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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 3 luglio 1878, Pres. Magliani,...

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Sezione III —Udienza 3 luglio 1878, Pres. Magliani, Est. Finali, Giud. spec. —De-Codrika (Avv. Corbelli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 67/68-69/70 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086471 . Accessed: 18/06/2014 01:01 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.79 on Wed, 18 Jun 2014 01:01:05 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III —Udienza 3 luglio 1878, Pres. Magliani, Est. Finali, Giud. spec. —De-Codrika (Avv.Corbelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.67/68-69/70Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086471 .

Accessed: 18/06/2014 01:01

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE TERZA

al suo rapporto, non possono non essere tenuti in conto

nell' interpretare la legge, tanto più che questa risulta

basata sugli apprezzamenti e sui calcoli fatti, e si tratta

di legge di eccezione, portante assegnazione di fondi

sotto l'osservanza di alcune norme e col concorso di

determinate condizioni, di guisa che, salva una precisa

e chiara disposizione sua, debbasi mantenere ed appli

care la legge generale sui servizi stradali;

Che mediante le opere eseguite dallo Stato nelle due

linee Ascoli-Penne essendosi provvisto alla continuità

del carreggio fra le due provincie, già in parte servite

dai tronchi in esercizio, si è soddisfatto alla legge spe

ciale del 1869, e così le opere non indispensabili a ri

durre questi tronchi in condizioni lodevoli, come quelle

di rettificazioni, debbono ricadere sulla provincia a

norma dell'art. 37 della legge del 1865;

Che il silenzio della Provincia di Ascoli nel 1870 e

posteriormente fino a che si procedette alla liquida

zione dei conti relativi ai tratti costrutti dallo Stato,

la pratica costante nell'applicare la legge del 1869 in

senso contrario ai reclami di quella con acquiescenza

delle altre Provincie interessate, ed il riflesso che la

interpretazione sostenuta nel ricorso indurrebbe ad

estendere il favore al di là di ogni previsione e degli

intendimenti pei quali fu concessa una somma limitata,

non consentono di aderire alle tardive pretese;

Che, se è lecito eccedere gli assegni fatti per com

piere le opere specificamente indicate, non si avrebbe

modo di provvedere ad opere diverse e nuove, ed il

carico dello Stato richiederebbe la emanazione di una

legge apposita, lo che esclude vi sia provvisto da quella

del 1869; Che d'altronde non si possono ricusare gli argomenti

di analogia opportunamente dedotti dalla legge del

30 maggio 1875, la quale certamente ebbe a scopo di

completare il concetto di quella del 1869, e dell'altra

precedente del 1868, nella viabilità obbligatoria ; Richiamando abbondantemente il parere del 6 aprile

1878, e concorrendo nel voto spiegato il 23 marzo 1877

dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Opina che il ricorso della Provincia di Ascoli debba

essere respinto.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 3 luglio 1878, Pres. Magliani,

Est. Finali, Giuri, spec. — De-Coclrika (Avv. Cor

belli).

Eredità — Kiiiiincia — Slifliiaia/idiic al Console — Stranieri — Muliità (Cod. civ., disp. prel., art.

8, 9; Reg. consolare 28 gennaio 18G6, art. 54).

E nulla la dichiarazione di rinuncia, ad una eredità

non apertasi in Italia fatta da stranieri al console

italiano all'estero, mancando quei requisiti per i

quali i consoli del Regno all'estero sono ufficiali dello Stato civile e notai rispetto ai cittadini che

trovimi nel luogo della loro residenza.

La Corte, ecc. — Ritenuto che colla decisione del

16 novembre 1876 la Corte, giudicando il conto dei

vaglia postali reso nell'interesse del fu barone Carlo

Kemperle di Philipsborne, già console pel regno di

Italia a Panama pel periodo dal 1° gennaio 1872 al 14

gennaio 1873, accertò un debito di lire 7398 50, al cui

pagamento, insieme agli interessi dal 15 gennaio 1873,

condannò gli eredi del contabile debitore.

Fra questi sono nella decisione menzionati Alberto e

Giovanna De-Codrika, unitamente alla loro madre

Paolina nata Kemperle di Philipsborne. I predetti Al

berto e Giovanna De-Codrika si presentarono il 15 no

vembre 1876, cioè il giorno innanzi alla data della de

cisione, al console generale d'Italia in Parigi per ri

nunciare alla eredità dello zio materno; Giovanna pre

sentandosi di persona, e per Alberto, domiciliato a

Colmar in Alsazia, presentandosi il padre di lui Achille

che ne aveva mandato. Alla dichiarazione di rinuncia

della eredità è aggiunta quella di essere pronti a rin

novarla innanzi a qualunque autorità e magistrati poi

fini di diritto. In appresso Alberto De-Codrika e sua sorella Gio

vanna, con atti rispettivamente fatti a Colmar il 24

ed a Parigi il 23 aprile 1877, diedero mandato all'av

vocato Francesco Corbelli di Roma di rinunciare alla

eredità del barone Carlo Kemperle, reiterare la ri

nuncia precedente, costituire avvocati, procuratori, e

fare opposizione contro ogni sentenza o decisione pro nunciata a carico del defunto barone Kemperle di Phi

lipsborne e de' suoi eredi. In quest'ultima parte l'avv. Cor

belli adempì il mandato, presentando addi 9 maggio l'atto

di opposizione sul quale la Corte deve decidere.

La Procura generale, visto l'art. 54 del Regolamento consolare approvato col R. Decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed atteso che la rinuncia alla eredità prece dette in tempo la oppugnata decisione, si rimette alla

giustizia della Corte.

Considerando che, sebbene console per S. M. il Re

d'Italia a Panama, il barone Carlo Kemperle di Phi

lipsborne non era cittadino italiano; che la succes

sione di lui non si aperse in Italia, e che stranieri sono

gli opponenti Alberto e Giovanna De-Codrika;

Che, secondo l'art. 8 delle disposizioni preliminari al

Codice civile del 25 giugno 1865, le successioni legit time e testamentarie sono in tutto regolate dalla legge nazionale della persona della cui eredità si tratta; e

secondo l'art. 9 di quelle disposizioni preliminari le

forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima vo

lontà sono determinate dalla legge del luogo in cui

furono fatte; Che il console generale del Regno d'Italia a Parigi

ricevette una dichiarazione di rinuncia di eredità non

apertasi in Italia, da parte di due stranieri; onde di

quell'atto non potrebbe riconoscersi la legittima effi

cacia, mancando quei requisiti pei quali i consoli del

Regno all'estero sono ufficiali dello stato civile e notai

rispetto ai cittadini italiani che trovinsi nel luogo della loro residenza;

Che la pretesa rinuncia del 15 novembre 1876 non fu dagli opponenti o dal suo mandatario reiterata e

regolarizzata;

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69 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 70

Per questi motivi, dichiara non attendibile la ri

nuncia alla successione ereditaria del barone Carlo

Kemperle di Philipsborne emessa da Giovanna ed Al

berto De-Codrika, e quindi rigetta la loro opposizione.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 22 marzo 1879, Pres. Finali,

Est. Gobbi — Marini (Avv. Leporini) e. Finanze.

Opposizione — Sentenza sul conto — Contabile non

comparso — Citazione in mano propria (Cod. proc.

civ., art. 474).

L'opposizione, di che nella legge organica 14 agosto

1862 sulla Corte dei conti e nel relativo regola

mento, compete ogni volta che il contabile non fa

presente all'udienza nella quale la Corte deliberò

sul conto da esso presentato o elevato d'ufficio.

Tale diritto di opposizione è cosa ben diversa da

quello che il Codice di procedura vigente dà al

convenuto non citato in persona propria; quindi

non vi può essere illazione fra l'uno e l'altro ri

medio, nè al primo potrebbe applicarsi la disposi

zione dell'art. 474 del Codice di procedura civile.

La Corte, ecc. — In diritto. — Considerando che per

le l'orme del procedimento contenzioso avanti la Corte

dei conti provvedendo la legge speciale 14 agosto 1862

(800) ed il regolamento del 3 successivo ottobre (884),

non altrimenti essa per costante giurisprudenza ricorre

al diritto comune ed al Codice di procedura civile se

non in quelle materie che non sono nella stessa legge e regolamento contemplate;

Che in essi si tratta estesamente del diritto di op

posizione accordato ai contabili contro le decisioni pro nunziate sui conti da essi resi, e del modo di eserci

tarlo, e quindi non occorre che per essi si abbia a

ricorrere alle disposizioni del diritto comune; Che quella legge e regolamento non limitano in alcun

modo un tale diritto, essendo emanati mentre era in

vigore il Codice di procedura civile del 1879, il quale

ammetteva indistintamente il contumace citato o non

citato in persona propria al rimedio dell'opposizione;

trattandosi d'interpretarli non potrebbero essere in

tesi in un senso diverso da quello universalmente al

lora stabilito, colla limitazione cioè più tardi introdotta

dall'art. 474 del nuovo Codice del 1865, che accorda

l'opposizione al solo contumace non citato in persona

propria ; Che per altra parte il diritto di opposizione accor

dato ai contabili dalla suddetta legge e regolaménto

speciale contro le sentenze proferite senza la loro pre

senza sui loro conti è cosa di natura ben diversa dalla

opposizione che il Codice suddetto dà al convenuto non

stato citato in persona propria ; quello è dato come or

dinario rimedio ad ogni contabile, sebbene colla pre

sentazione del conto si ritenga legalmente costituito

in giudicio, e non possa perciò dirsi contumace; questa

invece ha per base la vera materiale contumacia, per

la quale il nuovo Codice ha voluto restringere l'oppo

sizione al solo caso di citazione seguita in persona al

trui; quindi non può esservi illazione tra l'uno e l'altro

rimedio, nè a quello potrebbe applicarsi la disposizione

del citato art. 474.

Nè si potrebbe validamente obbiettare che se l'op

posizione data ai contabili non ha per base una vera

contumacia, allora qualunque di essi, che dopo presen

tai) il conto si fosse anche presentato all'udienza della

Corte a difenderne i risultamenti, avrebbe sempre il

rimedio dell'opposizione; imperocché a dedurre una si

mile conseguenza si opporrebbe sempre il noto prin

cipio di diritto non bis in idem, secondo il quale non

si può ritornare sul giudicato pronunciato con tutte le

forme e colla presenza effettiva di tutte le parti in

teressate, e solo si può per eccezione introdotta dalla

legge speciale, quando la discussioi e del conto è se

guita senza la presenza di chi lo ha reso, ed è rimasta

per tal modo incompleta;

Attesoché non si potrebbe neanco opporre che la de

cisione 19 febbraio 1878, della quale si tratta, sia stata

pronunziata in giudicio speciale e sopra regolare ci

tazione intimata personalmente al contabile Marini, e

che trattisi perciò, non di quelle decisioni sui conti dei

quali parla la citata legge sulla Corte dei conti, nei

quali non interviene citazione alcuna, ma di giudizio

seguito coll'ordinaria procedura tendente ad ottenere

la condanna ad una determinata somma ; perocché dal

sopra riferito atto d'introduzione del giudizio contro

il contabile risulta abbastanza chiaro che egli fu citato

bensì per la condanna, ma prima per venire ad assi

stere alla discussione del suo conto e del successivo

deconto, e che perciò si trattò di una vera causa di

conto giudiziale per la quale era riservato al conta

bile, ove non comparisse, il mezzo ordinario della op

posizione; Che se per l'accidentalità che in esso conto potevano

essere implicate altre persone, in causa della respon

sabilità incontrata per trascuranza nel sorvegliare, fu

dal signor procuratore generale instituito contro tutti

formale giudizio, non per questo il contabile cessò di

essere un vero rendente conto, ed il giudizio d'essere

quanto a lui un vero giudizio di conto ; tant'è vero che

ne fu demandato l'esame e la relazione ad uno dei si

gnori ragionieri, come per ogni conto è prescritto dal

l'art. 11 del regio decreto 5 ottobre 1862; e non per

questo ha esso potuto, non comparendo, rimaner pri

vato del primo grado di giurisdizione, che la legge

speciale suddetta accorda ad ogni rendente conto, il

quale non siasi trovato presente alla discussione pub

lica, quantunque citato in persona propria; Che al postutto, qualora un dubbio ancora vi fosse,

sarebbe sempre da adottarsi la interpretazione più larga,

e non distinguere dove la legge applicabile non fa di

stinzione nè restrizione di sorta; Per questi motivi, è rigettata l'eccezione pregiudiciale

d'inammissibilità dell'opposizione fatta dal signor Be

nedetto Marini, ecc.

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