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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione IV; ordinanza 1° aprile 1980, n. 338; Pres....

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Sezione IV; ordinanza 1° aprile 1980, n. 338; Pres. Santaniello, Rel. Delfino; Stoppani (Avv. Stoppani) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato Ferri) Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980), pp. 511/512-513/514 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171271 . Accessed: 24/06/2014 21:07 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.106 on Tue, 24 Jun 2014 21:07:31 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione IV; ordinanza 1° aprile 1980, n. 338; Pres. Santaniello, Rel. Delfino; Stoppani (Avv.Stoppani) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato Ferri)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 511/512-513/514Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171271 .

Accessed: 24/06/2014 21:07

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PARTE TERZA

dimento di annullamento d'ufficio della licenza edilizia illegit tima alla preventiva, formale contestazione delle violazioni ac

certate ai soggetti interessati, con invito a presentare controde

duzioni entro un termine all'uopo stabilito.

Tale norma non è stata osservata, nella specie, poiché, men

tre la nota della giunta regionale 15 gennaio 1976, n. 6366, di

contestazione delle irregolarità ha per oggetto solo le licenze

di costruzione 29 dicembre 1973, nn. 359, 360, 361, 362 e 363, che concernono rispettivamente gli edifici distinti dalle lettere A,

B, C, D ed E, la deliberazione di annullamento e l'ordine di de

molizione, invece, si riferiscono anche alle licenze 29 dicembre

1973, nn. 364, 365 e 366 (l'una) e agli edifici di cui alle lettere

F, G e H (l'altro). Bene ha fatto, perciò, il tribunale ad annullare detti provve

dimenti, nelle parti relative alle ultime tre autorizzazioni e agli ultimi tre fabbricati.

L'esposto convincimento non è infirmato dai rilievi della re

gione, ove si consideri che le irregolarità contestate, pur riguar dando un insieme di costruzioni configurato come lottizzazione, tuttavia non avevano carattere di indivisibilità, poiché consiste

vano in un complesso di distinte violazioni, identiche per ciascun

edificio. Inoltre, la società Marinelle, il progettista delle opere e

l'impresa assuntrice dei lavori nelle controdeduzioni trasmesse alla giunta regionale il 15 febbraio 1976 si sono difesi solo ri

spetto alle infrazioni connesse con le prime cinque licenze e non

rispetto a quelle connesse con le altre tre: non può ritenersi,

quindi, che l'atto di contestazione, nonostante l'incompletezza so

pra indicata, abbia raggiunto il suo scopo anche in ordine al se condo gruppo di autorizzazioni.

3. - Per le ragioni sopra svolte l'appello della regione Abruzzo

deve essere respinto. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO; Sezione IV; ordinanza 1° aprile 1980, n. 338; Pres. Santaniello, Rei. Delfino; Stoppani (Avv. Stoppani) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato Ferri).

Giustizia amministrativa — Giudicato della Corte dei conti —

Ricorso per l'esecuzione — Esperibilità — Rimessione delle

questioni all'adunanza plenaria (R. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 27; r. d. 12 luglio 1934 n. 1214, t. u. sull'ordinamento della Corte dei conti, art. 63; legge 6 di cembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi re

gionali, art. 37; r. d. 13 agosto 1933 n. 1038, regolamento per la

procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 71).

È opportuno rimettere all'adunanza plenaria la questione della

esperibilità del ricorso per l'esecuzione del giudicato di giudici amministrativi speciali, e, in caso affermativo, del riparto tra

Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali della

competenza al riguardo. (1) È opportuno rimettere all'adunanza plenaria la questione della

esperibilità del ricorso per l'esecuzione del giudicato della Corte dei conti in materia pensionistica. (2)

La Sezione, ecc. — 1. - La difesa dell'amministrazione, for mulando dubbi sull'applicabilità dell'art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 alle decisioni della Corte dei conti, e segnatamente a quelle in materia di pensioni, solleva una questione di limiti alla giurisdizione di questo consiglio, e rilevabile, quindi, con trariamente all'avviso del ricorrente, anche d'ufficio.

2. - Se si prescinda dalla dee. 4 marzo 1977, n. 189, citata dal

ricorrente, e con la "quale questa sezione si è limitata a pren

(1-2) L'ordinanza, rimette in discussione la soluzione affermativa del problema della esperibilità del ricorso al giudice amministrativo per l'ottemperanza al giudicato della Corte dei conti in materia pensioni stica, data da Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 1962, n. 776, Foro it., 1963, III, 253, con nota di richiami.

Sui limiti di esperibilità del ricorso al giudice amministrativo per l'ottemperanza al giudicato, in relazione ai caratteri della pronuncia che l'amministrazione ha lasciato ineseguita, v. successivamente Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 1971, n. 345, id., 1971, III, 288, con ampia nota di richiami sui vari aspetti del problema, ai quali adde Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 1972, n. 114, id., Rep. 1972, voce Giustizia amministrativa, n. 416, che ha confermato l'inammissibilità di tale ri corso per l'inottemperanza alla decisione di un ricorso gerarchico (nel la specie, improprio), nonché T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 febbraio 1979, n. 151, id., Rep. 1979, voce cit., n. 984, che parimenti ha confermato l'inammissibilità di tale ricorso per l'inottemperanza alla decisione di un ricorso straordinario al capo dello Stato.

dere atto della già intervenuta esecuzione della sentenza di cui

era stata chiesta l'ottemperanza, il Consiglio di Stato è stato

chiamato una volta soltanto prima d'ora a pronunciarsi sul pro blema della configurabilità del giudizio ex art. 27, n. 4, relativa

mente alle sentenze della Corte dei conti; e con la dec. 11 di

cembre 1962, n. 776 (Foro it., 1963, III, 253) della stessa sezione

quarta lo ha risolto in senso affermativo, sostanzialmente ripren dendo quanto già aveva affermato la sezione VI con dee. 25

ottobre 1955, n. 700 (id., 1955, III, 225) in altra materia (deci sioni della commissione ministeriale ricorsi in materia di brevetti

industriali) e però con enunciazioni di portata generale: e cioè

che, una volta ritenuta l'ammissibilità (già nel regime anteriore

alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034) del giudizio di ottempe ranza relativamente ai giudicati non solo ordinari ma anche am

ministrativi, non v'era motivo per non comprendere fra questi ultimi anche le pronunce dei giudici amministrativi speciali.

La sezione ritiene, però, che la questione meriti un riesame,

specialmente, anche se non solo, alla stregua della nuova di

sciplina dell'istituto introdotta con la legge 6 dicembre 1971 n.

1034; e rileva che tre sono i problemi, per altro fra loro succes

sivamente ordinati, che in proposito occorre prospettare: in li

nea generale se sia tuttora configurabile un giudizio di ottem

peranza relativamente alle pronunce dei giudici amministrativi

speciali, in caso affermativo se, ed eventualmente in forza di

quale criterio, possa essere ripartita la relativa competenza fra

Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali, infine se

ad ogni modo siano per loro natura suscettibili o meno di ot

temperanza le decisioni della Corte dei conti in materia di

pensioni.

3. - Il primo dei tre problemi nasce dal rilievo che l'art. 37

legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sembra, almeno secondo la let

tera, riferirsi, oltre che ai giudicati ordinari, alle sole decisioni

del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. In

effetti il rilievo non è di per sé decisivo, dal momento che la ci

tata disposizione si occupa, in realtà, del solo riparto delle com

petenze nella materia; e però potrebbe essere interpretato quanto

meno come un sintomo della volontà del legislatore del 1971 di

restringere l'ambito di applicazione che la giurisprudenza ebbe

ad attribuire all'istituto in esame attraverso l'interpretazione evo

lutiva dell'art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054. I limiti che

sembrerebbero fissati nella lettera dell'art. 37 impongono, in altri

termini, la necessità di verificare il dubbio se il detto legislatore,

pur sancendo positivamente il principio dell'applicabilità del giu dizio di ottemperanza ai giudicati amministrativi, non abbia tut

tavia ritenuto di doverne escludere, nel rinnovato sistema pro

cessuale, appunto l'ipotesi delle pronunce dei giudici ammini

strativi speciali.

Ad avviso della sezione in siffatto modo vengono soprattutto in discussione i rapporti fra il cit. art. 27, n. 4, e l'art. 7, 2°

comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034: in sostanza si tratta di

stabilire, cioè, se l'art. 27, n. 4, come norma attribuiva di com

petenze, sia almeno in parte sopravvissuto, e conservi tuttora,

per ciò, una sua autonoma vigenza, rispetto alla sopravvenuta

legge 6 dicembre 1971 n. 1034; ovvero se, per effetto del ri

chiamo contenuto nell'art. 7, 2° comma, il suo contenuto sia

stato, sempre ai fini dell'attribuzione delle competenze, intera

mente assorbito in quest'ultima disposizione. Se, infatti, risul

tasse fondata la seconda delle due ipotesi, acquisterebbero evi

dentemente consistenza i dubbi sull'inapplicabilità del giudizio di ottemperanza alle pronunce dei giudici amministrativi speciali,

perché in tal caso sarebbe il su citato art. 37 a rappresentare l'unico metro disponibile per la misura della giurisdizione nella

materia; e diverrebbe di conseguenza determinante la circostanza

che questa disposizione si occupa, oltre che dei giudicati ordi

nari, delle sole decisioni del Consiglio di Stato e dei tribunali

amministrativi regionali.

La sezione ritiene, però, che non manchino argomenti per av

valorare invece la prima ipotesi: e fra questi certamente è sin

tomatico innanzi tutto il riferimento al detto art. 27, n. 4, che, sia pure ai fini della disciplina del processo, viene fatto dall'art.

27, n. 4, legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Di più sostanziale or

dine logico è però un altro argomento, il fatto, cioè, che il Con

siglio di Stato sia, ai sensi dell'art. 37, eccezionalmente compe tente in unico grado per l'ottemperanza non solo delle stesse sue

pronunce, ma altresì di una parte dei giudicati ordinari: sembra,

infatti, conseguente trarre da ciò la conclusione che tale compe tenza ripeta la propria fonte ancora direttamente dal detto art.

27, n. 4, come sembrerebbe altresì confermare la lettera del 2°

comma dell'art. 37 (« resa ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale »); e non sia quin affatto di nuova (o rinnovata) attribuzione, come è invece a

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

dirsi di quella conferita allo stesso Consiglio di Stato, quale giu dice d'appello, negli altri casi di ottemperanza dall'art. 28, 3°

comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Se, dunque, di una sia pur parziale sopravvivenza di quella

disposizione non è ingiustificato parlare, sembra necessario quan to meno prospettare la possibilità che sia del pari sopravvissuta la norma, che in essa stessa la giurisprudenza aveva ritenuto di

ravvisare, circa l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza rela

tivamente appunto alle pronunce dei giudici amministrativi spe ciali.

4. - Se l'ipotesi trovasse conferma, andrebbe, però, conseguen temente prospettato anche il problema della titolarità della re

lativa competenza; dovrebbe, cioè, essere risolto il dubbio (che, ai fini della pronuncia in esame, andrebbe evidentemente posto d'ufficio) se essa spetti soltanto al Consiglio di Stato in unico

grado, come sembra più coerente ritenere alla stregua dei rilievi

innanzi svolti; ovvero debba essere ripartita, secondo un cri

terio analogo a quello fissato nell'art. 37 per i giudicati ordinari, fra lo stesso Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regio nali; ovvero infine appartenga in primo grado, se nemmeno ana

logicamente fosse applicabile il detto art. 37, ai soli tribunali am

ministrati regionali, e fra questi vada distribuita secondo le nor

me ordinarie sul riparto delle competenze.

5. - Ritenuta in ipotesi l'ammissibilità in genere del giudizio di

ottemperanza relativamente alle pronunce dei giudici amministra

tivi speciali, resterebbe, però, da accertare l'applicabilità o meno

del principio in particolare alle decisioni della Corte dei conti in

materia di pensioni. La stessa Corte dei conti ha affermato che il giudizio in mate

ria pensionistica, sebbene abbia, secondo gli art. 63 r. d. 12 lu

glio 1934 n. 1214 e 71, lett. b, r. d. 13 agosto 1933 n. 1038, carat

tere formalmente impugnatorio, tuttavia diversamente da quanto è a dirsi della competenza generale di legittimità dei tribunali

amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, non inerisce a

una giurisdizione di mero annullamento, ma è sostanzialmente

finalizzato all'accertamento dei diritto a pensione; e presenta al

tresì sotto questo profilo una ulteriore peculiarità, legata al feno

meno definito dell'effetto devolutivo del ricorso: investe cioè, in

dipendentemente dalla deduzione della parte, il diritto medesimo

sempre in ogni suo elemento, in vista della conclusiva determina

zione, sia nell'ara e sia nel quantum, della pretesa fatta valere

con il ricorso (Corte conti, Sez. riun., 19 giugno 1972, n. 26, id.,

1973, III, 74).

Siffatti profili di specialità sono innegabilmente tracce residue

della competenza amministrativa mantenuta nella materia dalla

stessa Corte dei conti fino alla riforma di cui al r. d. 27 giugno 1933 n. 703; ma soprattutto vengono spiegati con le notevoli pe culiarità che la materia pensionistica in sé presenta. E però è, in ogni caso, evidente il dubbio che da tutto questo possa in

una qualche guisa rimanere influenzato anche il momento at

tuativo della pronuncia in questione.

Appare, infatti, chiaro sotto questo profilo che, di null'altro

trattandosi se non di rendere operante il diritto a pensione esat

tamente nel modo e nella misura determinati con la decisione, il

comportamento dell'amministrazione viene qui eccezionalmente

ad assumere non soltanto il connotato, comune all'esecuzione di

qualsiasi pronuncia giurisdizionale, della doverosità nell'an, ma

altresì quello dell'assoluta vincolatezza nel quomodo. In altri

termini, diversamente da quanto almeno di norma avviene per l'esecuzione di qualsiasi altra pronuncia giurisdizionale, di an

nullamento o rispettivamente dichiarativa di diritti, in questa materia l'amministrazione né può limitarsi a correggere i vizi di

legittimità riscontrati dal giudice per rimanere poi libera di de

terminarsi nell'ulteriore sua azione secondo proprie scelte discre

zionali, e nemmeno tali scelte può compiere anche solo quanto al modo di attuare la pretesa accertata. Ed è precisamente da

ciò che potrebbero sorgere dubbi in ordine alla configurabilità di un giudizio di ottemperanza nella materia; dal fatto, cioè, che rimanendo qui precluso ogni spazio per apprezzamenti di

merito, sembrerebbe in ultima analisi difettare proprio il pre

supposto essenziale della speciale competenza ex art. 27, n. 4.

6. - Ritiene la sezione che il potenziale conflitto di giurispru denza innanzi delineato, ma soprattutto il particolare rilievo della

questione di massima impongano la rimessione del giudizio al

l'esame dell'adunanza plenaria. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO; Sezione V; decisione 30 ottobre 1979, n. 651; Pres. Melito, Est. Riccio; Comune di Pozzaglio e

Uniti (Avv. Guarnieri) c. Borsellino (Avv. Contento, Con

tini). Annulla T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 29 giugno 1978, n. 240.

Giustizia amministrativa — Impiegato dello Stato — Diritto

patrimoniale — Atto paritetico — Impugnazione con ricorso

straordinario al capo dello Stato — Successivo ricorso al

tribunale amministrativo regionale — Inammissibilità (R. d. 26

giugno 1924 n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 34; d. pres. 24 novembre 1971 n. 1199, semplificazione dei procedimenti in

materia di ricorsi amministrativi, art. 10; legge 6 dicembre

1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 20).

È inammissibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale contro un provvedimento relativo ad un diritto patrimoniale di un pubblico dipendente, già impugnato con ricorso straor

dinario al capo dello Stato anche se esso ha carattere paritetico e non autoritativo. (1)

(1) Contra, l'annullata sentenza T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 29 giugno 1978, n. 240, Foro it., 1979, III, 407, con nota di richiami.

Il problema non si pone entro i limiti di esperibilità del ricorso straordinario, in matèrie non comprese nella giurisdizione di pura legittimità del giudice amministrativo.

Il ricorso straordinario è ammesso in materia di giurisdizione esclu siva di un giudice amministrativo, salvo il principio della alternati vità: Cons. Stato, Ad. gen., 27 marzo 1958, n. 117, id., Rep. 1958, voce Giustizia amministrativa, n. 13; quindi, è ammesso a tutela di diritti patrimoniali derivanti da un rapporto di pubblico impiego: Ad. gen. 5 gennaio 1961, n. 672, id., Rep. 1962, voce Ricorso al capo dello State, n. 6; Cons. Stato, parere 10 ottobre 1946, id., Rep. 1948, voce cit., n. 4; 24 marzo 1938, id., Rep. 1938, voce Ricorso al

re, n. 7; e, specificamente, in materia di equo indennizzo: Ad. gen. 7 gennaio 1960, n. 488, id., Rep. 1961, voce Impiegato dello Stato, n.

790; e in materia di previdenza sociale Sez. II 27 gennaio 1976, n. 1607/73, id., Rep. 1977, voce Ricorsi amministrativi, n. 36.

Più generalmente, il ricorso straordinario è ammissibile in sentenza devoluta al giudice ordinario, almeno finché non sopravviene una sen tenza di questo giudice, che rende improcedibile il ricorso stesso: Ad.

gen. 29 aprile 1971, n. 45/71, Cons. Stato, 1980, I, 108; Ad. gen. 23

maggio 1977, n. 3070/73 (in materia di cittadinanza), id., 1979, I, 1877. In questo caso, però, dopo la decisione del ricorso straordinario all'interessato è solo aperta la via della giurisdizione ordinaria: Cass. 9 luglio 1936, Foro it.. Rep. 1936, voce Ricorso al re, n. 12; e co

munque non è proponibile il ricorso al giudice amministrativo, neppu re quando esso sarebbe per altro verso ammissibile: Cons. Stato, Sez.

IV, 19 novembre 1940, id., 1941, III, 211, con nota di richiami. Di conseguenza, il ricorso straordinario è sempre esperibile anche

in materia di diritti soggettivi perfetti: Cons. Stato, Sez. I, 11 marzo

1977, n. 3179, id., Rep. 1979, voce Ricorsi amministrativi, n. 60; Sez. I 31 ottobre 1975, n. 2122/73, id., Rep. 1977, voce cit., n. 57, in un caso nel quale il ricorrente si doleva di un atto di concorrenza sleale posto in essere da un comune nell'esercizio di una attività eco

nomica; Ad. gen. 10 aprile 1969, n. 207, id., Rep. 1970, voce Ricorso al capo dello Stato, n. 3; 23 febbraio 1967, n. 151, id., Rep. 1968, voce cit., n. 11; 19 giugno 1958, n. 191, id., Rep. 1959, voce cit., n. 11

(per implicito); 6 febbraio 1958, n. 470, id., Rep. 1958, voce cit., n.

16; Cons. Stato, parere 5 maggio 1955, n. 176, id., Rep. 1955, voce

cit., n. 3; 15 marzo 1951, id., Rep. 1951, voce cit., n. 3. In relazione alla struttura del ricorso straordinario, come ricorso in

linea di principio per l'annullamento di un atto amministrativo, è però richiesto che sia impugnato un provvedimento: Ad. gen. 27 giugno 1957, n. 186, id., Rep. 1958, voce cit., n. 17; sono perciò inammissi bili pretese risarcitorie avanzate senza la richiesta di annullamento di un atto amministrativo: Cons. Stato, Sez. I, 3 dicembre 1976, n. 1980/ 75, id., 1979, voce Ricorsi amministrativi, n. 47; e, in genere, pretese patrimoniali non negate con formale atto: Cons. Stato, Sez. I, 11

maggio 1973, n. 906, id., Rep. 1976, voce cit., n. 36; Ad. gen. 23 no vembre 1961, n. 414, id., Rep. 1962, voce Ricorso al capo dello Stato, n. 7; perché il ricorso straordinario è inammissibile per azioni di mero accertamento: Cons. Stato, Sez. Ili, 8 febbraio 1977, n. 869/74, id., Rep. 1979, voce Ricorsi amministrativi, n. 45; Sez. I 15 novembre 1974, n. 2135/73, ibid., n. 44.

11 limite di proponibilità del ricorso straordinario a tutela di diritti

soggettivi perfetti è costituito dall'inammissibilità di esso per attività che l'amministrazione pone in essere come soggetto di diritto privato: Cons. Stato, Sez. I, 11 marzo 1977, n. 3179/73, ibid., n. 72, e, in re lazione ad una questione di risarcimento del danno, Sez. Ili 14 giu gno 1972, n. 684, id., Rep. 1974, voce cit., n. 43.

Per quel che riguarda il rapporto di lavoro, un gruppo di pronunce nega in linea di principio che il ricorso straordinario sia proponibile quando tale rapporto è di diritto privato: Cons. Stato, Sez. II, 2 marzo 1976, n. 2493/74, ibid., n. 67 (rapporto di lavoro con l'E.n.el.); Sez. I 13 febbraio 1976, n. 1098/73, ibid., n. 70 (rapporto di fatto); Sez. II 17 giugno 1975, n. 1831/74, id., Rep. 1977, voce cit., n. 34

(rapporto di lavoro con l'E.n.el.); ma il Consiglio di Stato, col

parere 28 settembre 1939, id., Rep. 1940, voce Ricorso al re, n. 15,

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