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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione Interni; parere 11 aprile 1896; Comune di...

Date post: 11-Jan-2017
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Sezione Interni; parere 11 aprile 1896; Comune di Tortano Source: Il Foro Italiano, Vol. 21, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1896), pp. 57/58-59/60 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23101165 . Accessed: 18/06/2014 21:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.72.154 on Wed, 18 Jun 2014 21:15:35 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione Interni; parere 11 aprile 1896; Comune di TortanoSource: Il Foro Italiano, Vol. 21, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1896),pp. 57/58-59/60Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23101165 .

Accessed: 18/06/2014 21:15

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 58

CONSIGLIO DI STATO. Sezione IV; decisione 24 aprile 1896; Pres. Bianchi

P , Est. Giorgi; Banca coop, di S. Benedetto del

Tronto c. Ministeri agricoltura, industria e com

mercio, e grazia, giustizia e culti.

Società mi o ti 1 m n — Kìsenzioiie dull» vigilanza

governativa — Ispezione — Keeeaao di pote

re —- Banca cooperativa (Cod. comm., art. 153).

Per la vigente legislazione le società anonime so

no sottratte alla vigilanza governativa.

Quindi pecca per eccesso di potere il provvedi

mento ministeriale che ordina un'ispezione a ca

rico di una società anonima cooperativa (nella

specie, Banca cooperativa).

La Corte, ecc. — Attesoché dopo la rinunzia fatta

formalmente dalla difesa della ricorrente alla do

manda del rifacimento di danni, è venuta a man

care di fondamento l'eccezione pregiudiziale oppo

sta dal Ministero. L'esame del ricorso nei termini

stabiliti dall'art. 24 della legge organica sul Con

siglio di Stato è giustificato dalla considerazione

che non può negarsi alla Banca l'interesse di farsi

riconoscere esente chilla sorveglianza governativa;

senza che poi possa alla Banca essere opposta la

prestata annuenza all'ispezione, giacché gli atti di

mostrano soltanto che la Banca subì il provvedi

mento per non venire ad atti di aperta resistenza,

ma non mancò per altro di protestare contro l'ese

cuzione e fare le opportune riserve per la salvez

za dei propri interessi.

Attesoché semplice è la indagine a cui il ricorso

richiama.

Non è dubbio infatti, perchè risulta letteralmen

te dallo statuto sociale costitutivo della Banca di

San Benedetto del Tronto, che essa sia un Istituto

di credito investito del carattere di società ano

nima cooperativa, governata dal codice di com

mercio, e come tale riconosciuta dal decreto del

Tribunale d'Ascoli Piceno del 14 agosto 1883, con

cui venne autorizzata la trascrizione nel registro

delle società della deliberazione presa a tale inten

to nell'adunanza generale degli azionisti. Ora ba

sta ciò per concludere che essa è per ciò solo sot

tratta dalla ingerenza governativa. 11 vigente co

dice di commercio non solo non contiene tra le

sue disposizioni intorno al regime delle società per

azioni alcun precetto che autorizzi sopra tali enti

collettivi la vigilanza governativa in qualsiasi delle

forme in cui può esplicarsi, ma formula invece un

complesso di prescrizioni le quali fanno manifesto

che a siffatta vigilanza, che si esercita secondo le

discipline anteriori, ha sostituito un sistema asso

lutamente diverso, quello cioè della sorveglianza

degli interessati, i (fiali la traducono in atto, prov

vedendo nei termini di legge l'azioi.e dell'autorità

giudiziaria, alla quale solamente è «lato di ordinare

nei congrui cnsi le ispezioni opportune (ai t. 153

cod. comm.) La storia dei precedenti legislativi con

ferma questo concetto e lo prova dimostrativa

mente la Relazione governativa sul primo libro del

codice di commercio vigente, perchè vi sono espo ste le ragioni che indussero i legislatori del 1883

a mutare così radicalmente il sistema che per il

passato vigeva, onde assicurare la regolarità delle

operazioni e l'adempimento dei patti sociali, e

consisteva nella sorveglianza che il Governo eser

citava in vari modi, determinati da antiche leggi e decreti reali abrogati tutti per incompatibilità col codice ora vigente.

Che così stabilito in linea di diritto, la conse

guenza da trarsene è pur troppo questa, che il

provvedimento denunciato cadde in eccesso di po tere e violò la legge, giacche il Ministero di agri

coltura, industria e commercio non aveva facoltà

di ordinare ispezioni sopra un Istituto sociale non

sottoposto per legge alla sua vigilanza. Che a salvare il provvedimento da questa cen

sura non serve il ricorrere al regio decreto del dì

8 settembre 1878, che nell'istituire il Ministero di

agricoltura, industria e commercio gli attribuì la

vigilanza sugli Istituti di credito e sulle società;

perchè, a tacere di ogni altra considerazione, quel

regio decreto è anche esso anteriore al codice di

commercio vigente che ha reso legalmente impos

sibile l'esercizio di quella vigilanza. Come non

giova il ricorrere nè alla legge sulle Casse di ri

sparmio e sugli Istituti di emissione o ad altre che

per avventura autorizzano o impongono la sorve

glianza del Governo sopra taluni Istituti a cui so

no concesse operazi mi di credito che toccano l'in

teressse pubblico. È ovvio infatti l'osservare che

cotesto disposizioni sono eccezionali e non posso

no estendersi ad altri Istituti. Dimostrano anzi

che dove il legislatore ha creduto necessario, nel

pubblico interesse, di mantenere la sorveglianza go

vernativa, lo ha detto espressamente, e ne ha re

golato l'esercizio, e che altrettanto non ha fatto

per quelle società anonime le quali riguardano pu

ri interessi privati, reputando a ragione che un

.atto di tanta gravità, quale è l'ispezione di un

Istituto, un atto che può seriamente compromet

terne gl'interessi, non venga consentito senza re

golare cognizione di causa e senza contraddittorio

innanzi al giudice.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO. Sezione Interni; parere 11 aprile 1896; Comune di

Tortano.

Coniane — Circoscrizione territoriale — Tra

sporto del capoluogo — Facoltft delegata ai

prefetti (L. com. prov., art. 205, n. 1).

La facoltà di autorizzare il trasjiorto della sede

del capoluogo di un Comune da una ad altra

frazione, esercitata per consuetudine costante

con decreto reale, non può essere delegata ai

Il Fobo Italiano — Volume XXI — Parte 7/7-8.

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59 PARTE TERZA 00

prefetti, e tanto meno con una semplice circo

lare ministeriale, quale è quella del 26 aprile

1891. (1)

La Sezione, eoe. (Omissis). — Ritenuto che il

Ministero nella sua relazione, riportandosi, per ciò

che riguarda le ragioni di merito, alla motivazio

ne del decreto impugnato, solleva una questione

pregiudiziale, sulla quale desidera che questo Con

siglio si pronunci. E la questione è la seguente:

Siccome nessuna disposizione di legge indica speci

ficatamente come si debba procedere per autoriz

zare il trasporto della sede municipale, vi si è sem

pre provveduto sino al 1891 per decreto reale in

analogia agli art. 15 al 18 della legge com. e prov.,

avuto altresì riguardo all'intervento del Consiglio

provinciale, che dev'essere sentito.

Fu solo nel 1891 che con circolare ministeriale

del 16 aprile fu quella facoltà delegata ai prefetti.

