Sezione IV; decisione 18 luglio 1951, n. 504; Pres. Macchia P., Est. Rizzatti; Nencini (Avv.Salinitro, Mosillo) c. Prefetto di Latina (Avv. dello Stato Simi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 74, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1951),pp. 201/202-203/204Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23140443 .
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201 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 202
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV; decisione 18 luglio 1951, n. 504; Pres. Mac
chia P., Est. Rizzatti ; Nenoini (Avv. Salinitko, Mo
sillo) e. Prefetto di Latina (Avv. dello Stato Simi).
Concorso pubblico — Piando — Impugnabilità — Le
sione diretta.
Farmacia — Concorso — Dando unico per più farma
cie — Condizioni (R. d. 27 luglio 1934 n. 1265, t..
u. leggi sanitarie, art. 105, 107). Concorso pubblico — Concorso per titoli — Attribuzione
di punteggio gioitale — Impossibilità di ricostruire
il giudizio — Illegittimità.
Il bando di concorso è impugnabile per le disposizioni che
immediatamente producano una lesione ; ma le disposi zioni del bando che siano semplicemente idonee a pro durre una futura ed eventuale lesione vanno impugnate insieme col decreto che approva la graduatoria. (I)
È legittimo un unico bando di concorso per il conferimento di più farmacie vacanti, sempre che per ciascuna di esse
si provveda ad una distinta graduatoria dei concor
renti. (2) Nei concorsi per titoli è illegittimo attribuire un punteggio
globale ad una categoria di titoli, omettendo di far ap
parire i punti dati ai singoli titoli, tutte le volte che con
siffatto sistema il giudice di legittimità non possa rico
struire la valutazione analitica effettuata dalla commis
sione, e quindi accertare la sussistenza dei dedotti vizi di
legittimità. (3)
La Sezione, eco. — (Omissis). È ricevibile e fondata la
censura che attiene alla unicità della graduatoria. L'ecce zione di irricevibilità si fa derivare dalla circostanza che un'unica graduatoria sarebbe stata prevista dal bando di
concorso. Sicché gli interessati avrebbero dovuto gravarsi tempestivamente avverso il bando, atto avente autonoma ed estrema rilevanza e quindi impugnabile ex se. Ma la di
sposizione del bando (art. 5) che tratta della graduatoria è di per sè equivoca e ben può interpretarsi nel senso che preveda e regoli una graduatoria per ogni sede messa a concorso. Indipendentemente da ciò, il bando è atto
impugnabile per i precetti che immediatamente producono una lesione del diritto o dell'interesse altrui ; non per quelli che siano semplicemente idonei a produrre una futura e soltanto eventuale lesione. Manca in tal caso l'interesse alla immediata impugnativa del bando. L'interesse stesso
(1) Circa la possibilità di impugnare il bando di concorso la prevalente giurisprudenza è nel senso riaffermato dalla pre sente decisione: cfr. V Sez. 21 aprile 1951, n 381, Baceolta com pleta, 1951, 395 ; V. Sez. 12 febbraio 1941, Foro it., 1041, III, 283; IV Spz. 11 marzo 1941 (id., Rep. 1941, voce Concorso, n. 65), la quale precisò che, nel caso in cui dal bando non derivi una im mediata lesione, gli eventuali vizi del bando possono essere de nunciati col ricorso contro il provvedimento nel quale si concre tano i risultati dei concorso. La V Sezione (25 ottobre 1940, id., 1941, III, 53) ha ritenuto invece ammissibile l'impugnativa dell'atto di nomina del vincitore di un concorso per motivi di legittimità che si sarebbero potuti denunciare anche contro il bando, non rilevando che contro di esso non sia stato propoeto tempestivo ricorso. Cfr. in dottrina Sandulli, Il procedimento amministrativo, 1940, pag. 78 e, in linea generale, Cataxdi, La concessione farmaceutica, pag. 39 e segg.
(2) In senso conforme, Cons. Stato, IV Sez., 23 febbraio 1938, n. 141 (richiamata nella motivazione), Foro it., 1938, III, 81, con osservazione di A. C. Jemolo.
(3) In senso conforme, proprio con riguardo a concorso per conferimento di farmacie, IV Sez. 4 aprile 1951, n. 200 ; e 23 giugno 1950, n. 305 (Oiur. Cass, civ., I960, II, pag. 947), la quale, pur rilevando che l'attribuzione di un voto numerico concreta la motivazione del giudizio di merito sul titolo valutato, fa salva l'esigenza che nella valutazione di più titoli appartenenti ad una stessa categoria risulti il procedimento logico dal quale scaturisce il voto assegnato.
Per la stessa esigenza, in relazione ai procedimenti di scru tinio per merito comparativo, cfr. IV Sez. 13 aprile 1949, Foro it., 1949, III, 109 ; V. Sez. 8 ottobre 1948, id., Eep. 1949, voce Impiegato governativo, n. 146.
sorgerà con l'approvazione di una sfavorevole graduatoria. La censura concernente l'unicità della graduatoria è
dunque ricevibile. Ed è fondata.
Già da lunghi anni (cfr. dee. 23 febbraio 1938, n. 141, su ricorso Parisi ed altri, Foro it., 1938, III, 81) questa Sezione ha giudicato che, se unico può essere il bando per più farmacie vacanti, deve essere però effettuata per cia scuna di esse una graduatoria separata dei concorrenti. Il
principio si desume dalle norme della legge (t. u. leggi sanitarie, approvato con r. decreto 27 luglio 1934 n. 1265) e del regolamento (r. decreto 30 settembre 1938 n. 1706) che, sia nel prevedere la graduatoria dei vincitori, sia nel
regolare la successiva autorizzazione ad aprire e ad eser citare la farmacia* riferiscono ogni singolo provvedimento ad un solo esercizio farmaceutico. Significativi sono, in
proposito, gli art. 105 e 107 della legge. Nè è questione di pura forma. La graduatoria unica
por più sedi farmaceutiche rende difficile ed alcuna volta
impossibile il controllo di legittimità, ardua la cosiddetta
«prova di resistenza» che nei concorsi condiziona l'inte resse a dedurre le singole censure. È vero che dagli atti
può risultare (come nella specie risulta) per quali sedi i
singoli candidati hanno concorso. Ma il numero delle sedi e dei concorrenti, l'intreccio delle reciproche posizioni,
soprattutto quando la massima parte dei candidati con
corra contemporaneamente per numerose sedi, od anche
per tutte le sedi poste a concorso, la sussistenza di ele menti perturbatori del normale ordine di merito e della
assegnazione delle sedi (preferenze e privilegi di legge da
un canto ; incompatibilità, rinuncio, ecc. dall'altro) sono
tutti elementi e circostanze che impediscono al giudice di
sostituirsi all'autorità amministrativa, di scindere l'unica
graduatoria in più parti e di controllare la legittimità di
ognuna di esse, limitando l'indagine a quelle censuro che
nell'ambito di ogni graduatoria e quindi di ogni sede, pos sono portare ad un effettivo spostamento nell'ordine dei
prescelti. Nè si deve tacere un grave inconveniente d'ordine pra
tico. Nel facile e frequente riscontro di vizi, l'unicità della
graduatoria importa necessariamente l'annullamento di
tutto il concorso. La pluralità, al contrario, permette di
limitare gli effetti demolitori ad un solo settore.
Ugualmente fondata è la censura di insufficiente moti
vazione. Questa Sezione ha riconosciuto più volte che è
legittimo e sufficiente motivare il giudizio mediante l'at
tribuzione di un voto numerico. Ma ha anche osservato
(cfr. dee. 23 giugno 1950, n. 305, su ricorso Marin) che è
imprescindibile necessità di giustizia, che il giudice di le
gittimità possa controllare la retta applicazione dei cri
teri di massima. Tale controllo non può essere effettuato
se il giudice non è messo in grado di rifare il cammino
percorso dalla commissione per giungere alla valutazione
complessiva. È quindi necessario che egli possa sapere se un titolo è stato valutato o meno, e quale sia la valu
tazione effettuata.
Nella specie, i titoli sono stati divisi in tre categorie: di studio, di pratica professionale, d'attività scientifica.
Limitando qui l'indagine ai titoli di pratica professionale, rileva il Collegio che nello stabilire il punteggio attribui
bile sia alla titolarità, sia alla direzione, sia alla collabo
razione, la commissione ha rettamente deciso di tener conto
della qualità del servizio e dell'importanza della farmacia, o dell'ospedale, o dell'istituto, o della casa produttrice,
graduando la votazione, secondo tali criteri, fino ad un
massimo non superabile. Sicché il servizio prestato con la
medesima qualifica e per il medesimo periodo di tempo,
può portare, e normalmente porta, ad un punteggio di
verso da candidato a candidato, a seconda della va
lutazione eminentemente discrezionale che la commissione
abbia fatto della bontà del servizio e della importanza dell'istituto. Nei singoli scrutini, poi, è stato attribuito
un punto complessivo e globale per tutti i titoli di pra tica professionale, così come un altro punto complessivo è stato attribuito a tutti i titoli di studio ed un terzo a
tutti i titoli scientifici. Ora, rileva il Collegio che in alcuni pochi casi può ri
Il Foro Italiano — Volume LXX1V — Parte 111-15.
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203 PARTE TERZA 204
costruirsi il giudizio analitico fatto dalla Commissione per
ogni titolo presentato e valutato ; ma nella generalità dei
casi tale riscontro, pur necessario, non si può effettuare.
Molti dei concorrenti hanno esibito numerosissimi titoli, alcuni di sicura, altri di incerta (anche per ragione di prova) valutabilità. Il punto globale assegnato alla categoria di
titoli può significare che la Commissione ha ritenuto di
poter prendere in considerazione pochi fra i titoli esibiti, attribuendo ad ognuno di essi la massima valutazione. Op
pure può ritenersi che sia stato tenuto conto di un mag
gior numero di titoli, con una più modesta valutazione
singola. Si può infine pensare che tutti i titoli siano stati
considerati, con una votazione analitica più bassa ancora, in modo da raggiungere lo stesso punto globale. Sicché rie
scirà di fatto impossibile l'esercizio del sindacato di le
gittimità, sia per quanto attenga alla censura di viola
zione della legge o del bando : per essersi tenuto conto di
un titolo non valutabile, o invece per essersi omesso un
titolo valutabile ; sia per quanto attenga alla doglianza di
eccesso di potere per ciò che concerne illogicità di valu
tazione, disparità di trattamento e simili.
Di questa impossibilità di ricostruzione del processo mentale che ha guidato la Commissione nell'attribuire il
punteggio globale per categoria sono prova gli insoddisfa
centi e discordanti tentativi effettuati dalle parti in lite
per invalidare e, rispettivamente, giustificare l'operato della Commissione.
Alla luce di queste considerazioni è vano ricercare se in
altre occasioni la Sezione sia stata meno rigorosa e si sia
accontentata di un punteggio complessivo per categoria.
Ogni pronuncia giurisdizionale ha per presupposto una sin
gola situazione di fatto e in essa trova la sua giustifica zione. Si è visto che anche in questo concorso alcune volt» il punteggio globale permette la ricostruzione del giudizio, e quindi la decisione sulla sussistenza dei vizi dedotti ; ed
altre volte non dà questa possibilità. Una sola regola va
rispettata : quella di rendere effettuabile il sindacato di
legittimità. Per il concorso in esame tale sindacato di fre
quente è impossibile. Consegue che ugualmente impossi bile è la ricerca delle conseguenze che i non accertabili
vizi, qualora sussistenti, importerebbero agli effetti degli spostamenti di graduatoria, sicché neppure l'eccezione di
carenza di interesse, opposta dai resistenti, vale a paraliz zare le censure rivolte al concorso. (Omissis)
Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 6 luglio 1951, n. 470 ; Pres. Papaldo
P., Est. Potenza ; Cenacchi (Avv. Augè) c. Ministero
difesa-esercito (Avv. dello Stato Inglese).
Militare — Ufficiale — Collocamento nella riserva —
Conseguente collocamento In congedo retroattivo —
Illegittimità — Fattispecie.
È illegittimo il provvedimento con il quale viene data de
correnza retroattiva al collocamento in congedo di un uffi ciale in conseguenza del suo collocamento nella riserva, nè può giustificare tale retroattività la circostanza che
la data del collocamento in congedo coincida con quella in cui l'ufficiale abbia cessato dal prestare servizio per effetto di altro provvedimento di poi annullato. (1)
(1) Nella specie trattavasi di collocamento nella posizione di congedo di un ufficiale, con effetto retroattivo, a seguito del l'intervenuto collocamento nella riserva. In ordine a quest'ultimo la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che esso possa avere effetto retroattivo, ai fini giuridici (cfr. per tutte IV Sez. 10 luglio 1949, n. 267, Foro it., 1960, III, 87) e non già a quelli economici (IV Sez. 24 febbraio 1950, n. 81, ibid., 110). L'ille
gittimità è stata ascritta nella specie alla circostanza della retro azione degli effetti del collocamento in congedo conseguenziale al collocamento nella riserva. Circa la natura del giudizio a base del collocamento in congedo, cfr. IV Sez. 28 maggio 1948, id., Rep. 1949, voce Militare, n. 127.
La Sezione, ecc. — (Omissis). È noto che ormai la
consolidata giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità della decorrenza retroattiva, agli effetti giuridici, confe
rita al provvedimento di collocamento nella riserva ai sensi
del decreto luog. n. 384 del 1946. Diversa natura ha in
vece il provvedimento con cui l'ufficiale, in esecuzione del
collocamento nella riserva, viene a cessare in effetti dal ser
vizio. Tale provvedimento non può essere fatto risalire a
data anteriore a quella in cui venne disposto, poiché la
fictin iuris, su cui si basa la retroattività di un provvedi
mento, non può porre nel nulla un fatto concreto già veri
ficatosi (factum infectum fieri nequit). Nella specie il Ministero ha ritenuto di poter superare
tale inconciliabilità fra la efficacia retroattiva, attribuita
al provvedimento di collocamento in congedo dell'ufficiale,
e la natura dell'atto stesso, che, contenendo un impera
tivo, non poteva operare se non nel futuro, nella consi
derazione che l'ufficiale era di fatto già cessato dal ser
vizio in conseguenza di altro diverso provvedimento (di
spensa dal servizio). Tale considerazione trascura però la
pur rilevante circostanza che la dispensa era stata annul
lata : dal quale annullamento discendo che, eliminata la
causa della cessazione dal servizio del Cenacchi, era venuto
meno anche lo stato di congedato dal servizio dell'uffi
ciale, dovendo egli considerarsi in servizio fino al momento
in cui veniva disposto il nuovo e diverso provvedimento di collocamento nella riserva. Che se poi l'Amministra
zione non provvide di fatto a ripristinare in servizio il
Cenacchi a seguito dell'annullamento della dispensa, va
rilevato che la mancata esecuzione dell'atto di annulla
mento non può essere sanata dall'adozione di altro diverso
provvedimento, che, pur pervenendo di fatto alla cessa
zione dal servizio effettivo dell'ufficiale, sia stato adottato
per titolo e per causa diversi.
Non potrebbe cioè l'Amministrazione invocare l'appli cazione dell'art. 123 legge 9 maggio 1940 n. 369. Presup
posto infatti di questa eccezionale disposizione è che il
nuovo provvedimento sia adottato in sostituzione di
quello precedentemente disposto e poi annullato. Occorre
cioè che il nuovo provvedimento di stato sia tale da sosti
tuire quello precedente, e cioè abbia di esso la stessa na
tura per identità di causa, di disciplina e di oggetto. Nè
l'inciso « che comunque comporti la cessazione dal servi
zio permanente » vale a rendere equipollenti tutti i prov
vedimenti di stato che abbiano l'effetto di collocare in
congedo l'ufficiale, perchè il riferito inciso va pur sempre
riportato al concetto che il nuovo provvedimento sia so
stitutivo del primo, essendo stato disposto in seguito ad
una rinnovazione della procedura rivolta ad eliminare quei
vizi procedurali, che hanno inficiato il primo e che hanno
portato al suo annullamento.
Ben diversa è invece la specie esaminata. Il ricorrente
fu collocato in congedo per effetto di dispensa per ra
gioni epurative ; annullata questa, non si procedette alla
rinnovazione della procedura, ma fu egli sottoposto alla pro
cedura di sfollamento, il che fra l'altro presupponeva ap
punto il ritorno in servizio permanente dell'ufficiale. Questi
quindi non rimase nella stessa posizione di stato nella
quale lo aveva posto il provvedimento di dispensa (altro
presupposto di applicazione del citato art. 123).
Illegittima è pertanto la decorrenza retroattiva attri
buita al provvedimento di collocamento in congedo, sulla
base di uno stato di fatto che l'Amministrazione era in
vece tenuta a rimuovere. E pertanto, mentre agli effetti
giuridici deve restar ferma la decorrenza del collocamento
nella riserva al 2 giugno 1947, il provvedimento di collo
camento in congedo deve avere decorrenza dal 26 luglio
1949, data dalla quale dovrà altresì decorrere il tratta
mento economico spettante al ricorrente nella posizione di
riserva, ai sensi del decreto legisl. n. 384 del 1946.
Per questi mo+ivi, accoglie, ecc.
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