+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione IVa; 24 marzo 1899; Pres. Giorgi P., Est....

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione IVa; 24 marzo 1899; Pres. Giorgi P., Est....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: letruc
View: 215 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
4
Sezione IV a ; 24 marzo 1899; Pres. Giorgi P., Est. Schanzer; Confraternita del SS. Sacramento in Offagna (Avv. Gambini) c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Offagna (Avv. Piccinini) Source: Il Foro Italiano, Vol. 24, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1899), pp. 91/92-95/96 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23104338 . Accessed: 28/06/2014 17:34 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.156 on Sat, 28 Jun 2014 17:34:00 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

Sezione IV a ; 24 marzo 1899; Pres. Giorgi P., Est. Schanzer; Confraternita del SS. Sacramentoin Offagna (Avv. Gambini) c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Offagna (Avv.Piccinini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 24, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1899),pp. 91/92-95/96Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23104338 .

Accessed: 28/06/2014 17:34

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.156 on Sat, 28 Jun 2014 17:34:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

91 PARTE TERZA 92

La Sezione ha considerato che il R. P. 19 no

vembre 1889 imponendo l'obbligo alla pubblica si

curezza di emettere l'ordinanza di ricovero per la

indigente inabile al lavoro, non ha imposto l'ob

bligo di rinnovare periodicamente quest'ordinanza

per constatare la continuazione delle condizioni di

inabilità al lavoro. Il diritto alla constatazione suc

cessiva delle condizioni immanenti o meno è dato

agli enti interessati al definitivo rimborso, i quali

possono farne istanza alla pubblica sicurezza.

Or, nel caso in contestazione, dacché la Ciuffo

letti fu ricoverata come inabile al lavoro inquan

tochè minore di età, non ne segue necessariamente

che la ricoverata minore di età diventi abile al

lavoro solo perchè abbia toccato l'ultimo giorno

del suo nono anno di età. Se a quest'epoca cessino

le condizioni di inabilità, la pubblica sicurezza

emette l'ordinanza di rilascio; ma quando e finché

l'ordinanza non sia emessa, quando e finché l'ente

interessato alle spese del mantenimento non faccia

l'istanza per le opportune constatazioni, debbe ri

tenersi come indubbio che le condizioni d'inabi

lità perdurino. La legge non dice che i minori ri

coverati, compiuto che abbiano il nono anno di

età, debbono essere rilasciati dal ricovero. Il rila

scio è subordinato al giudizio che il fanciullo in

bassa età addiventi abile al lavoro o che abbia

parenti in condizioni di mantenerlo; e un tale giu

dizio non può darlo se non la pubblica sicurezza

che già ordinò il ricovero.

Né nel concreto caso può opporsi alla pubblica

sicurezza, e quindi all'Intendenza di finanza, che

l'asilo interessato non poteva fare istanza alla pub

blica sicurezza pel rilascio prima che avesse avuto

notizia della ricoverata dall'Intendenza: giacché

l'obbligo cui era tenuta la pubblica sicurezza è

quello stabilito dall'art. 5 del detto decreto, della

comunicazione, cioè, dell'ordinanza di ricorrere al

sindaco del Comune di origine della indigente, re

stando naturalmente a carico del sindaco il darne

notizia all'ente interessato al rimborso; obbligo

che deve ritenersi siasi adempiuto dal capo del

Comune, e la di cui mancanza, nel caso, non po

trebbe opporsi contro l* Intendenza.

Nè a quanto precede può validamente opporsi, come deduce l'Asilo di Chieti, il testo dell'ordi

nanza di rilascio della questura di Napoli in data

18 febbraio 1897. La invocata ordinanza altro non

dice che questo, cioè, che all'epoca dell'ordinanza

stessa, 18 febbraio 1897, la Ciuffoletti non trova

vasi nello stato di abbandono, nè di presunta in

capacità, e se ne ordinava il rilascio: il che non

esclude che la Ciuffoletti si fosse trovata in tale

stato anteriormente alla data dell'ordinanza di ri

lascio: anzi implicitamente resta confermato che,

anteriormente a quella data, la ricoverata era nello

stato di abbandono ed incapacità.

Attesoché quanto al motivo di annullamento de

sunto dal 1° comma dell'art. 25 già nel ricorso del

Ministero del tesoro era stato dedotto che per co

stante giurisprudenza del Consiglio di Stato il ter

mine stabilito in quell'articolo non è perentorio; e il significato legittimo del detto articolo è stato

espresso nelle precedenti considerazioni.