Sorge quindi il dubbio se il Governo poteva spo

gliarsi di una attribuzione riconosciutagli come

conseguenza di altre delegazioni legislative. Co

munque si risolva tale questione (così conclude il

Ministero), è certo che il prefetto prima e il Mi

nistero dopo furono indotti a rifiutare l'autorizza

zione chiesta dal Consiglio comunale da considera

zioni dedotte da indagini locali che sconsigliavano

il provvedimento. li poiché non si può dubitare

che il giudicare della opportunità di esso ed il

consentirlo non 'sia rimesso al prudente criterio ed

al potere discrezionale dell'Autorità politica, sem

bra evidente che il rifiuto ad aderire alla domanda

del Comune di Tortano non costituisca una viola

zione di legge ed un abuso di potere per cui sia

ammissibile lo appello al He come ad un terzo

stadio di gravame. E quindi di avviso che o si

riconosce la incostituzionalità della circolare 16

aprile 1891, e conviene annullare con decreto rea

le tanto il decreto prefettizio che quello ministe

riale, respingendo contemporaneamente il ricorso

del Comune; o si ammette la facoltà del Governo

di delegare ai prefetti la autorizzazione al cambia

mento della sede municipale, e conviene respin

gere il ricorso del Comune, non ravvisando alcun

motivo di reclamo al Re contro il provvedimento

definitivo. Tutto ciò premesso, ha considerato sulla questio

ne sollevata dal Ministero che la sola disposizione

legislativa in materia di designazione del capoluo

go dei Comuni è il n. 1 dell'art. 205 della legge

com. e prov., per la quale è stabilito che sulle re

lative proposte deve essere chiamato a deliberare

il Consiglio provinciale a termini della legge;

Che per quosto silenzio del legislatore e pel fat

to stesso che è chiamato a deliberare il Consiglio

provinciale, nonché per 1' interesse che anche i

servizi governativi possono avere sulla designazio ne del capoluogo, fu sempre ritenuto da questo

Consiglio che il cambiamento del capoluogo non

possa essere lasciato all'arbitrio dei corpi locali, ma che il decidere sulle proposte da questi formu

late rientri nelle attribuzioni del Governo (Sez. In

terni, parere 3 agosto 1871, Comune di Ottaiano) ; Che però fu altresì costantemente ritenuto che

il Governo non ripetesse questa facoltà dagli arti

coli della legge comunale e provinciale (art. 15 a

18 della legge vigente e art. 13 a 16 della legge

del 1859, conforme alla precedente del 1848) che

disciplinano il modo con cui si procede all'unione di

Comuni o alle disgregazioni delle loro frazioni (Sez.

Interno, parere 26 marzo 1878, Comune di Lumar

zo, e Adunanza generale, parere del 17 maggio

1879, Comune di Gerace). Ciò per il motivo che

la designazione del capoluogo del Comune non tocca

alla circoscrizione del capoluogo del Comune stesso,

la quale rimane intatta, a differenza del caso delle

unioni dei Comuni, delle costituzioni di borgate o

di frazioni in Comune e del distacco di una fra

zione da un Comune e sua aggregazione ad un al

tro, e perchè la stessa legge comunale e provin

ciale in quell'unica disposizione già citata nè si oc

cupa delle designazioni dei capoluoghi, nè parla

distintamente delle circoscrizioni dei Comuni;

Che però quella facoltà fu sempre ritenuta pro

pria del Governo, e alla sua esplicazione fu sem

pre provveduto mediante un regio decreto, come

ne accerta anche ora il Ministero dell'Interno nella

sua Relazione; Che trattandosi quindi di una facoltà che per

una consuetudine costantemente osservata è stata

sempre esercitata mediante la forma solenne del

decreto reale, non poteva una semplice circolare

ministeriale (quale è quella del 16 aprile 1891)

spogliarne la suprema Autorità che sta a capo

del potere esecutivo per delegarne l'esercizio ai

prefetti ;

Che l'anzidetta circolare ministeriale fu emessa

indipendentemente dalle facoltà che al Governo era

no state accordate dall'art. 90 della legge 30 di

cembre 1888, n. 5865, come risulta sia dalla di

chiarazione che in questo senso è fatta in modo

espresso nel proemio della circolare stessa, sia dal

fatto che per il citato art. 90 le delegazioni ai

prefetti avrebbero dovuto essere indicate in un elen

co da approvarsi per decreto reale e previo il pa

rere del Consiglio distato; Che in conseguenza delle suesposte considerazio

ni converrà che, ritenuta la nullità del decreto

prefettizio e del ministeriale con cui furono ri

gettate le domande del Consiglio comunale di Tor

tano, si provveda sulle medesime colla forma del

decreto reale.

Per questi motivi, ecc.

(1) Per quanto ci consta, è la prima volta che la que stione viene risoluta. Ci sembra poi che la massima adottata dal Consiglio di Stato sia conforme alle buone

norme amministrative, perchè solo all'Autorità inve stita di una data facoltà può essere riconosciuto il di ritto di delegarla. Nella specie poi la trasgressione di tal precetto ora ancora più grave, essendo la delegazio ne stata fatta con una semplice circolare ministeriale.

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