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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 22 gennaio 1991, n. 41; Pres....

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sezione IV; decisione 22 gennaio 1991, n. 41; Pres. Buscema, Est. Maruotti; Comune di S. Marco in Lamis (Avv. Prosperetti) c. Ciavarella (Avv. Ciavarella) e altri. Conferma Tar Puglia 30 dicembre 1986, n. 1259 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991), pp. 297/298-299/300 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183191 . Accessed: 24/06/2014 21:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.176 on Tue, 24 Jun 2014 21:04:22 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; decisione 22 gennaio 1991, n. 41; Pres. Buscema, Est. Maruotti; Comune di S. Marcoin Lamis (Avv. Prosperetti) c. Ciavarella (Avv. Ciavarella) e altri. Conferma Tar Puglia 30dicembre 1986, n. 1259Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 297/298-299/300Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183191 .

Accessed: 24/06/2014 21:04

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I

CONSIGLIO DI STATO; CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 22 gennaio 1991, n. 41; Pres. Buscema, Est. Maruotti; Comune di S. Marco

in Lamis (Avv. Prosperetti) c. Ciavarella (Avv. Ciavarel

la) e altri. Conferma Tar Puglia 30 dicembre 1986, n. 1259.

Giustizia amministrativa — Comune — Deliberazione di stare

in giudizio — Adozione da parte della giunta — Difetto di

ratifica consiliare — Inammissibilità dell'appello (R.d. 4 feb

braio 1915 n. 148, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 140; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento delle autono

mie locali, art. 32, 35, 53).

Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle

autonomie locali, che ha trasferito alla giunta comunale la

competenza a deliberare la proposizione di azioni in giudizio, deve essere dichiarato inammissibile l'appello al Consiglio di

Stato deliberato dalla giunta in via d'urgenza con i poteri del consiglio, secondo la disciplina previgente, se non sia sta

ta depositata neppure in udienza la ratifica consiliare. (1)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione di Latina; sentenza 27 settembre 1990, n. 798; Pres. Michelotti, Est. Raponi; Soc. Turriziani Petroli (Avv.

Ceci) c. Comune di Frosinone (Aw. Gnagni) e altri.

Giustizia amministrativa — Comune — Deliberazione di stare

in giudizio — Adozione da parte della giunta — Difetto di

ratifica consiliare — Estromissione — Esclusione (R.d. 4 feb

braio 1915 n. 148, art. 140; 1. 8 giugno 1990 n. 142, art.

32, 35, 59).

Non deve essere estromesso dal giudizio il comune resistente,

la cui delibera di stare in giudizio, assunta in via d'urgenza dalla giunta con i poteri del consiglio, secondo la disciplina

previgente, sia rimasta priva di ratifica consiliare, se prima del passaggio in decisione del ricorso sia entrato in vigore il nuovo ordinamento delle autonomie locali, che ha trasferi to alle giunte comunali la competenza ad adottare la delibera

suddetta. (2)

(1-2) Il nuovo ordinamento delle autonomie locali ha ridotto le com

petenze dei consigli, alleggerendone quindi i compiti; ha precluso, pe raltro, la sostituzione in via d'urgenza delle giunte ai consigli stessi, considerandola in conseguenza di tale alleggerimento non più necessaria

per un tempestivo svolgimento delle attività degli organi degli enti terri

toriali; e, in tal modo, ha evidentemente soppresso l'istituto della suc

cessiva ratifica consiliare (art. 32). Tali competenze dei consigli, inoltre, limitate alle deliberazioni più importanti, sono enumerate con elenca

zione formulata in termini tassativi non comprendente le deliberazioni

a stare in giudizio; le quali, perciò, devono ritenersi trasferite alla com

petenza delle giunte, che viceversa è definita in termini generali e resi

duali (art. 35). La nuova disciplina, cosi, supera ogni questione dibattu ta in giurisprudenza e in dottrina, circa gli effetti sulla costituzione in

giudizio di comuni e province, avvenuta in base a delibera d'urgenza delle giunte, della mancata tempestiva ratifica consiliare.

Il problema resta, peraltro, di diritto transitorio: per le delibere as

sunte in via d'urgenza dalle giunte, sotto l'impero e in conformità della

precedente disciplina, e rimaste prive di ratifica consiliare, rispetto a

giudizi passati in decisione dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Ad esso, le due pronunce che si riportano danno risposte antitetiche; basate per di più su motivazioni sviluppate su piani diversi, senza punti di contatto.

Il Consiglio di Stato argomenta la perdurante necessità della ratifica

consiliare, inquadrando l'ampliamento delle competenze delle giunte a

spese di quello dei consigli nella nuova disciplina complessiva di esse; in particolare, considerandolo bilanciato dalla previsione che in ordine

alle relative delibere debbano intervenire i pareri dei responsabili dei

servizi interessati, nonché dei segretari comunali e provinciali (art. 53); e poiché le delibere assunte prima dell'entrata in vigore della 1. 142/90,

ovviamente, non potevano essere state adottate mediante questo più

complesso procedimento, esse dovrebbero rimanere soggette ai prece denti riparti di competenza, e alle conseguenti ratifiche.

Il Tar Lazio, per contro, sostiene l'opposta soluzione, sul rilievo che

la ratifica è atto distinto e autonomo rispetto alla deliberazione che

vi è soggetta, la quale acquista e mantiene la propria efficacia indi

li. Foro Italiano — 1991 — Parte III-11.

I

Diritto. — 1. - L'appello in esame va dichiarato inammissibile.

La giunta municipale di San Marco in Lamis, con delibera

zione n. 429 del 3 marzo 1987, adottata ai sensi dell'art. 140

t.u. n. 148 del 4 febbraio 1915, ha deciso di impugnare la sen

tenza del Tar per la Puglia, sede di Bari, n. 1259 del 30 dicem

bre 1986 (Foro it., Rep. 1987, voci Giustizia amministrativa, nn. 324, 325 e Usi civici, nn. 34-36).

La menzionata deliberazione, che è stata depositata unitamente

all'atto di appello in data 3 aprile 1987, oltre a non risultare

essere stata sottoposta all'esame del comitato regionale di con

trollo, non è stata depositata in udienza la relativa ratifica del

consiglio comunale prima della discussione orale dell'appello. Poiché la competenza a proporre appello avverso le sentenze

del Tar, nel vigore del t.u. n. 148 del 4 febbraio 1915, appartie ne al consiglio comunale, va dichiarata l'inammissibilità del gra

vame, conformemente alla pacifica giurisprudenza di questo con

siglio (sez. V 6 giugno 1990, n. 481; 27 febbraio 1990, n. 212; sez. IV 24 gennaio 1990, n. 41; sez. V 14 dicembre 1989, n.

845; sez. IV 27 settembre 1989, n. 631, id., Rep. 1989, voce

Giustizia amministrativa, n. 407). 2. - La dichiarazione di inammissibilità deve aver luògo, pure

a seguito dell'entrata in vigore della 1. 8 giugno 1990 n. 142, la quale, agli art. 32 e 35, ha innovato la precedente normativa

riguardante la competenza a deliberare la proposizione di azioni

in giudizio, attribuendola alla giunta municipale.

Infatti, il legislatore, tra le disposizioni finali e transitorie di

cui al capo XVI della citata legge, non ha espressamente escluso

che le delibere adottate dalla giunta municipale ai sensi dell'art.

140 t.u. n. 148 del 1915, in data antecedente all'entrata in vigo re della citata legge, debbano essere sottoposte alla ratifica del

consiglio comunale.

Né si può ritenere che, per un principio di conservazione de

gli atti, non abbisognino più della ratifica consiliare le delibere

adottate in via d'urgenza dalla giunta ai sensi del menzionato

art. 140, nelle materie già attribuite alla competenza del consi

glio ma attualmente rientranti nelle competenze della medesima

giunta.

Infatti, la mancata necessità della ratifica consiliare avrebbe

potuto ragionevolmente sostenersi qualora la 1. n. 142 del 1990

avesse unicamente trasferito alla competenza della giunta una

materia già di competenza del consiglio, mentre invece l'art.

53 della stessa legge ha previsto un procedimento per l'adozione

delle delibere della giunta, disponendo che le deliberazioni di

questa devono essere precedute dai pareri ivi previsti. Tale procedimento è caratterizzato da particolari garanzie e

responsabilità, e non era previsto dalla normativa precedente

per le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 140 t.u. n. 148 del

1915, le quali potevano essere adottate uno actu.

Pertanto, non può essere operata alcuna «equiparazione» tra

le delibere adotate d'urgenza dalla giunta in materie di compe

tenza del consiglio ai sensi dell'art. 140 cit. e le delibere adotta

te dalla giunta in materie di propria competenza ai sensi degli

art. 35 e 53 1. n. 142 del 1990.

3. - L'appello va dichiarato inammissibile.

II

Diritto. — I. - Preliminarmente il collegio dispone la riunio

ne dei ricorsi, ai fini di un'unica decisione, stante la loro con

nessione soggettiva e oggettiva. II. - Sempre in via preliminare, pur rilevandosi che il comune

di Frosinone non ha provveduto a depositare l'atto consiliare

pendentemente da essa: s'intende, fino a che la ratifica stessa sia nega

ta, o fino all'eventuale termine entro il quale deve essere data; con

la conseguenza che tale deliberazione dovrebbe spiegare pienamente e

definitivamente tutta la sua rilevanza, non più condizionata in questo

modo, quando sopravvenga una nuova disciplina che non richieda più la ratifica suddetta: perché non è più necessaria, a causa della nuova

distribuzione delle competenze; e perché addirittura la sopprime.

[A. Romano]

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PARTE TERZA

di ratifica della delibera di giunta con la quale è stata autorizza

ta la resistenza all'instaurato giudizio, il collegio ritiene che, essendo entrata in vigore, il 13 giugno 1990 — prima del pas

saggio in decisione del ricorso — la 1. 8 giugno 1990 n. 142

sull'ordinamento delle autonomie locali, la possibilità di estro

missione dell'ente dal giudizio debba esser valutata alla stregua della nuova normativa trattandosi di stabilire se essa consenta

0 meno di prescindere dall'obbligo di ratifica postulato dal re

gime giuridico vigente al momento dell'adozione della delibera

di autorizzazione alla resistenza in giudizio. Ai sensi della nuova legge l'istituo della ratifica è notevol

mente ridimensionato in quanto alla giunta è stata attribuita

la competenza — c.d. residuale — ad adottare (art. 35, 1° com

ma) tutti gli atti che non siano riservati per legge al consiglio e che non rientrino nella competenza di altri organi (fra i quali vi è anche l'autorizzazione a resistere in giudizio).

Mentre, nelle materie attribuite tassativamente alla compe tenza del consiglio non è consentita l'adozione di deliberazioni

in via d'urgenza da parte della giunta (art. 32, 3° comma) salvo

per quelle relative a variazioni di bilancio che devono essere

sottoposte a ratifica entro i successivi sessanta giorni.

Ora, poiché gli art. 32 e 35 (concernenti le competenze dei

consigli é delle giunte) sono di immediata attuazione e poiché la ratifica deve essere conforme al regime giuridico vigente al

momento della sua adozione, ne deriva che alla stregua del nuovo

coordinamento non è configurabile un obbligo del consiglio di

ratificare gli atti adottati dalla giunta ai sensi dell'art. 140, né

della giunta di sottoporli a ratifica.

Occorre, invero, considerare che la ratifica è atto distinto e

autonomo rispetto a quello da ratificare il quale esplica, co

munque, regolarmente la sua efficacia fino a quando non inter

venga la ratifica per mezzo della quale il consiglio prende atto

dell'operato della giunta e si appropria degli effetti prodotti (i

quali acquistano, cosi, il carattere della definitività) assumendo

ne, altresì, la relativa responsabilità. Né l'obbligo del consiglio di ratificare può farsi discendere

dalla circostanza che l'atto della giunta è stato adottato con

1 poteri del consiglio nell'ambito di un regime giuridico postu lante la ratifica, in quanto, trattandosi — come si è detto —

di atti autonomi, ciascuno deve essere regolato dalla legge vi

gente al momento della sua adozione.

In definitiva, stante l'impossibilità, ex lege, sia della ratifica, sia del diniego di ratifica, gli effetti dell'atto di giunta e la re

sponsabilità degli assessori connessa alla sua adozione, si con

solidano determinandosi, per tale via, la certezza della situazio

ne giuridica afferente alla delibera di autorizzazione a stare in

giudizio adottata dalla giunta.

È, invero, appena il caso di precisare che non può continuar

si ad applicare, ai sensi dell'art. 59, 2° comma, della legge, l'art. 140 t.u. n. 148 del 1915, oggetto di abrogazione, in quan to trattasi di norma incompatibile con la legge stessa che —

come si è detto — circoscrive la ratifica (art. 32, 3° comma) ad una sola specifica ipotesi.

Ovviamente, nell'ipotesi di atti di giunta adottati in via d'ur

genza nelle materie che secondo il nuovo ordinamento sono de

mandate alla competenza del consiglio, questo potrà sempre va

lersi del potere di riesaminare ex novo la situazione ove ritenga necessario disporre un diverso assetto degli interessi regolati.

Tale potere potrà, naturalmente, essere esercitato anche dalla

giunta in relazione agli atti precedenti adottati con i poteri del

consiglio, non ancora ratificati, ed ora devoluti alla sua compe tenza. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1991.

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 22 gennaio 1991, n. 27; Pres. Paleologo, Est. Farina; Min. tesoro c. Usi n.

75, Acqui Terme e altri. Regolamento di competenza.

Giustizia amministrativa — Regolamento di competenza — No

tificazione incompleta — Integrazione del contraddittorio —

Esclusione (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribu

nali amministrativi regionali, art. 31).

È inammissibile l'istanza per regolamento di competenza che

non sia stata notificata a qualcuna delle parti in causa, per ché il Consiglio di Stato non può ordinare l'integrazione del

contraddittorio nei confronti di essa. (1)

II

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 9 gennaio 1991, n. 22; Pres. Paleologo, Est. Barbagallo; Min. finanze c.

Soc. Cesaplast (Avv. Sardella) e altro. Regolamento di com

petenza.

Giustizia amministrativa — Regolamento di competenza —

Omesso deposito di atto — Infondatezza — Fattispecie (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 31).

Qualora l'amministrazione resistente abbia proposto il regola mento di competenza, affermando la competenza del Tar La

zio perché sarebbe stata impugnata anche una circolare mini

steriale, senza esibirla in giudizio, il Consiglio di Stato deve

dichiarare l'istanza infondata, perché non può ordinare l'ac

quisizione della circolare suddetta. (2)

I

Fatto. — 1. - Con ricorso notificato il 2-5 febbraio 1990 alla

Usi n. 75 di Acqui Terme, al ministero del tesoro ed alla cassa

(1-2) Ambedue le decisioni pervengono alle convergenti conclusioni della impossibilità per il Consiglio di Stato di disporre l'integrazione degli elementi mancanti, partendo da un'unica conclamata ratio: l'esi

genza di celerità del giudizio cui si ispirerebbe la disciplina del regola mento di competenza, alla stregua della quale andrebbero decise anche le questioni non esplicitamente risolte dalle norme.

La decisione 27/91, concernente l'incompletezza del contraddittorio, si riallaccia alla fondamentale pronuncia nello stesso senso di ad. plen. 16 maggio 1985, n. 15, Foro it., 1985, III, 417, con nota di richiami

(annotata da Montefusco, in Dir. proc. ammin., 1987, 229), e si con forma al costante orientamento delle sezioni singole del Consiglio di Stato che ne è derivato: sez. IV 3 ottobre 1990, n. 736, Cons. Stato, 1990, I, 1183; sez. VI 13 settembre 1990, n. 809, ibid., 1116; 27 maggio 1989, n. 707, Foro it., Rep. 1989, voce Giustizia amministrativa, n. 106; sez. IV 12 luglio 1989, n. 468, ibid., n. 679; 25 marzo e 4 agosto 1988, nn. 258 e 699, id., Rep. 1988, voce cit., nn. 109, 108; 28 maggio 1987, n. 312, id., Rep. 1987, voce cit., n. 103; sez. VI 2 marzo e 15

aprile 1987, nn. 78 e 267 e 19 dicembre 1986, n. 918, ibid., nn. 109, 110, 107; 17 febbraio 1986, n. 106, id., Rep. 1986, voce cit., n. 89. Però il principio cosi costantemente affermato può trovare sicura appli cazione nell'ipotesi in cui il contraddittorio sia ancora incompleto, quando il Consiglio di Stato deve provvedere sull'istanza di regolamento di com

petenza, secondo il 7° comma dell'art. 31 1. 1034/71: perché è evidente che la concessione di un ulteriore termine al proponente, per l'integra zione del contraddittorio, prolungherebbe il giudizio che, al contrario, si vuole spedito. Ma le decisioni richiamate non distinguono con niti dezza una diversa ipotesi: quella in cui l'istante, che aveva notificato

tempestivamente l'istanza all'amministrazione resistente e ad almeno uno dei controinteressati, provveda spontaneamente, seppur tardivamente, alla notificazione anche agli altri controinteressati (cfr. art. 21, 1° com ma, 1. 1034/71), così che il Consiglio di Stato, trovando il contradditto rio comunque già completato, potrebbe decidere senza ulteriori indugi.

La decisione 22/91, relativa al mancato deposito da parte dell'ammi nistrazione dell'atto ad efficacia ultra-regionale in base al quale aveva

eccepito l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale, ed af fermato la competenza del Tar Lazio, trova un precedente in sez. IV 20 maggio 1987, n. 295, id., 1988, III, 222, con nota di richiami; 9

gennaio 1991, n. 28, Cons. Stato, 1991, I, 6. In dottrina, da ultimo, Mignone, Competenza e regolamento di com

petenza (ricorso giurisdizionale amministrativo), voce del Digesto pubbl., 1989, III.

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