+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 5 luglio 1989, n. 452; Pres....

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 5 luglio 1989, n. 452; Pres....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: truonghuong
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
sezione IV; decisione 5 luglio 1989, n. 452; Pres. Buscema, Est. Ferrari; Sindacato italiano dirigenti del servizio sanitario - Sidirss ed altro (Avv. Scoca) c. Pres. cons. ministri ed altri (Avv. dello Stato Russo), Federazione nazionale lavoratori della funzione pubblica - Cgil (Avv. Lombardo Comite, Aguglia) ed altri. Conferma Tar Lazio, sez. I, 19 febbraio 1986, n. 237 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990), pp. 83/84-87/88 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23182975 . Accessed: 25/06/2014 01:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.73.34 on Wed, 25 Jun 2014 01:44:38 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione IV; decisione 5 luglio 1989, n. 452; Pres. Buscema, Est. Ferrari; Sindacato italianodirigenti del servizio sanitario - Sidirss ed altro (Avv. Scoca) c. Pres. cons. ministri ed altri(Avv. dello Stato Russo), Federazione nazionale lavoratori della funzione pubblica - Cgil (Avv.Lombardo Comite, Aguglia) ed altri. Conferma Tar Lazio, sez. I, 19 febbraio 1986, n. 237Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990),pp. 83/84-87/88Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23182975 .

Accessed: 25/06/2014 01:44

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 62.122.73.34 on Wed, 25 Jun 2014 01:44:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE TERZA

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 5 luglio 1989, n.

452; Pres. Buscema, Est. Ferrari; Sindacato italiano dirigenti del servizio sanitario - Sidirss ed altro (Aw. Scoca) c. Pres. cons,

ministri ed altri (Avv. dello Stato Russo), Federazione nazionale

lavoratori della funzione pubblica - Cgjl (Aw. Lombardo Comite,

Aguglia) ed altri. Conferma Tar Lazio, sez. I, 19 febbraio 1986, n. 237.

Impiegato dello Stato e pubblico — Regolamentazione pattizia —

Accordo collettivo — Dissenso di organizzazione sindacale — Ir

rilevanza (L. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sa

nitario nazionale, art. 47; 1. 29 marzo 1983 n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego, art. 6; d.p.r. 25 giugno 1983 n. 348, norme

risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamen

to economico del personale delle unità sanitarie locali).

Impiegato dello Stato e pubblico — Regolamentazione pattizia —

Accordo collettivo — Trattativa — Esclusione di organizzazione sindacale dissenziente (L. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 47; 1. 29

marzo 1983 n. 93, art. 6; d.p.r. 25 giugno 1983 n. 348).

Impiegato dello Stato e pubblico — Regolamentazione pattizia —

Ambito — Interesse di organizzazione sindacale alla contestazione — Insussistenza —

Regolamentazione del rapporto dei dirigenti delle Usi — Legittimazione (L. 29 marzo 1983 n. 93; d.p.r. 25

giugno 1983 n. 348). Impiegato dello Stato e pubblico — Regolamentazione pattizia —

Accordo sindacale quale fonte della disciplina del rapporto —

Contrasto con prìncipi costituzionali — Insussistenza (Cost., art.

97, 117; 1. 29 marzo 1983 n. 93; d.p.r. 25 giugno 1983 n. 348). Sanitario — Dirigenti amministrativi delle Usi — Equiparazione ai

dirìgenti statali — Indennità dei medici — Straordinario e anzia

nità — Esclusione (L. 29 marzo 1983 n. 93, art. 26; d.p.r. 25 giu

gno 1983 n. 348).

Legittimamente la presidenza del consiglio dei ministri ha applica

to, durante lo svolgimento del procedimento amministrativo che

ha portato all'emanazione del d.p.r. 25 giugno 1983 n. 348 (con tenente norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie loca

li), la nuova disciplina intervenuta secondo l'art. 6 I. 29 marzo

1983 n. 93 ed ha, quindi, utilizzato il procedimento autoritativo

da questa norma prefigurato per approvare l'accordo sottoscrit

to da alcune delle organizzazioni sindacali partecipanti alle trat

tative, nonostante il dissenso manifestato dall'organizzazione sin

dacale rappresentante i dirigenti del servizio sanitario. (1) Il dissenso manifestato da una delle organizzazioni sindacali (nella

specie, sindacato italiano dirigenti del servizio sanitario) circa l'i

potesi di accordo nazionale per il trattamento economico del per sonale delle Usi concordato dalle altre delegazioni partecipanti alle trattative, comporta l'automatica auto-esclusione dell'orga

nizzazione sindacale dissenziente dal prosieguo del procedimen to e della contrattazione. (2)

Un sindacato non ha interesse a dolersi del fatto che una norma

affidi allo strumento dell'accordo sindacale la regolamentazione sostanziale di taluni aspetti del rapporto di lavoro che, altrimen

ti, sarebbero (o potrebbero) essere devoluti alla legge oppure al

l'atto autoritativo unilaterale e, pertanto, il sindacato italiano di

rigenti del servizio sanitario nazionale non ha interesse a negare all'accordo sindacale recepito nel d.p.r. 25 giugno 1983 n. 348

la legittimazione a fungere da strumento di regolamentazione del

rapporto di lavoro dei dirigenti amministrativi delle Usi. (3)

(1-3) Sulla partecipazione delle varie organizzazioni sindacai! alie trat tative per la stipulazione degli accordi collettivi, il trattamento di quelle dissenzienti e la legittimità della conclusione degli accordi stessi anche con l'esclusione di queste ultime, purché sia stato rispettato il «divieto alla trattativa» in sede nazionale, v. Pret. Milano IO aprile 1989, Foro

it., 1989, I, 2303 (che ha ritenuto non sussistente l'obbligo del datore di lavoro di tratiarc per la stipulazione di contratto integrativo aziendale con organizzazione sindacale non firmataria del contratto collettivo na

zionale; nello stesso senso Pret. Cosenza 30 ottobre 1989 e sulla legittimi tà del raggiungimento di un accordo separato con alcuni soltanto dei sindacati partecipanti alle trattative, Pret. Torino 28 novembre ì988, en trambe in questo fascicolo, con nota di richiami di P. Bellocchi), non

ché, con riferimento specifico alla contrattazione conseguente alla legge quadro 93/83, Tar l.azio, sez. I, 17 dicembre 1987, n. 1986, id., 1988, III, 517 (sulla legittimità della trattativa «per tavoli separati»); 17 giugno 1987, n. 1163, ibid., 533, con noia di richiami (sulla legittimazione del

l'organizzazione sindacale dissenziente ad impugnare il decreto pre sidenziale recettivo dell'accordo nazionale); Cons Stato, sez. IV,

Il Foro Italiano — 1990.

Lo strumento dell'accordo sindacale quale fonte della disciplina del rapporto di lavoro dipendente nell'ambito del servizio sani

tario nazionale non contrasta né col principio della potestà nor

mativa delle regioni in materia di disciplina del rapporto di

lavoro regionale (art. 117 Cost.) né con quello della riserva

di legge in materia di organizzazione degli uffici pubblici (art. 97 Cost.) e, pertanto, legittimamente è stato disciplinato col

d.p.r. 25 giugno 1983 n. 348 il trattamento economico del per sonale delle unità sanitarie locali, compresi i dirigenti ammini

strativi. (4) I dirigenti amministrativi delle Usi non hanno diritto — in man

canza di un 'espressa previsione normativa — all'equiparazione ai dirigenti dello Stato e parastato di cui all'art. 261. 29 marzo

1983 n. 93 e non hanno, altresì, diritto alle indennità di tempo

pieno e di responsabilità primaria/e attribuite al personale me

dico, né al calcolo del compenso per lavoro straordinario in

misura pari a quello per lavoro ordinario, né ad un diverso

calcolo dell'anzianità pregressa e ad un diverso scaglionamento nel tempo dei benefici contrattuali rispetto a quanto disciplina to nell'accordo collettivo nazionale recepito nel d.p.r. 25 giu

gno 1983 n. 348. (5)

7 aprile 1988, ti. 305, id., Rep. 1988, voce Impiegato dello Stato, n. 964; sez. V 17 ottobre 1987, n. 634, id., 1988, III, 277; Tar Lazio, sez. Ili, 3 marzo 1987, n. 289, id., Rep. 1987, voce cit., n. 1000; sez. I 19 marzo

1985, n. 390, id., Rep. 1985, voce cit., n. 821 (sulla non necessità di

motivazione, nel decreto presidenziale recettivo dell'accordo nazionale, in ordine ai rilievi avanzati dalle organizzazioni sindacali dissenzienti); Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 1988, n. 42, ibid., n. 965 (sulla legittimi tà, ai sensi dell'art. 14 1. 93/83, dell'operato dell'amministrazione che abbia sottoposto ad una organizzazione sindacale per l'approvazione il testo dell'accordo già formulato con le altre organizzazioni).

