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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III. — Udienza 28 gennaio 1879, Pres. Finali...

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Sezione III. —Udienza 28 gennaio 1879, Pres. Finali ff. P., Est. Pasini —Pellegrini, già tesoriere provinciale di Aquila (Avv. Centi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 151/152-155/156 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086524 . Accessed: 17/06/2014 23:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.174 on Tue, 17 Jun 2014 23:47:59 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III. —Udienza 28 gennaio 1879, Pres. Finali ff. P., Est. Pasini —Pellegrini, già tesoriereprovinciale di Aquila (Avv. Centi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.151/152-155/156Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086524 .

Accessed: 17/06/2014 23:47

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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151 PARTE TERZA 152

dopo che il gestore cessò dall'ufficio, e 5 anni dopo che questi era morto, senza il concorso di alcun rap

presentante la di lui eredità, od almeno del suo fideius

sore, e senza che consti che siano stati invitati ad in

tervenirvi;

Considerando che dalla cessazione della gestione Co

rini nel 1844 alla data della citazione del signor pro

curatore generale del 3 settembre 1878 son scorsi più

che 30 anni, per cui sarebbesi maturata la lunga pre

scrizione cui pel diritto romano vigente negli ex Stati

pontifici andava soggetto anche il fisco.

« In omnibus fisci quaestionibus, exceptis causis, in

quibus minora tempora fervari specialiter constitutum

est, viginti annorum praescriptio custoditur. Dig. lib.

XLIV, tit. Ill, L. 13. Justas etiam et quae locum ha

bent fisci actiones praecipimus concremari ob hoc so

lum, quod suis terporibus prolatae non sunt. Ut jam

calumniae privatorum eo saltem arceantur exemplo

quod justas fisci lites silere praecipimus. Cod. Be jure

fisci, tit. I, L. 6. Ed il Donello, commentando questa

legge del Codice, osserva: Pertinent haec lex ad eos

actiones quae moventur post tempus legittimum

Utigitur privatorum actiones in rem praescriptione

longi temporis excluduntur Sententia haec est; ut

si abolentur justae fisci litis praescriptione tempori,

quid fiet de injustis et calumniosis privatorum li

tibus? » Considerando che la lunga prescrizione dell'azione

di credito non può ritenersi interrotta nè dalla verifica

eseguita senza invito e concorso delle parti interessate,

nè dalla ingiunzione fatta al fideiussore Mozza nel 13

settembre 1872, sì perchè ad esso lui non intimata, sì

perchè poscia abbandonata;

Considerando che la verificatasi lunga prescrizione

del credito rende inutile ogni esame sull'applicabilità

della prescrizione dei 10 o 20 anni contro l'efficacia

della verifica eseguita nel 1868 dopo quella fatta nel 1842

in base alla legge: Reipublicae ratione subscriptae et

expuntae adversus eum quidem, qui administravit,

ultra viginti adversus heredem vero ultra decern annos

retractari non possunt. Dig. lib. XLII, tit. Ill, L. 13;

come pure si rende inutile l'indagare se il condono

accordato al Corini col rescritto pontificio 30 aprile 1850

si limitasse al debito allora noto o si estendesse ad

ogni altro debito che a carico dello stesso Corini po

tesse anche in seguito risultare, impedendone la ve

rificazione;

Considerando che l'indole della causa consiglia la

compensazione delle spese; Per questi motivi, ecc.

l'adito Tribunale, questo con sentenza 24 aprile 1873 dichiarò allo

stato degli atti non esser luogo a deliberare e condannò l'attore nelle

spese. Dopo di che il signor procuratore generale sulla richiesta della Di

rezione generale del Demanio, con atto presentato il 3 settembre 1878

citò dinanzi a questa Corte l'avv. signor Achille Mercanti, curatore

deputato all'eredità giacente del fu Carlo Corini dal signor pretore del 2° Mandamento di Roma con decreto 3 giugno 1878, ed il signor Mozza Giuseppe, quale fideiussore e sicurtà solidale del predetto Co

rini, per la gestione contabile da questo tenuta nell'ufficio di Brac

ciano dal 1° gennaio 1827 al 9 giugno 1844, chiedendone la loro con

danna solidale al pagamento delle somme amministrativamente accer

tate a debito Corini.

CORTE DEI CONTI. Sezione III. — Udienza 28 gennaio 1879, Pres. Finali

ff. P., Est. Pasini — Pellegrini, già tesoriere pro

vinciale di Aquila (Avv. Centi).

BResponsahilità — Ricevitore circondariale —- Te

soriere provinciale — Versamenti — B^eg-g-i napo

letane.

Coli'attivazione del regolamento approvato col R. de

creto 13 dicembre 1863, n. 1628, rimase ferma ed

inalterata, quale sussisteva per le leggi napoletane,

la responsabilità dei ricevitori generali pei circon

dariali anche per quanto riguardava alle entrate

diverse dalle contribuzioni dirette. (1)

A termini del R. rescritto 17 febbraio 1827, vigente

nelle Provincie napoletane, il tesoriere provinciale

che abbia omesso di adottare o provocare i prov

vedimenti opportuni perchè il ricevitore circonda

riale faccia i dovuti versamenti, deve rispondere in

solidum col ricevitore verso lo Stato dei versamenti

non effettuati. (2) Fermata la responsabilità del tesoriere, egli non può

pretendere che prima di essere costretto a pagare

venga escussa la cauzione del ricevitore, dovendo

la sua obbligazione ritenersi solidale con quella

del ricevitore, solidarietà che esclude il beneficio

dell' ordine.

La Corte, ecc. — In diritto — Ha considerato che

la condanna del Pellegrini al pagamento delle suindi

cate lire 3127 36 è esclusivamente basata sulla respon

sabilità che venne addossata ad esso Pellegrini per

una deficienza di versamento del dipendente ricevitore

circondariale di Solmona, signor Ricciardi, ond'è che

due sono le principali questioni da esaminarsi, e cioè:

1° Se coli'attivazione del regolamento approvato col

R. decreto 13 dicembre 1863, n. 1628, sia rimasta ferma

ed inalterata quale sussisteva per le leggi napolitane

la responsabilità dei ricevitori generali pei circonda

riali, anche per quanto riguardava alle entrate diverse

dalle contribuzioni dirette; 2° Se applicando le sud

dette leggi napolitane, il Pellegrini sia stato giusta

mente condannato a pagare in solidum col Ricciardi

il debito di cui trattasi.

La prima questione, che è di principio, fu già risolta

affermativamente da questa Corte in altre cause (V.

decisioni 26 maggio 1877, 4 aprile 1878 in causa Oli

vieri, e 1° giugno 1878 in causa Vecchi), nè può essere

ora diversamente risoluta.

Infatti è ben vero che col regolamento approvato

con R. decreto 1863, n. 1628, fu affidato ai ricevitori

generali nelle provincie meridionali il servizio delle

(1-2) V. in proposito la sentenza della Corte dei conti, 25 febbraio 1879.

ric. Barile (Foro it., 1879, III, 136).

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153 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 154

tesorerie provinciali sotto le nuove norme contabili da

esso regolamento stabilite; ma però conviene ricordare

che accanto ad essi venivano lasciati i ricevitori cir

condariali, quali contabili secondari (art. 764, 765), e più

ancora che coll'art. 18 dell'altro R. decreto di pari data,

13 dicembre 1863, n. 1582, venne esplicitamente dichia

rato, che le funzioni di tesoriere di provincia potranno continuare ad essere esercitate nelle provincie napo litane dai ricevitori di provincia sotto le condizioni

degli attuali contratti ed obbliganze, soggiungendosi

poi nulla innovando alle altre attribuzioni dei rice

vitori generali o circondariali. E quindi le precedenti

leggi riguardanti i rapporti fra i ricevitori generali e

circondariali delle provincie napolitane, non solo non

furono abrogate o modificate col regolamento o coi de

creti del 1863, ma anzi vennero espressamente man

tenute e confermate nel loro pieno vigore. Nè dicasi

che l'abrogazione fu pronunciata coll'art. 3 del R. de

creto 13 dicembre 1863, n. 1628, ossia una necessaria

conseguenza della incompatibilità delle norme conte

nute nel nuovo regolamento colle disposizioni delle

precedenti leggi napolitane. Infatti è ben vero che al

l'art. 3 del suddetto R. decreto fu dichiarato rimaner

abrogate tutte le discipline precedentemente sancite

sulla contabilità generale e sul servizio del Tesoro, ma

egli è evidente che sotto la parola discipline non puossi altro intendere che le norme puramente contabili, e

ad ogni modo fra le discipline abrogate non potevano essere comprese quelle che con altro decreto reale,

emesso nello stesso giorno ed al quale pure si riferiva

il nuovo regolamento (art. 764), venivano espressamente

mantenute ferme, nulla innovando alle altre attribu

zioni dei ricevitori generali o circondariali. Meno

ancora può dirsi che le nuove norme portate dal re

golamento del 1863 fossero incompatibili colle leggi

napolitane riguardanti i rapporti tra i ricevitori cir

condariali e il ricevitore generale, e la responsabilità di questo per quelli, non potendosi tale incompatibi lità desumere nè dall'art. 146 del suddetto regolamento,

giusta il quale ogni contabile non è responsabile che

della propria azienda personale, disposizione questa

che, riguardando la generalità dei contabili, non in

firmava le prescrizioni di sorveglianza e di controllo

dal succitato regolamento stabilite, prescrizioni queste

che, tendendo a meglio garantire le gestioni dei rice

vitori circondariali, non impedivano ai ricevitori ge nerali di esercitare pur essi quella sorveglianza e con

trollo cui erano dalle precedenti leggi chiamati a

salvezza della loro responsabilità, la quale dalle nuove

prescrizioni non restava aggravata, ma bensì invece

tutelata. Ed è pure a ricordare quanto già accennossi

superiormente, e cioè che il regolamento del 1863 ed

il regio decreto 13 dicembre dello stesso anno, n. 1582, lasciarono sussistere anche pel servizio del Tesoro i

ricevitori circondariali accanto al ricevitore generale, come appunto sussistevano per le leggi del regno di Na

poli, per cui sarebbe stato anzi inconseguente lo scio

gliere i rapporti sussistenti per quelle leggi tra i detti

contabili senza altri espressamente sostituirne, sarebbe

stato sommamente improvvido il mantenere i ricevi

tori circondariali nella posizione di contabili secon

dari per modo che unicamente per conto del ricevi

tore generale continuassero a riscuotere, e solo al ri

cevitore generale potessero versare, non potendo far

loro discarico che le di lui quietanze (art. 765, regol.

1863), e contemporaneamente togliere al ricevitore ge

nerale qualunque ingerenza di controllo e di sorve

glianza nella loro gestione, d'onde vorrebbesi desumere

l'esonero a favore di esso ricevitore generale da ogni

responsabilità.

Nè i ricevitori generali potrebbero allegare una buona

fede nella quale fossero stati indotti dalle disposizioni

del regolamento 1863, per ritenere che coll'attivazione

di questo fosse cessata ogni loro ingerenza e respon

sabilità per le gestioni dei dipendenti ricevitori circon

dariali, in quanto riguardavano il servizio del Tesoro,

poiché l'amministrazione fu sollecita di loro rammentare

come, per effetto del suddetto regolamento, non fossero

rimasti abrogati i regolamenti antichi, locchè risulta

dalla circolare 15 giugno 1864, n. 16990, della Direzione

del Tesoro in Napoli, con cui raccomandavasi ai rice

vitori provinciali nel loro interesse la verificazione

delle contabilità dei dipendenti ricevitori circondariali,

facendo considerare che essi sono in ogni caso di mal

versazione responsabili e le loro cauzioni rispondono non solo per quanto è ad essi direttamente affidato,

ma per le gestioni altresì dei ricevitori circondariali.

E quando col regio decreto 25 novembre 1866, n. 3381,

furono portate alcune modificazioni al regolamento del

1863 per l'avvenuta soppressione delle Direzioni com

partimentali del Tesoro (modificazioni che per nulla

influirono sui rapporti tra i ricevitori generali ed i

circondariali), il Ministero delle finanze, con circolari

26 gennaio 1867, nn. 61, 62, espressamente dichiarava

e confermava la responsabilità dei tesorieri provinciali

per i ricevitori circondariali, non solo nel servizio delle

contribuzioni dirette, ma sì ancora in quelle del Tesoro,

essendo posti essi tesorieri provinciali in grado di co

noscere le situazioni di cassa e tutte le operazioni di

quei contabili.

Fermo quindi il principio delle responsabilità dei ri

cevitori generali pei circondariali, anche dopo l'attiva

zione dei decreti del 1863, nei limiti portati dalle leggi

del già regno di Napoli, resta ad esaminare se per

queste leggi il tesoriere provinciale Pellegrini sia re

sponsabile del mancato versamento delle lire 3,127 36

da parte del ricevitore circondariale Ricciardi.

A termini del regio rescritto 17 febbraio 1827, la re

sponsabilità; dapprima sconfinata del ricevitore gene

rale pei dipendenti ricevitori circondariali, era limitata

a tre casi, e fra questi il caso che il ricevitore gene

rale, dopo aver rilevato dagli estratti di cassa decadarì

la esazione fatta, trascurasse di far versare le somme

fino a tal tempo maturate dai ricevitori distrettuali

(circondariali). Ora, quantunque non siano stati pro

dotti gli estratti decadari di cassa della ricevitoria

circondariale di Solmona, gestita dal Ricciardi, pure

non è posto in dubbio che le lire 3.127 36 non versate

Il Foro Italia.no. — Volume IV. - Parte III.

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155 PARTE TERZA 156

figuravano nei suddetti estratti che il ricevitore gene rale ha ricevuto o doveva ricevere. Nè dubbio può es

servi in proposito una volta che sosteneva il Ricciardi

di aver versato quell' importo, il Pellegrini di non averlo

ricevuto, per cui rifiutava il rilascio della corrispon dente quietanza. In questo stato di cose avendo il Pel

legrini omesso di adottare 9 provocare i provvedi menti opportuni, perchè il Ricciardi facesse il dovuto

versamento, è chiara la sua responsabilità pel disposto del succitato rescritto del 1827. Certo che questa re

sponsabilità del Pellegrini non esimeva il Ricciardi

dall'obbligo che veniva riconosciuto e dichiarato dalla

Direzione generale del Tesoro colla lettera 10 giugno

1869, nn. 62963-17778, prodotta in atti, nella quale però non si trova parola che alluda alla responsabilità del

ricevitore generale Pellegrini, che la attenui o la con

danni. E pertanto da questa lettera gli eredi Pellegrini non possono ricavare alcun sodo argomento di difesa.

Meno ancora possono difendersi col giudicato della

Corte d'Aquila in data 16 aprile 1875, col quale il Pel

legrini fu assolto dal dover rilasciare la quietanza dal

Ricciardi voluta, in quanto da quel giudicato si desume

che le lire 3,127 36 non furono da esso Ricciardi al Pel

legrini versate, poiché in questa sede non si fa que stione se il versamento di quell'importo sia stato o no

da Ricciardi versato al tesoriere provinciale, ma sì sol

tanto trattasi di vedere se il Pellegrini debba rispon derne verso lo Stato, quantunque non lo abbia dal Ric

ciardi ricevuto. Nessuna contraddizione pertanto può

sorgere tra l'assoluzione ottenuta dal Pellegrini colla

sentenza della Corte d'appello di Aquila e la di lui

condanna pronunciata da questa Corte colla reclamata

decisione, essendo l'un giudizio dall'altro affatto distinto, non riguardando il medesimo oggetto, e di più essendo

diverse le parti in causa.

Ma se per le premesse considerazioni il reclamo del

Pellegrini non può essere accolto nella sua domanda

principale, non può ammettersi nemmeno nella domanda

subordinata, e cioè che prima venga escussa la cau

zione del ricevitore circondariale Ricciardi, perchè la di lui obbligazione deve ritenersi, a termini del succi tato rescritto del 1827, solidale con quella del Ricciardi, solidarietà che esclude il beneficio dell'ordine;

Per questi motivi, ecc.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Deliberazioni comunali — Servizio obbligatorio —

Levatrice — Anticipazione di somme —

Deputa zione provinciale (Legge 14 giugno 1874, art. 2 e 3).

Il prefetto è competente ad annullare una delibera zione presa contro il disposto dell'art. 2 della legge 14 giugno 1874, ma non è competente ad annullare

quella deliberazione che sia stata presa in conformità dell'art. 3 della citata legge, per gli effetti di un ser

vizio obbligatorio e coll'approvazione della Deputazione

provinciale. (1)

(Consiglio di Stato, parere 13 settembre 1879, adot

tato — Comune di Valmasino, Riv. amm., 1879, pag. 829).

Spese di spedalità — Mentecatti poveri — Custodia

provvisoria — Onere della Provincia (Leg. com. e

prov., art. 172, n. 7).

Di fronte all'art. 172, n. 7, della legge comunale re

lativo all'obbligo della Provincia di provvedere al man

tenimento dei mentecatti poveri, è esclusa ogni distinzione

di tempo anteriore o posteriore alla loro ammessione

nel manicomio. (2)

(Consiglio di Stato, 23 novembre 1878, adottato —

Comune di Clusóne — Man. degli amm., 1879, pag. 56).

Viabilità obbligatoria — Classificazione — Consun zione diretta fra ■ maggiori centri «lei Comuni

vicini (Legge 30 agosto 1868, art. 1, lett. A).

Per lo spirito della legge 30 agosto 1868, la dispo sizione dell'art. 1, lett. A, che fa obbligatorie le strade

che pongono in comunicazione il maggior centro di po

polazione di un Comune col maggior centro di popo lazione del Comune vicino, deve intendersi nel senso

che la comunicazione deve essere diretta, cioè per la

via possibilmente più breve. (3)

(Consiglio di Stato, 30 luglio 1879, adottato — Co

mune di Carmiano — Man. degli amm., 1879, pag. 332).

Leggi forestali — Abrogazione delle leggi antiche — Inservienti comunali — Licenziamento — Nul

lità della deliberazione del Consiglio comunale

(Leg. com. e prov., art. 93, n. 2 e 102, n. 11).

Con la legge forestale del 20 giugno 1877 si è com

(1) Nel Comune di Yalmasino, per la rinunzia della vecchia leva trice, doveva nominarsene un'altra in surrogazione; e siccóme questa non si trovava, il Comune accettava la proposta di anticipare la somma di lire 500 per l'anno in corso e quella di lire 460 per l'anno venturo, per l'istruzione d'una giovane, la quale avrebbe poscia assunto quel servizio, scontando successivamente sopra lo stipendio la somma an ticipata, colla garanzia del padre. Il prefetto annullò la deliberazione relativa, allegando che il Comune non avesse provveduto al paga mento delle lire 500 nel bilancio dell'anno in corso e che il Comune eccedesse il limite della sovrimposta. Ma il Consiglio di Stato rilevò che la somma era effettivamente stata inscritta nel bilancio ed ap provata dalla Deputazione provinciale; epperciò stabilendo la massima sopra estesa, decise doversi revocare il decreto prefettizio.

(2) Il Consiglio ha considerato: « Che di fronte al disposto dello art. 172, n. 7, della leg^e comunale, il quale dichiara assolutamente che al Consiglio provinciale spetta di

provvedere al mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia, è esclusa ogni distinzione di tempo anteriore o posteriore alla loro ammissione nel manicomio ;

« Che non s'impugna che l'amministrazione provinciale abbia il di ritto di verificare le condizioni di fatto della manìa e della povertà che rendono obbligatoria per lei questa spesa ; ma se nel tempo di questa verificazione, lo stato del maniaco richiede una custodia prov visoria, non pare dubbio che la spesa debba andare a carico della Provincia, come accessoria all'obbligo suo principale ed assoluto; « Che d'altronde non si saprebbe con qual ragione gravare di questa spesa il Comune giacché neppure nei riguardi della pubblica sicurezza i Comuni hanno spese obbligatorie per questo titolo ;

« Che gli art. 1220 e 1223 del vigente Codice civile non possono avere applicazione alla controversia in esame, e sembra inutile di con futare le ragioni addotte su questo argomento dalla Deputazione pro vinciale ».

V. su questa materia il parere 5 dicembre 1877 (Foro it., 1878, III, col. 24). (3) Il giornale Gli Annali delle strade obblig. osserva giustamente che se si ammettesse la massima contraria, che cioè si soddisfa all'ob

bligo della legge con una congiunzione indiretta, si verrebbe in tal modo ad eludere la legge stessa, che mira essenzialmente ad avvici nare i centri abitati e facilitare gli scambi, e a dare ai prodotti del l'agricoltura gli sbocchi di cui abbisognano.

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