Sezione III —Udienza 10 dicembre 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini —Comune di S. DamianoMacra c. il Ministero delle Finanze (Avv. Francini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.89/90-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086486 .
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89 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Che la semplice assertiva della difesa dell'avvocato
Grillo di possedere un patrimonio cospicuo, quand'anche
potesse valere ad escludere il sequestro di crediti di
pendenti dalla stessa gestione, non può indurre a non
confermare quel sequestro, ora massime che per la di
lui decadenza dall'appello i debiti a di lui carico ac
certati sono diventati inopponibili; Per questi motivi, dichiara inammissibile il ricorso,
e conferma il sequestro.
CORTE DEI CONTI. Sezione III. — Udienza 19 settembre 1878, Pres. Ma
gli ani, Est. Pagano. — Altea.
Contabile — Vuoto «li cassa — Obbligazione del
terzo di risarcire il danno — Hon influenza sul
giudizio del conto (Reg. 21 dicembre 1873, n. 1747,
art. 19 e 81; Reg. gen. di contabilità, art. 243).
Verificatosi un vuoto di cassa in un'amministrazione
governativa (nella specie ufficio postale) non può avere influenza nel giudizio della Corte dei conti
di revisione del conto Vobbligazione assunta da
un terzo di rivalere l'amministrazione del danno
sofferto, col patto di sottentrare in tutti i diritti e
privilegi del contabile colpevole. Di tede obbligazione potrà soltanto tenersi conto dopo
che l'autorità competente siasi pronunziata sui
conti del .contabile, ed abbia accertato la deficienza di cassa.
La Corte, ecc. — Visto il rapporto della Direzione
generale delle Poste del 16 maggio 1877, n. 46928-5912,
eoi quale s'informa questa Procura generale, ch'erasi
nel 12 dicembre 1875 nel cennato Ufficio di Tempio constatata la vistosa deficienza di lire 17,942 25, ridotta
di poi, a seguito di posteriori verifiche, alla somma di
lire 17,400 62, per la quale il titolare Gio. Martino Altea
fu immediatamente licenziato dal servizio e denunziato
all'Autorità giudiziaria, che ne ordinò l'arresto quale
malversatore del pubblico danaro;
Visto che la Corte d'assise di Sassari con deliberazione
del 22 febbraio 1877 assolse il suddetto contabile, per non
averlo ritenuto colpevole dell'ascrittagli imputazione; Ritenuto di non spiegare alcuna influenza nel pre
sente giudizio l'obbligazione assunta dal signor Quirico
Antonio Vernici, di surrogarsi all'Amministrazione in
tutti i diritti, privilegi ed ipoteche contro l'Altea, ob
bligandosi con atto del 18 gennaio 1876 a rivalere
l'Amministrazione del debito di esso Altea sino alla
concorrente somma di lire 17,950;
Considerato che di siffatta obbligazione del Vernici
può dall'Amministrazione tenersene ragione alla fine
del giudizio del conto, che procedè indipendentemente
da qualunque surroga di credito, poiché trattandosi di
debiti di contabile dello Stato, sino a che non siano
essi regolarmente discaricati nei conti, non può in alcun
modo distrarsene il giudizio, e deve il riconoscimento
o l'accertamento farsi dal magistrato competente per
l'esame dei conti dello Stato ; riserbando le ragioni di
| compensazione al momento di mettere in esecuzione il
corrispondente giudicato; Considerato che il carico e lo scarico rimangono con
statati dalla certificazione degli Uffici amministrativi
delle Poste, che li dichiarano esatti e conformi alla
risultanza delle proprie scritture; Che dalla contrapposizione del carico allo scarico ri
sulta un residuo debito di lire 17,664 44, che può con
siderarsi come deficienza prevista negli articoli 19 e 81
del regolamento speciale, approvato con decreto reale
del 21 dicembre 1873, n. 1747, ed art. 243 del regola mento di contabilità generale;
Che siffatta deficienza deve accertarsi a carico del
contabile Altea, e nulla giovando nel presente giudizio di risultare la di lui gestione in modo estragiudiziale
regolata nei rapporti amministrativi dalla convenzione
del Vernici, che è venuto a saldare il debito del con
tabile mediante il versamento delle lire 17,950, nella
cassa della Direzione provinciale delle Poste di Sassari; Per questi motivi, condanna il contabile Altea al ver
samento nelle casse dell'Amministrazione, ecc.
CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 10 dicembre 1878, Pres. Ma
gliani, Est. Pasini — Comune di S. Damiano Macra
c. il Ministero delle Finanze (Avv. Francini).
Competenza — Corte ilei conti — Questioni ili di
ritto civile — Giudizio sui conti — Esattore —
Vuoto di cassa (Legge 20 marzo 1865, allegato A, art. 125; legge 20 marzo 1865, allegato E, art. 12).
La giurisdizione speciale che la Corte dei conti ha
in materia di conti non può estendersi alle que stioni di diritto civile che insorgono tra il Governo
eel i Comuni, solo perchè tali questioni in qualunque modo possono dipendere dall'esame dei suddetti
conti e da un giudizio sui medesimi. (1) Il giudice ordinario il quale è chiamato a conoscere
di tali controversie, deve sospendere il suo giudizio insino a che la Corte dei conti non siasi pronun ziata sui conti. (2)
La Corte, ecc. — Considerando che se da un lato non
sorge dubbio essere di esclusiva competenza della Corte
dei conti il giudizio sui conti dei gestori e contabili
dello Stato, nonché sui conti degli esattori e tesorieri
comunali, questi in via di ricorso dalle decisioni dei
(1-2) Ecco il fatto che diede luogo al ricorso. Nel 1869 l'esattore mandamentale di S. Damiano Macra fuggiva lasciando un vuoto di cassa. Siccome l'esattore gestiva non solo nell'interesse del Governo ma anche dei Comuni, così si procedette ad un riparto della deficienza fra gli enti interessati, ciascuno in proporzione dei rispettivi fondi di cassa. Il Comune ritenendo che l'intiera deficienza dovesse restare a carico del Governo, perchè colpevole di negligenza verso l'esattore, ci tava il Governo dinanzi il Tribunale di Cuneo per farsi dichiarare sciolto da ogni obbligo relativamente al riparto. Il Tribunale civile di Cuneo considerando che ogni indagine sulle differenze in ordine ai conti sfugge alla giurisdizione del Tribunale ordinario, e spetta esclusi vamente alla Corte dei conti il conoscerne, si dichiarava incompetente. Il Comune allora ricorse direttamente alla Corte dei conti.
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91 PARTE TERZA 92
Consigli di prefettura, a termini delle leggi 14 agosto
1862, n. 800, 22 aprile 1869, n. 5026, nonché dell'art. 125
della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 (al
legato A) e dell'art. 12 dell'altra legge di pari data
(allegato E), d'altro lato però non può nemmeno du
bitarsi che questa speciale giurisdizione della Corte dei
conti non può estendersi alle questioni di diritto civile
che insorgono tra il Governo ed i Comuni da una parte,
ed i privati ed altre pubbliche amministrazioni dall'altra,
solo perchè tali questioni in qualunque modo possono
dipendere dall'esame dei suddetti conti e da un giudizio
sui medesimi;
Considerando che insorgendo simili questioni, ed il
giudice civile ordinario non potendo entrare nell'esame
dei conti suindicati, ragion vuole che sospenda il suo
giudizio quando su questi conti non siano state emesse
le decisioni di competenza della Corte dei conti o del
Consiglio di prefettura, secondo i casi, ed è sotto questo
aspetto che può dirsi essere egli incompetente in pen
denza delle decisioni medesime e sino a che queste non
siano state pronunziate, come appunto ebbe a decidere
il Tribunale di Cuneo colla sua sentenza 8 aprile 1876;
Considerando che la pretesa spiegata dal Comune di
S. Damiano Macra contro le regie Finanze non è que
stione di conti governativi o comunali, e quindi sfugge
alla competenza della Corte dei conti, seppure, come
ritiene il Tribunale di Cuneo, la sua soluzione renda
necessario lo esame dei conti del già esattore Giuliano
Boschetti ; Considerando che questa Corte non potrebbe ora emet
tere alcuna decisione su questi conti del già esattore
Boschetti, non essendosi presentati in questo giudizio
nè quelli riguardanti la di lui gestione governativa, nè
quelli della sua gestione comunale, e quanto a questi
mancando il ricorso contro le decisioni di approvazione
del Consiglio di prefettura, le quali nemmeno accen
nasi che siano state emesse;
Per questi motivi, dichiara non essere allo stato degli
atti a deliberare.
CORTE DEI CONTI.
Sezione III — Udienza 19 novembre 1878, Pres. Ma
gliani, Est. Finali — Fondo culto c. Lombardi
(Avv. Grassi e Santarelli).
Corte dei conti — Procedimento — Chiamata in
causa — Istanza al presidente — Nullità della ci
tazione (R. Dee. 5 ottobre 1862, art. 28).
Se in un giudizio iniziato davanti la Corte dei conti
vien citato un solo convenuto, per la chiamata in
causa di altri è necessario farne proposta o do
manda al presidente della, Corte a cui spetta esclu
sivamente, in virtù del regolamento del 1862, di
determinare con un decreto il giorno della com
parizione di un convenuto, decreto che deve essere
notificato insieme alla citazione.
hi conseguenza dee ritenersi come non citato il se
condo convenuto, se citato a comparire alta stessa
udienza fissata, pel primo convenuto.
La Corte, ecc. — Considerando che nella presente
causa, oltre l'incidente proposto dalla difesa del con
venuto Lombardi, è un altro incidente da risolvere
preliminarmente, ed è la chiamata in causa del già
intendente Quagliotti; Che l'atto del giudizio introduttivo citava il solo
Lombardi, contento, per rispetto al Quagliotti ed a qual
sivoglia altro, d'una generica riserva di azioni e ra
gioni; Che niuna proposta o domanda fu fatta dal procu
ratore generale alla presidenza della Corte, perchè as
segnasse anche al Quagliotti un termine a comparire, ma credette poterlo citare alla stessa udienza già fis
sata pel Lombardi ; intorno al qual procedimento è da
osservare, senza ricorrere alle norme del diritto co
mune per l'intervento e per la chiamata in causa, che
il regolamento giudiziario della Corte, approvato col
regio decreto 1862, vuole costantemente che il giorno della comparizione d'un convenuto sia determinato dal
presidente con un decreto, il quale deve esser notifi
cato insieme alla citazione; Che invece di una chiamata in causa, l'azione pro
mossa contro il Quagliotti potrebbe essere riguardata come l'inizio di un nuovo giudizio che non ha rela
zione e identità col primo, onde a tanta maggior ra
gione richiederebbesi l'osservanza della disposizione formale del nostro regolamento di procedura; difatti
la procura generale nella- sua citazione, fondandosi
sopra una decisione in una causa contro Carle, Calvi
ed altri, fa dipendere l'obbligo del Quagliotti a rispon dere pel danno dato da Lombardi dalla asserita im
possibilità di risarcirlo in cui questi si trova, ricono
sciuta dopo avere spedita la prima citazione; Che quindi il Quagliotti è per ora a riguardare come
non citato, salvo sempre alla procura generale di pro cedere anche verso lo stesso nelle forme volute dalla
legge; Per questi motivi, ecc.
RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Elezioni amministrati ve — Lettura delle schede.
Il fatto della lettura delle schede per parte di uno
scrutatore o del segretario invece che del presidente non induce per se stesso la nullità delle elezioni. (1)
(Consiglio di Stato, parere 2 maggio 1879 — Comune
di Altidona — Man. degli arnm., 1879, pag. 171).
(1) Nel caso il Presidente dell'Ufficio elettorale anziché leggere esso stesso le schede si era limitato all'estrazione delle medesime, rimet tendole successivamente al segretario per la relativa lettura; e in quella occasione non ci fu per questo fatto alcun reclamo o protesta.
Il Cons'glio di Stato, col parere 4 aprile 1877, Comune di Carropoli, avea già deciso che: « Njn induce nullità delle elezioni il fatto del l'appello degli elettori per parte d'uno scrutatore anziché dal Presi
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