Sezione IV; ordinanza 10 luglio 1979, n. 586; Pres. Santaniello, Rel. Delfino; Bruni (Avv.D'Agostino) c. Min. interno (Avv. dello Stato Amati), Comune di Mondoví (Avv. Locati)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 173/174-175/176Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171144 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
alle amministrazioni locali, dall'art. 68, n. 10, dell'ordinamento
amministrativo degli enti locali nella stessa regione. Per le considerazioni esposte, le censure prospettate contro
l'atto impugnato, in riferimento all'attribuzione del punteggio
previsto per lo stato di disagiate condizioni economiche in fa
vore dei controinteressati Gaetano Cisarò e Giuseppe Fiandra, col
locati al 1° e al 2° posto della graduatoria, sono destituite di fondamento giuridico.
Conseguentemente la decisione di primo grado deve essere
tenuta ferma anche nel punto della declaratoria d'inammissibilità
del secondo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante ha riproposto davanti a questo consiglio la censura di eccesso di
potere, per violazione delle circolari suddette e per difetto di
motivazione, per essersi proceduto a valutazione, fra i titoli utili
per il punteggio, della idoneità conseguita in altro concorso per l'accesso a categoria d'impiego inferiore a quella cui appartiene l'unico posto disponibile presso l'istituto industriale di Mazara del Vallo, in favore del concorrente Angelo Verde. Questo è stato collocato infatti al 3° posto della graduatoria, in posizione, cioè, preclusiva di ogni concreta possibilità di assunzione. Cor
rettamente, quindi, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha evidenziato la carenza di un interesse
attuale del ricorrente all'impugnativa, dichiarando per tale causa
l'inammissibilità della relativa censura.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO; Sezione IV; ordinanza 10 luglio 1979, n. 586; Pres. Santaniello, Rei. Delfino; Bruni (Avv. D'Ago
stino) c. Min. interno (Avv. dello Stato Amati), Comune di
Mondovi (Avv. Locati).
Ricorsi amministrativi — Ricorso straordinario — Risultanze istruttorie e controdeduzioni dell'amministrazione — Dovere
di comunicazione al ricorrente — Deferimento della questione all'adunanza plenaria.
Ricorsi amministrativi — Ricorso straordinario — Decisione —
Impugnazione in via giurisdizionale — Vizio anteriore al parere del Consiglio di Stato — Ammissibilità — Deferimento della
questione all'adunanza plenaria.
£ opportuno deferire all'adunanza plenaria la questione se l'am
ministrazione debba comunicare al ricorrente in via straordi naria le risultanze dell'istruttoria e le proprie controdedu
zioni. (1) È opportuno rimettere all'adunanza plenaria la questione se sia
ammissibile il ricorso in sede giurisdizionale contro la deci
sione del ricorso straordinario, per un vizio di forma o del pro cedimento anteriore all'acquisizione del parere del Consiglio di Stato (nella specie, per omessa comunicazione al ricorrente
da parte dell'amministrazione delle risultanze dell'istruttoria e
delle proprie controdeduzioni). (2)
(1) In riferimento al ricorso gerarchico, la giurisprudenza costante ha considerato necessario solo il rudimentale contraddittorio consi stente nella comunicazione del ricorso stesso ai controinteressati.
Cosi, nel senso che l'organo decidente non ha il dovere di comu nicare al ricorrente le controdeduzioni dell'amministrazione emanan te il provvedimento impugnato, Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 1966, n. 971, Foro it., 1967, III, 152, con nota di richiami, ai quali adde, successivamente, nello stesso senso, Sez. IV 17 dicembre 1974, n.
1033, id., Rep. 1974, voce Ricorsi amministrativi, n. 40; Sez. I 18
aprile 1977, n. 2568/73, id., Rep. 1978, voce cit., n. 9; Sez. VI 27 luglio 1978, n. 896, ibid., n. 10; Sez. VI 18 maggio 1979, n. 369, Cons. Stato, 1979, I, 776.
Sempre per la giurisprudenza successiva alla richiamata decisione della Sez. V 27 agosto 1966, n. 971, v., nel senso che l'organo deci dente non ha il dovere di comunicare al ricorrente le controdedu zioni degli interessati, Sez. IV 29 settembre 1969, n. 464, Foro it., Rep. 1969, voce Case popolari, n. 91; Sez. VI 15 giugno 1971, n.
