sezione III; sentenza 28 marzo 1986, n. 1167; Pres. ed est. Moschini; Soc. Terme di Crodo (Avv.Consoli, Guarino) c. Min. partecipazioni statali (Avv. dello Stato Tallarida), Efim (Avv. Rossi,Giannini), Soc. Sopal (Avv. Rossano)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 129/130-131/132Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179284 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
le previsioni di Prg (e si è visto che il Prg di Atri pone limiti
e vincoli d'ordine globale per quanto concerne la zona in questio
ne) sia con l'interesse pubblico ad un congruo assetto delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
Giova a quest'ultimo proposito sottolineare che — contraria
mente all'assunto dei ricorrenti, i quali pretenderebbero che, me
diante l'approvazione tacita del proprio progetto, vengano altresì
assentite le parti relative ad una diversa sistemazione di una pree sistente strada pubblica ed alla predisposizione di spazi ad uso
pubblico (strade, parcheggi, verde) — ogniqualvolta un progetto edilizio richieda per la sua esecuzione anche la redazione di opere di urbanizzazione non completamente prefigurate nello strumen
to urbanistico (il che può accadere anche nell'ipotesi in cui venga
applicata la disposizione di cui all'art. 31,5° comma, della legge
urbanistica, la quale prevede il rilascio di singole licenze edilizie
subordinato, non già alla previa formazione di un piano di lottiz
zazione, bensì' al solo impegno del privato ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria), non può trovare applicazione il mec
canismo del silenzio-assenso, in quanto in tal caso, non potendo evidentemente essere rimessa all'arbitrio del privato la definizio
ne dell'assetto delle opere di urbanizzazione, deve necessariamen
te intervenire una previa valutazione al riguardo da parte dell'amministrazione e non può quindi considerarsi il rilascio del
la concessione un atto «dovuto» sulla sola base dello strumento
urbanistico generale. Si deve dunque concludere che nella fattispecie non si era for
mato il silenzio-assenso sull'istanza presentata dai ricorrenti, e
va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA
ZIO; sezione III; sentenza 28 marzo 1986, n. 1167; Pres. ed
est. Moschini; Soc. Terme di Crodo (Avv. Consoli, Guarino) e. Min. partecipazioni statali (Aw. dello Stato Taiaarida), Efim
(Avv. Rossi, Giannini), Soc. Sopal (Avv. Rossano).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA
ZIO; sezione III; sentenza 28 marzo 1986, n. 1167; Pres. ed
Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici — Partecipa zioni statali — Smobilizzo del settore alimentare — Delibera
zione del Cipi — Direttive ministeriali — Determinazione delle
modalità — Impugnazione — Difetto di giurisdizione ammini
strativa — Fattispecie (D.p.r. 14 giugno 1967 n. 554, soppres sione del comitato permanente per le partecipazioni statali e
del comitato interministeriale per l'Enel, art. 3; 1. 12 agosto 1977 n. 675, provvedimenti per il coordinamento della politica
industriale, la ristrutturazione e la riconversione e lo sviluppo del settore, art. 13).
Le direttive del Cipi e de! ministero delle partecipazioni statali
in ordine alla cessione da parte dell'Efim delle proprie parteci
pazioni azionarie nella società Terme di Recoaro sono atti in
terni al rapporto tra autorità di vigilanza ed ente controllato
e diretti a stabilire nell'esercizio della suprema funzione di go verno le linee di politica economica, pertanto, di fronte a tali
atti non sono configurabili situazioni giuridiche sostanziali pro tette di privati, tutelabili in sede giurisdizionale. (1)
(1) Nella sentenza riportata, che interviene nella vicenda relativa alla
cessione a privati della società Terme di Recoaro, il T.A.R. Lazio ha
negato l'impugnabilità della delibera Cipi del 27 maggio 1985 e delle con
seguenti direttive ministeriali da parte di società esclusa dalle trattative
per l'acquisto in quanto controllata da soggetto giuridico straniero. Con
la delibera sopra citata il Cipi aveva infatti impegnato il ministero delle
partecipazioni statali ad impartire agli enti, contestualmente alle autoriz
zazioni per la cessione di società del gruppo alimentare, le direttive op
portune affinché fosse assunto dall'acquirente l'obbligo di «assicurare per un congruo numero di anni la permanenza dell'azienda sotto il controllo
italiano». Il T.A.R. dichiara dunque inammissibile il ricorso per difetto di situa
zione giuridica sostanziale protetta affermando da un lato che gli atti
di indirizzo e le direttive del Cipi e del ministero delle partecipazioni sta
tali riguardano esclusivamente i rapporti interni tra Cipi, ministero ed
enti di gestione, dall'altro che gli atti in questione attengono alla sfera
del pubblico interesse, «essendo la discrezionalità che essi esprimono l'e
strinsecazione di una scelta liberamente compiuta in nome di finalità pri marie di riconosciuta preminenza pubblica».
La motivazione della sentenza oscilla quindi tra una qualificazione de
gli atti in esame come atti interni ovvero come atti politici, facendo riferi
mento a due nozioni delle quali sono assai incerti il regime giuridico e
i confini.
Il Foro Italiano — 1988.
Diritto. — La società ricorrente impugna il provvedimento con
il quale il ministro per le partecipazioni statali ha impartito diret
tive per l'alienazione da parte dell'Efim della sua partecipazione nella s.p.a. Terme di Recoaro, la delibera Cipi 27 maggio 1985, l'anteriore determinazione dell'Efim ed ogni atto presupposto nella
misura in cui comportino l'esclusione dalla trattativa della ricor
rente in quanto controllata da un soggetto giuridico straniero
(olandese). L'avvocatura generale dello Stato propone varie eccezioni pre
giudiziali di inammissibilità e irricevibilità rilevando tra l'altro, con riguardo ai provvedimenti intervenuti nella sequenza procedi
mentale, la carenza di giurisdizione del giudice adito.
In relazione all'esame di tale questione, che assume un ovvio
carattere di preminenza rispetto a tutte le altre questioni sia pre
giudiziali che di merito, appare anzitutto opportuno premettere alcune considerazioni sul sistema delle partecipazioni statali quale è venuto a determinarsi attraverso le successive disposizioni legis lative emanate sulla materia.
La qualificazione delle direttive intercorrenti tra lo Stato e gli enti pub blici dipendenti come atti interni, risalente a Ottaviano, Considerazioni
sugli enti pubblici strumentali, Padova, 1959, 79, è sostanzialmente ac colta dalla dottrina; v. però da ultimo in senso contrario G. Barone, Aspetti dell'attività interna della pubblica amministrazione, Milano, 1980, 94 ss.; C. Marzuou, Principio di legalità e attività di diritto privato della p.a., Milano, 1982, 159 ss.
In quanto atti interni, si afferma in giurisprudenza, le direttive produ cono effetti esclusivamente nell'ambito della p.a. e dunque, non essendo idonee a ledere direttamente gli interessi degli amministrati, non sono
impugnabili autonomamente: v. T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 gennaio 1984, n. 8, Foro it., Rep. 1984, voce Atto amministrativo, n. 24; Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 1984, n. 210, ibid., n. 25; 9 novembre 1983, n. 811, ibid., n. 22; 19 settembre 1982, n. 422, id., Rep. 1982, voce cit., n. 16; T.A.R. Liguria 3 aprile 1975, n. 58, id., Rep. 1975, voce cit., n. 31; Cass. 19 luglio 1973, n. 2123, id., Rep. 1973, voce cit., n. 13; 10 gennaio 1973, n. 54, ibid., n. 14; 21 maggio 1973, n. 1457, ibid., n. 15; 10 novem bre 1971, n. 3186, id., Rep. 1971, voce cit., n. 32; 5 giugno 1971, n.
1674, id., 1971, I, 2961. In alcune ipotesi la giurisprudenza ha in realtà affermato la immediata impugnabilità di una direttiva: cosi Cons, giust. amm. sic. 21 ottobre 1986, n. 194, id., Rep. 1986, voce Giustizia ammini
strativa, n. 165, la quale ha ritenuto impugnabile la circolare che dispone nel senso della reiezione di tutte le istanze dirette al rinnovo di una deter minata autorizzazione, e Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 1971, n. 306, id., Rep. 1971, voce Previdenza sociale, n. 279, che individua una specie di circolare precettiva e dunque impugnabile.
La giurisprudenza tuttavia, nel tentativo di ridurre l'area dell'attività amministrativa sottratta al sindacato del giudice amministrativo, afferma
che le direttive, in quanto atti che si inseriscono in una sequenza giuridica
procedimentale ed hanno per contenuto la determinazione di una regola
per l'esercizio del potere discrezionale, assumono nell'ordinamento gene rale una rilevanza che è mediata dal provvedimento nel quale la discrezio nalità si concreta: v. Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 1984, n. 210, id.,
Rep. 1984, voce Atto amministrativo, n. 25; 9 novembre 1983, n. 811,
ibid., n. 22; 16 giugno 1981, n. 300, id., Rep. 1981, voce cit., n. 16.
Se dunque da un lato è sindacabile e può risultare viziato il provvedi mento che si discosta da una direttiva (v. Cons. Stato, sez. I, 23 maggio 1980, n. 3094/74, id., Rep. 1983, voce cit., n. 103; sez. III 11 luglio 1978, n. 767/76, id., Rep. 1981, voce cit., n. 17), dall'altro attraverso
l'impugnativa del provvedimento che alla direttiva si è uniformato il giu dice può arrivare a sindacare la legittimità di questa, v. T.A.R. Umbria
29 agosto 1980, n. 199, ibid., n. 18. Anche nel caso di specie occorre, secondo il giudice adito, attenersi
al medesimo ordine concettuale. La lesione di una posizione giuridica
qualificata, e dunque la tutela giurisdizionale non sono riferibili alla di
rettiva. L'una e l'altra potranno eventualmente sorgere solo in un secon
do momento «rispetto agli atti della successiva sequenza giuridica
procedimentale» e dunque rispetto al concreto provvedimento di rifiuto
dell'offerta. Nel caso in esame la direttiva è rivolta ad un soggetto, l'ente
di gestione, che opera in regime di autonomia privata le cui determinazio
ni di volontà non si formalizzano in atti impugnabili da parte di terzi
e la cui attività non segue le regole e non incontra i limiti della discrezio
nalità amministrativa.
L'impugnabilità della delibera del Cipi viene altresì esclusa dalla sen
tenza in epigrafe in base ad una qualificazione della delibera stessa come
atto politico. Peraltro, oramai prevale in dottrina e in giurisprudenza una
nozione ristretta di atto politico secondo la quale per poter qualificare un atto come politico non è sufficiente che intervenga nella emanazione
dell'atto una valutazione di ordine politico, dovendo tale categoria essere
limitata a quegli atti che coinvolgono i supremi interessi dello Stato e
delle istituzioni: v. Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 1986, n. 30, id.,
Rep. 1986, voce cit., n. 46; T.A.R. Abruzzo 28 gennaio 1976, n. 15,
id., Rep. 1976, voce cit., n. 92; Cons. Stato, sez. VI, 5 novembre 1974, n. 348, id., Rep. 1974, voce cit., n. 21; T.A.R. Lazio, sez. Ili, 2 febbraio
1976, n. 60, id., 1977, III, 99 (in motivazione). [A. Scognamiglio]
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PARTE TERZA
Tale sistema risulta fondato su una ripartizione di compiti e
funzioni tra lo Stato e gli enti di gestione con la preminenza del
l'attività del governo in rapporto a situazioni che non siano di
mera gestione in presenza delle quali l'intervento delle valutazio
ni e decisioni governative costituisce orientamento dell'azione de
gli enti stessi im modo che questa corrisponda ai superiori interessi
nazionali ed alle linee di politica economica perseguite dal gover no alla istituzione del ministero delle partecipazioni statali dispo sta con 1. 22 dicembre 1956 n. 1589 per assicurare il coordinamento
e controllo delle varie partecipazioni statali e quindi con un pote re generale di vigilanza sui vari enti demandati a tale gestione è poi seguita l'istituzione del Cipe (d.p.r. 16 aprile 1967 n. 554) che ha sostituito il comitato permanente previsto dalla legge stes
sa, incaricato della elaborazione delle direttive generali inerenti
ai diversi settori controllati, fermo restando, peraltro, il potere del ministero delle partecipazioni statali, nell'esercizio della vigi lanza sugli enti di gestione, di controllare l'attuazione dei pro
grammi e delle direttive impartite (art. 3).
Sucessivamente, in seno al Cipe, con 1. 12 agosto 1977 n. 675
è stato costituito un comitato di ministri per il coordinamento
della politica industriale (Cipi) incaricato di determinare gli indi
rizzi di politica industriale e in questo ambito di approvare i pro
grammi pluriennali di intervento degli enti di gestione e le relative
modifiche (art. 12 e 13). Al ministero è rimasto il potere di vigilanza e di controllo.
Per quanto concerne in particolare l'Efim lo statuto approvato con d.p.r. 27 gennaio 1962 n. 38 prevede espressamente che le
direttive generali che l'ente deve seguire per l'attuazione dei pro
pri compiti sono determinate dal comitato interministeriale previ sto dall'art. 4 della sopra richiamata 1. 22 dicembre 1956 n. 1589.
Per quanto attiene al caso di specie con la 1. 4 maggio 1983
n. 168, per il trasferimento delle società di imbottigliamento di
acque minerali già inquadrate nell'Eaga, le partecipazioni aziona
rie sulla Terme di Recoaro s.p.a., sono state trasferite all'Efim
e le relative azioni sono state affidate in gestione fiduciaria alla
Sopal. A seguito della messa in vendita di tale partecipazione la soc.
Terme di Crodo ha fatto pervenire la propria offerta con due
soluzioni differenziate — comunque per un ammontare comples sivo di lire 25 miliardi — ed ha ritenuto illegittima, come sopra
rilevato, in quanto ingiustificatamente ostativa alla contrattazio
ne con essa società — la delibera del Cipi e le conseguenti diretti
ve ministeriali con le quali si richiede e quindi si stabilisce che
nella cessione dell'azienda ai privati venga assunto tra l'altro dal
le controparti l'impegno ad assicurare per un congruo numero
di anni la permanenza della società sotto il controllo italiano.
Ora non può porsi in dubbio che la cessione dell'intera parteci
pazione Recoaro gestita dalla Sopal per conto dell'Efim rappre senta lo smobilizzo di un settore di intervento al quale l'ente di
gestione non poteva provvedere senza tener conto degli indirizzi
di politica industriale e delle conseguenziali relative deliberazioni dei competenti organi chiamati per legge a compiere le prescritte valutazioni dell'operazione in relazione alle finalità di generale interesse che dovevano essere perseguite.
Il Cipi infatti dovendosi pronunciare sulla cessione a privati da parte dell'Iri della Sme e della Sidalm, preso atto della moti
vazione dell'operazione, in ragione dell'attuale situazione di mer cato dell'industria alimentare sia a livello nazionale che soprattutto internazionale e considerata l'esigenza di assicurare lo sviluppo e l'amodernamento del settore ha affermato l'opportunità per le
partecipazioni statali di concentrare l'impegno delle risorse finan
ziarie disponibili in altri settori da ritenere di importanza prio ritaria.
Di conseguenza la dismissione dalle partecipazioni statali del
settore alimentare doveva risultare compatibile con gli obiettivi
sopra indicati e quindi anche la privatizzazione del gruppo Sme
Sidalm e Sopal doveva rientrare in tali obiettivi ed assicurare quindi 10 sviluppo del settore stesso garantendo comunque il livello degli investimenti e dell'occupazione.
In tale situazione le deliberazioni in ordine allo smobilizzo di
competenza del Cipi e le direttive di competenza del ministro per le partecipazioni statali in base alla normativa sopra richiamata
(art. 3 d.p.r. n. 554 del 1967; art. 13 1. n. 675 del 1977) che
testualmente conferma la competenza ministeriale richiamando gli atti di indirizzo e le direttive anche in ordine all'acquisizione di
imprese e agli smobilizzi non possono non riguardare se non i
rapporti interni tra lo Stato e l'ente di gestione. Tali atti infatti attengono soltanto alla sfera del pubblico inte
resse alla cui realizzazione essi mirano senza fondare posizioni
11 Foro Italiano — 1988.
giuridicamente tutelabili di terzi ai quali in rapporto a quelle de
terminazioni e direttive non può riconoscersi altro che un interes
se di mero fatto non altrimenti rilevante.
In sostanza i terzi, pur se di fatto interessati a che l'ammini
strazione si determini allo svolgimento di una certa attività, non
possono peraltro ritenersi portatori di un interesse legittimo al
riguardo dovendosi escludere che possa esservi una situazione di
coincidenza con l'interesse pubblico quando l'interesse del priva to non potrebbe sorgere se non nel successivo momento attuativo.
Pertanto, fin quando si resti nella fase delle determinazioni di
rette a stabilire l'opportunità o meno di procedere alla vendita
e fissazione dei relativi criteri e modalità, deve escludersi la giuri dica rilevanza di qualsiasi posizione di interessi.
Queste considerazioni valgono certamente per la delibera del
Cipi 27 maggio 1985 recante le direttive concernenti il settore ali
mentare delle partecipazioni statali che ha dichiarato compatibile con gli obiettivi generali delle partecipazioni statali la fuoriuscita
dal settore alimentare e consentito quindi anche le privatizzazioni del gruppo Sem-Sidalm e Sopal purché in un quadro di potenzia mento degli investimenti e di mantenimento delle attività e richie
dendo al ministro gli opportuni interventi per realizzare tali finalità
anche attraverso la formulazione di ulteriori criteri ai quali at
tenersi.
La deliberazione di cui trattasi che costituiva il necessario pre
supposto per lo smobilizzo del settore rimane circoscritta al livel
lo dei rapporti interni tra governo ed ente di gestione e prescinde — sia per il momento iniziale in cui interviene sia per gli interessi
superiori perseguiti — dagli interessi privatistici degli eventuali
futuri aspiranti acquirenti per cui va esclusa la riconoscibilità nel
la predetta fase di posizioni tutelate di terzi.
Il fatto poi che gli interessi alla cui realizzazione tende l'azione
dell'amministrazione nella predetta fase prenegoziale vengono a
concretarsi in altrettanti atti non comporta la possibilità per il
privato contraente di una qualche tutela giurisdizionale nei loro
confronti essendo la discrezionalità che essi esprimono l'estrinse
cazione di una scelta liberamente compiuta in nome di finalità
primarie di riconosciuta preminenza pubblica per cui nei confronti
di tali determinazioni non appare ammissibile alcuna attuale for
ma di tutela innanzi a questo giudice.
Analoghe considerazioni valgono anche per quanto riguarda la direttiva del ministro delle partecipazioni statali pure impugna ta dalla società ricorrente.
È infatti evidente che anche tali direttive predisposte in funzio
ne attuattiva o integratrice della delibera del Cipi e comunque finalizzate a dare concreta attuazione alle indicazioni program matiche con quelle formulate si pongono anch'esse in una fase
anteriore alle vere e proprie trattative negoziali o destinate a svol
gersi soltanto in un secondo tempo e nel quadro di riferimento
fissato dall'ente sulla base anche degli altri elementi e interessi
compatibili. L'addotta violazione dell'interesse della ricorrente a vedersi presa
in considerazione la propria offerta rimane cosi nell'ambito del
mero fatto senza acquisire giuridico spessore con riferimento ad
uno specifico dovere di comportamento dell'amministrazione le
gittimamente imposto la cui eventuale contraddizione con altre
situazioni soggettive con esso collegabili possa consentire una ri
chiesta di tutela giurisdizionale. In conclusione si tratta in ambedue i casi di atti diretti a stabi
lire ed attuare le linee di politica economica dettate nell'esercizio
della suprema funzione di governo e posti a monte della stessa
determinazione di trattare, rispetto ai quali, pertanto, non posso no configurarsi posizioni qualificate di terzi privati suscettibili di
subire lesioni e tutelabili in sede di impugnativa giurisdizionale
quali potranno eventualmente sorgere soltanto in un secondo mo
mento per effetto della apertura della trattativa e rispetto agli atti della successiva sequenza giuridica procedimentale.
Ne consegue pertanto che allo stato deve riconoscersi in ordine
alla proposta impugnativa il difetto di giurisdizione dell'adito tri
bunale ed il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
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