Sezione III —Udienza 11 giugno 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini —Ric. De RisoSource: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1878), pp.111/112-113/114Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23083028 .
Accessed: 17/06/2014 18:20
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 17 Jun 2014 18:20:23 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Ill PARTE TERZA 112
venne a crearsi uno speciale mezzo di soddisfazione
che prima non aveva.
In questo caso è manifesto che purché il creditore
sia egualmente garantito, nulla importa che la garanzia stia piuttosto nelle cose sequestrate, che in qualsiasi altro modo d'assicurazione, ond'è clie la legge diede
in tal caso facojtà all'interessato di surrogare cau
zione a cauzione, con di lui vantaggio, e senza danno
del creditore, la cui condizione non viene menoma
mente pregiudicata. Che però ben altro è il caso di un creditore il quale
con apposito contratto siasi procurato un'ipoteca, o
altra garanzia determinata, qual è il vincolo o il pegno
sopra rendita pubblica, la quale retta da legge spe ciale è per sua natura e per la sua semplicità di molto
più facile esecuzione nel caso che sorga il debito pel
quale fu dessa vincolata.
Che perciò in questo «caso non può essere lecito al
debitore di variare a pregiudizio del creditore l'og
getto della sua obbligazione; e siccome non potrebbe il debitore ipotecario surrogare l'ipoteca che ha data
con altra cauzione, così non può chi vincolò rendita
cambiare il diritto del creditore di riscuotere imme
diatamente le rate immobilizzate di essa in una ragione
ipotecaria sopra stabili, la cui realizzazione bene spesso non può aver luogo senza complicati giudizi di gradua zione e distribuzione, senza moltiplicità d'incumbenti,
peggiorandone così gravemente la giuridica condizione ; Che perciò a questo secondo caso non può estendersi
il citato art. 934 perchè qui non si tratta di sequestro
conservativo, ma invece di un atto esecutivo sopra una rendita ipotecata o pignorata in forza del contratto
di cauzione, epperciò di cosa affatto diversa dal se
questro ; Che questo secondo caso contemplato dall'art. 146 del
regolamento sul Debito pubblico approvato col R. De
creto 5 ottobre 1870 (5942) è piuttosto da assimilarsi
a quello del creditore avente ipoteca sopra immobili, in
favore del quale dalla data della trascrizione del pre cetto nell'ufficio delle ipoteche, i frutti degl'immobili
rimangono., ai termini degli articoli 2021 e 2025 del Co
dice civile inerenti ed immobilizzati coi beni, e sono
col prezzo di questi pagati ai creditori. Nè certo nel
Codice civile nè altrove si ha disposizione, la quale
permetta nel detto caso d'immobilizzazione di frutti, al debitore di surrogare a quei frutti un'altra cauzione, come lo permette il succitato art. 934 nel caso di sem
plice sequestro conservativo; Che è ben vero che il citato art. 146 del regolamento
suddetto designa il dritto del creditore sulle rate se
mestrali delle rendite ipotecate, che può esperirsi du
rante il giudizio d'espropriazione in virtù d'ipoteca, col
nome di sequestro; ma se questo diritto ha qualche
rassomiglianza col sequestro, e potrebbe anche chia
marsi conservativo perchè in effetto conserva ciò che la cosa stessa produce, è però ben diverso nei suoi
effetti, e ben a ragione già decise questa Corte col
precedente suo giudicato in questa causa emanato, in
data 3 aprile 1877, non essere a questa specie appli
cabile l'art. 924 del suddetto Codice di procedura ci
vile, il che avrebbe potato pur dirsi degli articoli suc
cessivi.
Per questi motivi, dichiara non essere luogo, ecc.
CORTE DEI CONTI. Sezione III - Udienza 11 giugno 1878, Pres. Magliani,
Est. Pasini — Ric. De Riso.
Ricevitore provinciale — Itoiiinmla — Atti esecu
tivi — Sospensione — Corte «lei conti — Compc tcn/.ii (L. 20 aprile 1871, art. 72, 73, 86, 94).
Sull'azione pei- l'esonero dal pagamento di una somma
promossa da un contabile tenuto alla resa di conto
giudiziale (nella specie ricevitore provinciale) la
Corte non può provvedere se non in occasione del
giudizio sui conti che egli per legge deve presen tare.
La Corte dei conti non è competente ad ordinare la
sospensione degli atti esecutivi intrapresi contro un
ricevitore provinciale in base alla legge 20 apr. 1871.
La Sezione, ecc. — Veduto l'atto di citazione 25 a
prilé1' 1878, notificato dall'Intendenza di finanza di Ca
tanzaro ad istanza del signor Giusepjse Dè Riso, già ricevitore provinciale, il quale chiede assoluzione dal
debito di lire 28,108 26 e relative multe di lire 1124 30, il cui pagamento fu precettato d'ordine del Ministero
delle finanze dall'Intendenza di finanza di Catanzaro, con atto notificato il 16 aprile p. p., e chiede in pari
tempo che sia ordinata la sospensione di qualsiasi atto
esecutivo in suo confronto ; Ritenuto che il debito al cui pagamento fu precet
tato il signor De Riso qual ricevitore provinciale di
pende da deficienza di .cassa lasciata dal già esattore
consorziale di Mileto, Antonino Calcaterra, la cui ge
stione, per quanto viene asserito, fu scoperta di cauzione ; Sentiti alla pubblica udienza l'avv. cav. Marolda Pe
tilli per l'attore De Riso, il quale insistendo sulla do
manda di sospensione di atti esecutivi, quanto alla do
manda di esonero dal debito attribuito al suo mandante
chiese che, qualora la Corte non trovasse di pronun ciare sin d'ora tale esonero, ne riunisca il giudizio a
quello da mettersi sul conto della ricevitoria provin ciale di Catanzaro per l'anno 1877;
ed il signor procuratore generale, il quale annuendo a questa, riunione del giudizio in merito, si oppose alla
chiesta sospensione degli atti esecutivi, ritenendo che
non competa alla Corte accordarlo ; Attesoché trattandosi di domanda fatta da un con
tabile tenuto alla resa di conto giudiziale, qual'è il ri
cevitore provinciale (art. 94, L. 20 aprile 1871. n. 192, serie 2"), la Corte non ne può prendere cognizione che in occasione del giudizio sui conti che egli deve pre sentare (art. 34-35, L. 14 agosto 1862, n. 800), 'e non essendo ancora stato prodotto il conto della ricevitoria
provinciale di Catanzaro per l'anno 1877, ultimo di sua
gestione, è a questo conto che deve rinviarsi il giu dizio sulla suddetta domanda;
This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 17 Jun 2014 18:20:23 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
113 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 114
Attesoché, seppure il precetto notificato al signor
De Riso può riguardarsi come un inizio di atti esecu
tivi, siccome tratterebbesi di atti intrapresi contro un
ricevitore provinciale in base alla legge 20 aprile 1871,
non potrebbe la Corte ordinarne la sospensione, che
solo dal Ministero delle finanze può essere autoriz
zata, salva qualunque azione dinanzi all'autorita giu
diziaria per l'eventuale risarcimento dei danni, come
si desume dalle combinate disposizioni degli artjcoli 72,
73, 86 della succitata legge 20 aprile 1871.
Per questi motivi, dichiara non esser soggetto a de
liberare sulla chiesta sospensione di atti esecutivi, e
rinvia l'attore al giudizio sul conto, ecc.
CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 9 aprile 1878, Pres. Magliani
P., Est. Pasini — Costantini già esattore del Co
nnine di Marcetelli (Avv. Cadoni) c. Comune di Mar
cetelli (Avv. Rosati).
Conto comunale — Progetto «li transazioni* — Re
voca — Revisione del conto — Imposta fon
diaria — Quota inesigibile — Prova — IìiiìuU
sion» <1 i partite scoperte di mandati — Spese
coattive — Spese non coattive.
Una semplice deliberazione di un Comune, non ac
cettata dall' interessato e non approvata dall'auto
rità competente, con la quale si sia progettata una
transazione con l'ex-esattore e si siano riveduti
i conti già esaminati dal Consiglio di prefettura
discutendo le pretese accampate e ì documenti
prodotti, non può valere nè come transazione, nè
come revisione di conti, e può essere revocata con
altra deliberazione.
Nella imposta fondiaria possono verificarsi quote
indebite, non quote inesigibili: in ogni modo la
inesigibilità deve essere provata con i verbali delle
coazioni inutilmente eseguite e non con posteriori
certificati d' usciere.
La Corte dei conti deve ammettere in secle di ap
pello, nello scarico, tutte le partite coperte da
mandati regolari, ancorché emessi o quitanzati
posteriormente al decreto del Consiglio di prefet
tura sul conto oggetto del giudizio.
Debbono parimenti ammettersi nello scarico tutte le
partite che, quantunque scoperte da regolari man
dati di pagamento, riguardino spese coattive re
golarmente provate mediante la produzione delle
quietanze o di documenti equipollenti. Tali sono le somme dovute al Demanio il cui paga
mento risulta da certificato del ricevitore del re
gistro, le somme pagate per spese mandamentali
provate con attestato del Comune, capoluogo di
mandamento, per bollo di registro dello stato ci
vile, per atto coattivo contilo debitori del Comune
risultanti dagli atti stessi, per tasse provinciali,
provate con certificato del ricevitore provinciale e
simili.
Non possono ammettersi nello scarico pagamenti per
spese non coattive, essendo indubitato, per le leggi
vigenti e per le precedenti pontificie, che V esattore
non poteva pagare tali spese se non dietro rego
lari mandati rilasciati dalla Giunta comunale.
La Sezione, ecc. — In l'atto, la prima quistione da ri
solvere si è: se la deliberazione del Consiglio di Mar
cetelli, in data 17 dicembre 1873, sia pel Comune ob
bligatoria in confronto del Costantini, non ostante il
posteriore suo annullamento pronunciato colla succes
siva in data 31 marzo 1874. La deliberazione consi
gliare del 1872 non fu indubbiamente una transazione
compiuta, mancandone gli elementi essenziali dell' ap
provazione da parte dell'autorità tutoria del Comune
e dell'accettazione' da parte del Costantini; tutto al
più sarebbe a considerarsi come un progetto di tran
sazione fatto dal Comune, ma non accettato dall' altra
parte, e perciò stesso privo affatto d'ogni efficacia.
Potrebbe dirsi invero che la suddetta deliberazione del
1873 consti di due parti distinte, cioè di un progetto di transazione, in quanto oft'rivasi con essa al Costan
tini di transigere sopra ogni di lui pretesa, mediante
il pagamento di una parte di L. 1000, e di una revi
sione dei conti del Costantini medesimo, in quanto esaminavansi una ad una tutte le pretese che egli aveva allora accampate, ed in base ai documenti da
lui prodotti ed esistenti nell'ufficio comunale, nonché
alla proposta di un delegato della sottoprefettura, pro nunciavasi l'ammissione totale o parziale, ovvero la
esclusione di ognuna di quelle pretese. Ma, pur consi
derata la suddetta deliberazione sotto questo duplice
aspetto, mentre è indubbio (ed in ciò le parti sono
d'accordo) che come progetto di transazione non
avrebbe alcuna efficacia, non può ammettersi che
avesse effetto obbligatorio come revisione di conti.
Infatti, è d'uopo prima di tutto considerare che per la
legge comunale e provinciale i conti consuntivi dei
Comuni (corpi tutelati) sono soggetti all'approvazione
dei Consigli di prefettura, ai quali spetta il pronun
ciare, non già sulla base delle dichiarazioni ed ammis
sioni dei Consigli comunali, ma si sulla base dei do
cumenti che corredar devono quei conti, e delle
disposizioni di legge. Una volta pertanto che il Consi
glio di prefettura ha pronunciato il suo decreto sul
conto consuntivo di un Comune, non è lecito al Con
siglio comunale di eludere il decreto stesso, variandone
le risultanze con introduzioni di nuove partite, con
la esclusione di altre, e solo quando creda che per nuove emergenze il conto già approvato debba essere
modificato, può provocare dal Consiglio di prefettura
un nuovo decreto rivocatorio del precedente, così e
come potrebbe provocarlo anche lo stesso contabile.
E pertanto la deliberazione 17 novembre 1873 del
Consiglio comunale di Marcetelli avrebbe potuto formar
soggetto di un nuovo decreto revocatorio del Consi
glio di prefettura, ma non mai da sè sola aver valore
di distruggere gli effetti giuridici del decreto primi
tivo. Nessun partito quindi può trarre il ricorrente
This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 17 Jun 2014 18:20:23 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions