Sezione IV; decisione 28 giugno 1918; Pres. Sandrelli, Est. Avet; Società siciliana dei lavoripubblici c. Ministero dei lavori pubbliciSource: Il Foro Italiano, Vol. 43, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1918),pp. 145/146-149/150Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23120483 .
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145 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 146
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 28 giugno 1918 ; Pres. SanDRELLI, Est. Avet ; Società siciliana dpi lavori pubblici c.
Ministero dei lavori pubblici.
Ferrovie — Dqn» trattamento — Determinazione de
gli oneri e dei compensi dei concessionari — Si
multaneity — Se sia necessaria (L. 14 luglio 1912
per l'equo trattamento ecc., art. 4 e 11 ; Eegol. re
lativo, 1 maggio 1913, art. 15). Ferrovie — Kquo trattamento — Ingerenza gover
nativa — Monne regolamentari — Fattispecie
Legittimità i L. cit., art. cit.).
Nei provvedimenti in, dipendenza delle norme sull'equo
trattamento del personale delle ferrovie concesse al
l'industria privata la correlazione tra oneri e com
pensi non è tale da esigere che si disponga contem
poraneamente circa quelli e questi. (1)
Sono legittime le disposizioni ministeriali che in virtù
della legge sull'equo trattamento modificano i rego
lamenti delle società concessionarie : aj creando la
categoria degli agenti avventizi di carriera per adi
birli alle funzioni di carattere continuativo ; b) de
terminando la competenza dell' ufficio speciale delle
ferrovie per giudicare se un agente divenuto inabile
possa destinarsi ad altro ufficio ; c) introducendo
nella composizione del consiglio di disciplina un fun
zionario delle ferrovie ; d) riservando alla Commis
sione per l'equo trattamento il determinare quali
funzionari abbiano carattere direttivo agli effetti del-,
l'ammissibilità di particolari convenzioni in deroga alle norme regolamentari. (2)
Sono invece illegittime le disposizioni ministeriali che
modificano i regolamenti delle Società concessionarie :
a) attribuendo al direttore funzioni che secondo lo
statuto della società sono riservate al Consiglio di
amministrazione ; b) disponendo che siano mante
nuti in servizio oltre i limiti di età gli agenti an
ziani agli effetti di far conseguire loro un miglior trattamento di pensione. (2)
La Sezione, ecc. (Omissis). — Attesoché questa Se
zione ripete subito anzitutto quanto ha già più volte di
chiarato e cioè :
a) che la legge del 1912 innovando ha attribuito
al Ministero dei lavori pubblici un potere autonomo di
natura eminentemente discrezionale, laonde tutta la ma
teria dell'equo trattamento ne è uscita trasformata per
modo che i regolamenti esistenti all'entrata in vigore
della predetta legge erano tutti piuttosto da rifare che
da rivedere ;
b) che il regolamento tipo non è, in fondo, che uno
strumento di lavoro precostituito per rendere più age
vole l'esame e la trattazione dei singoli affari. D'altra
parte è decisiva la costatazione che il modello ha rice
vuto, nel caso concreto, modificazioni tali da dimostrare
che è stato adottato a ragion veduta ;
c) che quando pure si voglia prescindere dai ri
lievi in fatto della difesa erariale, certo si è che parlando
in genere di trattamento equo in analogia a quello delle
ferrovie dello Stato, la legge ha inteso di riferirsi alla
(1) V. in senso conforme l'altra decisione 22 febbraio 1918 ;
retro, col. 139 con i richiami in nota.
(2-3) La decisione, 13 giugno 1917 più volte ricordata nel
testo è riferita retro a col. 10, in nota.
loro totalità, e quindi al trattamento comune a tutte le
ferrovie dello Stato, tanto più che l'analogia è stabilita
a favore del personale (decisioni 31 marzo 1916, n. 95 e 96).
Attesoché la lettera e lo spirito della legge 14 lu
glio 1912, n. 835, fanno manifesto come, pur ritenendo
che l'equo trattamento, del personale, stante le sue ri
percussioni sulla sicurezza e sul regolare andamento di
pubblici servizi, si collega e giova anche all'interesse de
gli utenti delle ferrovie e delle tram vie ' nonché all'ordi
ne ed alla tranquillità pubblica nello Stato, il legislatore
ha considerato che l'equo trattamento ha una stretta at
tinenza con la concessione del pubblico servizio ed im-.
plica quindi un dovere, il cui adempimento incombe in
modo immediato, principale e diretto alle stesse Società
esercenti.
Ne è risultato un complesso di disposizioni- legisla
tive le quali, eziandio mercè innovazioni fiscali favore
voli' alle Società concessionarie-, mirano.ad adeguare, senza
alcuna precisa predeterminazione, oneri e compensi in
correlazione a tutti gli interessi e privati e pubblici che
si riannodano a questo che fu definito istituto di equità
sociale. •
Le disposizioni speciali scritte all'art. 11 rivelano,
infatti, il loro carattere di norme amministrative, preor
dinate non già a stabilire la misura e a dare la garan
zia alle società di veri e proprii corrispettivi integrali,
ma sibbene ad indicare le fonti da cui il Ministero avrebbe
potuto attingere, se del caso, i compensi ; compensi, giova
notare, che il ministero ha facoltà di autorizzare per far
fronte agli oneri, con riguardo, bensì, alle condizioni di
ciascuna azienda, ma sempre coordinando tutte le prov
videnze Ministeriali alla doverosa tutela delle finalità di
pubblico interesse collegate ai servizi ferroviari e tramviari.
Ed è. il carattere stesso di questi compensi (legge,
art. 11) che di per sé già esclude il presupposto di per
fetta contemporaneità e di equivalenza invocato dalla So
cietà' ricorrente.
Invero, gli aumenti di tariffe e di diritti fissi, la ri
duzione delle quote di partecipazione a favore dello Stato
o degli enti concedenti, le stesse ulteriori modificazioni,
che in via eccezionale venissero introdotte nei capitolati
preesistenti, implicano pur sempre un calcolo di semplice
probabilità con risultati ad ogni modo futuri, mentre
l'onere per l'equo trattamento può calcolarsi in modo pre
ciso, e può retroagire per virtù di legge (art. 18regol.,
art. 15, ultimo alinea) anche per le Società ferroviarie,
le quali avessero applicato a favore del loro personale la
legge dql 1906.
Kimane con ciò escluso, che nel concetto della legge
la correlazione fra oneri e compensi debba essere tale,
da imporre là simultanea emanazione ed attuazione dei
due provvedimenti di cui si tratta (decisione 22 febbraio
1918, n. 46, ricorso Ferrovie e Tramvie del Canavese ;
.8 febbraio 1918, n. 21, ricorso Società anonima strada
ferrata di Biella).
Attesoché, mentre cadono cosi i due primi motivi del
ricorso, occorre considerare che ool terzo motivo la So
cietà deduce doversi dichiarare illegittimo tutto il rego
lamento per il personale della ferrovia circumetnea, ap
provato col decreto 28 dicembre 1914, perchè, si dice,
lede l'autonomia disciplinare ed amministrativa della So
cietà circumetnea, e viola quindi principii indiscutibili
nell'ordinamento delle aziende economiche, se anche espli
canti servizi di interesse generale.
Senonchè la genesi della legge del 1912, e tutta la
Il Foro Italiano — Anno XLIII — Parte III-19.
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PARTE TERZA
discussione parlamentare, e la lettera stessa delle dispo sizioni legislative in esame stanno a dimostrare come il
legislatore abbia voluto fare assurgere l'istituto de1!'equo
trattamento, rimasto incompleto nel 1906, ad un vero
istituto di diritto pubblico. Ne segue che alle funzioni di maggior tutela doveva logicamente corrispondere una
maggiore ingerenza, e cioè appunto quella ingerenza che
trova la sua ragione e la sua giustificazione nelle finalità
della legge, e le sue norme direttive nelle disposizioni sia della legge stessa sia del regolamento per la sua ap
plicazione.
Adunque, come apertamente chiarisce il predetto re
golamento del 1913 agli art. 3, 5, 1 ... , l'equo tratta
mento non poteva limitarsi ad una semplice determina
zione di retribuzione, ma richiedeva insieme tutto un
complesso di disposizioni amministrative e disciplinari
congegnate in modo da costituire la garanzia che le fina
lità della legge sarebbero state effettivamente rispettate. Attesoché da queste considerazioni scaturisce la con
seguenza che mentre, da un lato, vuoisi respingere la
tesi che tutto il regolamento debba ritenersi senza più
illegittimo, occorre, da un altro lato, scendere all'esame
di quelle disposizioni regolamentari che sono state parti colarmente impugnate, per valutarne la legittimità alla
stregua appunto di quella necessaria garanzia del perso
nale, la quale costituisce la ragione fondamentale della
legge. Attesoché in relazione agli art. 1 e 2 del regolamento
denunciato, la Società si duole sostanzialmente che, con la
creazione degli agenti avventisi di carriera si danneggi
l'azienda, la quale, si dice, oltre al non poter disporre del suo personale secondo le necessità del servizio e del
momento, dovrà affidare le funzioni continuative esclusi
vamente ad agenti'di carriera.
Senonchè, quando pure si voglia prescindere dal ri
levare che il regolamento del personale, adottato dalla
stessa Società in relazione alla precedente legge del 1906,
già conteneva sostanzialmente quanto risulta stabilito dai
due articoli impugnati, certo si è che con le norme di
cui agli art. 1 e 2 il ministro dei lavori pubblici ha mi rato essenzialmente ad escludere che gli avventizi straor
dinari, anziché esclusivamente per bisogni saltuari ed
eccezionali, o per eventuali momentanee sostituzioni, po tessero essere, in fatto e quasi sistematicamente, assunti
per bisogni continuativi.
Ne segue che le disposizioni di cui trattasi trovano
una sufficiente giustificazione nelle finalità della legge ed
appariscono quindi legittime.
Attesoché, per contro, si manifestano illegittime quelle
disposizioni le quali attribuiscono al direttore dell'azienda
funzioni amministrative, che sono riservale per l'atto co
stitutivo e per lo statuto della Società siciliana di lavori
pubblici al consigliere delegato e al consiglio di ammi
nistrazione. Non basta, invero, osservare che trat'asi di
attribuzioni relative più /specialmente al personale avven
tizio ed in prova ; giacché quando pure si riconosca che
l'esercizio della facoltà di assunzione, di licenziamento,
ecc., di questo personale può essere utilmente ed in via
definitiva affidato al direttole, non ne deriverebbe mai, per altro, la conseguenza che questa facoltà abbia a ri
tenersi così strettamente collegata alle funzioni del di
rettore da non potergliela negare, senza detrimento del
servizio e del personale ; mentre, anzi, dall'attribuzione
della facoltà di cui sopra al consigliere delegato o al con
siglio di amministrazione (sia pure con opportuni tempe
ramenti) il personale può trarre affidamento di maggiore
garanzia. Ne segue che le impugnate disposizioni degli art. 15,
lett. b, 16, litt. b, 24, 47 e 46 vogliono essere caj^el
late, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità am
ministrativa. ~~~
~
Attesoché l'mrt. 28 del regol. contiene la seguente di
sposizione :
«Gli agenti anziani saranno mantenuti in servizio, salvo i casi di riconosciuta inabilità, oltre i limiti di età
di cui al comma b e fino al raggiungimento di un trat
tamento di previdenza pari a quello che avrebbero con
seguito con 25 anni di appartenenza alla cassa nazionale
di previdenza in base alle ritenute ed tul'ultimo stipen dio dell'agente prima dell'applicazione del presente rego lamento ».
Ora, dice la Società : mettendo questa disposizione re
golamentare, che il decreto ministeriale 28 dicembre 1914
ha imposto alla 'Società ricorrente, in relazione con l'ar
ticolo 8, secondo comma, della legge, e con gli art. 7 e
8 del regol. 1° maggio 1913 sull'equo trattamento, è fa
cile rilevare la contraddizione esistente.
Attesoché questa Sezione ha già altra volta dichia
rato, ed ora ripete, che «non può imporsi alla Società
di far continuare in servizio attivo quegli agenti anziani, oltre i limiti di anni di servizio e di e là stabiliti dalle norme generali, senza aggiungere alla legge, in tema nel
quale la coartazione della volontà della Società non si so
sterrebbe neppure se, in luogo di qualche aggravio di
gestione, ne risultasse un qualche benefizio » (decisione 15
giugno 1917, n. 230, Società anonima belga di tramways). La riferita disposizione è adunque illegittima e va eli
minata.
Attesoché l'art. 29 del regolamento speciale è così
concepito :
« Nei casi d'imperfezioni fisiche dipendenti da infor
tunio sul lavoro, ed ove la inabilità permanente sia sol
tanto parziale e vi sia la possibilità, riconosciuta dall' uf
ficio speciale delle ferrovie, di mantenere l'agente in ser
vizio, destinandolo ad altra funzione, l'indennità spet tante all'agente ... ».
Ora la Società ricorrente non impugna già questa di
sposizione nel suo complesso, ma si duole bensì cheaper
giudicare della possibilità di mantenere in servizio ^tale
agente destinandolo ad un altro posto èsistente, il rego lamento attribuisca una nuova competenza all'ufficio spe ciale delle ferrovie, che per legge ha solo funzioni di
sindacato e di controllo e non di diretta® ingerenza am
ministrativa.
Senonchè quando si consideri che il concetto equitativo da cui muove la predetta disposizione è implicitamente ri
conosciuto utile e giusto dalla stessa Società, dovrà trai
sene la logica conseguenza che l'intervento dell'ufficio
speciale delle ferrovie, cui dalle leggi' è affidata la vigi lanza sull'esercizio dei servizi pubblici di trasporti, rie
sce legittimo in quanto viene a costituire una garanzia
reciproca per l'esercente e per il personale,- garanzia ri
spondente alle finalità della legge sull'equo trattamento.
Attesoché l'art. 53 del regolamento speciale cosi di
spone : « Le punizioni per le mancanze di cui agli arti
coli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del con
siglio di disciplina costituito : « da un funzionario dell'ufficio speciale delle ferro
vie, designato dal ministro dei lavori pubblici; con le
funzioni di presidente ;
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
^ -—
« dal direttore della Società o da un membro del
consiglio di amministrazione, o da chi per essi ; « da un funzionario superiore della Società da de
signarsi da chi ha la rappresentanza legale della Società
stessa ».
Ora, si dice, quest'articolo e i successivi art. 54 e 55
vengono a misconoscere qualsiasi principio di autonomia
delle aziende, sottraendo loro il potere disciplinare ; men
tre, d'altra parte, rimarrebbe sempre violato il concetto
di analogia con le ferrovie dello S;ato, le quali non hanno
mai avuto funzionari estranei alla loro amministrazione a
presiedere i consigli di disciplina. Senon-ihè la disposizione sopra ricordata resiste^ agli
attacchi di illegittiihità. A differenza infatti della dispo sizione che fu dichiarata non legittima con la già citata
decisione 15 giugno 1917, n. 230, essenzialmente perchè in quel caso il consiglio di disciplina risultava costituito
in modo che la rappresentanza dell'azienda vi aveva voce
di minoranza, nel caso concreto, invece, la composizione del consiglio di disciplina lascia la maggioranza ai rap
presentanti sociali. N
Laonde, mentre da un lato il po-tere disciplinare non
può dirsi sottratto alla Società, da un altro lato l'inter
vento del funzionario delle ferrovie riesce giustificato e
legittimato dallo scopo di garantire, senz;a esorbitanza
anche nel campo disciplinare, il rispetto dei prìncipii sta
biliti dalla legge sull'equo trattamento a favore del per
sonale. (Omissis). Attesoché scendendo all' esame del quarto motivo,
giova premettere che l'impugnato art. 60 suona come se
gue : « soltanto per il personale direttivo, riconosciuto
tale dalla commissione per l'equo trattamento, sono am
messe particolari convenzioni in sostituzione o in deroga
delle norme regolamentari e del trattamento organico ap
provato dal Governo ».
Ora, contrariamente a quanto sostiene la Società ricor
rente, questa disposizione del regolamento speciale non
urta contro l'art. 1° della legge che eccettua il perso nale direttivo. Bensì, come fu già dichiarato dalla Se
zione, ed ora si ripete, « in quanto la funzione sia di
rettiva, nulla osta che quella Commissiono lo riconosca ; in quanto poi non sia direttiva, sebbene erroneamente ri
tenuta per tale dalla Società, nulla osta del pari che vi
abbia un collegio di revisione e correzione della qualifica »
(citata decisione 15 giugno 1917, n. 230j. E questa revisione di applicazione in contrasto con
la qualità ed importanza di determinate funzioni ha ap
punto per iscopo di contenere la eccezione nei suoi li
miti naturali ; contemperando cosi la riconosciuta neces
sità, o, quanto meno, opportunità dell'eccezione in ri
guardo al personale propriamente direttivo, con quella normale garanzia del personale che, giova ribadirlo,- co
stituisce la ragione fondamentale della legge. —
(Omissis). Per questi motivi, accoglie in parte, ecc.
CONSIGLIO DI STATO
Sezione V ; decisione 12 aprile 1918 : Est. Merlini ;
Guyot-Bourg c. Comune di Pragelato.
Medico — licenziamento «turante il periodo di prova — Motivi disciplinari .— Ricors* — Competenza
della Giunta prò», amiti., (L. 1 agosto 1907, testo
unico sanitario art. 32 e 34 ; L. 17 agosto 1907, testo unico sulla Giunta prov. arnm,, art. 1 n. 12).
Contro il licenziamento del medico condotto pronunciato
per motivi disciplinari durante il periodo di prova è dato ricorso contenzioso in merito alla Giunta prov. amm. (1)
La Sezione ecc. (Omissis). — Considerato che la pri
ma questione che si dibatte fra le parti contendenti è
quella della competenza o meno della Giunta prov. amm.
a pronunciare sul ricorso del dott. Guyot-Bourg. Coriside* ito in proposito che, per il combinato dispo
sto degli i 32 e 34 della vigente legge sulla .sanità
pubblica, le deliberazioni con le quali vengono lincenziati
i medici condotti per fine del periodo di proya sono im
pugnabili soltanto per motivi di legittimità, mentre quelle
con le quali si licenziano i sanitari che hanno già "acqui
stata la stabilità sono impugnabili anche in merito. Su
questi due punti la giurisprudenza è ormai costante, e
le parti non dissentono. Rimane, però a risolvere la que stione se sia op'pur no sindacabile in merito, il che, in
altri termini, significa se sia impugnabile innanzi alla
Giunta prov. amm. una deliberazione consiliare con la
quale un medico condotto dui-ante il periodo di prova, sia licenziato in tronco per motivi disciplinari ;
Considerato a tale riguardo che le decisioni citate
dalle due parti in causa non si occupano ex professo di
tale questione. Invero, in quella riportata dal ricorrente
(De Cardoha c. Comune di Cantiano) fu ritenuta bensì
implicitamente la competenza della Giunta prov. amm. ; ma su tale competenza non era stata sollevata eccezione
né nel primo nè nel secondo grado del giudizio. Le varie
decisioni, poi, invocate dal resistente contengono, è vero, delle espressioni con le quali sembra si sia voluta limitare
la Competenza di merito della Giunta prov. amm. ai licen
ziamenti dei medici divenuti stabili ; ma è da notare che si
trattava sempre di medici in prova licenziati per fine del
periodo di esperimento ; talché la Sezione dovette tener
presenti le circostanze dei casi che le si presentavano, e
la esclusione della competenza di merito allora pronun ciata non può senz'altro estendersi alla fattispecie diversa
che ora si deve esaminare ; Considerato che lo art. 23 della legge sanitaria dice
testualmente : « Il licenziamento del medico condotto du
rante il periodo di prova deve essere deliberato almeno
tre mesi prima della scadenza del biennio ». Queste pa role dimostrano in modo non dubbio che il legislatore ebbe unicamente di mira la ipotesi di licenziamento per termine di esperimento, e non il licenziamento deliberato
in qualunque momento per motivi disciplinari. Interpre tando diversamente la legge, si verrebbe alla assurda
conseguenza che un medico al quale manchino meno di
tre mesi per terminare il periodo di prova, non potrebbe mai esser licenziato in tronco, anche se colpevole di man
canze gravissime, ma il Comune dovrebbe lasciare che il
sanitario indegno acquistasse la stabilità, per attuare, poi, la lunga procedura tracciata dallo art. 34 per il licenzia
(1) L'ipotesi va distinta (la quella d.d licenziamento per fins del periodo ài prova, in ordine alla quale è oramai costante la
giurisprudenza ohe ammette solo il ricorso alla IY Sezione
(vedi da ultimo IY Sezione, 6 ottobre 1916, Foro it., 1917, III, 25 con la"relativa di nota richiami); e rientra pertanto nell'ipotesi generale di licenziamento di impiegati comunali, per la quale è indistintamente ammesso, qualunque ne sia il motivo, il ri
corso contenzioso in merito alla Giunta prov. amm. Vedi da
ultimo in argomento XV Sezione, 22 marzo 1918, retro, eoi. 137 ed una successiva decisione 14 gnigno 1918, che pubblicheremo quanto prima.
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