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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione III; sentenza 27 luglio 1994, n. 1434; Pres....

Date post: 27-Jan-2017
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sezione III; sentenza 27 luglio 1994, n. 1434; Pres. Borea, Est. Cappugi; Sulas, Codacons e altri (Avv. Rienzi) c. Cassa naz. assistenza e previdenza avvocati e procuratori (Avv. Sanino) Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994), pp. 477/478-483/484 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188395 . Accessed: 28/06/2014 13:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.109.6.2 on Sat, 28 Jun 2014 13:28:01 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III; sentenza 27 luglio 1994, n. 1434; Pres. Borea, Est. Cappugi; Sulas, Codacons e altri(Avv. Rienzi) c. Cassa naz. assistenza e previdenza avvocati e procuratori (Avv. Sanino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994),pp. 477/478-483/484Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188395 .

Accessed: 28/06/2014 13:28

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Diritto. — Nell'accogliere la proposta domanda, il tribunale

amministrativo regionale ha rilevato che la pretesa all'accesso

fatta valere dal Buscemi ineriva a documenti relativi al suo rap

porto di impiego alle dipendenze della amministrazione richiesta.

In particolare, ha sottolineato che ne erano oggetto atti rile

vanti ai fini della individuazione della sua posizione di stato (di dipendente); concernenti, pertanto, sia il potere di autorga nizzazione dell'ufficio di appartenenza, sia le aspettative di car

riera di esso dipendente. Dal che, secondo i primi giudici, il suo diritto, a norma della

normativa di cui all'art. 29, 1° comma, d.p.r. n. 686 del 1957

ed al d.m. (ministero poste) 12 dicembre 1990 n. 455, a pren derne visione al fine anche di poterne eventualmente, ottenere

il rilascio di copie od estratti.

Peraltro, sempre secondo il tribunale amministrativo regiona

le, anche se la situazione giuridica soggettiva fatta valere non

si ricollegava specificamente alla previsione di cui all'art. 22

1. n. 241 del 1990, trovava tuttavia applicazione il procedimento

previsto dall'art. 25 della legge stessa, in quanto a tale procedi

mento si doveva riconoscere un ambito di portata generale ed

ancorché non fossero stati ancora, all'epoca, emanati gli atti

di regolamentazione secondaria di cui al successivo art. 31.

La decisione, contrastata dall'amministrazione appellante, è

errata e deve essere riformata.

Il tribunale amministrativo regionale ha infatti errato là dove

ha escluso che lo speciale procedimento di cui all'art. 25 1. n.

241 del 1990, utilizzato nel caso in esame, avesse carattere spe

ciale e fosse riferibile alla sola ipotesi del diritto di accesso ai

documenti amministrativi quale previsto dall'art. 22 stessa indi

cata legge. Ha errato, in particolare, nell'aver ritenuto di poter enucleare

dal contesto complessivo della legge la disciplina concernente

il procedimento in esame, elevandola a categoria procedimenta

le e processuale di carattere generale, applicabile ad ogni ipotesi

di accesso comunque consentito dall'ordinamento ed ancorché

non correlata specificamente alla 1. n. 241 del 1990.

Vero è invece che l'interpretazione letterale, oltre che logico

e sistematica, della legge in esame conducono all'opposto risul

tato; inducono, cioè, a ritenere che il procedimento in esame,

disciplinato nel capo V della legge in stretta connessione e stru

mentalità con l'ipotesi di accesso ivi regolata, sia ad essa soltan

to relativo e non trovi applicazione per le ulteriori eventuali

analoghe ipotesi previste da altre leggi.

Procedimento, peraltro, che, in relazione al successivo art.

31 della stessa legge, è condizionato, quanto alla ammissibilità,

all'avvenuta azione degli atti di regolamentazione secondaria da

adottare dalle amministrazioni interessate per conformarne e di

sciplinarne l'esercizio.

Con la conseguenza che, qualora, come si assume nel caso

esaminato, la qualità di dipendente propria del ricorrente e la

richiamata normativa concernente il relativo rapporto di servi

zio consentivano l'accesso ai documenti in possesso dell'ammi

21 febbraio 1994, n. 119, Foro it., 1994, III, 361, con nota di richiami,

che conseguentemente ha ammesso il ricorso medesimo, a tutela del

diritto di informazione attribuito ai consiglieri degli enti locali dall'art.

24 1. 816/85, e dall'art. 31, 5° comma, 1. 142/90; e, analogamente, in relazione al diritto di accesso a informazioni sullo stato dell'ambien

te, previsto dall'art. 14 1. 349/86, Cons, giust. amm. sic. 21 novembre

1991, n. 476 (relativamente alla domanda rivolta ad un comune, di co

noscere i risultati delle analisi di potabilità delle acque erogate dall'ac

quedotto comunale), id., 1992, III, 354, con nota di richiami, cui adde,

nello stesso senso, e applicando la medesima disposizione, Tar Emilia

Romagna, sez. II, 20 febbraio 1992, n. 78, id., Rep. 1992, voce Am

biente (tutela del), n. 69.