Attesoché per la condanna dell' Intendenza di

finanza alle spese del giudizio relative al secondo

ricorso valgono in contrario le stesse considera

zioni su cennate pel primo ricorso.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO. Sezione IV*; 24 marzo 1899; Pres. Giorgi P., Est.

Schanzer; Confraternita del SS. Sacramento in

Offagna (Avv. Gambini) c. Ministero dell'Interno

e Congregazione di carità di Offagna (Avv. Pic

cinini),

Confraternite — Scopo — Trasformazione —

Conservazione paratale delle rendite — Am* mlnistrazlone di esse — Competenza della II" Sezione del Consiglio di Stato — Congrega zione di carità (L. 17 luglio 1890 sulle Opere pie, art. 70, 9l ).

Giustizia amministrativa — Spese — Ammini strazione pubblica (Reg. 17 ottobre 1889, sul

procedimento innanzi alla IV* Sezione del Con

siglio di Stato, art. 5).

Le confraternite non hanno per scopo precipuo, e tanto meno esclusivo, il perfezionamento spi rituale dei confratelli, ma sibbene il pubblico culto. (ì)

Quindi il legislatore disponendo che le confrater nite il cui fine è venuto a cessare possono es

sere trasformate, ha avuto di mira appunto il

culto pubblico che le confraternite stesse hanno

per loro obbietto. (2)

Ordinata la trasformazione parziale d'una confra

ternita, e riservata al prudente apprezzamento

dell'autorità amministrativa di lasciare o no

l'amministrazione delle rendite conservate alla

stessa confraternita ; ma su tale provvedimento è competente a decidere in merito anche la IVa

Sezione del Consiglio di Stato. (3) La legge non vieta di affidare l'amministrazione

della parte di patrimonio non trasformata alla

Congregazione di carità, ma quando questa

parte fu conservata allo scopo di provvedere a

speciali funzioni religiose, non è conveniente

affidarne l'incarico alla Congregazione ed è

preferibile lasciarle alla stessa confraternita

parzialmente trasformata. (4)

L'Amministrazione pubblica che sostiene in sede

contenziosa un suo provvedimento, anche se

soccombente, non può essere condannata nelle

spese. (5)

(1-4) Sullo scopo delle confraternite e sulla loro tra sformazione vedi da ultimo Cass. Roma 23 novembre

1897 (Foro it., 1897, I, 197) con i numerosi richiami in

nota. Consulta pure sulle singole questioni Schanzer, La trasformazione delle confraternite, Soma 1899.

(5) Costante. Y. la decisione che precede 3 marzo 1899

This content downloaded from 185.31.195.156 on Sat, 28 Jun 2014 17:34:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

93 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

La Seziope, ecc. (Omissis). — Attesoché non ha

fondamento il motivo del ricorso con cui si so

stiene non essersi verificato per la Confraternita

del SS. Sacramento del Rosario in Offagna alcuna

delle condizioni alle quali, pel combinato disposto

degli art. 91 n. 2 e 70 della legge 17 luglio 1890

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, è subor

dinata la trasformazione. Le due confraternite in

questione, a parte il concorso della prima al man

tenimento dell'ospedale, ebbero in passato ed hanno

essenzialmente scopo di culto; laonde si deduce che,

quand'anche nel Comune di Offagna sia sufficiente

mente provveduto al culto della popolazione dalla

locale parrocchia, ricca di rendite, non per questo

può dirsi venuto meno il fine di culto delle confra

ternite ricorrenti, le quali s'indirizzano principal

mente al perfezionamento morale dei propri membri.

Attesoché con una siffatta deduzione si viene a

disconoscere da una parte il carattere delle con

fraternite come enti pubblici e dall'altra la inten

zione del legislatore, in quanto sottopose le con

fraternite a trasformazione. Ed invero, si verreb

be ad elevare a fine prevalente, se non esclusivo, delle confraternite un fine di carattere particola

re, quale è quello di servire al perfezionamento

spirituale dei confratelli, mentre indubbiamente,

per l'indole loro e per il modo onde vennero co

stituendosi storicamente, le confraternite sodo di

regola enti di ragione pubblica, il cui patrimonio

è destinato precipuamente a fini pubblici. E, dato

questo carattere delle confraternite, il legislatore,

quando subordinò la loro trasformazione alla con

dizione della cessazione del line, ebbe evidente

mente in mira i fini di culto pubblico, non i fini

di perfezionamento spirituale dei confratelli, che

il legislatore non ha inteso né avrebbe avuto com

petenza di dichiarare cessati, ed ai quali i con

fratelli possono continuare a provvedere con mezzi

propri, ma non coi mezzi del patrimonio di ragion

pubblica.

