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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione IV; udienza 18 luglio 1902; Pres. Bonasi P.,...

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Sezione IV; udienza 18 luglio 1902; Pres. Bonasi P., Est. Perla; Pratolongo (Avv. Porto) c. Giunta prov. amm. di Genova e Comune di Cogoleto (Avv. Daneri) Source: Il Foro Italiano, Vol. 27, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1902), pp. 113/114-115/116 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23106354 . Accessed: 10/06/2014 00:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.73.213 on Tue, 10 Jun 2014 00:03:31 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione IV; udienza 18 luglio 1902; Pres. Bonasi P., Est. Perla; Pratolongo (Avv. Porto) c. Giuntaprov. amm. di Genova e Comune di Cogoleto (Avv. Daneri)Source: Il Foro Italiano, Vol. 27, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1902),pp. 113/114-115/116Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23106354 .

Accessed: 10/06/2014 00:03

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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113 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 114

CONSIGLIO DI STATO. Sezione IV; udienza 18 luglio 1802; Pres. Bonasi

P., Est. Perla ; Pratolongo (Avv. Porto) c. Giunta

prov. amra. di Genova e Comune di Cogoleto

(Avv. Daneri).

Klezlonl amministrative — Voti nnllt — Quan

do si faccia luogo alla «irrogazione (Legge

com. e prov. 4 maggio 1898, art. 84).

La surrogazione di colui che dopo gli eletti ebbe

maggior numero di voti può farti soltanto quan

do l'elezione di quello che lo precedeva sia nulla

(per ineleggibilità o per nullità delle schede), ma non anche quando l'elezione medesima non

sorta il suo effetto per un'evenienza ad essa

posteriore, quale la rinuncia o la dimissione da

parte dell'eletto, la di lui morte, la sopravve

nuta incapacità o la decadenza. (1)

La Sezione, ecc. — Attesoché, venendo senz'altro

alla questione proposta col ricorso, l'esame non se

ne presenta scevro di qualche difficoltà di fronte

alle non concordi risoluzioni che al riguardo si ri

scontrano nella giurisprudenza contenziosa e con

sultiva di questo Consiglio;

Attesoché sembra tuttavia alla Sezione che si

possa avere un criterio non incerto d'interpreta

zione se la letterale espressione della legge sia po

sta in rapporto alla ragione, di spiccato carattere

giuridico, che ne inspira o giustifica la categorica disposizione ;

Attesoché vuoisi infatti considerare che se per l'art. 84 della legge com. e prov., quando l'elezione

di colui che ebbe maggiori voti è nulla gli si so

stituisce quello che ebbe successivamente maggiori

voti, purché non inferiori ad un ottavo dei votanti, una tale surrogazione trae diretto motivo ed esclu

siva giustificazione appunto dalla illegittimità dei

voti dati o attribuiti ai candidati prevalenti, es

sendo naturale che, tolto ogni giuridico effetto ai

voti illegalmente raccolti su candidati ineleggibili o alle schede che altrimenti siano viziate di nul

lità, non debba restar valore che alla designazione fatta da quei soli elettori, che mostrarono di vo

ler esercitare il loro diritto liberamente e con sin

cera osservanza delle norme e condizioni di legge,

e dovendo imputare a sè stessa la maggioranza

degli elettori, se per l'abuso del proprio diritto non

abbia potuto spiegare sulla costituzione degli or

gani dell'Amministrazione provinciale e comunale

quella preponderante influenza che ad essa sarebbe

altrimenti spettata;

Attesoché se tale è il pensiero della legge, non

sembra che corra una ragione di analogia fra la

espressa ipotesi e quella della rinuncia o non ac

cettazione da parte degli eletti, essendo ben di

versi fra loro il caso di una maggioranza di elet

tori, la quale col porsi fuori della legge abbia da

sè medesima negato valore al proprio voto, e quello

di una elezione già validamente compiuta per virtù

dei legittimi suffragi della maggioranza assoluta o

relativa degli elettori votanti, secondo le pratiche

combinazioni a cui può dar luogo il sistema del voto

limitato. Nel primo caso infatti non esiste legalmen

te elezione dei candidati favoriti dai maggior voti e

giustamente si dà la prevalenza agli altri voti che

pur costituendo numericamente una parte minore,

legalmente rappresentano una maggioranza di suf

fragi validi, mentre nel secondo caso l'elezione

dei candidati che riportarono maggiori voti è per

sè stessa giuridicamente perfetta e non vi sarebbe

ragione per lasciare all'arbitrio degli eletti la fa

coltà di cedere il posto, forse anche per maliziosi

concerti, a candidati evidentemente privi della fidu

cia di una maggioranza di votanti contro il cui

voto non siasi elevata alcuna fondata accusa di

scorrettezza e di illegittimità; Attesoché, pertanto, l'essenziale diversità delle due

ipotesi esclude la possibilità di una estensione ana

logica, non giustificata nè dalla ragione della leg

ge, nè da un logico nesso fra il caso previsto e il

non previsto. Nè per altro l'ipotesi della rinun

cia può considerarsi come una lacuna che, a te

nore dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al

codice civile, autorizzi a ricorrere a disposizioni scritte per casi simili, poiché, mentre la costitu

zione dei Consigli comunali avviene appunto mer

cè le elezioni compiute a norma di legge, chiusa

la votazione qualsiasi fatto posteriore che venga

a privare tale rappresentanza di una parte dei

loro componenti trova la correlativa previsione dell'art. 253 della legge com. e prov., che stabili

sce tassativamente i casi, in cui durante il trien

nio debba provvedersi alla reintegrazione dei man

canti. E con ciò si risponde anche alla obiezione

desunta dalla convenienza, di integrare le rappre

sentanze consiliari pel normale funzionamento delle

Amministrazioni, poiché è certamente desiderabile

che i Consigli comunali e provinciali siano ordina

riamente costituiti col numero integrale dei com

ponenti loro assegnati dalla legge, ma se a questo

desiderato contrastino evenienze di fatto, dipen

(1) Con la presente decisione la IY Sezione del Consi

glio di Stato ha mutato la propria giurisprudenza. In

fatti, con le deoisioni 11 settembre 1896 (Foro it., Eep. 1896, voce Elezioni amm., n. 443), 14 settembre 1900 (iti., 1900, detta voce, n. 144) e 27 settembre 1901 (Giuttizia amministrativa, 1901, I, p. 372) la Sezione aveva am messo che la surrogazione potesse farsi, in applicazione dell'art. 84 della legge comunale e provinciale, anche

quando colui che aveva avuto maggior numero di voti avesse dichiarato di non voler accettare il mandato di

consigliere. Con la decisione 14 settembre 1900 (Foro it., Eep.

1900, voce Elezioni, n. 8) fu ritenuta inapplicabile la

disposizione del citato articolo al caso in cui il Con

siglio comunale abbia dichiarato scaduto dall'ufficio uno dei suoi membri, per trovarsi in una delle ipotesi di incapacità prevedute dalla legge, anche se tale cau sa preesisteva alla proclamazione. Il motivo princi palmente fatto valere allora dalla Sezione fu che la

disposizione dell'art. 84 non può più applicarsi quando sia già chiuso il procedimento elettorale.

Il Pomo Italiano — Anno XXVII — Parte 111-14.

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115 PARTE TERZA 116

denti da morti, da sopravveniente incapacità, da

decadenza, o da rinuncie o dimissioni, non per ciò

la legge ha ritenuto necessaria sempre l'integra

zione immediata, avendo stabilito invece che si do

vesse attendere la data normale delle elezioni per

il rinnovamento della metà dei consiglieri, salvo

a procedere prima ad elezioni suppletorie nel solo

caso elle i Consigli abbiano perduto per qualsiasi

causa oltre un terzo dei propri membri, o un man

damento o una frazione di Comune, tutti o metà

dei consiglieri rispettivamente assegnati;

Attesoché, ove del resto occorresse un altro ar

gomento, si avrebbe nell'art. 88 dèlia citata legge,

pel quale la sostituzione di candidati a candidati

non è prevista che appunto nel caso di illegali

proclamazioni, il che esclude che la rinuncia da

parte di candidati legalmente proclamati eletti

possa attribuire i posti, resisi per tal modo vacan

ti, a candidati che non raccolsero quel numero di

voti validi che a tenore di legge sarebbero stati

necessari per la elezione.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO. Sezione IV; decisione 5 luglio 1902; Pres. Bonasi

P., Est. Perla; Opera pia Sepolcro Rossi-Sidoli

in Compiano (Avv. Jacchini) c. Ministero Interno.

Opera pia — Riforme degli statuti — Proposte

del ministero posteriormente al parere del

Consiglio di Stato — Comunicazione agli enti

interessati (Legge 17 luglio 1890, sulle istituzio

ni di beneficenza, art. 69).

In materia di riforme degli statuti di Opere pie debbono essere comunicate agli enti interessati

per le loro osservazioni une,he le proposte che

il Ministero creda di formulare dopo il parere del Consiglio di Stato, e sia pure in seguito alle osservazioni del Consiglio stesso, (l)

La Sezione, ecc. — Attesoché per disposizione dell'art. 69 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza le modificazioni che il Ministero

dell'Interno intenda di apportare alle proposte delle autorità locali in ordine alla revisione degli statati delle pie fondazioni, prima di essere sotto

poste all'esame del Consiglio di Stato, debbono

essere sempre comunicate all'Amministrazione in

teressata, alla Giunta prov. amm., e nel caso sta

bilito dall'art. 62 anche ai sindaci dei vari Comuni

e al presidente della Deputazione provinciale, e

tale comunicazione deve rendersi di pubblica ra

gione per le osservazioni che gli enti interessati

entro un mese intendano produrre;

Attesoché nel caso concreto la maggioranza dei

Consigli dei Comuni di Compiano Tomolo e Bedonia

e delle rispettive Congregazioni di carità si trovò

d'accordo nel proporre che la parte disponibile

dei redditi (che, giusta il decreto del Duca di Par

ma del 25 agosto 1853, doveva assegnarsi ad un

opera di beneficenza da determinarsi in seguito) fosse destinata alla fondazione d'un ricovero di

mendicità in Compiano pel mantenimento degli

inabili dei tre Comuni interessati; e alla proposta aderirono il Consiglio prov. e la Giunta prov. amm.

Ma in seguito al parere della prima Sezione di

questo Consiglio, il Ministero, senza comunicare

alle Amministrazioni locali la variazione che in

tendeva fare alla loro proposta, promosse l'impu

gnato decreto reale, con cui le rendite disponibili venivano bensì destinate a beneficio degli inabili

dei tre Comuni, ma solo pel loro collocamento in

ospizi già funzionanti nella provincia o con sussidi

a domicilio nelle forme stabilite dai commi a ed / dell'art. 55 della legge sulla beneficenza pubblica.

Attesoché veramente l'ipotesi espressamente pre vista dalla legge è quella di modificazioni formulate

dal Ministero prima di sottoporre le proposte al

voto del Consiglio di Stato. Ma è di tutta evidenza

che se, invece, il Ministero solo posteriormente a

tale voto si determini a portare una variazione

alle proposte degli enti locali, la ragione della

legge impone ugualmente di procedere alle connate

comunicazioni, perchè non si venga a disporre ri

forme ed a costituire ordinamenti diversi da quelli invocati dalle Amministrazioni locali, senza che

queste ne siano informate od abbiano modo di pre sentare le proprie osservazioni ; onde il definitivo

provvedimento, qualunque sia la risoluzione del

Governo, risulti da un maturo e completo esame

delle condizioni di fatto e dei motivi di conve

nienza e di giustizia che possono consigliare una

piuttosto che un'altra soluzione, in seguito al pieno contraddittorio delle parti e delle Amministrazioni

interessate.

Attesoché nella specie la modificazione suggerita dal Consiglio di Stato non consisteva in una sem

plice variazione di modalità, che lasciasse integra la sostanza della proposta, ma si risolveva nella

reiezione di una parte principale della proposta

medesima, qual'era appunto la costituzione di una

propria casa di ricovero in Compiano; e per il

Ministero, prima di provvedere nei sensi indicati

dal Consiglio di Stato, avrebbe dovuto sentire su

tale punto le Amministrazioni locali e provvedere alla dovuta pubblicazione.

Per questi motivi, ecc.

(1) Per la prima volta alla IV Sezione si presentava la risoluzione di tale quesito; e ci pare che la soluzione accolta corrisponda al voto della legge, cioè che il Mi nistero non possa introdurre alle proposte di riforme nelle amministrazioni o nel fine delle pubbliche istitu zioni di beneficenza, formulate dai corpi locali, delle mutazioni sostanziali, senza prima averle comunicate agii enti stessi per le loro osservazioni. La ragione della legge è identica, sia che il Ministero intenda de venire a quelle mutazioni dopo, anziché prima, di aver avuto il parere del Consiglio di Stato e facendo proprie le proposte che il parere stesso avesse suggerito.

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