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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 15 luglio 1993, n. 714; Pres. ed...

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sezione IV; decisione 15 luglio 1993, n. 714; Pres. ed est. Santoro; Min. poste e telecomunicazioni e Prefetto di Ascoli (Avv. dello Stato Russo) c. Odeida Berdini (Avv. Mastri). Annulla Tar Marche 6 giugno 1985, n. 167 Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994), pp. 169/170-171/172 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188317 . Accessed: 25/06/2014 08:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.196 on Wed, 25 Jun 2014 08:03:06 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 15 luglio 1993, n. 714; Pres. ed est. Santoro; Min. poste e telecomunicazioni e Prefetto di Ascoli (Avv. dello Stato

sezione IV; decisione 15 luglio 1993, n. 714; Pres. ed est. Santoro; Min. poste etelecomunicazioni e Prefetto di Ascoli (Avv. dello Stato Russo) c. Odeida Berdini (Avv. Mastri).Annulla Tar Marche 6 giugno 1985, n. 167Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994),pp. 169/170-171/172Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188317 .

Accessed: 25/06/2014 08:03

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 15 luglio 1993, n. 714; Pres. ed est. Santoro; Min. poste e telecomunicazio

ni e Prefetto di Ascoli (Avv. dello Stato Russo) c. Odeida

Berdini (Avv. Mastri). Annulla Tar Marche 6 giugno 1985,

n. 167.

CONSIGLIO DI STATO;

Posta e telecomunicazioni — Realizzazione di ufficio postale — Scelta dell'area esproprianda — Procedura — Questioni manifestamente infondate di costituzionalità (Cost., art. 3,

9, 23, 24, 41, 42, 44, 53, 97, 117; 1. 10 febbraio 1982 n. 39, autorizzazione alle aziende dipendenti dal ministero delle

poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazio

ne dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi

e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postele

grafonico; disciplina dei collaudi, art. 10; 1. 1° giugno 1971

n. 291, provvedimenti per l'accelerazione di procedure in ma

teria di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la in

centivazione dell'attività edilizia, art. 3). Posta e telecomunicazioni — Realizzazione di ufficio postale

— Procedimento espropriativo — Tentativo di bonario com

ponimento — Necessità — Esclusione (L. 23 gennaio 1974

n. 15, autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di

uffici locali, art. 8). Edilizia e urbanistica — Opera di competenza statale — Con

cessione edilizia — Necessità — Esclusione (L. 17 agosto 1942

n. 1150, legge urbanistica, art. 29; 1. 28 gennaio 1977 n. 10,

norme per l'edificabilità dei suoli, art. 9).

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costi

tuzionale dell'art. 10 l. 10 febbraio 1982 n. 39 e dell'art. 3

1.1° giugno 1971 n. 291, nella parte in cui regolano la proce

dura per la scelta delle aree da espropriare ai fini della co

struzione di edifici postali, in riferimento agli art. 3, 9, 23, 24, 41, 42, 44, S3, 97 e 117 Cost. (1)

(1) I. - La deliberazione con cui il collegio comunale, in base al pare re di apposita commissione, sceglie per la realizzazione di un nuovo

edificio postale un'area non destinata dallo strumento urbanistico ad

attrezzature di interesse collettivo costituisce, in base al combinato di

sposto degli art. 10 1. 39/82 e 3 1. 291/71, variante allo strumento stesso

(Tar Abruzzo, sez. Pescara, 15 luglio 1985, n. 341, Foro it., Rep. 1986, voce Opere pubbliche, n. 44; secondo Tar Piemonte, sez. I, 2 ottobre

1989, n. 764, id., Rep. 1990, voce cit., n. 147, al contrario, l'art. 3

1. 291/71 deve interpretarsi nel senso che la localizzazione dell'opera

pubblica deve essere conforme allo strumento urbanistico vigente, e so

lo in sua assenza la realizzazione può essere conforme allo strumento

solo adottato, ma non anche nel senso che possa rispettare il p.r.g. in itinere, in contrasto con la destinazione di zona di cui al p.d.f. vigen

te). La procedura di localizzazione in deroga, comunque, è ritenuta

non necessaria ove l'opera progettata sia riconosciuta conforme alle norme

ed ai piani urbanistici dall'amministrazione statale d'intesa con la re

gione interessata, ex art. 81 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 (Cons. Stato, sez. II, 27 aprile 1988, n. 328, id., Rep. 1991, voce cit., n. 96).

II. - Sui problemi di legittimità costituzionale della disciplina in ma

teria espropriativa, v., da ultimo, Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 442,

id., 1994, I, 4, con nota di richiami.

La decisione in epigrafe si sbarazza rapidamente delle eccezioni di

legittimità costituzionale, sollevate dalle parti (per la verità con norme

costituzionali non citate del tutto a proposito), riguardo alla procedura di scelta delle aree da destinarsi alla costruzione di edifici postali (e

analoghe eccezioni vengono respinte da Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno

1993, n. 644, inedita, ma in quella occasione ci si fa carico di un mini

mo di motivazione in ordine all'inserimento della procedura di localiz

zazione nella pianificazione dell'ente locale, in quanto la legge mira

«ad introdurre un procedimento abbreviato di variante, ove l'esigenza non possa essere soddisfatta con aree all'uopo riservate dallo strumento

urbanistico»): il riferimento della decisione in epigrafe alla tradizionale

«impermeabilità» della materia espropriativa a considerazioni (costitu

zionali) di ordine tributario, si ritrova peraltro in Corte cost. 16 giugno

1993, n. 283, id., 1993, I, 2089, con commento di Gambaro.

A proposito della disciplina dell'indennità di espropriazione per la

costruzione di edifici postali, è stata ritenuta applicabile la nuova nor

mativa, di cui all'art. 5 bis 1. 8 agosto 1992 n. 359, per essere stata

espunta dall'ordinamento (per effetto dell'abrogazione disposta dell'art.

16 1. 22 ottobre 1971 n. 865) la disposizione speciale (in materia di

opere pubbliche postali) contenuta nell'art. 7 1. 15/74, che si richiama

li. Foro Italiano — 1994 — Parte II7-6.

Nel procedimento di espropriazione finalizzato alla costruzione

di edifici postuli, non è necessario il tentativo di bonario com

ponimento per l'acquisizione dell'area. (2)

Non è necessaria la concessione edilizia comunale per la costru

zione di opere di competenza statale, la cui conformità agli strumenti urbanistici è verificata dalla stessa amministrazione

statale. (3)

Diritto. - 1. - L'appello principale è fondato.

I primi giudici hanno accolto in parte il secondo motivo del

ricorso di primo grado ritenendo non sufficientemente motivato

il parere della speciale commissione di cui all'art. 3 1. 1° giugno 1971 n. 291, il cui 2° comma stabilisce che, ai fini dell'esecuzio

ne di opere del ministero delle poste, la scelta delle aree ad

esse destinate, che non sia conforme alle previsioni degli stru

menti urbanistici approvati o adottati, deve avvenire a mezzo

deliberazione del consiglio comunale, previo parere della sud

detta commissione. E secondo i primi giudici, dal parere espres so nella specie della suddetta commissione non sarebbe dato

stabilire quali soggetti hanno effettuato i sopralluoghi, quando

sono stati compiuti e in base a quali criteri e modalità l'area

dei ricorrenti è stata ritenuta più idonea. Ne sarebbe consegui

ta, sempre secondo la sentenza appellata, la illegittimità del pre

supposto verbale di scelta dell'area e della conseguente delibera

consiliare n. 27 del 13 aprile 1983.

In via derivata ne è conseguito l'annullamento anche degli

atti prefettizi e del ministero poste e telecomunicazioni suddetti,

dimodoché le amministrazioni statali appellanti risultavano ora

avere interesse ad impugnare la sentenza, anche per la parte

concernente gli atti presupposti del comune dai quali consegui

rebbe la rilevata illegittimità derivata degli atti statali.

Nel merito la sezione ritiene insussistenti i vizi attribuiti dai

primi giudici al verbale della commissione.

È da osservare innanzitutto che la sufficienza e congruità del

parere in questione dovrebbero essere valutate anche soprattut

to alla luce dei precedenti atti della procedura ablativa, tra i

va all'art. 13 1. 15 gennaio 1885 n. 2892, sul risanamento di Napoli:

disposizione che non potrebbe rivivere a seguito della dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 16 1. 865/71 (Cass. 23 marzo 1993, n. 3448, id., Mass. 340: di contrario avviso, tuttavia, in materia di

disposizioni speciali sull'indennità di espropriazione (nella specie del

l'art. 80 1. 219/81 sulla ricostruzione delle zone terremotate) Cass. 6

novembre 1993, n. 10998, id., 1993, I, 3246, con nota di richiami).

(2) L'affermazione appare sostanzialmente apodittica, se non che viene

richiamata la sentenza Tar Campania, sez. Salerno, 7 ottobre 1981,

n. 315, Foro it., Rep. 1982, voce Posta, n. 15, che motivava l'esclusio

ne del tentativo di bonario componimento per l'acquisizione dell'area,

ai fini della realizzazione dell'edificio postale, per il fatto che l'art. 8

1. 15/74 richiama il solo 1° comma (e non anche il 5°) dell'art. 231

d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, e dunque solo la procedura per la dichia

razione di pubblica utilità. Cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 11

marzo 1993, n. 274, Cons. Stato, 1993, I, 555.

(3) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 1985, n. 197, Foro it., 1985,

III, 359, con nota di richiami, ed anche Cons. Stato, sez. IV, 29 settem

bre 1986, n. 618, id., Rep. 1986, voce Opere pubbliche, n. 40; sui profi li penalistici (assenza del reato di cui all'art. 20 lett. b, 1. 28 febbraio

1985, n. 47), v. Trib. Lecce 25 settembre 1990, id., 1991, II, 254, con

nota di richiami, cui adde, Pret. Catania - Bronte 22 novembre 1991,

id., Rep. 1992, voce Edilizia e urbanistica, n. 362, e Giur. merito, 1992,

961, con nota di Novarese, e, da ultimo, Cass. 15 luglio 1993, Scichi

lone, inedita, che afferma la necessità di previa intesa tra le ammini

strazioni interessate, ai sensi dell'art. 81 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616

(non necessaria, secondo Cons. Stato 29 settembre 1986, n. 618, cit.,

nella procedura per la costruzione di edifici postali, che è compiuta

mente regolata dalla 1. 15/74). In dottrina, v. Traina, Pianificazione urbanistica, controllo delle at

tività costruttive e realizzazione delle opere pubbliche di interesse stata

le, in Giur. it., 1986, III, 1, 136; Sica, Concessione edilizia ed opere

pubbliche di interesse statale, ibid., 329, nonché, in generale, sulle inte

se tra Stato ed enti territoriali in materia urbanistica, Masi, Riflessioni

sull'art. 81 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, in Riv. giur. urbanistica, 1992,

559.

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PARTE TERZA

quali quelli del resto richiamati nel testo del parere, della pre

ventiva scelta di massima — da parte del comune — della loca

lizzazione dell'area da destinare al costruendo edificio postale

e del sopralluogo preliminare effettuato a tale scopo.

Né può trascurarsi che la commissione aveva valutato espres

samente sia la posizione — giudicata centrale — dell'area indi

viduata, rispetto al nucleo urbano ed alla sua espansione, sia

la sua idoneità ad un rapido utilizzo ed alla facile accessibilità

dei servizi postali, come del resto già riconosciuto dall'ammini

strazione poste e telecomunicazioni, e che inoltre il relativo cam

biamento di destinazione d'uso da parcheggio a B1 a zona (FAP)

destinata ad area per attrezzature ed impianti di uso pubblico

ufficio poste e telecomunicazioni, non pregiudicava la dotazio

ne minima di legge relativa alle attrezzature collettive nell'ambi

to delle poste e telecomunicazioni vigente.

Ed è appena il caso di rilevare nella specie l'irrilevanza, sulle

garanzie del contraddittorio tra le parti, della mancata redazio

ne dei verbali di sopralluogo che, pur richiesti a pena di invali

dità nella diversa sede della formazione dello stato di consisten

za (cfr. ad. plen. 7 maggio 1982, n. 8, Foro it., Rep. 1982,

voce Espropriazione per p.i., nn. 191, 194), nella presente ipo

tesi si rendevano superflui in considerazione delle ampie ed esau

rienti considerazioni effettuate dalla commissione nella scelta

dell'area.

Deve pertanto concludersi per l'insussistenza dei vizi che han

no condotto il primo giudice ad accogliere i due ricorsi.

2. - L'appello incidentale è viceversa inammissibile, perché

non notificato (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio

1990, n. 351, id., Rep. 1990, voce Giustizia amministrativa, n.

169). Possono peraltro esaminarsi le censure non esaminate dal pri

mo giudice ed esplicitamente riproposte con memoria semplice

(cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 1992,

n. 104). Il Tar nel primo ricorso, dopo avere dichiarato in parte inam

missibili ed in parte infondate le censure di cui al primo motivo

ed aver dichiarato in parte inammissibile il secondo motivo (ac

colto per la restante parte), ha assorbito l'eccezione di incosti

tuzionalità dell'art. 10 1. n. 39 del 1982 e dell'art. 3 1. n. 291

del 1971, in relazione agli art. 3, 9, 23 ss. Cost., ritenendo vio

lati i principi di uguaglianza e di partecipazione alla spesa pub

blica in rapporto alla propria capacità contributiva, nonché di

imparzialità e di tutela del territorio.

L'eccezione è manifestamente infondata, in quanto le norme

denunciate concernono potestà espropriative finalizzate a speci

fiche ragioni di interesse generale senza alcun riferimento alla

capacità contributiva dei soggetti incisi, non essendo peraltro

ipotizzabile alcun parallelismo tra la posizione di uguaglianza dei contribuenti da un lato e dei soggetti colpiti da espropria zione dall'altro (cfr. Tar Emilia-Romagna, sez. Bologna, 16 aprile

1982, n. 183). Quanto al mancato previo tentativo di bonario componimen

to per l'acquisizione dell'area (denunciato col secondo motivo

dell'altro ricorso), rilevasi trattarsi di fase non necessaria, a nor

ma dell'art. 8 1. 23 gennaio 1974 n. 15, nel procedimento per

l'espropriazione di aree da destinare alla costruzione di sedi di

uffici postali locali (cfr. Tar Campania, sez. Salerno, 7 ottobre

1981, n. 315, id., Rep. 1982, voce Poste n. 15). Che la conces

sione all'Italposte abbia potuto precedere l'approvazione del pro

getto. e della variante al programma di fabbricazione, non è

circostanza degna di rilievo sulla legittimità degli atti impugna

ti, posto che l'efficacia e la validità della concessione medesima

erano implicitamente subordinate alla positiva conclusione della

acquisizione dei suoli.

Del tutto erroneo è infine il richiamo alla necessità di previa

concessione edilizia per le opere cui i provvedimenti impugnati si riferiscono.

Difatti, ai sensi del combinato disposto degli art. 9, ultimo

comma 1. 28 gennaio 1977 n. 10 e 29 1. 17 agosto 1942 n. 1150,

non è necessaria la concessione edilizia per le opere da eseguirsi

da parte dell'amministrazione statale, quando sussista confor

II Foro Italiano — 1994.

mità del progetto edilizio con gli strumenti urbanistici vigenti

(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 1986, n. 618, id., Rep.

1986, voce Opere pubbliche, n. 40).

L'appello deve pertanto accogliersi e, in riforma della senten

za appellata, vanno respinti i ricorsi di primo grado.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 15 luglio 1993, n. 712; Pres. Quartulli, Est. Lignani; Soc. Pensieri costru

zioni Genova (Aw. Pericu, Sorrentino) c. Associazione Italia

nostra (Aw. Raggi). Conferma Tar Liguria, sez. I, 28 feb

braio 1991, n. 207.

Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Apposizione

di condizioni e prescrizioni — Genericità — Illegittimità (L.

17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 31; 1. 28 gen

naio 1977 n. 10, norme per l'edificabilità dei suoli, art. 1, 4).

È illegittima la concessione edilizia rilasciata con la prescrizione

per il privato di presentare per l'approvazione una soluzione

architettonica che consenta migliori allineamenti con altri edi

fici, posto che le prescrizioni e condizioni, pur in genere am

missibili, debbono esser compatibili con il progetto nel suo

insieme e formulate in termini sufficientemente precisi. (1)

Diritto. — (Omissis). 8. - Ciò posto il collegio osserva che

la sentenza impugnata in questa sede merita conferma nella parte

in cui ha ritenuto viziati per perplessità, contraddittorietà ed

illogicità i due nulla-osta regionali. Entrambe le autorizzazioni (formulate in termini praticamen

te identici, riferendosi a due edifici affiancati e simili fra loro

per consistenza ed aspetto) sono state rilasciate «con prescrizio

ni e riserve». Tralasciando qui le considerazioni preliminari re

lative alla compatibilità dell'intervento nelle sue caratteristiche

essenziali, e alcune prescrizioni di minore importanza (ad es.,

riguardo al materiale di rivestimento delle superfici murarie del

le opere stradali; alla sistemazione delle aree esterne; ecc.), il

testo di entrambi i provvedimenti appare formulato come segue:

(1) L'apposizione di prescrizioni e condizioni alla concessione edili

zia, in via generale ammessa dalla giurisprudenza (implicitamente: Cons.

Stato, sez. V, 6 luglio 1979, n. 488, Foro it., Rep. 1979, voce Edilizia

e urbanistica, n. 406; 23 marzo 1985, n. 167, id., Rep. 1985, voce cit., n. 513; Tar Lazio, sez. II, 28 novembre 1991, n. 1816, id., Rep. 1992, voce cit., n. 422; contra, Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 1987, n. 4,

id., Rep. 1987, voce Giustizia amministrativa, n. 158, in motivazione), è contestata dalla dottrina (Mengoli, Manuale di diritto urbanistico,

Milano, 1992, 691; M. Sica, Principio di «buon andamento» e conces

sione edilizia «condizionata», in Riv. giur. urbanistica, 1987, 239), in

quanto contrastante con l'essenza dell'atto, che è di «accertamento a

carattere non negoziale». Si è osservato che le condizioni, o trovano

la loro fonte in previsioni normative, e allora non possono essere consi

derate vere condizioni (la possibilità del rilascio della concessione prima dei necessari nulla osta delle autorità preposte alle c.d. «tutele paralle le», è generalmente ammessa; v. Balsano, La concessione edilizia con

dizionata e il nulla-osta della sovrintendenza ai monumenti, in Riv. pen.,

1981, 593), o traggono origine dall'attività discrezionale della pubblica

amministrazione, e allora, essendo necessaria un'accettazione, tacita o

implicita del destinatario, non sono configurabili come elementi acci

dentali, ma come «obblighi preordinati al perseguimento di interessi

pubblici» (Tar Lazio, sez. II, 8 marzo 1990, n. 585, Foro it., Rep.

1990, voce Edilizia e urbanistica, n. 530). Sulla illegittimità di una condizione apposta per la realizzazione di

parcheggi pubblici, v. Tar Lombardia, sez. II, 18 dicembre 1987, n.

482, id., Rep. 1988, voce cit., n. 417 e Riv. giur. edilizia, 1988, I, 379.

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