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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III. — Udienza 19 dicembre 1876, Pres....

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Sezione III. —Udienza 19 dicembre 1876, Pres. Duchoqué, P. P., Est. Finali, P. M. Saponieri, P. G. —Ric. Romagnoli Gualterio (Avv. Gargini) Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1877), pp. 67/68-69/70 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23081763 . Accessed: 17/06/2014 18:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.49 on Tue, 17 Jun 2014 18:37:58 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III. —Udienza 19 dicembre 1876, Pres. Duchoqué, P. P., Est. Finali, P. M. Saponieri, P. G.—Ric. Romagnoli Gualterio (Avv. Gargini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1877), pp.67/68-69/70Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23081763 .

Accessed: 17/06/2014 18:37

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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PARTE TERZA

Agli individui addetti alla marina pontificia dopo trenta anni compiuti di servizio compete una pen

sione corrispondente al soldo intero, ed ai membri

della sua famiglia il terso o la metà o i due terzi

fissati dalle normali pontificie secondo il numero dei

compartecipi.

La Corte, ecc. — Ritenuto che con rescritto 8 agosto

1866 Sua Santità ha dichiarato che per le giubilazioni

degli individui addetti alla nuova marina e per gli as

segni alle famiglie dei medesimi abbiano a seguirsi le

norme vigenti per la truppa di finanza.

L'articolo 150 del regolamento pontificio 24 ottobre

1827 stabiliva che la pensione liquidabile per un indi viduo della guardia di finanza avente un servizio di

anni trenta compiuti dovesse corrispondere al soldo

intero.

Riesce perciò evidentissimo che al defunto tenente

Reali per i suoi anni trentuno di servizio sarebbe

spettata una pensione corrispondente allo intero suo

soldo. Nessuna questione è insorta sull'aliquota della pen

sione del defunto assegnabile alla famiglia superstite.

E pacifico tra le parti che l'aliquota deve consistere nel

terzo, nella metà o nei due terzi, fissati dalle normali

disposizioni pontificie con riguardo al numero dei com

partecipi. Laonde rettificata la base della liquidazione, cioè ri

tenuto che il tenente Reali avrebbe avuto diritto ad

una pensione pari all'intero soldo, spetterà alla sezione

seconda, nell'atto di operare la nuova liquidazione fis

sare la non controversa aliquota devoluta alla superstite

famiglia, con riguardo alle novità che fossero occorse

circa il numero dei compartecipi.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI CONTI.

Sezione III. —Udienza 19 dicembre 1876, Pres. Dtjcho

qdé, P. P., Est. Finali, P. M. Saponieri, P. G. —

Ric. Romagnoli Gualterio (Àvv. Gakgini).

Surrogazione — Pagamento — Terzo — legge — Con

venzione — Contabile — Cauzione — Quietanza —

Silenzio — Rendiconto — Sequestro — Giudizio (C. C. art. 1252,1253; L. 14 agosto 1862, sulla Corte dei conti,

art. 35; L. sul debito pubblico 10 luglio 1861, art. 28).

Il terzo che paga un debito altrui non è surrogato nei

diritti e nelle azioni del creditore, se la surrogazione,

quando non è stabilita dalla legge, non sia espressa

mente dichiarata sulla quietanza di pagamento. La surrogazione non si opera senza il concorso della

volontà del debitore, se non quando il pagamento è

fatto dal debitore stesso con danari presi in prestito per pagare il suo debito.

In materia contabile quando non è il caso nè di surro

gazione legale ne convenzionale, il terzo non può in

stare pel rendiconto dinanzi la Corte dei conti, àlVog

getto di ottenere la liberazione dei capitali o dei titoli di rendita depositati in cauzione della gestione.

In ogni modo, per costituire il contabile in giudizio sul

conto, è necessaria la presentazione di esso, ma ciò

nqn può avvenire nel giudizio per la convalida del se

questro, che sulla cauzione sia stato operato dalle Fi

nanze dello Stato.

La Corte, ecc. — Considerando, che nullostante il

pagamento delle lire 4701 60, debito incorso da Gual

terio Romagnoli, nella gestione dell'ufficio di registro

di Correggio, sussiste sempre l'altro suo debito di lire

12,725 19 portato poi a liro 13,001 36, relativo al

l'anteriore sua gestione dell'ufficio del registro d'Ur

bania ; Che la cauzione data dalla Piccinini per la gestione

di Gualterio Romagnoli, sebbene estensibile ad altri

impieghi, ai quali desso per avventura avesse potuto es

sere chiamato, fu nel 1869 costituita per la gestione

dell'ufficio del registro d'Urbania, e questa gestione in

nanzi ad ogni altra riguarda ;

Che la surrogazione d'una terza persona nei diritti e

nelle azioni d'un creditore, ha luogo quando il credi

tore riceva il pagamento d'un debito per conto del de

bitore, eia surrogazione in una ipoteca ha luogo quando

il pagamento si riferisca ad un debito per garanzia

del quale fu costituita quella ipoteca ;

Che la legge ammette la surrogazione d'un terzo in

luogo del creditore, in seguito al pagamento che quegli

faccia per conto del debitore o che questi eseguisca con

danaro preso a prestanza da un terzo, e la surrogazione

od ha luogo per virtù della legge stessa, od ha d'uopo

di particolare convenzione, secondo i casi specificati e

definiti dagli articoli 1252 e 1253 del Cod. civ. ; Che quattro sono i casi di surrogazione di diritto,

cioè: 1° che colui il quale paga fosse creditore anch'egli,

ma inferiore di grado al creditore cui faccia un paga

mento ; 2° che abbia acquistato un immobile e fino alla

concorrenza del prezzo paghi i debiti iscritti su quello

immobile; 3° che sia obbligato insieme ad altri o per conto d'altri al pagamento del debito ; 4° che sia erede

beneficiario e paghi coi denari propri i debiti ereditari :

ora egli ò manifesto che nessuna di queste disposizioni

si conviene al Bigi, il quale non era al dì 23 marzo 1875

creditore del Romagnoli o della Piccinini, non si aveva

acquistato immobili, non ne era condebitore, nè veniva

in qualità d'erede beneficiario ; Che per la surrogazione convenzionale diversi sono i

requisiti secondo che il debito sia pagato al creditore

da una terza persona o dal debitore stesso ;

Che nel primo caso il paragrafo 1° dell'articolo 1252

del Cod. civ. vuole che il creditore ricevendo il paga

mento da una terza persona la surroghi nei suoi diritti

verso il debitore, e che la surrogazione sia espressa e

fatta contemporaneamente al pagamento ; e di questa

surrogazione che la legge vuole sia espressa e manifesta

non trovasi traccia alcuna nella quietanza di paga

mento che il cav. Bigi riportava dal ricevitore del re

gistro di Correggio, anzi in quella quietanza è dichia

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

rato che il Bigi eseguiva il pagamento delle lire 4701 60

per liberare il Romagnoli dalle conseguenze penali del

l'amministrazione di due partite riscosso, che potea re

putarsi fraudolenta, nò il ricevitore del registro alia

dichiarazione semplice di quietanza aggiunse una di

chiarazione di surrogazione, od altra dichiarazione qua

lunque; Che la surrogazione di cui parla il paragrafo 2° dello

stesso articolo 1252 si opera anche senza il concorso

della volontà del debitore, ma allora il pagamento deve

essere fatto dal debitore stesso, con denari presi a pre stito affine di pagare il suo debito, e di surrogare il mu

tuante nei diritti del creditore. Nel caso nostro al pa

gamento nè il Romagnoli, nè la Piccinini intervennero, nò questi al 28 marzo 1876 potevano pigliare a prestanza

unasommapel pagamento d'un debito, che cinque giorni

prima era stato pagato, laonde alla pretesa surrogazione contraddice la logge e contrasta il fatto;

Che il debito pagato dal Bigi si riferisce alla gestione dell'ufficio di registro di Correggio, tenuto dal Roma

gnoli, e non all'anteriore debito di somma maggiore, che il Romagnoli lasciava dietro di sè nella gestione dell'ufficio d'Urbania;

Che mancando nel cav. Bigi la pretesa qualità di

surrogato nei diritti dell'amministrazione demaniale

verso il Romagnoli manca in lui ogni diritto a chiedere

un rendiconto di conti, all'uopo di ottenere la libera di

sposizione del capitale e degli intsressi dei due certificati

nominativi di lire 300, ed anche dato, ma non concesso,

che la scrittura del 28 marzo gli dia mandato per parte

della Piccinini e del Romagnoli di agire per rendiconto

di conti, non potrebbe mai di questa materia trattarsi

nel presente giudizio di conferma di sequestro, giacche

a norma dell'articolo 35 della legge 14 agosto 1862,

sulla Corte dei conti, occorre la presentazione del

conto per costituire il contabile in giudizio sul conto

stesso ;

Che sussistendo a carico del Romagnoli un debito di

lire 13,000 36, amministrativamente liquidato, somma

di gran lunga superiore a quella che corrisponde al ca

pitale di lire 300 di rendita, è evidente il pericolo anzi la certezza di perdere la garanzia del credito, che ha

verso di lui l'amministrazione demaniale, quando non

fosse mantenuto il sequestro delle rate semestrali sca

dute e da scadere sulla rendita stessa, ed anzi questo

sequestro potrà mancare, ma non impedire in definitiva

una perdita per l'amministrazione ;

Che se voglia riguardarsi il Bigi qual semplice ces

sionario della Piccinini, la rendita cedutagli rimarrebbe

pur sempre soggetta al vincolo, come se nessuna nova

zione fosse intervenuta, e non sarebbe disponibile se non

dopo assolto da ogni responsabilità contabile il Roma

gnoli, e finché quella rendita sta ipotecata a garanzia dell'amministrazione demaniale niun altro vincolo po

trebbe sulla medesima rendita iscriversi a termini del

l'art. 28 della legge 10 luglio 1861 sul debito pubblico. Per questi motivi ecc.

CAMBRA DEI DEPUTATI.

(giunta per le elezioni)

Seduta 26 gennaio 1877. — Elezione dell'on. Bonghi nel

collegio di Conegliano.

Elezioni politiche — Categorie — Numero completo — Difetto <li accertamento — Elezione suppletiva — So spensione — Professori (L. elet. poi., art. 97 e 100).

Benché il numero degli eletti in una data categoria ri sulti completo, quando il numero delle elezioni valide

non sia stato ancora accertato, l'elezione suppletiva di

persona clic appartiene ad essa deve essere sospesa, sino a che Vaccertamento non avvenga (1).

La Giunta, esaminati gli atti della elozione del col

legio di Conegliano, in persona dell'onorevole Bonghi, ha ritenuto non trovare materia di contestazione circa la regolarità delle operazioni elettorali ;

In esecuzione poi dell'articolo 20 del regolamento della Camera, passò ad esaminare se nell'eletto concor

rano tutte le condizioni volute dalla legge, perchè la

elezione possa convalidarsi; La Giunta ha ritenuto che l'onorevole Bonghi è pro

professore nella regia Università di Roma; Che da un elenco tramesso dalla Giunta per lo accer

tamento dei deputati impiegati, sorge che fra gli eletti nelle elezioni generali finora verificate, vi sono 19 pro fessori appartenenti alla categoria di cui al n° 8 dell'ar

ticolo 97 ; Ha considerato che per la disposizione dell'articolo

100, legge elettorale, quando il numero degli impiegati ammesso nella Camera è completo, le elezioni nuove

d'impiegati saranno nulle; Che in quanto ai deputati eletti nelle elezioni gene

rali la eliminazione dei deputati impiegati, quando il

(1) Com'è noto, questa deliberazione della Giunta non fu confer mata dalla Camera, tantoché l'elezione dell'onorevole Bonghi, dopo una vivissima discussione, fu dichiarata nulla.

L'onorevole Chinaqlia della minoranza della Giunta, seguito poi dagli onorevoli Di Sambuy, Ercole, Genala, Minghetti, sull'esem

pio delle elezioni dell'on. prof. Giampaolo Tolomei (aprile del 1867), dell'on. prof. Giani nel Collegio di Mantova (21 maggio 1867), dell'o norevole cons. Guiccione nel Collegio di Caccamo (15 gennaio 1871), sostennero la convalida, con riserva che l'elezione dovesse passare all'esame della Giunta d'accertamento dei deputati impiegati.

L'on. Nanni, l'on. Mussi, i'on. Marani e l'on. Napodano sosten

nero invece l'annullamento, e l'ordine del giorno di quest'ultimo

oratore, il quale venne accolto dalla Camera, è il seguente: « La

Camera, udite le comunicazioni del relatore della Giunta per l'ac-^ certamento del deputati impiegati, e constandole che già venti ele zioni di deputati professori ordinari di R. Università sono state

convalidate, dichiara nulla l'elezione del Collegio dicConegliano. »

Nelle discussione l'on. Minghetti osservò anche che l'on. Bonghi

aveva date le sue dimissioni da professore della Università di Roma} e siccome gli fu osservato che erano posteriori alla sua elezione, citò l'esempio delle elezioni degli onorevoli Ranieri, Ferrari, Za

nini, che si dimisero al giorno in cui si discuteva la relazione della

Giunta per l'accertamento, e la Camera convalidò subito la loro

elezione. Nel caso in esame la Camera, votato l'ordine del giorno soprari

ferito, passò oltre tale questione, e l'on. Bonghi ha dovuto ripresetì tarsi agli elettori di Conegliano

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