+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 12 novembre 1878, Pres....

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 12 novembre 1878, Pres....

Date post: 08-Jan-2017
Category:
Upload: phamkhuong
View: 214 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
Sezione III —Udienza 12 novembre 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini —Cucchiarelli (Avv. Santoni) Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 53/54-55/56 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086467 . Accessed: 17/06/2014 16:12 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.52 on Tue, 17 Jun 2014 16:12:39 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 12 novembre 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini — Cucchiarelli (Avv. Santoni)

Sezione III —Udienza 12 novembre 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini —Cucchiarelli (Avv. Santoni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.53/54-55/56Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086467 .

Accessed: 17/06/2014 16:12

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 62.122.79.52 on Tue, 17 Jun 2014 16:12:39 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 12 novembre 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini — Cucchiarelli (Avv. Santoni)

53 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 54

E qui movendo dalla seconda è da osservare che ces

sando negli alunni il suddetto obbligo, non viensi con

ciò a sopprimere la domanda loro spontanea, la oppor tunità e il desiderio del religioso insegnamento, il che

è bastevole a costituirne un'obbligo espresso dalla parte dei Comuni, appunto in conformità della legge del 13 no

vembre 1859.

Che, del rimanente, il caso di alquante discipline ob

bligatorie per chi le insegna e libere per chi le ap

prende è frequente e usuale nelle nostre Università,

dove gli alunni non sono tenuti a render conto con gli

esami di parecchi insegnamenti ai quali assistono.

Intorno alla prima ragione della incompetenza dei

Municipi ad insegnare materie dogmatiche, la Sezione

si restringe ad avvertire che se tale opinione può tor

nare utile a sapersi e considerarsi dai futuri legisla

tori, ciò non vale a infirmare e annullare le disposi zioni positive, precise e patenti delle leggi attuali;

Per tutte queste considerazioni, la Sezione opina, in

conformità eziandio del parere del Ministero della pub blica istruzione, che sia da accogliere il ricorso al Re

emesso da parecchi cittadini di Genova con data del 7

marzo 1878, contro la deliberazione di quel Municipio sotto la data del 23 novembre 1877, e in ultimo contro il

decreto del Consiglio provinciale scolastico il quale re

spingeva il detto ricorso e confermava la delibera

zione del Municipio.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 15 ottobre 1878, Pres. Magliani,

Est. Gobbi — Ravelli.

Morte di una delle parti pendente il giudizio —

Riassunzione d'istanza — Codice di procedura civile —

Equipollente (Cod. proc. civ., art. 333).

Anche dinanzi alla Corte dei Conti è da applicarsi

l'art. 333 del Cod. di proc. civ., il quale stabilisce

che, verificatasi la morte od il cangiamento di stato

di una delle parti pendente il giudizio, deve rias

sumersi l'istanza, colla citazione della parte inte

ressata per la continuazione del giudizio.

Non può tener luogo dell' atto di riassunzione l'in

timazione delle conclusioni scritte o del decreto di

fissazione d'udienza fatta alla suocera ed erede

del defunto contabile.

La Corte, ecc. .— Ritenuto che il detto contabile

Ravelli, dopo aver introdotta la sua opposizione, essendo,

giusta l'esposto dello stesso signor procuratore generale,

mancato di vita, le suddette conclusioni scritte furono

intimate alla signora Cristina Nardone, al di lei do

micilio in Caserta, e consegnate a un di lei domestico,

come da atto di usciere 28 giugno 1876; Che dopo ciò il signor procuratore generale ottenne

dalla presidenza il decreto 27 maggio 1878, che fissa

la presente udienza di fronte alla signora Cristina

Nardone da esso dichiarata suocera ed erede del sud

detto contabile; e questo decreto, stante la constatata

irreperibilità di essa Nardone, fu notificato colla affis

sione, inserzione e consegna prescritte dall'art. 141 del

Codice di proc. civ.; Attesoché, quando avviene la morte o il cangiamento

di stato di una delle parti di un pendente giudizio,

prescrive l'art. 333 del Cod. di proc. civ. che deve

riassumersi l'istanza colla debita citazione della parte interessata per la continuazione del giudizio, il che

non risulta essersi nel presente caso praticato, non

equivalendo ad atto di riassunzione la seguita intima

zione a Cristina Nardone delle conclusioni scritte, o

del decreto di fissazione di udienza; Che quindi non può provvedersi in regolare contu

macia della suddetta Nardone sul merito della fatta op

posizione; Per questi motivi, dichiara non trovar luogo, allo

stato degli atti, a provvedere nella causa suddetta di

opposizione presentata dall'ora fu Giovanni Ravelli.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 12 novembre 1878, Pres. Ma

gliani, Est. Pasini — Cucchiarelli (Avv. Santoni).

Corte del Conti — Competenza — Contabili— Danni

arrecati allo Sitato — Ricorso — Appello da sen

tenza del Tribunale (Leg. 22 aprile 1869, n. 5862, art. 58, 61, 63; Cod. civ., art. 1151).

Sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti

tutti i contabili o gestori di pubblico danaro per

qualunque danno che essi per negligenza o colpa rechino allo Stato nella loro gestione. (1)

Il solo fatto di non aver le Finanze prodotto appello contro una sentenza del Tribunale che le condan

nava alle spese e danni verso il terzo danneggiato, non è sufficiente motivo a rendere inammessibile il

ricorso delle Finanze stesse alla Corte dei conti per

far dichiarare V esattore responsabile del danno

sofferto dallo Stato. (2)

La Corte, ecc. — Considerando che, trattandosi di un

esattore e quindi di un pubblico contabile, l'eccezione

(1-2) Ecco il fatto che ha dato luogo al ricorso: In seguito a verbale di contravvenzione, 6 settembre 1875, elevato

a carico di Gabriele Tenaglia mugnaio in Orsogna, fu liquidata a de bito di questo una tassa di lire 862 52 che egli dovette pagare allo esattore di Orsogna, sig. Lelio Cucchiarelli, in unione ad altre lire 34 50, multa di mora, in seguito all'intimatogli avviso esattoriale, contro il

quale però si presentò formale opposizione intignata tanto all'esattore che all'intendente di finanza di Chieti, con citazione a quest'ultimo di

comparire avanti al Tribunale di Lanciano all' udienza del 18 ottobre 1875 per sentir pronunziare la riduzione della tassa dalle lire 862 52 a lire 708 80. Decaduta la causa dal ruolo, il Tenaglia la riassunse con atto di citazione 18 novembre 1875, chiedendo la restituzione dell'in debito pagato ed il risarcimento dei danni. Senonchè frattanto il Tri bunale di Lanciano, pronunciando in sede correzionale sulla contrav venzione alla legge sulla tassa del macinato imputata al Tenaglia, ne lo assolse ; dietro di che questi, che aveva nuovamente lasciata decadere dal ruolo la istituita causa civile, con atto di citazione 5 agosto 1876 rinnovò la precedente istanza, e chiamò l'Intendenza di finanza a

comparire all'udienza del 21 di quel mese per sentirsi condannare al

pagamento di lire 897 02, dei danni e interessi in lire 32 49, degli in teressi moratori e delle spese di lite. Introitata la causa all'udienza dell'IT settembre 1876 in contumacia della Intendenza di finanza, questa

This content downloaded from 62.122.79.52 on Tue, 17 Jun 2014 16:12:39 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 12 novembre 1878, Pres. Magliani, Est. Pasini — Cucchiarelli (Avv. Santoni)

55 PARTE TERZA 56

di competenza non lia fondamento, per la chiara e pre

cisa disposizione degli art. 58 e 63 della legge 22 aprile 1869, i quali assoggettano alla giurisdizione della Corte

dei conti tutti i contabili o gestori di pubblico danaro

per qualunque danno derivato all'amministrazione in

causa di fatto od omissioni di cui si rendano colpe

voli nella loro gestione ; ora non vi è dubbio che il rim

borso al Tenaglia delle lire 840 68 ordinato all'esattore

Cucchiarelli entrava nella sua gestione contabile, e

quindi non può nemmeno dubitarsi che, in quanto nelle

operazioni di questo rimborso egli avesse recato danno

all'amministrazione per sua colpa o negligenza, spetta

alla Corte dei Conti il giudicare;

Considerando che non regge l'eccezione di inammes

sibilità dell'azione, desunta dall'essersi la Regia finanza

acquetata alla sentenza del Tribunale di Lanciano senza

ricorrere in appello; poiché l'appellazione è facoltativa

e non obbligatoria, e perchè ad ogni modo la mancanza

dell'appellazione non potrebbe mai rendere inammes

sibile la domanda, ma tutto al più creare una eccezione

di merito a favore del Cucchiarelli ; Considerando però che dalla lettura della sentenza

23 novembre 1876 del Tribunale di Lanciano e dai suoi

motivi emerge manifesto che la condanna della Regia amministrazione al pagamento degli interessi legali e

delle spese di lite a favore del Tenaglia fu pronunciata sì perchè dalle dichiarazioni delle parti allora risul

tava che il pagamento della somma capitale doman

data non era stato eseguito, ma soltanto promesso, sì

ancora perchè la domanda del Tenaglia non era limi

tata alla sorte principale, ma si estendeva ai danni, interessi e spese, e quindi il giudice dovea sempre anche su questi pronunciare come di ragione;

Considerando che la Intendenza di finanza in Chieti,

già conscia che il rimborso era stato pagato dall'esat

tore al Tenaglia, il quale ne aveva rilasciata la rice

vuta, seppure non era in possesso di questa per averla

l'esattore ritirata, pure dovea provvedere che il pro curatore erariale ne fosse avvertito all'effetto di po tere opporre all' udienza del 16 ottobre non una semplice

promessa di pagamento, ma il pagamento effettivamente

eseguito; Considerando quindi che, qualunque sia stato il mo

tivo per cui l'esattore Cucchiarelli ritirò la ricevuta

Tenaglia dal ricevitore provinciale, cui l'aveva tras

messa, non constando poi nemmeno che egli infatti

abbia questa ricevuta al Tenaglia restituita, lochè

venne esplicitamente impugnato e negato in questa

sede, non può dirsi che la condanna dell'amministra

zione agli interessi ed alle spese in favore di esso Te

naglia sia derivata dal fatto e dalla colpa del signor

Cucchiarelli.

Per questi motivi, non tenendo conto delle eccezioni

d'incompetenza e di inammessibilità, e pronunciando definitivamente sul merito, delibera: il signor Lelio

Cucchiarelli già esattore della tassa macinato di Or

sogna è assolto dalla domanda, spese compensate.

ottenne che, sospesa la prolazione della sentenza, fosse fissata nuova

udienza pel 16 ottobre 1876, e frattanto in data 23 settembre prece dente faceva notificare al Tenaglia che aveva fatto procedere alla li

quidazione del dovutogli, e verificato che gli spettavano lire 840 68;

per cui, essendo a buon termine le pratiche per il rimborso, cessava

ogni ragione al proseguo del giudizio, le cui spese dovevano ricadere

a peso di chi vi darebbe causa senza motivo per esser cessata la ma teria del contendere ; invitavalo quindi a recedere dalla causa facendola cancellare dal ruolo, con assicurazione che di breve gli sarebbero state rimborsate le lire 840 68, nonché le altre spese occorse fino all'atto

di citazione. Ed infatti nel successivo giorno 24 settembre l'intendente di Chieti ordinava all'esattore signor Cucchiarelli di pagare con i fondi

della riscossione le lire 840 68 al Tenaglia, versandone altrettante in meno alla prima occasione nella ricevitoria provinciale; e l'esattore

pagò neT 9 novembre successivo, ritirando dal Tenaglia analoga rice vuta sotto quella data, che tosto trasmise alla ricevitoria provinciale di Chieti in conto di un versamento da lui allora dovuto. Senonchè per differenze sorte, a quanto pare, tra il ricevitore provinciale e l'esattore Cucchiarelli sul modo di valutare, nei loro rapporti contabili, la sud detta ricevuta, il signor Cucchiarelli a mezzo del suo collettore la

chiese di ritorno con lettera 15 ottobre 1876, n. 42, sborsando contem

poraneamente l'importo da essa rappresentato da lire 840 68, del quale esborso dava previo avviso alla Intendenza di finanza di Chieti con

lettera 14 ottobre detto, n. 41, nella quale inesattamente asseriva di

non avere ancora rivalutato il mugnaio Tenaglia delle lire 840 68. Ve

ramente dalla nota 13 ottobre 1876, n. 2343, della ricevitoria provin ciale di Chieti risulterebbe che il ritorno della ricevuta Tenaglia fosse

stato richiesto dall'esattore Cucchiarelli sin da quel giorno 13, nel

quale pure avrebbe versato le lire 840 68, ma, comunque sia, quello che importa notare si è come da quella lettera della ricevitoria pro vinciale l'Intendenza veniva posta a conoscenza che il mugnaio aveva

rilasciato ricevuta dell'importo dovutogli, per cui non una semplice

promessa, ma aveva già avuto luogo l'effettivo pagamento ; e siccome

l'Intendenza, in seguito a ciò, con nota 15 ottobre 1876, n. 26658, chie

deva alla ricevitoria provinciale la suddetta ricevuta in unione ad

altri documenti, essa ricevitoria con successiva lettera 16 ottobre 1876, n. 2368, dichiarava di averla già ritornata all'esattore dietro di lui ri

chiesta e rimborso dell'equivalente in contanti. Senonchè all'udienza del 16 ottobre detto, presso il Tribunale di Lanciano, avendo l'esattore

Quaglia insistito per la discussione della causa, il procuratore erariale, sulla fede di una nota 13 ottobre del ricevitore del registro di Orsogna, dichiarava che il rimborso dichiarato dall'attore trovavasi già presso l'esattore d'Orsogna, e quindi chiese che fosse dichiarata cessata la materia del contender#. Ma il predetto Tribunale con sentenza 23 no

vembre 1876 condannò la Regia finanza a pagare all'attore Tenaglia, oltre le lire 840 68, anche gli interessi legali su questa somma dal i2 ottobre 1875 fino all'effettivo pagamento, nonché le spese di lite.

Contro questa sentenza la Regia finanza non interpose appello, ma, ad essa acquietandosi, pagò al Tenaglia a titolo d'interessi legali e spese di causa lire 261 19. Il Ministero delle finanze, ritenendo che la ripor tata condanna al pagamento dei suddetti interessi e spese debba attri buirsi a colpa dell'esattore Cucchiarelli, inquantochè se questi non avesse ritirato e restituito al Tenaglia la quitanza rilasciata il 9 ot tobre 1876 per le pagategli lire 840 68, colla produzione di questa qui tanza in giudizio, la suddetta condanna non sarebbe stata pronunziata, a mezzo del signor procuratore generale citò dinanzi a questa Corte il Cucchiarelli per la sua condanna alla rifusione delle lire 261 19 come

sopra pagate al Tenaglia, fondando la sua domanda sugli art. 58, 61

q 63 della legge 22 aprile 1869, n. 5026 e 1151 del Codice civile.

CAMERA DEI DEPUTATI

(giunta per le elezioni).

Seduta del 5 aprile 1878, Pres. Morini, Est. Chinaglia — Elezione del Collegio di Albenga.

Elezioni politiche — Collegio elettorale — llenibri

che lo coifiiipoiig'oiio — Liste —- Decessi di elettori — Variazioni — Quando debbono farsi (Leg. elet., art. 53, 60, 80, 91).

This content downloaded from 62.122.79.52 on Tue, 17 Jun 2014 16:12:39 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended