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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 3 maggio 1879, Pres. Finali...

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Sezione III —Udienza 3 maggio 1879, Pres. Finali ff. P., Est. Pasini —Eredità giacente del fu Carlo Corini (Avv. A. Mercanti) e Giuseppe Mozza (Avv. De Sanctis) Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 149/150-151/152 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086523 . Accessed: 18/06/2014 11:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.230 on Wed, 18 Jun 2014 11:06:15 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III —Udienza 3 maggio 1879, Pres. Finali ff. P., Est. Pasini —Eredità giacente del fuCarlo Corini (Avv. A. Mercanti) e Giuseppe Mozza (Avv. De Sanctis)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.149/150-151/152Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086523 .

Accessed: 18/06/2014 11:06

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

secondo la natura dei luoghi, e sotto la influenza della

legge generale economica della dimanda e dell'offerta ; Che l'esattore cura la riscossione e paga colla sua

moneta la rata d'imposta che non abbia potuto riscuo

tere, salvo ad ottenere poscia i rimborsi, quando da

parte sua non siavi stata colpa nè negligenza ; l'inca

rico di riscuotere le altre entrate comunali può esser

dato allo stesso esattore delle imposte dirette o ad altro

funzionario, colla condizione del non riscosso per ri

scosso o senza, e collo stesso o diverso premio di quello stabilito per le imposte e sovraimposte; e difatti fu

dato all'Intima quest'incarico nell'art. 2 del contratto,

senza responsabilità per l'inesatto a termini dell'ar. 80

dellalegge,ond'egliperaverriscossonel 1877 L. 22,013 53

per fitto di pascolo in terreni comunali ebbe, senza con

testazione, liquidato su quella somma l'aggio del 4 per

cento; ma quando sotto la denominazione di entrate di

qualsivoglia natura, riscosse dall'esattore si potesse

comprendere anche il semplice atto di ricevere una

somma dovuta al Comune, della quale egli non abbia

curato la riscossione nè siagli stato dato incarico, di

leguerebbe la sostanziale differenza tra l'officio di esat

tore e quello di tesoriere, e la disposizione dell'art. 93

della legge sulla gratuità del servizio di tesoreria dato

all'esattore si renderebbe frustranea ed illusoria; Che il contratto non ha alcun patto, alcuna clausola

dalla quale si possa dedurre, che si volesse derogare

all'art. 93 della legge, anzi ben si argomenta del con

trario per il riferimento che nell'art. 1 del contratto

si fece alla legge stessa; per la quale cosa si può pre

scindere dall'esaminare la questione, se il patto di re

tribuire all'esattore con un aggio considerevole il sem

plice servizio di tesoreria fosse valido, dirimpetto allo

art. 1160 del Codice civile; Che nel porre le basi del contratto d'esattoria sti

pulato al principio del 1873, non vi entrò il prezzo da

ricavarsi da un taglio straordinario d'un bosco, opera zione che per certi rispetti equivale a diminuzione di

patrimonio, laonde ne deriva un'entrata soltanto nel

senso che materialmente entrò nella cassa del Comune,

non già nel senso d'un provento che accresca la ric

chezza o la rendita comunale ; quel taglio baschivo fu

iscritto nel bilancio del 1876 per L. 24,000, nel bilancio

del 1877 per L. 36,000, e si ricavarono invece L. 70,355, un L. 10,355 al di là delle previsioni, tutte nell'eser

cizio 1877; giovi poi anche osservare che la rappre sentanza del consorzio, del quale con Bitti faceano

parte i Comuni di Zula Oscari e Nula, stette contenta

ad una cauzione di L. 50,000, che giusta l'art. 16 della

legge dee corrispondere all'ammontare d'una rata bi

mestrale dell'imposta erariale e delle sovraimposte a

favore della Provincia e dei Comuni, e deve bastare

altresì a dare congrua garanzia per le altre riscos

sioni affidategli; ondechè ben si arguisce che l'incasso

delle L. 70,355 fu fatto all'infuori di quei termini di

riscossione, ai quali venne ragguagliata la cauzione; Che lungi dal dimostrare d'avere con fatiche e rischi

dovuto curare la riscossione di quella somma, l'esat

tore Intima niun fatto e niun argomento deduce, che

contrasti al concetto ch'egli abbia fatto semplice ufficio

di tesoriere, ricevendo il prezzo clie il compratore del

bosco portò alla sua cassa; epperò non v'è ragione per la quale la Corte, applicando un criterio discrezionale,

possa, come fece in qualche altro caso, attribuirgli un

aggio corrispondente a cure e fatiche di riscuotitore

od esattore, sebbene inferiore a quello normale stabi

lito nel contratto, in relazione all'obbligo del non ri

scosso per riscosso malleverato con ipoteca; Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 3 maggio 1879, Pres. Finali ff. P.,

Est. Pasini — Eredità giacente del fu Carlo Corini

(Avv. A. Mercanti) e Giuseppe Mozza (Avv. Db

Sanctis).

B"rescrizioue — Stelliti del coutabile dipendenti dalla

sua gestione —1 llonianda dello Stato dopo trenta

anni — Verifica «li cassa senza il concorso degli

interessati — Interruzione della prescrizione —

Verifica — Ingiunzione ili pagamento.

A sensi del diritto romano già vigente negli ex Stati

•pontifici, decorsi 30 anni dalla cessazione della

gestione, lo Stato non poteva più agire contro il

contabile pel pagamento dei debiti del contabile

stesso dipendenti dalla sua gestione. (1)

Questa prescrizione non può dirsi interrotta nè dalla

verifica eseguita senza invito e concorso delle parti

interessate, nè dalla ingiunzione di pagamento

fatta al fideiussore del contabile, quando tale in

giunzione non sia stata intimata a lui stesso e non

abbia poi avuto seguito. (2)

La Corte, ecc. — Considerando che trattasi di debito

emergente da una verifica di gestione eseguita 24 anni

(1-2) Ecco il fatto: Il signor Corini gesti nell'ufficio di Bracciano fino all'anno 1844, nel qual anno fu collocato a riposo con la pensione mensile di scudi 12 e baj. 50; senonchè essendosi rilevato in una straordinaria verifica della sua gestione un debito di scudi 743 81, la suddetta pensione fu assoggettata ad una trattenuta di scudi 5, ridotta

poscia a scudi 2 al mese; col mezzo della quale trattenuta il suindi cato debito era ridotto a scudi 171 81 ; quando il Pontefice, mediante rescritto del 30 aprile 1856, gliene accordò il condono, e fu quindi ri

pristinata a favore del Corini l'intera pensione di scudi 12 50 al mese, che godette fino al giorno della sua morte seguita nel 7 settembre 1863. Successivamente d'ordine della Direzione generale del bollo e registro il verificatore Giuseppe Lazzarini procedette alla profonda verifica della gestione tenuta nell'ufficio di Bracciano dal fu Carlo Corini, ed il risultato ne fu un nuovo debito a carico di costui. Di questo debito fu ingiunto il pagamento al fideiussore Giuseppe Mozza con atto in

giuntivo del 13 settembre 1872, intimato alla di lui figlia, il quale atto

però non ebbe seguito, poiché alla sua volta il signor Giuseppe Mozza, con atto di citazione 24 ottobre 1872, chiamò in giudizio dinanzi il Tri bunale civile di Roma questa Intendenza di finanza perchè fosse de ciso esser egli liberato dalla obbligazione assunta a favore della Rev. Camera Apostolica, e per. essa a favore del Demanio, in ga ranzia degli obblighi assunti da Carlo Corini, ed esser perciò estinta

ogni azione del Demanio a di lui carico, e per l'effetto ordinarsi la cancellazione della ipoteca iscritta a favore della Camera Apostolica, ed ora del R. Demanio, sopra i di lui beni a garanzia degli obblighi del suddetto Corini- Opposta dall'amministrazione l'incompetenza del

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151 PARTE TERZA 152

dopo che il gestore cessò dall'ufficio, e 5 anni dopo che questi era morto, senza il concorso di alcun rap

presentante la di lui eredità, od almeno del suo fideius

sore, e senza che consti che siano stati invitati ad in

tervenirvi;

Considerando che dalla cessazione della gestione Co

rini nel 1844 alla data della citazione del signor pro

curatore generale del 3 settembre 1878 son scorsi più

che 30 anni, per cui sarebbesi maturata la lunga pre

scrizione cui pel diritto romano vigente negli ex Stati

pontifici andava soggetto anche il fisco.

« In omnibus fisci quaestionibus, exceptis causis, in

quibus minora tempora fervari specialiter constitutum

est, viginti annorum praescriptio custoditur. Dig. lib.

XLIV, tit. Ill, L. 13. Justas etiam et quae locum ha

bent fisci actiones praecipimus concremari ob hoc so

lum, quod suis terporibus prolatae non sunt. Ut jam

calumniae privatorum eo saltem arceantur exemplo

quod justas fisci lites silere praecipimus. Cod. Be jure

fisci, tit. I, L. 6. Ed il Donello, commentando questa

legge del Codice, osserva: Pertinent haec lex ad eos

actiones quae moventur post tempus legittimum

Utigitur privatorum actiones in rem praescriptione

longi temporis excluduntur Sententia haec est; ut

si abolentur justae fisci litis praescriptione tempori,

quid fiet de injustis et calumniosis privatorum li

tibus? » Considerando che la lunga prescrizione dell'azione

di credito non può ritenersi interrotta nè dalla verifica

eseguita senza invito e concorso delle parti interessate,

nè dalla ingiunzione fatta al fideiussore Mozza nel 13

settembre 1872, sì perchè ad esso lui non intimata, sì

perchè poscia abbandonata;

Considerando che la verificatasi lunga prescrizione

del credito rende inutile ogni esame sull'applicabilità

della prescrizione dei 10 o 20 anni contro l'efficacia

della verifica eseguita nel 1868 dopo quella fatta nel 1842

in base alla legge: Reipublicae ratione subscriptae et

expuntae adversus eum quidem, qui administravit,

ultra viginti adversus heredem vero ultra decern annos

retractari non possunt. Dig. lib. XLII, tit. Ill, L. 13;

come pure si rende inutile l'indagare se il condono

accordato al Corini col rescritto pontificio 30 aprile 1850

si limitasse al debito allora noto o si estendesse ad

ogni altro debito che a carico dello stesso Corini po

tesse anche in seguito risultare, impedendone la ve

rificazione;

Considerando che l'indole della causa consiglia la

compensazione delle spese; Per questi motivi, ecc.

l'adito Tribunale, questo con sentenza 24 aprile 1873 dichiarò allo

stato degli atti non esser luogo a deliberare e condannò l'attore nelle

spese. Dopo di che il signor procuratore generale sulla richiesta della Di

rezione generale del Demanio, con atto presentato il 3 settembre 1878

citò dinanzi a questa Corte l'avv. signor Achille Mercanti, curatore

deputato all'eredità giacente del fu Carlo Corini dal signor pretore del 2° Mandamento di Roma con decreto 3 giugno 1878, ed il signor Mozza Giuseppe, quale fideiussore e sicurtà solidale del predetto Co

rini, per la gestione contabile da questo tenuta nell'ufficio di Brac

ciano dal 1° gennaio 1827 al 9 giugno 1844, chiedendone la loro con

danna solidale al pagamento delle somme amministrativamente accer

tate a debito Corini.

CORTE DEI CONTI. Sezione III. — Udienza 28 gennaio 1879, Pres. Finali

ff. P., Est. Pasini — Pellegrini, già tesoriere pro

vinciale di Aquila (Avv. Centi).

BResponsahilità — Ricevitore circondariale —- Te

soriere provinciale — Versamenti — B^eg-g-i napo

letane.

Coli'attivazione del regolamento approvato col R. de

creto 13 dicembre 1863, n. 1628, rimase ferma ed

inalterata, quale sussisteva per le leggi napoletane,

la responsabilità dei ricevitori generali pei circon

dariali anche per quanto riguardava alle entrate

diverse dalle contribuzioni dirette. (1)

A termini del R. rescritto 17 febbraio 1827, vigente

nelle Provincie napoletane, il tesoriere provinciale

che abbia omesso di adottare o provocare i prov

vedimenti opportuni perchè il ricevitore circonda

riale faccia i dovuti versamenti, deve rispondere in

solidum col ricevitore verso lo Stato dei versamenti

non effettuati. (2) Fermata la responsabilità del tesoriere, egli non può

pretendere che prima di essere costretto a pagare

venga escussa la cauzione del ricevitore, dovendo

la sua obbligazione ritenersi solidale con quella

del ricevitore, solidarietà che esclude il beneficio

dell' ordine.

La Corte, ecc. — In diritto — Ha considerato che

la condanna del Pellegrini al pagamento delle suindi

cate lire 3127 36 è esclusivamente basata sulla respon

sabilità che venne addossata ad esso Pellegrini per

una deficienza di versamento del dipendente ricevitore

circondariale di Solmona, signor Ricciardi, ond'è che

due sono le principali questioni da esaminarsi, e cioè:

1° Se coli'attivazione del regolamento approvato col

R. decreto 13 dicembre 1863, n. 1628, sia rimasta ferma

ed inalterata quale sussisteva per le leggi napolitane

la responsabilità dei ricevitori generali pei circonda

riali, anche per quanto riguardava alle entrate diverse

dalle contribuzioni dirette; 2° Se applicando le sud

dette leggi napolitane, il Pellegrini sia stato giusta

mente condannato a pagare in solidum col Ricciardi

il debito di cui trattasi.

La prima questione, che è di principio, fu già risolta

affermativamente da questa Corte in altre cause (V.

decisioni 26 maggio 1877, 4 aprile 1878 in causa Oli

vieri, e 1° giugno 1878 in causa Vecchi), nè può essere

ora diversamente risoluta.

Infatti è ben vero che col regolamento approvato

con R. decreto 1863, n. 1628, fu affidato ai ricevitori

generali nelle provincie meridionali il servizio delle

(1-2) V. in proposito la sentenza della Corte dei conti, 25 febbraio 1879.

ric. Barile (Foro it., 1879, III, 136).

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