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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III. — Udienza 8 marzo 1879, Pres. Finali...

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Sezione III. —Udienza 8 marzo 1879, Pres. Finali ff. P., Est. Pasini —Alessandro e Luigi Venturini Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 143/144-147/148 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086521 . Accessed: 17/06/2014 14:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.147 on Tue, 17 Jun 2014 14:58:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III. —Udienza 8 marzo 1879, Pres. Finali ff. P., Est. Pasini —Alessandro e LuigiVenturiniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.143/144-147/148Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086521 .

Accessed: 17/06/2014 14:58

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143 PARTE TERZA 144

CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 29 novembre 1878, Pres. Ma

gliani, Est. Finali — Catti (Avv. Agnetta).

l'elisione — Sospensione ilall' impiego— Occorrenza

delia pensione — Impiegati borbonici di Sicilia»

Il tempo durante il quale un impiegato rimase so

speso dal servizio e dalla percezione dello stipendio

non vale nel computo del servizio utile alla pensione,

e quando V impiegato sospeso sia collocalo a riposo

la pensione che viene liquidata non si retrotrae al

giorno della sospensione, sibbene comincia a decor

rere dal giorno del collocamento a riposo.

Gli impiegati della polizia borbonica di Sicilia, che

furono privati del loro impiego e dello stipendio dal

decreto prodittatoriale del 27 luglio 1860, non pos

sono far decorrere la loro pensione dalla data di

quel decreto, ma dal giorno del loro regolare col

locamento a riposo.

La Corte, ecc. — Considerando che la condizione in

cui rimasero per effetto del decreto prodittatoriale del

27 luglio 1860 gl'impiegati della polizia borbonica in

Sicilia è una di quelle che le leggi nè previdero, nè

avrebbero potuto prevedere; imperocché fu la conse

guenza dell'abolizione d'una sovranità e d'un intero

ordinamento politico: il Consiglio di Stato avvisò che

il decreto prodittatoriale non facesse perdere agli im

piegati che colpiva colla privazione d'ogni avere anche

il diritto alla pensione; ma questa benevola ed equa

interpetrazione non porta a riguardare quegli impie

gati come messi Un d'allora in ritiro: rimasero in una

condizione non definita dalla legge borbonica, più sfa

vorevole però di quel che fosse la semplice sospensione,

la quale era decretata per coloro che non si erano di

messi e non erano stati destituiti, mentre gl'impiegati

della polizia furono privati definitivamente d'ogni avere,

al pari dei dimessi e dei destituiti; Che per le leggi del regno delle Due Sicilie non potea

aver luogo la liquidazione della pensione di un impie

gato senza il suo collocamento in ritiro, e questo do

veva essere decretato dalla autorità sovrana, quando

dal sovrano fosse stata fatta la nomina, com'era il caso

del Catti; Che il tempo passato in attenzione di destino, situa

zione alla quale per alcuni rispetti può essere assimi

lata la condizione di coloro che il prodittatore privò

di ogni avere, non produceva diritto a pensione, sia

che l'impiegato in aspettativa godesse d'una parte

qualunque di stipendio, sia che non ne godesse alcuna;

e quando l'impiegato da quell'attesa di destino veniva

poi collocato in ritiro, la pensione decorreva dal giorno

in cui il decreto reale lo avea messo nella condizione

giuridica necessaria ad ottenerla; Che la ragione per la quale il Consiglio di Stato non

riconobbe l'effetto della privazione del diritto a pen

sione in un provvedimento generale determinato da

politiche straordinarie contingenze, fu questa, che la

destituzione debba avere un carattere individuale, e

debba essere inflitta per giusti motivi riferibili perso

nalmente a ciascun destituito; la conseguenza logica

pertanto di quell'avviso del Consiglio di Stato fu che

il potere esecutivo esaminasse gli stati di servizio ed

i titoli degli impiegati compresi nelle categorie dei pri

vati d'ogni avere, per ammetterli poi alla liquidazione

della pensione oppur no, secondo il merito individuale;

altrimenti potrebbe avvenire clie il decreto proditta

toriale, per certo non benevolo agli impiegati che esso

colpiva, facesse ottenere una pensione anche a coloro

che avessero meritato la destituzione per demeriti per

sonali; Che anche colle leggi nostre il tempo durante il quale

un impiegato rimase sospeso dal servizio e dalla per

cezione dello stipendio non vale nel computo del ser

vizio utile alla pensione; e quando l'impiegato sospeso

sia collocato a riposo, la pensione che viene liquidata

non si retrotrae al giorno della sospensione, sibbene

comincia a decorrere dal giorno del collocamento a

riposo ; Che dal 27 luglio 1860 al 29 giugno 1873 il Catti non

avrebbe potuto Tar valere alcun diritto a pensione,

giacché questo poteva divenir perfetto soltanto col

regio decreto di collocamento in ritiro od a riposo, con

dizione verificatasi alla seconda delle date predette;

quindi non ha applicazione al presente caso l'art. 31

della legge 14 aprile 1864, che riguarda colui il quale

fece trascorrere, senza far domanda, più d'un anno,

dal giorno in cui dovea incominciare per lui il godi mento della pensione; in fatti la seconda Sezione fissò

la decorrenza il 29 giugno 1873, non già per la ragione

che il Catti fosse incorso nella prescrizione dell'art. 31,

bensì per quella che non prima di quel giorno comin

ciasse per lui il diritto di farla liquidare e di goderla; Per questi motivi, rigetta il reclamo di Andrea Catti.

CORTE DEI CONTI. Sezione III. — Udienza 8 marzo 1879, Pres. Finali ff. P.,

Est. Pasini — Alessandro e Luigi Venturini.

Esazione — Ag'jfio — Ricevitori demaniali — Fa

coltà neil' aiuiniiiistrazione <li affidare ad altri la

esazione dei suoi crediti — Prestazioni del con

tabile non seguite «la riscossione (Dee. 13 maggio

1862, ri. 612, art. 5, 6, 7, 8).

L'effettiva percezione contemplata dall'art. 8 del de

creto 13 maggio 1862, come base dell'aggio spet tante ai ricevitori del Demanio, non può esser che

quella eseguita dallo stesso contabile, a cui favore

faggio deve essere liquidato.

I ricevitori quindi del Demanio non hanno diritto al

l'aggio sui prezzi della vendita dei beni demaniali

alienati a mezzo di una Società anonima, quando non li abbiano essi effettivamente riscossi, per es

sere stati versati in altra cassa dello Stato o della

suddetta Società. (1)

(1) Y. a col. 148 la sentenza della Corte dei conti, 4 marzo 1879, Intima c. Comune di Bitti.

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145 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 146

L'amministrazione è sempre in facoltà di far riscuo

tere i suoi crediti da un contabile o da un ufficio diverso da quello nei cui registri il credito mede

simo trovasi iscritto, senza che il ricevitore del

registro abbia ragione di dolersene, nè possa van

tare diritti che siano d'impedimento all'esercizio

di una tale facoltà. (2)

Affidata ad altri l'esazione del credito, Vamministra

zione resta esonerata dall' obbligo di corrispondere al contabile ordinario il relativo aggio.

L'aggio complessivo sulle effettive riscossioni costi

tuisce il compenso di tutte indistintamente le pre

stazioni del contabile per Vadempimento dei suoi

doveri d'ufficio, per modo che egli non può ripetere alcun aggio o compenso per quelle prestazioni che

non furono seguite da una riscossione fatta da lui

stesso.

