Sezione III —Udienza 3 luglio 1878, Pres. Magliani, Est. Finali, Giud. spec. —De-Codrika (Avv.Corbelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.67/68-69/70Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086471 .
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PARTE TERZA
al suo rapporto, non possono non essere tenuti in conto
nell' interpretare la legge, tanto più che questa risulta
basata sugli apprezzamenti e sui calcoli fatti, e si tratta
di legge di eccezione, portante assegnazione di fondi
sotto l'osservanza di alcune norme e col concorso di
determinate condizioni, di guisa che, salva una precisa
e chiara disposizione sua, debbasi mantenere ed appli
care la legge generale sui servizi stradali;
Che mediante le opere eseguite dallo Stato nelle due
linee Ascoli-Penne essendosi provvisto alla continuità
del carreggio fra le due provincie, già in parte servite
dai tronchi in esercizio, si è soddisfatto alla legge spe
ciale del 1869, e così le opere non indispensabili a ri
durre questi tronchi in condizioni lodevoli, come quelle
di rettificazioni, debbono ricadere sulla provincia a
norma dell'art. 37 della legge del 1865;
Che il silenzio della Provincia di Ascoli nel 1870 e
posteriormente fino a che si procedette alla liquida
zione dei conti relativi ai tratti costrutti dallo Stato,
la pratica costante nell'applicare la legge del 1869 in
senso contrario ai reclami di quella con acquiescenza
delle altre Provincie interessate, ed il riflesso che la
interpretazione sostenuta nel ricorso indurrebbe ad
estendere il favore al di là di ogni previsione e degli
intendimenti pei quali fu concessa una somma limitata,
non consentono di aderire alle tardive pretese;
Che, se è lecito eccedere gli assegni fatti per com
piere le opere specificamente indicate, non si avrebbe
modo di provvedere ad opere diverse e nuove, ed il
carico dello Stato richiederebbe la emanazione di una
legge apposita, lo che esclude vi sia provvisto da quella
del 1869; Che d'altronde non si possono ricusare gli argomenti
di analogia opportunamente dedotti dalla legge del
30 maggio 1875, la quale certamente ebbe a scopo di
completare il concetto di quella del 1869, e dell'altra
precedente del 1868, nella viabilità obbligatoria ; Richiamando abbondantemente il parere del 6 aprile
1878, e concorrendo nel voto spiegato il 23 marzo 1877
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Opina che il ricorso della Provincia di Ascoli debba
essere respinto.
CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 3 luglio 1878, Pres. Magliani,
Est. Finali, Giuri, spec. — De-Coclrika (Avv. Cor
belli).
Eredità — Kiiiiincia — Slifliiaia/idiic al Console — Stranieri — Muliità (Cod. civ., disp. prel., art.
8, 9; Reg. consolare 28 gennaio 18G6, art. 54).
E nulla la dichiarazione di rinuncia, ad una eredità
non apertasi in Italia fatta da stranieri al console
italiano all'estero, mancando quei requisiti per i
quali i consoli del Regno all'estero sono ufficiali dello Stato civile e notai rispetto ai cittadini che
trovimi nel luogo della loro residenza.
La Corte, ecc. — Ritenuto che colla decisione del
16 novembre 1876 la Corte, giudicando il conto dei
vaglia postali reso nell'interesse del fu barone Carlo
Kemperle di Philipsborne, già console pel regno di
Italia a Panama pel periodo dal 1° gennaio 1872 al 14
gennaio 1873, accertò un debito di lire 7398 50, al cui
pagamento, insieme agli interessi dal 15 gennaio 1873,
condannò gli eredi del contabile debitore.
Fra questi sono nella decisione menzionati Alberto e
Giovanna De-Codrika, unitamente alla loro madre
Paolina nata Kemperle di Philipsborne. I predetti Al
berto e Giovanna De-Codrika si presentarono il 15 no
vembre 1876, cioè il giorno innanzi alla data della de
cisione, al console generale d'Italia in Parigi per ri
nunciare alla eredità dello zio materno; Giovanna pre
sentandosi di persona, e per Alberto, domiciliato a
Colmar in Alsazia, presentandosi il padre di lui Achille
che ne aveva mandato. Alla dichiarazione di rinuncia
della eredità è aggiunta quella di essere pronti a rin
novarla innanzi a qualunque autorità e magistrati poi
fini di diritto. In appresso Alberto De-Codrika e sua sorella Gio
vanna, con atti rispettivamente fatti a Colmar il 24
ed a Parigi il 23 aprile 1877, diedero mandato all'av
vocato Francesco Corbelli di Roma di rinunciare alla
eredità del barone Carlo Kemperle, reiterare la ri
nuncia precedente, costituire avvocati, procuratori, e
fare opposizione contro ogni sentenza o decisione pro nunciata a carico del defunto barone Kemperle di Phi
lipsborne e de' suoi eredi. In quest'ultima parte l'avv. Cor
belli adempì il mandato, presentando addi 9 maggio l'atto
di opposizione sul quale la Corte deve decidere.
La Procura generale, visto l'art. 54 del Regolamento consolare approvato col R. Decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed atteso che la rinuncia alla eredità prece dette in tempo la oppugnata decisione, si rimette alla
giustizia della Corte.
Considerando che, sebbene console per S. M. il Re
d'Italia a Panama, il barone Carlo Kemperle di Phi
lipsborne non era cittadino italiano; che la succes
sione di lui non si aperse in Italia, e che stranieri sono
gli opponenti Alberto e Giovanna De-Codrika;
Che, secondo l'art. 8 delle disposizioni preliminari al
Codice civile del 25 giugno 1865, le successioni legit time e testamentarie sono in tutto regolate dalla legge nazionale della persona della cui eredità si tratta; e
secondo l'art. 9 di quelle disposizioni preliminari le
forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima vo
lontà sono determinate dalla legge del luogo in cui
furono fatte; Che il console generale del Regno d'Italia a Parigi
ricevette una dichiarazione di rinuncia di eredità non
apertasi in Italia, da parte di due stranieri; onde di
quell'atto non potrebbe riconoscersi la legittima effi
cacia, mancando quei requisiti pei quali i consoli del
Regno all'estero sono ufficiali dello stato civile e notai
rispetto ai cittadini italiani che trovinsi nel luogo della loro residenza;
Che la pretesa rinuncia del 15 novembre 1876 non fu dagli opponenti o dal suo mandatario reiterata e
regolarizzata;
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69 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 70
Per questi motivi, dichiara non attendibile la ri
nuncia alla successione ereditaria del barone Carlo
Kemperle di Philipsborne emessa da Giovanna ed Al
berto De-Codrika, e quindi rigetta la loro opposizione.
CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 22 marzo 1879, Pres. Finali,
Est. Gobbi — Marini (Avv. Leporini) e. Finanze.
Opposizione — Sentenza sul conto — Contabile non
comparso — Citazione in mano propria (Cod. proc.
civ., art. 474).
L'opposizione, di che nella legge organica 14 agosto
1862 sulla Corte dei conti e nel relativo regola
mento, compete ogni volta che il contabile non fa
presente all'udienza nella quale la Corte deliberò
sul conto da esso presentato o elevato d'ufficio.
Tale diritto di opposizione è cosa ben diversa da
quello che il Codice di procedura vigente dà al
convenuto non citato in persona propria; quindi
non vi può essere illazione fra l'uno e l'altro ri
medio, nè al primo potrebbe applicarsi la disposi
zione dell'art. 474 del Codice di procedura civile.
La Corte, ecc. — In diritto. — Considerando che per
le l'orme del procedimento contenzioso avanti la Corte
dei conti provvedendo la legge speciale 14 agosto 1862
(800) ed il regolamento del 3 successivo ottobre (884),
non altrimenti essa per costante giurisprudenza ricorre
al diritto comune ed al Codice di procedura civile se
non in quelle materie che non sono nella stessa legge e regolamento contemplate;
Che in essi si tratta estesamente del diritto di op
posizione accordato ai contabili contro le decisioni pro nunziate sui conti da essi resi, e del modo di eserci
tarlo, e quindi non occorre che per essi si abbia a
ricorrere alle disposizioni del diritto comune; Che quella legge e regolamento non limitano in alcun
modo un tale diritto, essendo emanati mentre era in
vigore il Codice di procedura civile del 1879, il quale
ammetteva indistintamente il contumace citato o non
citato in persona propria al rimedio dell'opposizione;
trattandosi d'interpretarli non potrebbero essere in
tesi in un senso diverso da quello universalmente al
lora stabilito, colla limitazione cioè più tardi introdotta
dall'art. 474 del nuovo Codice del 1865, che accorda
l'opposizione al solo contumace non citato in persona
propria ; Che per altra parte il diritto di opposizione accor
dato ai contabili dalla suddetta legge e regolaménto
speciale contro le sentenze proferite senza la loro pre
senza sui loro conti è cosa di natura ben diversa dalla
opposizione che il Codice suddetto dà al convenuto non
stato citato in persona propria ; quello è dato come or
dinario rimedio ad ogni contabile, sebbene colla pre
sentazione del conto si ritenga legalmente costituito
in giudicio, e non possa perciò dirsi contumace; questa
invece ha per base la vera materiale contumacia, per
la quale il nuovo Codice ha voluto restringere l'oppo
sizione al solo caso di citazione seguita in persona al
trui; quindi non può esservi illazione tra l'uno e l'altro
rimedio, nè a quello potrebbe applicarsi la disposizione
del citato art. 474.
Nè si potrebbe validamente obbiettare che se l'op
posizione data ai contabili non ha per base una vera
contumacia, allora qualunque di essi, che dopo presen
tai) il conto si fosse anche presentato all'udienza della
Corte a difenderne i risultamenti, avrebbe sempre il
rimedio dell'opposizione; imperocché a dedurre una si
mile conseguenza si opporrebbe sempre il noto prin
cipio di diritto non bis in idem, secondo il quale non
si può ritornare sul giudicato pronunciato con tutte le
forme e colla presenza effettiva di tutte le parti in
teressate, e solo si può per eccezione introdotta dalla
legge speciale, quando la discussioi e del conto è se
guita senza la presenza di chi lo ha reso, ed è rimasta
per tal modo incompleta;
Attesoché non si potrebbe neanco opporre che la de
cisione 19 febbraio 1878, della quale si tratta, sia stata
pronunziata in giudicio speciale e sopra regolare ci
tazione intimata personalmente al contabile Marini, e
che trattisi perciò, non di quelle decisioni sui conti dei
quali parla la citata legge sulla Corte dei conti, nei
quali non interviene citazione alcuna, ma di giudizio
seguito coll'ordinaria procedura tendente ad ottenere
la condanna ad una determinata somma ; perocché dal
sopra riferito atto d'introduzione del giudizio contro
il contabile risulta abbastanza chiaro che egli fu citato
bensì per la condanna, ma prima per venire ad assi
stere alla discussione del suo conto e del successivo
deconto, e che perciò si trattò di una vera causa di
conto giudiziale per la quale era riservato al conta
bile, ove non comparisse, il mezzo ordinario della op
posizione; Che se per l'accidentalità che in esso conto potevano
essere implicate altre persone, in causa della respon
sabilità incontrata per trascuranza nel sorvegliare, fu
dal signor procuratore generale instituito contro tutti
formale giudizio, non per questo il contabile cessò di
essere un vero rendente conto, ed il giudizio d'essere
quanto a lui un vero giudizio di conto ; tant'è vero che
ne fu demandato l'esame e la relazione ad uno dei si
gnori ragionieri, come per ogni conto è prescritto dal
l'art. 11 del regio decreto 5 ottobre 1862; e non per
questo ha esso potuto, non comparendo, rimaner pri
vato del primo grado di giurisdizione, che la legge
speciale suddetta accorda ad ogni rendente conto, il
quale non siasi trovato presente alla discussione pub
lica, quantunque citato in persona propria; Che al postutto, qualora un dubbio ancora vi fosse,
sarebbe sempre da adottarsi la interpretazione più larga,
e non distinguere dove la legge applicabile non fa di
stinzione nè restrizione di sorta; Per questi motivi, è rigettata l'eccezione pregiudiciale
d'inammissibilità dell'opposizione fatta dal signor Be
nedetto Marini, ecc.
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