sezione IV; decisione 6 marzo 1993, n. 245; Pres. Gessa, Est. Allegretta; Federazione nazionaletrasporti pubblici locali ed altri (Avv. Tesauro) c. Min. trasporti (Avv. dello Stato Stipo).Annulla Tar Lazio 28 ottobre 1991, n. 1697Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994),pp. 49/50-55/56Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188293 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
la sussistenza tra iscritti e soci di «discriminazione» nonostante
la parità di oneri (vero essendo invece, secondo parte ricorren
te, che la parità tra iscritti e soci è limitata al pagamento della
quota di iscrizione, cui si accompagna il pari diritto alla tutela
da parte della Siae delle opere affidatele, laddove la differenza
di trattamento tra le due categorie in comparazione troverebbe
adeguata giustificazione in relazione alla diversità degli oneri
relativi al pagamento delle provvigioni);
b) l'omessa rilevazione circa l'esistenza di controinteressati
(i soci della Siae) ai quali il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere notificato a pena di inammissibilità;
c) l'omessa pronunzia su tre eccezioni di rito sollevate in pri mo grado e riproposte in appello.
Osserva il collegio che nessuna delle anzidette censure costi
tuisce idoneo motivo di revocazione, difettando palesemente i
requisiti individuati dalla giurisprudenza di questo consiglio per la configurazione di un «errore di fatto» suscettibile di assume
re rilevanza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (errata od omessa
percezione del contenuto materiale di atti del giudizio, tale da
far ritenere esistente un fatto documentale escluso o inesistente
un fatto provato, sempre che si tratti di un elemento non con
troverso nel giudizio di merito e pur tuttavia determinante ai
fini della decisione: cfr., da ultimo, sez. V 26 maggio 1990,
n. 476, id., Rep. 1990, voce cit., nn. 855-857; sez. VI 9 agosto
1991, n. 509, id., Rep. 1991, voce cit., n. 827). Il profilo di censura sub a) investe, al contrario, un momento
tipicamente valutativo della decisione di merito, risolvendosi nella
deduzione di un errore di diritto circa le conseguenze giuridiche che si assume dovrebbero scaturire da un corretto apprezza mento della situazione di fatto: il relativo motivo di revocazio
ne è, in quanto tale, palesemente inammissibile (cfr. sez. V
476/90, cit.; sez. IV 17 febbraio 1992, n. 205, id., Rep. 1992,
voce cit., n. 984).
Quanto al motivo sub b), a prescindere dalla già rilevata in
trinseca erroneità dell'assunto ivi formulato (e cioè l'esistenza
di controinteressati nelle persone dei soci della Siae), è evidente
come anch'esso si risolva nella deduzione di un (preteso) errore
di diritto, attinente questa volta alla sussistenza di un presuppo sto processuale, quale la regolare costituzione del contradditto
rio tra le parti necessarie del giudizio: anche sotto questo aspet to si versa pertanto un'ipotesi del tutto estranea alla previsione normativa di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
È, infine, pacificamente inammissibile il motivo di revocazio
ne sub c), posto che l'omessa pronunzia su eccezioni pregiudi ziali di inammissibilità sollevate da parte resistente può al più
essere apprezzata — al pari della omessa pronunzia su motivi
di gravame dedotti da parte ricorrente — come errore di diritto,
sotto il profilo dell'omessa corrispondenza tra chiesto e pro
nunciato, e non già come errore di fatto derivante da svista
0 abbaglio dei sensi (cfr., in termini, le decisioni di questa se
zione 7 luglio 1986, n. 496, id., Rep. 1986, voce cit., n. 811;
21 luglio 1989, n. 904 id., Rep. 1989, voce cit., n. 862 e 10
maggio 1990, n. 476). 6. - In forza di tutte le considerazioni che precedono, e per
1 diversi profili ivi considerati, i tre ricorsi riuniti debbono quin
di essere dichiarati inammissibili.
Il Foro Italiano — 1994.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 6 marzo 1993, n. 245; Pres. Gessa, Est. Aiaegretta; Federazione nazionale
trasporti pubblici locali ed altri (Aw. Tesauro) c. Min. tra sporti (Aw. dello Stato Stipo). Annulla Tar Lazio 28 ottobre
1991, n. 1697.
Circolazione stradale — Licenze di noleggio — Condizioni di rilascio — Circolare ministeriale — Giurisdizione amministra
tiva (D.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, art. 57, 58). Circolazione stradale — Aziende pubbliche di trasporto — Ser
vizi di noleggio con conducente e servizi fuori linea — Circo lare ministeriale — Illegittimità.
Circolazione stradale — Servizi di noleggio — Servizi fuori li
nea — Espletabilità — Limiti — Circolare ministeriale — D
legittimità.
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso
contro il provvedimento amministrativo di carattere generale che, disciplinando le condizioni per il rilascio delle licenze di noleggio e per l'immatricolazione dei veicoli, incide sul di ritto soggettivo dei soggetti destinatari. (1)
È illegittima la circolare del ministro dei trasporti con la quale si esclude la possibilità che le aziende pubbliche effettuino il servizio di noleggio di rimessa e conseguentemente la possi bilità delle stesse di immatricolare autobus da noleggio. (2)
È illegittima la circolare del ministro dei trasporti che esclude
la possibilità di rilasciare alle aziende pubbliche licenze per l'esercizio del servizio di noleggio fuori linea. (3)
È illegittima la circolare del ministro dei trasporti che condizio na l'espletabilità del servizio fuori linea da parte dei noleggia tori sia pubblici che privati all'ipotesi di guasto di un mezzo destinato al servizio di noleggio. (4)
(1) Sulla natura della situazione giuridica soggettiva del soggetto che chiede l'immatricolazione, cfr., nel senso della decisione in epigrafe, Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 1989, n. 186, Foro it., 1989, III, 422, con nota di richiami.
Per la posizione delle associazioni di categoria delle imprese private di autotrasporto nel giudizio di impugnazione del provvedimento mini steriale che esclude che possono essere rilasciati alle aziende municipa lizzate di trasporto i documenti di abilitazione allo svolgimento di servi zi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori con autobus, cfr. sez. VI 29 novembre 1988, n. 1291, ibid., 423, che ha escluso la
configurabilità in capo alle stesse della posizione giuridica di controin teressate in senso sostanziale nel giudizio di primo grado (e quindi l'am missibilità di un appello contro la sentenza di primo grado).
(2-4) La sentenza di primo grado, Tar Lazio, sez. Ili, 28 ottobre
1991, n. 1697, è riassunta in Foro it., Rep. 1992, voce Autoservizi, nn. 28, 29.
Relativamente alla possibilità per le aziende pubbliche di trasporto di ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio di noleggio fuori linea, è prevalente l'orientamento favorevole: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo
1989, n. 186, id., 1989, III, 422, ed anche sez. V. 3 aprile 1990, n. 319 e sez. VI 12 marzo 1990, n. 374, id., 1991, III, 270 O'utilizzazione qualificata come «privata» dalle norme sulla circolazione può costituire servizio pubblico ove si abbia riguardo alle finalità ed agli interessi per seguiti mediante l'utilizzazione del mezzo); Tar Lombardia, sez. Bre
scia, 16 maggio 1989, n. 449, id., Rep. 1989, voce cit., nn. 11, 12 (il diniego di autorizzazione ad aziende pubbliche concessionarie di auto servizi di effettuare corse fuori linea con autobus immatricolati in servi zio pubblico di linea può essere legittimamente emesso e congruamente motivato solo se l'attività autorizzata compromette la funzionalità del servizio di linea o provoca dannose interferenze con il servizio di noleg gio da rimessa); Tar Marche 14 gennaio 1988, n. 1, id., Rep. 1988, voce cit., n. 13 (il servizio di noleggio di autobus con conducente è
esplicitamente qualificato dall'art. 113 t.u. 8 dicembre 1933 n. 1740, ed è con ciò ascritto ope legis nel novero dei servizi la cui assunzione ed il cui esercizio è consentito alle aziende pubbliche); Tar Lazio, sez.
III, 26 febbraio 1987, n. 255, id., Rep. 1987, voce cit., n. 15; Tar
Emilia-Romagna 9 ottobre 1986, n. 509, ibid., n. 17 (non spetta agli ispettorati della motorizzazione civile il sindacato sulla scelta effettuata da alcune aziende municipilazzate di trasporto urbano di richiedere l'au
torizzazione ad adibire a noleggio con conducente autobus utilizzati in
servizio di linea); Tar Piemonte 10 febbraio 1982, n. 96, id., Rep. 1982, voce cit., nn. 30, 31 (gli enti pubblici possono assumere la titolarità
di licenza di noleggio di autobus con conducente e gestire il relativo
servizio anche in considerazione della qualificazione espressa come ser
vizio del servizio di noleggio da rimessa); Tar Liguria 29 gennaio 1981, n. 45, id., Rep. 1981, voce cit., n. 14 (illegittimità del diniego dell'uffi cio della motorizzazione civile del rilascio della carta di circolazione
stradale a favore di un'azienda municipalizzata che risulti in possesso del prescritto requisito del nullaosta all'esercizio del noleggio da rimessa).
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PARTE TERZA
Diritto. — 1. - Le aziende ricorrenti hanno chiesto in primo grado l'annullamento della circolare del ministero dei trasporti - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - d.c. Ili - div. 32, prot. n. 2257 - c.a./57/00 in data 7 luglio 1990, e dei provvedimenti, che ne costituiscono
pedissequa attuazione, adottati dagli uffici provinciali della mo torizzazione civile rispettivamente competenti per territorio, aventi ad oggetto il diniego di immatricolazione per autobus da adibi re al servizio di noleggio con conducente ed il diniego di auto rizzazione al servizio di noleggio c.d. fuori linea.
Le statuizioni conclusive della suindicata circolare ministeria le nei punti in riferimento sono le seguenti: 1) «Non è possibile procedere alla immatricolazione di autobus a favore di aziende
pubbliche anche quando queste risultino intestatarie di licenze comunali di noleggio con conducente»; 2) «Non è possibile del
pari procedere alle immatricolazioni di autobus destinati a so stituire quelli obsoleti sui quali insistono licenze di noleggio»; 3) «Le aziende pubbliche non legittime titolari di licenze di no
leggio con conducente, non possono ottenere autorizzazioni ex art. 57, 2° comma, t.u. sul Consiglio di Stato»; 4) «Le imprese pubbliche o private, legittime titolari di licenze di noleggio con
conducente, possono ottenere un'autorizzazione ex art. 57, 2°
comma, nell'ipotesi di improvvisi guasti o altra causa di forza
maggiore da valutarsi caso per caso, del veicolo legittimamente utilizzato per il servizio di noleggio».
La sentenza impugnata, ritenuta illegittima la determinazione di escludere le aziende pubbliche di trasporto dalla possibilità di immatricolazione di autobus per servizio di noleggio, ha an nullato i punti 1) e 2) della circolare ed i conseguenti provvedi menti applicativi, mentre ha ritenuto legittimi i punti 3) e 4), respingendo in parte qua i ricorsi proposti. Avverso il primo capo della sentenza ha proposto appello incidentale autonomo l'amministrazione dei trasporti; avverso il secondo è rivolto l'ap pello principale.
2. - Si ritiene di procedere all'esame dell'impugnativa seguen do l'ordine che le disposizioni sopra riportate hanno nella cir colare, atteso il rapporto di conseguenzialità che le informa e, pertanto, cominciando dall'appello dell'amministrazione.
Questa ha eccepito, in primo luogo, che, alla stregua della
Sul piano legislativo occorre peraltro sottolineare che il nuovo codice della strada (d. leg. 30 aprile 1992 n. 285, Le leggi, 1992, I, 2132), all'art. 82, non ha riprodotto la distinzione, di cui all'art. 57 del prece dente (d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393), tra uso pubblico ed uso privato dei veicoli, che costituiva il fondamento dei dubbi circa l'espletabilità del servizio di noleggio con conducente da parte delle aziende pubbliche di trasporto.
In dottrina, cfr. Sanviti, La funzione di regolazione della concorren za nel settore dei trasporti, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1983, 625; Talice, I trasporti in concessione, id., 1984, suppl. 4-5; Colacito, Au tolinee, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, IV; Mus so, L'autotrasporto a fronte della liberalizzazione del mercato comune: Genova e la Liguria, in Quaderni regionali, 1989, 619; Talice, Le auto linee nel diritto statale e regionale - Stato - Regioni: Abruzzo, Basilica ta, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, La zio, Liguria, in Quaderni giur. circolaz. e trasp., 1989, suppl. 6, e 1990, suppl. 2, tomo I; Taiice, Difficile tentativo di comprensione di una volizione legislativa (e, ancor più difficile, di un sistema normativo) - Individuazione della competenza concessionale nella materia delle au tolinee dopo la riforma delle autonomie locali, in Riv. amm., 1991, 741; Alibrandi, Le autolinee in concessione: aspetti normativi e contri buti della giurisprudenza amministrativa, in Arch. circolaz., 1992, 721; Cardosi, Una nuova normativa per il servizio taxi e di noleggio con conducente - Breve analisi della l. 21/92, in Riv. giur. polizia locale, 1992, 419; Carnevale Venchi, Trasporti pubblici in concessione, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1992, XLIV, 1101. Sul sistema di trasporto pubblico in altri paesi, cfr. Hamilton, Feldthusen e Crisp, La gestione delle imprese pubbliche di trasporto negli Stati uniti e nel Canada, in Economia pubbl., 1982, 399.
Sui profili di competenza amministrativa in materia di linee automo bilistiche di interesse regionale e di rilascio di autorizzazione per l'eser cizio dei servizi di noleggio, cfr. Cass. 11 marzo 1991, n. 2560, Foro it., 1991, I, 1424, con nota di richiami ed anche Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 1991, n. 393, id., Rep. 1991, voce Regione, n. 367 (compe tenza della regione al rilascio dei permessi «fuori linea»); sez. V 13 novembre 1990, n. 778, ibid., voce Comune, n. 284 (competenza del sindaco per il rilascio della licenza per l'esercizio dei servizi di noleggio da rimessa); sez. I 14 dicembre 1979, n. 1393, id., Rep. 1982, voce Autoservizi, n. 28 (non sono soggette alla licenza dell'autorità di p.s. prescritta per le attività di noleggio da rimessa, le forme di usufrutto e di leasing di autovetture).
Il Foro Italiano — 1994.
sentenza 11 aprile 1981, n. 2113 (Foro it., 1982, I, 786) della Cassazione a sezioni unite, il Consiglio di Stato (sez. VI 4 mar zo 1989, n. 186, id., 1989, III, 422 e 15 novembre 1982, n.
571, id., Rep. 1983, voce Circolazione stradale, n. 24) ha co stantemente ravvisato una posizione di diritto soggettivo nel sog getto che chiede l'immatricolazione di un autoveicolo, declinan do la propria giurisdizione.
L'eccezione, tuttavia, dev'essere respinta. Invero, nei due ri corsi ai quali essa si riferisce — quello proposto dalla Federtra
sporti e dal Consorzio trasporti Nord Milano (n. 3836/90) e
quello dell'Azienda servizi pubblici di Asti (n. 173/91) — og getto dell'impugnazione, come riconosce la stessa appellante, è la circolare più volte menzionata, cioè un atto amministrativo a contenuto generale con funzione normativa, volto ad intro durre una disciplina del rilascio della particolare annotazione, concernente l'uso dell'autoveicolo, sulla carta di circolazione di
questo. Non può dubitarsi, allora, della giurisdizione del giudi ce amministrativo adito, tenuto conto che a fronte dell'esercizio del potere di autoregolamentazione ed organizzazione della pub blica amministrazione non è configurabile se non una posizione di interesse legittimo, della cui lesione conosce, di regola, il giu dice amministrativo.
In secondo luogo, il ministero dei trasporti si duole della de cisione del primo giudice, sostenendo che il trasporto di perso ne con autoveicoli da noleggiare con conducente (e cioè il no
leggio da rimessa) costituisce un uso privato e non pubblico dell'autoveicolo considerato che l'offerta indifferenziata al pub blico, tipica del servizio da piazza o del servizio di linea, postu la un'iniziativa che manca, invece, nel noleggio da rimessa, nel
quale il trasporto viene effettuato su richiesta dell'utente.
Aggiunge, inoltre, che a norma dell'art. 58, 6° comma, cod. strada (d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393), «quando si tratti di auto bus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non
può essere rilasciata se non ad imprenditori, collettività e simili, per le loro necessità», cosicché, per un verso, è difficile include re in tali categorie le aziende municipalizzate o pronvicializzate o gli enti pubblici in genere; per l'altro, resta comunque insupe rabile la condizione che deve trattarsi di autobus da destinarsi all'uso privato delle aziende predette per le loro necessità diret te ed immediate, necessità che, evidentemente, non possono sod disfarsi con autobus da noleggiare con proprio conducente ai terzi utenti che lo richiedano.
Cosentendo, infine, le immatricolazioni richieste l'esercizio del l'attività al di fuori dell'ambito dell'ente territoriale, le relative aziende non sono legittimate, ad avviso del ministero appellan te, a detto esercizio, che va oltre i loro compiti istituzionali.
Viene riproposta, dunque, la questione se l'attività di noleg gio con conducente sia legittimamente assumibile da parte dei comuni e dalle aziende municipalizzate o consortili.
La questione è stata già risolta in senso positivo da questa sezione con orientamento ormai costante, dal quale non v'è mo tivo di dissentire, secondo il quale «l'attività di noleggio con conducente non costituisce esclusivamente 'servizio privato' ai sensi dell'art. 57, 1° comma, n. 1), t.u. 15 giugno 1959 n. 393, come tale non assumibile dalle aziende municipalizzate a norma
degli art. 292 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 e 1 e 2 r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 1988, n. 1291, id., 1989, III, 424; 4 marzo 1989, n. 186, ibid., 422).
È stato chiarito, in particolare, che non va confuso il concet to di servizio pubblico con quello che può essere l'uso pubblico del mezzo; facendosi riferimento nel primo caso all'attività o al complesso di attività che assicurano le pubbliche comunica zioni e, tra di esse, anche al noleggio come modalità di organiz zazione del servizio pubblico, rispondente peraltro ad interessi
generali. Sebbene il noleggio con conducente realizzi un uso pri vato del mezzo, ciò non impedisce che tale modalità sia finaliz zata all'interesse della comunità locale e che, come tale, legitti mamente possa essere svolta dai comuni e dalle aziende munici palizzate e consortili. La disciplina del codice della strada non può quindi essere utilizzata per individuare un limite ai poteri degli enti locali.
Nulla tolgono alla tesi qui seguita le argomentazioni addotte dall'amministrazione.
Le prime due, infatti, si fondano ancora sull'errore della iden tificazione tra uso del mezzo e servizio da espletare con esso.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
L'ultima assume a suo presupposto un'affermazione — quel la che l'immatricolazione con uso di noleggio con conducente
consentirebbe l'esercizio di tale attività oltre i confini dell'ente
territoriale — non provata e, comunque, erronea alla stregua dei principi in tema di efficacia nello spazio dell'atto ammini
strativo.
Per le considerazioni fin qui svolte, l'appello dell'amministra
zione dev'esere respinto ed il capo della sentenza appellata che
annulla i punti 1) e 2) della circolare impugnata in primo grado dev'essere confermato.
3. - Il capo della sentenza che ha per oggetto l'impugnazione dei punti 3) e 4) della circolare è, invece, gravato dall'apello
principale. In via peliminare osservano le ricorrenti che il rigetto del ri
corso relativamente al punto tre della circolare risulta incom
prensibile ed in contraddizione proprio con le ragioni che han
no condotto all'annullamento dei punti 1) e 2) e ciò induce a
ritenere che vi sia stata un'errata interpretazione della circolare
ministeriale seguita da una contraddittoria accettazione di
principi. I punti uno, due e tre del provvedimento impugnato, prose
guono le appellanti, rispondono ad un unico orientamento del
l'amministrazione e si riconnettono altresì' all'unico principio
dell'impraticabilità del servizio di noleggio da parte delle azien
de pubbliche nelle due forme nelle quali questo può essere reso, «da rimessa» e come «fuori linea», con l'eccezione dell'ipotesi in cui si tratti di aziende titolari di licenza di rimessa in via
di esaurimento non rinnovabile. Da qui le tre statuizioni in con
troversia, secondo le quali le aziende pubbliche:
1) non possono immatricolare autobus;
2) non possono procedere al rinnovo delle immatricolazioni
in uso e le possono utilizzare fino alla loro scadenza;
3) non possono avere i permessi di cui all'art. 57, 2° comma, codice della strada (fuori linea).
Se si è accolta la tesi, pacifica in giurisprudenza, che le azien
de possono svolgere il servizio di noleggio, ciò deve valere an
che per il fuori linea che del noleggio rappresenta una «specie» che soggiace alle stesse regole.
La decisione appellata, rilevano le appellanti, ponendosi in
linea con la giurisprudenza, afferma che le aziende pubbliche
possono conseguire l'immatricolazione per noleggio, ma l'acco
glimento di questo principio non può non travolgere, a loro
avviso, anche la statuizione del punto tre, dato che la motiva
zione che la regge ha l'unico sostrato della «non accessibilità»
a tale attività (noleggio) da parte delle aziende pubbliche. La motivazione addotta per la decisione di accoglimento com
portava quindi anche l'annullamento del punto tre del provve dimento.
II rilievo appare fondato. La lettura dell'intero testo della
circolare in questione evidenzia che, in realtà, essa si fonda sul
l'assunto che il servizio di noleggio ha natura di attività privata e che pertanto, da un lato, «non può farsi giuridicamente luogo ad immatricolazione, per servizio di noleggio con conducente, di autobus di pertinenza di aziende provincializzate o di consor
zi», dall'altro, è «escluso che possa consentirsi ai comuni ed
alle aziende pubbliche la effettuazione di corse fuori linea, rite
nuta attività saltuaria di noleggio svolta per finalità privatisti
che, e quindi preclusa ai suddetti enti ed alle relative aziende
che, per la loro natura pubblica, possono assumere soltanto ser
vizi pubblici». Il giudice di primo grado pertanto, ritenuto errato il presup
posto della natura esclusivamente privatistica del noleggio con
conducente, non poteva limitarsi a dichiarare l'illegittimità del
la disposizione ministeriale concernente il diniego di immatrico
lazione di cui ai punti primo e secondo, ma avrebbe dovuto
colpire di uguale sanzione anche il punto terzo, che sullo stesso
presupposto si fonda.
4. - Quanto al punto quarto della circolare ministeriale («Le
imprese pubbliche o private, legittime titolari di licenze di no leggio con conducente, possono ottenere un'autorizzazione ex
art. 57, 2° comma, t.u. sul Consiglio di Stato nell'ipotesi di
improvvisi guasti o altra causa di forza maggiore da valutarsi
caso per caso, del veicolo legittimamente utilizzato per il servi
zio di noleggio»), che disciplina il rilascio dell'autorizzazione ex art. 57, 2° comma, codice della strada («Previa autorizzazio
ne dell'ispettorato della motorizzazione civile gli autobus desti
nati a noleggio con conducente possono essere impiegati, in via
Il Foro Italiano — 1994.
eccezionale, in servizio di linea e viceversa»), le appellanti ri
propongono il problema della «incompetenza» ministeriale.
In proposito sostengono che la competenza alla valutazione
della «eccezionalità» è dell'ente concedente (Stato, regione, pro vincia, comune) ed è rimasta allo Stato solo per le linee di sua
competenza (linee di gran turismo, interregionali ed altre). Esse pertanto censurano il rigetto di questo motivo da parte
del giudice di prime cure perché elude il nucleo della doglianza, ed evidenziano la infondatezza della tesi che riconnette la com
petenza statale alla necessità di una visione globale del servizio.
Tale tesi, sostengono, è priva di pregio dovendosi rammentare
che quella statale è una competenza residuale, essendo la mate ria dei trasporti trasferita alle regioni, cosicché, al di fuori dei
casi di competenza statale, indicati tassativamente dal d.p.r.
616/77, vi è la competenza decentrata.
A corroborare il loro assunto richiamano la sentenza della
Corte di cassazione, I sez. civ., 2560/91 (ìd., 1991, I, 1424), con la quale si è affermata l'incompetenza del ministero dei
trasporti in ordine alle autorizzazioni al «fuori linea» di cui
all'art. 57, 2° comma, codice della strada, allorquando lo stes
so ministro ha perduto, per il trasferimento delle competenze alle regioni (ai sensi del d.p.r. 616/77, art. 84 e 85) la compe tenza in ordine alle concessioni dei servizi di autolinea rispetto ai quali va valutata la compatibilità del «fuori linea».
In secondo luogo, con riguardo alla limitazione della possibi lità di concedere il «fuori linea» solo ai titolari di noleggio, anche quando trattasi di noleggio da rimessa, o quando abbia
no il mezzo guasto, solo per sostituire lo stesso, le appellanti
ripropongono le censure formulate in primo grado rilevando
che il servizio di noleggio è di competenza comunale e il relati
vo regolamento dà satisfattiva disciplina della sostituzione dei
mezzi guasti e che, ove si applicasse la disposizione censurata, con la quale si è voluta limitare la osmosi reciproca tra mezzi
impiegati in servizio pubblico di linea e mezzi destinati al noleg
gio, si realizzerebbe una limitazione fuori dalle previsioni del
codice che impedirebbe ogni attività nel caso in cui il concessio nario non è anche titolare di concessione di noleggio, ivi com
prese le «corse bis» che i concessionari di autolinea assicurano
utilizzando mezzi di terzi destinati a noleggio. Tanto premesso, considera il collegio che, a norma dell'art.
57, 2° comma, del codice della strada, autobus destinati a no
leggio con conducente possono essere impiegati in servizio di
linea e, viceversa, autobus destinati a servizi di linea possono essere noleggiati con conducente.
Tale scambio di destinazione dei mezzi, in deroga all'indica
zione dell'uso risultante dalla carta di circolazione (art. 58, 3°
comma), è consentito «in via eccezionale» ed è subordinato ad
apposita autorizzazione da parte dell'organo competente, indi
cato dalla predetta disposizione del codice stradale nell'ispetto rato della motorizzazione.
Orbene, riguardo alla censura di incompetenza come sopra
riferita, considera il collegio che con gli art. 1 e 3 d.p.r. 14
gennaio 1972 n. 5 sono state trasferite alle regioni le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di linee automobilistiche di interesse regionale; in particolare, sono state trasferite dall'art. 3 «la concessione
all'impianto ed all'esercizio» e «la vigilanza sulla regolarità del
servizio».
Con l'art. 8 dello stesso decreto sono state «conservate alle
province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ammini
strative di interesse esclusivamente locale».
Sono restate ferme le attribuzioni degli organi statali in mate
ria di sicurezza degli impianti e dei veicoli, nonché quelle altre
che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al
decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 Cost.
(art. 9). Le disposizioni del successivo d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616
(art. 84, 85 e 86) non hanno apportato sostanziali modifiche
a tale ripartizione di competenze, limitandosi a chiarire, in te
ma di autolinee, che restano di competenza dello Stato quelle a carattere internazionale, quelle interregionali che non rientri
no nella competenza regionale ai sensi dell'art. 84, e quelle di
gran turismo di carattere interregionale. Con riguardo al controllo della sicurezza degli impianti fissi
e dei veicoli, poi, è stata prevista la partecipazione delle regioni,
quando si tratti di impianti e veicoli destinati all'esercizio dei
trasporti regionali.
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55 PARTE TERZA 56
Ora, non sembra possa nutrirsi alcun dubbio che la funzione
amministrativa demandata dal 2° comma dell'art. 57 del codice
della strada all'ispettorato della motorizzazione attenga alla ma
teria delle «linee automobilistiche».
Entrambe le fattispecie ipotizzate da questa disposizione, in
fatti, attengono all'organizzazione di un servizio pubblico di li
nea e, più in particolare, per usare la terminologia dell'art. 84
d.p.r. n. 616 del 1977, a «modalità di svolgimento» di un servi
zio pubblico di trasporto: nella prima si tratta di impiego ecce
zionale a servizio di linea di un mezzo normalmente destinato
a noleggio; nella seconda, di distogliere temporaneamente un
autobus dal servizio di linea per destinarlo a noleggio.
Peraltro, dovendosi limitare l'organo autorizzante all'accer
tamento dell'esistenza del presupposto dell'eccezionalità ed alla
valutazione discrezionale dell'opportunità del domandato cam
bio di destinazione, secondo valutazioni che attengono alla re
golarità del singolo servizio pubblico di linea dal quale sottrarre
o al quale adibire il mezzo per il quale è richiesta l'autorizzazio
ne, appare altresì chiaro che l'attività prowedimentale (autoriz
zatoria) in argomento è estranea alla funzione di controllo tec
nico della sicurezza dei veicoli, ancora di competenza statale, e comunque esercitabile in ogni altro diverso momento dagli
organi di vigilanza prepostivi. Ne consegue che l'autorizzazione di cui al 2° comma del più
volte citato art. 57 cod. strada non può che rientrare nella com
petenza dell'ente che ha concesso il servizio di autolinea di cui
si tratta, riservata allo Stato quella relativa alle autolinee a ca
rattere internazionale, a quelle interregionali che non rientrino
nella competenza regionale ai sensi dell'art. 84, ed a quelle di
gran turismo di carattere interregionale. Per le considerazioni che precedono il motivo di appello fin
qui esaminato va accolto, con conseguente riforma in parte qua della sentenza di primo grado ed annullamento della circolare
del ministero dei trasporti datata 7 luglio 1990, d.c. Ili div.
32, prot. n. 2257 - c.a./57/00, anche nei punti 3) e 4) delle
sue disposizioni conclusive, nonché degli atti e provvedimenti ad essa conseguenti, in quella sede impugnati.
5. - Quanto alle doglianze concernenti il rigetto del ricorso
n. 1162 del 1991 proposto dall'azienda trasporti romagnoli di
Forlì, relativo a diniego di autorizzazione al fuori linea per un
autobus normalmente adibito ad un servizio di gran turismo, si rivela fondata, sia pure nei termini che di seguito si illustre
ranno, quella con la quale si lamenta che con il punto quarto della circolare più volte menzionata, secondo cui il «fuori li
nea» potrebbe essere concesso solo ai titolari di licenza di no
leggio e solo per la sostituzione di un mezzo guasto tra quelli destinati al noleggio, si sia introdotta surrettiziamente una limi
tazione alla concessione del «fuori linea» non prevista dal codi
ce della strada.
In proposito, è bene chiarire, preliminarmente, quale sia la
corretta lettura del testo controverso («Le imprese pubbliche o private, legittime titolari di licenze di noleggio con conducen
te possono ottenere un'autorizzazione ex art. 57, 2° comma, t.u. nel Consiglio di Stato, nell'ipotesi di improvvisi guasti o altra causa di forza maggiore da valutarsi caso per caso, del
veicolo legittimamente utilizzato per il servizio di noleggio»). Esso va interpretato, alla stregua del contesto in cui si collo
ca, nel senso di direttiva limitata all'ipotesi che l'impresa richie
dente, pubblica o privata che sia, sia altresì' legittima titolare
di licenza di noleggio con conducente. Ipotesi con riguardo alla
quale la disposizione prescrive che l'autorizzazione di cui si tratta — ma con evidente riferimento all'uso in noleggio di autobus
destinato a servizio di linea — può essere concessa solo nel caso
che, per un improvviso guasto o per altra causa di forza mag
giore, la richiedente non possa utilizzare altro veicolo destinato
al servizio di noleggio. Cosi intesa la norma, deve condividersi la censura in esame
li dove individua nella prescritta necessarietà della sostituzione di un mezzo accidentato una limitazione non contemplata dalla
legge. Il codice invero, come si è visto, non pone altro limite alla
autorizzazione del «fuori linea» che non sia quello della sua
eccezionalità, senza specificare in alcun modo quando questa sia da ritenersi sussistente.
Pertanto, anche per quel che attiene al predetto ricorso del
l'A.T.R. di Forlì, l'appello va accolto nei sensi ora detti, con
li Foro Italiano — 1994.
annullamento del capo relativo della sentenza appellata oltre
che degli atti e provvedimenti con il ricorso impugnati. 6. - Conclusivamente, giusta le considerazioni sopra svolte,
dev'essere accolto l'appello proposto dalla Federazione nazio
nale trasporti pubblico locali (Federtrasporti) e dalle aziende in
epigrafe meglio specificate e respinto l'appello incidentale del
ministero dei trasporti e degli uffici provinciali della motorizza
zione civile e trasporti in concessione di Milano, Pistoia, Asti,
Lucca, Novara e Bologna.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MO LISE; sentenza 17 settembre 1992, n. 148; Pres. Meale, Est.
Dell'Utri; Fiorilli (Aw. Jannucci, Petrucci) c. Comune
di Ururi (Aw. Guida).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MO LISE; sentenza 17 settembre 1992, n. 148; Pres. Meale, Est.
Edilizia e urbanistica — Opere edilizie abusive su suolo comu
nale — Sanzioni amministrative — Giurisdizione amministra tiva (Cod. civ., art. 823; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, san
zioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 7, 14). Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Opere di mera
recinzione — Esclusione (L. 28 gennaio 1977 n. 10, norme
per la edificabilità dei suoli, art. 1).
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la contro
versia in ordine ad una ingiunzione di demolizione di opere edilizie realizzate su suolo asseritamente comunale, ove il prov vedimento impugnato richiami la norma edilizia e la facoltà, da parte dell'amministrazione, di avvalersi del doppio sistema
di tutela, richiamato dall'art. 823, 2° comma, c.c. (1) Non rientra nel novero delle attività comportanti trasformazio
ne edilizia ed urbanistica del territorio comunale, soggette a
concessione ex art. 1 l. 28 gennaio 1977 n. 10, una mera re
cinzione di rete metallica sorretta da pali di ferro, non essen
do costruzione in senso tecnico idonea a modificare l'assetto
urbanistico-edilizio del territorio. (2)
(1) Cfr., sulla giurisdizione amministrativa in tema di legittimità de
gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative per opere edilizie abusive, pur se incidentalmente si richieda l'accertamento della dema nialità del suolo su cui insiste il manufatto, Trib. sup. acque 5 luglio 1983, n. 19, Foro it., Rep. 1983, voce Edilizia e urbanistica, n. 808; in generale, sulla giurisdizione in materia di sanzioni amministrative, Cass. 8 gennaio 1992, n. 106, id., 1992, I, 1799, con nota di richiami di S. Benini.
Sulle competenze in materia di repressione degli abusi su suoli dema niali (art. 5 e 14 1. 28 febbraio 1985 n. 47), a seconda se compiuti da organi statali o da soggetti diversi, v. Tar Veneto, sez. II, 6 maggio 1988, n. 444, id., Rep. 1989, voce cit., n. 655 e, nel secondo caso, sulle particolarità del procedimento irrogativo, che non tollera la so
spensione di cui all'art. 44 1. cit., Cass. 21 gennaio 1988, n. 427, id., Rep. 1988, voce cit., n. 668.
In generale, sulle costruzioni abusive su suolo demaniale, Tar Sicilia 22 febbraio 1984, n. 185, id., Rep. 1984, voce cit., n. 666.
In dottrina, Bassotti, Le sanzioni amministrative per le opere abusi ve realizzate da privati sul demanio marittimo, in Riv. amm., 1984, 54.
(2) Con la sentenza in epigrafe il Tar Molise si uniforma ad un orien tamento costante, che non considera «trasformazione urbanistica» l'in stallazione di una rete metallica precariamente infissa al suolo (cfr. Cass. 22 marzo 1988, Bove, Foro it., Rep. 1989, voce Edilizia e urbanistica, n. 366; 25 gennaio 1988, Gadaleta, ibid., n. 367; 18 marzo 1983, Fusa ri, id., Rep. 1984, voce cit., n. 378; Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 1985, n. 343, id., Rep. 1985, voce cit., n. 469; Tar Toscana, sez. Ili, 29 giugno 1992, n. 390, Trib. amm. reg., 1992, I, 3441; Tar Campania, sez. I, 21 marzo 1985, n. 172, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 470; Tar Abruzzo 26 luglio 1974, n. 21, id., Rep. 1974, voce cit., n. 331).
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità di nor mativa della regione Sicilia che assoggetta ad autorizzazione (anziché a
concessione) le opere di recinzione, ha dichiarato la questione infondata sul presupposto di un orientamento giurisprudenziale che considera tali
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