Sezione IV; decisione 7 febbraio 1913; Est. Carbonelli; Liberali c. Comune di RomaSource: Il Foro Italiano, Vol. 38, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1913),pp. 225/226-227/228Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23114168 .
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225 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 226
CONSIGLIO DI STATO. Sezione V; decisione 4 aprile 1913; Pres. Sandrelli,
Est. GrHERSi; Rioolfi c. Comune di Altavilla Mon
ferrato.
Medico — Stabilita — Periodo di provo — Decor
renda — Servizio prestato anteriormente alla no
ni 1111* regolare — Periodo anteriore alla legg« S5
febbraio ItlOl — Computabilità (L. 1 agosto 1907, testo unico sanitario, art. 31 e 207).
Nel periodo di prova agli effetti dell'acquisto della sta
bilità del medico condotto deve computarsi anche il
servizio prestato anteriormente alla nomina rego
lare. (1) Tale regola si applica anche al servizio prestato anterior
mente all'entrata in vigore della legge 25 febbraio
1904.
La Sezione ecc. (Omissis). Che come già ebbe altra
volta a riconoscere questa Sezione con decisione del 28
maggio 1910 sul ricorso del dott. Umberto Pitassi con
tro il Comune di Ortona de' Marsi, l'art. 31 della legge
sanitaria 1 agosto 1907 non richiede che due anni di
prova, e che il servizio sia stato durante quei due anni
prestato in un medesimo Comune o consorzio di Comuni,
ed il voler richiedere che la prova sia posteriore alla
nomina regolarmente fatta a seguito di un concorso equi
varrebbe ad aggiungere al detto art. 31 una condizione
che esso non richiede. Nè valgono le obbiezioni che a
favore della tesi contraria si presentano dalla difesa del
Comune. Dichiara questa che l'incarico fu dato dal Con
siglio comunale al Ricolfi in via provvisoria e transi
toria, e che anche nell' interpretare il contratto, che in
tercede fra medico condotto e Comune, non si può pre
scindere dal ricercare quale fu la vera volontà dei con
traenti.
Ma facile è il rispondere ohe la disposizione dell'art.
31 è dettata nel pubblico interesse, cioè in quello della
regolarità di un servizio pubblico della più alta impor tanza sociale e che la contraria intenzione di un Con
siglio comunale non può derogare alla legge. Osserva
il Comune che, ove si dovesse computare nel periodo di
prova il servizio prestato per delegazione di un medico
condotto che si faccia provvisoriamente sostituire, la de
correnza del periodo stesso sarebbe fissata non più dalla
volontà del Comune, ma da quella del sanitario dele
gante. E facile è il replicare che con la volontà del sa
nitario delegante concorre anche la volontà del Comune,
il quale autorizza quella provvisoria sostituzione, come
difatti è accaduto nella specie in esame in cui il Consi
glio comunale autorizzò il precedente dott. Moltecci a
farsi sostituire dal Ricolfi. Adduce la difesa del Co
mune che l'art. 11 della legge sanitaria del 25 feb
(1) Cosi nella controversa questione la V Sezione conferma la
sua pronuncia, (ricordata anche nel testo) 10 giugno 1910, che
può leggersi in Foro it., 1910, III, 225. Veggasi anche la relativa
nota, nella quale sono richiamati i precedenti ; ed inoltre, sem
pre nel senso che rientri nel periodo di prova il servizio pre stato a qualunque titolo prima della nomina regolare, vedi App.
Brescia, 18 ottobre 1909, Foro it., Eep. 1910 voce Medico, n. 41.
Contra vedi da ultimo la sentenza della Cassazione di Napoli, 21 giugno 1910, Foro it., 1910, I, 1320, con la quale fu confer
mata l'altra della Corte d'appello di Napoli 13 dicembre 1909
(id., Eep. 1910, voce cit., n. 43). Ed inoltre : App. Cagliari, 7 marzo 1910, id., Eep. e voce cit., n. 36-37.
braio 1904 sarebbe stato inutile ove nel periodo di prova si dovesse sempre computare il servizio comunque pre stato. E pure facile è l'osservare in contrario che sic
come le leggi non dispongono che per il futuro e quindi
l'art. 5 della legge stessa del 25 febbraio 1904, ora art.
31 t. u. 1 agosto 1907, non avrebbe potuto logicamente
applicarsi che ai medici condotti assunti in servizio dopo che la legge fosse entrata in vigore, volle quell'art. 11
computare a favore del medico condotto anche il servi
zio prestato prima dell'attuazione della legge. Che pertanto il licenziamento del dott. Ricolfi fu pro
nunziato non durante il periodo di prova, ma vari mesi
dopo che tale periodo era compiuto, onde non fu un li
cenziamento per fine di ferma, caso questo in cui avrebbe
sussistito quella incompetenza a cui la difesa del Co
mune ha accennato nella sua memoria aggiunta, ma un
licenziamento fatto in contraddizione con le norme e le
garanzie volute dall'art. 34 del t. u. 1 agosto 1907.
Che il ricorso quindi deve essere accolto.
CONSIGLIO DI STATO. Sezione IV ; decisione 7 febbraio 1913; Est. Carbonelli;
Liberali c. Comune di Roma.
Cllnillila amministrativa — Ricorso alle Sezioni glu rlsdlslonall — Interesse a ricorrere — Norme det
tate per II buon andamento del servizio — Inosser
vanza — Lesione degli interassi Jel singoli — Ri
eorso contenzioso — Ammissibilità — Sorme legi slative o regolamentari — Violazione per motivi di
eqnit* — Illegittimità (L. 17 agosto 1907, testo unico
sul Consiglio di Stato, art. 22).
Anehe le norme dettate per il migliore andamento di un
servizio amministrativo possono essere fatte valere con
ricorso contenzioso se dalla violazione di esse (nella spe cie : in occasione di un concorso e successiva nomina
a pubblico impiego) risulti danneggiato l'interesse dei
singoli. (1) Si ha tale violazione anche se l'autorità pubblica intese
di discostarsi dall'osservanza di quelle norme per ra
gioni di equità.
La Sezione, ecc. (Omissis). — Che l'eccezione d'irri
cevibilità del ricorso per decadenza, opposta dal Comune, è resistita dal giudicato rappresentato dalla decisione
12 luglio-9 agosto 1912 di questa Sezione, la quale/dopo aver posto nel nulla il ricorso del dott. Liberali notifi
cato il 25 febbraio 1911 perchè firmato dal solo ricor
rente e non pure da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione soggiungeva : « Considerato che
non può quindi tenersi conto che del secondo ricorso (che è quello in esame), regolarmente sottoscritto e depositato, del quale fu fatta la notificazione il 25 aprile 1911 al
Comune di Roma ed ai dott. Sceiba ed Egidi, non an
che al dott. Bonanome ».
(1) È questa appunto la situazione ohe si designa con la for
mula dell' « interesse indirettamente protetto » o « interesse le
gittimo », che si considera come sostrato specifico del ricorso contenzioso. Cfr. per un' interessante applicazione la pronun cia della IV Sezione 2 novembre 1912, retro, col. 1, nella quale fu implicitamente riconosciuto al Credito fondiario del Monte dei paschi di Siena l'interesse ad impugnare un provvedi mento del Ministero con cui, contrariamente a quanto dispone la legge 22 dicembre 1905 sui mutui fondiari, si vietava di ac cettare come cauzione le cartelle fondiarie.
Il Foro Italiano — Anno XXXVIII - Parte III-16.
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2-27 PARTE TERZA 228
Che con tale decisione, poi, appunto perchè il ricorso
valido non era stato notificato anche al dott. Bonanome,
venne deciso che la vertenza dovesse essere esaminata
solo nei rapporti degli altri due dottori Sceiba ed Egidi. E tale contestazione del giudizio rimaner deve inal
terata, malgrado che da regolare deliberazione della Giunta
municipale di Roma del 4 settembre 1912, prodotta in
giudizio tanto dal Comune quanto dal ricorrente Libe
rali, risulti che il dott. Guido Egidi venne dichiarato di
missionario dall' ufficio con effetto dal 1 agosto precedente.
Non si può, difatti, ritenere nei suoi rapporti cessata la
materia del contendere, e la controversia limitata per con
seguenza alla sola nomina del dott. Sceiba, perchè il man
tenerlo in causa è richiesto dal fatto che ciò che si do
manda col ricorso è l'annullamento della sua nomina a
medico condotto, pel mantenuto cumulo e dalle conse
guenze che nei riguardi del ricorrente potrebbe avere
l'annullamento di quella nomina.
Che il comma secondo dell'art. 16 del regolamento
speciale dei servizi di assistenza sanitaria e di vigilanza
igienica nella città di Roma, nel suburbio e nell'Agro ro
mano testualmente dispone che « non potranno i medici
condotti assumere « o ritenere impegni professionali fissi
presso istituti scientifici, ovvero presso altri istituti pub
blici o privati, che abbiano per iscopo l'assistenza dei
malati ». Il divieto contenuto in tale disposizione è troppo
chiaro perchè si possa attribuire ad esso altro senso che
quello fatto palese dal proprio significato delle parole
adoperate, ed è troppo perentorio perchè si possa ricono
scere, come vorrebbe la difesa del Comune, che a questo
debba essere lasciata una certa latitudine ed una certa
discrezionalità nell'applicarlo. Se così è, e non v'è dub
bio che così sia, il Comune di Roma certamente incorse
nella violazione della riportata norma giuridica quando nominò e mantenne in servizio il dott. Sceiba ed il dott.
Egidi dal momento che, come risulta dalla lettera 8 no
vembre 1912, n. 80078 del Prefetto di Roma, lo Sceiba
allorché venne nominato medico condotto, era aiuto chi
rurgo in questi Ospedali riuniti, dal quale ufficio avrebbe
cessato per compiuto quadriennio col 7 settembre 1912,
ed attualmente è aiuto medico negli stessi Ospedali e che
lo Egidi era ed è tuttora anch'egli aiuto medico nel Po
liclinico Umberto I.
Che l'eccezione, con la quale il Comune di Roma cerca
dimostrare l'infondatezza in merito del ricorso, e cioè
che nella specie tratterebbesi di norma dettata soltanto
per il miglior andamento del servizio, e quindi a tutela
di un interesse proprio dell'amministrazione, e non già
per creare obblighi a carico dell'amministrazione stessa
e diritti a vantaggio dei terzi, sarebbe stata con maggior
proprietà diretta a negare al dott. Liberali la veste giu
ridica a ricorrere. Senonchè anche sotto tale aspetto sa
rebbe da respingere. Se è vero, difatti, che, come questa
Sezione ha in altre occasioni ritenuto, non a tutti è dato
d'insorgere contro violazioni di disposizioni di legge e
regolamentari che siano dettate nell'interesse della pub
blica amministrazione, non è men vero che tale princi
pio non possa invocarsi contro chi avendo preso parte ad un concorso, viene ad essere direttamente colpito e
danneggiato per l'illegale ed illegittimo operato della
pubblica amministrazione nell'applicazione di quelle nor
me in vigor delle quali il concorso sia stato bandito e
debba essere regolato in tutto il suo svolgimento. Non
può negarsi, difatti, che fra pubblica amministrazione e
concorrenti viene a stabilirsi uno speciale vinculum, juris
che determina diritti e doveri reciproci, che esigono vi
cendevolmente rispetto dalle due parti.
Che nemmeno può farsi buon viso all'altra eccezione
opposta dal Comune e cioè che la disposizione del ripor
tato art. 16 del regolamento non possa ragionevolmente
trovare applicazione che in occasione della nomina defi
nitiva, trascorso che sia cioè il periodo di tempo neces
sario all'acquisto de'la stabilità, imperocché nè la parola
nè lo spirito della disposizione consentono a che si possa
divenire a ciò che costituisce una specie di transazione
fra il divieto assoluto e l'assoluta libertà del cumulo. Ed
è notevole come la deliberazione di massima presa dalla
Giunta municipale addì 19 marzo 1910, della quale la
lettera dell'assessore Rossi-Doria, 24 novembre 1911,
1911, n. 17084, non è che l'applicazione al caso spe
ciale, lungi dal legittimare l'operato del Comune sta a
dimostrare come la Giunta nell'autorizzare i medici con
dotti a mantenere il cumulo durante il periodo di prova,
ben sapesse che compiva un atto vietato dal regolamento,
Risulta difatti da quella deliberazione che la Giunta, solo
per ragioni di equità autorizzava i medici di secondo
grado a conservare gli uffici che occupavano, pur ricono
scendo che tale autorizzazione era contraria al regola
mento, del quale perciò dava mandato all'assessore del
ramo di proporre le opportune modifiche. La Giunta, certo,
credette che, in attesa di queste, le fosse consentito la
deroga-, ma fu erronea credenza,, imperocché gli organi
delle pubbliche amministrazioni debbono spiegare la loro
azione nell'orbita delle leggi e dei regolamenti e non pos
sono uscirne nemmeno per ragioni di equità, le quali, se
sussistono, e nella specie pare che effettivamento sussi
stano, debbono consigliare la modifica nei modi di legge
delle disposizioni inique, ma non la deroga arbitraria da
esse.
Che, finalmente, nemmeno si può fare buon viso al
l'eccezione del Comune resistente, che cioè il cumulo rap
presenterebbe incompatibilità all'esereisio dell'ufficio e
non alla nomina all'ufficio, con che si tenderebbe a di
fendere la legittimità della nomina.
Tale eccezione non muta la ragione del decidere per
chè, ammessa anche la legittimità della nomina, illegit
tima fu l'assunzione del servizio senza lasciare gli uffici
precedenti. Che per le anzidette ragioni il ricorso del dottor Raf
faele Liberali dev'essere accolto.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 15 novembre 1912; Pres. Perla,
Est. Cagnetta ; Ciucci c. Ministero di agricoltura.
Diritti promiscui — Università agraria — Delibera
sioni — Annnllaraento — Deliberazioni eoneernenti
contratti — Nullità — Ha ti flea o volontaria ese
cuzione — Sanatoria — Inammissibilità (L. 4 ago sto 1894, sull'ordinamento dei demani collettivi, art.
5 ; L. com. e prov., testo unico 21 maggio 1908, art.
298; Regol. com. e prov. 12 febbraio 1911, art. 164).
Diritti promlseni — Università agraria — Commis
sario prefettizio — Poteri — Limiti (L. 4 agosto
1894, cit., art. cit. ; L. com. e prov., cit., art., 31B).
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