Inoltre, e corrispondentemente, il ricorso suddetto è stato dichiarato

ammissibile proprio a tutela del diritto di informazione del dipendente statale di cui all'art. 29 d.p.r. 686/57, oltre che dalla sentenza annullata

di Tar Lazio, sez. II, 28 marzo 1992, n. 655, id., Rep. 1992, voce Im

piegato dello Stato, n. 451, anche da Cons. gius. amm. sic. 30 novem

bre 1992, n. 391, id., Rep. 1993, voce Atto amministrativo, n. 202.

Il Foro Italiano — 1994.

nistrazione e relativi al suo stato giuridico, il rifiuto o il diniego

opposti alla richiesta di prenderne visione andavano censurati

sul piano giurisdizionale con i normali rimedi previsti in rela

zione alle omissioni o ai rifiuti della pubblica amministrazione.

Non potevasi, quindi, ricorrere al procedimento di cui al ri

chiamato art. 25 1. n. 241 del 1990, perché la pretesa sostanziale

fatta valere non trova fondamento dalla normativa di cui al

capo V della legge stessa, cui soltanto era strumentale il mecca

nismo processuale utilizzato, di cui quindi va dichiarata l'inam

missibilità per mancanza dei necessari presupposti.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione III; sentenza 27 luglio 1994, n. 1434; Pres. Bo

rea, Est. Cappugi; Sulas, Codacons e altri (Aw. Rienzi) c.

Cassa naz. assistenza e previdenza avvocati e procuratori (Aw.

Sanino).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione III; sentenza 27 luglio 1994, n. 1434; Pres. Bo

Atto amministrativo — Documenti — Diritto di accesso — Man

cata emanazione dei regolamenti delle singole amministrazio

ni — Irrilevanza (L. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di acces

so ai documenti amministrativi, art. 24, 31; d.p.r. 27 giugno

1992 n. 352, regolamento per la disciplina delle modalità di

esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai docu

menti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, 2° comma,

1. 7 agosto 1990 n. 241, art. 8). Atto amministrativo — Documenti — Diritto di accesso — Di

niego — Ricorso di associazione — Difetto di legittimazione — Fattispecie (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 1, 9, 22).

Atto amministrativo — Documenti — Diritto di accesso — In

teresse individuale qualificato — Fattispecie (L. 7 agosto 1990

n. 241, art. 1, 9, 22).

Dopo l'emanazione del d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, non è

inammissibile il ricorso contro il diniego opposto dall'ammi

nistrazione, alla domanda di accesso a documenti ammini

strativi, anche se essa non aveva ancora individuato, con i

regolamenti di sua competenza, i provvedimenti da sottrarre

all'accesso. (1)

(1) La pronuncia ripropone il problema della graduazione nel tempo della applicabilità delle norme del titolo V della 1. 241/90, dedicato

al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in relazione alla ado

zione dei regolamenti previsti dall'art. 24 della legge medesima.

I. - Questo articolo, dopo aver escluso il diritto di accesso per docu

menti coperti da segreto di Stato, e negli altri casi di segreto o di divieto

di divulgazione previsti dall'ordinamento, dispone, al 2° comma, che

il governo emani «uno o più decreti», in forza dell'art. 17, 2° comma, 1. 400/88 (ossia, con effetto c.d. "delegificante"); demanda a tale o

a tali decreti, in positivo, la disciplina delle modalità di esercizio del

diritto di accesso, e, in negativo, la previsione di altri casi di sua esclu

sione, in vista della salvaguardia di esigenze che enumera nelle lettere

a), b), c), d); e assegna per la loro emanazione, un termine di sei mesi

dall'entrata in vigore della legge medesima (termine scaduto, perciò, il 2 marzo 1991). Inoltre, il successivo art. 31 rinvia l'applicabilità delle

norme sul diritto di accesso del capo V, alla "entrata in vigore dei

decreti di cui all'art. 24"».

Alla previsione legislativa suddetta il governo ha dato attuazione con

un unico decreto: col d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352 (Le leggi, 1992,

I, 2970), sullo schema del quale, elaborato presso la segreteria generale della presidenza del consiglio dei ministri, l'ad. gen. del Consiglio di

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PARTE TERZA

Il Codacons, in quanto associazione di soggetti che non hanno

un interesse qualificato a conoscere atti della Cassa nazionale

di assistenza e previdenza degli avvocati e procuratori, non

è legittimato a ricorrere contro il diniego opposto dalla cassa

alla domanda di accesso a suoi documenti. (2) L'iscritto alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza degli

avvocati e procuratori, che abbia chiesto di ottenere in loca

zione un alloggio di proprietà della cassa, ha un interesse qua

lificato ad accedere a tutti i documenti, gli atti e le delibere

Stato aveva espresso il parere 11 maggio 1992, n. 75 (Foro it., 1993, III, 76, con nota di G. Arena, La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi: due testi a confronto, che facendo la storia del d.p.r., lo pone a confronto col diverso e più incisivo progetto, parimenti ivi

riportato, elaborato, senza seguito, dalla commissione di studio presie duta dal prof. Cassese, istituita dal presidente del consiglio dei ministri

«per l'attuazione della legge sul procedimento amministrativo e sull'ac cesso ai documenti amministrativi», perciò inizialmente investita anche di questa materia).

Il condizionamento della applicabilità del capo V della I. 241/90 alla adozione del decreto o dei. decreti previsti dal 2° comma dell'art. 24, è stato chiaramente superato con l'emanazione del d.p.r. 352/92. Nel

frattempo, in ordine alle conseguenze giuridiche del ritardo col quale è stato emanato, la giurisprudenza si è articolata in una serie di orienta menti distinti, e spesso del tutto contrapposti, per il cui quadro si rinvia alla nota a Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 1994, n. 119, id., 1994, III, 361. Successivamente, nel senso che anche la mancata emanazione del regolamento governativo non preclude l'applicabilità delle norme sul diritto di accesso, Tar Toscana 12 febbraio 1994, n. 64, Trib. amm.

reg., 1994, I, 1475. II. - Senonché il successivo 4° comma del medesimo art. 24, stabili

sce che «le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare . . . le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al 2° com

ma»; prevede che anch'esse vi provvedano con uno o più regolamenti; e assegna loro, a tal fine, il termine di ulteriori sei mesi: scaduto, quin di, il 2 settembre 1991.

Naturalmente, al ritardo nella emanazione del regolamento governa tivo, hanno corrisposto ancora maggiori ritardi nella adozione di tali

conseguenti regolamenti per cosi dire decentrati: secondo un panorama assai variegato, che, tuttavia, ancora una volta vede come più riottose le amministrazioni non statali, e specialmente quelle comunali. E poi ché il riportato art. 31 indica il dato cui condiziona l'applicabilità delle norme del capo V, con una formula cosi ampia (fino all'entrata in vi

gore «. . . dei decreti di cui all'art. 24»), che anche i regolamenti delle

singole amministrazioni potrebbero essere ritenuti ugualmente per ciò

necessari, la vicenda, superata per quel che riguarda l'adozione del re

golamento governativo dopo il d.p.r. 352/92, si ripropone in termini

più o meno analoghi, pure per questi ultimi. III. - Con un intermezzo legislativo. Il governo, nel d.p.r. 352/92,

dopo aver dettato una più dettagliata disciplina dei regolamenti in que stione (art. 8), malgrado il suo carattere di normazione solo secondaria, ha tentato anche, all'art. 13, di dare regole pure per quel che riguarda le conseguenze della mancata adozione di essi: «Nelle more dell'adozio ne dei regolamenti ministeriali concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, e, in ogni caso non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, il diniego di accesso può essere op posto con procedimento motivato dal ministro, per le amministrazioni dello Stato, e dell'organo che ha la legale rappresentanza dell'ente, ne

gli altri casi, in relazione alle esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all'art. 24, 2° comma, e con riferimento ai criteri delineati dal l'art. 8». «Decorso il termine di un anno di cui al 1° comma, l'accesso non può essere negato se non nei casi previsti dalla legge» (si noterà che l'esplicito riferimento unicamente ai regolamenti «ministeriali», non solo è ingiustificatamente restrittivo del dettato dell'art. 24 della legge, che parla in genere di «singole amministrazioni», ma è anche patente mente contraddittorio con l'espressa attribuzione all'organo «. . . che ha la legale rappresentanza dell'ente . . .», della competenza a negare l'accesso nei casi di amministrazione non statale).