Attesoché dunque conviene soltanto vedere se

i servizi di culto, a cui provvedevano le due con

fraternite, fossero necessari alla popolazione di

Offagna. Al quale proposito tutte le autorità lo

cali, la Procura generale di Ancona, il Ministero

di grazia e giustizia e dei culti, e la Sezione com

petente del Consiglio di Stato furono concordi nel

ritenere che ai bisogni di culto della popolazione fosse già ampiamente prov veduto dalla parrocchia,

potendosi quindi senza danno del culto invertire

a favore della beneficenza pubblica intero il pa trimonio della confraternita del Rosario e per tre

quarte parti quello della confraternita del Santis

simo Sacramento. E di fronte a tale unanimità di

apprezzamenti di tutte le autorità chiamate dalla

legge ad emettere il loro parere sulla trasforma

zione, questa Sezione non ha motivo di andare in

diversa sentenza, tanto più che gli stessi ricor

renti convengono che al culto pubblico è larga mente provveduto dalla parrocchia.

Attesoché invece merita accoglimento l'altro mo

tivo con cui si lamenta che, essendo conservata a

fine di culto una quarta parte delle rendite della

confraternita del SS. Sacramento, siasi poi affidata

l'amministrazione anche di quella quarta parte di

rendite alla locale Congregazione di carità anziché

lasciarla alla stessa confraternita del SS. Sacra

mento. Il penultimo capoverso dell'art. 91 della

legge 17 luglio 1390 dispone che, quando taluni

fini di culto delle confraternite trasformate sono

mantenuti, « continueranno a provvedervi le con

fraternite stesse od altra istituzione del luogo alla

quale saranno attribuite le rendite corrispondenti

agli oneri di culto». E questa disposizione senza

dubbio implica un potere di apprezzamento dell'au

torità che decreta la trasformazione circa la con

venienza di lasciare oppur no alle confraternite

trasformate l'amministrazione delle rendite con

servate al culto. Ma d'altra parte l'uso che di si

mile potere di apprezzamento faccia l'autorità am

ministrativa non può sfuggire al giudizio di merito

di questa Sezione, la quale del merito dei prov vedimenti impugnati è chiamata a conoscere nella

soggetta materia dal penultimo capoverso dell'art.

81 della predetta legge del 17 luglio 1890.

Ciò premesso, è da ritenere che, quando la leg

ge faceva la ipotesi dell'attribuzione delle rendite

conservate per fini di culto ad altra istituzione

del luogo, intendesse con ciò riferirsi normalmente

ad istituzioni che per l'indole loro fossere indi

cate al disimpegno dei servizi di culto e, segnata

mente, alle parrocchie. L'espressione generica del

la citata disposizione non esclude, è vero, che la

amministrazione delle rendite corrispondenti agli

oneri di culto possa essere affidata anche alla Con

gregazione di carità; ma una siffatta misura non

potrebbe essere giustificata se non in linea di ec

cezione, essendo manifesto che i servizi di culto

non rientrano nelle ordinarie attribuzioni di isti

tuzioni laiche, quali sono le Congregazioni di ca

rità. E specialmente quando, come nel caso in

esame, non si tratta semplimente di soddisfare qual

che onere di messe, ma devesi invece provvedere alla regolare ufficiatura di una chiesa, non sembra

amministrativamente conveniente di dare un simile

incarico alla Congregazione di carità; mentre si

presenta assai più ovvio e naturale il partito di

lasciare che la stessa confraternita continui ad uf

ficiare la propria chiesa. La legge 17 luglio 1890,

a differenza della legge speciale per l'indemania

mento delle confraternite romane, non contiene

disposizioni che conservino alle confraternite le

loro chiese, ma da questo silenzio della legge ge

nerale non è lecito indurre senz'altro che 1* uso

delle chiese non possa mai esser lasciato alle con

fraternite colpite di trasformazione. La facoltà di

permettere che le confraternite continuino in più o meno larga misura a provvedere esse ai fini di

culto, porta con sé anche il potere discrezionale

di conservare alle confraternite l'uso delle chiese;

This content downloaded from 185.31.195.156 on Sat, 28 Jun 2014 17:34:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

95 PARTE TERZA 96

le quali, in quanto il decreto di trasformazione ri

servi i mezzi per la loro ufficiatura, conservano

evidentemente, fin che duri la destinazione al culto

pubblico, il carattere di beni txtra eommercium,

infruttiferi, e quindi non invertibili ai fini della

beneficenza.

Attesoché, d'altra parte, per scostarsi dalla nor

ma più naturale e consona allo spirito della legge

di lasciare alle confraternite la cura delle loro

chiese quando si mantengono i relativi fini di cul

to, non si scorgono nel caso concreto motivi suf

ficienti, non bastando addurre come motivo la pre

cedente disordinata gestione delle confraternite

ricorrenti, che rese necessario lo scioglimento delle

loro amministrazioni e la nomina di un regio com

missario. Ed invero lo scioglimento è misura tem

poranea, la quale ha raggiunto il suo scopo quando,

ricondotto l'ordine nella gestione dell'ente, ne sono

ristabilite le condizioni normali, di guisa che si

presenta allora integra ed impregiudicata la que

stione circa la convenienza di attribuire le ren

dite destinate al culto piuttosto alla confraternita

che ad altra istituzione. (Omissis) Attesoché le speciali circostanze della contro

versia consigliano la compensazione delle spese nei

rapporti fra le ricorrenti e la Congregazione di

carità resistente, mentre non può esservi luogo a

condanna nelle spese a carico della autorità pub

blica, intervenuta nel giudizio per difendere il suo

provvedimento.

Per questi motivi, riforma, ecc.

CORTE DEI CONTI.

Udienza 28 febbraio 1899; Corsetti, Matteueci ed

altri c. Comune di Faleria.

Cornane — Responsabilità degli amministratori

— Competenza — Omissione di compilatone

dei ruoli — Responsabilità (L. CORI. e prov.

10 febbraio !889, art. 256; testo unico 4 maggio

1898, art. 280).

La competenza dei Consigli di prefettura e della

Corte dei conti a giudicare della responsabilità

degli amministratori comunali è esclusivamente

limitata ai casi contemplati nell'art. 256 della

legge com. e prov. 10 febbraio 1889 (art. 280

del lesto unico 4 maggio 1898). (1) Quindi sfugge alla competenza del magistrato con

tabile, per rientrare in quella dei tribunali or

dinari, la questione sulla responsabilità degli

amministratori di un Comune per avere omesso

di compilare i ruoli delle tasse comunali.

La Corte, ecc. — Attesoché coi due appelli es

sendo impugnato lo stesso decreto del Consiglio di

prefettura per motivi identici, sia evidente l'op

ti) Conf. Casa. Roma 21 giugno 1898 (Foro it., 1898,1,

717); con le decisioni ivi richiamate in nota.

portunità di riunire i giudizi per connessità di

causa.

Attesoché la responsabilità contabile degli am

ministratori di un Comune, da giudicarsi dal Con

siglio di prefettura e in grado di appello dalla

Corte dei conti, è per l'art. 256 della legge com.

prov. (pari all'art. 280 del nuovo testo unico del

1898 della detta legge) circoscritta ai soli casi che

abbiano gli amministratori ordinato spese non stan

ziate in bilancio e non deliberate dal Consiglio co

munale, o che ne abbiano contratto l'impegno;

Che, derogando l'indicata disposizione speciale di legge alle regole comuni sulla competenza, debba

essere strettamente applicata ai casi espressamente

da essa contemplati, onde non la si può estendere

a qualsiasi altro danno derivato al Comune in con

seguenza di falli od omissioni imputabili agli am

ministratori per trasgressioni di leggi o regolamenti

nell'adempimento del loro ufficio.

Anche in questi ultimi casi l'obbligo di risarcire

il danno dato può esistere in base ai principi ge

nerali del diritto e alle disposizioni del codice ci

vile; ma, in mancanza di apposita disposizione di

legge, la competenza a giudicare non è del ma

gistrato contabile, ma dell'autorità giudiziaria or

dinaria.

Che sia quindi da riconoscere che il Consiglio di

prefettura dì Roma non aveva competenza a pro

nunziare sulla responsabilità dei membri della Giun

ta municipale di Faleria, che furono in carica ne

gli anni 1889 al 1897, in quanto omisero di compi

lare i ruoli delle tasse comunali previste nei bilanci

dei detti anni, e per effetto di tali omissioni arre

carono danno al Comune, cagionato da frequenti di

savanzi di cassa. A prescindere che questo danno

non è nel decreto dimostrato, nè determinato nel

suo ammontare, si scorge di leggieri ch'esso sareb

be derivato da fatti del tutto diversi da quelli in

dicati nell'art. 256 della citata legge; laonde il co

noscere della responsabilità eventualmente incorsa

dagli amministratori rientrava nelle attribuzioni

proprie dei tribunali ordinari.

Che sieno perciò da accogliere gl'interposti ap

pelli. Per questi motivi, annulla, ecc.

Att. Prof. OIIINIO «ABBATINI Condirettore

Att. SUSTAVO BALDINI responsabile

This content downloaded from 185.31.195.156 on Sat, 28 Jun 2014 17:34:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended