sezione IV; decisione 16 giugno 1987, n. 361; Pres. Pezzana, Est. Martorelli; Anas (Avv. delloStato Tallarida) c. Margueret (Avv. Santilli, Menghini). Annulla T.A.R. Valle d'Aosta 28 febbraio1986, n. 22Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 197/198-201/202Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179299 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
riguardino i rapporti sociali) spetta, in primo grado, alla commis
sione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica
e, in secondo grado, alla commissione centrale di vigilanza, le
cui decisioni sono, a loro volta, impugnabili avanti al Consiglio di Stato, investito di giurisdizione, esclusiva, di sola legittimità;
regime (quello indicato) che fa capo all'art. 131 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni, che non
è suscettibile di deroga convenzionale neppure in forza di clauso
la statutaria, e che trova applicazione anche nel caso di contro
versie concernenti l'esclusione di alcuni soci per difetto dei requisiti di ammissione stabiliti dalla legge o dallo statuto (sez. un. n.
4360 del 4 luglio 1981, id., 1981, I, 1860). Alle indicate considerazioni si deve, poi, aggiungere l'ulteriore
rilievo che questa adunanza plenaria ha già, esplicitamente, escluso
l'applicabilità della normativa relativa al silenzio rigetto di cui
all'art. 6 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199 ai ricorsi alle commis
sioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, osservando che l'art. 19 d.p.r. 23 maggio 1964 n. 655 ha attribui
to alle istituite commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia
popolare ed economica la competenza a decidere ricorsi ammini
strativi di due tipi: 1) ricorsi concernenti controversie insorte tra
il ricorrente e la p.a., in conseguenza della emanazione in sede
amministrativa di un atto autoritativo ritenuto lesivo di interessi, ricorsi che hanno carattere impugnatorio e sono inquadrabili nel
la categoria dei ricorsi gerarchici c.d. impropri; 2) ricorsi concer
nenti controversie insorte (generalmente in materia di diritti) tra
due o più soggetti contendenti in un campo che tocca gli interessi
(di assistenza sociale) della p.a., i quali si avvicinano ai ricorsi
gerarchici impropri, per il fatto di essere indirizzati ad organi in posizione di terzietà, ma se ne distinguono perché non sono
impugnatori di un atto amministrativo e possono, quindi, sfocia
re anche in una pronuncia dichiarativa.
È stato, altresì, rilevato che l'art. 19 anzidetto dispone, inoltre, che le decisioni delle commissioni regionali sui ricorsi (impugna
tori) di cui alla lett. a) sono definitive; e che, invece, contro le
decisioni dei ricorsi (non impugnatori) e le altre deliberazioni di
cui alla lett. b) è ammesso ricorso (definito, erroneamente, gerar chico improprio) alla commissione centrale di vigilanza per l'edi
lizia popolare ed economica, la quale ultima, peraltro, può essere
chiamata anche a decidere direttamente ricorsi non impugnatori, in via di avocazione (qualora le commissioni regionali omettano
o ritardino l'esercizio dei poteri previsti dagli art. 131, n. 2, e
133 t.u. n. 1165 del 1938). È stato, quindi, considerato che il d.p.r. 24 novembre 1971
n. 1199, sulla semplificazione dei procedimenti in materia dei ri
corsi amministrativi, si occupa solo di quelli di tipo impugnato rio. In particolare, nell'art. 1,1° comma, si riferisce al ricorso
gerarchico proprio (contro gli atti amministrativi non definitivi...),
conferendogli il carattere di rimedio di ordine generale; il 2° com
ma si riferisce al ricorso gerarchico improprio (contro gli atti am
ministrativi dei ministeri, gli enti pubblici o di organi collegiali...) ammettendolo nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla
legge e dagli ordinamenti dei singoli enti. Nessuna attenzione vie
ne, invece, rivolta ai ricorsi amministrativi di tipo non impugna
torio, ai quali, dunque, le regole fissate per il ricorso gerarchico non si applicano, neppure in via suppletiva. Se ne faceva deriva
re, pertanto, il rilievo che la disciplina del silenzio rigetto, intro
dotta con l'art. 6 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, non era
riferibile ai ricorsi non impugnatori di atti amministrativi, rimessi
alla decisione delle commissioni regionali (o alla comissione cen
trale, per avocazione) di vigilanza per l'edilizia popolare ed eco
nomica con l'art. 19, 2° comma, lett. b), e 4° comma, d.p.r. 23 maggio 1964 n. 655; ricorsi ai quali continuavano ad applicar si soltanto le regole procedimentali previste dall'ordinamento di
settore (ad. plen. n. 18 dell' 11 luglio 1983, id., 1984, III, 135).
Tenuto, ora, conto di tutto quanto detto in merito alla natura
(amministrativa) ed alle funzioni (giustiziali amministrative) as
solte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia popolare ed eco
nomica, ritiene il collegio che alla medesima, indicata, soluzione,
enunciata per i ricorsi alle commissioni regionali, debba pervenir
si anche per il successivo, eventuale, ricorso alla commissione cen
trale, proposto a norma del richiamato art. 19 d.p.r. 23 maggio
1964 n. 655, avverso le decisioni delle commissioni regionali anzi
dette: costituendo le commissioni di vigilanza (regionali e centra
Il Foro Italiano — 1988.
le) per l'edilizia popolare ed economica un complesso organizza torio unitario preposto, tra l'altro, alla risoluzione, con attività
amministrativa di tipo giustiziale, suscettibile di riesame, in sede
di seconda istanza, di controversie tra soggetti privati di tipo non
impugnatorio di atti amministrativi. Per il che si deve ritenere
che anche il ricorso alla commissione centrale, trattandosi di ri
medio di secondo grado, che comporta un ulteriore svolgimento della funzione giustiziale anzidetta e che implica un riesame di
quanto deciso dalla commissione regionale, assume la stessa fi
sionomia e lo stesso carattere del ricorso proposto alla commis
sione regionale avendo, altresì, sostanzialmente, anch'esso, natura
non impugnatoria, stante che il suo vero oggetto è costituito, com'«era per la commissione regionale», dalla soluzione di con
troversie insorte tra soggetti privati, sia pure con la mediazione
interposta dalla decisione della commissione regionale stessa e col
rispetto dei limiti, correlati all'effetto devolutivo, scaturenti dai
motivi del proposto gravame.
Soluzione, quella indicata, la quale appare preferibile anche
perché aderente allo spirito dell'orientamento della Cassazione (sez. un. n. 6370 del 25 novembre 1982, id., Rep. 1982, voce Edilìzia
popolare, n. 164, e n. 5606 del 6 novembre 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 80) relativo al carattere condizionato della giurisdi zione esclusiva nella materia del giudice amministrativo, tenuto
inoltre conto del contributo di competenza e di esperienza che
può e deve essere offerto dalla commissione centrale di vigilanza, la quale sarebbe pressoché impossibilitata ad operare, se dovesse
ritenersi applicabile il termine di cui all'art. 6 d.p.r. 1191/71, in merito alle controversie tra soggetti privati in materia di coo
perative soggette a contributo statale.
Poiché, pertanto, nel caso in esame, la commissione centrale
di vigilanza era stata investita dalla Marchese e dalla cooperativa Maf di un ricorso di tipo non impugnatorio, in quanto afferente
a contrasti tra soci in merito alla assegnazione degli alloggi, si
deve ritenere che, non operando l'istituto del silenzio rigetto, co
me disciplinato dal richiamato art. 6 d.p.r. 1199/71, era precluso alle ricorrenti, nella perdurante pendenza del ricorso amministra
tivo, la proposizione del ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Ricorso al T.A.R., quindi, che va dichiarato inammissibile, at
teso che, per la sua proposizione, occorreva la definizione del
procedimento avanti alla commissione centrale di vigilanza, even
tualmente sollecitata a provvedere anche a mezzo dello strumento
del silenzio rifiuto.
In tali sensi, pertanto, vanno riformate le impugnate sentenze, restando assorbiti tutti gli altri motivi degli appelli (principali ed
incidentali).
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 16 giugno 1987, n. 361; Pres. Pezzana, Est. Martore lli; Anas (Avv. dello Stato
Tallarida) c. Margueret (Avv. Santilli, Menghini). Annulla
T.A.R. Valle d'Aosta 28 febbraio 1986, n. 22.
Giustizia amministrativa — Circolazione stradale — Divieto di
sosta — Ricorso — Interesse tutelabile — Fattispecie. Circolazione stradale — Divieto di sosta — Legittimità — Fatti
specie (D.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, t.u. delle norme sulla
circolazione stradale, art. 3).
// proprietario di un ristorante con discoteca localizzato in fregio al tratto di strada statale sul quale l'Anas ha imposto il divieto
di sosta per esigenze di sicurezza del traffico, ha interesse tute
labile a impugnare il relativo provvedimento. (1)
(1) Negli esatti termini non constano precedenti editi.
In tema di legittimazione del proprietario di un bene immobile, o del
l'esercente attività economica all'interno di questo ad impugnare quei prov vedimenti che determinano una modificazione dell'assetto della zona di
territorio entro cui è localizzato l'immobile o è svolta l'attività economi
ca, sussiste, quanto meno a far data dalla decisione di Cons. Stato, ad.
plen., 19 ottobre 1979, n. 24, Foro it., 1980, III, 1, con osservazioni
di A. Romano, un consolidato indirizzo giurisprudenziale a favore del
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PARTE TERZA
È legittimo il provvedimento con cui l'Anas, anche se sollecitata
dal comune e da abitanti della zona, ha imposto il divieto di
sosta su un tratto di strada statale dove si affacciano, oltre
a pubblici esercizi, anche consistenti insediamenti abitativi, per eliminare la situazione di pericolo per la sicurezza del traffico e l'incolumità dei pedoni, derivante dalla riduzione della car
l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo. Il precedente citato, nell'affermare la legittimazione degli appartenenti alla collettività
insediata in un determinato ambiente nei confronti dei provvedimenti che
vengono ad incidere sull'assetto di questo, ha individuato come criteri utili a discriminare la posizione di chi ha un interesse qualificato al ricor so da quella di chi tale interesse non ha, il duplice profilo della localizza zione degli interessi fatti valere e della idoneità ad essere configurati come veri e propri interessi legittimi dei vantaggi inerenti alla fruizione di beni
appartenenti al patrimonio collettivo (ambiente, ecologia, centro storico
urbano, ecc.)- Questi due criteri, considerati individualmente o collegati tra loro, sono presenti in un'ampia casistica di sentenze del giudice am
ministrativo, che, pur con riferimento a fattispecie del tutto peculiari, hanno peraltro affermato lo stesso punto di diritto massimato nella pro nuncia che si riporta. Con specifico riferimento a provvedimenti determi nanti un diverso assetto del traffico pedonale e veicolare in una determinata zona del territorio urbano, cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 13 gennaio 1984, n. 21, e T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 27 maggio 1983, n. 264, id., 1984, III, 210, con nota di richiami, cui adde, sempre con riferimento
all'imposizione di zone pedonali nel centro storico, T.A.R. Lazio, sez.
