Sezione III —Udienza 3 maggio 1879, Pres. Finali ff. P., Est. Pasini —Eredità giacente del fuCarlo Corini (Avv. A. Mercanti) e Giuseppe Mozza (Avv. De Sanctis)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.149/150-151/152Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086523 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
secondo la natura dei luoghi, e sotto la influenza della
legge generale economica della dimanda e dell'offerta ; Che l'esattore cura la riscossione e paga colla sua
moneta la rata d'imposta che non abbia potuto riscuo
tere, salvo ad ottenere poscia i rimborsi, quando da
parte sua non siavi stata colpa nè negligenza ; l'inca
rico di riscuotere le altre entrate comunali può esser
dato allo stesso esattore delle imposte dirette o ad altro
funzionario, colla condizione del non riscosso per ri
scosso o senza, e collo stesso o diverso premio di quello stabilito per le imposte e sovraimposte; e difatti fu
dato all'Intima quest'incarico nell'art. 2 del contratto,
senza responsabilità per l'inesatto a termini dell'ar. 80
dellalegge,ond'egliperaverriscossonel 1877 L. 22,013 53
per fitto di pascolo in terreni comunali ebbe, senza con
testazione, liquidato su quella somma l'aggio del 4 per
cento; ma quando sotto la denominazione di entrate di
qualsivoglia natura, riscosse dall'esattore si potesse
comprendere anche il semplice atto di ricevere una
somma dovuta al Comune, della quale egli non abbia
curato la riscossione nè siagli stato dato incarico, di
leguerebbe la sostanziale differenza tra l'officio di esat
tore e quello di tesoriere, e la disposizione dell'art. 93
della legge sulla gratuità del servizio di tesoreria dato
all'esattore si renderebbe frustranea ed illusoria; Che il contratto non ha alcun patto, alcuna clausola
dalla quale si possa dedurre, che si volesse derogare
all'art. 93 della legge, anzi ben si argomenta del con
trario per il riferimento che nell'art. 1 del contratto
si fece alla legge stessa; per la quale cosa si può pre
scindere dall'esaminare la questione, se il patto di re
tribuire all'esattore con un aggio considerevole il sem
plice servizio di tesoreria fosse valido, dirimpetto allo
art. 1160 del Codice civile; Che nel porre le basi del contratto d'esattoria sti
pulato al principio del 1873, non vi entrò il prezzo da
ricavarsi da un taglio straordinario d'un bosco, opera zione che per certi rispetti equivale a diminuzione di
patrimonio, laonde ne deriva un'entrata soltanto nel
senso che materialmente entrò nella cassa del Comune,
non già nel senso d'un provento che accresca la ric
chezza o la rendita comunale ; quel taglio baschivo fu
iscritto nel bilancio del 1876 per L. 24,000, nel bilancio
del 1877 per L. 36,000, e si ricavarono invece L. 70,355, un L. 10,355 al di là delle previsioni, tutte nell'eser
cizio 1877; giovi poi anche osservare che la rappre sentanza del consorzio, del quale con Bitti faceano
parte i Comuni di Zula Oscari e Nula, stette contenta
ad una cauzione di L. 50,000, che giusta l'art. 16 della
legge dee corrispondere all'ammontare d'una rata bi
mestrale dell'imposta erariale e delle sovraimposte a
favore della Provincia e dei Comuni, e deve bastare
altresì a dare congrua garanzia per le altre riscos
sioni affidategli; ondechè ben si arguisce che l'incasso
delle L. 70,355 fu fatto all'infuori di quei termini di
riscossione, ai quali venne ragguagliata la cauzione; Che lungi dal dimostrare d'avere con fatiche e rischi
dovuto curare la riscossione di quella somma, l'esat
tore Intima niun fatto e niun argomento deduce, che
contrasti al concetto ch'egli abbia fatto semplice ufficio
di tesoriere, ricevendo il prezzo clie il compratore del
bosco portò alla sua cassa; epperò non v'è ragione per la quale la Corte, applicando un criterio discrezionale,
possa, come fece in qualche altro caso, attribuirgli un
aggio corrispondente a cure e fatiche di riscuotitore
od esattore, sebbene inferiore a quello normale stabi
lito nel contratto, in relazione all'obbligo del non ri
scosso per riscosso malleverato con ipoteca; Per questi motivi, ecc.
CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 3 maggio 1879, Pres. Finali ff. P.,
Est. Pasini — Eredità giacente del fu Carlo Corini
(Avv. A. Mercanti) e Giuseppe Mozza (Avv. Db
Sanctis).
B"rescrizioue — Stelliti del coutabile dipendenti dalla
sua gestione —1 llonianda dello Stato dopo trenta
anni — Verifica «li cassa senza il concorso degli
interessati — Interruzione della prescrizione —
Verifica — Ingiunzione ili pagamento.
A sensi del diritto romano già vigente negli ex Stati
•pontifici, decorsi 30 anni dalla cessazione della
gestione, lo Stato non poteva più agire contro il
contabile pel pagamento dei debiti del contabile
stesso dipendenti dalla sua gestione. (1)
Questa prescrizione non può dirsi interrotta nè dalla
verifica eseguita senza invito e concorso delle parti
interessate, nè dalla ingiunzione di pagamento
fatta al fideiussore del contabile, quando tale in
giunzione non sia stata intimata a lui stesso e non
abbia poi avuto seguito. (2)
La Corte, ecc. — Considerando che trattasi di debito
emergente da una verifica di gestione eseguita 24 anni
(1-2) Ecco il fatto: Il signor Corini gesti nell'ufficio di Bracciano fino all'anno 1844, nel qual anno fu collocato a riposo con la pensione mensile di scudi 12 e baj. 50; senonchè essendosi rilevato in una straordinaria verifica della sua gestione un debito di scudi 743 81, la suddetta pensione fu assoggettata ad una trattenuta di scudi 5, ridotta
poscia a scudi 2 al mese; col mezzo della quale trattenuta il suindi cato debito era ridotto a scudi 171 81 ; quando il Pontefice, mediante rescritto del 30 aprile 1856, gliene accordò il condono, e fu quindi ri
pristinata a favore del Corini l'intera pensione di scudi 12 50 al mese, che godette fino al giorno della sua morte seguita nel 7 settembre 1863. Successivamente d'ordine della Direzione generale del bollo e registro il verificatore Giuseppe Lazzarini procedette alla profonda verifica della gestione tenuta nell'ufficio di Bracciano dal fu Carlo Corini, ed il risultato ne fu un nuovo debito a carico di costui. Di questo debito fu ingiunto il pagamento al fideiussore Giuseppe Mozza con atto in
giuntivo del 13 settembre 1872, intimato alla di lui figlia, il quale atto
però non ebbe seguito, poiché alla sua volta il signor Giuseppe Mozza, con atto di citazione 24 ottobre 1872, chiamò in giudizio dinanzi il Tri bunale civile di Roma questa Intendenza di finanza perchè fosse de ciso esser egli liberato dalla obbligazione assunta a favore della Rev. Camera Apostolica, e per. essa a favore del Demanio, in ga ranzia degli obblighi assunti da Carlo Corini, ed esser perciò estinta
ogni azione del Demanio a di lui carico, e per l'effetto ordinarsi la cancellazione della ipoteca iscritta a favore della Camera Apostolica, ed ora del R. Demanio, sopra i di lui beni a garanzia degli obblighi del suddetto Corini- Opposta dall'amministrazione l'incompetenza del
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151 PARTE TERZA 152
dopo che il gestore cessò dall'ufficio, e 5 anni dopo che questi era morto, senza il concorso di alcun rap
presentante la di lui eredità, od almeno del suo fideius
sore, e senza che consti che siano stati invitati ad in
tervenirvi;
Considerando che dalla cessazione della gestione Co
rini nel 1844 alla data della citazione del signor pro
curatore generale del 3 settembre 1878 son scorsi più
che 30 anni, per cui sarebbesi maturata la lunga pre
scrizione cui pel diritto romano vigente negli ex Stati
pontifici andava soggetto anche il fisco.
« In omnibus fisci quaestionibus, exceptis causis, in
quibus minora tempora fervari specialiter constitutum
est, viginti annorum praescriptio custoditur. Dig. lib.
XLIV, tit. Ill, L. 13. Justas etiam et quae locum ha
bent fisci actiones praecipimus concremari ob hoc so
lum, quod suis terporibus prolatae non sunt. Ut jam
calumniae privatorum eo saltem arceantur exemplo
quod justas fisci lites silere praecipimus. Cod. Be jure
fisci, tit. I, L. 6. Ed il Donello, commentando questa
legge del Codice, osserva: Pertinent haec lex ad eos
actiones quae moventur post tempus legittimum
Utigitur privatorum actiones in rem praescriptione
longi temporis excluduntur Sententia haec est; ut
si abolentur justae fisci litis praescriptione tempori,
quid fiet de injustis et calumniosis privatorum li
tibus? » Considerando che la lunga prescrizione dell'azione
di credito non può ritenersi interrotta nè dalla verifica
eseguita senza invito e concorso delle parti interessate,
nè dalla ingiunzione fatta al fideiussore Mozza nel 13
settembre 1872, sì perchè ad esso lui non intimata, sì
perchè poscia abbandonata;
Considerando che la verificatasi lunga prescrizione
del credito rende inutile ogni esame sull'applicabilità
della prescrizione dei 10 o 20 anni contro l'efficacia
della verifica eseguita nel 1868 dopo quella fatta nel 1842
in base alla legge: Reipublicae ratione subscriptae et
expuntae adversus eum quidem, qui administravit,
ultra viginti adversus heredem vero ultra decern annos
retractari non possunt. Dig. lib. XLII, tit. Ill, L. 13;
come pure si rende inutile l'indagare se il condono
accordato al Corini col rescritto pontificio 30 aprile 1850
si limitasse al debito allora noto o si estendesse ad
ogni altro debito che a carico dello stesso Corini po
tesse anche in seguito risultare, impedendone la ve
rificazione;
Considerando che l'indole della causa consiglia la
compensazione delle spese; Per questi motivi, ecc.
l'adito Tribunale, questo con sentenza 24 aprile 1873 dichiarò allo
stato degli atti non esser luogo a deliberare e condannò l'attore nelle
spese. Dopo di che il signor procuratore generale sulla richiesta della Di
rezione generale del Demanio, con atto presentato il 3 settembre 1878
citò dinanzi a questa Corte l'avv. signor Achille Mercanti, curatore
deputato all'eredità giacente del fu Carlo Corini dal signor pretore del 2° Mandamento di Roma con decreto 3 giugno 1878, ed il signor Mozza Giuseppe, quale fideiussore e sicurtà solidale del predetto Co
rini, per la gestione contabile da questo tenuta nell'ufficio di Brac
ciano dal 1° gennaio 1827 al 9 giugno 1844, chiedendone la loro con
danna solidale al pagamento delle somme amministrativamente accer
tate a debito Corini.
CORTE DEI CONTI. Sezione III. — Udienza 28 gennaio 1879, Pres. Finali
ff. P., Est. Pasini — Pellegrini, già tesoriere pro
vinciale di Aquila (Avv. Centi).
BResponsahilità — Ricevitore circondariale —- Te
soriere provinciale — Versamenti — B^eg-g-i napo
letane.
Coli'attivazione del regolamento approvato col R. de
creto 13 dicembre 1863, n. 1628, rimase ferma ed
inalterata, quale sussisteva per le leggi napoletane,
la responsabilità dei ricevitori generali pei circon
dariali anche per quanto riguardava alle entrate
diverse dalle contribuzioni dirette. (1)
A termini del R. rescritto 17 febbraio 1827, vigente
nelle Provincie napoletane, il tesoriere provinciale
che abbia omesso di adottare o provocare i prov
vedimenti opportuni perchè il ricevitore circonda
riale faccia i dovuti versamenti, deve rispondere in
solidum col ricevitore verso lo Stato dei versamenti
non effettuati. (2) Fermata la responsabilità del tesoriere, egli non può
pretendere che prima di essere costretto a pagare
venga escussa la cauzione del ricevitore, dovendo
la sua obbligazione ritenersi solidale con quella
del ricevitore, solidarietà che esclude il beneficio
dell' ordine.
La Corte, ecc. — In diritto — Ha considerato che
la condanna del Pellegrini al pagamento delle suindi
cate lire 3127 36 è esclusivamente basata sulla respon
sabilità che venne addossata ad esso Pellegrini per
una deficienza di versamento del dipendente ricevitore
circondariale di Solmona, signor Ricciardi, ond'è che
due sono le principali questioni da esaminarsi, e cioè:
1° Se coli'attivazione del regolamento approvato col
R. decreto 13 dicembre 1863, n. 1628, sia rimasta ferma
ed inalterata quale sussisteva per le leggi napolitane
la responsabilità dei ricevitori generali pei circonda
riali, anche per quanto riguardava alle entrate diverse
dalle contribuzioni dirette; 2° Se applicando le sud
dette leggi napolitane, il Pellegrini sia stato giusta
mente condannato a pagare in solidum col Ricciardi
il debito di cui trattasi.
La prima questione, che è di principio, fu già risolta
affermativamente da questa Corte in altre cause (V.
decisioni 26 maggio 1877, 4 aprile 1878 in causa Oli
vieri, e 1° giugno 1878 in causa Vecchi), nè può essere
ora diversamente risoluta.
Infatti è ben vero che col regolamento approvato
con R. decreto 1863, n. 1628, fu affidato ai ricevitori
generali nelle provincie meridionali il servizio delle
(1-2) V. in proposito la sentenza della Corte dei conti, 25 febbraio 1879.
ric. Barile (Foro it., 1879, III, 136).
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