Sezione III. —Udienza 28 gennaio 1879, Pres. Finali ff. P., Est. Pasini —Pellegrini, già tesoriereprovinciale di Aquila (Avv. Centi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.151/152-155/156Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086524 .
Accessed: 17/06/2014 23:47
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.34.79.174 on Tue, 17 Jun 2014 23:47:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
151 PARTE TERZA 152
dopo che il gestore cessò dall'ufficio, e 5 anni dopo che questi era morto, senza il concorso di alcun rap
presentante la di lui eredità, od almeno del suo fideius
sore, e senza che consti che siano stati invitati ad in
tervenirvi;
Considerando che dalla cessazione della gestione Co
rini nel 1844 alla data della citazione del signor pro
curatore generale del 3 settembre 1878 son scorsi più
che 30 anni, per cui sarebbesi maturata la lunga pre
scrizione cui pel diritto romano vigente negli ex Stati
pontifici andava soggetto anche il fisco.
« In omnibus fisci quaestionibus, exceptis causis, in
quibus minora tempora fervari specialiter constitutum
est, viginti annorum praescriptio custoditur. Dig. lib.
XLIV, tit. Ill, L. 13. Justas etiam et quae locum ha
bent fisci actiones praecipimus concremari ob hoc so
lum, quod suis terporibus prolatae non sunt. Ut jam
calumniae privatorum eo saltem arceantur exemplo
quod justas fisci lites silere praecipimus. Cod. Be jure
fisci, tit. I, L. 6. Ed il Donello, commentando questa
legge del Codice, osserva: Pertinent haec lex ad eos
actiones quae moventur post tempus legittimum
Utigitur privatorum actiones in rem praescriptione
longi temporis excluduntur Sententia haec est; ut
si abolentur justae fisci litis praescriptione tempori,
quid fiet de injustis et calumniosis privatorum li
tibus? » Considerando che la lunga prescrizione dell'azione
di credito non può ritenersi interrotta nè dalla verifica
eseguita senza invito e concorso delle parti interessate,
nè dalla ingiunzione fatta al fideiussore Mozza nel 13
settembre 1872, sì perchè ad esso lui non intimata, sì
perchè poscia abbandonata;
Considerando che la verificatasi lunga prescrizione
del credito rende inutile ogni esame sull'applicabilità
della prescrizione dei 10 o 20 anni contro l'efficacia
della verifica eseguita nel 1868 dopo quella fatta nel 1842
in base alla legge: Reipublicae ratione subscriptae et
expuntae adversus eum quidem, qui administravit,
ultra viginti adversus heredem vero ultra decern annos
retractari non possunt. Dig. lib. XLII, tit. Ill, L. 13;
come pure si rende inutile l'indagare se il condono
accordato al Corini col rescritto pontificio 30 aprile 1850
si limitasse al debito allora noto o si estendesse ad
ogni altro debito che a carico dello stesso Corini po
tesse anche in seguito risultare, impedendone la ve
rificazione;
Considerando che l'indole della causa consiglia la
compensazione delle spese; Per questi motivi, ecc.
l'adito Tribunale, questo con sentenza 24 aprile 1873 dichiarò allo
stato degli atti non esser luogo a deliberare e condannò l'attore nelle
spese. Dopo di che il signor procuratore generale sulla richiesta della Di
rezione generale del Demanio, con atto presentato il 3 settembre 1878
citò dinanzi a questa Corte l'avv. signor Achille Mercanti, curatore
deputato all'eredità giacente del fu Carlo Corini dal signor pretore del 2° Mandamento di Roma con decreto 3 giugno 1878, ed il signor Mozza Giuseppe, quale fideiussore e sicurtà solidale del predetto Co
rini, per la gestione contabile da questo tenuta nell'ufficio di Brac
ciano dal 1° gennaio 1827 al 9 giugno 1844, chiedendone la loro con
danna solidale al pagamento delle somme amministrativamente accer
tate a debito Corini.
CORTE DEI CONTI. Sezione III. — Udienza 28 gennaio 1879, Pres. Finali
ff. P., Est. Pasini — Pellegrini, già tesoriere pro
vinciale di Aquila (Avv. Centi).
BResponsahilità — Ricevitore circondariale —- Te
soriere provinciale — Versamenti — B^eg-g-i napo
letane.
Coli'attivazione del regolamento approvato col R. de
creto 13 dicembre 1863, n. 1628, rimase ferma ed
inalterata, quale sussisteva per le leggi napoletane,
la responsabilità dei ricevitori generali pei circon
dariali anche per quanto riguardava alle entrate
diverse dalle contribuzioni dirette. (1)
A termini del R. rescritto 17 febbraio 1827, vigente
nelle Provincie napoletane, il tesoriere provinciale
che abbia omesso di adottare o provocare i prov
vedimenti opportuni perchè il ricevitore circonda
riale faccia i dovuti versamenti, deve rispondere in
solidum col ricevitore verso lo Stato dei versamenti
non effettuati. (2) Fermata la responsabilità del tesoriere, egli non può
pretendere che prima di essere costretto a pagare
venga escussa la cauzione del ricevitore, dovendo
la sua obbligazione ritenersi solidale con quella
del ricevitore, solidarietà che esclude il beneficio
dell' ordine.
La Corte, ecc. — In diritto — Ha considerato che
la condanna del Pellegrini al pagamento delle suindi
cate lire 3127 36 è esclusivamente basata sulla respon
sabilità che venne addossata ad esso Pellegrini per
una deficienza di versamento del dipendente ricevitore
circondariale di Solmona, signor Ricciardi, ond'è che
due sono le principali questioni da esaminarsi, e cioè:
1° Se coli'attivazione del regolamento approvato col
R. decreto 13 dicembre 1863, n. 1628, sia rimasta ferma
ed inalterata quale sussisteva per le leggi napolitane
la responsabilità dei ricevitori generali pei circonda
riali, anche per quanto riguardava alle entrate diverse
dalle contribuzioni dirette; 2° Se applicando le sud
dette leggi napolitane, il Pellegrini sia stato giusta
mente condannato a pagare in solidum col Ricciardi
il debito di cui trattasi.
La prima questione, che è di principio, fu già risolta
affermativamente da questa Corte in altre cause (V.
decisioni 26 maggio 1877, 4 aprile 1878 in causa Oli
vieri, e 1° giugno 1878 in causa Vecchi), nè può essere
ora diversamente risoluta.
Infatti è ben vero che col regolamento approvato
con R. decreto 1863, n. 1628, fu affidato ai ricevitori
generali nelle provincie meridionali il servizio delle
(1-2) V. in proposito la sentenza della Corte dei conti, 25 febbraio 1879.
ric. Barile (Foro it., 1879, III, 136).
This content downloaded from 195.34.79.174 on Tue, 17 Jun 2014 23:47:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
153 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 154
tesorerie provinciali sotto le nuove norme contabili da
esso regolamento stabilite; ma però conviene ricordare
che accanto ad essi venivano lasciati i ricevitori cir
condariali, quali contabili secondari (art. 764, 765), e più
ancora che coll'art. 18 dell'altro R. decreto di pari data,
13 dicembre 1863, n. 1582, venne esplicitamente dichia
rato, che le funzioni di tesoriere di provincia potranno continuare ad essere esercitate nelle provincie napo litane dai ricevitori di provincia sotto le condizioni
degli attuali contratti ed obbliganze, soggiungendosi
poi nulla innovando alle altre attribuzioni dei rice
vitori generali o circondariali. E quindi le precedenti
leggi riguardanti i rapporti fra i ricevitori generali e
circondariali delle provincie napolitane, non solo non
furono abrogate o modificate col regolamento o coi de
creti del 1863, ma anzi vennero espressamente man
tenute e confermate nel loro pieno vigore. Nè dicasi
che l'abrogazione fu pronunciata coll'art. 3 del R. de
creto 13 dicembre 1863, n. 1628, ossia una necessaria
conseguenza della incompatibilità delle norme conte
nute nel nuovo regolamento colle disposizioni delle
precedenti leggi napolitane. Infatti è ben vero che al
l'art. 3 del suddetto R. decreto fu dichiarato rimaner
abrogate tutte le discipline precedentemente sancite
sulla contabilità generale e sul servizio del Tesoro, ma
egli è evidente che sotto la parola discipline non puossi altro intendere che le norme puramente contabili, e
ad ogni modo fra le discipline abrogate non potevano essere comprese quelle che con altro decreto reale,
emesso nello stesso giorno ed al quale pure si riferiva
il nuovo regolamento (art. 764), venivano espressamente
mantenute ferme, nulla innovando alle altre attribu
zioni dei ricevitori generali o circondariali. Meno
ancora può dirsi che le nuove norme portate dal re
golamento del 1863 fossero incompatibili colle leggi
napolitane riguardanti i rapporti tra i ricevitori cir
condariali e il ricevitore generale, e la responsabilità di questo per quelli, non potendosi tale incompatibi lità desumere nè dall'art. 146 del suddetto regolamento,
giusta il quale ogni contabile non è responsabile che
della propria azienda personale, disposizione questa
che, riguardando la generalità dei contabili, non in
firmava le prescrizioni di sorveglianza e di controllo
dal succitato regolamento stabilite, prescrizioni queste
che, tendendo a meglio garantire le gestioni dei rice
vitori circondariali, non impedivano ai ricevitori ge nerali di esercitare pur essi quella sorveglianza e con
trollo cui erano dalle precedenti leggi chiamati a
salvezza della loro responsabilità, la quale dalle nuove
prescrizioni non restava aggravata, ma bensì invece
tutelata. Ed è pure a ricordare quanto già accennossi
superiormente, e cioè che il regolamento del 1863 ed
il regio decreto 13 dicembre dello stesso anno, n. 1582, lasciarono sussistere anche pel servizio del Tesoro i
ricevitori circondariali accanto al ricevitore generale, come appunto sussistevano per le leggi del regno di Na
poli, per cui sarebbe stato anzi inconseguente lo scio
gliere i rapporti sussistenti per quelle leggi tra i detti
contabili senza altri espressamente sostituirne, sarebbe
stato sommamente improvvido il mantenere i ricevi
tori circondariali nella posizione di contabili secon
dari per modo che unicamente per conto del ricevi
tore generale continuassero a riscuotere, e solo al ri
cevitore generale potessero versare, non potendo far
loro discarico che le di lui quietanze (art. 765, regol.
1863), e contemporaneamente togliere al ricevitore ge
nerale qualunque ingerenza di controllo e di sorve
glianza nella loro gestione, d'onde vorrebbesi desumere
l'esonero a favore di esso ricevitore generale da ogni
responsabilità.
Nè i ricevitori generali potrebbero allegare una buona
fede nella quale fossero stati indotti dalle disposizioni
del regolamento 1863, per ritenere che coll'attivazione
di questo fosse cessata ogni loro ingerenza e respon
sabilità per le gestioni dei dipendenti ricevitori circon
dariali, in quanto riguardavano il servizio del Tesoro,
poiché l'amministrazione fu sollecita di loro rammentare
come, per effetto del suddetto regolamento, non fossero
rimasti abrogati i regolamenti antichi, locchè risulta
dalla circolare 15 giugno 1864, n. 16990, della Direzione
del Tesoro in Napoli, con cui raccomandavasi ai rice
vitori provinciali nel loro interesse la verificazione
delle contabilità dei dipendenti ricevitori circondariali,
facendo considerare che essi sono in ogni caso di mal
versazione responsabili e le loro cauzioni rispondono non solo per quanto è ad essi direttamente affidato,
ma per le gestioni altresì dei ricevitori circondariali.
E quando col regio decreto 25 novembre 1866, n. 3381,
furono portate alcune modificazioni al regolamento del
1863 per l'avvenuta soppressione delle Direzioni com
partimentali del Tesoro (modificazioni che per nulla
influirono sui rapporti tra i ricevitori generali ed i
circondariali), il Ministero delle finanze, con circolari
26 gennaio 1867, nn. 61, 62, espressamente dichiarava
e confermava la responsabilità dei tesorieri provinciali
per i ricevitori circondariali, non solo nel servizio delle
contribuzioni dirette, ma sì ancora in quelle del Tesoro,
essendo posti essi tesorieri provinciali in grado di co
noscere le situazioni di cassa e tutte le operazioni di
quei contabili.
Fermo quindi il principio delle responsabilità dei ri
cevitori generali pei circondariali, anche dopo l'attiva
zione dei decreti del 1863, nei limiti portati dalle leggi
del già regno di Napoli, resta ad esaminare se per
queste leggi il tesoriere provinciale Pellegrini sia re
sponsabile del mancato versamento delle lire 3,127 36
da parte del ricevitore circondariale Ricciardi.
A termini del regio rescritto 17 febbraio 1827, la re
sponsabilità; dapprima sconfinata del ricevitore gene
rale pei dipendenti ricevitori circondariali, era limitata
a tre casi, e fra questi il caso che il ricevitore gene
rale, dopo aver rilevato dagli estratti di cassa decadarì
la esazione fatta, trascurasse di far versare le somme
fino a tal tempo maturate dai ricevitori distrettuali
(circondariali). Ora, quantunque non siano stati pro
dotti gli estratti decadari di cassa della ricevitoria
circondariale di Solmona, gestita dal Ricciardi, pure
non è posto in dubbio che le lire 3.127 36 non versate
Il Foro Italia.no. — Volume IV. - Parte III.
This content downloaded from 195.34.79.174 on Tue, 17 Jun 2014 23:47:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
155 PARTE TERZA 156
figuravano nei suddetti estratti che il ricevitore gene rale ha ricevuto o doveva ricevere. Nè dubbio può es
servi in proposito una volta che sosteneva il Ricciardi
di aver versato quell' importo, il Pellegrini di non averlo
ricevuto, per cui rifiutava il rilascio della corrispon dente quietanza. In questo stato di cose avendo il Pel
legrini omesso di adottare 9 provocare i provvedi menti opportuni, perchè il Ricciardi facesse il dovuto
versamento, è chiara la sua responsabilità pel disposto del succitato rescritto del 1827. Certo che questa re
sponsabilità del Pellegrini non esimeva il Ricciardi
dall'obbligo che veniva riconosciuto e dichiarato dalla
Direzione generale del Tesoro colla lettera 10 giugno
1869, nn. 62963-17778, prodotta in atti, nella quale però non si trova parola che alluda alla responsabilità del
ricevitore generale Pellegrini, che la attenui o la con
danni. E pertanto da questa lettera gli eredi Pellegrini non possono ricavare alcun sodo argomento di difesa.
Meno ancora possono difendersi col giudicato della
Corte d'Aquila in data 16 aprile 1875, col quale il Pel
legrini fu assolto dal dover rilasciare la quietanza dal
Ricciardi voluta, in quanto da quel giudicato si desume
che le lire 3,127 36 non furono da esso Ricciardi al Pel
legrini versate, poiché in questa sede non si fa que stione se il versamento di quell'importo sia stato o no
da Ricciardi versato al tesoriere provinciale, ma sì sol
tanto trattasi di vedere se il Pellegrini debba rispon derne verso lo Stato, quantunque non lo abbia dal Ric
ciardi ricevuto. Nessuna contraddizione pertanto può
sorgere tra l'assoluzione ottenuta dal Pellegrini colla
sentenza della Corte d'appello di Aquila e la di lui
condanna pronunciata da questa Corte colla reclamata
decisione, essendo l'un giudizio dall'altro affatto distinto, non riguardando il medesimo oggetto, e di più essendo
diverse le parti in causa.
Ma se per le premesse considerazioni il reclamo del
Pellegrini non può essere accolto nella sua domanda
principale, non può ammettersi nemmeno nella domanda
subordinata, e cioè che prima venga escussa la cau
zione del ricevitore circondariale Ricciardi, perchè la di lui obbligazione deve ritenersi, a termini del succi tato rescritto del 1827, solidale con quella del Ricciardi, solidarietà che esclude il beneficio dell'ordine;
Per questi motivi, ecc.
RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Deliberazioni comunali — Servizio obbligatorio —
Levatrice — Anticipazione di somme —
Deputa zione provinciale (Legge 14 giugno 1874, art. 2 e 3).
Il prefetto è competente ad annullare una delibera zione presa contro il disposto dell'art. 2 della legge 14 giugno 1874, ma non è competente ad annullare
quella deliberazione che sia stata presa in conformità dell'art. 3 della citata legge, per gli effetti di un ser
vizio obbligatorio e coll'approvazione della Deputazione
provinciale. (1)
(Consiglio di Stato, parere 13 settembre 1879, adot
tato — Comune di Valmasino, Riv. amm., 1879, pag. 829).
Spese di spedalità — Mentecatti poveri — Custodia
provvisoria — Onere della Provincia (Leg. com. e
prov., art. 172, n. 7).
Di fronte all'art. 172, n. 7, della legge comunale re
lativo all'obbligo della Provincia di provvedere al man
tenimento dei mentecatti poveri, è esclusa ogni distinzione
di tempo anteriore o posteriore alla loro ammessione
nel manicomio. (2)
(Consiglio di Stato, 23 novembre 1878, adottato —
Comune di Clusóne — Man. degli amm., 1879, pag. 56).
Viabilità obbligatoria — Classificazione — Consun zione diretta fra ■ maggiori centri «lei Comuni
vicini (Legge 30 agosto 1868, art. 1, lett. A).
Per lo spirito della legge 30 agosto 1868, la dispo sizione dell'art. 1, lett. A, che fa obbligatorie le strade
che pongono in comunicazione il maggior centro di po
polazione di un Comune col maggior centro di popo lazione del Comune vicino, deve intendersi nel senso
che la comunicazione deve essere diretta, cioè per la
via possibilmente più breve. (3)
(Consiglio di Stato, 30 luglio 1879, adottato — Co
mune di Carmiano — Man. degli amm., 1879, pag. 332).
Leggi forestali — Abrogazione delle leggi antiche — Inservienti comunali — Licenziamento — Nul
lità della deliberazione del Consiglio comunale
(Leg. com. e prov., art. 93, n. 2 e 102, n. 11).
Con la legge forestale del 20 giugno 1877 si è com
(1) Nel Comune di Yalmasino, per la rinunzia della vecchia leva trice, doveva nominarsene un'altra in surrogazione; e siccóme questa non si trovava, il Comune accettava la proposta di anticipare la somma di lire 500 per l'anno in corso e quella di lire 460 per l'anno venturo, per l'istruzione d'una giovane, la quale avrebbe poscia assunto quel servizio, scontando successivamente sopra lo stipendio la somma an ticipata, colla garanzia del padre. Il prefetto annullò la deliberazione relativa, allegando che il Comune non avesse provveduto al paga mento delle lire 500 nel bilancio dell'anno in corso e che il Comune eccedesse il limite della sovrimposta. Ma il Consiglio di Stato rilevò che la somma era effettivamente stata inscritta nel bilancio ed ap provata dalla Deputazione provinciale; epperciò stabilendo la massima sopra estesa, decise doversi revocare il decreto prefettizio.
(2) Il Consiglio ha considerato: « Che di fronte al disposto dello art. 172, n. 7, della leg^e comunale, il quale dichiara assolutamente che al Consiglio provinciale spetta di
provvedere al mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia, è esclusa ogni distinzione di tempo anteriore o posteriore alla loro ammissione nel manicomio ;
« Che non s'impugna che l'amministrazione provinciale abbia il di ritto di verificare le condizioni di fatto della manìa e della povertà che rendono obbligatoria per lei questa spesa ; ma se nel tempo di questa verificazione, lo stato del maniaco richiede una custodia prov visoria, non pare dubbio che la spesa debba andare a carico della Provincia, come accessoria all'obbligo suo principale ed assoluto; « Che d'altronde non si saprebbe con qual ragione gravare di questa spesa il Comune giacché neppure nei riguardi della pubblica sicurezza i Comuni hanno spese obbligatorie per questo titolo ;
« Che gli art. 1220 e 1223 del vigente Codice civile non possono avere applicazione alla controversia in esame, e sembra inutile di con futare le ragioni addotte su questo argomento dalla Deputazione pro vinciale ».
V. su questa materia il parere 5 dicembre 1877 (Foro it., 1878, III, col. 24). (3) Il giornale Gli Annali delle strade obblig. osserva giustamente che se si ammettesse la massima contraria, che cioè si soddisfa all'ob
bligo della legge con una congiunzione indiretta, si verrebbe in tal modo ad eludere la legge stessa, che mira essenzialmente ad avvici nare i centri abitati e facilitare gli scambi, e a dare ai prodotti del l'agricoltura gli sbocchi di cui abbisognano.
This content downloaded from 195.34.79.174 on Tue, 17 Jun 2014 23:47:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions