+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 6 marzo 1993, n. 245; Pres....

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 6 marzo 1993, n. 245; Pres....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: lamdieu
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
5
sezione IV; decisione 6 marzo 1993, n. 245; Pres. Gessa, Est. Allegretta; Federazione nazionale trasporti pubblici locali ed altri (Avv. Tesauro) c. Min. trasporti (Avv. dello Stato Stipo). Annulla Tar Lazio 28 ottobre 1991, n. 1697 Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994), pp. 49/50-55/56 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188293 . Accessed: 28/06/2014 17:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 17:46:42 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 6 marzo 1993, n. 245; Pres. Gessa, Est. Allegretta; Federazione nazionale trasporti pubblici locali ed altri (Avv.

sezione IV; decisione 6 marzo 1993, n. 245; Pres. Gessa, Est. Allegretta; Federazione nazionaletrasporti pubblici locali ed altri (Avv. Tesauro) c. Min. trasporti (Avv. dello Stato Stipo).Annulla Tar Lazio 28 ottobre 1991, n. 1697Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994),pp. 49/50-55/56Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188293 .

Accessed: 28/06/2014 17:46

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 17:46:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 6 marzo 1993, n. 245; Pres. Gessa, Est. Allegretta; Federazione nazionale trasporti pubblici locali ed altri (Avv.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

la sussistenza tra iscritti e soci di «discriminazione» nonostante

la parità di oneri (vero essendo invece, secondo parte ricorren

te, che la parità tra iscritti e soci è limitata al pagamento della

quota di iscrizione, cui si accompagna il pari diritto alla tutela

da parte della Siae delle opere affidatele, laddove la differenza

di trattamento tra le due categorie in comparazione troverebbe

adeguata giustificazione in relazione alla diversità degli oneri

relativi al pagamento delle provvigioni);

b) l'omessa rilevazione circa l'esistenza di controinteressati

(i soci della Siae) ai quali il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere notificato a pena di inammissibilità;

c) l'omessa pronunzia su tre eccezioni di rito sollevate in pri mo grado e riproposte in appello.

Osserva il collegio che nessuna delle anzidette censure costi

tuisce idoneo motivo di revocazione, difettando palesemente i

requisiti individuati dalla giurisprudenza di questo consiglio per la configurazione di un «errore di fatto» suscettibile di assume

re rilevanza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (errata od omessa

percezione del contenuto materiale di atti del giudizio, tale da

far ritenere esistente un fatto documentale escluso o inesistente

un fatto provato, sempre che si tratti di un elemento non con

troverso nel giudizio di merito e pur tuttavia determinante ai

fini della decisione: cfr., da ultimo, sez. V 26 maggio 1990,

n. 476, id., Rep. 1990, voce cit., nn. 855-857; sez. VI 9 agosto

1991, n. 509, id., Rep. 1991, voce cit., n. 827). Il profilo di censura sub a) investe, al contrario, un momento

tipicamente valutativo della decisione di merito, risolvendosi nella

deduzione di un errore di diritto circa le conseguenze giuridiche che si assume dovrebbero scaturire da un corretto apprezza mento della situazione di fatto: il relativo motivo di revocazio

ne è, in quanto tale, palesemente inammissibile (cfr. sez. V

476/90, cit.; sez. IV 17 febbraio 1992, n. 205, id., Rep. 1992,

voce cit., n. 984).

Quanto al motivo sub b), a prescindere dalla già rilevata in

trinseca erroneità dell'assunto ivi formulato (e cioè l'esistenza

di controinteressati nelle persone dei soci della Siae), è evidente

come anch'esso si risolva nella deduzione di un (preteso) errore

di diritto, attinente questa volta alla sussistenza di un presuppo sto processuale, quale la regolare costituzione del contradditto

rio tra le parti necessarie del giudizio: anche sotto questo aspet to si versa pertanto un'ipotesi del tutto estranea alla previsione normativa di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.

È, infine, pacificamente inammissibile il motivo di revocazio

ne sub c), posto che l'omessa pronunzia su eccezioni pregiudi ziali di inammissibilità sollevate da parte resistente può al più

essere apprezzata — al pari della omessa pronunzia su motivi

di gravame dedotti da parte ricorrente — come errore di diritto,

sotto il profilo dell'omessa corrispondenza tra chiesto e pro

nunciato, e non già come errore di fatto derivante da svista

0 abbaglio dei sensi (cfr., in termini, le decisioni di questa se

zione 7 luglio 1986, n. 496, id., Rep. 1986, voce cit., n. 811;

21 luglio 1989, n. 904 id., Rep. 1989, voce cit., n. 862 e 10

maggio 1990, n. 476). 6. - In forza di tutte le considerazioni che precedono, e per

1 diversi profili ivi considerati, i tre ricorsi riuniti debbono quin

di essere dichiarati inammissibili.

Il Foro Italiano — 1994.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 6 marzo 1993, n. 245; Pres. Gessa, Est. Aiaegretta; Federazione nazionale

trasporti pubblici locali ed altri (Aw. Tesauro) c. Min. tra sporti (Aw. dello Stato Stipo). Annulla Tar Lazio 28 ottobre

1991, n. 1697.

Circolazione stradale — Licenze di noleggio — Condizioni di rilascio — Circolare ministeriale — Giurisdizione amministra

tiva (D.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, testo unico delle norme

sulla disciplina della circolazione stradale, art. 57, 58). Circolazione stradale — Aziende pubbliche di trasporto — Ser

vizi di noleggio con conducente e servizi fuori linea — Circo lare ministeriale — Illegittimità.

Circolazione stradale — Servizi di noleggio — Servizi fuori li

nea — Espletabilità — Limiti — Circolare ministeriale — D

legittimità.

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso

contro il provvedimento amministrativo di carattere generale che, disciplinando le condizioni per il rilascio delle licenze di noleggio e per l'immatricolazione dei veicoli, incide sul di ritto soggettivo dei soggetti destinatari. (1)

È illegittima la circolare del ministro dei trasporti con la quale si esclude la possibilità che le aziende pubbliche effettuino il servizio di noleggio di rimessa e conseguentemente la possi bilità delle stesse di immatricolare autobus da noleggio. (2)

È illegittima la circolare del ministro dei trasporti che esclude

la possibilità di rilasciare alle aziende pubbliche licenze per l'esercizio del servizio di noleggio fuori linea. (3)

È illegittima la circolare del ministro dei trasporti che condizio na l'espletabilità del servizio fuori linea da parte dei noleggia tori sia pubblici che privati all'ipotesi di guasto di un mezzo destinato al servizio di noleggio. (4)

(1) Sulla natura della situazione giuridica soggettiva del soggetto che chiede l'immatricolazione, cfr., nel senso della decisione in epigrafe, Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 1989, n. 186, Foro it., 1989, III, 422, con nota di richiami.

Per la posizione delle associazioni di categoria delle imprese private di autotrasporto nel giudizio di impugnazione del provvedimento mini steriale che esclude che possono essere rilasciati alle aziende municipa lizzate di trasporto i documenti di abilitazione allo svolgimento di servi zi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori con autobus, cfr. sez. VI 29 novembre 1988, n. 1291, ibid., 423, che ha escluso la

configurabilità in capo alle stesse della posizione giuridica di controin teressate in senso sostanziale nel giudizio di primo grado (e quindi l'am missibilità di un appello contro la sentenza di primo grado).

(2-4) La sentenza di primo grado, Tar Lazio, sez. Ili, 28 ottobre

1991, n. 1697, è riassunta in Foro it., Rep. 1992, voce Autoservizi, nn. 28, 29.

Relativamente alla possibilità per le aziende pubbliche di trasporto di ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio di noleggio fuori linea, è prevalente l'orientamento favorevole: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo

1989, n. 186, id., 1989, III, 422, ed anche sez. V. 3 aprile 1990, n. 319 e sez. VI 12 marzo 1990, n. 374, id., 1991, III, 270 O'utilizzazione qualificata come «privata» dalle norme sulla circolazione può costituire servizio pubblico ove si abbia riguardo alle finalità ed agli interessi per seguiti mediante l'utilizzazione del mezzo); Tar Lombardia, sez. Bre

scia, 16 maggio 1989, n. 449, id., Rep. 1989, voce cit., nn. 11, 12 (il diniego di autorizzazione ad aziende pubbliche concessionarie di auto servizi di effettuare corse fuori linea con autobus immatricolati in servi zio pubblico di linea può essere legittimamente emesso e congruamente motivato solo se l'attività autorizzata compromette la funzionalità del servizio di linea o provoca dannose interferenze con il servizio di noleg gio da rimessa); Tar Marche 14 gennaio 1988, n. 1, id., Rep. 1988, voce cit., n. 13 (il servizio di noleggio di autobus con conducente è

esplicitamente qualificato dall'art. 113 t.u. 8 dicembre 1933 n. 1740, ed è con ciò ascritto ope legis nel novero dei servizi la cui assunzione ed il cui esercizio è consentito alle aziende pubbliche); Tar Lazio, sez.

III, 26 febbraio 1987, n. 255, id., Rep. 1987, voce cit., n. 15; Tar

Emilia-Romagna 9 ottobre 1986, n. 509, ibid., n. 17 (non spetta agli ispettorati della motorizzazione civile il sindacato sulla scelta effettuata da alcune aziende municipilazzate di trasporto urbano di richiedere l'au

torizzazione ad adibire a noleggio con conducente autobus utilizzati in

servizio di linea); Tar Piemonte 10 febbraio 1982, n. 96, id., Rep. 1982, voce cit., nn. 30, 31 (gli enti pubblici possono assumere la titolarità

di licenza di noleggio di autobus con conducente e gestire il relativo

servizio anche in considerazione della qualificazione espressa come ser

vizio del servizio di noleggio da rimessa); Tar Liguria 29 gennaio 1981, n. 45, id., Rep. 1981, voce cit., n. 14 (illegittimità del diniego dell'uffi cio della motorizzazione civile del rilascio della carta di circolazione

stradale a favore di un'azienda municipalizzata che risulti in possesso del prescritto requisito del nullaosta all'esercizio del noleggio da rimessa).

This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 17:46:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 6 marzo 1993, n. 245; Pres. Gessa, Est. Allegretta; Federazione nazionale trasporti pubblici locali ed altri (Avv.

PARTE TERZA

Diritto. — 1. - Le aziende ricorrenti hanno chiesto in primo grado l'annullamento della circolare del ministero dei trasporti - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - d.c. Ili - div. 32, prot. n. 2257 - c.a./57/00 in data 7 luglio 1990, e dei provvedimenti, che ne costituiscono

pedissequa attuazione, adottati dagli uffici provinciali della mo torizzazione civile rispettivamente competenti per territorio, aventi ad oggetto il diniego di immatricolazione per autobus da adibi re al servizio di noleggio con conducente ed il diniego di auto rizzazione al servizio di noleggio c.d. fuori linea.

Le statuizioni conclusive della suindicata circolare ministeria le nei punti in riferimento sono le seguenti: 1) «Non è possibile procedere alla immatricolazione di autobus a favore di aziende

pubbliche anche quando queste risultino intestatarie di licenze comunali di noleggio con conducente»; 2) «Non è possibile del

pari procedere alle immatricolazioni di autobus destinati a so stituire quelli obsoleti sui quali insistono licenze di noleggio»; 3) «Le aziende pubbliche non legittime titolari di licenze di no

leggio con conducente, non possono ottenere autorizzazioni ex art. 57, 2° comma, t.u. sul Consiglio di Stato»; 4) «Le imprese pubbliche o private, legittime titolari di licenze di noleggio con

conducente, possono ottenere un'autorizzazione ex art. 57, 2°

comma, nell'ipotesi di improvvisi guasti o altra causa di forza

maggiore da valutarsi caso per caso, del veicolo legittimamente utilizzato per il servizio di noleggio».

La sentenza impugnata, ritenuta illegittima la determinazione di escludere le aziende pubbliche di trasporto dalla possibilità di immatricolazione di autobus per servizio di noleggio, ha an nullato i punti 1) e 2) della circolare ed i conseguenti provvedi menti applicativi, mentre ha ritenuto legittimi i punti 3) e 4), respingendo in parte qua i ricorsi proposti. Avverso il primo capo della sentenza ha proposto appello incidentale autonomo l'amministrazione dei trasporti; avverso il secondo è rivolto l'ap pello principale.

2. - Si ritiene di procedere all'esame dell'impugnativa seguen do l'ordine che le disposizioni sopra riportate hanno nella cir colare, atteso il rapporto di conseguenzialità che le informa e, pertanto, cominciando dall'appello dell'amministrazione.

Questa ha eccepito, in primo luogo, che, alla stregua della

Sul piano legislativo occorre peraltro sottolineare che il nuovo codice della strada (d. leg. 30 aprile 1992 n. 285, Le leggi, 1992, I, 2132), all'art. 82, non ha riprodotto la distinzione, di cui all'art. 57 del prece dente (d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393), tra uso pubblico ed uso privato dei veicoli, che costituiva il fondamento dei dubbi circa l'espletabilità del servizio di noleggio con conducente da parte delle aziende pubbliche di trasporto.

In dottrina, cfr. Sanviti, La funzione di regolazione della concorren za nel settore dei trasporti, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1983, 625; Talice, I trasporti in concessione, id., 1984, suppl. 4-5; Colacito, Au tolinee, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, IV; Mus so, L'autotrasporto a fronte della liberalizzazione del mercato comune: Genova e la Liguria, in Quaderni regionali, 1989, 619; Talice, Le auto linee nel diritto statale e regionale - Stato - Regioni: Abruzzo, Basilica ta, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, La zio, Liguria, in Quaderni giur. circolaz. e trasp., 1989, suppl. 6, e 1990, suppl. 2, tomo I; Taiice, Difficile tentativo di comprensione di una volizione legislativa (e, ancor più difficile, di un sistema normativo) - Individuazione della competenza concessionale nella materia delle au tolinee dopo la riforma delle autonomie locali, in Riv. amm., 1991, 741; Alibrandi, Le autolinee in concessione: aspetti normativi e contri buti della giurisprudenza amministrativa, in Arch. circolaz., 1992, 721; Cardosi, Una nuova normativa per il servizio taxi e di noleggio con conducente - Breve analisi della l. 21/92, in Riv. giur. polizia locale, 1992, 419; Carnevale Venchi, Trasporti pubblici in concessione, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1992, XLIV, 1101. Sul sistema di trasporto pubblico in altri paesi, cfr. Hamilton, Feldthusen e Crisp, La gestione delle imprese pubbliche di trasporto negli Stati uniti e nel Canada, in Economia pubbl., 1982, 399.

Sui profili di competenza amministrativa in materia di linee automo bilistiche di interesse regionale e di rilascio di autorizzazione per l'eser cizio dei servizi di noleggio, cfr. Cass. 11 marzo 1991, n. 2560, Foro it., 1991, I, 1424, con nota di richiami ed anche Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 1991, n. 393, id., Rep. 1991, voce Regione, n. 367 (compe tenza della regione al rilascio dei permessi «fuori linea»); sez. V 13 novembre 1990, n. 778, ibid., voce Comune, n. 284 (competenza del sindaco per il rilascio della licenza per l'esercizio dei servizi di noleggio da rimessa); sez. I 14 dicembre 1979, n. 1393, id., Rep. 1982, voce Autoservizi, n. 28 (non sono soggette alla licenza dell'autorità di p.s. prescritta per le attività di noleggio da rimessa, le forme di usufrutto e di leasing di autovetture).

Il Foro Italiano — 1994.

sentenza 11 aprile 1981, n. 2113 (Foro it., 1982, I, 786) della Cassazione a sezioni unite, il Consiglio di Stato (sez. VI 4 mar zo 1989, n. 186, id., 1989, III, 422 e 15 novembre 1982, n.

571, id., Rep. 1983, voce Circolazione stradale, n. 24) ha co stantemente ravvisato una posizione di diritto soggettivo nel sog getto che chiede l'immatricolazione di un autoveicolo, declinan do la propria giurisdizione.

L'eccezione, tuttavia, dev'essere respinta. Invero, nei due ri corsi ai quali essa si riferisce — quello proposto dalla Federtra

sporti e dal Consorzio trasporti Nord Milano (n. 3836/90) e

quello dell'Azienda servizi pubblici di Asti (n. 173/91) — og getto dell'impugnazione, come riconosce la stessa appellante, è la circolare più volte menzionata, cioè un atto amministrativo a contenuto generale con funzione normativa, volto ad intro durre una disciplina del rilascio della particolare annotazione, concernente l'uso dell'autoveicolo, sulla carta di circolazione di

questo. Non può dubitarsi, allora, della giurisdizione del giudi ce amministrativo adito, tenuto conto che a fronte dell'esercizio del potere di autoregolamentazione ed organizzazione della pub blica amministrazione non è configurabile se non una posizione di interesse legittimo, della cui lesione conosce, di regola, il giu dice amministrativo.

In secondo luogo, il ministero dei trasporti si duole della de cisione del primo giudice, sostenendo che il trasporto di perso ne con autoveicoli da noleggiare con conducente (e cioè il no

leggio da rimessa) costituisce un uso privato e non pubblico dell'autoveicolo considerato che l'offerta indifferenziata al pub blico, tipica del servizio da piazza o del servizio di linea, postu la un'iniziativa che manca, invece, nel noleggio da rimessa, nel

quale il trasporto viene effettuato su richiesta dell'utente.

Aggiunge, inoltre, che a norma dell'art. 58, 6° comma, cod. strada (d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393), «quando si tratti di auto bus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non

può essere rilasciata se non ad imprenditori, collettività e simili, per le loro necessità», cosicché, per un verso, è difficile include re in tali categorie le aziende municipalizzate o pronvicializzate o gli enti pubblici in genere; per l'altro, resta comunque insupe rabile la condizione che deve trattarsi di autobus da destinarsi all'uso privato delle aziende predette per le loro necessità diret te ed immediate, necessità che, evidentemente, non possono sod disfarsi con autobus da noleggiare con proprio conducente ai terzi utenti che lo richiedano.

Cosentendo, infine, le immatricolazioni richieste l'esercizio del l'attività al di fuori dell'ambito dell'ente territoriale, le relative aziende non sono legittimate, ad avviso del ministero appellan te, a detto esercizio, che va oltre i loro compiti istituzionali.

Viene riproposta, dunque, la questione se l'attività di noleg gio con conducente sia legittimamente assumibile da parte dei comuni e dalle aziende municipalizzate o consortili.

La questione è stata già risolta in senso positivo da questa sezione con orientamento ormai costante, dal quale non v'è mo tivo di dissentire, secondo il quale «l'attività di noleggio con conducente non costituisce esclusivamente 'servizio privato' ai sensi dell'art. 57, 1° comma, n. 1), t.u. 15 giugno 1959 n. 393, come tale non assumibile dalle aziende municipalizzate a norma

degli art. 292 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 e 1 e 2 r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 1988, n. 1291, id., 1989, III, 424; 4 marzo 1989, n. 186, ibid., 422).

È stato chiarito, in particolare, che non va confuso il concet to di servizio pubblico con quello che può essere l'uso pubblico del mezzo; facendosi riferimento nel primo caso all'attività o al complesso di attività che assicurano le pubbliche comunica zioni e, tra di esse, anche al noleggio come modalità di organiz zazione del servizio pubblico, rispondente peraltro ad interessi

generali. Sebbene il noleggio con conducente realizzi un uso pri vato del mezzo, ciò non impedisce che tale modalità sia finaliz zata all'interesse della comunità locale e che, come tale, legitti mamente possa essere svolta dai comuni e dalle aziende munici palizzate e consortili. La disciplina del codice della strada non può quindi essere utilizzata per individuare un limite ai poteri degli enti locali.

Nulla tolgono alla tesi qui seguita le argomentazioni addotte dall'amministrazione.

Le prime due, infatti, si fondano ancora sull'errore della iden tificazione tra uso del mezzo e servizio da espletare con esso.

This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 17:46:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 6 marzo 1993, n. 245; Pres. Gessa, Est. Allegretta; Federazione nazionale trasporti pubblici locali ed altri (Avv.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

L'ultima assume a suo presupposto un'affermazione — quel la che l'immatricolazione con uso di noleggio con conducente

consentirebbe l'esercizio di tale attività oltre i confini dell'ente

territoriale — non provata e, comunque, erronea alla stregua dei principi in tema di efficacia nello spazio dell'atto ammini

strativo.

Per le considerazioni fin qui svolte, l'appello dell'amministra

zione dev'esere respinto ed il capo della sentenza appellata che

annulla i punti 1) e 2) della circolare impugnata in primo grado dev'essere confermato.

3. - Il capo della sentenza che ha per oggetto l'impugnazione dei punti 3) e 4) della circolare è, invece, gravato dall'apello

principale. In via peliminare osservano le ricorrenti che il rigetto del ri

corso relativamente al punto tre della circolare risulta incom

prensibile ed in contraddizione proprio con le ragioni che han

no condotto all'annullamento dei punti 1) e 2) e ciò induce a

ritenere che vi sia stata un'errata interpretazione della circolare

ministeriale seguita da una contraddittoria accettazione di

principi. I punti uno, due e tre del provvedimento impugnato, prose

guono le appellanti, rispondono ad un unico orientamento del

l'amministrazione e si riconnettono altresì' all'unico principio

dell'impraticabilità del servizio di noleggio da parte delle azien

de pubbliche nelle due forme nelle quali questo può essere reso, «da rimessa» e come «fuori linea», con l'eccezione dell'ipotesi in cui si tratti di aziende titolari di licenza di rimessa in via

di esaurimento non rinnovabile. Da qui le tre statuizioni in con

troversia, secondo le quali le aziende pubbliche:

1) non possono immatricolare autobus;

2) non possono procedere al rinnovo delle immatricolazioni

in uso e le possono utilizzare fino alla loro scadenza;

3) non possono avere i permessi di cui all'art. 57, 2° comma, codice della strada (fuori linea).

Se si è accolta la tesi, pacifica in giurisprudenza, che le azien

de possono svolgere il servizio di noleggio, ciò deve valere an

che per il fuori linea che del noleggio rappresenta una «specie» che soggiace alle stesse regole.

La decisione appellata, rilevano le appellanti, ponendosi in

linea con la giurisprudenza, afferma che le aziende pubbliche

possono conseguire l'immatricolazione per noleggio, ma l'acco

glimento di questo principio non può non travolgere, a loro

avviso, anche la statuizione del punto tre, dato che la motiva

zione che la regge ha l'unico sostrato della «non accessibilità»

a tale attività (noleggio) da parte delle aziende pubbliche. La motivazione addotta per la decisione di accoglimento com

portava quindi anche l'annullamento del punto tre del provve dimento.

II rilievo appare fondato. La lettura dell'intero testo della

circolare in questione evidenzia che, in realtà, essa si fonda sul

l'assunto che il servizio di noleggio ha natura di attività privata e che pertanto, da un lato, «non può farsi giuridicamente luogo ad immatricolazione, per servizio di noleggio con conducente, di autobus di pertinenza di aziende provincializzate o di consor

zi», dall'altro, è «escluso che possa consentirsi ai comuni ed

alle aziende pubbliche la effettuazione di corse fuori linea, rite

nuta attività saltuaria di noleggio svolta per finalità privatisti

che, e quindi preclusa ai suddetti enti ed alle relative aziende

che, per la loro natura pubblica, possono assumere soltanto ser

vizi pubblici». Il giudice di primo grado pertanto, ritenuto errato il presup

posto della natura esclusivamente privatistica del noleggio con

conducente, non poteva limitarsi a dichiarare l'illegittimità del

la disposizione ministeriale concernente il diniego di immatrico

lazione di cui ai punti primo e secondo, ma avrebbe dovuto

colpire di uguale sanzione anche il punto terzo, che sullo stesso

presupposto si fonda.

4. - Quanto al punto quarto della circolare ministeriale («Le

imprese pubbliche o private, legittime titolari di licenze di no leggio con conducente, possono ottenere un'autorizzazione ex

art. 57, 2° comma, t.u. sul Consiglio di Stato nell'ipotesi di

improvvisi guasti o altra causa di forza maggiore da valutarsi

caso per caso, del veicolo legittimamente utilizzato per il servi

zio di noleggio»), che disciplina il rilascio dell'autorizzazione ex art. 57, 2° comma, codice della strada («Previa autorizzazio

ne dell'ispettorato della motorizzazione civile gli autobus desti

nati a noleggio con conducente possono essere impiegati, in via

Il Foro Italiano — 1994.

eccezionale, in servizio di linea e viceversa»), le appellanti ri

propongono il problema della «incompetenza» ministeriale.

In proposito sostengono che la competenza alla valutazione

della «eccezionalità» è dell'ente concedente (Stato, regione, pro vincia, comune) ed è rimasta allo Stato solo per le linee di sua

competenza (linee di gran turismo, interregionali ed altre). Esse pertanto censurano il rigetto di questo motivo da parte

del giudice di prime cure perché elude il nucleo della doglianza, ed evidenziano la infondatezza della tesi che riconnette la com

petenza statale alla necessità di una visione globale del servizio.

Tale tesi, sostengono, è priva di pregio dovendosi rammentare

che quella statale è una competenza residuale, essendo la mate ria dei trasporti trasferita alle regioni, cosicché, al di fuori dei

casi di competenza statale, indicati tassativamente dal d.p.r.

616/77, vi è la competenza decentrata.

A corroborare il loro assunto richiamano la sentenza della

Corte di cassazione, I sez. civ., 2560/91 (ìd., 1991, I, 1424), con la quale si è affermata l'incompetenza del ministero dei

trasporti in ordine alle autorizzazioni al «fuori linea» di cui

all'art. 57, 2° comma, codice della strada, allorquando lo stes

so ministro ha perduto, per il trasferimento delle competenze alle regioni (ai sensi del d.p.r. 616/77, art. 84 e 85) la compe tenza in ordine alle concessioni dei servizi di autolinea rispetto ai quali va valutata la compatibilità del «fuori linea».

In secondo luogo, con riguardo alla limitazione della possibi lità di concedere il «fuori linea» solo ai titolari di noleggio, anche quando trattasi di noleggio da rimessa, o quando abbia

no il mezzo guasto, solo per sostituire lo stesso, le appellanti

ripropongono le censure formulate in primo grado rilevando

che il servizio di noleggio è di competenza comunale e il relati

vo regolamento dà satisfattiva disciplina della sostituzione dei

mezzi guasti e che, ove si applicasse la disposizione censurata, con la quale si è voluta limitare la osmosi reciproca tra mezzi

impiegati in servizio pubblico di linea e mezzi destinati al noleg

gio, si realizzerebbe una limitazione fuori dalle previsioni del

codice che impedirebbe ogni attività nel caso in cui il concessio nario non è anche titolare di concessione di noleggio, ivi com

prese le «corse bis» che i concessionari di autolinea assicurano

utilizzando mezzi di terzi destinati a noleggio. Tanto premesso, considera il collegio che, a norma dell'art.

57, 2° comma, del codice della strada, autobus destinati a no

leggio con conducente possono essere impiegati in servizio di

linea e, viceversa, autobus destinati a servizi di linea possono essere noleggiati con conducente.

Tale scambio di destinazione dei mezzi, in deroga all'indica

zione dell'uso risultante dalla carta di circolazione (art. 58, 3°

comma), è consentito «in via eccezionale» ed è subordinato ad

apposita autorizzazione da parte dell'organo competente, indi

cato dalla predetta disposizione del codice stradale nell'ispetto rato della motorizzazione.

Orbene, riguardo alla censura di incompetenza come sopra

riferita, considera il collegio che con gli art. 1 e 3 d.p.r. 14

gennaio 1972 n. 5 sono state trasferite alle regioni le funzioni

amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello

Stato in materia di linee automobilistiche di interesse regionale; in particolare, sono state trasferite dall'art. 3 «la concessione

all'impianto ed all'esercizio» e «la vigilanza sulla regolarità del

servizio».

Con l'art. 8 dello stesso decreto sono state «conservate alle

province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ammini

strative di interesse esclusivamente locale».

Sono restate ferme le attribuzioni degli organi statali in mate

ria di sicurezza degli impianti e dei veicoli, nonché quelle altre

che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al

decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 Cost.

(art. 9). Le disposizioni del successivo d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616

(art. 84, 85 e 86) non hanno apportato sostanziali modifiche

a tale ripartizione di competenze, limitandosi a chiarire, in te

ma di autolinee, che restano di competenza dello Stato quelle a carattere internazionale, quelle interregionali che non rientri

no nella competenza regionale ai sensi dell'art. 84, e quelle di

gran turismo di carattere interregionale. Con riguardo al controllo della sicurezza degli impianti fissi

e dei veicoli, poi, è stata prevista la partecipazione delle regioni,

quando si tratti di impianti e veicoli destinati all'esercizio dei

trasporti regionali.

This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 17:46:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; decisione 6 marzo 1993, n. 245; Pres. Gessa, Est. Allegretta; Federazione nazionale trasporti pubblici locali ed altri (Avv.

55 PARTE TERZA 56

Ora, non sembra possa nutrirsi alcun dubbio che la funzione

amministrativa demandata dal 2° comma dell'art. 57 del codice

della strada all'ispettorato della motorizzazione attenga alla ma

teria delle «linee automobilistiche».

Entrambe le fattispecie ipotizzate da questa disposizione, in

fatti, attengono all'organizzazione di un servizio pubblico di li

nea e, più in particolare, per usare la terminologia dell'art. 84

d.p.r. n. 616 del 1977, a «modalità di svolgimento» di un servi

zio pubblico di trasporto: nella prima si tratta di impiego ecce

zionale a servizio di linea di un mezzo normalmente destinato

a noleggio; nella seconda, di distogliere temporaneamente un

autobus dal servizio di linea per destinarlo a noleggio.

Peraltro, dovendosi limitare l'organo autorizzante all'accer

tamento dell'esistenza del presupposto dell'eccezionalità ed alla

valutazione discrezionale dell'opportunità del domandato cam

bio di destinazione, secondo valutazioni che attengono alla re

golarità del singolo servizio pubblico di linea dal quale sottrarre

o al quale adibire il mezzo per il quale è richiesta l'autorizzazio

ne, appare altresì chiaro che l'attività prowedimentale (autoriz

zatoria) in argomento è estranea alla funzione di controllo tec

nico della sicurezza dei veicoli, ancora di competenza statale, e comunque esercitabile in ogni altro diverso momento dagli

organi di vigilanza prepostivi. Ne consegue che l'autorizzazione di cui al 2° comma del più

volte citato art. 57 cod. strada non può che rientrare nella com

petenza dell'ente che ha concesso il servizio di autolinea di cui

si tratta, riservata allo Stato quella relativa alle autolinee a ca

rattere internazionale, a quelle interregionali che non rientrino

nella competenza regionale ai sensi dell'art. 84, ed a quelle di

gran turismo di carattere interregionale. Per le considerazioni che precedono il motivo di appello fin

qui esaminato va accolto, con conseguente riforma in parte qua della sentenza di primo grado ed annullamento della circolare

del ministero dei trasporti datata 7 luglio 1990, d.c. Ili div.

32, prot. n. 2257 - c.a./57/00, anche nei punti 3) e 4) delle

sue disposizioni conclusive, nonché degli atti e provvedimenti ad essa conseguenti, in quella sede impugnati.

5. - Quanto alle doglianze concernenti il rigetto del ricorso

n. 1162 del 1991 proposto dall'azienda trasporti romagnoli di

Forlì, relativo a diniego di autorizzazione al fuori linea per un

autobus normalmente adibito ad un servizio di gran turismo, si rivela fondata, sia pure nei termini che di seguito si illustre

ranno, quella con la quale si lamenta che con il punto quarto della circolare più volte menzionata, secondo cui il «fuori li

nea» potrebbe essere concesso solo ai titolari di licenza di no

leggio e solo per la sostituzione di un mezzo guasto tra quelli destinati al noleggio, si sia introdotta surrettiziamente una limi

tazione alla concessione del «fuori linea» non prevista dal codi

ce della strada.

In proposito, è bene chiarire, preliminarmente, quale sia la

corretta lettura del testo controverso («Le imprese pubbliche o private, legittime titolari di licenze di noleggio con conducen

te possono ottenere un'autorizzazione ex art. 57, 2° comma, t.u. nel Consiglio di Stato, nell'ipotesi di improvvisi guasti o altra causa di forza maggiore da valutarsi caso per caso, del

veicolo legittimamente utilizzato per il servizio di noleggio»). Esso va interpretato, alla stregua del contesto in cui si collo

ca, nel senso di direttiva limitata all'ipotesi che l'impresa richie

dente, pubblica o privata che sia, sia altresì' legittima titolare

di licenza di noleggio con conducente. Ipotesi con riguardo alla

quale la disposizione prescrive che l'autorizzazione di cui si tratta — ma con evidente riferimento all'uso in noleggio di autobus

destinato a servizio di linea — può essere concessa solo nel caso

che, per un improvviso guasto o per altra causa di forza mag

giore, la richiedente non possa utilizzare altro veicolo destinato

al servizio di noleggio. Cosi intesa la norma, deve condividersi la censura in esame

li dove individua nella prescritta necessarietà della sostituzione di un mezzo accidentato una limitazione non contemplata dalla

legge. Il codice invero, come si è visto, non pone altro limite alla

autorizzazione del «fuori linea» che non sia quello della sua

eccezionalità, senza specificare in alcun modo quando questa sia da ritenersi sussistente.

Pertanto, anche per quel che attiene al predetto ricorso del

l'A.T.R. di Forlì, l'appello va accolto nei sensi ora detti, con

li Foro Italiano — 1994.

annullamento del capo relativo della sentenza appellata oltre

che degli atti e provvedimenti con il ricorso impugnati. 6. - Conclusivamente, giusta le considerazioni sopra svolte,

dev'essere accolto l'appello proposto dalla Federazione nazio

nale trasporti pubblico locali (Federtrasporti) e dalle aziende in

epigrafe meglio specificate e respinto l'appello incidentale del

ministero dei trasporti e degli uffici provinciali della motorizza

zione civile e trasporti in concessione di Milano, Pistoia, Asti,

Lucca, Novara e Bologna.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MO LISE; sentenza 17 settembre 1992, n. 148; Pres. Meale, Est.

Dell'Utri; Fiorilli (Aw. Jannucci, Petrucci) c. Comune

di Ururi (Aw. Guida).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MO LISE; sentenza 17 settembre 1992, n. 148; Pres. Meale, Est.

Edilizia e urbanistica — Opere edilizie abusive su suolo comu

nale — Sanzioni amministrative — Giurisdizione amministra tiva (Cod. civ., art. 823; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme

in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, san

zioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 7, 14). Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Opere di mera

recinzione — Esclusione (L. 28 gennaio 1977 n. 10, norme

per la edificabilità dei suoli, art. 1).

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la contro

versia in ordine ad una ingiunzione di demolizione di opere edilizie realizzate su suolo asseritamente comunale, ove il prov vedimento impugnato richiami la norma edilizia e la facoltà, da parte dell'amministrazione, di avvalersi del doppio sistema

di tutela, richiamato dall'art. 823, 2° comma, c.c. (1) Non rientra nel novero delle attività comportanti trasformazio

ne edilizia ed urbanistica del territorio comunale, soggette a

concessione ex art. 1 l. 28 gennaio 1977 n. 10, una mera re

cinzione di rete metallica sorretta da pali di ferro, non essen

do costruzione in senso tecnico idonea a modificare l'assetto

urbanistico-edilizio del territorio. (2)

(1) Cfr., sulla giurisdizione amministrativa in tema di legittimità de

gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative per opere edilizie abusive, pur se incidentalmente si richieda l'accertamento della dema nialità del suolo su cui insiste il manufatto, Trib. sup. acque 5 luglio 1983, n. 19, Foro it., Rep. 1983, voce Edilizia e urbanistica, n. 808; in generale, sulla giurisdizione in materia di sanzioni amministrative, Cass. 8 gennaio 1992, n. 106, id., 1992, I, 1799, con nota di richiami di S. Benini.

Sulle competenze in materia di repressione degli abusi su suoli dema niali (art. 5 e 14 1. 28 febbraio 1985 n. 47), a seconda se compiuti da organi statali o da soggetti diversi, v. Tar Veneto, sez. II, 6 maggio 1988, n. 444, id., Rep. 1989, voce cit., n. 655 e, nel secondo caso, sulle particolarità del procedimento irrogativo, che non tollera la so

spensione di cui all'art. 44 1. cit., Cass. 21 gennaio 1988, n. 427, id., Rep. 1988, voce cit., n. 668.

In generale, sulle costruzioni abusive su suolo demaniale, Tar Sicilia 22 febbraio 1984, n. 185, id., Rep. 1984, voce cit., n. 666.

In dottrina, Bassotti, Le sanzioni amministrative per le opere abusi ve realizzate da privati sul demanio marittimo, in Riv. amm., 1984, 54.

(2) Con la sentenza in epigrafe il Tar Molise si uniforma ad un orien tamento costante, che non considera «trasformazione urbanistica» l'in stallazione di una rete metallica precariamente infissa al suolo (cfr. Cass. 22 marzo 1988, Bove, Foro it., Rep. 1989, voce Edilizia e urbanistica, n. 366; 25 gennaio 1988, Gadaleta, ibid., n. 367; 18 marzo 1983, Fusa ri, id., Rep. 1984, voce cit., n. 378; Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 1985, n. 343, id., Rep. 1985, voce cit., n. 469; Tar Toscana, sez. Ili, 29 giugno 1992, n. 390, Trib. amm. reg., 1992, I, 3441; Tar Campania, sez. I, 21 marzo 1985, n. 172, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 470; Tar Abruzzo 26 luglio 1974, n. 21, id., Rep. 1974, voce cit., n. 331).

La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità di nor mativa della regione Sicilia che assoggetta ad autorizzazione (anziché a

concessione) le opere di recinzione, ha dichiarato la questione infondata sul presupposto di un orientamento giurisprudenziale che considera tali

This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 17:46:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended