sezione IV; decisione 4 marzo 1993, n. 238; Pres. Quartulli, Est. Numerico; Commissione dicontrollo regione Lazio (Avv. dello Stato Cocco) c. Regione Lazio (Avv. Scoca, Chiappetti).Conferma Tar Lazio, sez. I, 10 maggio 1990, n. 469Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994),pp. 183/184-185/186Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188321 .
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PARTE TERZA
recupero di iscrizione diversamente regolamentati dall'art. 25».
Ciò in quanto tale circolare mira ad escludere il rilievo di
elementi presuntivi nel momento in cui si provvede all'iscrizione
dell'impresa avente causa — secondo quanto avveniva in prece denza — ma non affronta la diversa questione della partecipa zione di detta impresa alle gare nelle more della procedura di
retta al recupero. Né può accedersi alla tesi dell'appellante secondo la quale
si potrebbe prescindere nella prospettiva della legittimazione me
dio tempore della impresa, da una presunzione di idoneità ad
ottenere l'iscrizione, poiché, come sopra si è visto, la legittima zione interinale dell'impresa alla gara non si fonda su presun zioni ma sulla continuità sancita dall'art. 25 dell'impresa avente
causa rispetto a quella dante causa.
L'appello, pertanto, va respinto.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 4 marzo 1993,
n. 238; Pres. Quartulli, Est. Numerico; Commissione di
controllo regione Lazio (Avv. dello Stato Cocco) c. Regione Lazio (Aw. Scoca, Chiappetti). Conferma Tar Lazio, sez.
I, 10 maggio 1990, n. 469.
Atto amministrativo — Atto collegiale — Maggioranza qualifi cata — «Quorum» funzionale — Mancata determinazione di
«quorum» strutturale — Autonomia (L. reg. Lazio 28 feb
braio 1980 n. 17, istituzione del difensore civico, art. 7).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Candidato
alla carica di difensore civico — Mancata verifica preventiva — Irrilevanza (L. reg. Lazio 28 febbraio 1980 n. 17, art. 8).
È legittima la deliberazione del consiglio regionale adottata a
maggioranza assoluta dopo che nei tre scrutini precedenti non
era stato possibile raggiungere la maggioranza qualificata dei
tre quarti richiesta, anche se non hanno partecipato al voto
i tre quarti degli aventi diritto. (1)
(1) La sentenza di primo grado, ora confermata, Tar Lazio, sez. I, 10 maggio 1990, n. 469, massimata in Foro it., Rep. 1991, voci Atto
amministrativo, n. 93 e Regione, n. 130, è riportata in Foro amm., 1990, 2842.
Sugli organi collegiali e sui rapporti fra quorum costitutivo e quorum deliberativo, cfr. Corte conti 10 dicembre 1991, n. 114, Foro it., 1992,
III, 483, con nota di richiami.
Sul computo degli astenuti rispetto alla sussistenza del quorum fun
zionale, cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 1991, n.
538, id., Rep. 1991, voce Atto amministrativo, n. 96 (gli astenuti —
abbiano o meno dichiarato di astenersi — devono essere computati nel
la formazione del quorum funzionale, dovendo gli stessi essere conside
rati non degli indifferenti bensì come membri che non approvano la
proposta medesima).
Sull'ipotesi inversa di determinazione del solo quorum costitutivo ed assenza di una previsione circa il quorum deliberativo, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 1991, n. 539, ibid., voce Sanità pubblica, n. 140 (vali dità delle deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei componenti
presenti alla seduta, a condizione che sia rispettato il quorum strutturale). Per il momento nel quale deve essere valutata la sussistenza del quo
rum strutturale, cfr. Trib. Milano 11 aprile 1988, id., Rep. 1988, voce
Società, n. 375 (il quorum costitutivo deve sussistere solo in sede di costituzione dell'assemblea e non anche al momento della votazione; la sussistenza del quorum deliberativo va invece accertata in sede di
votazione). In dottrina, cfr. Rizzo, Brevi notazioni sui sistemi e i modi di vota
zione degli organi collegiali amministrativi e delle assemblee parlamen tari, in Ammin. it., 1984, 661.
Il Foro Italiano — 1994.
È legittima la designazione di un candidato alla carica di difen
sore civico che non sia stata preceduta dalla verifica delle even
tuali situazioni di incompatibilità previste dalla legge, in quanto
tale verifica va compiuta unicamente in riferimento al sogget
to eletto alla carica suddetta e non rileva al momento della
designazione. (2)
Diritto. — (Omissis). L'impugnativa è, dal canto suo, infon
data nel merito.
Il primo profilo d'appello tratta il tema del quorum per l'a
dunanza di un collegio amministrativo.
A tal proposito, non si può ascrivere alla sentenza censurata
di aver mal compreso la 1. reg. Lazio 28 febbraio 1980 n. 17,
sull'elezione del difensore civico, laddove, all'art. 7, 2° e 3°
comma, fissa i quorum dei tre quarti per le prime tre votazioni
e quello della maggioranza assoluta per la quarta.
Proprio la lettera della legge, cui la difesa pubblica intende
«agganciarsi», appare chiara nello stabilire dei semplici quorum
funzionali, validi solamente per le votazioni e non anche per
la strutturazione e la legittimazione dell'organo.
Rettamente il Tar richiama in argomento il diverso scopo dei
quorum strutturale e funzionale nell'attività degli organi colle
giali, il primo operante sulla validità della seduta ed il secondo
sulla validità dell'espressione della volontà deliberativa; è stato
altrimenti detto che il primo fonda le proprie ragioni sul feno
meno della «collaborazione» ed il secondo su quello del «con
senso» nelle votazioni.
Dalla diversità dei due istituti, riscontrabile sia a livello ope
rativo che razionale, il primo giudice trae la convinzione, qui
condivisa, che i distinti «numeri legali» possano essere differen
temente fissati, e diversamente calcolati e siano verificabili in
momenti diversi.
In sostanza, il quorum strutturale deve essere stabilito testual
mente e particolarmente, perché se questo non avviene, vige
la regola — ripresa anche nello statuto regionale (ed il Tar si
è limitato a cogliere l'adesione a quella regola generale anche
in seno alle disposizioni statutarie, senza alcuna ultrapetizione,
ma con semplice argomentazione rafforzativa) — della maggio
ranza assoluta dei componenti del collegio.
Nella specie, si ribadisce, questa testuale statuizione è mancata.
D'altronde, viste le conseguenze prodotte sulla validità delle
deliberazioni, una speciale strutturazione minima del collegio,
(2) Sull'impossibilità della verifica dell'eleggibilità (o della compati bilità con la carica) anteriormente od indipendentemente dall'elezione
del soggetto interessato, cfr. Cass. 19 maggio 1992, n. 5986, Foro it.,
Rep. 1992, voce Elezioni, n. 170.
Sulla differenza fra ineleggibilità ed incompatibilità, cfr., da ultimo, Trib. Nicosia 8 agosto 1990, ibid., n. 124 (l'ineleggibilità attiene a con
dizioni soggettive che ostano all'esercizio del diritto di elettorato passi
vo, mentre l'incompatibilità attiene ad una condizione dell'eletto che — ove non rimossa nelle forme e nei termini di legge — impedisce il mantenimento del raggiunto risultato elettorale).
Sull'incompatibilità dell'incarico di difensore civico con il mandamento
di consigliere comunale, cfr. Tar Lombardia, sez. Brescia, 4 luglio 1992,
796, ibid., voce Comune, n. 373.
Sull'insindacabilità dei motivi della lite pendente con il comune che
costituisca come causa di incompatibilità, cfr. Cass. 16 febbraio 1991, n. 1666, id., 1992, I, 865, con nota di richiami.
Sulla trasformazione automatica delle condizioni di ineleggibilità che
sopravvengano nel corso del mandato in cause di incompatibilità ostati
ve alla permanenza in carica, cfr. Cons, giust. amm. sic. 19 marzo
1991, n. 88, id., Rep. 1992, voce Sicilia, n. 96.
Sui termini per la rimozione tempestiva delle cause di incompatibili
tà, cfr. Trib. Genova 20 luglio 1990, id., Rep. 1991, voce Elezioni, n. 123.
Sull'inidoneità di una rinuncia limitata nel tempo ad eliminare le si
tuazioni di incompatibilità, cfr. Tar Puglia, sez. Lecce, 25 ottobre 1989, n. 811, id., Rep. 1990, voce Comune, n. 225.
Sul difensore civico, cfr. Tar Liguria, sez. II, 18 febbraio 1992, n.
24, id., 1993, III, 535, con nota di Aibenzio, Appunti sul difensore civico regionale nella prospettiva di una sua riforma.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
in sede di assenso alla riunione, assume carattere eccezionale, ossia non può che discendere dallo stretto diritto e non è desu
mibile dall'interpretazione analogica della statuizione sul quo rum funzionale, in ipotesi dai numeri legali per le votazioni sanciti
dalla legge regionale sul difensore civico.
A parte ogni considerazione circa le differenziazioni sul pia no finalistico e razionale a base dei due quorum, una soluzione
differente esalterebbe talmente il c.d. principio della «collabo
razione», da porre la maggioranza assoluta dei consiglieri alla
mercé del diritto di veto di una ridotta minoranza (un quarto
più uno, pari a sedici consiglieri su un plenum di sessanta);
questa minoranza sarebbe, infatti, in condizione di bloccare l'av
vio dell'elezione, non partecipando alle tre prime votazioni ed
anzi, alla stregua del ragionamento sotteso alla determinazione
di controllo, non partecipando unicamente alla prima, perché basterebbe una simile mancanza ad impedire qualsiasi legittimo
prosieguo delle operazioni elettorali, o meglio perfino qualsiasi
discussione sul punto. L'assurdità di una conseguenza siffatta, in mancanza di una espressa volontà legislativa che se ne faccia
carico, costituisce la migliore riprova dell'illegittimità del moti
vo di annullamento evidenziato dalla commissione statale di con
trollo sugli atti regionali, motivo che a buon diritto la sentenza
di prime cure ha sindacato.
Anche la seconda linea di appello va respinta. Il Tar ha giustamente considerato che la commissione aveva
illegittimamente introdotto la seconda ragione di annullamento,
consistente in una pretesa mancata evidenziazione, nella delibe
ra regionale, della verifica di inesistenza delle condizioni di in
compatibilità alla carica in capo al candidato poi eletto.
La motivazione del tribunale va, anzi, integrata con ulteriori
argomenti che ne rafforzano al decisione.
L'art. 8 1. reg. 17/80 stabilisce, ai primi due commi, condi
zioni positive (status di elettore) e negative (relative al non esse
re titolare di alcuni munera politici od amministrativi) per poter
essere designati alla candidatura.
Il 3° comma evidenzia poi delle situazioni di incompatibilità,
che, non parlandosi più del «designato», evidentemente si rife
riscono a chi già sia stato eletto e, dunque, vanno controllate
dall'ente regione dopo l'elezione, onde consentire lo svolgimen
to della carica, già conferita, senza confusioni e/o conflitti di
fedeltà: si parla, cosi, di incompatibilità con l'esercizio di altre
attività di lavoro autonomo o dipendente, di commercio o pro fessione.
Insomma, lo schema della norma pare essere lo stesso vigente
a proposito dei rapporti fra gli istituti dell'ineleggibilità e del
l'incompatibilità per i componenti degli organi assembleari de
gli enti locali. Nella descritta situazione normativa, si spiega come il consi
glio regionale non debba formalmente attestare di avere effet
tuato il controllo di incompatibilità, una volta che abbia esami
nato il curriculum del designato, dal quale nella sostanza possa
desumersi l'assenza delle condizioni preclusive della designazione. È quanto si è realizzato nella fattispecie.
Dal deposito del resoconto integrale della discussione sottesa
alla delibera di elezione, si arguisce che il consiglio ha potuto
vagliare la carriera del valoroso magistrato poi nominato quale
difensore civico. Né si è trattato di un richiamo puramente ceri
moniale, contrariamente all'assunto dell'avvocatura, in quanto
le forze politiche, sulla figura del designato e su quella di altre
personalità (non ancora candidate), hanno seriamente discusso.
Tanto evidenziato, non resta che confermare la pronuncia di
prime cure, le cui argomentazioni, in questa sede ripetute ed
integrate, possono cosi riassumersi: — la disposizione applicata non richiedeva — anche per il
modo in cui essa dispone — che si desse atto di una verifica
di incompatibilità; — in concreto, non si evidenziano nel curriculum, pienamen
te analizzato dal consiglio, condizioni di «non designabilità»
(per quelle di incompatibilità propriamente dette — qui si ag giunge — se ne sarebbe dovuto parlare successivamente all'e
lezione);
Il Foro Italiano — 1994.
— la commissione di controllo si è limitata a rappresentare un preteso vizio meramente formalistico, senza annunciare qua le fosse la causa di incompatibilità, o, più rettamente, di non
candidabilità, viziante l'elezione; — non è vero che la commissione sarebbe stata cosi indotta
ad esercitare un potere di indagine ad essa non spettante; anche
a sorvolare sulla facoltà di richiesta di chiarimenti ad essa com
missione appartenente e della quale non consta l'esercizio, sta
di fatto che sarebbe stato assai facile annotare una delle quali
tà, sopra accennate, pregiudicanti la stessa sottoposizione al giu dizio del consiglio, ove esistente alla stregua del ripetuto cur
riculum; — a tutto concedere (e senza supporre una contraddizione
od una perplessità da parte del decidente), si potrebbe ipotizza re una semplice irregolarità, non sanzionabile, e del resto non
sanzionata, con la conseguenza della illegittimità della nomina
dall'art. 8 1. reg. Un ragionamento del genere si colloca nell'in
dirizzo giurisprudenziale pacifico, valido, per esempio, nelle pro cedure di gara, secondo cui le semplici irregolarità formali non
producono nullità dell'atto se questo effetto non sia espressa mente previsto in seguito a quelle irregolarità e se l'atto abbia
raggiunto lo scopo senza ulteriori illegittimità. (Omissis)
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 21 gennaio 1993,
n. 66; Pres. Laschena, Est. Varrone; Ente regionale per la
gestione del diritto allo studio di Padova (Avv. Cultrera)
c. Sirpresi ed altri (Avv. Mauceri). Annulla Tar Veneto 15
gennaio 1987, n. 18.
Impiegato degli enti locali — Sciopero articolato — Trattenuta
della retribuzione per l'intera giornata — Legittimità — Fat
tispecie (L. 11 luglio 1980 n. 312, nuovo assetto retributivo
funzionale del personale civile e militare dello Stato, art. 171;
1. reg. Veneto 22 gennaio 1981 n. 1, recepimento del secondo
accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario. Modifiche ed integrazioni della 1. reg. 24 agosto 1979 n. 65, art. 13).
Deve ritenersi pienamente legittima la delibera dell'ente regio
nale per la gestione del diritto allo studio di Padova che, nel
disporre la trattenuta per l'intera giornata lavorativa nei con
fronti dei dipendenti che avevano attuato un c.d. sciopero
articolato, ha motivato la propria determinazione con riferi
mento alla valenza pubblica del servizio ed alta ripercussione del tipo di sciopero sul risultato del servizio stesso, atteso
che la «durata» dell'astensione va considerata anche con rife
rimento alle modalità con le quali essa è attuata. (1)
(1) In termini, per impiegati dell'amministrazione comunale, Tar Lom
bardia, sez. Ili, 22 dicembre 1984, n. 304, Foro it., Rep. 1985, voce
Impiegato dello Stato, n. 710 (nella specie, si trattava di vigili urbani
che avevano attuato uno sciopero parziale, effettuando a loro scelta
solo alcuni servizi, astenendosi dal servizio serale, notturno e festivo
e dalla guida di automezzi d'ufficio); per impiegati dell'amministrazio
ne provinciale, Tar Lombardia, sez. Ili, 18 giugno 1991, n. 261, id.,
Rep. 1991, voce cit., n. 876 (anche nella specie si trattava di un c.d.
sciopero bianco, con trasformazione dell'orario di lavoro, astensione
dagli straordinari, scelta dei compiti da svolgere); per gli impiegati sta
tali, in ossequio a quanto disposto dall'art. 171 1. 312/80, la giuris
prudenza è unanime nel ritenere la legittimità della trattenuta della re
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