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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; ordinanza 3 maggio 1990, n. 328; Pres....

Date post: 27-Jan-2017
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sezione IV; ordinanza 3 maggio 1990, n. 328; Pres. Quartulli, Rel. Maruotti; Soc. Perciaccante (Avv. Paoletti) c. Istituto autonomo case popolari di Cosenza (Avv. Leonardi) e Soc. 2D. Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990), pp. 457/458-461/462 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183047 . Accessed: 28/06/2014 15:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 15:21:37 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IV; ordinanza 3 maggio 1990, n. 328; Pres. Quartulli, Rel. Maruotti; Soc. Perciaccante (Avv. Paoletti) c. Istituto autonomo case

sezione IV; ordinanza 3 maggio 1990, n. 328; Pres. Quartulli, Rel. Maruotti; Soc. Perciaccante(Avv. Paoletti) c. Istituto autonomo case popolari di Cosenza (Avv. Leonardi) e Soc. 2D.Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990),pp. 457/458-461/462Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183047 .

Accessed: 28/06/2014 15:21

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Ed invero, a parte il fatto che la legge, nel dare una soluzione

uniforme al problema del destinatario delle notificazioni per gli atti introduttivi dei giudizi di ogni natura contro le amministra

zioni statali, sembra essersi comunque ispirata ad un criterio di

semplificazione, è da osservare che, secondo antico principio, ad

ducere inconvenientes non est solvere quaestionem.

Inoltre, non par dubbio che il rinvio normativo dell'art. 10

1. 103/79 sia formulato all'art. 1 1. n. 260 del 1958 in quanto su questa disposizione si era formato l'orientamento giuris

prudenziale che la legge intendeva mutare, ma che essa debba

intendersi esteso all'intera legge ed in particolare all'art. 4 che

coerentemente trasforma il regime degli errori nell'identificazione

della persona alla quale l'atto di parte doveva essere notificato

da quello della nullità e, quindi, dell'inammissibilità a quello del l'irregolarità, eccepibile solo nella prima udienza e produttivo del

solo effetto della rinnovazione dell'atto, senza alcuna decadenza.

Infine, va affermato, in conformità alla giurisprudenza sopra

ricordata, che il regime dell'irregolarità si applica non soltanto

in caso di errore nell'individuazione dell'organo competente alla

rappresentanza in giudizio, ma anche in caso di inadempimento dell'onere di individuazione dell'amministrazione competente.

Da ciò si evince che il problema dell'individuazione del mini stro competente e della connessa eventualità di errori si svuota

di contenuto, in quanto la conseguenza è comunque la mera irre

golarità, improduttiva di effetti irrimediabilmente preclusivi. Si deve quindi affermare che gli art. 21, 1° comma, 1. 6 dicem

bre 1971 n. 1034 e 36, 2° comma, t.u. 26 giugno 1924 n. 1054

sono derogati, per quanto riguarda le amministrazioni statali, dal

combinato disposto della 1. 25 marzo 1958 n. 260 e dell'art. 10,

3° comma, 1. 3 aprile 1979 n. 103, dovendosi gli atti introduttivi dei giudizi contro amministrazioni statali notificare presso l'av

vocatura dello Stato in persona del ministro competente. La regola generale della notificazione all'autorità emanante nella

sede reale vale per tutti gli altri casi (cfr. anche il recente art.

23 1. 24 novembre 1981 n. 689 in tema di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria contro ordinanza-ingiunzione ir

rogati va di sanzione pecuniaria amministrativa). Nella specie, il ricorrente aveva notificato i ricorsi presso la

competente avvocatura distrettuale dello Stato in persona del mi

nistro dei trasporti.

Ora, come evidenziato anche nell'ordinanza di rimessione, il

prefetto si trova in posizione di dipendenza funzionale non sol

tanto dal ministro dell'interno (nella cui amministrazione è incar

dinato) ma anche dagli altri ministri nell'ambito delle cui sfere

di attribuzioni si svolge la sua azione (art. 1 reg. com. e prov., r.d. 12 febbraio 1911 n. 297).

Nella specie, non par dubbio che il potere prefettizio di revoca

delle patenti si svolga nella sfera delle attribuzioni del ministero

dei trasporti, al quale è ammesso il relativo ricorso amministrati

vo (art. 91, ultimo comma, d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393). Lo stesso è a dire per le commissioni mediche provinciali che

esprimono, in materia, giudizi di idoneità. Bene, quindi, il ricorrente in primo grado aveva notificato i

ricorsi, presso la competente avvocatura distrettuale dello Stato,

in persona del ministro dei trasporti; sicché la relativa eccezione,

che comunque non avrebbe potuto determinare la dichiarazione

d'inammissibilità, doveva essere disattesa dal Tar. Le altre que stioni sollevate nell'ordinanza di rimessione restano assorbite.

In accoglimento della censura dell'appellante, quindi, i ricorsi

di primo grado vanno dichiarati ammissibili (anche in relazione

al giudizio medico-legale che è impugnato unitamente al provve dimento prefettizio già emanato) ed esaminati nel merito.

Nel merito, i ricorsi sono fondati.

L'art. 81 cod. strad. prevede che non possa essere ammesso

all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da ma

lattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anato

mica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza auto

veicoli e motoveicoli. L'art. 470 reg. cod. strad. (nel testo allora vigente) prescriveva

il requisito generale di essere esenti da malattie fisiche e psichiche che potessero comunque pregiudicare la sicurezza della guida e,

in particolare, escludeva dal conseguimento della patente coloro

che risultassero dediti all'uso di bevande alcooliche o di altre so

stanze inebrianti o stupefacenti. Il giudizio medico-legale e il provvedimento prefettizio impu

gnati hanno attribuito valore risolutivo alla parte anamnestica del

l'accertamento dell'istituto di medicina legale in cui si dava atto

Il Foro Italiano — 1990.

che l'esaminato riferiva di essere saltuario fumatore di marijuana e non anche all'esame obiettivo che concludeva per l'assenza di

elementi obiettivi per una diagnosi di tossicodipendenza.

Mancavano, quindi, i presupposti per l'accertamento di un ef

fettivo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, cioè di una

vera e propria malattia di un particolare tipo, dalla quale soltan

to può discendere, secondo la norma citata un pericolo per la

sicurezza della guida. I provvedimenti impugnati vanno, pertanto, annullati. Ogni al

tra questione resta assorbita.

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; ordinanza 3 maggio 1990, n. 328; Pres. Quartulli, Rei. Maruotti; Soc. Perciaccante

(Avv. Paoletti) c. Istituto autonomo case popolari di Cosenza

(Avv. Leonardi) e Soc. 2D.

Opere pubbliche — Appalto — Gara — Partecipazione — Requi siti — Iscrizione all'albo nazionale dei costruttori — Classifica — Aumento del 20% — Associazioni temporanee di imprese — Applicabilità — Rimessione della questione all'adunanza ple naria (L. 10 febbraio 1962 n. 57, istituzione dell'albo nazionale

dei costruttori, art. 5; 1. 29 marzo 1965 n. 203, modifiche alla 1. 10 febbraio 1962 n. 57, art. 2; 1. 8 agosto 1977 n. 584, norme

di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica euro pea, art. 21).

È opportuno rimettere all'adunanza plenaria la questione dell'ap

plicabilità alle associazioni temporanee di imprese, ai fini della

partecipazione ad una gara di appalto di opere pubbliche, della

disposizione di cui all'art. 5 l. 10 febbraio 1962 n. 57 (nel testo modificato dall'art. 2 l. 29 marzo 1965 n. 203) che consente

alle imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori di assu

mere lavori per un importo pari a quello della classifica di iscri

zione aumentato di un quinto. (1)

II

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 7 febbraio 1990, n. 118; Pres. Anelli, Est. Frattini; Soc. Nuova Bitumi e Soc.

Camoter (Aw. Berto, Pallottino, Piselli) c. Soc. Edilstrade

(Aw. Bajullà, Grassi), Comune di Schio. Conferma Tar Ve

neto 21 settembre 1988, n. 800.

Opere pubbliche — Appalto — Gara — Partecipazione — Requi siti — Iscrizione all'albo nazionale dei costruttori — Classifica — Aumento del 20% — Associazioni temporanee di imprese — Applicabilità — Esclusione (L. 10 febbraio 1962 n. 57, art. 5; 1. 29 marzo 1965 n. 203, art. 2; 1. 8 agosto 1977 n. 584,

art. 20, 21).

Ai fini della partecipazione ad una gara di appalto di opere pub

bliche non è applicabile alle associazioni temporanee di impre se la disposizione di cui all'art. 5 l. 10 febbraio 1962 n. 57 (nel testo modificato dall'art. 2 l. 29 marzo 1965 n. 203) che

consente alle imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori

di assumere lavori per un importo pari a quello della classifica di iscrizione aumentato di un quinto. (2)

(1-2) Tar Veneto 21 settembre 1988, n. 800, confermata dalla decisione

n. 118/80 in rassegna è riportato in Trib. amm. reg., 1988, 3373.

I due provvedimenti (di contenuto opposto) ripropongono la spaccatu ra creatasi nella giurisprudenza sul problema dell'applicabilità alle asso

ciazioni temporanee di imprese dell'istituto dell'aumento del quinto pre visto dall'art. 5 1. 10 febbraio 1962 n. 57, nel testo modificato dall'art.

2 1. 29 marzo 1965 n. 203. La decisione della quinta sezione, infatti, adotta la soluzione negativa

(per la quale si erano già espressi, con motivazioni analoghe, Tar Veneto, sez. I, 31 dicembre 1987, n. 1089, Foro it., Rep. 1989, voce Opere pub

bliche, n. 244 e, per esteso, in Foro amm., 1989, 694; 8 settembre 1987, n. 811, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 107 e, per esteso, in Riv.

trim, appalti, 1988, 1001; Tar Calabria, sez. Catanzaro, 30 di

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PARTE TERZA

I

Diritto. — 1. - Con l'unico motivo dell'atto d'appello, è dedot

to che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo

grado, illegittimamente l'amministrazione appellata ha applicato

anche alle imprese riunite, ai sensi della 1. n. 584 dell'8 agosto

1977, l'art. 5 1. n. 57 del 10 febbraio 1962 (nel testo vigente,

a seguito della modificazione avvenuta con l'art. 2 1. n. 203 del

29 marzo 1965): deduce invece l'appellante che solo i costruttori

iscritti all'albo possono assumere lavori di importo superiore di

una quinto rispetto a quello per cui sono iscritti, e non anche

le imprese che si presentano riunite alla gara d'appalto. 2. - La questione devoluta all'esame della sezione riguarda la

cembre 1986, n. 497, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 169 e, per esteso, in Trib. amm. reg., 1987, I, 773; in dottrina, Travaglini, L'iscrizione all'Arte e la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, in Riv. trim, appalti, 1987, 428) affermando fra l'altro che la portata dell'art. 21, 1° comma, 1. 8 agosto 1977 n. 584 («ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classi

fica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'ap

palto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono

iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare») indi

vidua un criterio di fissazione del limite massimo dei lavori assegnabili al soggetto partecipante alla gara diverso da quello cui fa riferimento

l'art. 5 1. 10 febbraio 1962 n. 57 e impedisce quindi di applicare anche

alle imprese temporaneamente riunite l'aumento del 20% dell'importo

corrispondente alla classifica di iscrizione previsto dallo stesso art. 5. Con

l'ordinanza in epigrafe, invece, pur rinviando la decisione all'adunanza

plenaria, la quarta sezione mostra di dissentire dalla opinione dianzi ri

chiamata e di propendere, piuttosto, per la soluzione positiva (già affer

mata da Tar Calabria 30 marzo 1989, n. 455, Foro it., Rep. 1989, voce

cit., n. 239; Tar Lazio, sez. Ili, 30 novembre 1987, n. 1978, id., Rep.

1988, voce cit., n. 105 e, per esteso, in Giur. merito, 1988, 876; Tar

Calabria 20 marzo 1987, n. 121, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 150

e, per esteso, in Arch. giur. oo.pp., 1987, 915, ed accolta quasi concorde

mente in dottrina: in tal senso, Carbone, Associazioni temporanee di

imprese e consorzi nell'appalto di opere pubbliche, in Giur. it., 1988,

IV, 75, spec. 78-79; Di Santo, Brevi considerazioni in ordine all'applica bilità dell'incremento del 20% della classifica di iscrizione anche agli im

porti di iscrizione delle imprese temporaneamente riunite, in Riv. trim,

appalti 1988, 1004, spec. 1012 ss.; Loria (e Mazzone), Le associazioni

temporanee di imprese, Roma, 1985, 108; Clarizia, Associazioni tempo ranee tra imprese e consorzi nell'esecuzione delle opere pubbliche, in Trib.

amm. reg., 1984, II, 119; Pallottino, Le associazioni temporanee di im

prese; problemi di diritto pubblico, in Riv. giur. edilizia, 1983, II, 293). Per i giudici della quarta sezione, invero, atteso che il carattere speciale

dell'istituto dell'associazione temporanea di imprese non impedisce l'ap

plicazione di norme e principi vigenti nell'ordinamento e non contrastanti

con le caratteristiche peculiari dell'istituto stesso, il trattamento delle as

sociazioni temporanee dovrebbe essere equiparato a quello dell'impresa

singola. Con la seguente possibilità per le imprese riunite di beneficiare, ai fini dell'ammissione a gare di appalto, dell'incremento del 20% del

l'importo per cui sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori, al pari di qualsiasi impresa individuale.

La soluzione contraria, secondo la quarta sezione, finirebbe per limita

re arbitrariamente la portata generale dell'art. 5, stante l'assenza nella

1. n. 584 di una specifica previsione derogatoria; inoltre, e soprattutto, altererebbe il principio della par condicio tra imprese riunite ed impresa singola che la 1. n. 584, in attuazione della direttiva del consiglio Cee

26 luglio 1977 n. 305, ha introdotto nel nostro ordinamento (sulle asso

ciazioni temporanee dopo la 1. n. 584, oltre agli autori già citati, v. Bon

vicini, Associazioni temporanee di imprese, voce dell'Enciclopedia giuri dica Treccani, 1988, III; Corapi, Le associazioni temporanee fra impre se, Milano, 1983; Jaeger, I «gruppi» tra diritto interno e prospettive comunitarie, in Giur. comm., 1980,1, 916; Benatti, Associazioni tempo ranee di imprese, in Dizionario di diritto privato a cura di Irti, Mila

no, 1980, I, 73; Lo Presti, Le associazioni temporanee tra imprese nell'e

sperienza europea, in Impresa, 1980, 1490 ss.; Prosperetti, Il mandato

collettivo speciale fra imprese riunite nella disciplina degli appalti di ope re pubbliche, in Legist, economica (settembre 1977 - agosto 1978), Mila

no, 1979, 453 ss., cui adde gli atti del convegno organizzato sull'argo mento dal Centro ricerche informazione e studi sulle opere pubbliche e tenutosi a Roma l'8 e 9 giugno 1983).

Alla luce dei superiori rilievi e sulla base di considerazioni di coerenza

logico-sistematica e di conformità alla ratio delle norme, i giudici della

quarta sezione sembrerebbero preferire la tesi favorevole all'applicabilità dell'art. 5 alle imprese riunite; tuttavia, data la già rilevata presenza di

posizioni giurisprudenziali contrastanti, la questione è rimessa all'adu nanza plenaria, da cui si attende un intervento (possibilmente) definitivo e chiarificatore che consenta di avere finalmente un attendibile punto di riferimento.

li Foro Italiano — 1990.

corretta interpretazione del 1° comma dell'art. 21 I. n. 584 del

1977, per il quale «ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta

nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente

ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni

caso, la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte

deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare». Secondo l'appellante, tale disposizione, come si evincerebbe an

che dall'inciso «in ogni caso», non consente alle associazioni tem

poranee di imprese di essere ammesse alle gare aventi per oggetto

importi superiori, fino a un quinto, rispetto a quelli per cui sono

iscritte le singole imprese che del raggruppamento facciano parte.

3. - La questione proposta dall'appellante è già stata esaminata

e risolta dalla quinta sezione di questo consiglio, con la decisione

n. 118 del 7 febbraio 1990 (Foro it., 1990, III, 458), che ha inter

pretato il 1° comma dell'art. 21 1. n. 584 del 1977 nel senso invo

cato dall'appellante medesimo.

Con la citata decisione, è stato ritenuto che: a) l'art. 2 1. n.

203 del 1965 e l'art. 21 1. n. 584 del 1977 fanno riferimento a

due diversi criteri di individuazione dell'importo massimo dei la vori assegnabili al soggetto partecipante alla gara, in quanto il

citato art. 2 consente alle imprese, singolarmente considerate, l'as

sunzione dei lavori di importo superiore, fino a un quinto, rispet

to a quello della classifica posseduta, mentre l'art. 21 in esame,

al 1° comma, stabilisce il principio «dell'identità (o comunque della non inferiorità) della somma degli importi di iscrizione delle imprese associate rispetto a quello dei lavori da appaltare»;

b) poiché ciascuna impresa associata deve possedere un'iscri

zione all'Anc per la classifica corrispondente ad almeno un quin to dei lavori da appaltare, «emerge piuttosto chiaramente che,

per le imprese associate, il legislatore non ha ritenuto che l'au

mento di un quinto fosse un coefficiente «interno» all'ammonta

re dell'iscrizione, e che invece tale facoltà di aumento (o, meglio,

l'ammissibilità dell'assunzione dei lavori di importo eccedente quel

lo dell'iscrizione) costituisse un beneficio riservato alle imprese

partecipanti singolarmente (cioè nell'unica forma allora prevista) sul presupposto che detta circostanza non incida in senso negati vo sulla garanzia, per la pubblica amministrazione, della regolare

esecuzione»;

c) non può essere indebitamente integrato l'art. 21, 1° comma,

1. n. 584 del 1977, in quanto la lettera della norma non consente

di ritenere che il limite minimo di un quinto dell'importo dei la vori, stabilito per le imprese associate, debba essere ridotto nella

misura massima del venti per cento;

d) oltre alla lettera della norma, anche la sua ratio preclude di estendere alle associazioni temporanee di imprese la disciplina dettata dall'art. 2 1. n. 203 del 1965 per le imprese partecipanti, in quanto già con la I. n. 584 del 1977 si è previsto un allarga mento della base «partecipativa» alle gare pubbliche, caratteriz

zato da un accentuato favor per le piccole imprese;

e) il legislatore ha più volte modificato l'art. 21 1. n. 584 del 1977 (con l'art. 29 1. n. 1 del 3 gennaio 1978 e con l'art. 9 1.

n. 687 dell'8 ottobre 1984), senza modificare o interpretare au

tenticamente il 1° comma dell'art. 21 in esame.

4. - Rileva la sezione che a base della ratio decidendi seguita dalla quinta sezione è stato posto in particolare rilievo il tenore

letterale del 1° comma dell'art. 21 1. n. 584 del 1977, sul presup

posto che la disciplina legislativa delle associazioni temporanee di imprese si esaurisca nel disposto della 1. n. 584 del 1977 e

delle sue successive modificazioni.

Il collegio rileva, peraltro, che può ragionevolmente ritenersi

che il carattere speciale dell'istituto dell'associazione temporanea di imprese, introdotto dagli art. 20 ss. 1. n. 584 del 1977 e succes sive modificazioni, non precluda l'applicazione di norme e di prin cipi generali già presenti nell'ordinamento e non confliggenti con

le peculiarità del medesimo istituto. In applicazione di tale regola interpretativa, si potrebbe affer

mare che, salvo che una norma espressa non disponga diversa

mente, il trattamento dell'associazione temporanea dovrebbe es

sere quello delle imprese individuali: la sostanziale equivalenza delle posizioni in cui versano le imprese individuali e le imprese riunite (nei limiti e con le garanzie previste dalla 1. n. 584 del

1977) imporrebbe di dare piena attuazione ai principi di ugua glianza e di libertà dell'iniziativa economica e dovrebbe indurre ad un'interpretazione del dato meramente letterale dell'art. 21,

1° comma, e delle altre norme regolanti il settore, che sia ad

essi conforme.

Sulla base di tale criterio, potrebbe essere interpretato in senso

sfavorevole all'odierno appellante il 1° comma dell'art. 21 1. cit.,

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

che ha previsto le regole in applicazione delle quali la partecipa zione delle imprese riunite può essere assimilata a quella delle

singole imprese, potendo esso essere coordinato con l'art. 5 1.

n. 57 del 10 febbraio 1962 (nel testo sostituito dall'art. 2 1. n.

203 del 29 marzo 1965).

Questo, nel disporre che «i costruttori non potranno assumere

lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumen

tato di un quinto», mira a consentire che le imprese possano par

tecipare a gare d'appalto aventi per oggetto lavori di importo limitatamente superiore a quello per cui sono iscritte all'albo na

zionale dei costruttori, in attuazione anche dell'interesse pubblico ad un ampliamento del numero dei concorrenti alle gare medesi

me, e possano altresì progredire nella loro successiva attività nel

le categorie e nelle sottocategorie in cui è distinto l'albo naziona

le: sembra non conforme alla ratio legis che la disposizione in

esame subisca un vulnus proprio in relazione alle gare d'appalto

più rilevanti e per le quali il legislatore ha emanato la particolare

disciplina di cui alla 1. n. 584 del 1977. D'altra parte, il 1° comma del citato art. 21 intende assicurare

che l'aggiudicazione della gara possa avvenire nei confronti di

strutture economico-finanziarie che forniscano, complessivamen te ed unitariamente, garanzie non minori di quelle che l'ordina

mento richiede a proposito dei singoli costrutori: si potrebbe ra

gionevolmente sostenere che l'inciso «in ogni caso», contenuto

nel citato 1° comma, non sembra ricollegabile necessariamente

alla volontà del legislatore di esaurire la disciplina del raggruppa mento di imprese nell'ambito della 1. n. 584 del 1977 e del 1°

comma dell'art. 21, rafforzando con enfasi unicamente il princi

pio per il quale «la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da

appaltare». Le imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, dunque,

avrebbero titolo all'aumento del quinto, ai fini della partecipa zione alle gare, senza che possa essere attribuito rilievo alla pro

posizione di offerte uti singulae ovvero in regime di associazione

temporanea. Le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere che i

singoli costruttori assumano lavori per un importo superiore a

quello per cui sono iscritti, nel limite del 20%, in tal modo opi

nando, non perderebbero il loro rilievo allorquando le imprese riunite assumano lavori per un importo superiore, fino a un quinto

dell'importo di iscrizione. Conclusivamente, la soluzione accolta dalla quinta sezione, ed

invocata dall'appellante, potrebbe urtare contro il principio della

par condicio che il legislatore ha sancito anche con riferimento

al trattamento delle associazioni temporanee di imprese e potreb be limitare la portata generale dell'art. 5, 1° comma, 1. n. 578

del 10 febbraio 1962. 5. - La sezione, pur ritenendo preferibile l'interpretazione delle

norme in esame che si manifesta più conforme alle ragioni che

hanno indotto il legislatore a disciplinare gli istituti dell'«aumen to del quinto» e dell'associazione temporanea di imprese, rileva

che il punto di diritto sottoposto al suo esame può dar luogo a contrasti giurisprudenziali, sicché rimette l'appello all'adunan

za plenaria, ai sensi del 2° comma dell'art. 45 del testo unico

delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924 n. 1054.

II

Diritto. — Questione centrale della controversia, sottoposta al

l'esame del collegio, è l'interpretazione dell'art. 21, 1° comma, 1. 584/77, nella parte in cui stabilisce che «in ogni caso la somma

degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere alme

no pari all'importo dei lavori da appaltare». La tesi dell'appellante, non condivisa dal primo giudice, mira

a dimostrare che l'aumento di un quinto della classifica di iscri

zione all'Anc è un diritto per le imprese, uti singulae ovvero riu

nite in associazione, tanto che la stessa iscrizione avrebbe in sé

connaturato l'aumento del quinto, senza che tale circostanza, per

ciò, rappresenti uno speciale beneficio, non estensibile, come ta

le, in via analogica. Gli argomenti dell'appellante, pur se abilmente prospettati al

collegio, non possono essere condivisi.

Occorre anzitutto considerare la formulazione letterale delle due

disposizioni che, secondo l'appellante, esprimerebbero la regola

generale dell'aumento «automatico» del valore di iscrizione an

che per le imprese riunite.

Il Foro Italiano — 1990.

Invero, l'art. 2 1. n. 203 del 1965 — dettato per le imprese considerate singolarmente (non essendo allora presente nell'ordi

namento la figura dell'associazione temporanea) — aveva intro

dotto una norma autorizzativa dell'assunzione di lavori di impor to superiore, fino a un quinto, rispetto a quello della classifica

posseduta. L'art. 21, 1° comma, 1. 584/77 — che deve applicarsi, come

è nella fattispecie, alle associazioni temporanee di imprese — sta

bilisce un diverso criterio di individuazione dell'importo massimo

dei lavori assegnabili al soggetto partecipante alla gara in rappor to al tipo di classifica Anc posseduta: la regola dettata, infatti, è quella dell'identità (o comunque della non inferiorità) della som

ma degli importi di iscrizione delle imprese associate rispetto a

quello dei lavori da appaltare. Se si considera poi che ciascuna impresa associata deve posse

dere un'iscrizione all'Anc per la classifica corrispondente ad al

meno un quinto dei lavori da appaltare, emerge piuttosto chiara

mente che, per le imprese associate, il legislatore non ha ritenuto

che l'aumento di un quinto fosse un coefficiente «interno» al

l'ammontare dell'iscrizione, e che invece tale facoltà di aumento

(o, meglio, l'ammissibilità dell'assunzione dei lavori di importo eccedente quello dell'iscrizione) costituisse un beneficio riservato

alle imprese partecipanti singolarmente (cioè nell'unica forma al

lora prevista) sul presupposto che detta circostanza non incida

in senso negativo sulla garanzia, per la pubblica amministrazio

ne, della regolare esecuzione.

Diverso, come si è accennato, è il regime di ammissione alle

gare delle associazioni temporanee: tale soggetto, individuato dalla

1. 584/77 come possibile partecipante alle gare di appalto (art.

20-23) è costituito da imprese che, non potendo singolarmente

partecipare per insufficienza dell'importo di iscrizione Anc, si rag

gruppano temporaneamente (cioè, anche al solo fine dell'esecu

zione di un singolo appalto) e partecipano alla gara, purché: 1) ciascuna di esse possieda una classifica Anc corrispondente a 1/5

dei lavori; 2) la somma degli importi delle classifiche sia uguale o superiore all'importo dei lavori.

Il requisito sub 1) già manifesta il largo favor legis per la par

tecipazione delle medie e piccole imprese (mediante l'associazio

ne) agli appalti pubblici, con una disposizione che — da sola — sembrerebbe aggravare, per la pubblica amministrazione, il

rischio dell'irregolare esecuzione o della non sufficiente capacità tecnico-finanziaria dell'appaltatore.

Se, come sostiene l'appellante, si dovesse concludere che la som

ma dell'importo delle classifiche delle imprese raggruppate possa essere inferiore fino a 1/5 rispetto all'importo dei lavori, da un

lato si applicherebbe alla disciplina dell'art. 21, 1° comma, una

regola interpretativa che in realtà costituirebbe indebita integra zione del precetto legale, e d'altro lato si inciderebbe indiretta

mente — ma non meno indebitamente — sulla previsione del re

quisito sub 1), che concerne il limite percentuale minimo dell'i

scrizione individuale rispetto all'importo dei lavori. Secondo la

tesi dell'appellante, infatti, il limite minimo di un quinto dell'im porto dei lavori — stabilito per singole imprese associate — ver

rebbe anch'esso inevitabilmente a ridursi nella misura massima

del venti per cento.

Non soltanto l'argomento letterale, invero, milita contro la tesi

dell'appellante. Manca, infatti, come già si è accennato, anche

l'eadem ratio legis che consentirebbe di verificare la possibilità di estendere alle associazioni temporanee la disciplina dettata dal

l'art. 2 1. 203/65 per le singole partecipanti. Con riferimento alle prime, infatti, il legislatore ha necessaria

mente stabilito una disciplina idonea, pur in presenza di un ac

centuato favor per le piccole imprese: infatti, la 1. 584/77 — co

me modificata dalla successiva 1. 1/78 — ha consentito ad impre se iscritte per il 20% dell'importo dei lavori di partecipare alla

gara, raggruppandosi in numero di almeno cinque, realizzando

cosi un allargamento della base «partecipativa» alle gare pubbli che che nel sistema anteriore non era ipotizzabile.

Va infine osservato che il legislatore ha modificato l'art. 21

1. 584/77 sia con l'art. 29 1. 1/78 che con l'art. 9 1. 687/84: le

modifiche non hanno, peraltro, inciso sulla regola dettata con

il 10 comma, che pure avrebbe potuto essere interpretata autenti

camente (ove sulla base della sola esegesi si fosse ritenuto rag

giungibile il significato che l'appellante propone) ovvero espres samente modificata, puramente e semplicemente reiterando il cri

terio di cui all'art. 5 1. 57/62 anche ai fini del computo dell'importo

complessivo di iscrizione dell'associazione temporanea. In conclusione, l'appello deve essere respinto.

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