Sezione III. —Udienza 19 dicembre 1876, Pres. Duchoqué, P. P., Est. Finali, P. M. Saponieri, P. G.—Ric. Romagnoli Gualterio (Avv. Gargini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1877), pp.67/68-69/70Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23081763 .
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PARTE TERZA
Agli individui addetti alla marina pontificia dopo trenta anni compiuti di servizio compete una pen
sione corrispondente al soldo intero, ed ai membri
della sua famiglia il terso o la metà o i due terzi
fissati dalle normali pontificie secondo il numero dei
compartecipi.
La Corte, ecc. — Ritenuto che con rescritto 8 agosto
1866 Sua Santità ha dichiarato che per le giubilazioni
degli individui addetti alla nuova marina e per gli as
segni alle famiglie dei medesimi abbiano a seguirsi le
norme vigenti per la truppa di finanza.
L'articolo 150 del regolamento pontificio 24 ottobre
1827 stabiliva che la pensione liquidabile per un indi viduo della guardia di finanza avente un servizio di
anni trenta compiuti dovesse corrispondere al soldo
intero.
Riesce perciò evidentissimo che al defunto tenente
Reali per i suoi anni trentuno di servizio sarebbe
spettata una pensione corrispondente allo intero suo
soldo. Nessuna questione è insorta sull'aliquota della pen
sione del defunto assegnabile alla famiglia superstite.
E pacifico tra le parti che l'aliquota deve consistere nel
terzo, nella metà o nei due terzi, fissati dalle normali
disposizioni pontificie con riguardo al numero dei com
partecipi. Laonde rettificata la base della liquidazione, cioè ri
tenuto che il tenente Reali avrebbe avuto diritto ad
una pensione pari all'intero soldo, spetterà alla sezione
seconda, nell'atto di operare la nuova liquidazione fis
sare la non controversa aliquota devoluta alla superstite
famiglia, con riguardo alle novità che fossero occorse
circa il numero dei compartecipi.
Per questi motivi, ecc.
CORTE DEI CONTI.
Sezione III. —Udienza 19 dicembre 1876, Pres. Dtjcho
qdé, P. P., Est. Finali, P. M. Saponieri, P. G. —
Ric. Romagnoli Gualterio (Àvv. Gakgini).
Surrogazione — Pagamento — Terzo — legge — Con
venzione — Contabile — Cauzione — Quietanza —
Silenzio — Rendiconto — Sequestro — Giudizio (C. C. art. 1252,1253; L. 14 agosto 1862, sulla Corte dei conti,
art. 35; L. sul debito pubblico 10 luglio 1861, art. 28).
Il terzo che paga un debito altrui non è surrogato nei
diritti e nelle azioni del creditore, se la surrogazione,
quando non è stabilita dalla legge, non sia espressa
mente dichiarata sulla quietanza di pagamento. La surrogazione non si opera senza il concorso della
volontà del debitore, se non quando il pagamento è
fatto dal debitore stesso con danari presi in prestito per pagare il suo debito.
In materia contabile quando non è il caso nè di surro
gazione legale ne convenzionale, il terzo non può in
stare pel rendiconto dinanzi la Corte dei conti, àlVog
getto di ottenere la liberazione dei capitali o dei titoli di rendita depositati in cauzione della gestione.
In ogni modo, per costituire il contabile in giudizio sul
conto, è necessaria la presentazione di esso, ma ciò
nqn può avvenire nel giudizio per la convalida del se
questro, che sulla cauzione sia stato operato dalle Fi
nanze dello Stato.
La Corte, ecc. — Considerando, che nullostante il
pagamento delle lire 4701 60, debito incorso da Gual
terio Romagnoli, nella gestione dell'ufficio di registro
di Correggio, sussiste sempre l'altro suo debito di lire
12,725 19 portato poi a liro 13,001 36, relativo al
l'anteriore sua gestione dell'ufficio del registro d'Ur
bania ; Che la cauzione data dalla Piccinini per la gestione
di Gualterio Romagnoli, sebbene estensibile ad altri
impieghi, ai quali desso per avventura avesse potuto es
sere chiamato, fu nel 1869 costituita per la gestione
dell'ufficio del registro d'Urbania, e questa gestione in
nanzi ad ogni altra riguarda ;
Che la surrogazione d'una terza persona nei diritti e
nelle azioni d'un creditore, ha luogo quando il credi
tore riceva il pagamento d'un debito per conto del de
bitore, eia surrogazione in una ipoteca ha luogo quando
il pagamento si riferisca ad un debito per garanzia
del quale fu costituita quella ipoteca ;
Che la legge ammette la surrogazione d'un terzo in
luogo del creditore, in seguito al pagamento che quegli
faccia per conto del debitore o che questi eseguisca con
danaro preso a prestanza da un terzo, e la surrogazione
od ha luogo per virtù della legge stessa, od ha d'uopo
di particolare convenzione, secondo i casi specificati e
definiti dagli articoli 1252 e 1253 del Cod. civ. ; Che quattro sono i casi di surrogazione di diritto,
cioè: 1° che colui il quale paga fosse creditore anch'egli,
ma inferiore di grado al creditore cui faccia un paga
mento ; 2° che abbia acquistato un immobile e fino alla
concorrenza del prezzo paghi i debiti iscritti su quello
immobile; 3° che sia obbligato insieme ad altri o per conto d'altri al pagamento del debito ; 4° che sia erede
beneficiario e paghi coi denari propri i debiti ereditari :
ora egli ò manifesto che nessuna di queste disposizioni
si conviene al Bigi, il quale non era al dì 23 marzo 1875
creditore del Romagnoli o della Piccinini, non si aveva
acquistato immobili, non ne era condebitore, nè veniva
in qualità d'erede beneficiario ; Che per la surrogazione convenzionale diversi sono i
requisiti secondo che il debito sia pagato al creditore
da una terza persona o dal debitore stesso ;
Che nel primo caso il paragrafo 1° dell'articolo 1252
del Cod. civ. vuole che il creditore ricevendo il paga
mento da una terza persona la surroghi nei suoi diritti
verso il debitore, e che la surrogazione sia espressa e
fatta contemporaneamente al pagamento ; e di questa
surrogazione che la legge vuole sia espressa e manifesta
non trovasi traccia alcuna nella quietanza di paga
mento che il cav. Bigi riportava dal ricevitore del re
gistro di Correggio, anzi in quella quietanza è dichia
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
rato che il Bigi eseguiva il pagamento delle lire 4701 60
per liberare il Romagnoli dalle conseguenze penali del
l'amministrazione di due partite riscosso, che potea re
putarsi fraudolenta, nò il ricevitore del registro alia
dichiarazione semplice di quietanza aggiunse una di
chiarazione di surrogazione, od altra dichiarazione qua
lunque; Che la surrogazione di cui parla il paragrafo 2° dello
stesso articolo 1252 si opera anche senza il concorso
della volontà del debitore, ma allora il pagamento deve
essere fatto dal debitore stesso, con denari presi a pre stito affine di pagare il suo debito, e di surrogare il mu
tuante nei diritti del creditore. Nel caso nostro al pa
gamento nè il Romagnoli, nè la Piccinini intervennero, nò questi al 28 marzo 1876 potevano pigliare a prestanza
unasommapel pagamento d'un debito, che cinque giorni
prima era stato pagato, laonde alla pretesa surrogazione contraddice la logge e contrasta il fatto;
Che il debito pagato dal Bigi si riferisce alla gestione dell'ufficio di registro di Correggio, tenuto dal Roma
gnoli, e non all'anteriore debito di somma maggiore, che il Romagnoli lasciava dietro di sè nella gestione dell'ufficio d'Urbania;
Che mancando nel cav. Bigi la pretesa qualità di
surrogato nei diritti dell'amministrazione demaniale
verso il Romagnoli manca in lui ogni diritto a chiedere
un rendiconto di conti, all'uopo di ottenere la libera di
sposizione del capitale e degli intsressi dei due certificati
nominativi di lire 300, ed anche dato, ma non concesso,
che la scrittura del 28 marzo gli dia mandato per parte
della Piccinini e del Romagnoli di agire per rendiconto
di conti, non potrebbe mai di questa materia trattarsi
nel presente giudizio di conferma di sequestro, giacche
a norma dell'articolo 35 della legge 14 agosto 1862,
sulla Corte dei conti, occorre la presentazione del
conto per costituire il contabile in giudizio sul conto
stesso ;
Che sussistendo a carico del Romagnoli un debito di
lire 13,000 36, amministrativamente liquidato, somma
di gran lunga superiore a quella che corrisponde al ca
pitale di lire 300 di rendita, è evidente il pericolo anzi la certezza di perdere la garanzia del credito, che ha
verso di lui l'amministrazione demaniale, quando non
fosse mantenuto il sequestro delle rate semestrali sca
dute e da scadere sulla rendita stessa, ed anzi questo
sequestro potrà mancare, ma non impedire in definitiva
una perdita per l'amministrazione ;
Che se voglia riguardarsi il Bigi qual semplice ces
sionario della Piccinini, la rendita cedutagli rimarrebbe
pur sempre soggetta al vincolo, come se nessuna nova
zione fosse intervenuta, e non sarebbe disponibile se non
dopo assolto da ogni responsabilità contabile il Roma
gnoli, e finché quella rendita sta ipotecata a garanzia dell'amministrazione demaniale niun altro vincolo po
trebbe sulla medesima rendita iscriversi a termini del
l'art. 28 della legge 10 luglio 1861 sul debito pubblico. Per questi motivi ecc.
CAMBRA DEI DEPUTATI.
(giunta per le elezioni)
Seduta 26 gennaio 1877. — Elezione dell'on. Bonghi nel
collegio di Conegliano.
Elezioni politiche — Categorie — Numero completo — Difetto <li accertamento — Elezione suppletiva — So spensione — Professori (L. elet. poi., art. 97 e 100).
Benché il numero degli eletti in una data categoria ri sulti completo, quando il numero delle elezioni valide
non sia stato ancora accertato, l'elezione suppletiva di
persona clic appartiene ad essa deve essere sospesa, sino a che Vaccertamento non avvenga (1).
La Giunta, esaminati gli atti della elozione del col
legio di Conegliano, in persona dell'onorevole Bonghi, ha ritenuto non trovare materia di contestazione circa la regolarità delle operazioni elettorali ;
In esecuzione poi dell'articolo 20 del regolamento della Camera, passò ad esaminare se nell'eletto concor
rano tutte le condizioni volute dalla legge, perchè la
elezione possa convalidarsi; La Giunta ha ritenuto che l'onorevole Bonghi è pro
professore nella regia Università di Roma; Che da un elenco tramesso dalla Giunta per lo accer
tamento dei deputati impiegati, sorge che fra gli eletti nelle elezioni generali finora verificate, vi sono 19 pro fessori appartenenti alla categoria di cui al n° 8 dell'ar
ticolo 97 ; Ha considerato che per la disposizione dell'articolo
100, legge elettorale, quando il numero degli impiegati ammesso nella Camera è completo, le elezioni nuove
d'impiegati saranno nulle; Che in quanto ai deputati eletti nelle elezioni gene
rali la eliminazione dei deputati impiegati, quando il
(1) Com'è noto, questa deliberazione della Giunta non fu confer mata dalla Camera, tantoché l'elezione dell'onorevole Bonghi, dopo una vivissima discussione, fu dichiarata nulla.
L'onorevole Chinaqlia della minoranza della Giunta, seguito poi dagli onorevoli Di Sambuy, Ercole, Genala, Minghetti, sull'esem
pio delle elezioni dell'on. prof. Giampaolo Tolomei (aprile del 1867), dell'on. prof. Giani nel Collegio di Mantova (21 maggio 1867), dell'o norevole cons. Guiccione nel Collegio di Caccamo (15 gennaio 1871), sostennero la convalida, con riserva che l'elezione dovesse passare all'esame della Giunta d'accertamento dei deputati impiegati.
L'on. Nanni, l'on. Mussi, i'on. Marani e l'on. Napodano sosten
nero invece l'annullamento, e l'ordine del giorno di quest'ultimo
oratore, il quale venne accolto dalla Camera, è il seguente: « La
Camera, udite le comunicazioni del relatore della Giunta per l'ac-^ certamento del deputati impiegati, e constandole che già venti ele zioni di deputati professori ordinari di R. Università sono state
convalidate, dichiara nulla l'elezione del Collegio dicConegliano. »
Nelle discussione l'on. Minghetti osservò anche che l'on. Bonghi
aveva date le sue dimissioni da professore della Università di Roma} e siccome gli fu osservato che erano posteriori alla sua elezione, citò l'esempio delle elezioni degli onorevoli Ranieri, Ferrari, Za
nini, che si dimisero al giorno in cui si discuteva la relazione della
Giunta per l'accertamento, e la Camera convalidò subito la loro
elezione. Nel caso in esame la Camera, votato l'ordine del giorno soprari
ferito, passò oltre tale questione, e l'on. Bonghi ha dovuto ripresetì tarsi agli elettori di Conegliano
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