II, 30 aprile 1975, n. 130, id., 1976, III, 189, con nota di richiami, e Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 1973, n. 626, id., 1974, III, 89, con nota di richiami, che ha riconosciuto la legittimazione dei titolari di imprese aventi sede e luogo di attività sui canali interessati ad impugnare le deli berazioni del comune di Venezia impositive di nuove e più severe norme
per il traffico dei natanti in alcuni canali della città. Sempre con riferi mento a questa vicenda, vedi, tuttavia, Cons. Stato, sez. V, 13 novembre
1973, n. 829, ibid., 262, con osservazioni di A. Romano, che ha negato analoga legittimazione a singoli gondolieri ed a una cooperativa di gon dolieri, proprio facendo leva sul criterio della non sussistenza, nel caso di specie, di un interesse localizzato idoneo a discriminare i gondolieri rispetto al quivis de populo. Analogamente alle ipotesi sopra considerate è stato riconosciuto l'interesse al ricorso del proprietario di immobile o dell'esercente attività economica in una determinata zona del territorio comunale anche con riguardo a provvedimenti in vario modo incidenti su detto ambito territoriale, allorché dal diverso assetto dato dal provve dimento amministrativo ad un bene del patrimonio collettivo potesse di scendere una diminuzione nella fruizione di tale bene da parte del
proprietario frontista, del negoziante, ecc.: Cons. Stato, sez. V, 23 di cembre 1985, n. 496, id., Rep. 1986, voce Giustizia amministrativa, n. 393 (nella specie è stato dichiarato ammissibile il ricorso proposto dai
proprietari confinanti contro l'autorizzazione comunale all'installazione di una segheria elettrica su terreno limitrofo, al fine di conservare alla
zona, nella quale è situata la loro proprietà, condizioni di maggiore tran
quillità); T.A.R. Sicilia 20 aprile 1985, n. 367, id., Rep. 1985, voce cit., n. 313 (in tema di legittimazione ad impugnare da parte di proprietari di fondi ubicati in un comprensorio destinato ad oasi di riproduzione, i provvedimenti impositivi di vincoli di protezione della fauna selvatica); T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 9 maggio 1984, n. 444, id., 1984, III, 243, con nota di richiami (fattispecie relativa al ricorso proposto contro la deliberazione consiliare istitutiva della Socof dai singoli proprietari di
fabbricati; è stata invece negata la legittimazione dell'associazione dei pro prietari perché non titolare di un interesse proprio, distinto da quello dei suoi associati); T.A.R. Lazio, sez. Ili, 26 aprile 1983, n. 356, id., 1983, III, 299, con nota di richiami (che ha dichiarato l'interesse del pro prietario di area confinante con un lago ad impugnare la concessione di uso esclusivo ad un vicino del tratto di spiaggia antistante la sua pro prietà); T.A.R. Lazio, sez. I, 16 settembre 1982, n. 876, id., Rep. 1983, voce cit. n. 366 (fattispecie relativa al ricorso contro atti preordinati alla costruzione di una centrale nucleare proposto da cittadini del comune nel cui territorio la centrale deve essere insediata); T.A.R. Marche 6 set tembre 1979, n. 253, id., Rep. 1980, voce cit., n. 530 (legittimazione ad impugnare il provvedimento relativo alla realizzazione di un impianto di incenerimento dei residui solidi urbani da parte dei soggetti residenti nel perimetro territoriale in cui è prevista la costruzione dell'impianto, al fine di far valere i pregiudizi che ne deriverebbero sotto i profili della tutela ambientale e della salubrità ed igienicità delle condizioni di vita locale). A maggior ragione è stata poi riconosciuta la legittima zione del proprietario frontista o del titolare di attività commerciale avente sede o luogo di attività nell'immobile allorché il ricorso è diretto a tutelare il ricorrente contro provvedimenti creativi o ampliativi di situazioni giuridiche di vantaggio a favore di privati proprietari od eser centi attività economiche concorrenti: Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio
1986, n. 75, id., Rep. 1986, voce cit., n. 394 (in tema di interesse
Il Foro Italiano — 1988.
reggiata ad una larghezza insufficiente, a causa dell'invasione
di entrambe le corsie da parte dei veicoli fermi. (2)
ad impugnare il provvedimento di modificazione della destinazione urba nistica dell'area altrui, quando la variante approvata venga ad incidere
sul godimento o sul valore di mercato dell'area limitrofa, ancorché non direttamente interessata dalla variante stessa); T.A.R. Piemonte 26 feb braio 1980, n. 114, id., 1981, III, 635, con nota di richiami (in tema di ricorso contro la concessione per lavori di adeguamento di un immobi le a negozio proposto da negozianti esercenti nell'ambito del comune, anche se non in immobili attigui); T.A.R. Puglia 16 gennaio 1980, n.
10, id., 1980, III, 657, con nota di richiami, e T.A.R. Marche, 31 gen naio 1978, n. 30, id., 1979, III, 282, con nota di richiami (entrambe in tema di legittimazione del proprietario frontista o di cittadini residenti nella zona interessata ad impugnare la licenza edilizia rilasciata. Sul pun to, vedi anche Cons. Stato, ad. plen., 7 novembre 1977, n. 23, id., 1978, III, 380, con nota di richiami, che, per converso, ha dichiarato la carenza di interesse a ricorrere nei confronti di licenza edilizia rilasciata ad un terzo del cittadino del comune che non ha un rapporto diretto con la zona interessata dalla licenza); Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 1979, n. 15, id., Rep. 1979, voce cit., n. 482 (legittimazione ad impugnare l'au torizzazione alla apertura di nuovi esercizi commerciali da parte degli esercenti che operano nell'ambito del territorio comunale in cui si inseri sce il nuovo insediamento); T.A.R. Lazio, sez. II, 20 settembre 1978, n. 630, id., 1979, III, 680, con nota di richiami (circa la sussistenza del l'interesse ad impugnare il piano di lottizzazione da parte del proprietario di edifici contigui alla zona oggetto della lottizzazione); Cons. Stato, sez.
V, 20 maggio 1977, n. 459, id., Rep. 1977, voce cit., n. 598 (circa la
legittimazione del titolare di un diritto reale su di un immobile sito nel centro storico ad impugnare il provvedimento lesivo delle norme che di
sciplinano l'assetto e l'edificabilità nella predetta zona); Cons. Stato, sez.
V, 15 aprile 1977, n. 306, id., 1978, III, 99, con nota di richiami (in tema di interesse del proprietario di un immobile a ricorrere contro la
licenza edilizia rilasciata per la costruzione di un capannone per alleva mento del bestiame nei pressi di tale immobile).
(2) Negli esatti termini non constano precedenti. Il punto di diritto massimato coinvolge due distinti profili di legittimità delle ordinanze ema nate dagli enti proprietari delle strade ai sensi dell'art. 3 t.u. delle norme sulla circolazione stradale per disciplinare il transito e la sosta dei veicoli su di esse. II primo profilo concerne la motivazione che deve sorreggere il provvedimento. In senso sostanzialmente conforme, la giurisprudenza è solita richiedere una motivazione ampiamente articolata che tenga so
prattutto conto della obiettività delle ragioni di pregiudizio allo scorri mento del traffico che si intendono rimuovere con il provvedimento limitativo della sosta, della circolazione o di altre attività occupanti il sedime stradale: Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 1986, n. 543, Foro it., Rep. 1986, voce Circolazione stradale, n. 37 (che ha ritenuto legittima l'ordinanza di sospensione di un mercato ambulante motivata in relazio ne alle particolari esigenze di traffico per un determinato giorno che ri chiedono un aumento del numero dei posteggi-auto); Cass. 4 dicembre
1984, n. 6348, id., Rep. 1985, voce cit., n. 26 (che ha dichiarato viziata di sviamento di potere l'ordinanza sindacale istitutiva di una zona di par cheggio a fasce orarie carente di motivazione in punto di ragioni specifi che legittimanti l'apposizione di vincoli alla libera circolazione degli autoveicoli); T.A.R. Lazio, sez. II, 13 gennaio 1984, n. 21, id., 1984, III, 209, con nota di richiami (illegittima per difetto di adeguata istrutto ria e motivazione l'ordinanza restrittiva della circolazione che non dà conto delle ragioni di tutela della stabilità dei palazzi monumentali, nonché dei riflessi dell'incremento del traffico nelle zone limitrofe); T.A.R. Lazio, sez. II, 30 aprile 1975, n. 130, id., 1976, III, 189, con nota di richiami
(legittimo il provvedimento restrittivo del traffico veicolare nel centro di Roma se motivato con il richiamo al programma degli interventi sulla circolazione stradale nel centro di Roma preordinati al fine di evitare la paralisi del traffico che lo interessa). Non sempre è invece richiesto un giudizio di comparazione e di prevalenza delle ragioni di pubblico interesse rispetto ai convergenti interessi privati scaturenti da attività eco nomiche e professionali esercitate nella zona interessata dal provvedimen to limitativo del traffico: T.A.R. Lazio, sez. II, 30 gennaio 1986, n. 147, id., Rep. 1986, voce cit., n. 38 (che esclude la necessità di comparazione delle ragioni della determinazione amministrativa con gli interessi privati gravanti sulla zona interessata dalla nuova disciplina del traffico); T-A.R. Lombardia, sez. Brescia, 27 maggio 1983, n. 264, id., 1984, III, 210, con nota di richiami (che analogamente esclude la necessità di considera
re, in sede di adozione di un provvedimento limitativo del traffico, anche misure alternative con minor incidenza negativa sugli interessi degli ope ratori commerciali localizzati nella zona interessata dal provvedimento); T.A.R. Lazio, sez. II, 13 gennaio 1984, n. 21, cit. (che, invece, ritiene
illegittima, perché carente di motivazione, l'ordinanza limitativa della cir colazione che non tiene conto delle conseguenze della esclusione del traf fico sugli abitanti, sugli operatori economici e sui professionisti della zona interessata dal provvedimento).
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Diritto. — 1. - Viene impugnata, in questa sede, la sentenza
28 febbraio 1986, n. 22, con la quale il T.A.R. Valle d'Aosta, in accoglimento del ricorso presentato dal sig. Margueret Erne
sto, ha annullato l'ordinanza del capo compartimento dell'Anas, 3 aprile 1985, n. 40 relativa alla istituzione di un divieto di sosta
permanente sui due lati della S.S. 27 «Gran San Bernardo» dal
Km 3.300 al Km. 3.600.
2. - Preliminarmente, l'avvocatura generale dello Stato eccepi sce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza, in capo
all'originario ricorrente, di un interesse giuridico tutelabile.
L'eccezione va disattesa. Il Margueret, quale proprietario di
ristorante e discoteca localizzati in fregio al tratto di strada sotto
posta a divieto, vanta una situazione d'interesse sostanziale che,
rapportata al potere della p.a. in materia di viabilità e circolazio
ne, viene non solo a differenziarsi rispetto alla generalità ma al
tresì' a qualificarsi ai fini di una sua protezione nel perseguimento del pubblico interesse.
La caratterizzazione degli elementi di fatto che determinano,
nella fattispecie, l'ambito della sfera giuridica dell'interessato (pos sibilità di sosta di autoveicoli pubblici e privati per favorire ed
incrementare la frequenza dei locali in quel punto situati), è tale
che, in caso di accoglimento del gravame proposto, al Margueret sarebbe tornata quanto mai utile la rimozione dell'asserito pre
giudizio, concreto ed immediato, che gli derivava dal provvedi mento amministrativo impugnato.
3. - Nel merito l'appello è fondato.
L'ordinanza del capo compartimento non si appalesa affetta
dai vizi di illogicità, contraddittorietà, sviamento di potere, come
rilevato dal T.A.R. Essa, nell'esternare (anche se in maniera ri
dondante) le ragioni che l'hanno ispirata, individua le esigenze ritenute dall'amministrazione indifferibili, e cioè: a) la salvaguar dia del traffico veicolare e pedonale; b) le necessità connesse alla
manutenzione ordinaria; c) lo sgombero della neve (ovviamente nel periodo invernale).
Trattasi, come si vede, di valutazioni e di apprezzamenti che
trovano eco nel potere discrezionale che l'art. 3 del codice della
strada (d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393) inequivocabilmente attribui
sce al capo compartimento della viabilità statale.
Alla luce di tale considerazione, l'intento di garantire il buon
uso della strada (dove esistono, oltre i due pubblici esercizi, an
che consistenti insediamenti abitativi della frazione Signayes) uni
tamente alla tutela della sicurezza del traffico e dell'incolumità
dei pedoni, ha la sua ragion d'essere — secondo quanto scritto
nell'ordinanza — nelle affermazioni che: «... la sosta dei mezzi,
talvolta anche in doppia posizione, provoca una rilevante inva
sione della carreggiata stradale su entrambe le corsie, riducendo
le parti di carreggiata transitabile ad una larghezza insufficien
te», ed inoltre che, in tale tratto «... la situazione appare perico
losa sia per il transito dei pedoni sia per quello dei veicoli».
Il motivo d'interesse pubblico è di tutta evidenza, talché nessu
na rilevanza può esser riconosciuta alle tesi dell'appellato che,
sull'argomento, fanno riferimento ad analoghi divieti, successiva
mente annullati, ed al presunto difetto d'istruttoria. A tal propo
sito peraltro dev'essere precisato che occorre aver riguardo sia
ai criteri, adottati dalla p.a. nell'esercizio delle sue potestà discre
zionali ed applicati nella fattispecie che è sottoposta al sindacato
11 secondo profilo considerato nella decisione in epigrafe concerne in
vece la rilevanza da assegnare, ai fini dell'indagine sull'esistenza di un
vizio di eccesso di potere, al fatto che il provvedimento limitativo adotta
to sia stato preceduto da segnalazioni, pressioni, pareri favorevoli di pri vati cittadini interessati o di enti rappresentativi. In merito, la giurisprudenza che si è occupata del problema ne segnala l'ininfluenza, purché il provve dimento limitativo della circolazione scaturisca da un'indagine autonoma
sugli elementi di pregiudizio che si intendono rimuovere, e non già da
un generico e superficiale recepimento delle istanze di provvedimento ri
volte all'amministrazione: Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 1985, n. 340,
id., Rep. 1986, voce Atto amministrativo, n. 79; T.A.R. Piemonte, 26
giugno 1984, n. 222, id., Rep. 1985, voce cit., n. 37 (che segnala la neces
sità di un espletamento autonomo delle funzioni istruttorie da parte del
l'ente titolare del potere impositivo anche in presenza di fatti già accertati
da altri organi amministrativi ovvero emersi a seguito di indagini disposte dal giudice penale); T.A.R. Lazio, sez. II, 21 giugno 1983, n. 553, id.,
Rep. 1984, voce cit., n. 107; sez. Ili 6 giugno 1977, n. 321, id., 1978,
III, 558, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1988.
giurisdizionale, sia al fatto che il contesto di situazioni concrete
non può non essere noto all'amministrazione disponendo, quale ente realizzatore, proprietario e gestore della strada, di tutti gli elementi che la realtà quotidiana evidenzia per l'espletamento dei
compiti istituzionali.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Margueret sono insus
sistenti quindi i denunciati vizi d'illogicità e contraddittorietà.
4. - Per il profilo di doglianza sul motivo della manutenzione
ordinaria (esigenza richiamata nella parte motiva dell'ordinanza) va detto che le operazioni manutentorie presuppongono sopral
luoghi, ispezioni e controlli, secondo criteri di opportunità e con
venienza, studiati e programmati dalla stessa azienda. È
inattaccabile dunque l'intendimento di poter operare in qualsiasi
tempo, e comunque, sulla strada statale libera da ogni ingombro di mezzi pesanti e leggeri.
5. - Altrettanto infondata è la censura che attiene allo sviamen
to di potere per le asserite interferenze di uffici e di enti estranei.
Precisato che nella soggetta materia ogni valutaione spetta al
l'Anas (onde è irrilevante il «parere» espresso dalla sezione di
polizia sradale di Aosta nella relazione richiesta dal T.A.R. per il tratto stradale in questione) la concorrente sollecitazione e rac
comandazione del comune, l'esposto di numerosi abitanti della
frazione Signayes ed il rapporto dei vigili urbani, pur diretti a
promuovere il provvedimento, risultano distinti dalle circostan
ziate motivazioni che sorreggono il provvedimento stesso.
6. - Per le suespose considerazioni, l'appello va accolto e la
sentenza del T.A.R. annullata.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 12 maggio 1987, n. 280; Pres. Paleologo, Est. Faberi; Clerico (Avv. Spagnuo
lo Vigorita, Scoca) c. Comune di Pescara; Comune di Pesca
ra (Avv. Cerulli Irelli, Lupinetti) c. Clerico; Regione Abruzzo
(Avv. dello Stato Fiorilli) c. Clerico, Comune di Pescara. An
nulla T.A.R. Abruzzo 12 maggio 1981, n. 441, e conferma T.A.R. Abruzzo 17 ottobre 1986, n. 148.
Giustizia amministrativa — Piano regolatore — Ricorso — Inte
resse — Sussistenza — Fattispecie. Edilizia e urbanistica — Piano regolatore — Subordinazione del
la edificazione all'adozione di piani particolareggiati — Illegit timità.
Edilizia e urbanistica — Piano regolatore — Annullamento della
delibera di adozione — Caducazione dell'approvazione.
Sussiste l'interesse di proprietari di aree nel territorio comunale,
indipendentemente dalla loro localizzazione, a ricorrere contro
la norma di attuazione del piano regolatore generale che subor
dina all'adozione di piani particolareggiati di esecuzione l'edifi
cazione della intera parte del territorio comunale destinata a
zone urbane di completamento e di ristrutturazione. (1)
È illegittima la norma di attuazione del piano regolatore generale che subordina l'edificazione in una serie di settori urbani alla
adozione di piani particolareggiati di esecuzione, nei quali àm
biti di territorio soltanto potranno essere rinviati ai piani di
lottizzazione convenzionata. (2)
(1) Non constano precedenti sul punto specifico. La decisione è comunque in linea con quella giurisprudenza che, in
presenza di prescrizioni di Prg aventi natura inscindibile (cioè «frutto
di un disegno unitario», secondo l'espressione usata in motivazione), ri
conosce un interesse all'impugnazione in capo ai proprietari di aree site
nel territorio comunale indipendentemente dalla loro localizzazione. Cfr.
sul punto Cons. Stato, sez. IV, 17 ottobre 1985, n. 457, Foro it., Rep.
1985, voce Giustizia amministrativa, n. 363; per riferimenti, v. Cons. Stato,
sez. IV, 4 febbraio 1986, n. 75, id., Rep. 1986, voce cit., n. 394 (relativa
però all'interesse, de! proprietario di un'area limitrofa non direttamente
interessata da una variante allo strumento urbanistico, ad impugnare la
variante stessa); 10 giugno 1980, n. 636, id., Rep. 1980, voce cit., n.
505; T.A.R. Lazio, sez. I, 26 marzo 1975, n. 198, id., 1976, III, 234,
con nota di richiami.
(2) Nulla in termini. Un'attenta analisi della decisione consente di af
fermare che la stessa si colloca comunque sulla scia di quella giurispru
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