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Sezione III. —Udienza 16 gennaio 1879, Pres. ff. Finali, Est. Gobbi —Bindi (Avv. Argenti) c.Comune di Corropoli (Avv. Mariani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.113/114-115/116Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086502 .
Accessed: 18/06/2014 21:26
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
intrinseco, l'esattore ha il dovere, non che il diritto,
di ricusarsi al pagamento ; nè a ciò può obiettarsi che
l'art. 124 cosi inteso rispetto all'esattore o tesoriere
crei in lui una autorità sindacatoria, che la legge non
volle; l'esattore o tesoriere non può eccepire al man
dato di pagamento nè la mancanza di titolo o di causa, nè la regolarità della liquidazione, nè altra cosa all'in
fuori di quelle due, che sono garanzie facili e intuitive
poste dalla legge, affinchè il mandato abbia legittimi ordinatori che rispondano della regolarità della spesa, e gli ordinatori stessi 11011 trascendano i limiti ad essi
posti dall'autorità del Consiglio nell'approvazione del
bilancio; che se il Santangelo La Manna per rispetto ed ossequio al sindaco ed agli assessori pagò i man
dati, n'avrà titolo di credito verso di essi non già verso
il Comune, che per mezzo del suo Consiglio segnò alla
spesa i confini, i quali non si potevano oltrepassare; Che da niun documento od atto risulta che il San
tangelo La Manna avesse notizia del sequestro operato dalle finanze dello Stato sul credito del Velastro verso
il Comune di Adernò, onde manca la prova dell'obbligo in lui di curarne la osservanza; e se per questo fatto
il Comune avesse a soffrire danno, esso dovrebbe eser
citare la rivalsa contro il sindaco e gli assessori del
tempo, i quali non parteciparono al nuovo tesoriere
il sequestro già notificato al tesoriere precedente; Che il pagamento delle lire 6975 al Velastro fu fatto
in dipendenza di mandato regolare nella forma, e pel
quale esisteva il fondo in bilancio, che anzi questo avea
tutto il fondo pel pagamento a saldo, mentre è ri
masto un residuo di altre lire 4000 da pagare; Per questi motivi, ecc.
CORTE DEI CONTI. Sezione III. — Udienza 16 gennaio 1879, Pres. ff. Fi
nali, Est. Gobbi — Bindi (Avv. Argenti) e. Comune
di Corropoli (Avv. Mariani).
Esattore e collettore — Agl'io
— Resoconti — Con
sigli oli prefettura — IBilancio preventivo — Stan
ziaiik-iho (L. 20 aprile 1871, art. 93, n. 192, serie 2a).
Convenuto coli' esattore un aggio sulle contribuzioni
dirette, sovraimposte e tasse ed entrate comunali
a riscuotersi con ruoli, ed altro aggio minore pel le entrate comunali di altra natura fuori ruolo, egli rivestendo la qualità di tesoriere non può richiedere
sulle stesse sovraimposte ed entrate esatte con ruoli, il secondo aggio convenuto per V entrate di altra
natura non riscosse coi ruoli. (1) La revisione dei resoconti comunali compete in, grado
d'appello dal Consiglio comunale al Consiglio di
prefettura.
Il semplice stanziamento in un bilancio preventivo non forma titolo all' esattore del Comune.
La Corte, ecc. — Attesoché dal ricorso in appello del signor Giuseppe Bindi, il quale si dice essere stato
collettore per l'esattore Pasquale di Girolamo, ma si
presentò alla Corte qual esattore e tesoriere egli stesso, e dalle generiche conclusioni ivi prese, e dalla me moria conclusionale dal Comune presentata il 3 corrente mese apparisce che l'unica questione che si presenta in questa causa sta in ciò: se avendo il Consiglio co munale di Corropoli approvato il suo bilancio 1876 collo stanziarvi per lo esattore Di Girolamo, e per esso pel collettore Bindi per diritto di riscossione su tutte le entrate comunali al 5,45 OjO per gli antecedenti eser cizi 1874 e 1875 la somma di lire 1200, 14 abbia giu stamente pronunciato il Consiglio di prefettura coi sud detti decreti, togliendo dallo scaricamento nei conti 1875 e 1876, non già come afferma il Bindi nel suo ri corso le lire 1200, 14 (giacché ad altre cifre allude il
Consiglio di prefettura), ma togliendo in massima l'aggio all'esattore sulle entrate comunali riscosse coi ruoli, perchè l'aggio convenuto era già stato da lui percepito all' atto della riscossione da' contribuenti ;
Considerando in proposito essere evidente che, sta bilito per contratto un aggio all' esattore sulle con tribuzioni dirette, sovraimposte e tasse ed entrate co munali da riscuotersi con ruoli, ed altro aggio m misura minore per le entrate comunali di altra natura non riscosse col mezzo dei ruoli, per cui non ha desso l'onere dell'inesatto per esatto, l'esattore e tesoriere ad un tempo, il quale ha già percepito dai contribuenti il primo aggio come esattore, non ha alcun diritto di
pretendere ancora sulle stesse sovraimposte ed entrate esatte coi ruoli il secondo aggio convenuto per le en trate d'altra natura non riscosse coi ruoli, non essendo
questa pretesa duplicazione d'aggio nè portata dal
contratto, nè consentita dalla legge 20 aprile 1871, (192-2), la quale vuole all'art. 93 che l'esattore adempia l'ufficio di tesoriere senza correspettivo.
E se un correspettivo fu accordato a lui colla deli berazione comunale 8 luglio 1876 su tutte le entrate
comunali, ed un diverso correspettivo giusta il con
tratto su quelle riscosse con ruolo, questa discretiva
evidentemente esclude la pretesa duplicazione. Vero è che le riscossioni fatte coi ruoli formano un attivo del
bilancio, ma non per questo ha diritto il cassiere che le custodisce in casa ad averne un nuovo aggio, es
sendo questo stato convenuto unicamente per le riscos
sioni, e non per il semplice ritiro e custodia ; Che senza fondamento si sostiene dal ricorrente che
l'approvazione dei resoconti comunali, demandata dalla
legge comunale e provinciale ai Consigli di prefettura, debba restringersi alla sola revisione materiale della
contabilità, sicché non possano essi vagliarne gli ele
menti costitutivi, ed aggiungere o togliere dai conti
quelle partite che non siano conformi a ragione. Pe
rocché a ciò solo ristretto un simile esame, sarebbe, come ognun vede, imperfetto; nè potrebbe costituire
un vero giudizio che, sebbene trattato in prima sede
in via solo amministrativa, riveste poi avanti il ma
gistrato superiore il vero suo carattere contenzioso in
ogni e singola parte della controversia; Attesoché nulla aggiunge al preteso diritto del cas
(1) Questa decisione è conforme a quella della stessa Corte dei conti de'12 giugno 1877 sul reclamo di Rosaz-Saturnino.
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PARTE TERZA 116
siere l'essere stata stanziata nel titolo secondo, cate
goria seconda, art. 1° del bilancio 1876, la somma che
vi si legge di lire 1200,14, e che dal Consiglio di pre
fettura nel secondo suo decreto del 1876 era indicato
per sole lire 916,14 (vedendosi quella in tal modo al
terata) ; perchè il semplice stanziamento in un bilancio
preventivo non forma titolo all'esattore od a qualunque
interessato per avere e prendersi la somma, se egli
non ha altri titoli legali che gliel' attribuiscano, essendo
sempre lo stanziamento subordinato ai titoli di com
petenza. Conseguentemente non occorre soffermarsi
all'annotazione, che ivi si legge interlineata; colla quale
ne fu riservata la liquidazione alla revisione dei conti
1874-1875 per essere questa di sua natura sottintesa;
Che questi princpi essendo stati seguiti dal Consiglio
di prefettura di Teramo negli impugnati decreti, sono
infondate le lagnanze del ricorrente contro i medesimi;
Considerando per ultimo, che il soccumbente è di
diritto tenuto alle spese di giudizio salvo diverso prov
vedimento ; Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc.
CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 13 dicembre 1878, Pres. Du
choquè, Est.' Finali — Raggi vedova Biasci.
l'ciisionv — Serviselo militare e civile — ('umilio —
BTfiziale rivocato — Vedova (L. 27 giugno 1850,
art. 19).
Il disposto dell'art. 19 della legge 27 giugno ISSO,
mediante il quale si concede al militare pensionato che passi a impiego civile il diritto di computare i servizi militari anteriori insieme ai civili sotto
condizione di aver rinunziato alla pensione mili
tare, non è applicabile agli ufficiali rivocati.
In conseguenza, la vedova dell' ufficiale rivocato ha
diritto, agli effetti della pensione, di cumulare i due
servizi civile e militare del marito anche nel caso
che questi non avesse ottemperato alla condizione
di cui all'art. 19 della legge 27 giugno 1850.
La Corte, ecc. — Considerando che la legge del 14
aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili nel suo
art. 13, a rispetto di pensionati civili, ha una disposi zione più mite che non avesse già l'art. 19 della legge 27 giugno 1850 pei pensionati militari; di fatti questa,
per concedere al pensionato militare che passi ad im
piego civile il diritto di computare i servigi militari
anteriori insieme ai civili per liquidare la pensione ci
vile, vuole che abbia rinunciato alla pensione militare, mentre la legge sulle pensioni civili non esige questo; e contenta che al termine del corso de' suoi impieghi non abbia l'impiegato più di una pensione, non gli contende di godere la pensione già liquidata insieme
al nuovo stipendio, e sommati tutti i servizi da lui
resi, sulla loro durata liquida la pensione; Che l'art. 10 della legge 14 aprile 1864r concede di
computare pel conseguimento della pensione civile il
servizio militare antecedentemente prestato, e l'art. 13
della stessa legge, consentendo che il servizio antico
sia computato col nuovo, senza precetto di rinunziare
alla pensione precedentemente goduta, non fa alcuna
distinzione fra pensione civile e pensione militare;
questa distinzione, che non è espressa nella legge, im
porterebbe poi una disparità di trattamento poco con
sentaneo alle nostre istituzioni ed allo spirito della
nostra legislazione in questa materia delle pensioni; Che però l'art. 10, concedendo il computo del pre
cedente servizio militare pel conseguiménto della pen
sione, soggiunge che il computo debba esser fatto a
norma delle leggi relative alle pensioni'militari, laonde
nasce ragione a dubitare che l'art. 19 della legge 27
giugno sia impedimento, nei casi in cui il pensionato militare diventando impiegato civile non abbia rinun
ciato al godimento della pensione; ma il riferimento
alle leggi militari sembra fatto unicamente per com
misurare il tempo, che nelle leggi delle pensioni mi
litari ha più favorevole misura che non quellaTado
•perata pei servizi civili, e così pel militare il servizio
utile comincia dopo il 17° anno, e per l'impiegato ci
vile dopo il 20°; Che quando anche si debba riguardare il riferimento
alle norme delle leggi militari essere stato fatto a più
largo intento, non potrebbe mai estendersi al di là
delle loro precise disposizioni; ora l'art. 19 della legge 27 giugno 1850 fa precetto di rinunciare la pensione al giubilato, non ài militare revocato, che goda un as
segno vitalizio o temporaneo ; la condizione di dovere
rinunciare al suo assegno per potere computare il po steriore servizio civile sarebbe inadempibile pel revo
cato, cui fu concesso soltanto un assegno temporaneo, e però opportunamente la legge pose quella condizione
soltanto ai giubilati, che hanno una pensione vitalizia,
la quale inoltre per una parte è riversibile alla vedova,
mentre l'assegnamento di revocazione stabilito dalla
legge 25 maggio 1852 non è riversibile come già ebbe
a giudicare la Corte; e l'ufficiale revocato, goda egli
l'assegno temporaneo o vitalizio, niun diritto lascia
alla vedova o ai figli superstiti, ai quali può provve dere soltanto acquistando diritto a pensione civile ;
Che attenendosi rigorosamente ai termini dell'art. 19
della legge 27 giugno 1850, esso non è applicabile al
l'ufficiale revocato; Che Ferdinando Biasci finì il corso della vita e degli
impieghi in servizio civile, e la reclamante si presenta come vedova d'un impiegato civile, al quale né il go dimento di una pensione insieme allo stipendio, nè la
stessa riscossione dell'indennità stabilita dalla legge 14 aprile 1864 toglie di poter congiungere col tempo del nuovo servizio l'anteriore, al quale la pensione o
la indennità fu corrisposta, siccome con ormai costante
giurisprudenza decise la Corte; Per questi motivi, accoglie il ricorso, ecc.
CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 27 febbraio 1879, Pres. Finali.
Est. Barbenui — Ric. Icard.
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