485, id., Rep. 1971, voce Ricorsi amministrativi, n. 20; Sez. IV 29 febbraio 1972, n. 106, id., Rep. 1972, voce cit., n. 37; Sez. I 18
aprile 1977, n. 2568/73, id., Rep. 1978, voce cit., n. 9; T.A.R. Pie monte 5 dicembre 1978, n. 619, Trib. amm. reg., 1979, I, 429. Quanto alle risultanze istruttorie, nel senso che non è necessaria la loro comunicazione al ricorrente, T.A.R. Lazio, Sez. II, 27 agosto 1975, n. 359, Foro it., Rep. 1975, voce Giustizia amministrativa, n. 26; Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 1970, n. 403, id., Rep. 1970, voce Ricorso gerarchico, n. 12; e nel senso che esse non devono es sere comunicate ai controinteressati, Sez. VI 1° giugno 1971, n. 400, id., Rep. 1971, voce Ricorsi amministrativi, n. 21; Sez. V 17 aprile 1970, n. 403, id., Rep. 1970, voce Ricorso gerarchico, n. 12.
(2) Nel senso che la decisione del ricorso straordinario non è
impugnabile per questioni assorbite, o rientranti nel contenuto del
La Sezione, ecc. — 1) Si pongono all'esame della sezione le seguenti due questioni: se sia configurabile nell'ambito del
procedimento per la decisione del ricorso straordinario al Presi dente della Repubblica un obbligo dell'amministrazione di dare notizia al ricorrente delle risultanze della istruttoria, e di comu
nicargli le proprie controdeduzioni; ove tale obbligo sussista, se la sua eventuale violazione, risolvendosi in un vizio del proce dimento incidente su una fase anteriore al parere del Consiglio di Stato, sia o meno deducibile nella sede giurisdizionale.
2) La giurisprudenza di questo consiglio ha riconosciuto al ricorrente un ruolo notevolmente attivo e dinamico nell'ambito del procedimento amministrativo contenzioso in genere, afferman do che il ricorso non si risolve in un mero atto formale di ini
ziativa, ma costituisce anche un fattore di concreto e sostan ziale impulso al riesame dell'atto impugnato (VI Sez. 22 maggio 1973, n. 213, Foro it., Rep. 1973, voce Ricorsi amministrativi, nn.
30, 31): da qui il ripetuto riconoscimento del diritto dell'inte
ressato ad avere, attraverso l'esame del fascicolo, completa co noscenza dei fattori e dei motivi che hanno determinato il prov vedimento di cui egli intende dolersi (cosi la cit. dee. 22 maggio 1973, n. 213, nonché, della stessa IV sezione, quelle del 26 giu gno 1973, n. 307, id., Rep. 1973, voce cit., n. 31 e del 5 ottobre
1973, n. 337, ibid., n. 32). La stessa giurisprudenza ha però pre cisato, almeno con riferimento al ricorso gerarchico, che tale di
ritto è esercitabile soltanto presso l'amministrazione che ha adot
tato l'atto, e che invece il corrispondente obbligo non si trasfe
risce, dopo la proposizione del gravame, in testa all'autorità de
cidente (cosi la cit. dee. 26 giugno 1973, n. 307), alla quale nem
meno è fatto obbligo di portare a conoscenza dell'interessato le
controdeduzioni dell'amministrazione resistente (ivi, nonché IV
Sez. 27 aprile 1976, n. 289, id., Rep. 1976, voce Tributi lo
cali, n. 140; I Sez. 18 aprile 1977, n. 2568/73, id., Rep. 1978, voce Ricorsi amministrativi, n. 9; VI Sez. 27 giugno 1978, n. 896,
ibid., n. 10). Si ritiene, cioè, che la partecipazione dell'interessato
al procedimento amministrativo contenzioso, pur con tutta la sua
carica di sostanziale impulso, non possa spingersi oltre la fase
della iniziativa, al di là della quale, infatti, si risolverebbe nel
l'esercizio di un vero e proprio diritto di difesa, inconfìgurabile in un procedimento amministrativo perché costituzionalmente
garantito soltanto in quelli propriamente giurisdizionali (VI Sez.
16 novembre 1971, n. 911, id:, Rep. 1971, voce cit., n. 26). Che l'art. 24 Cost, non possa trovare applicazione al di fuori
dei procedimenti giurisdizionali è affermazione costantemente ri
badita anche dalla stessa Corte costituzionale, la quale, tuttavia, non ha mancato di riscontrare la esistenza di ipotesi in cui il
problema della presenza dell'interessato nel procedimento non
può essere più risolto alla stregua soltanto del carattere giurisdi zionale o amministrativo di quest'ultimo. Ponendo, infatti, l'ac
cento sullo speciale rilievo attribuito dall'art. 13 Cost, agli inte
parere del Consiglio di Stato, T.A.R. Lazio, Sez. I, 22 settembre
1976, n. 546, Foro it., 1977, III, 678, con nota di richiami, ai quali adde, successivamente, Cons. Stato, Sez. IV, 24 ottobre 1978, n.
911, Cons. Stato, 1978, I, 1400; T.A.R. Sicilia, Sez. di Palermo, 13
ottobre 1978, n. 455, Trib. amm. reg., 1978, I, 4721, che nega che
questa preclusione si applichi all'amministrazione emanante, la qua le non può chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in se de giurisdizionale, e che quindi può impugnare per qualsiasi vizio la relativa decisione. Nel senso della impugnabilità in sede giurisdi zionale della decisione del ricorso straordinario da parte del con trointeressato al quale questo ricorso non sia stato notificato, Cons.
Stato, Sez. IV, 24 ottobre 1978, n. 912, Cons. Stato, 1978, I, 1401. Per altri riferimenti, per inquadrare i limiti entro i quali la limi
tazione della impugnabilità in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario potrebbe ancora essere fondata sulla oppor tunità che gli stessi consiglieri giudichino due volte della medesima
questione, la prima volta come componenti l'adunanza generale, e la seconda come componenti la sezione giurisdizionale, cfr. l'art. 12 d. pres. 24 novembre 1971 n. 1199, semplificazione dei pro cedimenti in materia di ricorsi amministrativi, che dispone che nor malmente il parere sul ricorso stesso sia dato da una sezione con sultiva singola o da una commissione speciale; e il caso, che la norma considera relativamente eccezionale, che tale parere venga dato dall'adunanza plenaria, come viceversa era la regola secondo la legislazione previgente, deve essere di rara verificazione, a giudi care dal discorso pronunciato dall'attuale presidente del Consiglio di Stato in occasione del suo insediamento (Foro it., 1979, V, 315). D'altra parte, la giurisprudenza si è consolidata nel senso che il
Consiglio di Stato può giudicare della decisione del ricorso straor
dinario solo come eventuale giudice di appello, perché l'impugna zione di tale decisione in sede giurisdizionale deve essere portata in
primo grado, come è la regola, davanti ai tribunali amministrativi
regionali: T.A.R. Lazio, Sez. I, 22 settembre 1976, n. 546, id., 1977, III, 678, con nota di richiami, ai quali adde, successivamente, T.A.R. Lombardia 9 febbraio 1977, n. 23, id., Rep. 1977, voce Giustizia
amministrativa, n. 120.
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PARTE TERZA
ressi coinvolti nel procedimento per l'applicazione delle misure
di sicurezza, la corte, pur riaffermando recisamente il carattere
amministrativo di queste ultime, ha tuttavia riconosciuto, nel
quadro dell'ormai generalmente accettata « giurisdizionalizzazio ne » di tale processo, la necessità di assicurare nel suo ambito il
più ampio e pieno contraddittorio (dee. 29 maggio 1968, n. 53, id., 1968, I, 1372). Si è ritenuto, cioè, che un diritto di difesa
del cittadino sia configurabile, nel nostro sistema costituzionale, anche al di fuori della previsione dell'art. 24, e precisamente in
quei settori di confine dove la funzione amministrativa tende sem
pre più ad assumere, ora per un profilo ora per l'altro, caratteri
non dissimili da quelli propri della giurisdizione, rendendo cosi
indispensabile per il suo esercizio l'apprestamento di analoghe e
non meno efficaci garanzie. In siffatto quadro sembra, dunque, quanto meno opportuno
un attento riesame del problema della partecipazione del cittadino
alla funzione amministrativa c. d. giustiziale, ormai da tempo in
vestita, per quanto riguarda il ricorso straordinario, da un non
meno marcato processo di giurisdizionalizzazione; e nell'ambito
del quale una piena possibilità per il ricorrente di far valere le
proprie ragioni, ossia appunto il riconoscimento di un suo di
ritto di difendersi allo stesso modo che nei procedimenti giuris dizionali, contribuirebbe altresì' a rendere concretamente effetti
vo l'apporto del Consiglio di Stato, nella sua funzione consultiva, alla imparzialità della decisione.
3) Il problema, per altro, non si esaurisce necessariamente nel
l'alternativa fra ammissibilità, e non, del diritto di difesa. È in
negabile, infatti, che il sempre più accentuato parallelismo con i
rimedi propriamente giurisdizionali comunque contribuisce a con
ferire al ricorso straordinario una posizione sui generis nell'am
bito del sistema amministrativo. Ed è lecito, per ciò, proporre anche il diverso quesito se possa quanto meno, e debba, farsi
in materia di applicazione dei principi del « giusto procedimen to », in particolare di quelli che, sia pure con connotati e in vista
di obiettivi diversi rispetto all'art. 24 Cost., impongono di garan tire la partecipazione più ampia e attiva del cittadino allo svol
gimento della funzione amministrativa.
In questo modo il problema viene naturalmente a collocarsi
in una prospettiva del tutto diversa, soprattutto perché, come la
stessa Corte costituzionale (dee. 2 marzo 1962, n. 13, id., 1962,
I, 333) ha sottolineato, il giusto procedimento, a differenza del
diritto di difesa, non ha dignità di principio costituzionale, ma
soltanto di principio generale dell'ordinamento; e come tale non
è vincolante per il legislatore. Si tratta, quindi, essenzialmente di
stabilire se l'assenza di una espressa previsione normativa pre cluda senz'altro o meno l'applicabilità di quei canoni alla mate
ria in esame: che è poi soltanto un aspetto del più vasto proble ma se il giusto procedimento rappresenti ormai un naturale con
notato del regime degli atti amministrativi, ovvero possa ancora
trovare spazio solo dove espresse norme di richiamo glielo con
sentano. Nel secondo senso si è invero pronunciata, ancora recen
temente, la giurisprudenza di questo consiglio (Sez. IV 3 maggio
1977, n. 455, id., Rep. 1977, voce Atto amministrativo, n. 47), non
mancano nemmeno i sintomi di una evoluzione legislativa nel senso opposto. Il diritto del cittadino di partecipare al procedi mento amministrativo è enunciato ormai in termini generali, ad
esempio, in non pochi statuti regionali (specialmente: art. 46 Statuto
Lombardia; art. 53 Statuto Veneto; art. 59 Statuto Emilia-Romagna; art. 48 Statuto Molise). E nello stesso ordinamento statale non altri
menti sembra doversi interpretare, se non per l'appunto come impli cita riaffermazione di quel diritto, la norma dell'art. 15 d. pres. 10
gennaio 1957 n. 3, che autorizza il rilascio a chi ne abbia inte
resse di copie ed estratti di atti e documenti di ufficio.
Segni di questa tendenza, del resto, sembrano riscontrabili an
che negli ultimi svolgimenti della stessa normativa in materia di
ricorso straordinario, e precisamente nell'art. 13 d. pres. 24 no
vembre 1971 n. 1199 che, nell'abilitare l'organo consultivo a di
sporre supplementi di istruttoria, riconosce altresì alle parti il
diritto di assistere alle nuove verificazioni e di produrre nuovi
documenti: affermazione che evidentemente non avrebbe senso
se non presupponesse quanto meno il diritto degli interessati ad
avere accesso agli atti e documenti depositati invece dall'ammini
strazione.
4) L'esame del problema fin qui prospettato è, per altro, su
bordinato a una questione di ammissibilità sollevata dall'avvoca
tura dello Stato, e comunque rilevabile di ufficio.
Infatti, la giurisprudenza di questo consiglio ha più volte af
fermato che il decreto presidenziale che decide il ricorso straor
dinario è impugnabile in sede giurisdizionale per i soli vizi di
forma e di procedimento intervenuti successivamente all'acqui sizione del parere del Consiglio di Stato, doyendo evidentemente
l'esame degli atti ritenersi precluso da quello, espressamente o im
plicitamente, già svolto in sede di formulazione di tale parere
(Ad. plen. 8 gennaio 1966, n. 2, id., Rep. 1966, voce Ricorso al
Capo dello Stato, n. 15; 28 settembre 1967, n. 11, id., Rep. 1967, voce cit., nn. 10, 24, 33; Sez. VI 11 luglio 1969, n. 404, id., Rep. 1969, voce Giustizia amministrativa, n. 257).
Sussistono invero dubbi sull'attuale validità di tale indirizzo,
perché la impugnabilità in sede giurisdizionale degli errores in
procedendo è ora positivamente ammessa, e però senza espresse eccezioni, dall'art. 10, d. pres. 24 novembre 1971 n. 1199, che
altresì abilita, con il successivo art. 12, il Consiglio di Stato a
esprimere il proprio parere non più necessariamente in adunanza
generale. Si tratta, però, di dubbi che non rilevano nel caso in
esame, nel quale si controverte di una decisione di ricorso stra ordinario intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del sud
detto provvedimento legislativo. Ma va segnalato piuttosto che, in condizioni analoghe, questa stessa sezione ha già avuto occa
sione di pronunciarsi in difformità da quell'indirizzo con la de
cisione 8 gennaio 1974, n. 33 (id., Rep. 1974, voce Ricorsi ammi
nistrativi, n. 42). Sicché soltanto la particolare importanza della questione di
massima concernente il merito del ricorso in esame, ma altresì
il segnalato contrasto giurisprudenziale sul problema della rela
tiva ammissibilità impongono la rimessione degli atti all'adunan
za plenaria. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO; Sezione IV; decisione 6 luglio 1979, n.
570; Pres. Mezzanotte, Est. Giovannini; Soc. S.f.o.g.g. e altro
(Avv. Salmazzo, Lorenzoni) c. Prefetto di Rovigo (Avv. dello
Stato Terranova), Ente Delta Padano (Avv. Morelli, Erco
le). Annulla T.A.R. Veneto 31 gennaio 1978, nn. 3, 5.
Giustizia amministrativa — Carenza sopravvenuta di interesse —
Sentenza di rigetto nel merito — Appello — Annullamento
senza rinvio — Fattispecie (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 34).
Il Consiglio di Stato, adito in appello dal ricorrente originario, in presenza di una causa di carenza sopravvenuta di interesse
deve (non dichiarare la improcedibilità dell'appello, ma) annul
lare senza rinvio la sentenza di primo grado, se tale causa era
anteriore all'emanazione di questa (nella specie, il tribunale
amministrativo regionale aveva rigettato nel merito il ricorso
contro provvedimenti di occupazione di urgenza di immobili
del ricorrente, di cui aveva sospeso l'esecuzione, e la cui effi cacia era nel frattempo cessata per scadenza del termine). (1)
La Sezione, ecc. — In via preliminare va disposta la riunione
degli appelli i quali, appuntandosi avverso sentenze relative a
provvedimenti tra loro collegati ed articolate su considerazioni
in diritto in massima parte comuni, si appalesano manifestamente
connessi.
Nel merito è poi pregiudizialmente da osservare che nella spe
cie, a seguito della proposizione dell'originario ricorso notificato
il 4 settembre 1976, il decreto prefettizio 5 agosto 1976, propria mente autorizzativo della occupazione d'urgenza, fu fatto og
getto di ordinanza di sospensione da parte del tribunale regio nale. Conclusasi quindi la relativa fase di giudizio, detto de
creto venne a perdere efficacia per scadenza del termine finale
(1) In generale, sulla improcedibilità dell'appello per carenza
sopravvenuta di interesse, v. Ad. plen.' 17 luglio 1978, n. 25, e Sez.
IV 7 febbraio 1978, n. 68, Foro it., 1979, III, 1, con nota di ri
chiami.
Sugli aspetti concernenti l'inammissibilità del solo appello per difetto originario di interesse, v. Sez. V 24 febbraio 1977, n. 130,
id., 1977, III, 565, con nota di F. Satta; 5 febbraio e 29 aprile 1976, nn. 208 e 725, id., 1977, III, 18, con nota di A. Romano, e,
per riferimenti sulla necessità che l'interesse sussista anche al mo mento della decisione, Sez. IV 4 luglio 1978, n. 651, id., Rep.
1978, voce Giustizia amministrativa, n. 658; Sez. V 9 maggio e 11
luglio 1975, nn. 644 e 1016, id., Rep. 1975, voce cit., nn. 1156,
1150, richiamate in motivazione. Sulla operatività nel grado di appello delle decadenze e preclu
sioni già prodottesi in primo grado, e sulla impossibilità di avan zare domande nuove, v. Sez. IV 20 dicembre 1977, n. 1284, id.,
Rep. 1978, voce cit., n. 896; 22 novembre 1977, n. 1045, ibid., n.
938; 17 gennaio 1978, n. 17, ibid., n. 897; 28 novembre 1978, n.
1102, Cons. Stato, 1978, I, 1651; Ad. plen. 7 luglio 1978, n. 22, Foro it., 1978, III, 454, con nota di richiami.
Infine, sul potere di rinvio del Consiglio di Stato, v. Sez. IV 14
giugno 1977, n. 599, id., 1979, III, 330, con nota di Montanari, che richiama anche l'orientamento espresso dalle adunanze plenarie successive alla decisione n. 599/1977.
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