sezione IV; decisione 15 luglio 1993, n. 714; Pres. ed est. Santoro; Min. poste etelecomunicazioni e Prefetto di Ascoli (Avv. dello Stato Russo) c. Odeida Berdini (Avv. Mastri).Annulla Tar Marche 6 giugno 1985, n. 167Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994),pp. 169/170-171/172Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188317 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 15 luglio 1993, n. 714; Pres. ed est. Santoro; Min. poste e telecomunicazio
ni e Prefetto di Ascoli (Avv. dello Stato Russo) c. Odeida
Berdini (Avv. Mastri). Annulla Tar Marche 6 giugno 1985,
n. 167.
CONSIGLIO DI STATO;
Posta e telecomunicazioni — Realizzazione di ufficio postale — Scelta dell'area esproprianda — Procedura — Questioni manifestamente infondate di costituzionalità (Cost., art. 3,
9, 23, 24, 41, 42, 44, 53, 97, 117; 1. 10 febbraio 1982 n. 39, autorizzazione alle aziende dipendenti dal ministero delle
poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazio
ne dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi
e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postele
grafonico; disciplina dei collaudi, art. 10; 1. 1° giugno 1971
n. 291, provvedimenti per l'accelerazione di procedure in ma
teria di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la in
centivazione dell'attività edilizia, art. 3). Posta e telecomunicazioni — Realizzazione di ufficio postale
— Procedimento espropriativo — Tentativo di bonario com
ponimento — Necessità — Esclusione (L. 23 gennaio 1974
n. 15, autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di
uffici locali, art. 8). Edilizia e urbanistica — Opera di competenza statale — Con
cessione edilizia — Necessità — Esclusione (L. 17 agosto 1942
n. 1150, legge urbanistica, art. 29; 1. 28 gennaio 1977 n. 10,
norme per l'edificabilità dei suoli, art. 9).
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costi
tuzionale dell'art. 10 l. 10 febbraio 1982 n. 39 e dell'art. 3
1.1° giugno 1971 n. 291, nella parte in cui regolano la proce
dura per la scelta delle aree da espropriare ai fini della co
struzione di edifici postali, in riferimento agli art. 3, 9, 23, 24, 41, 42, 44, S3, 97 e 117 Cost. (1)
(1) I. - La deliberazione con cui il collegio comunale, in base al pare re di apposita commissione, sceglie per la realizzazione di un nuovo
edificio postale un'area non destinata dallo strumento urbanistico ad
attrezzature di interesse collettivo costituisce, in base al combinato di
sposto degli art. 10 1. 39/82 e 3 1. 291/71, variante allo strumento stesso
(Tar Abruzzo, sez. Pescara, 15 luglio 1985, n. 341, Foro it., Rep. 1986, voce Opere pubbliche, n. 44; secondo Tar Piemonte, sez. I, 2 ottobre
1989, n. 764, id., Rep. 1990, voce cit., n. 147, al contrario, l'art. 3
1. 291/71 deve interpretarsi nel senso che la localizzazione dell'opera
pubblica deve essere conforme allo strumento urbanistico vigente, e so
lo in sua assenza la realizzazione può essere conforme allo strumento
solo adottato, ma non anche nel senso che possa rispettare il p.r.g. in itinere, in contrasto con la destinazione di zona di cui al p.d.f. vigen
te). La procedura di localizzazione in deroga, comunque, è ritenuta
non necessaria ove l'opera progettata sia riconosciuta conforme alle norme
ed ai piani urbanistici dall'amministrazione statale d'intesa con la re
gione interessata, ex art. 81 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 (Cons. Stato, sez. II, 27 aprile 1988, n. 328, id., Rep. 1991, voce cit., n. 96).
II. - Sui problemi di legittimità costituzionale della disciplina in ma
teria espropriativa, v., da ultimo, Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 442,
id., 1994, I, 4, con nota di richiami.
La decisione in epigrafe si sbarazza rapidamente delle eccezioni di
legittimità costituzionale, sollevate dalle parti (per la verità con norme
costituzionali non citate del tutto a proposito), riguardo alla procedura di scelta delle aree da destinarsi alla costruzione di edifici postali (e
analoghe eccezioni vengono respinte da Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno
1993, n. 644, inedita, ma in quella occasione ci si fa carico di un mini
mo di motivazione in ordine all'inserimento della procedura di localiz
zazione nella pianificazione dell'ente locale, in quanto la legge mira
«ad introdurre un procedimento abbreviato di variante, ove l'esigenza non possa essere soddisfatta con aree all'uopo riservate dallo strumento
urbanistico»): il riferimento della decisione in epigrafe alla tradizionale
«impermeabilità» della materia espropriativa a considerazioni (costitu
zionali) di ordine tributario, si ritrova peraltro in Corte cost. 16 giugno
1993, n. 283, id., 1993, I, 2089, con commento di Gambaro.
A proposito della disciplina dell'indennità di espropriazione per la
costruzione di edifici postali, è stata ritenuta applicabile la nuova nor
mativa, di cui all'art. 5 bis 1. 8 agosto 1992 n. 359, per essere stata
espunta dall'ordinamento (per effetto dell'abrogazione disposta dell'art.
16 1. 22 ottobre 1971 n. 865) la disposizione speciale (in materia di
opere pubbliche postali) contenuta nell'art. 7 1. 15/74, che si richiama
li. Foro Italiano — 1994 — Parte II7-6.
Nel procedimento di espropriazione finalizzato alla costruzione
di edifici postuli, non è necessario il tentativo di bonario com
ponimento per l'acquisizione dell'area. (2)
Non è necessaria la concessione edilizia comunale per la costru
zione di opere di competenza statale, la cui conformità agli strumenti urbanistici è verificata dalla stessa amministrazione
statale. (3)
Diritto. - 1. - L'appello principale è fondato.
I primi giudici hanno accolto in parte il secondo motivo del
ricorso di primo grado ritenendo non sufficientemente motivato
il parere della speciale commissione di cui all'art. 3 1. 1° giugno 1971 n. 291, il cui 2° comma stabilisce che, ai fini dell'esecuzio
ne di opere del ministero delle poste, la scelta delle aree ad
esse destinate, che non sia conforme alle previsioni degli stru
menti urbanistici approvati o adottati, deve avvenire a mezzo
deliberazione del consiglio comunale, previo parere della sud
detta commissione. E secondo i primi giudici, dal parere espres so nella specie della suddetta commissione non sarebbe dato
stabilire quali soggetti hanno effettuato i sopralluoghi, quando
sono stati compiuti e in base a quali criteri e modalità l'area
dei ricorrenti è stata ritenuta più idonea. Ne sarebbe consegui
ta, sempre secondo la sentenza appellata, la illegittimità del pre
supposto verbale di scelta dell'area e della conseguente delibera
consiliare n. 27 del 13 aprile 1983.
In via derivata ne è conseguito l'annullamento anche degli
atti prefettizi e del ministero poste e telecomunicazioni suddetti,
dimodoché le amministrazioni statali appellanti risultavano ora
avere interesse ad impugnare la sentenza, anche per la parte
concernente gli atti presupposti del comune dai quali consegui
rebbe la rilevata illegittimità derivata degli atti statali.
Nel merito la sezione ritiene insussistenti i vizi attribuiti dai
primi giudici al verbale della commissione.
È da osservare innanzitutto che la sufficienza e congruità del
parere in questione dovrebbero essere valutate anche soprattut
to alla luce dei precedenti atti della procedura ablativa, tra i
va all'art. 13 1. 15 gennaio 1885 n. 2892, sul risanamento di Napoli:
disposizione che non potrebbe rivivere a seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 16 1. 865/71 (Cass. 23 marzo 1993, n. 3448, id., Mass. 340: di contrario avviso, tuttavia, in materia di
disposizioni speciali sull'indennità di espropriazione (nella specie del
l'art. 80 1. 219/81 sulla ricostruzione delle zone terremotate) Cass. 6
novembre 1993, n. 10998, id., 1993, I, 3246, con nota di richiami).
(2) L'affermazione appare sostanzialmente apodittica, se non che viene
richiamata la sentenza Tar Campania, sez. Salerno, 7 ottobre 1981,
n. 315, Foro it., Rep. 1982, voce Posta, n. 15, che motivava l'esclusio
ne del tentativo di bonario componimento per l'acquisizione dell'area,
ai fini della realizzazione dell'edificio postale, per il fatto che l'art. 8
1. 15/74 richiama il solo 1° comma (e non anche il 5°) dell'art. 231
d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, e dunque solo la procedura per la dichia
razione di pubblica utilità. Cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 11
marzo 1993, n. 274, Cons. Stato, 1993, I, 555.
(3) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 1985, n. 197, Foro it., 1985,
III, 359, con nota di richiami, ed anche Cons. Stato, sez. IV, 29 settem
bre 1986, n. 618, id., Rep. 1986, voce Opere pubbliche, n. 40; sui profi li penalistici (assenza del reato di cui all'art. 20 lett. b, 1. 28 febbraio
1985, n. 47), v. Trib. Lecce 25 settembre 1990, id., 1991, II, 254, con
nota di richiami, cui adde, Pret. Catania - Bronte 22 novembre 1991,
id., Rep. 1992, voce Edilizia e urbanistica, n. 362, e Giur. merito, 1992,
961, con nota di Novarese, e, da ultimo, Cass. 15 luglio 1993, Scichi
lone, inedita, che afferma la necessità di previa intesa tra le ammini
strazioni interessate, ai sensi dell'art. 81 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616
(non necessaria, secondo Cons. Stato 29 settembre 1986, n. 618, cit.,
nella procedura per la costruzione di edifici postali, che è compiuta
mente regolata dalla 1. 15/74). In dottrina, v. Traina, Pianificazione urbanistica, controllo delle at
tività costruttive e realizzazione delle opere pubbliche di interesse stata
le, in Giur. it., 1986, III, 1, 136; Sica, Concessione edilizia ed opere
pubbliche di interesse statale, ibid., 329, nonché, in generale, sulle inte
se tra Stato ed enti territoriali in materia urbanistica, Masi, Riflessioni
sull'art. 81 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, in Riv. giur. urbanistica, 1992,
559.
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PARTE TERZA
quali quelli del resto richiamati nel testo del parere, della pre
ventiva scelta di massima — da parte del comune — della loca
lizzazione dell'area da destinare al costruendo edificio postale
e del sopralluogo preliminare effettuato a tale scopo.
Né può trascurarsi che la commissione aveva valutato espres
samente sia la posizione — giudicata centrale — dell'area indi
viduata, rispetto al nucleo urbano ed alla sua espansione, sia
la sua idoneità ad un rapido utilizzo ed alla facile accessibilità
dei servizi postali, come del resto già riconosciuto dall'ammini
strazione poste e telecomunicazioni, e che inoltre il relativo cam
biamento di destinazione d'uso da parcheggio a B1 a zona (FAP)
destinata ad area per attrezzature ed impianti di uso pubblico
ufficio poste e telecomunicazioni, non pregiudicava la dotazio
ne minima di legge relativa alle attrezzature collettive nell'ambi
to delle poste e telecomunicazioni vigente.
Ed è appena il caso di rilevare nella specie l'irrilevanza, sulle
garanzie del contraddittorio tra le parti, della mancata redazio
ne dei verbali di sopralluogo che, pur richiesti a pena di invali
dità nella diversa sede della formazione dello stato di consisten
za (cfr. ad. plen. 7 maggio 1982, n. 8, Foro it., Rep. 1982,
voce Espropriazione per p.i., nn. 191, 194), nella presente ipo
tesi si rendevano superflui in considerazione delle ampie ed esau
rienti considerazioni effettuate dalla commissione nella scelta
dell'area.
Deve pertanto concludersi per l'insussistenza dei vizi che han
no condotto il primo giudice ad accogliere i due ricorsi.
2. - L'appello incidentale è viceversa inammissibile, perché
non notificato (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio
1990, n. 351, id., Rep. 1990, voce Giustizia amministrativa, n.
169). Possono peraltro esaminarsi le censure non esaminate dal pri
mo giudice ed esplicitamente riproposte con memoria semplice
(cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 1992,
n. 104). Il Tar nel primo ricorso, dopo avere dichiarato in parte inam
missibili ed in parte infondate le censure di cui al primo motivo
ed aver dichiarato in parte inammissibile il secondo motivo (ac
colto per la restante parte), ha assorbito l'eccezione di incosti
tuzionalità dell'art. 10 1. n. 39 del 1982 e dell'art. 3 1. n. 291
del 1971, in relazione agli art. 3, 9, 23 ss. Cost., ritenendo vio
lati i principi di uguaglianza e di partecipazione alla spesa pub
blica in rapporto alla propria capacità contributiva, nonché di
imparzialità e di tutela del territorio.
L'eccezione è manifestamente infondata, in quanto le norme
denunciate concernono potestà espropriative finalizzate a speci
fiche ragioni di interesse generale senza alcun riferimento alla
capacità contributiva dei soggetti incisi, non essendo peraltro
ipotizzabile alcun parallelismo tra la posizione di uguaglianza dei contribuenti da un lato e dei soggetti colpiti da espropria zione dall'altro (cfr. Tar Emilia-Romagna, sez. Bologna, 16 aprile
1982, n. 183). Quanto al mancato previo tentativo di bonario componimen
to per l'acquisizione dell'area (denunciato col secondo motivo
dell'altro ricorso), rilevasi trattarsi di fase non necessaria, a nor
ma dell'art. 8 1. 23 gennaio 1974 n. 15, nel procedimento per
l'espropriazione di aree da destinare alla costruzione di sedi di
uffici postali locali (cfr. Tar Campania, sez. Salerno, 7 ottobre
1981, n. 315, id., Rep. 1982, voce Poste n. 15). Che la conces
sione all'Italposte abbia potuto precedere l'approvazione del pro
getto. e della variante al programma di fabbricazione, non è
circostanza degna di rilievo sulla legittimità degli atti impugna
ti, posto che l'efficacia e la validità della concessione medesima
erano implicitamente subordinate alla positiva conclusione della
acquisizione dei suoli.
Del tutto erroneo è infine il richiamo alla necessità di previa
concessione edilizia per le opere cui i provvedimenti impugnati si riferiscono.
Difatti, ai sensi del combinato disposto degli art. 9, ultimo
comma 1. 28 gennaio 1977 n. 10 e 29 1. 17 agosto 1942 n. 1150,
non è necessaria la concessione edilizia per le opere da eseguirsi
da parte dell'amministrazione statale, quando sussista confor
II Foro Italiano — 1994.
mità del progetto edilizio con gli strumenti urbanistici vigenti
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 1986, n. 618, id., Rep.
1986, voce Opere pubbliche, n. 40).
L'appello deve pertanto accogliersi e, in riforma della senten
za appellata, vanno respinti i ricorsi di primo grado.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 15 luglio 1993, n. 712; Pres. Quartulli, Est. Lignani; Soc. Pensieri costru
zioni Genova (Aw. Pericu, Sorrentino) c. Associazione Italia
nostra (Aw. Raggi). Conferma Tar Liguria, sez. I, 28 feb
braio 1991, n. 207.
Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Apposizione
di condizioni e prescrizioni — Genericità — Illegittimità (L.
17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 31; 1. 28 gen
naio 1977 n. 10, norme per l'edificabilità dei suoli, art. 1, 4).
È illegittima la concessione edilizia rilasciata con la prescrizione
per il privato di presentare per l'approvazione una soluzione
architettonica che consenta migliori allineamenti con altri edi
fici, posto che le prescrizioni e condizioni, pur in genere am
missibili, debbono esser compatibili con il progetto nel suo
insieme e formulate in termini sufficientemente precisi. (1)
Diritto. — (Omissis). 8. - Ciò posto il collegio osserva che
la sentenza impugnata in questa sede merita conferma nella parte
in cui ha ritenuto viziati per perplessità, contraddittorietà ed
illogicità i due nulla-osta regionali. Entrambe le autorizzazioni (formulate in termini praticamen
te identici, riferendosi a due edifici affiancati e simili fra loro
per consistenza ed aspetto) sono state rilasciate «con prescrizio
ni e riserve». Tralasciando qui le considerazioni preliminari re
lative alla compatibilità dell'intervento nelle sue caratteristiche
essenziali, e alcune prescrizioni di minore importanza (ad es.,
riguardo al materiale di rivestimento delle superfici murarie del
le opere stradali; alla sistemazione delle aree esterne; ecc.), il
testo di entrambi i provvedimenti appare formulato come segue:
(1) L'apposizione di prescrizioni e condizioni alla concessione edili
zia, in via generale ammessa dalla giurisprudenza (implicitamente: Cons.
Stato, sez. V, 6 luglio 1979, n. 488, Foro it., Rep. 1979, voce Edilizia
e urbanistica, n. 406; 23 marzo 1985, n. 167, id., Rep. 1985, voce cit., n. 513; Tar Lazio, sez. II, 28 novembre 1991, n. 1816, id., Rep. 1992, voce cit., n. 422; contra, Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 1987, n. 4,
id., Rep. 1987, voce Giustizia amministrativa, n. 158, in motivazione), è contestata dalla dottrina (Mengoli, Manuale di diritto urbanistico,
Milano, 1992, 691; M. Sica, Principio di «buon andamento» e conces
sione edilizia «condizionata», in Riv. giur. urbanistica, 1987, 239), in
quanto contrastante con l'essenza dell'atto, che è di «accertamento a
carattere non negoziale». Si è osservato che le condizioni, o trovano
la loro fonte in previsioni normative, e allora non possono essere consi
derate vere condizioni (la possibilità del rilascio della concessione prima dei necessari nulla osta delle autorità preposte alle c.d. «tutele paralle le», è generalmente ammessa; v. Balsano, La concessione edilizia con
dizionata e il nulla-osta della sovrintendenza ai monumenti, in Riv. pen.,
1981, 593), o traggono origine dall'attività discrezionale della pubblica
amministrazione, e allora, essendo necessaria un'accettazione, tacita o
implicita del destinatario, non sono configurabili come elementi acci
dentali, ma come «obblighi preordinati al perseguimento di interessi
pubblici» (Tar Lazio, sez. II, 8 marzo 1990, n. 585, Foro it., Rep.
1990, voce Edilizia e urbanistica, n. 530). Sulla illegittimità di una condizione apposta per la realizzazione di
parcheggi pubblici, v. Tar Lombardia, sez. II, 18 dicembre 1987, n.
482, id., Rep. 1988, voce cit., n. 417 e Riv. giur. edilizia, 1988, I, 379.
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