Sezione interni; parere 11 novembre 1908Source: Il Foro Italiano, Vol. 34, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1909),pp. 89/90-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23109529 .
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Bastano queste considerazioni per persuadere come
neppure al secondo motivo del ricorso possa farsi buon
viso ; perchè certo come era in fatto che il Saglimbene non contasse per modo alcuno i quattro anni di naviga zione in servizio di coperta, il Ministero della marina
applicava esattamente la legge e faceva un uso legittimo delle facoltà che gli spettavano, rifiutandogli la patente da lui richiesta.
Voluto tassativamente dalla legge il requisito della na
vigazione quadriennale, indipendentemente dall'esame teo
rico-pratico, che pure deve darsi ed essere con fortuna
superato, ed anzi voluto questo requisito come condizione
alla stessa ammissibilità a questo esame, è vano preten dersi che valga a comprovarne il possesso la prova vitto
riosamente di poi superata di questo esame.
E vano del pari il richiamarsi al fatto che al ricor
rente venisse dal Capitano di porto di Napoli, nella spe ciale competenza assegnatagli dall'art. 67 del codice più
volte ricordato, rilasciata la patente di scrivano, perchè,
a prescindere da ogni altra aftermazione questo fatto non
poteva in guisa alcuna vincolare l'azione del Ministero e
costringerlo a rilasciare al ricorrente stesso quella patente di capitano superiore di lungo corso, cui aspirava, seb
bene risultasse comprovato in modo indiscutibile il di
fetto in lui del principale fra i requisiti a ciò voluti della
legge.
Quindi neppure l'accusa di contraddizione che si è volu
ta muovere all'operato del Ministero ha seria consistenza.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO. Sezione interni; parere 11 novembre 1908.
Opera pin — Opere Interessanti la provincia o parte
di essa —- Consiglio provinciale — Vigilanza —
Limiti (Legge com. e prov., testo unico 21 maggio
1908, art. 234). Il Consiglio provinciale, nell'esercizio della sua facoltà
di vigilanza sulle opere pie interessanti la provincia
o parte di essa, ha poteri identici a quelli contenuti
nell'analoga facoltà che spetta al Comune per le opere
pie comunali ; e non pub quindi nominare Commissioni
permanenti per compiere indagini, ne ordinare speciali
inchieste. (1)
La Sezione, ecc. {Omissis). — Ritenuto che con pa
rere 3 aprile 1908, questa Sezione, esaminando la stessa
questione per quanto concerne la competenza dei Consi
gli comunali, considerava: Che secondo l'art. 127 legge com. e prov. (21 maggio 1908, n. 269, testo unico vigente) sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni
fatte a pro della generalità degli abitanti, e quindi anche
gli stabilimenti di carità e beneficenza, dei quali il Con
siglio comunale può sempre esaminare l'andamento e ri
vedere i conti. La disposizione è tolta dall' art. 106 del
precedente testo unico 1° gennaio 1889, della quale l'art.
81 reg. 5 febbraio 1891, n. 99, spiegava esattamente i
limiti e la misura.
Che se non può negarsi ai Consigli comunali la fa
coltà di eseguire indagini per accertare il funzionamento
(1) Il parere ohe pubblichiamo nel testo è il logico corolla
rio dei principi già enunciati dalla stessa Sezione, con parere 3 aprile 1908 (Foro it., 1908, III, 145). Veggasi in proposito an
che la nota di U. Poeti, ivi.
delle opere pie locali, non si può ammettere che tale fa
coltà possa essere esercitata altrimenti che conforme alla
disposizione del suddetto articolo, il quale espressamente stabilisce che il sindaco, o un suo delegato da scegliersi nel seno del Consiglio comunale, hanno il diritto di esa
minare sul luogo tutti gli atti, contratti, registri delle
amministrazioni suddette, riferendo nella prima tornata
del Consiglio. Che per conseguenza il diritto di sorveglianza dei
Consigli comunali non può estendersi sino al punto di
nominare apposite e speciali Commissioni d'inchiesta sul
l'andamento delle opere pie dei Comuni. Il Consiglio co
munale può ordinare agli effetti della sorveglianza che la
legge gli accorda, tutte le indagini che stima opportune, ma anche il còmpito di scegliere le persone cui affidare
tali indagini spetta al sindaco. Che raffrontando gli art. 80 e 81 del citato regola
mento, chiaramente si rileva, che un vasto potere di in
chiesta sull'andamento morale, disciplinare ed economico
delle pubbliche istituzioni di beneficenza spetta al Mini
stero dell' interno, mentre il Consiglio comunale neppure
può dare ordini e disposizioni per il servizio, od inter
venire nelle adunanze degli istituti medesimi, e il sindaco
ha soltanto il diritto di esaminare sul luogo gli atti, i
contratti, i registri di dette amministrazioni, riferendone
nella prima tornata al Consiglio, comunale.
Che pertanto non può spettare ai Comuni alcun po tere di inchiesta, tanto più se si tratti di opere pie o di
altra natura, le quali siano soggette a norme speciali co
me i Monti di pietà, le Casse di risparmio od altre isti tuzioni consimili.
Considerato che il n. 15 dell'art., 234 legge com. e
prov. attribuisce al Consiglio provinciale l'autorità « di
provvedere con le sue deliberazioni, in conformità delle
leggi e dei regolamenti... 15, alla vigilanza sopra le
istituzione e gli stabilimenti a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano una
amministrazione speciale e propria ». Ora non v' ha dub
bio che codesto diritto di vigilanza, attribuito ai Consigli provinciali, è identico a quello che il precedente art. 127
attribuisce ai Consigli comunali, con la sola differenza
sostanziale, che si applica alle istituzioni che interessano
più Comuni o l'intera Provincia. In questo secondo caso
la competenza del Consiglio provinciale è evidente ; nel
primo caso essa si desume dalla considerazione che i vari
Comuni ai quali appartengono le istituzioni suddette po trebbero trovarsi in conflitto, quando per legge od altri
menti non sia provveduto ad una loro eventuale azione
consorziata.
Che se l'art. 81 reg. 5 febbraio 1891 ha chiarito e
precisato il concetto della sorveglianza che spetta ai Con
sigli comunali, tale disposizione può essere applicata an
che ai Consigli provinciali. Non è lecito infatti ammet
tere, che per il solo fatto del silenzio della legge, questi
Consigli possano avere un' ingerenza diversa e maggiore dei Consigli comunali, e possano, p. es., nominare com
missioni permanenti con l'incarico di provvedere alla
raccolta degli elementi di fatto e di diritto che si ranno
dano alla vita ed all'andamento degli istituti di pubblica assistenza, e di fare indagini sopra determinati istituti.
Considerato che se non parve necessario ripetere a
proposito delle opere pie provinciali ed intercomunali la
disposizione che il citato articolo 81 del regolamento con
tiene a proposito delle opere pie comunali, ciò si deve al
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PARTE TERZA 92
fatto che, essendo identico il concetto informatore degli
art. 127 e 234, n. 15 legge com. e prov., testo unico vi
gente, doveva sembrare superfluo estendere quella dispo
sizione, con un altro articolo distinto, alle istituzioni pro
vinciali od intercomunali, tanto più che queste ultime
possono essere soggette a speciali ordinamenti.
Che anche la legge 17 luglio 1890, disponendo nel
capo VI della procedura da seguire per le riforme del
l'amministrazione, la revisione degli statuti, la mutazione
del fine, ecc. delle opere di beneficenza, attribuisce, a se
conda dei casi, gli stessi diritti al Consiglio comunale od
al Consiglio provinciale, per cui tanto più evidente ri
sulta che non dissimili possono essere le loro competenze,
e non diversa l'autorità che in codeste amministrazioni
possono esercitare.
Per tali motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO. Sezioni unite ; parere 26 novembre 1908 ; Comune di
Capracotta.
Ricorso al re — UTotlflcaaione — Kqniponenti (L. 17
agosto 1907, testo unico sul Consiglio di Stato, art. 30).
Medico — Cassa pensioni — Ente autonomo.
Comune — Consorzio — Ricorso in via gerarchica —
Presidente del consorzio -- Autorizzazione dell'as
semblea consorziale — Mancanza — Irricevibilltft.
Oltre il caso, espressamente contemplato dalla legge, ahe
il ricorso al re sia presentato a quello stesso Mini
stero di cui s'impugna il provvedimento, non è am
missibile altra deroga alla norma che il ricorso al re
debba notificarsi all'autorità che emanò il provvedi
mento impugnato. (1) La Cassa pensioni per i medici condotti, sebbene ammi
nistrata da una direzione generale del Ministero
del tesoro, è un ente autonomo, rivestito di persona
lità, giuridica propria e distinta da quella dello Stato.
È irricevibile il ricorso prodotto dal presidente di un
consorzio intercomunale sanitario senza l'autorizzazione
dell'assemblea consorziale. (2)
Il Consiglio ecc. — Premesso il fatto che un decreto
del Ministero dell' interno in data 29 dicembre 1907 di
chiarò irricevibile un ricorso del Sindaco di Capracotta
contro i contributi alla Cassa pensioni dei medici con
dotti imposti pel 1905 e 1906 al Consorzio veterinario
del quale è capoluogo il Comune di Capracotta, per es
sere stato il ricorso presentato senza l'autorizzazione del
l'assemblea consorziale.
Il Sindaco di Capracotta, coll'autorizzazione del' Con
siglio comunale, ma senza quella dell'assemblea consor
(1) Cfr. in argomento l'altro parere delle Sezioni unite, di
pari data, inserito retro, col. 49.
(2) Quando nell'ordinamento di una persona giuridica vi
siano più organi, che ne hanno la rappresentanza, è principio
generale che il deliberare la presentazione dei ricorsi ammini
strativi competa, a seconda dei casi, a quell'organo cui spetta di provvedere agli interessi, sui quali verte il ricorso (Cammko, Cominentario delta giust. amm. I, p. 491). Tale principio è di più facile applicazione nel caso (assimilabile al caso in esame, che
è quello del consorzio veterinario) del consorzio intercomunale
per il medico condotto e per la levatrice ; a proposito del quale il regolamento 19 luglio 1906 n. 466 (come già il precedente re
golamento del 1901) fa espresso richiamo (art. 14) alle regole
vigenti per l'amministrazione comunale e provinciale. E queste
regole sono state più volte applicate dalla nostra ' giurispru
ziale, ricorre in via straordinaria al Re chiedendo che
i suoi ricorsi siano esaminati nel merito, tenuto conto
che non gli fu possibile ottenere l'autorizzazione dell'as
semblea consorziale perchè questa non si è mai costituita
a causa dell'opposizione dei Comuni chiamati a comporre il Consorzio. Il Ministero dell' Interno non ha creduto di
richiedere la notificazione di questo ricorso straordinario
alla Cassa pensioni ed invoca una decisione della 4a Se
zione 10 maggio 1895 (ricorso Odorisio contro Ministero
dell'Interno) nella quale gli pare affermata la massima
che un ricorso in via contenziosa, notificato a un Mini
stero interessato, per effetto di solidarietà esistente fra i
diversi Ministeri, non occorre che sia specialmente noti
ficato ad altro Ministero, anch'esso interessato nella que stione.
La Cassa pensioni, la quale ebbe ufficiale comunicazione
del ricorso, ha dichiarato di avere rilevato la mancanza
dell'atto di notifica, e di rimettersi in riguardo alle con
seguenze di tale omissione alle decisioni del Ministero
dell' interno, che chiede anche su questo, come sul ricorso, il parere del Consiglio.
Considerato pertanto sulla questione della notificazione
che l'art. 30 del regolamento per l'esecuzione, della legge sul Consiglio di Stato una sola eccezione ammette alla
regola generale della notifica nei modi e con le forme
prescritte pei ricorsi contenziosi, ed è quella del suo ul
timo capoverso, in cui è detto che quando si impugna il
provvedimento emesso dal Ministero la presentazione del
ricorso tiene luogo di notificazione al Ministero stesso.
Per cui, stando a questa disposizione, che è di stretta in
terpretazione, come eccezione alla regola generale, se un
altro Ministero, che non sia quello che ha emesso il prov
vedimento, abbia interesse nella questione, a quel Mini
stero il ricorso dev'essere notificato nelle forme prescritte
per qualunque interessato.
Nel caso speciale poi delle controversie tra i Comuni
e Consorzi da una parte, è la Cassa per le pensioni ai
medici dall'altra, delle quali è giudice il Ministero del
l'interno, è da tenere presente che la Cassa, sebbene am
ministrata da una direzione generale che appartiene al
Ministero del tesoro, tuttavia è corpo morale, e non è
considerata come amministrazione dello Stato che per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali. Nelle controversie suac
cennate ha funzione di parte, e nulla può esservi di più
antigiuridico che presumere una solidarietà tra una parte in causa e l'autorità decidente. Per cui qualunque sia
l'applicazione che eventualmente possa farsi ad altri casi
delle considerazioni speciali al fatto che diede luogo alla
decisione della 4a Sezione dal Ministero citata, è certo
che nel caso attuale non è invocata a proposito.
denza, la quale ha rilevato come il deliberare la proposizione dei ricorsi amministrativi sia riservato alla competenza del Con
siglio comunale, a meno che il ricorso non verta su materie in cui è competente a provvedere la Giunta in via normale o ricorra l'urgenza ; e quindi che non è validamente proposto il ricorso dal sindaco, che non abbia ricevuto la necessaria auto rizzazione. "Vedi in tal senso : Cons, di Stato, 25 agosto 1875, Man.
degli amm., 1875, 309 ; 15 ottobre 1879, id., 1879, 357 ; 25 febbraio
1882, Foro it., Rep. 1882, voce Deliberazioni amm., ri. 31 ; 22 set tembre 1883, Man. degli amm., 1884, 85; 18 giugno 1887; id..
1888, 53 ; 3 febbraio 1892, Giust. amm., 1892, I, 53 ; 18 maggio 1894, Riv. amm., 1894, 621. I commentatori (Saredo, 2' ediz., VII, p. 674; Mazzoecolo, 1a ediz., p. 508; Summonte, p. 208) ritengono così indiscutibile il principio che non ricordano nem meno l'ampia e importante giurisprudenza testé riferita.
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