La Corte, ecc. — Questionasi se i ricevitori del De

manio abbiano diritto all'aggio sui prezzi delle vendite

dei beni demaniali, alienati a mezzo della Società ano

nima, quando anche non gli abbiano essi effettivamente

riscossi, per essere stati versati in altra cassa dello

Stato o della suddetta Società. Tale quistione non può essere quindi risolta se non che sulla base delle dispo

sizioni che regolano la gestione contabile dei ricevitori

del Demanio, e la liquidazione degli aggi loro spettanti, le quali disposizioni sono contenute nei reali decreti

13 maggio 1862, n. 612, e 18 agosto 1868, n. 4542. Il

decreto del 1862 all'art. 5 dispone che i ricevitori sa

ranno retribuiti con un aggio, ossia con una parteci

pazione proporzionale all'entrata la cui riscossione è

loro affidata; agli art. 6, 7 determina la misura del

l'aggio sui vari introiti, ed all' art. 8 dichiara che gli

aggi spettanti agli agenti contabili saranno liquidati scaduto l'anno volgare, sulle somme effettivamente

percette durante l'anno medesimo. La effettiva perce zione contemplata come base dell'aggio non può essere

che quella eseguita dallo stesso contabile a cui favore

deve essere liquidato, perchè altrimenti non trovereb

besi nel suddetto decreto alcun altro diverso criterio

per determinare su quali riscossioni l'aggio fosse do

vuto o spettasse all'uno piuttosto che all'altro conta

bile, e se l'aggio di regola è il premio dell'esazione,

non è sostenibile che, senza un'espressa, apposita di

sposizione, possa esso competere a chi l'esazione non

fece, possa esso spettare all'esattore anche sulle esa

zioni fatte direttamente dal creditore al ricevitore, sulle

esazioni che per legittima disposizione amministrativa

furono da altra cassa eseguite. Vero è che un diverso

concetto venne poscia adottato col regio decreto 8 set

tembre 1867, n. 3907, ma, a parte che questo decreto

venne ben presto totalmente abrogato col successivo

18 agosto 1868, n. 4542, è pure da notare che le di

sposizioni eccezionali con esso date relativamente al

l'aggio dei ricevitori riguardavano unicamente i pa

gamenti del prezzo dei beni provenienti dalla legge 15

agosto If67, n. 3848; e le disposizioni eccezionali sono

spiegate e giustificate nelle premesse di quel decreto :

« Ritenuto che vuol essere puramente transitoria e

« precaria l'amministrazione affidata allo Stato, dei beni

« che sono pervenuti al Demanio con la citata legge « e con quella del 7 luglio 1866, rt. 3036, perciocché « questi beni sono destinati ad essere tutti prontamente « venduti ; che torna perciò -superfluo di provvedere « separatamente al compenso dell'opera, che i ricevitori

« prestano per l'amministrazione di tali beni e vuoisi

« quindi intendere più specialmente, o meglio unica

« mente a retribuire l'azione che essi ricevitori hanno

« a prestare per sollecitare ed assicurare la vendita

« dei beni stessi ». Poste le quali premesse, il decreto

del 1867 accordò ai ricevitori un aggio di riscossione

separato sopra ciascun pagamento in acconto o saldo

del prezzo dei suddetti beni, determinò che quest'aggio

spetti al ricevitori nel cui distretto sono situati i beni

alienati, ancorché il prezzo sia pagato in altra cassa

dello Stato, togliendogli però contemporaneamente ogni altro aggio o compenso sulle riscossioni delle rendite

provenienti dai beni suindicati. È evidente pertanto che questo decreto del 1867, accordando l'aggio al ri

cevitore nel cui distretto erano situati i beni alienati, se anche il prezzo non veniva da esso riscosso, non

confermava una regola, ma dava una disposizione pu ramente eccezionale, della quale non può valersi il ri

cevitore Venturini, sia perchè la prima rata del prezzo del bosco di Monticchio, sulla quale gli fu pagato l'aggio in questione, venne versata dopo che il decreto del

1867 era stato abrogato, sia ancora perchè il bosco di

Monticchio non pervenne al Demanio in virtù delle

leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, e quindi la pre

tesa del ricevitore all'aggio sul prezzo di quel bosco,

deve sempre essere giudicata alla stregua del decreto

del 1862, il quale non fu abrogato col successivo de

creto del 18 agosto 1868 se non se per quanto riguarda la misura degli aggi.

Nè dicasi che la esazione delle rate di prezzo del

bosco Monticchio illegittimamente sia stata fatta dalla

cassa della Società anonima per la vendita dei beni

demaniali, ledendo cosi il diritto spettante al ricevitore

del registro di Rionegro di riscuoterla e di riceverne

conseguentemente l'aggio, imperciocché non solo non

havvi disposizione alcuna che tolga all'amministrazione

la facoltà di far riscuotere i suoi crediti da un conta

bile o da un ufficio diverso da quello nei cui registri o campioni il credito medesimo trovasi iscritto, ma

anzi tale facoltà essa espressamente si riservò allo

art. 3 delle istruzioni di contabilità del 20 maggio 1871,

con la quale riserva evidentemente non ebbe altro in

mira che di provvedere al migliore interesse ed an

damento del servizio nei casi speciali, in cui, o per la

entità dell' importo da riscuotersi, o per altre cause, fosse necessario o prudente di togliere la riscossione

al contabile ordinario per affidarla ad altri, sottraen

dosi però in pari tempo all' obbligo di corrispondere al contabile ordinario il relativo aggio, senza di che

quella riserva non avrebbe avuto nè motivo, nè scopo. (2) V. in quistione analoga, Corte dei conti, 5 luglio 1876, Piacen

tini c. Comune di Bracciano (Foro it., 1876, ITI, 143).

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147 PARTE TERZA 148

E per quanto riguarda specialmente il prezzo dei beni

demaniali venduti col mezzo della Società anonima è

pur notevole che all'art. 17 del regolamento approvato col regio decreto 29 marzo 1865, n. 2246, veniva sta

bilito che quel prezzo sarebbe riscosso a cura dell'am

ministrazione demaniale come per lo addietro e fino a

diversa disposizione della Società; per cui n'el capi tolato relativo alla vendita del bosco Monticchio potè

essere, come fu, inserita la clausola che il pagamento del prezzo dovesse essere fatto nella cassa degli uffici

di Rionegro, od in qualunque altro ufficio, che venisse

in seguito designato dalla Società alienante. Nessun

dubbio quindi cha la Società alienante aveva tutto il

diritto di fare versare la prima rata del prezzo del

suddetto bosco direttamente nella sua cassa senza che

perciò il ricevitore di Rionegro potesse muovere alcun

legittimo lagno, nè accampare pretese di aggio sopra una riscossione da lui non effettuata.

Sia pure che il Venturini, qual ricevitore dell'ufficio

di Rionegro, avesse fatte tutte le pratiche occorrenti

per la vendita del bosco Monticchio, sia pure che presso

quell'ufficio fosse iscritta la partita di credito per le

rate di prezzo, sia pure che la Società anonima ven

ditrice avesse anche dato incarico al suddetto ricevi

tore di diffidare la Società acquirente al pagamento della seconda rata rimasta insoluta; tutto questo non

basta per attribuire diritto al Venturini d'intascare

l'aggio di esazione sulla prima rata che egli non aveva

riscossa effettivamente, che la Società anonima ven

ditrice aveva legittimamente fatta versare nella sua

cassa. Il decreto del 1862 e quello del 1868 chiaramente

dimostrano che l'aggio complessivo sulle effettive ri

scossioni, costituisce il compenso di tutte indistinta

ynente le prestazioni del contabile per l'adempimento dei suoi doveri di ufficio, per modo che egli non può

ripetere alcun aggio o compenso per quelle prestazioni che non furono seguite da una riscossione fatta da lui

stesso, ed anzi può avvenire, ed avviene molto di so

vente nei tramutamenti dei titolari degli uffici dema

niali, che il successore percepisca l'aggio sopra partite di crediti da lui riscosse, ma per le quali il suo ante

cessore aveva già avviato e compiuto gli atti necessari

alla loro esazione; e l'art. 10 del regolamento appro vato col regio decreto 20 marzo 1865 tassativamente

dispone che gli agenti demaniali debbano continuare a

disimpegnare gli incarichi loro attribuiti in via ordi

naria rispetto alla vendita dei beni demaniali, fino a

contrarie disposizioni della Società, senza poter perciò chiedere ed accettare alcun emolumento dalla Società

medesima in aggiunta a quelli loro corrisposti dal Go

verno. Ma se gli emolumenti loro corrisposti dal Go

verno, ossia gli aggi, non competono ai ricevitori, come

si vide, che sulle somme da essi effettivamente incas

sate, è chiaro come la pretesa del Venturini all'aggio in questione per aver egli predisposto gli atti di ven

dita ed iscritto nei campioni il prezzo relativo, che

però non riscosse, manchi di fondamento giuridico. Se dunque fu, per manifesto errore, che a favore del

ricevitore Venturini venne liquidato e pagato 1' aggio

sulla prima rata del prezzo del bosco demaniale di

Monticchio, versata direttamente dall'acquirente nella

cassa della Società anonima per la vendita dei beni

demaniali, ne viene che egli è tenuto per l'indebito ri

cevuto pagamento, e che l'amministrazione ha diritto

di rivalersene pure sulla di lui cauzione.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 4 marzo 1879, Pres. ed Est. Fi

nali — Intima c. Comune di Bitti.

Esattore comunale — Tesoriere — Ajjfi — Riscos

sione del prezzo «lei taglio di un liosco (Leg. 20

aprile 1871, art. 80, 93).

L'ufficio di esattore essendo diverso e distinto da quello di tesoriere del Comune, ne consegue che essendo i

due uffici riuniti in una sola persona, l'aggio pat

tuito nel contratto di esattoria per la riscossione

delle entrate comunali non è dovuto su quelle somme

che l'esattore riscuote come tesoriere.

Nella specie non è dovuto all' esattore l'aggio sull'esa

zione del prezzo del taglio d'un bosco comunale non

datogli in carico e del quale non è obbligato di cu

rare l'esazione a suo rischio e pel quale non dovette

infatti sottostare a fatiche e rischi. (1)

La Corte, ecc. — Considerando che l'ufficio d'esat

tore comunale è distinto e diverso da quello di teso

riere del Comune, tanto clie invece di essere riuniti

in una sola persona i due uffici possono essere, come

in più luoghi, e soprattutto nei grandi Comuni avviene, affidati a due persone diverse: per la esattoria, che di

necessità comprende soltanto l'incarico di riscuotere

le imposte erariali e le àovraimposte del Comune e

della Provincia, coll'obbligo di rispondere dell'ammon

tare dei ruoli ricevuti in consegna colla condizione del

non riscosso per riscosso, la legge concede all'esattore

un aggio, che viene determinato dopo il compimento delle formalità d'un regolare appalto; e l'esattore a

garanzia della soddisfazione puntuale dei suoi obblighi dà una cauzione ipotecaria o sopra iscrizioni nel gran

libro, o sopra stabili ; non facili pertanto nè lievi sono

gli obblighi dell'esattore, a corrispettivo dei quali sta

l'aggio variabile da luogo a luogo secondo le circo

stanze che rendono più o meno agevole la riscossione,

(1) V. in proposito le decisioni della Corte dei conti: 13 giugno 1876, Pompili Olivieri c. Comune di Vitorchiaro; 13 giugno 1876, Pompili Olivieri c. Comune di Bagnaia; 5 luglio 1876, Piacentini c. Comune di Bracciano ; 5 luglio 1876, Comune di Campomarone c. Martini ; 12 giu gno 1877, Rosay c. Consorzio esattoriale dei Comuni di Envie, Rifreddo e Revello; 6 dicembre 1877, Giordano (Foro il., 1876, III, col. 143, 162, 164, 174, e anno 1877, III, col. 7 e 124 colle note rispettive).

V. pure i pareri del Consiglio di Stato: 10 marzo 1876, Comune dì Auronzo ; 26 gennaio 1877, Giunta comunale di Modena (jForo it., 1876, III, col. 90; 1877, III, col 146 con richiami) ; 17 agosto 1877 (Giurisp. Cons, di Stalo, vol. II, pag. 1374), nonché la nota del Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, 30 novembre 1876, n. 56829-6430, al Ministero dell'interno e la decisione dello stesso Mi

nistero, 8 gennaio 1876, in appello da decreto del prefetto di Novara [Man. amm., 1876, pag. 378; 1877, pag. 234).

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