In ordine al procedimento di contrattazione collettiva introdotto dalla 1. 93/83, con riferimento al d.p.r. 348/83 e, in generale, al settore dei

dipendenti Usi, Corte cost. 25 luglio 1984, n. 219, id., 1985, I, 67, con note di A. Romano e V. Caianiello, ha ritenuto applicarsi non il proce dimento previsto dagli art. 9 e 10 1. 93/83 ma quello «centralizzato» pre visto dall'art. 8, mentre Tar Sardegna 24 marzo 1988, n. 231, id., Rep. 1988, voce cit., n. 973; Tar Lazio, sez. I, 21 novembre 1987, n. 1790, ibid., voce Sanitario, n. 194 e 13 novembre 1985, n. 1303, id., Rep. 1986, voce Impiegato dello Stato, n. 921, andando in contrario avviso a quanto statuito nella prima massima della decisione in epigrafe, ha ritenuto ap plicabile al d.p.r. 348/83 la disciplina pattizia contenuta nell'art. 47, 8° e 9° comma, 1. 23 dicembre 1978 n. 833, anziché quella introdotta dalla 1. 93/83; per il carattere tassativo e non meramente indicativo delle dispo sizioni sui procedimenti di contrattazione previsti dalla 1. 93/83 escluso da Tar Toscana 9 maggio 1988, n. 596, id., Rep. 1988, voce cit., n.

944, è la posizione unanime della Corte conti, sez. contr., 3 luglio 1987, n. 1805, ibid., n. 974; 1° luglio 1987, n. 1793, ibid., n. 1001; 26 maggio 1987, n. 1773, ibid., n. 1006. Per ulteriori riferimenti: sui limiti, specie temporali, di applicabilità del procedimento di contrattazione collettiva ex 1. 93/83 rispetto alla legislazione previgente, Corte conti, sez. contr., 28 giugno 1985, nn. 1570 e 1569, id., 1986, III, 8, con nota di richiami; su! d.p.r. 348/83 e la disciplina della contrattazione collettiva per i dipen denti ospedalieri (oggi, delle Usi), Tar Lazio, sez. I, 1° febbraio 1989, n. 99, id., 1989, III, 476; sull'interesse a ricorrere, Cons. Stato, sez. I, 1° febbraio 1985, n. 130/85, id., 1987, III, 435.

(4) Il contrasto con gli art. 97 e 117 Cost, della normativa che introdu ce la contrattazione collettiva come fonte di disciplina del rapporto di

pubblico impiego è stato escluso dalla giurisprudenza, a tutti i livelli: v.. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 1988, n. 784, Foro it., Rep. 1988, voce Impiegato dello Stato, n. 962; 4 maggio 1988, n. 380, ibid., n. 963; 20 aprile 1988, n. 342, ibid., voce Sanitario, n. 164; Tar

Lazio, sez. I, 23 marzo 1988, n. 359, ibid., voce Impiegato dello Stato, n. 967; 12 dicembre 1986, n. 2266, id., 1988, III, 174; Corte cost. 7

luglio 1988, ri. 780, id., 1989, I, 3520 e richiamata nella Rassegna di

giurisprudenza della Cone costituzionale in materia di pubblico impiego, n. 24, ibid., 3532.

Per riferimenti sui decreti presidenziali recettivi degli accordi nazionali nel pubblico impiego e nella sanità, loro natura ed interpretazione, v. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 1989, n. 387, che segue, nonché, con

specifico riferimento al rapporto dei dipendenti delle unità sanitarie loca

li, Tar Lazio, sez. 1, !2 dicembre 1986, n. 2266, id., 1988, III, 174.

(5) In termini, per la legittimità del trattamento differenziato del perso nale medico da quello amministrativo, in sede di d.p.r. 348/83, Cons.

Stato, sez. I, 12 luglio 1985, n. 1012, Foro it., Rep. 1988, voce Sanitario, nn. 151-155; pei la legittimità dell'omessa attribuzione al personale non medico delle voci retributive relative a particolari attività connesse all'ap partenenza ai ruoli del personale medico, quuli l'indennità di tempo pie no e di responsabilità primariale, Cons. Stato, sez. V, 23 dicembte 1986, n. 685, id., Rep. 1987, voce cit., n. 258; Tar Lazio, sez. I, 20 agosto 1986, n. 1071, ibid., n. 270; 19 febbraio 1986, n. 237, id., Rep. 1986,

This content downloaded from 62.122.73.34 on Wed, 25 Jun 2014 01:44:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Diritto. — 1. - Sostiene l'appellante (primo motivo) che, poi ché le trattative per la stipula del nuovo accordo sindacale erano

state condotte sin dall'inizio nel rispetto della disciplina dettata

dall'art. 47, 8° comma, 1. 23 dicembre 1978 n. 833, l'amministra

zione non poteva superare il dissenso manifestato dallo stesso

appellante sull'ipotesi di accordo concordata dalle due delegazio ni (pubblica e sindacale) facendo ricorso al procedimento autori

tativo previsto dall'art. 6, 7° comma, 1. 23 marzo 1983 n. 93, dal momento che la legge-quadro sul pubblico impiego era entra

ta in vigore quando le trattative stesse si erano sostanzialmente

concluse.

Tale essendo l'esatto contenuto della censura originaria, quale risulta dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le am

pie ed articolate argomentazioni svolte dal Tar per dimostrare

l'impossibilità di ricondurre la figura dell'accordo sindacale nello

schema del contratto collettivo di diritto comune — anche se esatte

in linea di principio — non paiono del tutto pertinenti rispetto al thema decidendum: la contestazione mossa con il primo mezzo

non riguarda, infatti, la necessità per l'amministrazione di acqui sire il consenso di tutte le organizzazioni sindacali legittimate alla

trattativa, come condizione perché l'accordo sindacale venga a

giuridica esistenza, bensì il modus procedendi seguito dalla stessa

amministrazione per superare il dissenso manifestato da una di esse.

Senonché, anche cosi precisata, la censura è parimenti infon

data essendo principio da tempo recepito nella giurisprudenza del

giudice amministrativo che, ove durante lo svolgimento di un pro cedimento amministrativo sopravvenga una nuova legge discipli natrice dello stesso, la legittimità dei singoli atti della sequenza

procedimentale va verificata con riferimento alla situazione di fatto

e di diritto esistente al momento in cui ciascuno di essi viene

in essere, a meno che norme particolari non dispongano in senso

contrario (Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 1980, n. 330, Foro it.,

Rep. 1980, voce Atto amministrativo, n. 50; 26 novembre 1974, n. 895, id., Rep. 1974, voce cit., n. 50; Cons, giust. amm. sic.

30 novembre 1977, n. 191, id., Rep. 1978, voce cit., n. 43). Di conseguenza, poiché sia l'art. 47 della legge di delega (n.

833 del 1978) che l'art. 30 della legge delegata (d.p.r. n. 761 del

1979) non contengono alcuna disposizione relativa all'ipotesi di

dissenso di una organizzazione sindacale rispetto alla soluzione

concordata dagli altri organismi che partecipano alle trattative,

legittimamente l'amministrazione ha utilizzato il procedimento al

l'uopo prefigurato dalla legge-quadro, che era entrata in vigore al momento in cui il dissenso si era manifestato.

D'altro canto l'intervento autoritativo del governo era stato pro vocato dallo stesso appellante il quale in data 23 maggio 1983 (e,

quindi, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge-quadro) aveva inviato alla presidenza del consiglio dapprima un telegram ma e, successivamente, una nota di osservazioni nella quale illustrava

i motivi che non gli consentivano di sottoscrivere l'accordo. Ciò sta

a significare che anche il sindacato appellante aveva individuato nel

nuovo procedimento introdotto dall'art. 6 della legge-quadro lo stru

mento — immediatamente operativo — idoneo a comporre il con

flitto insorto fra le parti intervenute nelle trattative.

voce cit., n. 439; sez. Latina 22 luglio 1987, n. 532, id., Rep. 1987, voce

cit., n. 281; per la legittimità e le conseguenze dello scaglionamento nel

tempo dell'attribuzione di benefici economici nel pubblico impiego, Cons.

Stato, sez. VI, 3 febbraio 1988, n. 149, ed altre, id., 1988, III, 133.

L'equiparazione del trattamento economico ordinario del direttore am ministrativo a quello del direttore sanitario è stata ritenuta legittima da Cons, giust. amm. sic. 18 dicembre 1987, n. 282, id., Rep. 1988, voce

cit., n. 305; Tar Umbria 27 novembre 1987, n. 421, ibid., n. 354; Cons.

Stato, sez. V, 14 maggio 1986, n. 254, id., Rep. 1986, voce cit., n. 409

(per il regime anteriore alla 1. 833/78); ma illegittima, per ospedale con

più di cinquecento posti letto ai sensi dell'Anul 17 dicembre 1978, da Tar Toscana 16 aprile 1988, n. 500, ibid., n. 349.

La legittimità del trattamento orario per lavoro straordinario dettato

per il personale Usi dagli accordi collettivi, in difformità con quello del lavoro privato o degli altri settori del pubblico impiego, è stata affermata da Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 1987, n. 175, id., Rep. 1987, voce cit.. ri. 434; Tar Lazio, sez. I, 20 agosto 1986, n. 1071, ibid., n. 272.

In dottrina si segnalano, fra le opere dì carattere generale più recenti in materia: Papadla - Proia - Codispoti - Spanò, Commento teorico

pratico al contratto dei dipendenti del servizio sanitario nazionale, Mag

gioii. Rimini, 1988; G. Ferrari, Codice delle norme sul rapporto d'im

piego dei dipendenti delle Usi. Regioni italiane, Roma, 1988; G. Pasini, Unità sanitarie locali (Usi) (personale delle), voce del Novissimo digesto,

appendice, Torino, 1987, VII.

il. Foro It adamo 1990

2. - Il quarto motivo di appello, che per ragioni di ordine logi co deve essere esaminato con precedenza sugli altri, introduce

una censura subordinata rispetto a quella ora definita.

La tesi esposta è che la legge-quadro, quand'anche consentisse

di superare il dissenso manifestatosi all'interno della delegazione sindacale mediante un intervento autoritativo del governo, non

autorizzerebbe giammai quest'ultimo ad estromettere dal prosie

guo del procedimento il sindacato che dissente rispetto alle solu

zioni concordate dalle altre organizzazioni sindacali con la dele

gazione pubblica. Di conseguenza, la delibera del consiglio dei

ministri, di approvazione dell'accordo, dovrebbe considerarsi il

legittima sia per carenza di un presupposto essenziale (il previo consenso di una delle componenti la delegazione sindacale) che

per vizio del procedimento. Il collegio esprime l'avviso che anche

questa censura debba considerarsi infondata, in entrambi i profili nei quali essa si articola.

È infatti la stessa organizzazione sindacale dissenziente che, ri

fiutandosi di sottoscrivere l'ipotesi di accordo concordata dalle

due delegazioni, si pone da sola ed automaticamente al di fuori

del procedimento, senza che a questo scopo sia necessario o in

fluente l'intervento autoritativo ai un terzo.

Questa conclusione apparirà chiara ove si consideri che quello che le leggi definiscono «accordo sindacale» non è un contratto, ma è solo una proposta di regolamentazione del rapporto di lavo

ro dei pubblici dipendenti operanti in un determinato comparto, che le due delegazioni sottopongono alla delibera del consiglio dei ministri.

Atteso che la proposta è il momento iniziale del procedimento di formazione dell'accordo, colui che non ne condivide il conte

nuto, giudicandolo inidoneo a risolvere i problemi del comparto,

esprime e manifesta con ciò stesso il proprio disinteresse a conti

nuare nella partecipazione alla fase della c.d. contrattazione; pe

raltro, come strumento alternativo alla diretta partecipazione, egli ha il potere — di cui, nella specie, il ricorrente ha fatto uso —

di rappresentare all'autorità, cui spetta deliberare sulla proposta, le ragioni per le quali questa non dovrebbe essere accolta, ma

non può pretendere che la stessa non venga esaminata e formaliz

zata solo perché non la condivide.

Né dal fatto che è la legge a stabilire quali sono i soggetti legit timati a partecipare alle trattative può dedursi che il consenso

di ciascuno di questi condiziona l'esistenza stessa dell'accordo.

Si è già detto, infatti, che l'accordo non è un contratto, per il

cui perfezionamento si richieda la convergenza delle volontà di

tutte le c.d. parti contraenti, ma è solo la manifestazione di vo

lontà delle due delegazioni alle quali la legge affida il compito di presentare all'autorità decidente una ipotesi concordata di re

golamentazione del rapporto di lavoro. Nel loro insieme le due

delegazioni costituiscono un organo «collegiale», «virtuale» (per ché costituito al fine di comporre interessi che in linea di princi

pio si presentano come contrapposti e confliggenti) e «rappresen tativo». Dalla natura di organo «virtuale» deriva che esso non

deve necessariamente operare con il plenum dei suoi componenti

(il che rende ininfluente l'asserita mancata partecipazione alle trat

tative del ministero del lavoro e della previdenza sociale) e può anche deliberare a maggioranza. E la ragione appare evidente: in un sistema che affida in via esclusiva la disciplina del tratta

mento economico dei pubblici dipendenti all'accordo sindacale

ciascun soggetto legittimato alle trattative potrebbe, con la sua

assenza o con il suo voto contrario, impedire il funzionamento

dell'organo collegiale ed impedire la formazione della fonte di

produzione normativa.

3. - Per quanto attiene alla seconda censura, la stessa deve

considerarsi inammissibile ma per una ragione diversa da quella

prospettata dal primo giudice. E cioè non perché il ricorrente, con riferimento agli istituti dallo stesso indicati, non ha offerto

la prova «di una concreta lesività né in assoluto né in relativo

rispetto alla precedente regolamentazione» ovvero perché «sicu

ramente estranei alla sfera d'interesse anche solo potenziale dei

dirigenti amministrativi», ma piuttosto perché un sindacato —

che sia consapevole del rilievo che assume l'ingresso della con

trattazione collettiva nel settore dei pubblico impiego — non ha

ragione di dolersi del I.atto che una norma, legittimamente o no, affidi allo strumento dell'accordo sindacale la regolamentazione sostanziale di taluni aspetti del rapporto di lavoro che, altrimen

ti, sarebbero (o potrebbero) essere devoluti alla legge oppure al

l'aito autoritativo unilaterale. In altri termini, il sindacato ha un

interesse qualificato e protetto ad insorgere allorché dalla scorret

This content downloaded from 62.122.73.34 on Wed, 25 Jun 2014 01:44:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE TERZA

ta applicazione del criterio di riparto derivi un restringimento del

l'area affidata in via esclusiva allo strumento dell'accordo, ma

non quando detta area risulta invece allargata, in danno dello

strumento legislativo. Non può essere seguito l'appellante allorché oppone che il suo

interesse ad insorgere contro la disciplina dettata dall'accordo sin

dacale per gli istituti in contestazione risiede nel fatto che essa è di

versa da quella da lui prefigurata e proposta; è noto infatti che l'am

missibilità di un motivo di ricorso va verificata con riferimento al

vantaggio concreto che dal suo accoglimento può ricavare il sog

getto che la propone. Nella specie, da una eventuale definizione po sitiva della censura dedotta deriverebbe solo l'affidamento allo stru

mento legislativo della disciplina relativa agli istituti in questione. 4. - Nel contestare la conclusione alla quale il Tar è pervenuto,

nel definire negativamente il terzo motivo di ricorso, l'appellante si duole di essere stato frainteso dal primo giudice: proponendo la censura di violazione dell'art. 26 1. 29 marzo 1983 n. 93 esso,

infatti, non avrebbe inteso invocare per i suoi rappresentati «il

trattamento riservato ad altri dirigenti, bensì la norma di legge che esclude l'applicabilità ai dirigenti (indicati nel modo più com prensivo) della disciplina generale del pubblico impiego».

Il collegio esprime l'avviso che, dopo questa precisazione, è

ancora più difficile comprendere il nesso logico che, nell'impo stazione generale del ricorso, legherebbe la censura in esame a

quelle sinora definite.

Queste ultime, infatti, pur nella loro diversa articolazione, muo

vono da una premessa comune, e cioè che la mancata partecipa zione del sindacato appellante al prosieguo delle trattative avreb

be impedito agli interessi dei dirigenti amministrativi delle Usi di essere adeguatamente tutelati nel corso del procedimento preor dinato alla formazione dello strumento normativo cui spetta, in

via esclusiva, la regolamentazione del rapporto di lavoro di tutti

i pubblici dipendenti che operano nel comparto della sanità. Co

rollari di tale premessa devono infatti considerarsi le affermazio

ni secondo cui la presenza, nel procedimento, del sindacato —

che statutariamente rappresenta i dirigenti — è condizione essen

ziale perché le trattative conservino «il loro carattere corale» e

l'accordo la sua «impegnatività diretta».

Questa impostazione, che reclama la necessaria presenza del sin

dacato nel procedimento con palese richiamo alla circostanza che

in quest'ultimo trovano ingresso gli interessi che esso rappresenta, risulta sostanzialmente ripudiata nella censura ora in esame, con

la quale si nega all'accordo sindacale la legittimazione a fungere da

strumento di regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti. Osserva il collegio che ove questa seconda impostazione difen

siva fosse quella effettivamente corretta, se cioè l'accordo sinda

cale non potesse prendere in considerazione le posizioni di lavoro

dei dirigenti del servizio sanitario, la conclusione dovrebbe essere

che il sindacato che li rappresenta, non avendo titolo a partecipa re alle trattative per la disciplina di un rapporto di lavoro che

non è quello dei suoi associati, non dovrebbe aver motivo di do

lersi — come esso afferma — di essere stato estromesso. Anzi,

ragioni di coerenza avrebbero dovuto suggerite allo stesso sinda

cato di rifiutare di partecipare alle trattative perché sottese alla

cura di interessi estranei a quelli dei propri rappresentati, riser

vandosi semmai di insorgere nelle vie giudiziarie contro l'accordo

ove questi avesse preteso di estendere la sua normazione anche

al rapporto di lavoro dei dirigenti del servizio sanitario.

In ogni caso, come ha esattamente rilevato il Tar, la censura

è infondata giacché l'art. 26 dalla legge-quadro riguarda solo i

dirigenti dello Stato e del parastato, nonché coloro che la legge considera «assimilati» ai primi. È, pertanto, inconferente l'ampio richiamo alle posizioni funzionali dei dirigenti amministrativi del le Usi, al fine di dedurne la possibilità di considerarle equiparate a quelle dei dirigenti dello Stato, giacché la c.d. assimilazione

non può scaturire da una indagine dell'interprete, ma postula una

espressa previsione di legge, che nella specie manca.

5. - Il Tar ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta con il quinto motivo di ri

corso nei confronti dell'art. 47 1. n. 833 del 1978 e della legge

quadro, per contrasto sia con l'art. 117 Cost, (in quanto viole

rebbero la potestà legislativa regionale) che con l'art. 97 Cost,

(in quanto violerebbero la riserva di legge in materia di organiz zazione dei pubblici uffici).

La conclusione negativa del primo giudice va confermata, ma

con diversa motivazione.

Per quanto attiene al primo profilo, in linea di principio è da

condividere l'osservazione del Tar secondo cui la potestà norma

tiva delle regioni a statuto ordinario incontra il limite dei principi

Il Foro Italiano — 1990.

fondamentali posti dalle leggi dello Stato, fra i quali la stessa

Corte costituzionale include quello che rimette la disciplina del

rapporto d'impiego (per quanto attiene al trattamento economi

co) allo strumento dell'accordo sindacale. Ma, con riferimento

al caso di specie, sembra al collegio che il richiamo all'art. 117

Cost, debba considerarsi inconferente per l'assorbente considera

zione che il personale operante nel comparto della sanità non

rientra fra quello dipendente dalle regioni, nei confronti del qua le queste ultime risultano titolari di una potestà legislativa riparti ta e concorrente per quanto attiene alla disciplina del rapporto di lavoro (Corte cost. 22 dicembre 1988, n. 1127, id., 1989, I,

977). Donde l'irrilevanza (e non la manifesta infondatezza) del

primo profilo di incostituzionalità.

Per quanto attiene al secondo profilo va osservato che, anche

accedendo alla tesi secondo cui nell'organizzazione degli uffici

rientra anche «la disciplina del pubblico impiego, in quanto pos sa influire sull'andamento dell'amministrazione» (Corte cost. 9

dicembre 1968, n. 124, id., 1969,1, 7), resta il fatto che la riserva

di legge posta in materia dall'art. 97 Cost, è da considerarsi come

«relativa» e risulta quindi soddisfatta quando la legge predeter mina i principi fondamentali ai quali la normazione secondaria

deve ispirarsi. Nel caso in esame la materia del trattamento economico non

risulta del tutto abbandonata al nuovo atto-fonte giacché sia la

1. n. 833 del 1978 che quella n. 93 del 1983 — contrariamente

a quanto accadeva per le leggi istitutive degli Anul, alle quali si riferiscono le considerazioni della Corte costituzionale, che l'ap

pellante richiama — individuano sia il particolare procedimento di formazione dell'accordo che gli obiettivi ai quali deve essere

funzionalizzata la disciplina della materia (omogeneizzazione di

posizioni giuridiche a parità di funzioni, trasparenza e perequa zione di trattamento economico, efficienza amministrativa).

6. - Il sesto motivo di appello è infondato. Il ricorrente reitera

infatti la doglianza secondo la quale l'accordo impugnato riserve

rebbe ai dirigenti amministrativi delle Usi un trattamento econo

mico complessivamente inferiore rispetto a quello accordato sia

a corrispondenti posizioni funzionali appartenenti ad altro ruolo

del servizio sanitario nazionale (medici, farmacisti e veterinari) che a corrispondenti qualifiche funzionali di altri settori del pub blico impiego, ma non adduce argomenti atti a contrastare vali

damente le contrarie e motivate conclusioni alle quali è pervenuto il Tar. Quest'ultimo ha infatti dimostrato che sono solo due le

voci stipendiali che l'accordo riserva al personale medico, e cioè

l'indennità di tempo pieno e di responsabilità primariale, ed ha

anche chiarito le ragioni per le quali le stesse non sono estensibili

alla dirigenza amministrativa.

7. - Anche il settimo motivo di appello, volto a denunciare

l'illegittimità di una specie di disposizioni particolari dettate dal l'accordo impugnato, non ha pregio, e, pertanto, le conclusioni

del Tar devono essere integralmente confermate.

È infondata la censura dedotta nei confronti del criterio di cal

colo del compenso per lavoro straordinario, sotto il profilo che

detto compenso sarebbe inferiore a quello corrisposto per il lavo

ro ordinario, in violazione del contrario principio affermato dal

l'art. 2108, 1° comma, c.c. Il primo giudice ha infatti esattamen

te osservato che si tratta di un principio dettato per il settore

del lavoro privato e suscettibile di essere esteso a quello pubblico solo se richiamato da apposita norma. Né il Tar doveva spiegare, come sembra pretendere l'appellante, perché il principio in que stione non può considerarsi automaticamente estensibile ai lavo

ratori pubblici: la spiegazione è infatti nelle diverse connotazioni

che la normativa vigente assegna al lavoro privato e a quello pub

blico, cui consegue il divieto per l'interprete di estendere ad uno

dei due la disciplina appositamente dettata per l'altro.

Infondate sono anche le censure concernenti il calcolo dell'an

zianità pregressa e lo scaglionamento nel tempo dei benefici con

trattuali. È infatti ragionevole che le anzianità maturate nella qua lifica di appartenenza e in quelle inferiori siano diversamente va

lutate, ed a questo principio risulta da tempo ispirata la normativa

in materia di pubblico impiego. Inoltre lo scaglionamento costi

tuisce un equo contemperamento fra gli interessi dei pubblici di

pendenti e le disponibilità finanziarie del bilancio dello Stato.

Inammissibili per difetto d'interesse sono invece le censure vol

te a denunciare l'illegittimità della disciplina dettata dall'accordo

per gli ex medici condotti, le prestazioni di consulenza e la pro

duttività, dal momento che non risulta chiaro quale concreto van

taggio potrebbe ricavare la dirigenza amministrativa dall'annulla

mento giurisdizionale della suddetta normativa.

8. - L'appello deve, pertanto, essere respinto.

This content downloaded from 62.122.73.34 on Wed, 25 Jun 2014 01:44:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended