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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione IV; decisione 7 febbraio 1913; Est....

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Sezione IV; decisione 7 febbraio 1913; Est. Carbonelli; Liberali c. Comune di Roma Source: Il Foro Italiano, Vol. 38, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1913), pp. 225/226-227/228 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23114168 . Accessed: 28/06/2014 16:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.138 on Sat, 28 Jun 2014 16:05:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione IV; decisione 7 febbraio 1913; Est. Carbonelli; Liberali c. Comune di RomaSource: Il Foro Italiano, Vol. 38, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1913),pp. 225/226-227/228Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23114168 .

Accessed: 28/06/2014 16:05

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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225 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 226

CONSIGLIO DI STATO. Sezione V; decisione 4 aprile 1913; Pres. Sandrelli,

Est. GrHERSi; Rioolfi c. Comune di Altavilla Mon

ferrato.

Medico — Stabilita — Periodo di provo — Decor

renda — Servizio prestato anteriormente alla no

ni 1111* regolare — Periodo anteriore alla legg« S5

febbraio ItlOl — Computabilità (L. 1 agosto 1907, testo unico sanitario, art. 31 e 207).

Nel periodo di prova agli effetti dell'acquisto della sta

bilità del medico condotto deve computarsi anche il

servizio prestato anteriormente alla nomina rego

lare. (1) Tale regola si applica anche al servizio prestato anterior

mente all'entrata in vigore della legge 25 febbraio

1904.

La Sezione ecc. (Omissis). Che come già ebbe altra

volta a riconoscere questa Sezione con decisione del 28

maggio 1910 sul ricorso del dott. Umberto Pitassi con

tro il Comune di Ortona de' Marsi, l'art. 31 della legge

sanitaria 1 agosto 1907 non richiede che due anni di

prova, e che il servizio sia stato durante quei due anni

prestato in un medesimo Comune o consorzio di Comuni,

ed il voler richiedere che la prova sia posteriore alla

nomina regolarmente fatta a seguito di un concorso equi

varrebbe ad aggiungere al detto art. 31 una condizione

che esso non richiede. Nè valgono le obbiezioni che a

favore della tesi contraria si presentano dalla difesa del

Comune. Dichiara questa che l'incarico fu dato dal Con

siglio comunale al Ricolfi in via provvisoria e transi

toria, e che anche nell' interpretare il contratto, che in

tercede fra medico condotto e Comune, non si può pre

scindere dal ricercare quale fu la vera volontà dei con

traenti.

Ma facile è il rispondere ohe la disposizione dell'art.

31 è dettata nel pubblico interesse, cioè in quello della

regolarità di un servizio pubblico della più alta impor tanza sociale e che la contraria intenzione di un Con

siglio comunale non può derogare alla legge. Osserva

il Comune che, ove si dovesse computare nel periodo di

prova il servizio prestato per delegazione di un medico

condotto che si faccia provvisoriamente sostituire, la de

correnza del periodo stesso sarebbe fissata non più dalla

volontà del Comune, ma da quella del sanitario dele

gante. E facile è il replicare che con la volontà del sa

nitario delegante concorre anche la volontà del Comune,

il quale autorizza quella provvisoria sostituzione, come

difatti è accaduto nella specie in esame in cui il Consi

glio comunale autorizzò il precedente dott. Moltecci a

farsi sostituire dal Ricolfi. Adduce la difesa del Co

mune che l'art. 11 della legge sanitaria del 25 feb

(1) Cosi nella controversa questione la V Sezione conferma la

sua pronuncia, (ricordata anche nel testo) 10 giugno 1910, che

può leggersi in Foro it., 1910, III, 225. Veggasi anche la relativa

nota, nella quale sono richiamati i precedenti ; ed inoltre, sem

pre nel senso che rientri nel periodo di prova il servizio pre stato a qualunque titolo prima della nomina regolare, vedi App.

Brescia, 18 ottobre 1909, Foro it., Eep. 1910 voce Medico, n. 41.

Contra vedi da ultimo la sentenza della Cassazione di Napoli, 21 giugno 1910, Foro it., 1910, I, 1320, con la quale fu confer

mata l'altra della Corte d'appello di Napoli 13 dicembre 1909

(id., Eep. 1910, voce cit., n. 43). Ed inoltre : App. Cagliari, 7 marzo 1910, id., Eep. e voce cit., n. 36-37.

braio 1904 sarebbe stato inutile ove nel periodo di prova si dovesse sempre computare il servizio comunque pre stato. E pure facile è l'osservare in contrario che sic

come le leggi non dispongono che per il futuro e quindi

l'art. 5 della legge stessa del 25 febbraio 1904, ora art.

31 t. u. 1 agosto 1907, non avrebbe potuto logicamente

applicarsi che ai medici condotti assunti in servizio dopo che la legge fosse entrata in vigore, volle quell'art. 11

computare a favore del medico condotto anche il servi

zio prestato prima dell'attuazione della legge. Che pertanto il licenziamento del dott. Ricolfi fu pro

nunziato non durante il periodo di prova, ma vari mesi

dopo che tale periodo era compiuto, onde non fu un li

cenziamento per fine di ferma, caso questo in cui avrebbe

sussistito quella incompetenza a cui la difesa del Co

mune ha accennato nella sua memoria aggiunta, ma un

licenziamento fatto in contraddizione con le norme e le

garanzie volute dall'art. 34 del t. u. 1 agosto 1907.

