n. 419 del 1974.

6. - Un'ultima riflessione va svolta sul secondo mezzo di gra vame.

In memoria si ravvisa l'illogicità e la contraddittorietà (profili,

questi, di eccesso di potere, che, nell'atto introduttivo, erano stati

diretti a sindacare esclusivamente il contrasto fra l'ordinanza mi

nisteriale 16 febbraio 1978 e tutti i riconoscimenti precedenti) altresì nel fatto che la valutazione dei diplomi accordati dal

l'ente sarebbe stata conservata in un'ordinanza, successiva a

quella impugnata (fra l'altro non agli atti), relativa ad incarichi

e supplenze nelle scuole elementari per l'anno 1978-79.

In tal modo, peraltro, si prospetta una censura che, in quanto contenuta in memoria e' nemmeno notificata a controparte, è inam

missibile.

7. - Infondato è, infine, il terzo motivo, con il quale si lamenta

che nell'ordinanza ministeriale, con una sostanziale efficacia re

troattiva, si sarebbe omessa la normativa transitoria necessaria a

manifestare la debita considerazione per i corsi svolti o in corso

di svolgimento nell'anno scolastico 1977/78.

Una volta ammessa la legittimità delle circolari da cui l'ordinan

za prende le mosse, non è chi non veda come quest'ultima non

poteva che trattare allo stesso modo, operando poi per la

sistemazione e gli incarichi da assegnare in futuro (nell'anno sco

lastico successivo), tutti coloro che avessero svolto o stessero

svolgendo, nell'anno scolastico di adozione dell'ordinanza mini

steriale, corsi di aggiornamento da chiunque tenuti, i quali, per

quelle circolari, si trovano obiettivamente in situazione identica.

L'unica situazione da disciplinare in via transitoria poteva es

sere — e ciò è stato fatto con circolare telegrafica 4 marzo 1978,

n. 63 — quella dei docenti già in servizio e inclusi nelle gradua torie di sistemazione, ai quali, in forza del 4° comma dell'art. 7

legge 13 giugno 1969 n. 282, sono stati considerati acquisiti i

punteggi complessivi attribuiti nel decorso anno scolastico e,

perciò, anche quelli relativi a corsi di aggiornamento e perfezio

namento.

D'altra parte sostenere un motivo del genere di quello in esame

e, in particolare, assumere che il modo di operare dell'ammi

nistrazione avrebbe danneggiato sul piano economico gli studenti

frequentanti lezioni tenute presso l'istituto significa, davvero, in

primo luogo, esercitare la difesa di interessi legittimi soltanto in direttamente propri e, in realtà, appartenenti in via primaria a

quegli studenti; a meno che il motivo in questione non sia stato destinato a parare eventuali azioni di risarcimento dei danni da vanti al giudice ordinario, danni, però, che non dovrebbe compe

tere, comunque, all'istituto reintegrare, dal momento che la per dila del punteggio non è certamente dipesa dall'istituto, ma dal

sopravvenuto factum principis messo in atto dall'amministrazione ministeriale.

In secondo luogo, entro un'ottica diversa, il mezzo di cui si tratta equivale a svalutare la stessa utilità culturale di fondo dei

corsi tenuti dall'ente, perché si viene, in definitiva, ad adombrare

che l'unico fine per cui oltre ventimila laureati all'istituto stesso

si rivolgono annualmente sarebbe stato e dovrebbe essere quello di conseguire il mezzo punto finora concesso ai relativi diplomi nelle graduatorie di incarico di insegnamento.

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI

CILIA; Sezione di Catania; sentenza 9 novembre 1978, n. 533;

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI

CILIA; Sezione di Catania; sentenza 9 novembre 1978, n. 533; Pres. Chieppa, Est. Trovato; Firica (Avv. Caruso) c. Prefetto di Messina (Avv. dello Stato Messineo).

Sciopero, serrata e boicottaggio — Personale navigante dei tra

ghetti delle ferrovie dello Stato — Precettazione — Legitti mità — Mancanza di termine finale — Legittimità — Fatti

specie (Cost., art. 40; r. d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. legge co munale e provinciale, art. 19).

È legittimo il provvedimento con il quale il prefetto, per il bloc

co dei trasporti tra la Sicilia e il continente a causa dello scio

pero del personale navigante dei traghetti delle ferrovie dello

Stato dello stretto di Messina, e per i conseguenti turbamenti

dell'ordine pubblico, ordina agli scioperanti di riprendere ser vizio. (1)

È legittimo il provvedimento con il quale il prefetto ordina di

riprendere il lavoro agli addetti ad un pubblico servizio in

sciopero, senza porre un termine finale alla precettazione, se

le organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero stesso

non abbiano comunicato le modalità adottate per assicurare i

servizi essenziali. (2)

(1-2) Non constano precedenti editi in termini. Sui limiti di comprimibilità del diritto di sciopero nei pubblici ser

vizi, cfr. Corte cost. 2 gennaio 1977, n. 4, Foro it., 1977, I, 276, con

nota di A. Pizzorusso, cit. in motivazione (che ha dichiarato infon data la questione di costituzionalità delle norme del t.u. legge co

munale e provinciale che consentono al prefetto di emettere ordinan ze di carattere contingibile ed urgente in materia di sicurezza pub blica).

Sulla regolamentazione o autoregolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali v. la nota a Cass. 30 gennaio 1980, n. 711 e 17 luglio 1979, n. 4212 (che si occupano fra l'altro dei limiti del

diritto di sciopero), id., 1980, I, 25, e a Cass. 30 gennaio 1979, Al

banese, id., 1979, II, 508, e inoltre, Di Cerbo, in Riv. dir. lav., 1979, I, 252.

Sul dovere di comunicazione dei tempi e delle modalità di eserci zio del diritto di sciopero v., per qualche riferimento circa la se conda massima della sentenza che si riporta, Cass. 7 aprile 1973, n.

988, Foro it., 1973, I, 3103, con nota di P. Martinelli, secondo cui la preventiva comunicazione non è condizione di legittimità di uno

sciopero, purché dalla sua mancanza non consegua una situazione di

pericolo o di danno per le persone e per gli impianti pubblici. Per riferimenti sulla legittimità di ordinanze prefettizie in materia

di sciopero: Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 1973, n. 145, id., 1973,

III, 296, con nota di richiami (che, in tema di precettazione di sa

nitari I.n.a.i.l., nel dichiarare l'incompetenza del medico provinciale ad emettere ordinanze, ha affermato che tale potere spetta unica

mente al prefetto ex art. 20 t.u. legge com. e prov.); Pret. Roma

18 luglio 1971, id., 1971, I, 3061, con nota di Pera (sullo sciopero del personale navigante dell'Alitalia); Cass. 21 novembre 1955, Vec

chiatini, id., Rep. 1956, voce Sanità pubblica, n. 24 (che ha ritenuto

legittima l'ordinanza prefettizia che impone, in caso di sciopero dei

braccianti, la pulizia delle stalle); Trib. Napoli 4 agosto 1948, id.,

Rep. 1949, voce Requisizioni, n. 62 (che ha ritenuto illegittimo il de

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