Comunque, il termine di un anno previsto dall'art. 13 d.p.r. 352/92, è stato prorogato di un altro anno, dall'art. 1 d.l. 15 luglio 1993 n. 227 (Le leggi, 1993, I, 1813). Non convertito (ibid., 2390). Reiterato: d.l. 14 settembre 1993 n. 358 (ibid., 2383), che stabilisce che il termine

previsto dall'art. 13 d.p.r. 352/92 «... è differito di sei mesi»; e con vertito, senza modificazioni, nella 1. 12 novembre 1993 n. 448 (ibid., 2875). Senonché il ciclo è poi ripartito: «Il termine previsto dall'art. 1 d.l. 14 settembre 1993 n. 358, convertito dalla 1. 12 novembre 1993 n. 448, è prorogato alla data del 30 maggio 1994» dal d.l. 17 gennaio 1994 n. 35, id., 1994, I, 272. Non convertito (ibid., 1012). Reiterato:

Il Foro Itaxjano — 1994.

inerenti la gestione del patrimonio immobiliare della cassa,

e, in particolare, a conoscere i criteri in base ai quali vengono

assegnati gli appartamenti, le assegnazioni degli ultimi cinque

anni, e gli acquisti immobiliari compiuti recentemente. (3) L'iscritto alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza degli

avvocati e procuratori, che abbia chiesto di ottenere in loca

zione un alloggio di proprietà della cassa, non ha un interesse

qualificato ad avere notizie in ordine alla eventuale proroga

d.l. 17 marzo 1994 n. 181, ibid., 1001. Non convertito (ibid., 1747). Reiterato: d.l. 16 maggio 1994 n. 295 (ibid., 1744). E finalmente con

vertito, con modificazioni, nella 1. 15 luglio 1994 n. 445 (ibid., 2674; testo coordinato: ibid., II, 306).

IV. - Quanto agli effetti della mancata emanazione dei regolamenti delle singole amministrazioni, Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 1992, n. 969, Foro it., 1993, III, 445, con nota di richiami, si è orientato

nel senso che l'art. 31 1. 241/90, per l'applicabilità del capo V sul dirit to di accesso, richiede l'emanazione pure di essi, ed ha deciso il caso

secondo l'art. 13 d.p.r. 352/92 (a tali richiami, adde, nello stesso senso:

Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 1994, n. 85, Cons. Stato, 1994, I, 195). Al contrario, Tar Emilia-Romagna, sez. II, 5 marzo 1993, n. 92,

Foro it., 1993, III, 446, con nota di richiami, ha affermato la tesi op posta, e sia pure al limitato fine di condannare l'amministrazione alle

spese. Successivamente, nel senso della non necessità della adozione pu re dei regolamenti suddetti, della irrilevanza della mancata loro emana

zione: Tar Sicilia, sede Catania, sez. III, 6 novembre 1993, n. 749, Trib. amm. reg., 1994, I, 416; Tar Toscana 12 febbraio 1994, n. 64, ibid., 1475. Inoltre, nel senso che dopo l'emanazione del d.p.r. 352/92, le singole amministrazioni che non abbiano adottato i regolamenti di loro competenza, potranno negare il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 13 di tale d.p.r., solo sulla base di una specifica motivazione che sia

conforme ai criteri enunciati dal precedente art. 8, Cons. Stato, sez.

VI, 7 dicembre 1993, n. 966, Cons. Stato, 1993, I, 1651; sez. IV 11

gennaio 1994, nn. 21 e 22, id., 1994, I, 5 e 8; 18 febbraio 1994, n.

148, ibid., 142; sez. VI 13 gennaio 1994, n. 2, ibid., 39; Tar Molise 9 luglio 1993, n. 162, Foro it., Rep. 1993, voce Atto amministrativo, n. 207. Sull'applicazione dell'art. 13 d.p.r. 352/92, cfr. anche Tar Lom

bardia 14 febbraio 1994, n. 61, Trib. amm. reg., 1994, I, 1406.

Rimane comunque salva, almeno secondo la giurisprudenza prevalen te, l'immediata esperibilità, sul piano processuale non meno che su quello sostanziale, dei diritti di accesso che trovino compiuto fondamento su norme diverse da quelle del capo V della 1. 241/90: Cons. Stato, sez.

V, 21 febbraio 1994, n. 119, relativa al diritto del consigliere comunale e provinciale di ottenere dagli uffici tutte le notizie utili all'espletamen to del proprio mandato, previsto dall'art. 31, 5° comma, 1. 142/90 (su cui v. anche la nota di richiami alla massima 2 tratta da Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 1994, n. 216, in questo fascicolo, III, 457), Foro it., 1994, III, 361, con nota di richiami, cui adde, nello stesso senso, sez. V 27 giugno 1994, n. 730, Cons. Stato, 1994, I, 824.

V. - Sulla competenza delle varie amministrazioni di stabilire le cate

gorie di atti l'accesso ai quali viene escluso per motivi di riservatezza, Tar Lazio, sez. II, 24 gennaio 1994, n. 60, Trib. amm. reg., 1994, I, 489, ha dichiarato la legittimità della norma dello statuto di un co

mune, che, in relazione all'art. 7 1. 142/90, attribuisce al sindaco la

possibilità di dichiarare preventivamente che determinati atti devono rimanere riservati, ma solo in quanto siano prefissati con regolamento gli atti e le categorie di atti in ordine ai quali il sindaco stesso ha questa facoltà.