Che il ricorso quindi deve essere accolto.

CONSIGLIO DI STATO. Sezione IV ; decisione 7 febbraio 1913; Est. Carbonelli;

Liberali c. Comune di Roma.

Cllnillila amministrativa — Ricorso alle Sezioni glu rlsdlslonall — Interesse a ricorrere — Norme det

tate per II buon andamento del servizio — Inosser

vanza — Lesione degli interassi Jel singoli — Ri

eorso contenzioso — Ammissibilità — Sorme legi slative o regolamentari — Violazione per motivi di

eqnit* — Illegittimità (L. 17 agosto 1907, testo unico

sul Consiglio di Stato, art. 22).

Anehe le norme dettate per il migliore andamento di un

servizio amministrativo possono essere fatte valere con

ricorso contenzioso se dalla violazione di esse (nella spe cie : in occasione di un concorso e successiva nomina

a pubblico impiego) risulti danneggiato l'interesse dei

singoli. (1) Si ha tale violazione anche se l'autorità pubblica intese

di discostarsi dall'osservanza di quelle norme per ra

gioni di equità.

La Sezione, ecc. (Omissis). — Che l'eccezione d'irri

cevibilità del ricorso per decadenza, opposta dal Comune, è resistita dal giudicato rappresentato dalla decisione

12 luglio-9 agosto 1912 di questa Sezione, la quale/dopo aver posto nel nulla il ricorso del dott. Liberali notifi

cato il 25 febbraio 1911 perchè firmato dal solo ricor

rente e non pure da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione soggiungeva : « Considerato che

non può quindi tenersi conto che del secondo ricorso (che è quello in esame), regolarmente sottoscritto e depositato, del quale fu fatta la notificazione il 25 aprile 1911 al

Comune di Roma ed ai dott. Sceiba ed Egidi, non an

che al dott. Bonanome ».

(1) È questa appunto la situazione ohe si designa con la for

mula dell' « interesse indirettamente protetto » o « interesse le

gittimo », che si considera come sostrato specifico del ricorso contenzioso. Cfr. per un' interessante applicazione la pronun cia della IV Sezione 2 novembre 1912, retro, col. 1, nella quale fu implicitamente riconosciuto al Credito fondiario del Monte dei paschi di Siena l'interesse ad impugnare un provvedi mento del Ministero con cui, contrariamente a quanto dispone la legge 22 dicembre 1905 sui mutui fondiari, si vietava di ac cettare come cauzione le cartelle fondiarie.

Il Foro Italiano — Anno XXXVIII - Parte III-16.

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2-27 PARTE TERZA 228

Che con tale decisione, poi, appunto perchè il ricorso

valido non era stato notificato anche al dott. Bonanome,

venne deciso che la vertenza dovesse essere esaminata

solo nei rapporti degli altri due dottori Sceiba ed Egidi. E tale contestazione del giudizio rimaner deve inal

terata, malgrado che da regolare deliberazione della Giunta

municipale di Roma del 4 settembre 1912, prodotta in

giudizio tanto dal Comune quanto dal ricorrente Libe

rali, risulti che il dott. Guido Egidi venne dichiarato di

missionario dall' ufficio con effetto dal 1 agosto precedente.

Non si può, difatti, ritenere nei suoi rapporti cessata la

materia del contendere, e la controversia limitata per con

seguenza alla sola nomina del dott. Sceiba, perchè il man

tenerlo in causa è richiesto dal fatto che ciò che si do

manda col ricorso è l'annullamento della sua nomina a

medico condotto, pel mantenuto cumulo e dalle conse

guenze che nei riguardi del ricorrente potrebbe avere

l'annullamento di quella nomina.

Che il comma secondo dell'art. 16 del regolamento

speciale dei servizi di assistenza sanitaria e di vigilanza

igienica nella città di Roma, nel suburbio e nell'Agro ro

mano testualmente dispone che « non potranno i medici

condotti assumere « o ritenere impegni professionali fissi

presso istituti scientifici, ovvero presso altri istituti pub

blici o privati, che abbiano per iscopo l'assistenza dei

malati ». Il divieto contenuto in tale disposizione è troppo

chiaro perchè si possa attribuire ad esso altro senso che

quello fatto palese dal proprio significato delle parole

adoperate, ed è troppo perentorio perchè si possa ricono

scere, come vorrebbe la difesa del Comune, che a questo

debba essere lasciata una certa latitudine ed una certa

discrezionalità nell'applicarlo. Se così è, e non v'è dub

bio che così sia, il Comune di Roma certamente incorse

nella violazione della riportata norma giuridica quando nominò e mantenne in servizio il dott. Sceiba ed il dott.

Egidi dal momento che, come risulta dalla lettera 8 no

vembre 1912, n. 80078 del Prefetto di Roma, lo Sceiba

allorché venne nominato medico condotto, era aiuto chi

rurgo in questi Ospedali riuniti, dal quale ufficio avrebbe

cessato per compiuto quadriennio col 7 settembre 1912,

ed attualmente è aiuto medico negli stessi Ospedali e che

lo Egidi era ed è tuttora anch'egli aiuto medico nel Po

liclinico Umberto I.

Che l'eccezione, con la quale il Comune di Roma cerca

dimostrare l'infondatezza in merito del ricorso, e cioè

che nella specie tratterebbesi di norma dettata soltanto

per il miglior andamento del servizio, e quindi a tutela

di un interesse proprio dell'amministrazione, e non già

per creare obblighi a carico dell'amministrazione stessa

e diritti a vantaggio dei terzi, sarebbe stata con maggior

proprietà diretta a negare al dott. Liberali la veste giu

ridica a ricorrere. Senonchè anche sotto tale aspetto sa

rebbe da respingere. Se è vero, difatti, che, come questa

Sezione ha in altre occasioni ritenuto, non a tutti è dato

d'insorgere contro violazioni di disposizioni di legge e

regolamentari che siano dettate nell'interesse della pub

blica amministrazione, non è men vero che tale princi

pio non possa invocarsi contro chi avendo preso parte ad un concorso, viene ad essere direttamente colpito e

danneggiato per l'illegale ed illegittimo operato della

pubblica amministrazione nell'applicazione di quelle nor

me in vigor delle quali il concorso sia stato bandito e

debba essere regolato in tutto il suo svolgimento. Non

può negarsi, difatti, che fra pubblica amministrazione e

concorrenti viene a stabilirsi uno speciale vinculum, juris

che determina diritti e doveri reciproci, che esigono vi

cendevolmente rispetto dalle due parti.

Che nemmeno può farsi buon viso all'altra eccezione

opposta dal Comune e cioè che la disposizione del ripor

tato art. 16 del regolamento non possa ragionevolmente

trovare applicazione che in occasione della nomina defi

nitiva, trascorso che sia cioè il periodo di tempo neces

sario all'acquisto de'la stabilità, imperocché nè la parola

nè lo spirito della disposizione consentono a che si possa

divenire a ciò che costituisce una specie di transazione

fra il divieto assoluto e l'assoluta libertà del cumulo. Ed

è notevole come la deliberazione di massima presa dalla

Giunta municipale addì 19 marzo 1910, della quale la

lettera dell'assessore Rossi-Doria, 24 novembre 1911,

1911, n. 17084, non è che l'applicazione al caso spe

ciale, lungi dal legittimare l'operato del Comune sta a

dimostrare come la Giunta nell'autorizzare i medici con

dotti a mantenere il cumulo durante il periodo di prova,

ben sapesse che compiva un atto vietato dal regolamento,

Risulta difatti da quella deliberazione che la Giunta, solo

per ragioni di equità autorizzava i medici di secondo

grado a conservare gli uffici che occupavano, pur ricono

scendo che tale autorizzazione era contraria al regola

mento, del quale perciò dava mandato all'assessore del

ramo di proporre le opportune modifiche. La Giunta, certo,

credette che, in attesa di queste, le fosse consentito la

deroga-, ma fu erronea credenza,, imperocché gli organi

delle pubbliche amministrazioni debbono spiegare la loro

azione nell'orbita delle leggi e dei regolamenti e non pos

sono uscirne nemmeno per ragioni di equità, le quali, se

sussistono, e nella specie pare che effettivamento sussi

stano, debbono consigliare la modifica nei modi di legge

delle disposizioni inique, ma non la deroga arbitraria da

esse.

Che, finalmente, nemmeno si può fare buon viso al

l'eccezione del Comune resistente, che cioè il cumulo rap

presenterebbe incompatibilità all'esereisio dell'ufficio e

non alla nomina all'ufficio, con che si tenderebbe a di

fendere la legittimità della nomina.

Tale eccezione non muta la ragione del decidere per

chè, ammessa anche la legittimità della nomina, illegit

tima fu l'assunzione del servizio senza lasciare gli uffici

precedenti. Che per le anzidette ragioni il ricorso del dottor Raf

faele Liberali dev'essere accolto.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 15 novembre 1912; Pres. Perla,

Est. Cagnetta ; Ciucci c. Ministero di agricoltura.

Diritti promiscui — Università agraria — Delibera

sioni — Annnllaraento — Deliberazioni eoneernenti

contratti — Nullità — Ha ti flea o volontaria ese

cuzione — Sanatoria — Inammissibilità (L. 4 ago sto 1894, sull'ordinamento dei demani collettivi, art.

5 ; L. com. e prov., testo unico 21 maggio 1908, art.

298; Regol. com. e prov. 12 febbraio 1911, art. 164).

Diritti promlseni — Università agraria — Commis

sario prefettizio — Poteri — Limiti (L. 4 agosto

1894, cit., art. cit. ; L. com. e prov., cit., art., 31B).

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