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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III. — Udienza 16 gennaio 1879, Pres. ff....

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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III. — Udienza 16 gennaio 1879, Pres. ff. Finali, Est. Gobbi — Bindi (Avv. Argenti) c. Comune di Corropoli (Avv. Mariani)

Sezione III. —Udienza 16 gennaio 1879, Pres. ff. Finali, Est. Gobbi —Bindi (Avv. Argenti) c.Comune di Corropoli (Avv. Mariani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.113/114-115/116Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086502 .

Accessed: 18/06/2014 21:26

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

intrinseco, l'esattore ha il dovere, non che il diritto,

di ricusarsi al pagamento ; nè a ciò può obiettarsi che

l'art. 124 cosi inteso rispetto all'esattore o tesoriere

crei in lui una autorità sindacatoria, che la legge non

volle; l'esattore o tesoriere non può eccepire al man

dato di pagamento nè la mancanza di titolo o di causa, nè la regolarità della liquidazione, nè altra cosa all'in

fuori di quelle due, che sono garanzie facili e intuitive

poste dalla legge, affinchè il mandato abbia legittimi ordinatori che rispondano della regolarità della spesa, e gli ordinatori stessi 11011 trascendano i limiti ad essi

posti dall'autorità del Consiglio nell'approvazione del

bilancio; che se il Santangelo La Manna per rispetto ed ossequio al sindaco ed agli assessori pagò i man

dati, n'avrà titolo di credito verso di essi non già verso

il Comune, che per mezzo del suo Consiglio segnò alla

spesa i confini, i quali non si potevano oltrepassare; Che da niun documento od atto risulta che il San

tangelo La Manna avesse notizia del sequestro operato dalle finanze dello Stato sul credito del Velastro verso

il Comune di Adernò, onde manca la prova dell'obbligo in lui di curarne la osservanza; e se per questo fatto

il Comune avesse a soffrire danno, esso dovrebbe eser

citare la rivalsa contro il sindaco e gli assessori del

tempo, i quali non parteciparono al nuovo tesoriere

il sequestro già notificato al tesoriere precedente; Che il pagamento delle lire 6975 al Velastro fu fatto

in dipendenza di mandato regolare nella forma, e pel

quale esisteva il fondo in bilancio, che anzi questo avea

tutto il fondo pel pagamento a saldo, mentre è ri

masto un residuo di altre lire 4000 da pagare; Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI CONTI. Sezione III. — Udienza 16 gennaio 1879, Pres. ff. Fi

nali, Est. Gobbi — Bindi (Avv. Argenti) e. Comune

di Corropoli (Avv. Mariani).

Esattore e collettore — Agl'io

— Resoconti — Con

sigli oli prefettura — IBilancio preventivo — Stan

ziaiik-iho (L. 20 aprile 1871, art. 93, n. 192, serie 2a).

Convenuto coli' esattore un aggio sulle contribuzioni

dirette, sovraimposte e tasse ed entrate comunali

a riscuotersi con ruoli, ed altro aggio minore pel le entrate comunali di altra natura fuori ruolo, egli rivestendo la qualità di tesoriere non può richiedere

sulle stesse sovraimposte ed entrate esatte con ruoli, il secondo aggio convenuto per V entrate di altra

natura non riscosse coi ruoli. (1) La revisione dei resoconti comunali compete in, grado

d'appello dal Consiglio comunale al Consiglio di

prefettura.

Il semplice stanziamento in un bilancio preventivo non forma titolo all' esattore del Comune.

La Corte, ecc. — Attesoché dal ricorso in appello del signor Giuseppe Bindi, il quale si dice essere stato

collettore per l'esattore Pasquale di Girolamo, ma si

presentò alla Corte qual esattore e tesoriere egli stesso, e dalle generiche conclusioni ivi prese, e dalla me moria conclusionale dal Comune presentata il 3 corrente mese apparisce che l'unica questione che si presenta in questa causa sta in ciò: se avendo il Consiglio co munale di Corropoli approvato il suo bilancio 1876 collo stanziarvi per lo esattore Di Girolamo, e per esso pel collettore Bindi per diritto di riscossione su tutte le entrate comunali al 5,45 OjO per gli antecedenti eser cizi 1874 e 1875 la somma di lire 1200, 14 abbia giu stamente pronunciato il Consiglio di prefettura coi sud detti decreti, togliendo dallo scaricamento nei conti 1875 e 1876, non già come afferma il Bindi nel suo ri corso le lire 1200, 14 (giacché ad altre cifre allude il

Consiglio di prefettura), ma togliendo in massima l'aggio all'esattore sulle entrate comunali riscosse coi ruoli, perchè l'aggio convenuto era già stato da lui percepito all' atto della riscossione da' contribuenti ;

Considerando in proposito essere evidente che, sta bilito per contratto un aggio all' esattore sulle con tribuzioni dirette, sovraimposte e tasse ed entrate co munali da riscuotersi con ruoli, ed altro aggio m misura minore per le entrate comunali di altra natura non riscosse col mezzo dei ruoli, per cui non ha desso l'onere dell'inesatto per esatto, l'esattore e tesoriere ad un tempo, il quale ha già percepito dai contribuenti il primo aggio come esattore, non ha alcun diritto di

pretendere ancora sulle stesse sovraimposte ed entrate esatte coi ruoli il secondo aggio convenuto per le en trate d'altra natura non riscosse coi ruoli, non essendo

questa pretesa duplicazione d'aggio nè portata dal

contratto, nè consentita dalla legge 20 aprile 1871, (192-2), la quale vuole all'art. 93 che l'esattore adempia l'ufficio di tesoriere senza correspettivo.

E se un correspettivo fu accordato a lui colla deli berazione comunale 8 luglio 1876 su tutte le entrate

comunali, ed un diverso correspettivo giusta il con

tratto su quelle riscosse con ruolo, questa discretiva

evidentemente esclude la pretesa duplicazione. Vero è che le riscossioni fatte coi ruoli formano un attivo del

bilancio, ma non per questo ha diritto il cassiere che le custodisce in casa ad averne un nuovo aggio, es

sendo questo stato convenuto unicamente per le riscos

sioni, e non per il semplice ritiro e custodia ; Che senza fondamento si sostiene dal ricorrente che

l'approvazione dei resoconti comunali, demandata dalla

legge comunale e provinciale ai Consigli di prefettura, debba restringersi alla sola revisione materiale della

contabilità, sicché non possano essi vagliarne gli ele

menti costitutivi, ed aggiungere o togliere dai conti

quelle partite che non siano conformi a ragione. Pe

rocché a ciò solo ristretto un simile esame, sarebbe, come ognun vede, imperfetto; nè potrebbe costituire

un vero giudizio che, sebbene trattato in prima sede

in via solo amministrativa, riveste poi avanti il ma

gistrato superiore il vero suo carattere contenzioso in

ogni e singola parte della controversia; Attesoché nulla aggiunge al preteso diritto del cas

(1) Questa decisione è conforme a quella della stessa Corte dei conti de'12 giugno 1877 sul reclamo di Rosaz-Saturnino.

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PARTE TERZA 116

siere l'essere stata stanziata nel titolo secondo, cate

goria seconda, art. 1° del bilancio 1876, la somma che

vi si legge di lire 1200,14, e che dal Consiglio di pre

fettura nel secondo suo decreto del 1876 era indicato

per sole lire 916,14 (vedendosi quella in tal modo al

terata) ; perchè il semplice stanziamento in un bilancio

preventivo non forma titolo all'esattore od a qualunque

interessato per avere e prendersi la somma, se egli

non ha altri titoli legali che gliel' attribuiscano, essendo

sempre lo stanziamento subordinato ai titoli di com

petenza. Conseguentemente non occorre soffermarsi

all'annotazione, che ivi si legge interlineata; colla quale

ne fu riservata la liquidazione alla revisione dei conti

1874-1875 per essere questa di sua natura sottintesa;

Che questi princpi essendo stati seguiti dal Consiglio

di prefettura di Teramo negli impugnati decreti, sono

infondate le lagnanze del ricorrente contro i medesimi;

Considerando per ultimo, che il soccumbente è di

diritto tenuto alle spese di giudizio salvo diverso prov

vedimento ; Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc.

CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 13 dicembre 1878, Pres. Du

choquè, Est.' Finali — Raggi vedova Biasci.

l'ciisionv — Serviselo militare e civile — ('umilio —

BTfiziale rivocato — Vedova (L. 27 giugno 1850,

art. 19).

Il disposto dell'art. 19 della legge 27 giugno ISSO,

mediante il quale si concede al militare pensionato che passi a impiego civile il diritto di computare i servizi militari anteriori insieme ai civili sotto

condizione di aver rinunziato alla pensione mili

tare, non è applicabile agli ufficiali rivocati.

In conseguenza, la vedova dell' ufficiale rivocato ha

diritto, agli effetti della pensione, di cumulare i due

servizi civile e militare del marito anche nel caso

che questi non avesse ottemperato alla condizione

di cui all'art. 19 della legge 27 giugno 1850.

La Corte, ecc. — Considerando che la legge del 14

aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili nel suo

art. 13, a rispetto di pensionati civili, ha una disposi zione più mite che non avesse già l'art. 19 della legge 27 giugno 1850 pei pensionati militari; di fatti questa,

per concedere al pensionato militare che passi ad im

piego civile il diritto di computare i servigi militari

anteriori insieme ai civili per liquidare la pensione ci

vile, vuole che abbia rinunciato alla pensione militare, mentre la legge sulle pensioni civili non esige questo; e contenta che al termine del corso de' suoi impieghi non abbia l'impiegato più di una pensione, non gli contende di godere la pensione già liquidata insieme

al nuovo stipendio, e sommati tutti i servizi da lui

resi, sulla loro durata liquida la pensione; Che l'art. 10 della legge 14 aprile 1864r concede di

computare pel conseguimento della pensione civile il

servizio militare antecedentemente prestato, e l'art. 13

della stessa legge, consentendo che il servizio antico

sia computato col nuovo, senza precetto di rinunziare

alla pensione precedentemente goduta, non fa alcuna

distinzione fra pensione civile e pensione militare;

questa distinzione, che non è espressa nella legge, im

porterebbe poi una disparità di trattamento poco con

sentaneo alle nostre istituzioni ed allo spirito della

nostra legislazione in questa materia delle pensioni; Che però l'art. 10, concedendo il computo del pre

cedente servizio militare pel conseguiménto della pen

sione, soggiunge che il computo debba esser fatto a

norma delle leggi relative alle pensioni'militari, laonde

nasce ragione a dubitare che l'art. 19 della legge 27

giugno sia impedimento, nei casi in cui il pensionato militare diventando impiegato civile non abbia rinun

ciato al godimento della pensione; ma il riferimento

alle leggi militari sembra fatto unicamente per com

misurare il tempo, che nelle leggi delle pensioni mi

litari ha più favorevole misura che non quellaTado

•perata pei servizi civili, e così pel militare il servizio

utile comincia dopo il 17° anno, e per l'impiegato ci

vile dopo il 20°; Che quando anche si debba riguardare il riferimento

alle norme delle leggi militari essere stato fatto a più

largo intento, non potrebbe mai estendersi al di là

delle loro precise disposizioni; ora l'art. 19 della legge 27 giugno 1850 fa precetto di rinunciare la pensione al giubilato, non ài militare revocato, che goda un as

segno vitalizio o temporaneo ; la condizione di dovere

rinunciare al suo assegno per potere computare il po steriore servizio civile sarebbe inadempibile pel revo

cato, cui fu concesso soltanto un assegno temporaneo, e però opportunamente la legge pose quella condizione

soltanto ai giubilati, che hanno una pensione vitalizia,

la quale inoltre per una parte è riversibile alla vedova,

mentre l'assegnamento di revocazione stabilito dalla

legge 25 maggio 1852 non è riversibile come già ebbe

a giudicare la Corte; e l'ufficiale revocato, goda egli

l'assegno temporaneo o vitalizio, niun diritto lascia

alla vedova o ai figli superstiti, ai quali può provve dere soltanto acquistando diritto a pensione civile ;

Che attenendosi rigorosamente ai termini dell'art. 19

della legge 27 giugno 1850, esso non è applicabile al

l'ufficiale revocato; Che Ferdinando Biasci finì il corso della vita e degli

impieghi in servizio civile, e la reclamante si presenta come vedova d'un impiegato civile, al quale né il go dimento di una pensione insieme allo stipendio, nè la

stessa riscossione dell'indennità stabilita dalla legge 14 aprile 1864 toglie di poter congiungere col tempo del nuovo servizio l'anteriore, al quale la pensione o

la indennità fu corrisposta, siccome con ormai costante

giurisprudenza decise la Corte; Per questi motivi, accoglie il ricorso, ecc.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 27 febbraio 1879, Pres. Finali.

Est. Barbenui — Ric. Icard.

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