+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 11 giugno 1878, Pres....

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 11 giugno 1878, Pres....

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: hoangcong
View: 213 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
Sezione III —Udienza 11 giugno 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini —Ric. De Riso Source: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1878), pp. 111/112-113/114 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23083028 . Accessed: 17/06/2014 18:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 17 Jun 2014 18:20:23 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 11 giugno 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini — Ric. De Riso

Sezione III —Udienza 11 giugno 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini —Ric. De RisoSource: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1878), pp.111/112-113/114Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23083028 .

Accessed: 17/06/2014 18:20

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 17 Jun 2014 18:20:23 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 11 giugno 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini — Ric. De Riso

Ill PARTE TERZA 112

venne a crearsi uno speciale mezzo di soddisfazione

che prima non aveva.

In questo caso è manifesto che purché il creditore

sia egualmente garantito, nulla importa che la garanzia stia piuttosto nelle cose sequestrate, che in qualsiasi altro modo d'assicurazione, ond'è clie la legge diede

in tal caso facojtà all'interessato di surrogare cau

zione a cauzione, con di lui vantaggio, e senza danno

del creditore, la cui condizione non viene menoma

mente pregiudicata. Che però ben altro è il caso di un creditore il quale

con apposito contratto siasi procurato un'ipoteca, o

altra garanzia determinata, qual è il vincolo o il pegno

sopra rendita pubblica, la quale retta da legge spe ciale è per sua natura e per la sua semplicità di molto

più facile esecuzione nel caso che sorga il debito pel

quale fu dessa vincolata.

Che perciò in questo «caso non può essere lecito al

debitore di variare a pregiudizio del creditore l'og

getto della sua obbligazione; e siccome non potrebbe il debitore ipotecario surrogare l'ipoteca che ha data

con altra cauzione, così non può chi vincolò rendita

cambiare il diritto del creditore di riscuotere imme

diatamente le rate immobilizzate di essa in una ragione

ipotecaria sopra stabili, la cui realizzazione bene spesso non può aver luogo senza complicati giudizi di gradua zione e distribuzione, senza moltiplicità d'incumbenti,

peggiorandone così gravemente la giuridica condizione ; Che perciò a questo secondo caso non può estendersi

il citato art. 934 perchè qui non si tratta di sequestro

conservativo, ma invece di un atto esecutivo sopra una rendita ipotecata o pignorata in forza del contratto

di cauzione, epperciò di cosa affatto diversa dal se

questro ; Che questo secondo caso contemplato dall'art. 146 del

regolamento sul Debito pubblico approvato col R. De

creto 5 ottobre 1870 (5942) è piuttosto da assimilarsi

a quello del creditore avente ipoteca sopra immobili, in

favore del quale dalla data della trascrizione del pre cetto nell'ufficio delle ipoteche, i frutti degl'immobili

rimangono., ai termini degli articoli 2021 e 2025 del Co

dice civile inerenti ed immobilizzati coi beni, e sono

col prezzo di questi pagati ai creditori. Nè certo nel

Codice civile nè altrove si ha disposizione, la quale

permetta nel detto caso d'immobilizzazione di frutti, al debitore di surrogare a quei frutti un'altra cauzione, come lo permette il succitato art. 934 nel caso di sem

plice sequestro conservativo; Che è ben vero che il citato art. 146 del regolamento

suddetto designa il dritto del creditore sulle rate se

mestrali delle rendite ipotecate, che può esperirsi du

rante il giudizio d'espropriazione in virtù d'ipoteca, col

nome di sequestro; ma se questo diritto ha qualche

rassomiglianza col sequestro, e potrebbe anche chia

marsi conservativo perchè in effetto conserva ciò che la cosa stessa produce, è però ben diverso nei suoi

effetti, e ben a ragione già decise questa Corte col

precedente suo giudicato in questa causa emanato, in

data 3 aprile 1877, non essere a questa specie appli

cabile l'art. 924 del suddetto Codice di procedura ci

vile, il che avrebbe potato pur dirsi degli articoli suc

cessivi.

Per questi motivi, dichiara non essere luogo, ecc.

CORTE DEI CONTI. Sezione III - Udienza 11 giugno 1878, Pres. Magliani,

Est. Pasini — Ric. De Riso.

Ricevitore provinciale — Itoiiinmla — Atti esecu

tivi — Sospensione — Corte «lei conti — Compc tcn/.ii (L. 20 aprile 1871, art. 72, 73, 86, 94).

Sull'azione pei- l'esonero dal pagamento di una somma

promossa da un contabile tenuto alla resa di conto

giudiziale (nella specie ricevitore provinciale) la

Corte non può provvedere se non in occasione del

giudizio sui conti che egli per legge deve presen tare.

La Corte dei conti non è competente ad ordinare la

sospensione degli atti esecutivi intrapresi contro un

ricevitore provinciale in base alla legge 20 apr. 1871.

La Sezione, ecc. — Veduto l'atto di citazione 25 a

prilé1' 1878, notificato dall'Intendenza di finanza di Ca

tanzaro ad istanza del signor Giusepjse Dè Riso, già ricevitore provinciale, il quale chiede assoluzione dal

debito di lire 28,108 26 e relative multe di lire 1124 30, il cui pagamento fu precettato d'ordine del Ministero

delle finanze dall'Intendenza di finanza di Catanzaro, con atto notificato il 16 aprile p. p., e chiede in pari

tempo che sia ordinata la sospensione di qualsiasi atto

esecutivo in suo confronto ; Ritenuto che il debito al cui pagamento fu precet

tato il signor De Riso qual ricevitore provinciale di

pende da deficienza di .cassa lasciata dal già esattore

consorziale di Mileto, Antonino Calcaterra, la cui ge

stione, per quanto viene asserito, fu scoperta di cauzione ; Sentiti alla pubblica udienza l'avv. cav. Marolda Pe

tilli per l'attore De Riso, il quale insistendo sulla do

manda di sospensione di atti esecutivi, quanto alla do

manda di esonero dal debito attribuito al suo mandante

chiese che, qualora la Corte non trovasse di pronun ciare sin d'ora tale esonero, ne riunisca il giudizio a

quello da mettersi sul conto della ricevitoria provin ciale di Catanzaro per l'anno 1877;

ed il signor procuratore generale, il quale annuendo a questa, riunione del giudizio in merito, si oppose alla

chiesta sospensione degli atti esecutivi, ritenendo che

non competa alla Corte accordarlo ; Attesoché trattandosi di domanda fatta da un con

tabile tenuto alla resa di conto giudiziale, qual'è il ri

cevitore provinciale (art. 94, L. 20 aprile 1871. n. 192, serie 2"), la Corte non ne può prendere cognizione che in occasione del giudizio sui conti che egli deve pre sentare (art. 34-35, L. 14 agosto 1862, n. 800), 'e non essendo ancora stato prodotto il conto della ricevitoria

provinciale di Catanzaro per l'anno 1877, ultimo di sua

gestione, è a questo conto che deve rinviarsi il giu dizio sulla suddetta domanda;

This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 17 Jun 2014 18:20:23 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 11 giugno 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini — Ric. De Riso

113 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 114

Attesoché, seppure il precetto notificato al signor

De Riso può riguardarsi come un inizio di atti esecu

tivi, siccome tratterebbesi di atti intrapresi contro un

ricevitore provinciale in base alla legge 20 aprile 1871,

non potrebbe la Corte ordinarne la sospensione, che

solo dal Ministero delle finanze può essere autoriz

zata, salva qualunque azione dinanzi all'autorita giu

diziaria per l'eventuale risarcimento dei danni, come

si desume dalle combinate disposizioni degli artjcoli 72,

73, 86 della succitata legge 20 aprile 1871.

Per questi motivi, dichiara non esser soggetto a de

liberare sulla chiesta sospensione di atti esecutivi, e

rinvia l'attore al giudizio sul conto, ecc.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 9 aprile 1878, Pres. Magliani

P., Est. Pasini — Costantini già esattore del Co

nnine di Marcetelli (Avv. Cadoni) c. Comune di Mar

cetelli (Avv. Rosati).

Conto comunale — Progetto «li transazioni* — Re

voca — Revisione del conto — Imposta fon

diaria — Quota inesigibile — Prova — IìiiìuU

sion» <1 i partite scoperte di mandati — Spese

coattive — Spese non coattive.

Una semplice deliberazione di un Comune, non ac

cettata dall' interessato e non approvata dall'auto

rità competente, con la quale si sia progettata una

transazione con l'ex-esattore e si siano riveduti

i conti già esaminati dal Consiglio di prefettura

discutendo le pretese accampate e ì documenti

prodotti, non può valere nè come transazione, nè

come revisione di conti, e può essere revocata con

altra deliberazione.

Nella imposta fondiaria possono verificarsi quote

indebite, non quote inesigibili: in ogni modo la

inesigibilità deve essere provata con i verbali delle

coazioni inutilmente eseguite e non con posteriori

certificati d' usciere.

La Corte dei conti deve ammettere in secle di ap

pello, nello scarico, tutte le partite coperte da

mandati regolari, ancorché emessi o quitanzati

posteriormente al decreto del Consiglio di prefet

tura sul conto oggetto del giudizio.

Debbono parimenti ammettersi nello scarico tutte le

partite che, quantunque scoperte da regolari man

dati di pagamento, riguardino spese coattive re

golarmente provate mediante la produzione delle

quietanze o di documenti equipollenti. Tali sono le somme dovute al Demanio il cui paga

mento risulta da certificato del ricevitore del re

gistro, le somme pagate per spese mandamentali

provate con attestato del Comune, capoluogo di

mandamento, per bollo di registro dello stato ci

vile, per atto coattivo contilo debitori del Comune

risultanti dagli atti stessi, per tasse provinciali,

provate con certificato del ricevitore provinciale e

simili.

Non possono ammettersi nello scarico pagamenti per

spese non coattive, essendo indubitato, per le leggi

vigenti e per le precedenti pontificie, che V esattore

non poteva pagare tali spese se non dietro rego

lari mandati rilasciati dalla Giunta comunale.

La Sezione, ecc. — In l'atto, la prima quistione da ri

solvere si è: se la deliberazione del Consiglio di Mar

cetelli, in data 17 dicembre 1873, sia pel Comune ob

bligatoria in confronto del Costantini, non ostante il

posteriore suo annullamento pronunciato colla succes

siva in data 31 marzo 1874. La deliberazione consi

gliare del 1872 non fu indubbiamente una transazione

compiuta, mancandone gli elementi essenziali dell' ap

provazione da parte dell'autorità tutoria del Comune

e dell'accettazione' da parte del Costantini; tutto al

più sarebbe a considerarsi come un progetto di tran

sazione fatto dal Comune, ma non accettato dall' altra

parte, e perciò stesso privo affatto d'ogni efficacia.

Potrebbe dirsi invero che la suddetta deliberazione del

1873 consti di due parti distinte, cioè di un progetto di transazione, in quanto oft'rivasi con essa al Costan

tini di transigere sopra ogni di lui pretesa, mediante

il pagamento di una parte di L. 1000, e di una revi

sione dei conti del Costantini medesimo, in quanto esaminavansi una ad una tutte le pretese che egli aveva allora accampate, ed in base ai documenti da

lui prodotti ed esistenti nell'ufficio comunale, nonché

alla proposta di un delegato della sottoprefettura, pro nunciavasi l'ammissione totale o parziale, ovvero la

esclusione di ognuna di quelle pretese. Ma, pur consi

derata la suddetta deliberazione sotto questo duplice

aspetto, mentre è indubbio (ed in ciò le parti sono

d'accordo) che come progetto di transazione non

avrebbe alcuna efficacia, non può ammettersi che

avesse effetto obbligatorio come revisione di conti.

Infatti, è d'uopo prima di tutto considerare che per la

legge comunale e provinciale i conti consuntivi dei

Comuni (corpi tutelati) sono soggetti all'approvazione

dei Consigli di prefettura, ai quali spetta il pronun

ciare, non già sulla base delle dichiarazioni ed ammis

sioni dei Consigli comunali, ma si sulla base dei do

cumenti che corredar devono quei conti, e delle

disposizioni di legge. Una volta pertanto che il Consi

glio di prefettura ha pronunciato il suo decreto sul

conto consuntivo di un Comune, non è lecito al Con

siglio comunale di eludere il decreto stesso, variandone

le risultanze con introduzioni di nuove partite, con

la esclusione di altre, e solo quando creda che per nuove emergenze il conto già approvato debba essere

modificato, può provocare dal Consiglio di prefettura

un nuovo decreto rivocatorio del precedente, così e

come potrebbe provocarlo anche lo stesso contabile.

E pertanto la deliberazione 17 novembre 1873 del

Consiglio comunale di Marcetelli avrebbe potuto formar

soggetto di un nuovo decreto revocatorio del Consi

glio di prefettura, ma non mai da sè sola aver valore

di distruggere gli effetti giuridici del decreto primi

tivo. Nessun partito quindi può trarre il ricorrente

This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 17 Jun 2014 18:20:23 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended