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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione interni; parere 11 novembre 1908

Date post: 31-Jan-2017
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Sezione interni; parere 11 novembre 1908 Source: Il Foro Italiano, Vol. 34, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1909), pp. 89/90-91/92 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23109529 . Accessed: 25/06/2014 06:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 06:45:58 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione interni; parere 11 novembre 1908Source: Il Foro Italiano, Vol. 34, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1909),pp. 89/90-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23109529 .

Accessed: 25/06/2014 06:45

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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Bastano queste considerazioni per persuadere come

neppure al secondo motivo del ricorso possa farsi buon

viso ; perchè certo come era in fatto che il Saglimbene non contasse per modo alcuno i quattro anni di naviga zione in servizio di coperta, il Ministero della marina

applicava esattamente la legge e faceva un uso legittimo delle facoltà che gli spettavano, rifiutandogli la patente da lui richiesta.

Voluto tassativamente dalla legge il requisito della na

vigazione quadriennale, indipendentemente dall'esame teo

rico-pratico, che pure deve darsi ed essere con fortuna

superato, ed anzi voluto questo requisito come condizione

alla stessa ammissibilità a questo esame, è vano preten dersi che valga a comprovarne il possesso la prova vitto

riosamente di poi superata di questo esame.

E vano del pari il richiamarsi al fatto che al ricor

rente venisse dal Capitano di porto di Napoli, nella spe ciale competenza assegnatagli dall'art. 67 del codice più

volte ricordato, rilasciata la patente di scrivano, perchè,

a prescindere da ogni altra aftermazione questo fatto non

poteva in guisa alcuna vincolare l'azione del Ministero e

costringerlo a rilasciare al ricorrente stesso quella patente di capitano superiore di lungo corso, cui aspirava, seb

bene risultasse comprovato in modo indiscutibile il di

fetto in lui del principale fra i requisiti a ciò voluti della

legge.

Quindi neppure l'accusa di contraddizione che si è volu

ta muovere all'operato del Ministero ha seria consistenza.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO. Sezione interni; parere 11 novembre 1908.

Opera pin — Opere Interessanti la provincia o parte

di essa —- Consiglio provinciale — Vigilanza —

Limiti (Legge com. e prov., testo unico 21 maggio

1908, art. 234). Il Consiglio provinciale, nell'esercizio della sua facoltà

di vigilanza sulle opere pie interessanti la provincia

o parte di essa, ha poteri identici a quelli contenuti

nell'analoga facoltà che spetta al Comune per le opere

pie comunali ; e non pub quindi nominare Commissioni

permanenti per compiere indagini, ne ordinare speciali

inchieste. (1)

La Sezione, ecc. {Omissis). — Ritenuto che con pa

rere 3 aprile 1908, questa Sezione, esaminando la stessa

questione per quanto concerne la competenza dei Consi

gli comunali, considerava: Che secondo l'art. 127 legge com. e prov. (21 maggio 1908, n. 269, testo unico vigente) sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni

fatte a pro della generalità degli abitanti, e quindi anche

gli stabilimenti di carità e beneficenza, dei quali il Con

siglio comunale può sempre esaminare l'andamento e ri

vedere i conti. La disposizione è tolta dall' art. 106 del

precedente testo unico 1° gennaio 1889, della quale l'art.

81 reg. 5 febbraio 1891, n. 99, spiegava esattamente i

limiti e la misura.

Che se non può negarsi ai Consigli comunali la fa

coltà di eseguire indagini per accertare il funzionamento

(1) Il parere ohe pubblichiamo nel testo è il logico corolla

rio dei principi già enunciati dalla stessa Sezione, con parere 3 aprile 1908 (Foro it., 1908, III, 145). Veggasi in proposito an

che la nota di U. Poeti, ivi.

delle opere pie locali, non si può ammettere che tale fa

coltà possa essere esercitata altrimenti che conforme alla

disposizione del suddetto articolo, il quale espressamente stabilisce che il sindaco, o un suo delegato da scegliersi nel seno del Consiglio comunale, hanno il diritto di esa

minare sul luogo tutti gli atti, contratti, registri delle

amministrazioni suddette, riferendo nella prima tornata

del Consiglio. Che per conseguenza il diritto di sorveglianza dei

Consigli comunali non può estendersi sino al punto di

nominare apposite e speciali Commissioni d'inchiesta sul

l'andamento delle opere pie dei Comuni. Il Consiglio co

munale può ordinare agli effetti della sorveglianza che la

legge gli accorda, tutte le indagini che stima opportune, ma anche il còmpito di scegliere le persone cui affidare

tali indagini spetta al sindaco. Che raffrontando gli art. 80 e 81 del citato regola

mento, chiaramente si rileva, che un vasto potere di in

chiesta sull'andamento morale, disciplinare ed economico

delle pubbliche istituzioni di beneficenza spetta al Mini

stero dell' interno, mentre il Consiglio comunale neppure

può dare ordini e disposizioni per il servizio, od inter

venire nelle adunanze degli istituti medesimi, e il sindaco

ha soltanto il diritto di esaminare sul luogo gli atti, i

contratti, i registri di dette amministrazioni, riferendone

nella prima tornata al Consiglio, comunale.

Che pertanto non può spettare ai Comuni alcun po tere di inchiesta, tanto più se si tratti di opere pie o di

altra natura, le quali siano soggette a norme speciali co

me i Monti di pietà, le Casse di risparmio od altre isti tuzioni consimili.

Considerato che il n. 15 dell'art., 234 legge com. e

prov. attribuisce al Consiglio provinciale l'autorità « di

provvedere con le sue deliberazioni, in conformità delle

leggi e dei regolamenti... 15, alla vigilanza sopra le

istituzione e gli stabilimenti a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano una

amministrazione speciale e propria ». Ora non v' ha dub

bio che codesto diritto di vigilanza, attribuito ai Consigli provinciali, è identico a quello che il precedente art. 127

attribuisce ai Consigli comunali, con la sola differenza

sostanziale, che si applica alle istituzioni che interessano

più Comuni o l'intera Provincia. In questo secondo caso

la competenza del Consiglio provinciale è evidente ; nel

primo caso essa si desume dalla considerazione che i vari

Comuni ai quali appartengono le istituzioni suddette po trebbero trovarsi in conflitto, quando per legge od altri

menti non sia provveduto ad una loro eventuale azione

consorziata.

Che se l'art. 81 reg. 5 febbraio 1891 ha chiarito e

precisato il concetto della sorveglianza che spetta ai Con

sigli comunali, tale disposizione può essere applicata an

che ai Consigli provinciali. Non è lecito infatti ammet

tere, che per il solo fatto del silenzio della legge, questi

Consigli possano avere un' ingerenza diversa e maggiore dei Consigli comunali, e possano, p. es., nominare com

missioni permanenti con l'incarico di provvedere alla

raccolta degli elementi di fatto e di diritto che si ranno

dano alla vita ed all'andamento degli istituti di pubblica assistenza, e di fare indagini sopra determinati istituti.

Considerato che se non parve necessario ripetere a

proposito delle opere pie provinciali ed intercomunali la

disposizione che il citato articolo 81 del regolamento con

tiene a proposito delle opere pie comunali, ciò si deve al

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PARTE TERZA 92

fatto che, essendo identico il concetto informatore degli

art. 127 e 234, n. 15 legge com. e prov., testo unico vi

gente, doveva sembrare superfluo estendere quella dispo

sizione, con un altro articolo distinto, alle istituzioni pro

vinciali od intercomunali, tanto più che queste ultime

possono essere soggette a speciali ordinamenti.

Che anche la legge 17 luglio 1890, disponendo nel

capo VI della procedura da seguire per le riforme del

l'amministrazione, la revisione degli statuti, la mutazione

del fine, ecc. delle opere di beneficenza, attribuisce, a se

conda dei casi, gli stessi diritti al Consiglio comunale od

al Consiglio provinciale, per cui tanto più evidente ri

sulta che non dissimili possono essere le loro competenze,

e non diversa l'autorità che in codeste amministrazioni

possono esercitare.

Per tali motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO. Sezioni unite ; parere 26 novembre 1908 ; Comune di

Capracotta.

Ricorso al re — UTotlflcaaione — Kqniponenti (L. 17

agosto 1907, testo unico sul Consiglio di Stato, art. 30).

Medico — Cassa pensioni — Ente autonomo.

Comune — Consorzio — Ricorso in via gerarchica —

Presidente del consorzio -- Autorizzazione dell'as

semblea consorziale — Mancanza — Irricevibilltft.

Oltre il caso, espressamente contemplato dalla legge, ahe

il ricorso al re sia presentato a quello stesso Mini

stero di cui s'impugna il provvedimento, non è am

missibile altra deroga alla norma che il ricorso al re

debba notificarsi all'autorità che emanò il provvedi

mento impugnato. (1) La Cassa pensioni per i medici condotti, sebbene ammi

nistrata da una direzione generale del Ministero

del tesoro, è un ente autonomo, rivestito di persona

lità, giuridica propria e distinta da quella dello Stato.

È irricevibile il ricorso prodotto dal presidente di un

consorzio intercomunale sanitario senza l'autorizzazione

dell'assemblea consorziale. (2)

Il Consiglio ecc. — Premesso il fatto che un decreto

del Ministero dell' interno in data 29 dicembre 1907 di

chiarò irricevibile un ricorso del Sindaco di Capracotta

contro i contributi alla Cassa pensioni dei medici con

dotti imposti pel 1905 e 1906 al Consorzio veterinario

del quale è capoluogo il Comune di Capracotta, per es

sere stato il ricorso presentato senza l'autorizzazione del

l'assemblea consorziale.

Il Sindaco di Capracotta, coll'autorizzazione del' Con

siglio comunale, ma senza quella dell'assemblea consor

(1) Cfr. in argomento l'altro parere delle Sezioni unite, di

pari data, inserito retro, col. 49.

(2) Quando nell'ordinamento di una persona giuridica vi

siano più organi, che ne hanno la rappresentanza, è principio

generale che il deliberare la presentazione dei ricorsi ammini

strativi competa, a seconda dei casi, a quell'organo cui spetta di provvedere agli interessi, sui quali verte il ricorso (Cammko, Cominentario delta giust. amm. I, p. 491). Tale principio è di più facile applicazione nel caso (assimilabile al caso in esame, che

è quello del consorzio veterinario) del consorzio intercomunale

per il medico condotto e per la levatrice ; a proposito del quale il regolamento 19 luglio 1906 n. 466 (come già il precedente re

golamento del 1901) fa espresso richiamo (art. 14) alle regole

vigenti per l'amministrazione comunale e provinciale. E queste

regole sono state più volte applicate dalla nostra ' giurispru

ziale, ricorre in via straordinaria al Re chiedendo che

i suoi ricorsi siano esaminati nel merito, tenuto conto

che non gli fu possibile ottenere l'autorizzazione dell'as

semblea consorziale perchè questa non si è mai costituita

a causa dell'opposizione dei Comuni chiamati a comporre il Consorzio. Il Ministero dell' Interno non ha creduto di

richiedere la notificazione di questo ricorso straordinario

alla Cassa pensioni ed invoca una decisione della 4a Se

zione 10 maggio 1895 (ricorso Odorisio contro Ministero

dell'Interno) nella quale gli pare affermata la massima

che un ricorso in via contenziosa, notificato a un Mini

stero interessato, per effetto di solidarietà esistente fra i

diversi Ministeri, non occorre che sia specialmente noti

ficato ad altro Ministero, anch'esso interessato nella que stione.

La Cassa pensioni, la quale ebbe ufficiale comunicazione

del ricorso, ha dichiarato di avere rilevato la mancanza

dell'atto di notifica, e di rimettersi in riguardo alle con

seguenze di tale omissione alle decisioni del Ministero

dell' interno, che chiede anche su questo, come sul ricorso, il parere del Consiglio.

Considerato pertanto sulla questione della notificazione

che l'art. 30 del regolamento per l'esecuzione, della legge sul Consiglio di Stato una sola eccezione ammette alla

regola generale della notifica nei modi e con le forme

prescritte pei ricorsi contenziosi, ed è quella del suo ul

timo capoverso, in cui è detto che quando si impugna il

provvedimento emesso dal Ministero la presentazione del

ricorso tiene luogo di notificazione al Ministero stesso.

Per cui, stando a questa disposizione, che è di stretta in

terpretazione, come eccezione alla regola generale, se un

altro Ministero, che non sia quello che ha emesso il prov

vedimento, abbia interesse nella questione, a quel Mini

stero il ricorso dev'essere notificato nelle forme prescritte

per qualunque interessato.

Nel caso speciale poi delle controversie tra i Comuni

e Consorzi da una parte, è la Cassa per le pensioni ai

medici dall'altra, delle quali è giudice il Ministero del

l'interno, è da tenere presente che la Cassa, sebbene am

ministrata da una direzione generale che appartiene al

Ministero del tesoro, tuttavia è corpo morale, e non è

considerata come amministrazione dello Stato che per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali. Nelle controversie suac

cennate ha funzione di parte, e nulla può esservi di più

antigiuridico che presumere una solidarietà tra una parte in causa e l'autorità decidente. Per cui qualunque sia

l'applicazione che eventualmente possa farsi ad altri casi

delle considerazioni speciali al fatto che diede luogo alla

decisione della 4a Sezione dal Ministero citata, è certo

che nel caso attuale non è invocata a proposito.

denza, la quale ha rilevato come il deliberare la proposizione dei ricorsi amministrativi sia riservato alla competenza del Con

siglio comunale, a meno che il ricorso non verta su materie in cui è competente a provvedere la Giunta in via normale o ricorra l'urgenza ; e quindi che non è validamente proposto il ricorso dal sindaco, che non abbia ricevuto la necessaria auto rizzazione. "Vedi in tal senso : Cons, di Stato, 25 agosto 1875, Man.

degli amm., 1875, 309 ; 15 ottobre 1879, id., 1879, 357 ; 25 febbraio

1882, Foro it., Rep. 1882, voce Deliberazioni amm., ri. 31 ; 22 set tembre 1883, Man. degli amm., 1884, 85; 18 giugno 1887; id..

1888, 53 ; 3 febbraio 1892, Giust. amm., 1892, I, 53 ; 18 maggio 1894, Riv. amm., 1894, 621. I commentatori (Saredo, 2' ediz., VII, p. 674; Mazzoecolo, 1a ediz., p. 508; Summonte, p. 208) ritengono così indiscutibile il principio che non ricordano nem meno l'ampia e importante giurisprudenza testé riferita.

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