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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 10 dicembre 1878, Pres....

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Sezione III —Udienza 10 dicembre 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini —Comune di S. Damiano Macra c. il Ministero delle Finanze (Avv. Francini) Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 89/90-91/92 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086486 . Accessed: 18/06/2014 14:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.143 on Wed, 18 Jun 2014 14:40:45 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 10 dicembre 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini — Comune di S. Damiano Macra c. il Ministero delle Finanze (Avv.

Sezione III —Udienza 10 dicembre 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini —Comune di S. DamianoMacra c. il Ministero delle Finanze (Avv. Francini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.89/90-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086486 .

Accessed: 18/06/2014 14:40

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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89 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Che la semplice assertiva della difesa dell'avvocato

Grillo di possedere un patrimonio cospicuo, quand'anche

potesse valere ad escludere il sequestro di crediti di

pendenti dalla stessa gestione, non può indurre a non

confermare quel sequestro, ora massime che per la di

lui decadenza dall'appello i debiti a di lui carico ac

certati sono diventati inopponibili; Per questi motivi, dichiara inammissibile il ricorso,

e conferma il sequestro.

CORTE DEI CONTI. Sezione III. — Udienza 19 settembre 1878, Pres. Ma

gli ani, Est. Pagano. — Altea.

Contabile — Vuoto «li cassa — Obbligazione del

terzo di risarcire il danno — Hon influenza sul

giudizio del conto (Reg. 21 dicembre 1873, n. 1747,

art. 19 e 81; Reg. gen. di contabilità, art. 243).

Verificatosi un vuoto di cassa in un'amministrazione

governativa (nella specie ufficio postale) non può avere influenza nel giudizio della Corte dei conti

di revisione del conto Vobbligazione assunta da

un terzo di rivalere l'amministrazione del danno

sofferto, col patto di sottentrare in tutti i diritti e

privilegi del contabile colpevole. Di tede obbligazione potrà soltanto tenersi conto dopo

che l'autorità competente siasi pronunziata sui

conti del .contabile, ed abbia accertato la deficienza di cassa.

La Corte, ecc. — Visto il rapporto della Direzione

generale delle Poste del 16 maggio 1877, n. 46928-5912,

eoi quale s'informa questa Procura generale, ch'erasi

nel 12 dicembre 1875 nel cennato Ufficio di Tempio constatata la vistosa deficienza di lire 17,942 25, ridotta

di poi, a seguito di posteriori verifiche, alla somma di

lire 17,400 62, per la quale il titolare Gio. Martino Altea

fu immediatamente licenziato dal servizio e denunziato

all'Autorità giudiziaria, che ne ordinò l'arresto quale

malversatore del pubblico danaro;

Visto che la Corte d'assise di Sassari con deliberazione

del 22 febbraio 1877 assolse il suddetto contabile, per non

averlo ritenuto colpevole dell'ascrittagli imputazione; Ritenuto di non spiegare alcuna influenza nel pre

sente giudizio l'obbligazione assunta dal signor Quirico

Antonio Vernici, di surrogarsi all'Amministrazione in

tutti i diritti, privilegi ed ipoteche contro l'Altea, ob

bligandosi con atto del 18 gennaio 1876 a rivalere

l'Amministrazione del debito di esso Altea sino alla

concorrente somma di lire 17,950;

Considerato che di siffatta obbligazione del Vernici

può dall'Amministrazione tenersene ragione alla fine

del giudizio del conto, che procedè indipendentemente

da qualunque surroga di credito, poiché trattandosi di

debiti di contabile dello Stato, sino a che non siano

essi regolarmente discaricati nei conti, non può in alcun

modo distrarsene il giudizio, e deve il riconoscimento

o l'accertamento farsi dal magistrato competente per

l'esame dei conti dello Stato ; riserbando le ragioni di

| compensazione al momento di mettere in esecuzione il

corrispondente giudicato; Considerato che il carico e lo scarico rimangono con

statati dalla certificazione degli Uffici amministrativi

delle Poste, che li dichiarano esatti e conformi alla

risultanza delle proprie scritture; Che dalla contrapposizione del carico allo scarico ri

sulta un residuo debito di lire 17,664 44, che può con

siderarsi come deficienza prevista negli articoli 19 e 81

del regolamento speciale, approvato con decreto reale

del 21 dicembre 1873, n. 1747, ed art. 243 del regola mento di contabilità generale;

Che siffatta deficienza deve accertarsi a carico del

contabile Altea, e nulla giovando nel presente giudizio di risultare la di lui gestione in modo estragiudiziale

regolata nei rapporti amministrativi dalla convenzione

del Vernici, che è venuto a saldare il debito del con

tabile mediante il versamento delle lire 17,950, nella

cassa della Direzione provinciale delle Poste di Sassari; Per questi motivi, condanna il contabile Altea al ver

samento nelle casse dell'Amministrazione, ecc.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 10 dicembre 1878, Pres. Ma

gliani, Est. Pasini — Comune di S. Damiano Macra

c. il Ministero delle Finanze (Avv. Francini).

Competenza — Corte ilei conti — Questioni ili di

ritto civile — Giudizio sui conti — Esattore —

Vuoto di cassa (Legge 20 marzo 1865, allegato A, art. 125; legge 20 marzo 1865, allegato E, art. 12).

La giurisdizione speciale che la Corte dei conti ha

in materia di conti non può estendersi alle que stioni di diritto civile che insorgono tra il Governo

eel i Comuni, solo perchè tali questioni in qualunque modo possono dipendere dall'esame dei suddetti

conti e da un giudizio sui medesimi. (1) Il giudice ordinario il quale è chiamato a conoscere

di tali controversie, deve sospendere il suo giudizio insino a che la Corte dei conti non siasi pronun ziata sui conti. (2)

La Corte, ecc. — Considerando che se da un lato non

sorge dubbio essere di esclusiva competenza della Corte

dei conti il giudizio sui conti dei gestori e contabili

dello Stato, nonché sui conti degli esattori e tesorieri

comunali, questi in via di ricorso dalle decisioni dei

(1-2) Ecco il fatto che diede luogo al ricorso. Nel 1869 l'esattore mandamentale di S. Damiano Macra fuggiva lasciando un vuoto di cassa. Siccome l'esattore gestiva non solo nell'interesse del Governo ma anche dei Comuni, così si procedette ad un riparto della deficienza fra gli enti interessati, ciascuno in proporzione dei rispettivi fondi di cassa. Il Comune ritenendo che l'intiera deficienza dovesse restare a carico del Governo, perchè colpevole di negligenza verso l'esattore, ci tava il Governo dinanzi il Tribunale di Cuneo per farsi dichiarare sciolto da ogni obbligo relativamente al riparto. Il Tribunale civile di Cuneo considerando che ogni indagine sulle differenze in ordine ai conti sfugge alla giurisdizione del Tribunale ordinario, e spetta esclusi vamente alla Corte dei conti il conoscerne, si dichiarava incompetente. Il Comune allora ricorse direttamente alla Corte dei conti.

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91 PARTE TERZA 92

Consigli di prefettura, a termini delle leggi 14 agosto

1862, n. 800, 22 aprile 1869, n. 5026, nonché dell'art. 125

della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 (al

legato A) e dell'art. 12 dell'altra legge di pari data

(allegato E), d'altro lato però non può nemmeno du

bitarsi che questa speciale giurisdizione della Corte dei

conti non può estendersi alle questioni di diritto civile

che insorgono tra il Governo ed i Comuni da una parte,

ed i privati ed altre pubbliche amministrazioni dall'altra,

solo perchè tali questioni in qualunque modo possono

dipendere dall'esame dei suddetti conti e da un giudizio

sui medesimi;

Considerando che insorgendo simili questioni, ed il

giudice civile ordinario non potendo entrare nell'esame

dei conti suindicati, ragion vuole che sospenda il suo

giudizio quando su questi conti non siano state emesse

le decisioni di competenza della Corte dei conti o del

Consiglio di prefettura, secondo i casi, ed è sotto questo

aspetto che può dirsi essere egli incompetente in pen

denza delle decisioni medesime e sino a che queste non

siano state pronunziate, come appunto ebbe a decidere

il Tribunale di Cuneo colla sua sentenza 8 aprile 1876;

Considerando che la pretesa spiegata dal Comune di

S. Damiano Macra contro le regie Finanze non è que

stione di conti governativi o comunali, e quindi sfugge

alla competenza della Corte dei conti, seppure, come

ritiene il Tribunale di Cuneo, la sua soluzione renda

necessario lo esame dei conti del già esattore Giuliano

Boschetti ; Considerando che questa Corte non potrebbe ora emet

tere alcuna decisione su questi conti del già esattore

Boschetti, non essendosi presentati in questo giudizio

nè quelli riguardanti la di lui gestione governativa, nè

quelli della sua gestione comunale, e quanto a questi

mancando il ricorso contro le decisioni di approvazione

del Consiglio di prefettura, le quali nemmeno accen

nasi che siano state emesse;

Per questi motivi, dichiara non essere allo stato degli

atti a deliberare.

CORTE DEI CONTI.

Sezione III — Udienza 19 novembre 1878, Pres. Ma

gliani, Est. Finali — Fondo culto c. Lombardi

(Avv. Grassi e Santarelli).

Corte dei conti — Procedimento — Chiamata in

causa — Istanza al presidente — Nullità della ci

tazione (R. Dee. 5 ottobre 1862, art. 28).

Se in un giudizio iniziato davanti la Corte dei conti

vien citato un solo convenuto, per la chiamata in

causa di altri è necessario farne proposta o do

manda al presidente della, Corte a cui spetta esclu

sivamente, in virtù del regolamento del 1862, di

determinare con un decreto il giorno della com

parizione di un convenuto, decreto che deve essere

notificato insieme alla citazione.

hi conseguenza dee ritenersi come non citato il se

condo convenuto, se citato a comparire alta stessa

udienza fissata, pel primo convenuto.

La Corte, ecc. — Considerando che nella presente

causa, oltre l'incidente proposto dalla difesa del con

venuto Lombardi, è un altro incidente da risolvere

preliminarmente, ed è la chiamata in causa del già

intendente Quagliotti; Che l'atto del giudizio introduttivo citava il solo

Lombardi, contento, per rispetto al Quagliotti ed a qual

sivoglia altro, d'una generica riserva di azioni e ra

gioni; Che niuna proposta o domanda fu fatta dal procu

ratore generale alla presidenza della Corte, perchè as

segnasse anche al Quagliotti un termine a comparire, ma credette poterlo citare alla stessa udienza già fis

sata pel Lombardi ; intorno al qual procedimento è da

osservare, senza ricorrere alle norme del diritto co

mune per l'intervento e per la chiamata in causa, che

il regolamento giudiziario della Corte, approvato col

regio decreto 1862, vuole costantemente che il giorno della comparizione d'un convenuto sia determinato dal

presidente con un decreto, il quale deve esser notifi

cato insieme alla citazione; Che invece di una chiamata in causa, l'azione pro

mossa contro il Quagliotti potrebbe essere riguardata come l'inizio di un nuovo giudizio che non ha rela

zione e identità col primo, onde a tanta maggior ra

gione richiederebbesi l'osservanza della disposizione formale del nostro regolamento di procedura; difatti

la procura generale nella- sua citazione, fondandosi

sopra una decisione in una causa contro Carle, Calvi

ed altri, fa dipendere l'obbligo del Quagliotti a rispon dere pel danno dato da Lombardi dalla asserita im

possibilità di risarcirlo in cui questi si trova, ricono

sciuta dopo avere spedita la prima citazione; Che quindi il Quagliotti è per ora a riguardare come

non citato, salvo sempre alla procura generale di pro cedere anche verso lo stesso nelle forme volute dalla

legge; Per questi motivi, ecc.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Elezioni amministrati ve — Lettura delle schede.

Il fatto della lettura delle schede per parte di uno

scrutatore o del segretario invece che del presidente non induce per se stesso la nullità delle elezioni. (1)

(Consiglio di Stato, parere 2 maggio 1879 — Comune

di Altidona — Man. degli arnm., 1879, pag. 171).

(1) Nel caso il Presidente dell'Ufficio elettorale anziché leggere esso stesso le schede si era limitato all'estrazione delle medesime, rimet tendole successivamente al segretario per la relativa lettura; e in quella occasione non ci fu per questo fatto alcun reclamo o protesta.

Il Cons'glio di Stato, col parere 4 aprile 1877, Comune di Carropoli, avea già deciso che: « Njn induce nullità delle elezioni il fatto del l'appello degli elettori per parte d'uno scrutatore anziché dal Presi

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