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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 13 febbraio 1988, n. 60; Pres....

Date post: 30-Jan-2017
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sezione IV; decisione 13 febbraio 1988, n. 60; Pres. Paleologo, Est. Marzano; Comune di Montesilvano (Avv. Di Benedetto, D'Angelosante, Perna) c. Soc. Saline (Avv. Giansante), Provincia di Pescara. Conferma T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 12 dicembre 1984, n. 358 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988), pp. 373/374-375/376 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179335 . Accessed: 28/06/2014 07:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 07:32:10 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; decisione 13 febbraio 1988, n. 60; Pres. Paleologo, Est. Marzano; Comune diMontesilvano (Avv. Di Benedetto, D'Angelosante, Perna) c. Soc. Saline (Avv. Giansante),Provincia di Pescara. Conferma T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 12 dicembre 1984, n. 358Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 373/374-375/376Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179335 .

Accessed: 28/06/2014 07:32

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 13 febbraio 1988, n. 60; Pres. Paleologo, Est. Marzano; Comune di Montesil

vano (Avv. Di Benedetto, D'Angelosante, Perna) c. Soc.

Saline (Avv. Giansante), Provincia di Pescara. Conferma T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 12 dicembre 1984, n. 358.

CONSIGLIO DI STATO;

Opere pubbliche — Edificio scolastico — Localizzazione — Ille

gittimità (L. 5 agosto 1975 n. 412, norme sull'edilizia scolastica

e piano finanziario di intervento, art. 10).

Opere pubbliche — Edificio scolastico — Localizzazione — Di

fetto di variante a piano regolatore — Illegittimità (L. 3 gen naio 1978 n. 1, accelerazione delle procedure per la esecuzione

di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali, art. 1).

È illegittima la deliberazione con la quale un comune localizza

un edificio scolastico su terreno golenale, senza valutare la na

tura, l'entità e il costo delle opere rese necessarie da questa

localizzazione, secondo le condizioni apposte dal genio civile

al suo assenso e il parere condizionato della commissione pro vinciale per l'edilizia scolastica. (1)

(1) Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 1973, n. 92, Foro it., Rep. 1973, voce Espropriazione per p.i., n. 54, ha ammesso la legittimità della loca lizzazione di un edificio scolastico in un'area piuttosto che in un'altra, che peraltro il proprietario non era disposto a donare, a causa dei mag giori costi che avrebbe comportato la preferenza di questa, anche in rela zione alla necessità di procedere ad una sistemazione stradale, nonché a causa dei maggiori inconvenienti sotto i profili della sicurezza degli allievi e del personale, della salubrità dell'edificio e della sua agevole ac cessibilità.

La decisione ora riportata si inquadra in una giurisprudenza dominata da due filoni: la discrezionalità e la insindacabilità della scelta dell'ammi

nistrazione, da un lato, ma anche, dall'altro, i limiti dell'una e dell'altra in relazione allo sconfinamento nell'arbitrario.

Sulla discrezionalità della scelta dell'amministrazione in ordine alla lo

calizzazione di un'opera pubblica in genere, T.A.R. Piemonte, sez. I, 31 luglio 1986, n. 347, Trib. amm. reg., 1986, I, 3292, ne ammette il

sindacato solo sotto il profilo dell'evidente arbitrarietà e ingiustificabili tà, alla luce delle motivazioni espresse; cosi, Cons. Stato, sez. IV, 13

aprile 1987, n. 223, Cons. Stato, 1987, I, 509, ha escluso la illegittimità della localizzazione di una palestra polifunzionale, anche in difetto della

consultazione, considerata meramente facoltativa, dell'ufficio di polizia urbana per valutarne le conseguenze sul traffico, e di indagini geologiche, se siano mancate indicazioni che l'area prescelta presenti caratteristiche

differenziali che, se debitamente considerate, avrebbero indotto a prefe rirne un'altra; inoltre: Cons, giust. amm. sic. 24 febbraio 1975, n. 1, Foro it., Rep. 1975, voce cit., n. 125, ha negato che l'amministrazione

debba motivare in termini comparativi la preferenza per l'area prescelta,

qualora l'interessato non ne abbia indicato un'altra in sostituzione; e per un caso di sufficienza di motivazione della scelta di un'area, anche in

paragone con altre indicate e riconosciute meno idonee, Cons. Stato, sez.

IV, 12 giugno 1973, n. 642, id., Rep. 1973, voce cit., n. 59. In questa

prospettiva, anche se è stato ritenuto che il proprietario dell'area preferi ta dall'amministrazione possa impugnare la relativa scelta (Cons. Stato, sez. II, 30 maggio 1984, n. 936, Cons. Stato, 1987, I, 638, che in sede

di parere su ricorso straordinario ne ha fatto decorrere il termine dalla

data della comunicazione individuale o della piena conoscenza della deli

berazione), è ovvio che la giurisprudenza si sia orientata nel senso della

insindacabilità in sede di legittimità della scelta dell'amministrazione, tranne che per il superamento dei limiti estremi già indicati: T.A.R. Abruzzo 19 luglio 1985, n. 332, Foro it., Rep. 1986, voce Opere pubbliche, n.

43; Cons, giust. amm. sic. 25 febbraio 1975, n. 77, id., Rep. 1975, voce

Espropriazione per p.i., n. 124, che però ha ammesso la sindacabilità sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento di fatti, della scelta

dell'area dovuta ad una errata rappresentazione dei luoghi o a deficienze

o inesattezze degli elaborati tecnici; Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio

1975, n. 99, ibid., n. 126; 6 novembre 1973, n. 977, id., Rep. 1973, voce cit., n. 61; 31 ottobre 1972, n. 989, id., Rep. 1972, voce Opere

pubbliche, n. 40. Alle questioni di localizzazione di edifici scolastici, e alla speciale disci

plina del relativo procedimen o, sono dedicate numerose pronunce, che

ripropongono in termini più pecifici la problematica richiamata. Cosi, Cons. Stato, sez. IV, 13 magi io 1975, n. 499, id., Rep. 1975, voce cit., n. 40, ha riconosciuto legittin o che il comune abbia prescelto una sola

area, dopo aver escluso la sussistenza di altre con lo stesso grado di ido

neità, a nulla rilevando che il sindaco, successivamente, ne abbia indicate

altre che riteneva idonee, giacché non è competente in materia; sez. IV

10 giugno 1975, n. 570, ibid., n. 38, ha escluso la necessità di paragonare l'area prescelta con tutte le altre possibili, essendo sufficiente la valuta

zione della sua idoneità; sez. IV 20 ottobre 1981, n. 755, id., Rep. 1982, voce cit., n. 54, ha affermato che il comune, nel richiedere alla commis

sione provinciale per l'edilizia scolastica circa l'idoneità dell'area prescel

ta, non è tenuto a prospettare soluzioni alternative; nello stesso senso

11 Foro Italiano — 1988 — Parte III-Yl.

È illegittima la deliberazione con la quale un comune localizza

un edificio scolastico senza adottare previamente la variante

al piano regolatore generale, in area che questo destina generi camente a servizi pubblici, se la progettazione dell'opera è di

competenza della provincia, e dal comune sia stata solo mera

mente recepita. (2)

Diritto. — Può prescindersi dall'esame delle eccezioni di inam

missibilità opposte dalla società vittoriosa in primo grado, perché

l'appello è infondato nel merito.

Con riferimento alla prima censura mossa con l'appello, ritie

ne il collegio che sia da condividere l'affermazione del T.A.R., secondo cui, una volta in possesso del parere condizionato reso

dall'ufficio del genio civile, il comune di Montesilvano avrebbe

dovuto provvedere alla necessaria ritrutturazione del progetto, in

relazione alle caratteristiche delle opere di difesa e di salvaguar dia prescritte dall'ufficio anzidetto.

Giova ricordare che il genio civile, nel parere in data 8 marzo

1982, aveva subordinato l'assenso alla localizzazione dell'edificio

scolastico nel terreno golenale a tassative e precise prescrizioni, alcune delle quali inerenti ad aspetti costruttivi (distanza del fab

bricato dal piede dell'argine fluviale; elevazione della quota di

calpestio), ed altre concernenti le opere intese a garantire la sicu

rezza dell'edificio.

La commissione provinciale per l'edilizia scolastica, cui compe

te, a norma dell'art. 10 1. 5 agosto 1975 n. 412, di pronunziarsi sulla idoneità dell'area per l'insediamento di strutture scolastiche, si era a sua volta espressa favorevolmente, a condizione che ve

nissero rispettate le prescrizioni dettate dal genio civile (parere in data 16 marzo 1982).

È agevole osservare come sia insita nella stessa previsione nor

mativa dell'intervento dell'anzidetta commissione tecnica nel pro cedimento della scelta dell'area, la necessità che le valutazioni

ulteriori del comune tengano conto degli apprezzamenti effettuati

in quella sede.

si è espressa sez. IV 17 novembre 1983, n. 815, id., Rep. 1984, voce

cit., n. 50; mentre sez. IV 4 maggio 1984, n. 303, ibid., n. 59, ha escluso

che sia la commissione provinciale a dover effettuare la scelta tra le aree

proposte dal comune, quando questo non si sia limitato ad indicarne

una, perché tale commissione deve esprimere solo un giudizio tecnico di

idoneità; la stessa decisione 755/81, cit., ha rilevato che il parere della commissione tecnica non abbisogna di una analitica motivazione, quando appaia fondata su una esatta e esauriente rappresentazione dei dati reali da valutare, mentre sez. IV 31 ottobre 1972, n. 989, id., Rep. 1973, voce

cit., n. 34, ha considerato esaurientemente motivato tale parere, ove ri

sultino indicati i requisiti che rendono l'area idonea per la realizzazione

dell'edificio scolastico e risultino prese in esame tutte le altre aree indica

te; sez. IV 6 aprile 1982, n. 217, id., Rep. 1982, voce cit., n. 50, ha

ritenuto sufficientemente motivata la scelta dell'area, sulla base di un

apprezzamento degli interessi pubblici compiuto dall'amministrazione non

cosi manifestamente erroneo e illogico da risultare illegittimo, anche in

difetto di una valutazione di tutti gli ipotizzabili profili di opportunità; nel senso della insindacabilità in sede di legittimità della scelta operata dall'amministrazione, sez. IV 570/75, cit.

(2) Sul problema della applicabilità dell'art. 1, 4° comma, 1. 1/78, che

consente una procedura abbreviata, incentrata sulla sola deliberazione del

consiglio comunale, per la localizzazione di opere pubbliche in aree desti

nate dal piano regolatore genericamente a servizi pubblici, o specifica mente a servizi pubblici di genere diverso, alle opere pubbliche di compe

tenza, e quindi la cui progettazione spetti ad amministrazioni diverse, la pronuncia, adottando la Soluzione negativa, si rifà ad una preesistente conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato, che però indica richia

mando solo sez. IV 11 luglio 1984, n. 543, Foro it., Rep. 1984, voce

Opere pubbliche, n. 38. Però cosi sorvola sulle altre decisioni sempre dalla sezione IV, che adottano la soluzione affermativa, anche in base

ad una argomentata presa di distanze dalla precedente 543/84: decisioni

29 ottobre 1987, n. 640 (che annulla in parte T.A.R. Basilicata 20 giugno

1985, n. 196, divergente sul punto, peraltro non emergente nella massima

riportata id., Rep. 1986, voce cit., n. 45), Cons. Stato, 1987, I, 1385,

e 9 maggio 1985, n. 181, Foro it., 1986, III, 204, con nota di richiami,

concernente la localizzazione di una superstrada il cui progetto era di

competenza, ed era stato effettivamente approvato dall'Anas. Anche la

giurisprudenza dei T.A.R. è prevalentemente orientata nel medesimo sen

so positivo: se T.A.R. Umbria 18 marzo 1985, n. 39, id., Rep. 1986, voce Edilizia e urbanistica, n. 262, è conforme alla soluzione negativa

preferita dalla decisione ora riportata, T.A.R. Veneto, sez. I, 12 agosto

1987, n. 774, Trib. amm. reg., 1987, I, 3400, si aggiunge ai precedenti richiamati nella citata nota, a favore della soluzione positiva.

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PARTE TERZA

Nulla di ciò è accaduto nella specie, giacché nella deliberazione

consiliare n. 203 in data 6 aprile 1982 e nella successiva delibera

zione di giunta n. 433 in data 2 maggio 1983, entrambe annullate

con la sentenza impugnata, si prende atto del parere del genio civile e della commissione, ma nulla lascia intendere che l'ammi

nistrazione comunale si sia data carico di valutare la natura, l'en

tità e il costo delle opere imposte dagli organi anzidetti.

Né giova al comune appellante sottolineare come le delibera

zioni dianzi menzionate riguardassero la mera localizzazione del

fabbricato, mentre la progettazione e la costruzione inerivano ad

una fase successiva di competenza dell'amministrazione provinciale. Il problema sta nello stabilire se la scelta dell'area per la realiz

zazione di un edificio scolastico possa essere effettuata senza con

siderare, pur soltanto sulla base di una progettazione di massima, le opere complementari che si rendono necessarie perché l'area

possa essere ritenuta idonea allo scopo. E la risposta non può che essere negativa; perché l'esame di

questo profilo, le cui implicazioni quanto meno in termini di co

sto sono evidenti, costituisce una componente intrinseca del giu dizio sull'adeguatezza dell'area.

Da quanto precede emerge altresì che il giudice di primo gra

do, lungi dal sindacare nel merito il parere formulato dalla com

missione provinciale, come sembra prospettare il comune appel

lante, ne ha tratto coerenti deduzioni in ordine al successivo ope rato dall'amministrazione comunale.

Aggiungasi che nella specie l'amministrazione comunale ha

espressamente approvato il «progetto dell'opera» con richiamo

all'art. 1, 4° comma, 1. 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modifi

che (deliberazioni di giunta n. 433, punto 2, 3° comma, del di

spositivo). Si tratta, come risulta dalla stessa deliberazione, del progetto

sul quale aveva espresso parere favorevole la commissione edili

zia comunale in data 29 aprile 1980, e, quindi, predisposto dal

l'amministrazione provinciale prima che si fossero pronunziati il

genio civile e la commissione provinciale per l'edilizia scolastica.

Senonché le prescrizioni cui sono subordinati gli assensi degli

organi anzidetti modificano i dati originariamente considerati, ri

verberandosi sulle posizioni progettuali, delle quali comportano una revisione sotto il profilo sia strutturale sia finanziario, con

la conseguenza che l'accertata carenza valutativa acquista una in

tensità penetrativa ancora maggiore.

Egualmente va condivisa la sentenza appellata nella parte in

cui assume che, essendo l'area prescelta genericamente destinata

dal Prg alla realizzazione dei servizi pubblici, si rendeva necessa

ria, per la localizzazione dell'edificio scolastico, la preventiva va

riante dello strumento urbanistico.

L'avverso assunto dell'amministrazione appellante, secondo il

quale nella specie troverebbe applicazione l'art. 1, 4° comma, 1. 3 gennaio 1978 n. 1, richiamata nella citata deliberazione di

giunta n. 433, non ha infatti fondamento. È principio fondamentale in materia urbanistica che la pianifi

cazione territoriale sia per quanto possibile generale, e che anche la localizzazione di un singolo intervento per la realizzazione di

un'opera pubblica consegua da una visione globale dell'assetto

del territorio e delle direttrici del suo sviluppo (Cons. Stato, sez.

IV, 29 luglio 1980, n. 807, Foro it., Rep. 1980, voce Edilizia e urbanistica, n. 210).

Pertanto, le norme che consentono interventi frammentari o

episodici sono di stretta interpretazione. L'art. 1 1. 1/78, mentre dispone che «l'approvazione dei pro

getti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali,

regionali ... e degli altri enti locali territoriali equivale a dichia

razione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse» (1° comma), prevede che, nel caso in cui le opere ricado

no su aree che negli strumenti urbanistici approvati siano destina

te alla realizzazione di servizi pubblici, «l'approvazione di pro

getti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche

se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non com

porta necessità di varianti» (4° comma). Una tale previsione reca implicito il convincimento che il co

mune cui compete in via primaria la potestà di pianificazione urbanistica, nel definire la progettazione dell'opera terrà conto

del quadro globale nel quale essa viene ad inserirsi. Nel caso in esame la progettazione dell'opera era di competen

za dell'amministrazione provinciale; sicché si versa in ipotesi estra nea alla previsione dell'art. 1, 4° comma, dianzi citato.

Né ha rilievo alcuno la circostanza che lo stesso progetto è

Il Foro Italiano — 1988.

stato approvato successivamente dalla giunta municipale di Mon

tesilvano, giacché per l'applicabilità dell'art. 1, 4° e 5° comma, 1. 1/78, alle opere pubbliche di competenza non comunale, non

è sufficiente, come questo consiglio ha avuto occasione di preci

sare, il mero recepimento del progetto predisposto da altro ente, occorrendo una autonoma disamina dei problemi di pianificazio ne territoriale (sez. IV 11 luglio 1984, n. 543, id., Rep. 1984, voce Opere pubblice, n. 38).

Da quanto esposto emerge che le deliberazioni comunali di lo

calizzazione sono affette, come appunto ritenuto dal T.A.R., dai

vizi dedotti con il primo e terzo motivo di ricorso.

L'appello deve pertanto essere respinto.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 31 dicembre 1987, n. 1057; Pres. Laschena, Est. Camera; Min. agricoltura e fo

reste (Avv. dello Stato Imponente) c. Soc. agricola industriale

Le Poggette (Avv. Moscarini), Regione Umbria, Ente di svi

luppo agricolo dell'Umbria. Conferma T.A.R. Umbria 17 di

cembre 1984, nn. 636 e 637.

Agricoltura — Società — Sussidi comunitari — Diniego — Ille

gittimità (L. 9 maggio 1975 n. 153, attuazione delle direttive

del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agri

coltura, art. 12, 13).

È illegittimo il provvedimento col quale l'ente di sviluppo agrico lo nega ad un imprenditore agricolo l'erogazione del sussidio

comunitario a favore degli imprenditori agricoli a titolo princi

pale, perché costituito in forma societaria. (1)

Diritto. — I ricorsi in appello n. 327/85 e n. 328/85, pur aven

do ad oggetto l'impugnazione di distinte sentenze del T.A.R. del

l'Umbria (n. 636/84 e n. 637/84), vanno riuniti per connessione

oggettiva e soggettiva e decisi con unica pronuncia. Da parte del

la società agricola industriale «Le Poggette» sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. i provvedimenti n. 1085 del 16 maggio 1983

e n. 1536 del 16 settembre 1983, con i quali l'ente di sviluppo

agricolo in Umbria ha respinto la sua pretesa ad ottenere il pre mio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto dal regola mento Cee n. 1375 del 5 giugno 1980, modificato dal regolamen to Cee n. 1417 del 19 maggio 1981, chiedendo, altresì, con il

primo provvedimento, la restituzione delle somme già corrisposte a tale titolo.

Detto diniego risulta basato sui rilievi espressi dai citati prov vedimenti n. 1085/83 e n. 1536/83 che, rispettivamente, dichiara

no che la ricorrente «è una società» e che «non è imprenditore

agricolo a titolo principale».

(1) Nello stesso senso, la confermata sentenza T.A.R. Umbria 17 di cembre 1984, n. 636, Foro it., Rep. 1985, voce Agricoltura, n. 80, che ha affermato che tanto per la normazione comunitaria come per la legis lazione nazionale la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale può essere riconosciuta anche a persone giuridiche. Viceversa, T.A.R.

Emilia-Romagna, sez. Parma, 10 aprile 1984, n. 90, id., Rep. 1984, voce

cit., n. 72, nell'affermare la illegittimità del provvedimento col quale era stata negata la sussistenza dei requisiti voluti dall'art. 12 1. 153/75, con la motivazione che essi sarebbero incompatibili con la natura di società in nome collettivo della richiedente, sembra argomentare soprattutto in base all'elemento della mancanza in tale società di una personalità giuri dica distinta da quella dei soci.

In termini diversi si pone la questione del riconoscimento deHa qualifi cazione di imprenditore agricolo a titolo principale, al fine della gratuità della concessione di costruzione, secondo la previsione dell'art. 9, lett.

a, 1. 28 gennaio 1977 n. 10: a tal fine, Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1985, n. 18 (che ha annullato altra sentenza del medesimo T.A.R. Um bria 27 aprile 1982, n. 90, id., Rep. 1983, voce cit., n. 81, annotata da Marzona, in Regioni, 1982, 1011), Foro it., 1985, III, 204, con nota di richiami, ha negato la riconoscibilità della stessa qualifica ad una per sona giuridica.

In dottrina, da ultimo, v. gli scritti di Ravignani e di Furno, in Giur.

agr. it., 1986, 16 e 235.

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