sezione III; ordinanza 29 novembre 1993, n. 1970; Pres. Miceli, Rel. Minicone; Codacons ed altri(Avv. Canestrelli, Rienzi, Lo Mastro) c. Comitato interministeriale prezzi ed altri (Avv. delloStato Giannuzzi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994),pp. 205/206-209/210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188326 .
Accessed: 24/06/2014 22:14
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 24 Jun 2014 22:14:53 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
vati, la quale, ad avviso della ricorrente, contrasta con valori
pirmari costituzionalmente garantiti. Valori, è appena il caso
di aggiungere, sui quali poggia il corretto funzionamento delle
istituzioni democratiche.
Ciò posto, si può procedere all'esame delle questioni di costi
tuzionalità sollevate dalla ricorrente.
3. - Con la prima viene denunciata l'illegittimità dell'art. 3, comma 11, 1. n. 223 del 1990, per contrasto con gli art. 3, 21,
41, 97 Cost., nella parte in cui consente all'amministrazione
di pianificare le reti nazionali in maniera tale da creare dispari tà di trattamento tra concessionari quanto alla copertura del
territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commer
cialmente più interessanti.
La questione appare non manifestamente infondata, se solo
si consideri che l'intero sistema antitrust introdotto dalla legge a tutela dei valori del pluralismo ed imparzialità s'incentra sul
numero di reti nazionali concedibili al medesimo soggetto. Ov
viamente, il numero delle reti in sé considerato ha un senso
definito solo se queste presentano caratteri omogenei, quanto a capacità di diffondere il messaggio televisivo in termini com
merciali e sociali. Diversamente opinando, l'elemento preso in
considerazione dalla norma non costituirebbe un indice sicuro
per l'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante, ben potendo un concessionario titolare, nell'ambito del limite
numerico consentito di alcune reti dotate di ampia copertura,
godere di una posizione di assoluto privilegio rispetto a conces
sionari di reti con copertura deficitaria.
La questione pertanto va dichiarata non manifestamente in
fondata.
4. - Non manifestamente infondata appare anche la seconda
questione di illegittimità dell'art. 15, comma 4, 1. n. 223 del
1990, per contrasto con gli art. 3, 21, 41 Cost., nella parte in
cui consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di tre con
cessioni nazionali televisive.
Giova precisare che la disciplina antitrust che governa il siste
ma radiotelevisivo si discosta radicalmente da quella ordinaria.
Ciò sia per le caratteristiche di mercato chiuso del sistema, nel
quale possono esercitare il diritto d'impresa solo un numero
limitato di imprenditori ammessi, tramite l'istituto della conces
sione amministrativa, ad utilizzare l'etere per diffondere le pro
prie trasmissioni televisive, sia soprattutto per i valori giuridici che ne costituiscono il fondamento, i quali si riallacciano al
diritto di libera manifestazione del pensiero. Pertanto, mentre
la disciplina antitrust ordinaria tende ad evitare che un'impresa
possa abusare di una posizione dominante e quindi incidere ne
gativamente sul mercato e sull'interesse generale dei consuma
tori, la disciplina antitrust del sistema radiotelevisivo è ordinata
ad assicurare il rispetto dei valori del pluralismo e dell'impar
zialità, i quali sono negati in radice dalla formazione di un oli
gopolio che sia in grado di condizionare in maniera unilaterale
l'opinione pubblica e cosi incidere negativamente sull'andamen
to delle istituzioni democratiche del paese. Sotto tale aspetto non sembra che le disposizioni antitrust
contenute nella 1. 223/90 siano tali da impedire l'insorgere di
una situazione di oligopolio. Ed invero, l'art. 15 della legge si limita a porre una serie di regole che, comunque, consentono
(comma 4) ad un unico soggetto non solo di ottenere ben tre
concessioni nazionali (col limite del 25% delle reti nazionali pre viste dal piano di assegnazione delle frequenze), ma di poter anche partecipare sia pur come socio di minoranza a imprese titolari di altre concessioni e ad imprese impegnate in altri set
tori dell'editoria. Se poi si considera che nessuna norma impe
disce al piano di assegnazione delle frequenze di configurare
le reti nazionali in modo tale che esse siano dotate di pari illu
minazione, può ben accadere, come in effetti è accaduto nella
specie, che un unico soggetto, su nove reti disponibili per i pri
vati, divenga titolare delle tre concessioni aventi maggiore illu
minazione e possa partecipare alle società titolari di altre tre
concessioni, disponendo cosi di una potenzialità di diffusione
del messaggio televisivo su scala nazionale che nessun altro sog
getto pubblico o privato oggi possiede.
Il Foro Italiano — 1994.
5. - Non manifestamente infondata infine appare la questione di illegittimità dell'art. 1, comma 1 e 3, d.l. n. 323 del 1993, nel combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, com
ma 7, 1. n. 223 del 1990, per contrasto con gli art. 3, 21, 41
e 97 Cost., nella parte in cui consentendo la prosecuzione del
l'esercizio dei preesistenti impianti per almeno due anni, non
adotta alcuna misura idonea a salvaguardare il pluralismo nel
settore televisivo nazionale.
Ed invero, l'attuale situazione di fatto, che la norma tende
a perpetuare, è caratterizzata, come d'altronde è pacifico tra
le parti, dalla posizione dominante di un solo soggetto, che di
spone delle reti nazionali aventi maggiore illuminazione e capa cità di diffusione del messaggio televisivo su scala nazionale.
Per questi motivi il giudizio deve essere sospeso e gli atti tra
smessi alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni di
cui si è detto.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione III; ordinanza 29 novembre 1993, n. 1970; Pres.
Miceli, Rei. Minicone; Codacons ed altri (Avv. Canestrel
ii, Rienzi, Lo Mastro) c. Comitato interministeriale prezzi ed altri (Avv. dello Stato Giannuzzi).
Assicurazione (imprese di) — Assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli — Determinazione delle tariffe — Commissione ministeriale
competente — Criteri di costituzione — Questione non mani
festamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 23; 1. 24
dicembre 1969 n. 990, assicurazione obbligatoria della respon sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti, art. 11).
Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 23 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 6° com
ma, l. 24 dicembre 1969 n. 990, modificata dalla l. 26 feb braio 1977 n. 39 di conversione del d.l. 23 dicembre 1976
n. 857, nella parte in cui, nel prevedere, in sede di approva
zione, da parte del comitato interministeriale prezzi, delle ta
riffe dei premi e delle condizioni generali di polizza relative
all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati
dalla circolazione degli autoveicoli, l'intervento consultivo di
un'apposita commissione ministeriale, sostitutiva della com
missione centrale prezzi, ne determina la composizione in ma
niera meno garantistica rispetto a quest'ultima. (1)
(1) Il Tar Lazio insiste, e ripropone la questione di costituzionalità
relativa alla disciplina che fissa la composizione della commissione mi
nisteriale competente ad esprimere il parere sui provvedimenti del Cip, di determinazione delle tariffe delle polizze di r.c. auto, dopo che la
Corte costituzionale aveva dichiarato l'inammissibilità della questione
perché sollevata da un giudice privo dei poteri decisori per aver ormai
definito la causa nel merito: Corte cost. 8 luglio 1992, n. 315, Foro
it., 1992, I, 2907. L'ordinanza con cui il giudice amministrativo ha sol
levato per la prima volta la questione è Tar Lazio, sez. Ili, 24 maggio 1991, n. 804, id., Rep. 1991, voce Assicurazione (imprese), n. 14.
Sui criteri di composizione della commissione consultiva competente
This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 24 Jun 2014 22:14:53 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
Diritto. — 1. - Con ricorso notificato il 27-28 giugno 1990
e depositato il 25 luglio 1990, le associazioni e gli altri soggetti
privati indicati in epigrafe, hanno impugnato la deliberazione
della giunta del Cip n. 14 del 26 aprile 1990 (ratificata con deli berazione del Cip del 22 maggio 1990) con la quale sono state
determinate le tariffe dei prezzi per l'assicurazione della respon sabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, per il periodo 1° maggio 1990 - 30 aprile 1991.
2. -1 ricorrenti, nel dolersi di tale deliberazione, che, secondo
il loro assunto, avrebbe comportato aumenti ingiustificati delle
tariffe precedentemente in vigore, hanno mosso numerosissime
censure a tutti gli atti del procedimento, appuntando, tra l'al
tro, le proprie doglianze sugli atti istruttori che erano stati alla
base dell'impugnata determinazione e, segnatamente, sul parere reso dalla commissione ministeriale prevista dall'art. 11, 6°
cmma, 1. 24 dicembre 1969 n. 990, nel testo modificato dalla
1. 28 febbraio 1977 n. 39, di conversione del d.l. 23 dicembre
1976 n. 857.
Di tale parere, obbligatorio nel procedimento di cui si discu
te, essi hanno assunto la invalidità in quanto reso da un organo
illegittimamente composto, per non avere il ministero compe tente inserito, tra i componenti della commissione, in violazione
dell'art. 11 sopracitato, rappresentanti degli interessi delle cate
gorie degli utenti dei servizi assicurativi, direttamente incisi dal
la determinazione delle tariffe dei premi adottate dal Cip. In subordine, ove tale rappresentanza non sia stata prevista
da detta norma, hanno eccepito l'illegittimità costituzionale di
quest'ultima per contrasto con l'art. 23 Cost.
3. - Con sentenza parziale n. 805 del 24 maggio 1991, questa
sezione, riordinando secondo una sequenza logica di pregiudi zialità i diversi mezzi di gravame, ne ha respinto un gruppo concernente la regolarità della formazione della volontà dell'au
torità deliberante.
Nel prendere in esame, quindi, secondo l'ordine logico anzi
detto, le doglianze rivolte dai ricorrenti contro la legittimità della
composizione della commissione deputata, ex art. 111. 990/69, ad esprimere il parere obbligatorio da sottoporre al Cip in sede
di determinazione finale delle tariffe dei prezzi assicurativi, questa sezione medesima ha rilevato come tale composizione fosse fis
sata dalla norma citata e come, quindi, il ministero dell'indu
stria, nell'emettere il d.m. 14 gennaio 1989 (anch'esso impugna
to), non poteva determinarsi nel senso, preteso dagli istanti, di includervi anche i rappresentanti delle categorie degli utenti.
Su tale presupposto, ha, quindi, ritenuto rilevante e non ma
nifestamente infondata la questione incidentale di legittimità co
stituzionale del menzionato art. 11 1. 990/69, provvedendo, con
ordinanza n. 804 del 24 maggio 1991 (Foro it., Rep. 1991, voce
Assicurazione (imprese), n. 14) a sospendere il giudizio ed a
ad esprimere un parere sulle proposte di deliberazione in materia di tariffe r.c. auto, cfr. Tar Lazio, sez. I, 19 gennaio 1983, n. 46, id., 1983, III, 441, che ha riconosciuto la legittimità del provvedimento di nomina da parte del ministro per l'industria degli esperti scelti, anche se sulla base di designazione dei partiti, secondo il criterio della compe tenza tecnica e non secondo quello della rappresentanza degli interessi in giuoco.
Sulla legittimazione al ricorso delle associazioni di utenti rappresenta tive dell'intera categoria e non dei soli iscritti, contro i provvedimenti di determinazione delle tariffe, cfr. Tar Lazio, sez. I, 19 gennaio 1983, n. 47, ibid., 440, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Sul regime di determinazione pubblicistica delle tariffe delle polizze di r.c. auto, cfr. altresì Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 1989, n. 245, id., Rep. 1989, voce cit., n. 16 (necessaria congruità della motivazione del provvedimento del Cip di rideterminazione delle tariffe); 18 feb braio 1989, n. 130, ibid., n. 13 (funzione della determinazione autorita tiva delle tariffe è la garanzia dell'equilibrio sinallagmatico e pertanto solo su questa base potranno essere determinate variazioni delle stesse); Tar Lazio, sez. I, 12 gennaio 1983, n. 5, id., 1983, III, 442 (legittimità della determinazione delle tariffe r.c. auto, anche se alla seduta, nella
quale la competente commissione consultiva ha emesso il suo parere, non erano presenti tutti i membri).
Il Foro Italiano — 1994.
rimettere la questione stessa all'organo competente. 4. - La Corte costituzionale, con sentenza n. 315 dell'8 luglio
1992 (id., 1992, I, 2907), ha, tuttavia, dichiarato inammissibile la questione de qua, affermando:
— che questo tribunale aveva emanato l'ordinanza di rimes
sione dopo aver pronunciato la sentenza parziale con la quale aveva respinto la censura rivolta contro il d.m. 14 giugno 1989, riconoscendo che il ministero dell'industria, commercio ed arti
gianato si era correttamente attenuto alla legge nel comporre la commissione ministeriale prevista dall'art. 11, 6° comma, 1.
990/69; — che con tale decisione questo tribunale medesimo aveva
definito quello che era l'unico oggetto del giudizio, esaurendo
di conseguenza la propria cognizione, cosi che l'ammettere la
questione sollevata dopo la decisione del merito della causa si
sarebbe posto in contraddizione evidente col carattere inciden
tale del giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi. 5. - Questo collegio, nel prendere atto della pronuncia della
Corte costituzionale sopra menzionata, non può, tuttavia, sot
trarsi alla necessaria considerazione che, alla stregua della arti
colazione dei numerosi mezzi di censura proposti dai ricorrenti
con l'atto introduttivo e con i motivi aggiunti, il presupposto dal quale ha preso le mosse il giudice delle leggi, nel dichiarare
l'inammissibilità della questione sollevata da questo tribunale
(l'essere venuto meno, cioè, il carattere incidentale della que stione stessa per avere il giudice a quo esaurito la propria cogni
zione, definendo quello che era l'unico oggetto del giudizio)
appare non coincidente con la realtà processuale del giudizio in esame.
5.1. - Al riguardo, questo tribunale deve doverosamente chia
rire — anche al fine di offrire alla Corte costituzionale ogni utile elemento di valutazione — che, con la sentenza parziale cui si è fatto cenno, non ha definito il merito della causa, ma
ha deciso solo alcuni dei motivi dedotti (concernenti vari mo
menti del contestato procedimento), soffermandosi sull'impu
gnato d.m. 14 gennaio 1989, adottato ai sensi dell'art. 11 1.
990/69, esclusivamente per confutare la tesi dei ricorrenti, se
condo la quale detta norma avrebbe imposto una composizione della commissione differente da quella fissata dal ministero del
l'industria.
5.2. - Sulla diversa censura, concernente la legittimità della
composizione di detta commissione, cosi come stabilita dal più volte citato art. 11, questo tribunale non si è invece pronuncia
to; come pure non si è pronunciato sulle ulteriori censure, pre cedenti logicamente dalla risoluzione di detta questione, che, a loro volta, investono aspetti formali e sostanziali del parere emesso dall'organo collegiale ed i conseguenti riflessi della ille
gittimità di quest'ultimo sul provvedimento del Cip di fissazio
ne delle tariffe dell'assicurazione r.c. auto per il periodo 1990-1991.
5.3. - Ne consegue che questo giudice non ha esaurito la pro
pria cognizione sulla materia del contendere, per la cui defini
zione appare tuttora rilevante la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 11,6° comma, 1. 990/69, essendo, come è giu
risprudenza pacifica, la (in ipotesi) riconosciuta illegittimità della
composizione dell'organo collegiale deputato ad esprimere il pa rere equiparata al vizio assorbente di incompatenza, suscettibi
le, da solo, di travolgere l'intero procedimento. 6. - Detta questione è sollevata dai ricorrenti in relazione al
l'art. 23 Cost., sul rilievo che rientrando le tariffe in contesta
zione tra le prestazioni patrimoniali imposte, la loro determina
zione in via amministrativa non potrebbe sottrarsi a precise ga
ranzie, assenti nel procedimento de quo, atteso che la
composizione della commissione ministeriale, cosi come specifi cata dalla legge, non soddisferebbe quei requisiti minimi rico
nosciuti essenziali dalla stessa Corte costituzionale in relazione ai provvedimenti del comitato interministeriale prezzi.
6.1. - Un siffatta questione non appare al collegio manifesta
mente infondata, come già ritenuto con l'ordinanza. 804/91.
This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 24 Jun 2014 22:14:53 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
6.2. - Ed invero, non sembra a questa sezione revocabile in
dubbio, in relazione alla disciplina introdotta dalla 1. 24 dicem
bre 1969 n. 990, che le tariffe delle quali si discute abbiano
natura di prestazioni patrimoniali imposte.
Trattasi, infatti, di tariffe che, una volta approvate dal Cip
(art. 11, 6° comma, 1. 990/69) sono inserite di diritto nei con
tratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza an
nuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relati
vo provvedimento e comunque dal trecentosessantacinquesimo
giorno successivo alla pubblicazione stessa (art. 11,9° comma).
Ora, ove si abbia riguardo alla circostanza che la stipula del
contratto di assicurazione per la responsabilità civile è obbliga
toria, ai sensi dell'art. 1 della più volte menzionata 1. 990/69,
per ogni proprietario di veicolo a motore che intenda far circo
lare lo stesso su strada di uso pubblico o su aree a queste equi
parate, appare di tutta evidenza che la libertà del cittadino di
sottrarsi al pagamento del premio assicurativo si riduce, nella
specie, alla sola facoltà di rinunciare ad usufruire di un autovei
colo; il che, nell'attuale assetto della vita sociale, si risolve nel
sacrificio di interessi non solo assai rilevanti, ma addirittura
impingenti nell'esercizio di diritti di ordine costituzionale, quali
quello alla libertà di movimento o, in molti casi, al lavoro, te
nuto conto della strumentalità insostituibile, per molte attività
produttive, che ha assunto l'uso dell'autoveicolo.
L'alternativa, per il cittadino, in altri termini, rimane esclusi
vamente circoscritta tra la rinunzia al soddisfacimento di un
bisogno ormai essenziale e l'accettazione di condizioni unilate
ralmente e autoritativamente prefissate, circostanze, queste, già
ritenute sufficienti dalla Corte costituzionale per la qualifica co
me prestazioni imposte di altre tariffe (nella specie, quelle tele
foniche; cfr. sent. n. 72 del 9 aprile 1969, id., 1969, I, 1402).
Con la conseguenza che, anche per la determinazione autori
tativa delle tariffe dei premi dell'assicurazione r.c. auto deve
considerarsi necessaria la presenza di quelle garanzie che l'art.
23 Cost, ha voluto preordinare attraverso la riserva di legge.
6.3. - Ora, per quel che concerne, in particolare, l'individua
zione di garanzie sufficienti, la stessa Corte costituzionale, con
specifico riferimento alla potestà autoritativa affidata dalla leg
ge al comitato interministeriale prezzi, le ha ravvisate (sent. n.
103 del 25 giugno 1957, id., 1957, I, 1139) e sent. n. 72 del
1969, cit.) nella circostanza che la determinazione finale di que
st'ultimo, cosi come disciplinata dal legislatore, deve essere pre
ceduta da una istruttoria da parte di un organo qualificato (la
commissione centrale prezzi), composta, oltre che da tecnici —
i quali esercitano la funzione di accertamento dei fattori econo
mici che incidono sui prezzi —, anche da rappresentanti delle
categorie interessate, che svolgono una concorrente funzione di
tutela degli interessi contrapposti. 6.4. - Senonché, nel procedimento di determinazione delle ta
riffe dei premi assicurativi, cosi come delineato dall'art. 11 1.
990/69 e successive modificazioni, la commissione centrale prezzi,
per espressa previsione normativa (6° comma), è sostituita da
una commissione ministeriale, la cui differente composizione non
sembra al collegio soddisfare tutte le esigenze di garanzia, sulle
quali ha posto l'accento la Corte costituzionale, per concludere
circa la legittimità costituzionale del procedimento di determi
nazione autoritativa di tariffe aventi natura di prestazioni
imposte. 6.5. - Occorre rilevare, in particolare, come la composizione
della commissione ministeriale de qua non consenta alla stessa,
a differenza della commissione centrale prezzi, di avere una vi
sione globale, ai fini della determinazione delle tariffe oggetto
di esame, dell'incidenza di queste ultime sui diversi settori che
concorrono all'economia nazionale.
6.5.1. - Viene, in evidenza, anzitutto, la circostanza, che non
sembra al collegio irrilevante, che la commissione ex art. 11
è un organo costituito nell'ambito del ministero dell'industria,
commercio e artigianato e per soli fini consultivi di quest'ulti
mo, laddove la commissione centrale prezzi si radica all'interno
dell'organizzazione del Cip. Il che comporta, come conseguen
za immediata sul piano strutturale e funzionale, che l'organo
Il Foro Italiano — 1994.
stesso non appare idoneo a porsi come sede di confronto di
una molteplicità di fattori economici, essendo in esso prevista la sola rappresentanza istituzionale del ministero da cui proma na e dall'Ina, laddove la commissione centrale prezzi (art. 2
d.l. lgt. 363/46) è composta da rappresentanti di tutti i princi
pali dicasteri, ciascuno portatore, ovviamente, di esperienze spe
cifiche, da confrontarsi con quelle che sono, di volta in volta, alla base della determinazione da adottare; il che appare, già di per sé, indice di una minore garanzia per i destinatari delle
tariffe assicurative, rispetto alla determinazione degli altri prez zi che pure fanno capo al Cip.
6.5.2. - Manca, inoltre, il rappresentante dell'Istituto centrale
di statistica, ovvero proprio del soggetto istituzionalmente pre
posto, nel nostro ordinamento, alla rilevazione ed elaborazione
di tutti quei dati oggettivi che, comunque, possono agire sulla
determinazione dei prezzi e delle tariffe (art. 2 d. 1. lgt. 363/46). 6.5.3. - Mancano, infine, i rappresentanti degli interessi delle
categorie contrapposte (cfr. art. 5 d.l.c.p.s. 896/47). 6.5.4. - In definitiva, la commissione de qua, pur sostitutiva
per legge della commissione centrale prezzi, si atteggia come
un organo sostanzialmente diverso da quest'ultima, nel quale la presenza degli «esperti» è preordinata a fornire solo un sup
porto tecnico alle deliberazioni del Cip in materia di tariffe as
sicurative, venendo a mancare, invece, la garanzia che nell'eser
cizio della funzione istruttoria e consultiva, siano anche equa mente valutati e contemperati, da un lato, tutti i profili collaterali
di incidenza della adottanda deliberazione rispetto ad altri set
tori economici anch'essi rilevanti, dall'altro, gli interessi delle
categorie coinvolte e, segnatamente, di quelle degli utenti del
servizio, sui quali, in definitiva, vengono a riverberarsi obbliga toriamente le tariffe cosi determinate.
6.5.5. - In conclusione, non sembra al collegio che la compo
sizione della commissione ministeriale che interviene obbligato riamente nella fase istruttoria del procedimento di determina
zione delle tariffe dei premi assicurativi della r.c. auto, rispetti le garanzie che l'art. 23 Cost, ha voluto apprestare per le pre stazioni imposte, attraverso la riserva di legge, cosi come pun tualizzate dalla stessa Corte costituzionale con le sentenze sopra
citate.
7. - Ciò stante, reputa la sezione che l'approfondimento e
la conseguente soluzione della delineata questione di costituzio
nalità dell'art. 11, 6° comma, 1. 24 dicembre 1969 n. 990, nel
testo modificato dalla 1. 26 febbraio 1977 n. 39, di conversione
del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, in relazione all'art. 23 Cost.,
vadano nuovamente rimesse nella competente sede e, nel frat
tempo, sospende ogni ulteriore pronuncia sul presente giudizio.
This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 24 Jun 2014 22:14:53 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions