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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III. — Udienza 14 gennaio 1879, Pres....

Date post: 12-Jan-2017
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Sezione III. —Udienza 14 gennaio 1879, Pres. Finali, Est. Gobbi. —Finanze c. Piazza Mauro (Avv. Scibona-Batolo) Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 127/128-131/132 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086511 . Accessed: 17/06/2014 17:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.88 on Tue, 17 Jun 2014 17:59:20 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III. —Udienza 14 gennaio 1879, Pres. Finali, Est. Gobbi. —Finanze c. Piazza Mauro (Avv.Scibona-Batolo)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.127/128-131/132Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086511 .

Accessed: 17/06/2014 17:59

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PARTE TERZA 128

cosa giudicata, e sono identità dell'oggetto, della causa,

delle persone e delle loro qualità; cosicché quand'an

che gli altri tre estremi concorrano, basta ad escludere

la cosa giudicata, che l'una o l'altra delle parti nel

nuovo giudizio si presenti in qualità non identica*a quella

che ebbe nel giudizio precedente (Cod. civ., art. 1350)';

Che l'identità dell'oggetto trovasi nella fattispecie,

giacché il Bucca chiede ora quel che dimandò sin dal

principio, cioè la liquidazione di una pensione di riposo

computata a 25 anni utili di servizio, come pure vi è

identità di parti contendenti; ma non è identica la

causa, avvegnaché oggi il Bucca- chiegga la pensione sul titolo di collocamento a riposo e non più di_*collo camento a riforma; e quand'anche si volesse ritenere

che siavi identità di causa, per la ragione che il di

ritto si fonda oggi, come allora, sui servigi militari

resi allo Stato nella marina di guerra, resterebbe pur

sempre la non identità nelle qualità delle parti che

sono in giudizio, essendovi oggi un individuo collocato

a riposo, che agisce in questa qualità, in luogo del ri

formato, che ebbero dinnanzi tanto la Sezione II nel

fare la liquidazione del 1872, quanto le Sezioni unite

nel fare la decisione del 1876; Che il reclamo non tende a far revocare l'una ò

l'altra di quelle decisioni, e soltanto nella ipotesi di

revocazione si potrebbe tener dietro alla Procura ge

nerale, la quale coìitesta la esistenza di un errore di

l'atto o d'una omissione che diano titolo legittimo ad

invocarla ;

Che neppure trattasi di giudicare se un decreto mi

nisteriale possa revocare una decisione della Corte; il

decreto fatto pel Bucca nel 1$77 annullò il precedente,

creando una nuova condizione di stato, che avrà le sue

legittime conseguenze senza che quell'atto del potere esecutivo invada il campo dell'autorità giudiziaria, si

intrometta nei suoi atti, ed offenda l'inalterabilità dei

suoi responsi; Che fin da quando furono dal Bucca la prima volta

presentati gli atti per la liquidazione della sua pen sione alla li Sezione risultava aver lui il diritto d'es

sere collocato a riposo e non in'rriforma; di fatto nel

progetto di liquidazione di pensione compilato dal Con

siglio del Corpo reali equipaggi nel Dipartimento me

ridionale, che ha la data del 21 marzo 1872, erano

attribuiti al reclamante 25 anni utili di servizio; nè

questa condizione di cose disconobbe la Corte, che anzi

nella decisione del 1° dicembre 1876 osservava che il

Bucca avrebbe potuto a tempo opportuno far valere

presso l'Amministrazione della regia marina le sue ra

gioni sul collocamento a riposo, mentre non era dato

■alla Corte usargli altra trattamento di quello che la

legge concede ai riformati, essendo egli innanzi ad essa

appuntò in qualità di riformato; Che il ministero col suo decreto 7 settembre 1877 col

locò "il Bucca nella situazione in cui sin dal tempo del

congedo per inabilità a continuare nel servizio avrebbe

potuto, anzi dovuto metterlo; giacché il potere esecu

tivo faccia atto di mera giustizia e non di favore quando lascia l'impiegato all'uscita sua dal servizio, in quella situazione che meglio ad esso giovi, ondechè riparando il decreto improvvido del 1872 s'inspirò ad un senti

mento di giustizia, assecondando anche l'avviso della

Corte ; Per questi motivi, accoglie il reclamo di Raffaele

Bucca. ■

forma il 27 dicembre 1871, e quindi ammesso per M. D. del 2 di febbraio 1872 a far valere i suoi diritti sul conseguimento del competente assegno di riforma, che gli venne liquidato dalla seconda Sezione in lire 696 40 sulla base di 22 anni utili di servizio.

Il Bucca che già aveva chiesto la pensione a norma della legge 26 marzo 1863, perchè riteneva avere 25 anni di servizio pensionabile, ricorse alle Sezioni unite. Il ricorso conteneva due punti : l'uno che il servizio da lui prestato nella officina di Pietrarsa tin dal 1843, nella

qualità di allievo macchinista dovesse essere considerato come ser vizio. militare, e quindi computabile per la pensione fin dal 3 di cembre 1846, giorno nel quale compiva il 17° anno, e non già dal com pimento del 20°, come fece la seconda Sezione, per averlo considerato qual servizio civile; l'altro, che per l'art. 10 della legge 26 marzo 1867 gli doveva essere liquidata la pensione del grado superiore, avvegnaché in quello di primo macchinista avesse servito più di sei anni continui.

Le Sezioni unite rigettarono quel ricorso con una decisione del 1° di cembre 1876, per motivo che riformato e non collocato a riposo non poteva invocare le disposizioni della legge 26 marzo fatta pei militari della R. marina collocati a riposo. Si rivolse allora il Bucca al mi nistero della marina il quale, previa dichiarazione d'annullamento del suo decreto del 1872, collocò il Bucca a riposo a causa d'infermità che lo avevano reso inabile a continuare nel servizio, aprendogli adito in pari tempo alla Corte per far valere i suoi titoli alla pensione di riposo, giusta le leggi 20 giugno 1851 e 26 marzo 1865.

Munito di questo nuovo decreto il Bucca si fece a domandare la liqui dazione della sua pensione di riposo ; ma la domanda non incontrò fa vore. La seconda Sezione giudicò che la revoca del D. M. di riforma e la seguente surrogazione del decreto di collocamento a riposo non aveano avuto efficacia di revocare anche la decisione della Corte, clie fondata sul primo decreto avea liquidata la pensione di riforma. Giudicò inoltre che sebbene sia ormai costante giurisprudenza che il tempo utile alla pensione per gli allievi macchinisti debba valutarsi dal 17° anno, e non dal 20°, l'averlo invece fatto decorrere dal se condo termine non fu errore di fatto o di omissione, il quale possa dar luogo a revocazione d'una decisione della Corte, ostare quindi la de cisione del 1° dicembre 1876 coll'autorità della cosa giudicata.

Contro siffatta deliberazione è diretto il reclamo.

CORTE DEI CONTI. Sezione III. — Udienza 14 gennaio 1879, Pres. Finali,

Est. Gobbi. — Finanze c. Piazza Mauro" (Avv. Sci

bona-Batolo).

Corte dei conti — Coni! — Competenza — 5>e«Ì!ìio:il

— Itevocazione — Somme erariali — B'ajfameiito

indebito — €»niiii«s$o ilei tesoriere provinciale —

SSesponsabilità diretta del tesoriere (Legge 14

agosto 1862, n. 800, art. 10, 33, 44. 45, legge 22 aprile 18G9, n. 5026, art. 61, 63).

La competenza data alla Corte dei conti di giudicare in via contenziosa sui conti che rendono i contabili dello Stato, comprende la facoltà di apprezzarne le singole partite accrescendo o diminuendo in coerenza il caricamento e lo scaricamento. (1)

(1-2) Concordiamo nella prima di queste due massime e concorderemmo anche nella seconda se non dubitassimo che la competenza della Corte dei conti possa estendersi anche all'esame dei recapiti in base ai quali

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

L'errore o la falsità intervenuti nei ricapiti in base

ai quali il Tesoro ha rilasciato le quietanze che il

contabile produce in appoggio dei suoi conti, pos

sono, se riconosciuti dopo la derisione della'Corte, dar luogo alla revoca di detta decisione. (2)

Bel pagamento che un commesso del tesoriere pro vinciale faccia di somme di ragione erariale a

persone a cui non sono dovute, risponde il tesoriere

provinciale in linea di danno arrecato e di defi cienza accertata a sensi dell'art. 63 della legge di

contabilità 22 aprile 1869, non in linea di sem

plice negligenza a sensi dell'art. 61 della stessa

legge.

Appunto perchè debitore diretto verso l'erario della

somma pagata, male il tesoriere provinciale può essere convenuto direttamente dall' erario per il

rimborso senza che gli giovi l'azione istaurata dal

l'erario a danno del commesso o l'ipoteca iscritta

a carico di quest'ultimo, e senza che possa invocare

la preventiva escussione del detto commesso.

Può peraltro il tesoriere provinciale profittare del

l' ipoteca iscritta dall'erario a carico del commesso,

quando però abbia disinteressato l'erario.

La Corte, ecc. — Considerando che chiamata la Corte

dei conti dalla legge a giudicare con giurisdizione con

tenziosa dei conti dei contabili e maneggiatori di pub blico denaro, ha per necessaria attribuzione quella di

vagliare gli elementi tutti del carico e dello scarico, ed aggiungervi o togliervi ogni partita che essa trovi

o non trovi ammessibile, senza di che il giudizio sui

conti sarebbe monco ed incompleto, anzi non sarebbe

un vero giudizio; Che la stessa legge ha pure attribuito alla Corte,

nel caso che dopo una decisione venga a conoscere

che una partita in essa ammessa non lo dovesse es

sere per fatti e circostanze allora sconosciute, di re

vocare la stessa decisione nell'interesse tanto del

l'agente contabile che dell'amministrazione, mettendo

in sodo l'intervenuto errore di fatto o di calcolo, l'om

missione o doppio impiego, o tenendo conto di nuovi

documenti rinvenuti dopo la decisione, o della falsità

di quelli sopra i quali questa sia stata pronunziata; Che nella specie è assodato che fra le quietanze di

rimborso per le quali il tesoriere Piazza Mauro ebbe

discarico colla decisione 29 aprile 1876, ve ne hanno

due per complessive lire 11,197 20, le quali emesse

sopra recapiti riconosciuti falsi dal magistrato penale solo alcuni giorni prima di detta decisione, erano fon

date su falsa causa, nè potevano formare oggetto di

scarico dal quale sarebbero state infallantemente eli

minate dalla Corte, od almeno sospese sino al definitivo

giudizio sulla responsabilità del contabile pagatore, se

avesse conosciuto allora le cause della loro sussistenza; Che quindi egli è evidente che se ora viene dalla

Corte riconosciuta tale responsabilità, la decisione sud

detta fondata sulla supposizione della legittimità di

quei rimborsi deve essere per errore di fatto rivocata ; Attesoché esaminato l'operato del tesoriere Piazza

Mauro non si può a meno di rimanere convinti, per risultamenti di fatto avanti esposti, che egli nel fare

i due pagamenti in parola, non solo non esegui le pre scrizioni degli art. 163, 173, 175 e 255 del regolamento sul Debito pubblico approvato col R. decreto 8 ottobre

1870 (5942), ma fidando troppo ciecamente sul suo com

messo Antonio Giallo, trasandò ogni regola della più

volgare prudenza pagando semestri di rendita conso

lidata senza l'esibizione del relativo certificato, il quale non esisteva, e sul quale per conseguenza non fu ap posto, come avrebbesi dovuto, il bollo che ne consta

tasse i pagamenti; Attesoché ])erció tali pagamenti di un credito che

non esisteva, e che il tesoriere non aveva in nota nel

suo ruolo parziale, non possono essergli menati buoni, ed il rimborso fattogliene deve essere annullato;

Considerando che non si tratta nella specie di quella

responsabilità che può gravare un sorvegliatore per valori che fossero per di lui colpa o negligenza per duti dallo Stato, di che parla l'art. 61 della legge sulla

contabilità generale del 22 aprile 1869 (5026), ma si

tratta di danno che soffrirebbe l'erario per omfnissione

imputabile a colpa e negligenza di un vero contabile, da cui sorge una vera deficienza accertata, del che si

occupa il successivo art. 63 di detta legge; e quindi è

questione di un debito di lui proprio per il quale l'am

ministrazione può bensi anche agire contro il sottrat tore del pubblico denaro, ma ha la sua diretta azione

contro il contabile stesso per la debita reintegrazione; Che tanto è ciò vero che lo stesso Piazza Mauro,

veduto che si trattava del proprio diretto interesse, si costituì parte civile nel giudizio penale, e fu a lui

dalla Corte d'assise aggiudicato il risarcimento del danno sofferto, essendogli perfino stata data la prov visionale di lire 5000 in conto della definitiva liquida zione ;

la tesoreria centrale rilascia ai contabili le quietanze di rimborso. Le ragioni del nostro dubbio si appoggiano al fatto che questi recapiti non si richiedono nè si presentano in appoggio al conto, e non sa premmo spiegarci come possa ritenersi competente un Tribunale a fare una investigazione per la quale normalmente non ha e regola mentarmente non deve avere gli elementi. Questi esami sono affidati all'amministrazione che vi procede volta per volta col controllo degli uffici della Corte dei conti, e non è senza l'esaurimento di essi che la tesoreria centrale rilascia le quietante di rimborso, che sono poi i soli documenti che il contabile deve produrre in appoggio del suo conto e i soli che la Corte dei conti, Tribunale, deve tenere presente nel giudicare il conto stesso.

Ne viene che può essere permesso di dubitare che l'errore e la fal sità intervenuti nei recapiti primitivi possano dar luogo alla revoca zione^ della decisione emessa dalla Corte sulle quietanze rilasciate in base ai detti recapiti sino a quando le quietanze stesse non sono nei modi di legge modificate. Stando infatti non ancora corrette le quie tanze non può dirsi che la decisione che di esse ha tenuto conto sia viziata per errore o che sia stata pronunziata sopra documenti falsi ; e non è senza importanza il notare che l'esistenza di una di queste due condizioni è tassativamente richiesta dagli art. 44 e 45 della legge 14 agosto 1862 sulla Corte dei conti, perchè si possa far luogo a giu dizio di revocazione.

Del resto su questi dubbi ci illuminerà prossimamente la Corte di cassazione di Roma alla quale sappiamo essere stato prodotto ricorso per annullamento della presente decisione, nella quale appunto per le ragioni sopraddette è parso di riscontrarsi un eccesso di potere della Corte dei conti.

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131 PARTE TERZA 132

Che perciò tutta l'ipoteca giudiziale iscritta contro

il suddetto Antonio Giallo può bensì profittare al si

gnor Piazza Mauro in forza della legale surrogazione

nelle ragioni delle Finanze, quando abbia integrato la

cassa della somma male distratta, ma per nulla in

fluisce nè a liberarlo, nè ad imporre l'obbligo alle

stesse Finanze di dar prova che nulla abbia potuto

conseguire dall'autore della sottrazione; Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI CONTI.

Sezione III — Udienza 21 gennaio 1879, Pres. Finali,

Est. Pasini — cav. Gargiulo (Avv. Corsi).

Intendenza <1! finanza — l'rinio ragioniere — K<>

sjMMmaliililà — Meleg-aziune (Legge 22 aprile 1869,

art. 61 ; Regol. 18 dicembre 1869, art. 39; Regol. 4 set

tembre 1870, art. 410, 426).

L'art. 39 del Regol. 18 dicembre 1869 non può ri

tenersi in tutto o in parte abrogato dall'art. 426

del Regol. 4 settembre 1870.

Il primo ragioniere di una intendenza di finanza

risponde dell'indebito pagamento fatto in seguito adc erronei ordini firmati da altro impiegato dele

gato, quando l'atto di delegazione contenga la ri

serva della responsabilità materiale del primo ra

gioniere. (1)

Circostanze di fatto per le quali fa ritenuto potersi

porre a carico del funzionario responsabile parte soltanto del valore perduto. (2)

La Corte, ecc. — Considerando che per l'art. 39 del

Regol. per le intendenze di finanza 18 dicembre 1869 il

primo ragioniere dirige la ragioneria, distribuisce gli affari e le operazioni fra gì' impiegati che gli sono as

segnati, ne vigila l'esaurimento, e risponde personal mente della esattezza delle liquidazioni delle spese, della regolarità degli ordini di pagamento, d'onde ne

consegue la sua responsabilità per i danni derivati al

l' erario da liquidazioni inesatte, o da ordini di paga mento irregolari;

Considerando che il succitato art. 39 non può rite

nersi in tutto od in parte abrogato dall'art. 426 del

Regol. sulla contabilità generale dello Stato 4 settem

bre 1870, poiché i ragionieri delle intendenze da questo articolo contemplati devono intendersi appunto coloro

che sono a capo degli uffici di ragioneria, lochè meglio e più chiaramente risulta dal precedente art. 410,

giusta il quale gli ordini di pagamento delle intendenze

di finanza devono essere firmati dal capo della rispet tiva ragioneria, e sarebbe assurdo e contraddicente

che la responsabilità di questi ordini fosse non di colui

elle ha l'obbligo di firmarli e che infatti li firmò, ma

di un altro ragioniere il quale avesse proceduto alla

liquidazione delle spese dai suddetti ordini contemplate,

ed il. quale le molte volte potrebbe anche restare sco

nosciuto;

Considerando che se il primo ragioniere può essere

discaricato della responsabilità per gli emessi ordini

di pagamento, qualora questi fossero firmati da altro

firmatario della intendenza in base alla regolare dele

gazione contemplata dal succitato art. 410 del regola mento sulla contabilità generale dello Stato, un tale

discarico non può più essergli accordato qualora l'atto

di delegazione porti la esplicita riserva della mate

riale responsabilità di esso primo ragioniere, riserva

che appunto si riscontra nell'atto 21 gennaio 1876 con

cui il cav. Gargiulo delegò la firma degli ordini di pa

gamento del debito vitalizio al ragioniere Ter'zaghi, il

quale in base a questa delegazione ebbe a firmare l'or

dine 7 agosto 1876 in favore del pensionato Alessandro

Giacomo Mazzarini ed in esecuzione del quale avvenne

l'indebito pagamento delle lire 1486 80; Considerando che se il prospetto 22 luglio 1876,

n. 724. spedito dalla Direzione generale del tesoro alla

Intendenza di Roma non conteneva la espressa dichia

razione di doversi imputare nella nuova pensione ac

cordata al Mazzarini quanto a costui era già stato

pagato per rate della pensione precedentemente in

scritta,' tuttavolta ordinandosi con esso alla suddetta

intendenza di apportare le debite rettifiche sui propri

registri e di pagare quanto per. queste al Mazzarini

spettava, era obbligo della ragioneria di non ommet

tere le necessarie diligenze ed i necessari riscontri

sulla partita di credito precedentemente aperta a fa

vore del suddetto Mazzarini, diligenze e riscontri che

avrebbero reso impossibile la liquidazione .dell'in debito ;

Considerando che essendo ora legalmente constatata

la morte del Mazzarini avvenuta nel 2 ottobre 1877, con questo giorno naturalmente e necessariamente

restò estinta la accordatagli pensione vitalizia, e quindi le rate della medesima dall'ottobre 1877 al marzo 1878

non possono essere imputate a deconto dell' indebito

pagatogli, poiché questa imputazione fatta sulla base

dei certificati di vita di esso Mazzarini, per esserne

allora ignota al Municipio l'avvenuta di lui morte, si

risolverebbe in un nuovo .indebito, del quale pur sempre il cav. Gargiulo sarebbe tenuto a rispondere;

Considerando però che trattasi di responsabilità con

templata dall'art. 61 della legge 22 aprile 1869, e che

a mitigarla concorrono più circostanze, e cioè, oltre

il fatto che l'ordine di pagamento non venne firmato

dal cav. Gargiulo, ma dal suo delegato, la materiale

difficoltà in cui egli trovavasi di controllare quell'or dine in una intendenza quale si è quella di Roma, nella

quale l'opera di ragioneria ha una particolare impor tanza per la quantità dei lavori contabili, e special mente per le partite di spese fisse inscritte nei suoi

registri e da pagarsi mensilmente, per cui è material

mente impossibile che il primo ragioniere possa por tare il suo esame e la sua attenzione sulle singole li

quidazioni e relativi ordini di pagamento per ricono

(1-2) Consulta la decisione della stessa Sezione dell'I 1 dicembre 1877, nella causa Mercante ed altri (Foro it., 1878, III, 27).

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