VI. - Per l'inquadramento del diritto di accesso cosi come è discipli nato dalla nostra legislazione, per qualche riferimento di diritto comu

nitario, cfr. codice di condotta del 6 dicembre 1993, n. 93/730/Ce rela tivo all'accesso del pubblico ai documenti del consiglio e della commis

sione, Le leggi, 1994, V, 87; decisione 93/731/Ce del consiglio del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del consi

glio, ibid., 89; decisione 94/90/Ceca, Ce, Euratom della commissione, dell'8 febbraio 1994, sull'accesso del pubblico ai documenti della com

missione, ibid., 118.

(2) Il problema della legittimazione all'accesso di documenti da parte di associazioni variamente rappresentative di interessi, si basa sul prin cipio di cui alle successive due massime, e alla relativa nota, per il quale tale legittimazione spetta solo a chi abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Su tale problema, per riferimenti, cfr. Tar Lombardia, sez. Brescia, 7 novembre 1991, n. 809, Foro it., 1992, III, 20, con nota di richiami, che ha dichiarato fondato il diniego opposto da un ufficio provinciale del lavoro, alla domanda di accesso ai documenti relativi alle assunzio

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

tio degli organi dirigenti e alle assunzioni compiuti dopo la

loro scadenza. (4)

Diritto. — Debbono essere pregiudizialmente esaminate le ec

cezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della cassa.

Con la prima di esse si contesta razionabilità del diritto di accesso per mancanza del regolamento di cui all'art. 24, 4° com

ma, 1. n. 241 del 1990.

L'eccezione, come ha già avuto occasione di affermare la se

zione (cfr. sentenza n. 1013 del 28 aprile 1994), è infondata.

Il predetto art. 24 distingue due tipi di regolamento: quelli di cui al 2° comma, ai sensi del quale il governo è autorizzato

ad emanare «uno o più decreti intesi a disciplinare modalità

di esercizio del diritto d'accesso e gli altri casi d'esclusione del

diritto d'accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare» quat

tro gruppi di interessi pubblici o privati, enunciati dalle lett.

a) e b); quelli, previsti dal 4° comma, secondo cui le singole

amministrazioni hanno l'obbligo di individuare le categorie di

documenti sottratti all'accesso per le esigenze di cui al prece

dente 2° comma.

L'art. 31 della legge, secondo cui «le norme sul diritto d'ac

cesso . . . hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei de

creti di cui all'art. 24», subordina l'operatività del diritto in

parola all'emanazione dei soli regolamenti governativi, da ema

narsi appunto nella forma del decreto. I regolamenti di organiz

zazione delle singole amministrazioni restano dunque irrilevanti

ai fini dell'esercizio dello stesso diritto, non assumendo essi la

forma del decreto ma quelle, le più svariate possibili, previste

dai rispettivi ordinamenti. Se l'art. 31 avesse voluto condiziona

re gli effetti della 1. n. 241 a tutte le norme di organizzazione

sull'accesso previste dall'art. 24 avrebbe usato una diversa for

mula, quale «regolamenti», «atti di organizzazione», ecc.

Oltre il dato testuale, va poi considerato che i regolamenti

delle singole amministrazioni, a differenza di quello governati

ni obbligatorie presso aziende private, avanzata dalla Associazione na

zionale mutilati e invalidi civili, legittimata ad agire in via amministrati

va e giurisdizionale, contro le assunzioni o i dinieghi di assunzione in

violazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie, solo quando

queste riguardino pubbliche amministrazioni; nonché Cons. Stato, sez.

VI, 27 marzo 1992, n. 193, ibid., 353, con nota di richiami, che ha

escluso la legittimazione del Coordinamento delle associazioni per la

difesa degli utenti e consumatori, ad intervenire ad adiuvandum nel

ricorso proposto dai genitori di un alunno respinto, contro il diniego

dell'amministrazione a consentire loro l'accesso a taluni documenti che

lo riguardavano. Viceversa, Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 1993, n. 1036, id., Rep.

1993, voce Atto amministrativo, n. 230, e Tar Lazio, sez. I, 18 maggio

1993, n. 760, ibid., nn. 190, 232, 239 e voce Giustizia amministrativa, n. 402, hanno affermato il diritto di associazioni (Codacons, Associa

zione per la tutela dei diritti del malato), le quali per disposizioni dei

loro statuti perseguano il fine della tutela della salute, di accedere agli atti del procedimento a seguito del quale è stato autorizzato il commer

cio di un medicinale.

Più in generale, nel senso della legittimazione delle associazioni di

categoria ad accedere a documenti, a tutela degli interessi delle colletti

vità di cui sono centro di riferimento, Tar Lazio, sez. III, 15 marzo

1993, n. 344, ibid., voce Atto amministrativo, n. 209.

(3-4) Nello stesso senso, in un caso analogo, Tar Lazio, sez. Ili, 23

aprile 1993, n. 561, Foro it., Rep. 1993, voce Atto amministrativo,

n. 229. Contra, Tar Lazio, sez. I, 24 gennaio 1992, n. 70, id., 1993,

III, 141, con nota di richiami, che ha escluso che l'istante alla direzione

generale degli istituti di previdenza, per l'assegnazione di un apparta

mento in locazione, possa chiedere accesso ai documenti concernenti

le procedure relative, perché queste non sarebbero in funzione di inte

ressi pubblici, e, perciò, non sarebbero soggette alle regole della 1. 241/90.

Sul principio generale, secondo il quale in tanto un soggetto può chie

dere l'accesso a documenti amministrativi (e, in caso di rifiuto, esperire

lo speciale ricorso previsto a garanzia di tale suo diritto), solo in quan

to «.. . abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rile

vanti . . .» 0- 241/90, art. 22, 1° comma), e nei limiti entro i quali

10 abbia, v. la nota di richiami a Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 1994,

11 Foro Italiano — 1994.

vo, non servono a determinare le modalità di esercizio del dirit

to ma, assai più limitatamente, ad individuare gli atti sottratti

all'accesso; in tal modo le finalità di tali regolamenti ben posso no essere sostituite da un'attività prowedimentale a contenuto

singolo, attraverso un diniego motivato con le esigenze già am

piamente indicate e specificate dall'art. 24 della legge e dall'art.

8 dell'ormai emanato regolamento di cui al d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352.

Senza, inoltre, voler considerare come un diritto sancito da

una fonte primaria non possa essere vanificato in concreto at

traverso l'illegittima inerzia di una attività regolamentare non

indispensabile ai fini della connotazione dello stesso diritto (cfr. Tar Lazio, sez. I, 26 ottobre 1992, n. 1345).

Può passarsi agli altri due profili di inammissibilità sollevati dalla stessa difesa pubblica inerenti, rispettivamente, alla man

canza di una posizione legittimante delle associazioni ricorrenti

nonché di un interesse giuridicamente apprezzabile in ordine ad

una attività non prowedimentale della cassa, ma puramente or

ganizzativa e gestionale, per la quale esistono altri strumenti

di vigilanza e controllo predisposti dall'ordinamento.

Al riguardo occorre precisare che ai sensi dell'art. 22, 1° com

ma, 1. n. 241 il diritto d'accesso è riconosciuto «a chiunque

vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente ri

levanti».

I presupposti stabiliti dalla legge sono dunque di due tipi:

uno sostanziale statico, costituito dal possesso di una posizione

giuridica qualificata dall'ordinamento, che le dà rilievo e prote

zione; l'altro, di ordine sostanziale dinamico, costituito da un

interesse che legittimi il soggetto titolare ad agire per la tutela

di quella situazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre

1993, n. 1036, Foro it., Rep. 1993, voce Atto amministrativo,

nn. 194, 230, 236). Quanto al primo dei due presupposti sostanziali, questa se

zione ha già rilevato come esso sussista in capo ai singoli iscritti

alla cassa. L'iscrizione, infatti, in quanto produttrice di effetti

giuridici differenziati rispetto agli altri consociati derivanti dal

li. 78, id., 1994, III, 363 (nonché a sez. IV 7 marzo 1994, n. 216, in questo fascicolo, III, 457), che ha affermato l'inammissibilità del

ricorso proposto da un espropriando contro il diniego del comune di

consentirgli l'accesso a tutte le delibere in materia di un determinato

periodo, e non solo a quelle concernenti le procedure nei confronti di

aree di cui sia proprietario. A tali richiami, adde, Tar Lazio, sez. I, 18 maggio 1993, n. 760, cit., che ha considerato legittimo il rifiuto

dell'amministrazione di consentire l'accesso agli atti del procedimento a seguito del quale è stato autorizzato il commercio di un medicinale, a chi non aveva indicato le ragioni di un suo specifico interesse al suo uso.

Per quel che riguarda la domanda di accesso a documenti relativi

a procedure concorsuali, nel senso che la situazione giuridicamente rile

vante che la legittima, si radica solo dopo la loro conclusione, Tar La

zio, sez. I, 29 marzo 1994, n. 475, Trib. amm. reg., 1994, I, 1324 (vice

versa, nel senso che l'amministrazione ha la facoltà di differire tale

accesso al termine della procedura, per la diversa ragione che altrimenti

questa potrebbe esserne ostacolata: Tar Lazio, sez. I, 24 marzo 1992, n. 399, Foro it., 1993, III, 139, con nota di richiami). Per altri riferi

menti sul diritto di accesso agli atti di tali procedimenti, cfr. Tar Tosca

na, sez. I, 19 settembre 1991, n. 422, id., 1991, III, 521, con nota

di richiami, nonché la nota riferita alla massima n. 4 di Cons. Stato,

sez. IV, 7 marzo 1994, n. 216, cit.

Sempre in linea generale, la giurisprudenza si è orientata nel senso

che il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercita

to in connessione di un interesse giuridicamente rilevante, anche se non

sia (ancora) attuale un giudizio nel cui corso debbano essere utilizzati

gli atti cosi acquisiti, o addirittura un interesse ad agire in sede giurisdi

zionale: Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 1993, n. 966, Cons. Stato,

1993, I, 1651; sez. IV 11 gennaio 1994, n. 21, id., 1994, I, 5; 20 settem

bre 1994, n. 728, Settimana giur., 1994, 383; sez. VI 19 luglio 1994,

n. 1243, ibid., 358. Questo orientamento, d'altra parte, va correlato

con l'altro, secondo il quale è ammissibile la domanda di accesso a

documenti amministrativi (ed esperibile, in caso di diniego, lo speciale

ricorso ex art. 25 1. 241/90), anche se la disponibilità di tali documenti

sia stata chiesta da chi intenda utilizzarli in un giudizio già intentato,

e con concorso, perciò, con i poteri processuali esercitabili per la loro

acquisizione nel giudizio stesso: Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 1994,

n. 1015, in questo fascicolo, III, 466, con nota di richiami.

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Page 5: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione III; sentenza 27 luglio 1994, n. 1434; Pres. Borea, Est. Cappugi; Sulas, Codacons e altri (Avv. Rienzi) c. Cassa naz. assistenza

PARTE TERZA

l'appartenenza obbligatoria ad un ordinamento particolare (si

pensi soltanto agli oneri economici, di natura contributiva, sca

turenti dall'iscrizione), configura in capo agli iscritti la titolarità

di una condizione giuridica specificamente prevista dall'ordina

mento generale (v. 1. 8 gennaio 1952 n. 6). Sul punto si rimanda

a quanto affermato dalla sezione con sentenza 23 aprile 1993, n. 562 (ibid., nn. 216, 229), relativa ad un contenzioso in cui

era parte la stessa cassa.

Per quanto riguarda il secondo dei presupposti sostanziali pre visti dalla legge per esercitare il diritto d'accesso (interesse), è

stato precisato che questo non deve necessariamente avere con

sistenza di diritto soggettivo bastando che esso miri, in una di mensione partecipativa che prescinde dalla mera dialettica pro

cessuale, ad assicurare la trasparenza, l'efficienza e l'economi cità dell'attività amministrativa in tutte le sue manifestazioni, anche di natura non strettamente prowedimentale (art. 1 e 22

1. n. 241). Che l'interesse presupposto al diritto d'accesso non sia sol

tanto quello assumibile nelle tradizionali forme del diritto o in

teresse legittimo è confermato dagli art. 9 della legge e del d.p.r. n. 352 del 1992, che contempla espressamente fra i titolari del

diritto d'accesso anche i portatori di «interessi pubblici o diffusi». La tutela che ricollega l'interesse alla posizione giuridica non

è quindi solo quella giurisdizionale ma anche quella destinata ad incidere, attraverso il diritto strumentale d'accesso, nella sfe ra dei poteri autoritativi di ogni amministrazione (Tar Lazio, sez. I, 18 maggio 1993, n. 760, ibid., nn. 190, 232, 239; sez. II 25 novembre 1992, n. 2202, ibid., nn. 210, 233, 240).

Tutto ciò nei limiti della personalità e concretezza dell'inte resse (art. 1 d.p.r. n. 352) che valgono ad escludere dall'area di intervento della 1. n. 241 gli interessi non seri, emulativi o di mera curiosità od azioni di tipo popolare (Cons. Stato, sez.

IV, n. 1036 del 1993, cit.). Alla luce delle esposte considerazioni la legittimazione sia alla

richiesta di accesso che alla conseguente proposizione del ricor

so giurisdizionale appare in via generale sussistente in capo alla ricorrente avv. Gavina Sulas, che è iscritta alla cassa ed ha chie sto inoltre di partecipare alla procedura di assegnazione di un

immobile ad uso studio a Roma e Milano, salvo poi chiarire in prosieguo nel merito, in stretta correlazione con gli specifici documenti richiesti, ove l'accesso sia inammissibile ed entro quali limiti ed ove invece non si configuri come tale.

Il doppio presupposto voluto dalla legge e delineato dalla giu risprudenza non si verifica invece nei confronti del Codacons, dell'Associazione utenti servizi pubblici e dell'Associazione utenti

giustizia che non hanno un interesse specifico, né diretto né

strumentale, ad accedere alle informazioni ed ai documenti ri

chiesti. Né, peraltro, tale interesse è stato evidenziato nella ri chiesta del 3 dicembre 1993; in tale nota si fa infatti generica mente cenno ai fini statutari del Codacons, tra i quali rientre rebbe quello di controllare (anche attraverso le suddette

associazioni) la trasparenza e la correttezza dell'azione della pub blica amministrazione e la completa e imparziale applicazione dell'art. 97 Cost, e 132 1. n. 241 del 1990, ma da tale accenno non emerge, evidentemente, una posizione di interesse qualifi cato quale è quella delineata dalla legge e dalla giurisprudenza.

Per quanto riguarda la legittimità della nota 31 gennaio 1994, con la quale la cassa ha solo in parte consentito l'accesso alla documentazione richiesta dall'aw. Sulas, si osserva quanto segue.

I. - Per quanto riguarda la richiesta di conoscere i criteri in base ai quali vengono assegnati e/o occupati in locazione gli appartamenti, appare fondata la doglianza relativa alla non sa tisfattività della risposta. In effetti, la cassa si è limitata a forni re alla ricorrente una copia di alcuni articoli pubblicati sulla rivista «Previdenza forense» in cui, fra l'altro, si fa riferimento alle delibere del consiglio di amministrazione del 25 febbraio 1978, del 20 ottobre 1978 e del 26 ottobre 1990; ma proprio tali delibere erano i documenti da esibire, non sussistendo —

e comunque non essendo stati evidenziati — ostacoli alla loro

produzione. II e III. - Lo stesso valga per quanto riguarda gli atti delibe

II Foro Italiano — 1994.

rativi con cui sono state decise le locazioni negli ultimi cinque anni nonché l'indicazione degli immobili acquistati dalla cassa

nel corso del 1992 e del 1993 con il relativo prezzo. Deve essere in primo luogo riconosciuta l'ammissibilità della richiesta (e quin di del ricorso) essendo fatto valere, da parte di un iscritto che

ha anche chiesto l'assegnazione di un alloggio in locazione, da un lato l'interesse a verificare la legittimità delle operazioni pro cedimentali poste in essere e le relative determinazioni attraver

so la valutazione degli interessi privati coinvolti e, dall'altro, un interesse alla corretta gestione del patrimonio della cassa ed

alla conoscenza della relativa attività amministrativa (al cui esi

to il medesimo iscritto potrà porre in essere eventuali azioni di denuncia, sollecitazione, responsabilità interne ed esterne). Non può disconoscersi, in definitiva, che nella specie sussiste il perseguimento di un'utilità strumentale e concreta che è già stata ritenuta rientrante nelle previsioni della 1. n. 241 (cfr. la

già citata sentenza della sezione 561/93). In via conclusiva, l'i

stante ha diritto a conoscere tutti i documenti, gli atti e le deli bere inerenti la gestione del patrimonio immobiliare della cassa

(per quanto riguarda sia le locazioni che gli acquisti), con l'in

dicazione degli elementi idonei a verificare in concreto i requisi ti soggettivi ed oggettivi dei soggetti interessati e le condizioi dei contratti stipulati. Eventuali ragioni di riservatezza non po tranno essere opposte in via generale ed astratta in relazione ad intere categorie di atti ma soltanto, con specifica motivazio

ne, in relazione a singoli atti.

IV e V. - Ritiene invece il collegio che non sussita in capo all'istante avv. Sulas un interesse qualificto ad avere notizie in

ordine alla eventuale prorogatio degli organi dirigenti ed alle

assunzioni di personale effettuate in data successiva alla scaden za del mandato dei componenti del consiglio di amministrazio

ne; si tratta infatti di informazioni che esulano completamente dall'interesse evidenziato nella richiesta di accesso e che atten

gono ad attività istituzionalmente soggette al controllo del mini stro di grazia e giustizia nonché a quello democratico di tutti

gli iscritti attraverso il comitato dei delegati, liberamente eletto dai medesimi.

VI. - Per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione del l'art. 12 1. n. 241 del 1990, risultando essi ancora all'esame del

consiglio di amministrazione, la cassa non poteva evidentemen te esibirli.

Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere di chiarato inammissibile per quanto riguarda il Codacons, l'As sociazione utenti servizi pubblici e l'Associazione utenti giusti zia mentre va accolto, per quanto di ragione, limitatamente al l'aw. Gavina Sulas alla quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori dovrà rilasciare copia autentica degli atti indicati ai punti I, II e III.

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