Sezione IV; udienza 18 luglio 1902; Pres. Bonasi P., Est. Perla; Pratolongo (Avv. Porto) c. Giuntaprov. amm. di Genova e Comune di Cogoleto (Avv. Daneri)Source: Il Foro Italiano, Vol. 27, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1902),pp. 113/114-115/116Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23106354 .
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113 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 114
CONSIGLIO DI STATO. Sezione IV; udienza 18 luglio 1802; Pres. Bonasi
P., Est. Perla ; Pratolongo (Avv. Porto) c. Giunta
prov. amra. di Genova e Comune di Cogoleto
(Avv. Daneri).
Klezlonl amministrative — Voti nnllt — Quan
do si faccia luogo alla «irrogazione (Legge
com. e prov. 4 maggio 1898, art. 84).
La surrogazione di colui che dopo gli eletti ebbe
maggior numero di voti può farti soltanto quan
do l'elezione di quello che lo precedeva sia nulla
(per ineleggibilità o per nullità delle schede), ma non anche quando l'elezione medesima non
sorta il suo effetto per un'evenienza ad essa
posteriore, quale la rinuncia o la dimissione da
parte dell'eletto, la di lui morte, la sopravve
nuta incapacità o la decadenza. (1)
La Sezione, ecc. — Attesoché, venendo senz'altro
alla questione proposta col ricorso, l'esame non se
ne presenta scevro di qualche difficoltà di fronte
alle non concordi risoluzioni che al riguardo si ri
scontrano nella giurisprudenza contenziosa e con
sultiva di questo Consiglio;
Attesoché sembra tuttavia alla Sezione che si
possa avere un criterio non incerto d'interpreta
zione se la letterale espressione della legge sia po
sta in rapporto alla ragione, di spiccato carattere
giuridico, che ne inspira o giustifica la categorica disposizione ;
Attesoché vuoisi infatti considerare che se per l'art. 84 della legge com. e prov., quando l'elezione
di colui che ebbe maggiori voti è nulla gli si so
stituisce quello che ebbe successivamente maggiori
voti, purché non inferiori ad un ottavo dei votanti, una tale surrogazione trae diretto motivo ed esclu
siva giustificazione appunto dalla illegittimità dei
voti dati o attribuiti ai candidati prevalenti, es
sendo naturale che, tolto ogni giuridico effetto ai
voti illegalmente raccolti su candidati ineleggibili o alle schede che altrimenti siano viziate di nul
lità, non debba restar valore che alla designazione fatta da quei soli elettori, che mostrarono di vo
ler esercitare il loro diritto liberamente e con sin
cera osservanza delle norme e condizioni di legge,
e dovendo imputare a sè stessa la maggioranza
degli elettori, se per l'abuso del proprio diritto non
abbia potuto spiegare sulla costituzione degli or
gani dell'Amministrazione provinciale e comunale
quella preponderante influenza che ad essa sarebbe
altrimenti spettata;
Attesoché se tale è il pensiero della legge, non
sembra che corra una ragione di analogia fra la
espressa ipotesi e quella della rinuncia o non ac
cettazione da parte degli eletti, essendo ben di
versi fra loro il caso di una maggioranza di elet
tori, la quale col porsi fuori della legge abbia da
sè medesima negato valore al proprio voto, e quello
di una elezione già validamente compiuta per virtù
dei legittimi suffragi della maggioranza assoluta o
relativa degli elettori votanti, secondo le pratiche
combinazioni a cui può dar luogo il sistema del voto
limitato. Nel primo caso infatti non esiste legalmen
te elezione dei candidati favoriti dai maggior voti e
giustamente si dà la prevalenza agli altri voti che
pur costituendo numericamente una parte minore,
legalmente rappresentano una maggioranza di suf
fragi validi, mentre nel secondo caso l'elezione
dei candidati che riportarono maggiori voti è per
sè stessa giuridicamente perfetta e non vi sarebbe
ragione per lasciare all'arbitrio degli eletti la fa
coltà di cedere il posto, forse anche per maliziosi
concerti, a candidati evidentemente privi della fidu
cia di una maggioranza di votanti contro il cui
voto non siasi elevata alcuna fondata accusa di
scorrettezza e di illegittimità; Attesoché, pertanto, l'essenziale diversità delle due
ipotesi esclude la possibilità di una estensione ana
logica, non giustificata nè dalla ragione della leg
ge, nè da un logico nesso fra il caso previsto e il
non previsto. Nè per altro l'ipotesi della rinun
cia può considerarsi come una lacuna che, a te
nore dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al
codice civile, autorizzi a ricorrere a disposizioni scritte per casi simili, poiché, mentre la costitu
zione dei Consigli comunali avviene appunto mer
cè le elezioni compiute a norma di legge, chiusa
la votazione qualsiasi fatto posteriore che venga
a privare tale rappresentanza di una parte dei
loro componenti trova la correlativa previsione dell'art. 253 della legge com. e prov., che stabili
sce tassativamente i casi, in cui durante il trien
nio debba provvedersi alla reintegrazione dei man
canti. E con ciò si risponde anche alla obiezione
desunta dalla convenienza, di integrare le rappre
sentanze consiliari pel normale funzionamento delle
Amministrazioni, poiché è certamente desiderabile
che i Consigli comunali e provinciali siano ordina
riamente costituiti col numero integrale dei com
ponenti loro assegnati dalla legge, ma se a questo
desiderato contrastino evenienze di fatto, dipen
(1) Con la presente decisione la IY Sezione del Consi
glio di Stato ha mutato la propria giurisprudenza. In
fatti, con le deoisioni 11 settembre 1896 (Foro it., Eep. 1896, voce Elezioni amm., n. 443), 14 settembre 1900 (iti., 1900, detta voce, n. 144) e 27 settembre 1901 (Giuttizia amministrativa, 1901, I, p. 372) la Sezione aveva am messo che la surrogazione potesse farsi, in applicazione dell'art. 84 della legge comunale e provinciale, anche
quando colui che aveva avuto maggior numero di voti avesse dichiarato di non voler accettare il mandato di
consigliere. Con la decisione 14 settembre 1900 (Foro it., Eep.
1900, voce Elezioni, n. 8) fu ritenuta inapplicabile la
disposizione del citato articolo al caso in cui il Con
siglio comunale abbia dichiarato scaduto dall'ufficio uno dei suoi membri, per trovarsi in una delle ipotesi di incapacità prevedute dalla legge, anche se tale cau sa preesisteva alla proclamazione. Il motivo princi palmente fatto valere allora dalla Sezione fu che la
disposizione dell'art. 84 non può più applicarsi quando sia già chiuso il procedimento elettorale.
Il Pomo Italiano — Anno XXVII — Parte 111-14.
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115 PARTE TERZA 116
denti da morti, da sopravveniente incapacità, da
decadenza, o da rinuncie o dimissioni, non per ciò
la legge ha ritenuto necessaria sempre l'integra
zione immediata, avendo stabilito invece che si do
vesse attendere la data normale delle elezioni per
il rinnovamento della metà dei consiglieri, salvo
a procedere prima ad elezioni suppletorie nel solo
caso elle i Consigli abbiano perduto per qualsiasi
causa oltre un terzo dei propri membri, o un man
damento o una frazione di Comune, tutti o metà
dei consiglieri rispettivamente assegnati;
Attesoché, ove del resto occorresse un altro ar
gomento, si avrebbe nell'art. 88 dèlia citata legge,
pel quale la sostituzione di candidati a candidati
non è prevista che appunto nel caso di illegali
proclamazioni, il che esclude che la rinuncia da
parte di candidati legalmente proclamati eletti
possa attribuire i posti, resisi per tal modo vacan
ti, a candidati che non raccolsero quel numero di
voti validi che a tenore di legge sarebbero stati
necessari per la elezione.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO. Sezione IV; decisione 5 luglio 1902; Pres. Bonasi
P., Est. Perla; Opera pia Sepolcro Rossi-Sidoli
in Compiano (Avv. Jacchini) c. Ministero Interno.
Opera pia — Riforme degli statuti — Proposte
del ministero posteriormente al parere del
Consiglio di Stato — Comunicazione agli enti
interessati (Legge 17 luglio 1890, sulle istituzio
ni di beneficenza, art. 69).
In materia di riforme degli statuti di Opere pie debbono essere comunicate agli enti interessati
per le loro osservazioni une,he le proposte che
il Ministero creda di formulare dopo il parere del Consiglio di Stato, e sia pure in seguito alle osservazioni del Consiglio stesso, (l)
La Sezione, ecc. — Attesoché per disposizione dell'art. 69 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza le modificazioni che il Ministero
dell'Interno intenda di apportare alle proposte delle autorità locali in ordine alla revisione degli statati delle pie fondazioni, prima di essere sotto
poste all'esame del Consiglio di Stato, debbono
essere sempre comunicate all'Amministrazione in
teressata, alla Giunta prov. amm., e nel caso sta
bilito dall'art. 62 anche ai sindaci dei vari Comuni
e al presidente della Deputazione provinciale, e
tale comunicazione deve rendersi di pubblica ra
gione per le osservazioni che gli enti interessati
entro un mese intendano produrre;
Attesoché nel caso concreto la maggioranza dei
Consigli dei Comuni di Compiano Tomolo e Bedonia
e delle rispettive Congregazioni di carità si trovò
d'accordo nel proporre che la parte disponibile
dei redditi (che, giusta il decreto del Duca di Par
ma del 25 agosto 1853, doveva assegnarsi ad un
opera di beneficenza da determinarsi in seguito) fosse destinata alla fondazione d'un ricovero di
mendicità in Compiano pel mantenimento degli
inabili dei tre Comuni interessati; e alla proposta aderirono il Consiglio prov. e la Giunta prov. amm.
Ma in seguito al parere della prima Sezione di
questo Consiglio, il Ministero, senza comunicare
alle Amministrazioni locali la variazione che in
tendeva fare alla loro proposta, promosse l'impu
gnato decreto reale, con cui le rendite disponibili venivano bensì destinate a beneficio degli inabili
dei tre Comuni, ma solo pel loro collocamento in
ospizi già funzionanti nella provincia o con sussidi
a domicilio nelle forme stabilite dai commi a ed / dell'art. 55 della legge sulla beneficenza pubblica.
Attesoché veramente l'ipotesi espressamente pre vista dalla legge è quella di modificazioni formulate
dal Ministero prima di sottoporre le proposte al
voto del Consiglio di Stato. Ma è di tutta evidenza
che se, invece, il Ministero solo posteriormente a
tale voto si determini a portare una variazione
alle proposte degli enti locali, la ragione della
legge impone ugualmente di procedere alle connate
comunicazioni, perchè non si venga a disporre ri
forme ed a costituire ordinamenti diversi da quelli invocati dalle Amministrazioni locali, senza che
queste ne siano informate od abbiano modo di pre sentare le proprie osservazioni ; onde il definitivo
provvedimento, qualunque sia la risoluzione del
Governo, risulti da un maturo e completo esame
delle condizioni di fatto e dei motivi di conve
nienza e di giustizia che possono consigliare una
piuttosto che un'altra soluzione, in seguito al pieno contraddittorio delle parti e delle Amministrazioni
interessate.
Attesoché nella specie la modificazione suggerita dal Consiglio di Stato non consisteva in una sem
plice variazione di modalità, che lasciasse integra la sostanza della proposta, ma si risolveva nella
reiezione di una parte principale della proposta
medesima, qual'era appunto la costituzione di una
propria casa di ricovero in Compiano; e per il
Ministero, prima di provvedere nei sensi indicati
dal Consiglio di Stato, avrebbe dovuto sentire su
tale punto le Amministrazioni locali e provvedere alla dovuta pubblicazione.
Per questi motivi, ecc.
(1) Per la prima volta alla IV Sezione si presentava la risoluzione di tale quesito; e ci pare che la soluzione accolta corrisponda al voto della legge, cioè che il Mi nistero non possa introdurre alle proposte di riforme nelle amministrazioni o nel fine delle pubbliche istitu zioni di beneficenza, formulate dai corpi locali, delle mutazioni sostanziali, senza prima averle comunicate agii enti stessi per le loro osservazioni. La ragione della legge è identica, sia che il Ministero intenda de venire a quelle mutazioni dopo, anziché prima, di aver avuto il parere del Consiglio di Stato e facendo proprie le proposte che il parere stesso avesse suggerito.
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