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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 4 marzo 1879, Pres. ed Est....

Date post: 12-Jan-2017
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Sezione III —Udienza 4 marzo 1879, Pres. ed Est. Finali —Intima c. Comune di Bitti Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 147/148-149/150 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086522 . Accessed: 17/06/2014 13:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.76 on Tue, 17 Jun 2014 13:21:40 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III — Udienza 4 marzo 1879, Pres. ed Est. Finali — Intima c. Comune di Bitti

Sezione III —Udienza 4 marzo 1879, Pres. ed Est. Finali —Intima c. Comune di BittiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.147/148-149/150Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086522 .

Accessed: 17/06/2014 13:21

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147 PARTE TERZA 148

E per quanto riguarda specialmente il prezzo dei beni

demaniali venduti col mezzo della Società anonima è

pur notevole che all'art. 17 del regolamento approvato col regio decreto 29 marzo 1865, n. 2246, veniva sta

bilito che quel prezzo sarebbe riscosso a cura dell'am

ministrazione demaniale come per lo addietro e fino a

diversa disposizione della Società; per cui n'el capi tolato relativo alla vendita del bosco Monticchio potè

essere, come fu, inserita la clausola che il pagamento del prezzo dovesse essere fatto nella cassa degli uffici

di Rionegro, od in qualunque altro ufficio, che venisse

in seguito designato dalla Società alienante. Nessun

dubbio quindi cha la Società alienante aveva tutto il

diritto di fare versare la prima rata del prezzo del

suddetto bosco direttamente nella sua cassa senza che

perciò il ricevitore di Rionegro potesse muovere alcun

legittimo lagno, nè accampare pretese di aggio sopra una riscossione da lui non effettuata.

Sia pure che il Venturini, qual ricevitore dell'ufficio

di Rionegro, avesse fatte tutte le pratiche occorrenti

per la vendita del bosco Monticchio, sia pure che presso

quell'ufficio fosse iscritta la partita di credito per le

rate di prezzo, sia pure che la Società anonima ven

ditrice avesse anche dato incarico al suddetto ricevi

tore di diffidare la Società acquirente al pagamento della seconda rata rimasta insoluta; tutto questo non

basta per attribuire diritto al Venturini d'intascare

l'aggio di esazione sulla prima rata che egli non aveva

riscossa effettivamente, che la Società anonima ven

ditrice aveva legittimamente fatta versare nella sua

cassa. Il decreto del 1862 e quello del 1868 chiaramente

dimostrano che l'aggio complessivo sulle effettive ri

scossioni, costituisce il compenso di tutte indistinta

ynente le prestazioni del contabile per l'adempimento dei suoi doveri di ufficio, per modo che egli non può

ripetere alcun aggio o compenso per quelle prestazioni che non furono seguite da una riscossione fatta da lui

stesso, ed anzi può avvenire, ed avviene molto di so

vente nei tramutamenti dei titolari degli uffici dema

niali, che il successore percepisca l'aggio sopra partite di crediti da lui riscosse, ma per le quali il suo ante

cessore aveva già avviato e compiuto gli atti necessari

alla loro esazione; e l'art. 10 del regolamento appro vato col regio decreto 20 marzo 1865 tassativamente

dispone che gli agenti demaniali debbano continuare a

disimpegnare gli incarichi loro attribuiti in via ordi

naria rispetto alla vendita dei beni demaniali, fino a

contrarie disposizioni della Società, senza poter perciò chiedere ed accettare alcun emolumento dalla Società

medesima in aggiunta a quelli loro corrisposti dal Go

verno. Ma se gli emolumenti loro corrisposti dal Go

verno, ossia gli aggi, non competono ai ricevitori, come

si vide, che sulle somme da essi effettivamente incas

sate, è chiaro come la pretesa del Venturini all'aggio in questione per aver egli predisposto gli atti di ven

dita ed iscritto nei campioni il prezzo relativo, che

però non riscosse, manchi di fondamento giuridico. Se dunque fu, per manifesto errore, che a favore del

ricevitore Venturini venne liquidato e pagato 1' aggio

sulla prima rata del prezzo del bosco demaniale di

Monticchio, versata direttamente dall'acquirente nella

cassa della Società anonima per la vendita dei beni

demaniali, ne viene che egli è tenuto per l'indebito ri

cevuto pagamento, e che l'amministrazione ha diritto

di rivalersene pure sulla di lui cauzione.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 4 marzo 1879, Pres. ed Est. Fi

nali — Intima c. Comune di Bitti.

Esattore comunale — Tesoriere — Ajjfi — Riscos

sione del prezzo «lei taglio di un liosco (Leg. 20

aprile 1871, art. 80, 93).

L'ufficio di esattore essendo diverso e distinto da quello di tesoriere del Comune, ne consegue che essendo i

due uffici riuniti in una sola persona, l'aggio pat

tuito nel contratto di esattoria per la riscossione

delle entrate comunali non è dovuto su quelle somme

che l'esattore riscuote come tesoriere.

Nella specie non è dovuto all' esattore l'aggio sull'esa

zione del prezzo del taglio d'un bosco comunale non

datogli in carico e del quale non è obbligato di cu

rare l'esazione a suo rischio e pel quale non dovette

infatti sottostare a fatiche e rischi. (1)

La Corte, ecc. — Considerando che l'ufficio d'esat

tore comunale è distinto e diverso da quello di teso

riere del Comune, tanto clie invece di essere riuniti

in una sola persona i due uffici possono essere, come

in più luoghi, e soprattutto nei grandi Comuni avviene, affidati a due persone diverse: per la esattoria, che di

necessità comprende soltanto l'incarico di riscuotere

le imposte erariali e le àovraimposte del Comune e

della Provincia, coll'obbligo di rispondere dell'ammon

tare dei ruoli ricevuti in consegna colla condizione del

non riscosso per riscosso, la legge concede all'esattore

un aggio, che viene determinato dopo il compimento delle formalità d'un regolare appalto; e l'esattore a

garanzia della soddisfazione puntuale dei suoi obblighi dà una cauzione ipotecaria o sopra iscrizioni nel gran

libro, o sopra stabili ; non facili pertanto nè lievi sono

gli obblighi dell'esattore, a corrispettivo dei quali sta

l'aggio variabile da luogo a luogo secondo le circo

stanze che rendono più o meno agevole la riscossione,

(1) V. in proposito le decisioni della Corte dei conti: 13 giugno 1876, Pompili Olivieri c. Comune di Vitorchiaro; 13 giugno 1876, Pompili Olivieri c. Comune di Bagnaia; 5 luglio 1876, Piacentini c. Comune di Bracciano ; 5 luglio 1876, Comune di Campomarone c. Martini ; 12 giu gno 1877, Rosay c. Consorzio esattoriale dei Comuni di Envie, Rifreddo e Revello; 6 dicembre 1877, Giordano (Foro il., 1876, III, col. 143, 162, 164, 174, e anno 1877, III, col. 7 e 124 colle note rispettive).

V. pure i pareri del Consiglio di Stato: 10 marzo 1876, Comune dì Auronzo ; 26 gennaio 1877, Giunta comunale di Modena (jForo it., 1876, III, col. 90; 1877, III, col 146 con richiami) ; 17 agosto 1877 (Giurisp. Cons, di Stalo, vol. II, pag. 1374), nonché la nota del Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, 30 novembre 1876, n. 56829-6430, al Ministero dell'interno e la decisione dello stesso Mi

nistero, 8 gennaio 1876, in appello da decreto del prefetto di Novara [Man. amm., 1876, pag. 378; 1877, pag. 234).

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

secondo la natura dei luoghi, e sotto la influenza della

legge generale economica della dimanda e dell'offerta ; Che l'esattore cura la riscossione e paga colla sua

moneta la rata d'imposta che non abbia potuto riscuo

tere, salvo ad ottenere poscia i rimborsi, quando da

parte sua non siavi stata colpa nè negligenza ; l'inca

rico di riscuotere le altre entrate comunali può esser

dato allo stesso esattore delle imposte dirette o ad altro

funzionario, colla condizione del non riscosso per ri

scosso o senza, e collo stesso o diverso premio di quello stabilito per le imposte e sovraimposte; e difatti fu

dato all'Intima quest'incarico nell'art. 2 del contratto,

senza responsabilità per l'inesatto a termini dell'ar. 80

dellalegge,ond'egliperaverriscossonel 1877 L. 22,013 53

per fitto di pascolo in terreni comunali ebbe, senza con

testazione, liquidato su quella somma l'aggio del 4 per

cento; ma quando sotto la denominazione di entrate di

qualsivoglia natura, riscosse dall'esattore si potesse

comprendere anche il semplice atto di ricevere una

somma dovuta al Comune, della quale egli non abbia

curato la riscossione nè siagli stato dato incarico, di

leguerebbe la sostanziale differenza tra l'officio di esat

tore e quello di tesoriere, e la disposizione dell'art. 93

della legge sulla gratuità del servizio di tesoreria dato

all'esattore si renderebbe frustranea ed illusoria; Che il contratto non ha alcun patto, alcuna clausola

dalla quale si possa dedurre, che si volesse derogare

all'art. 93 della legge, anzi ben si argomenta del con

trario per il riferimento che nell'art. 1 del contratto

si fece alla legge stessa; per la quale cosa si può pre

scindere dall'esaminare la questione, se il patto di re

tribuire all'esattore con un aggio considerevole il sem

plice servizio di tesoreria fosse valido, dirimpetto allo

art. 1160 del Codice civile; Che nel porre le basi del contratto d'esattoria sti

pulato al principio del 1873, non vi entrò il prezzo da

ricavarsi da un taglio straordinario d'un bosco, opera zione che per certi rispetti equivale a diminuzione di

patrimonio, laonde ne deriva un'entrata soltanto nel

senso che materialmente entrò nella cassa del Comune,

non già nel senso d'un provento che accresca la ric

chezza o la rendita comunale ; quel taglio baschivo fu

iscritto nel bilancio del 1876 per L. 24,000, nel bilancio

del 1877 per L. 36,000, e si ricavarono invece L. 70,355, un L. 10,355 al di là delle previsioni, tutte nell'eser

cizio 1877; giovi poi anche osservare che la rappre sentanza del consorzio, del quale con Bitti faceano

parte i Comuni di Zula Oscari e Nula, stette contenta

ad una cauzione di L. 50,000, che giusta l'art. 16 della

legge dee corrispondere all'ammontare d'una rata bi

mestrale dell'imposta erariale e delle sovraimposte a

favore della Provincia e dei Comuni, e deve bastare

altresì a dare congrua garanzia per le altre riscos

sioni affidategli; ondechè ben si arguisce che l'incasso

delle L. 70,355 fu fatto all'infuori di quei termini di

riscossione, ai quali venne ragguagliata la cauzione; Che lungi dal dimostrare d'avere con fatiche e rischi

dovuto curare la riscossione di quella somma, l'esat

tore Intima niun fatto e niun argomento deduce, che

contrasti al concetto ch'egli abbia fatto semplice ufficio

di tesoriere, ricevendo il prezzo clie il compratore del

bosco portò alla sua cassa; epperò non v'è ragione per la quale la Corte, applicando un criterio discrezionale,

possa, come fece in qualche altro caso, attribuirgli un

aggio corrispondente a cure e fatiche di riscuotitore

od esattore, sebbene inferiore a quello normale stabi

lito nel contratto, in relazione all'obbligo del non ri

scosso per riscosso malleverato con ipoteca; Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 3 maggio 1879, Pres. Finali ff. P.,

Est. Pasini — Eredità giacente del fu Carlo Corini

(Avv. A. Mercanti) e Giuseppe Mozza (Avv. Db

Sanctis).

B"rescrizioue — Stelliti del coutabile dipendenti dalla

sua gestione —1 llonianda dello Stato dopo trenta

anni — Verifica «li cassa senza il concorso degli

interessati — Interruzione della prescrizione —

Verifica — Ingiunzione ili pagamento.

A sensi del diritto romano già vigente negli ex Stati

•pontifici, decorsi 30 anni dalla cessazione della

gestione, lo Stato non poteva più agire contro il

contabile pel pagamento dei debiti del contabile

stesso dipendenti dalla sua gestione. (1)

Questa prescrizione non può dirsi interrotta nè dalla

verifica eseguita senza invito e concorso delle parti

interessate, nè dalla ingiunzione di pagamento

fatta al fideiussore del contabile, quando tale in

giunzione non sia stata intimata a lui stesso e non

abbia poi avuto seguito. (2)

La Corte, ecc. — Considerando che trattasi di debito

emergente da una verifica di gestione eseguita 24 anni

(1-2) Ecco il fatto: Il signor Corini gesti nell'ufficio di Bracciano fino all'anno 1844, nel qual anno fu collocato a riposo con la pensione mensile di scudi 12 e baj. 50; senonchè essendosi rilevato in una straordinaria verifica della sua gestione un debito di scudi 743 81, la suddetta pensione fu assoggettata ad una trattenuta di scudi 5, ridotta

poscia a scudi 2 al mese; col mezzo della quale trattenuta il suindi cato debito era ridotto a scudi 171 81 ; quando il Pontefice, mediante rescritto del 30 aprile 1856, gliene accordò il condono, e fu quindi ri

pristinata a favore del Corini l'intera pensione di scudi 12 50 al mese, che godette fino al giorno della sua morte seguita nel 7 settembre 1863. Successivamente d'ordine della Direzione generale del bollo e registro il verificatore Giuseppe Lazzarini procedette alla profonda verifica della gestione tenuta nell'ufficio di Bracciano dal fu Carlo Corini, ed il risultato ne fu un nuovo debito a carico di costui. Di questo debito fu ingiunto il pagamento al fideiussore Giuseppe Mozza con atto in

giuntivo del 13 settembre 1872, intimato alla di lui figlia, il quale atto

però non ebbe seguito, poiché alla sua volta il signor Giuseppe Mozza, con atto di citazione 24 ottobre 1872, chiamò in giudizio dinanzi il Tri bunale civile di Roma questa Intendenza di finanza perchè fosse de ciso esser egli liberato dalla obbligazione assunta a favore della Rev. Camera Apostolica, e per. essa a favore del Demanio, in ga ranzia degli obblighi assunti da Carlo Corini, ed esser perciò estinta

ogni azione del Demanio a di lui carico, e per l'effetto ordinarsi la cancellazione della ipoteca iscritta a favore della Camera Apostolica, ed ora del R. Demanio, sopra i di lui beni a garanzia degli obblighi del suddetto Corini- Opposta dall'amministrazione l'incompetenza del

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