Sezione IV a ; 24 marzo 1899; Pres. Giorgi P., Est. Schanzer; Confraternita del SS. Sacramentoin Offagna (Avv. Gambini) c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Offagna (Avv.Piccinini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 24, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1899),pp. 91/92-95/96Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23104338 .
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91 PARTE TERZA 92
La Sezione ha considerato che il R. P. 19 no
vembre 1889 imponendo l'obbligo alla pubblica si
curezza di emettere l'ordinanza di ricovero per la
indigente inabile al lavoro, non ha imposto l'ob
bligo di rinnovare periodicamente quest'ordinanza
per constatare la continuazione delle condizioni di
inabilità al lavoro. Il diritto alla constatazione suc
cessiva delle condizioni immanenti o meno è dato
agli enti interessati al definitivo rimborso, i quali
possono farne istanza alla pubblica sicurezza.
Or, nel caso in contestazione, dacché la Ciuffo
letti fu ricoverata come inabile al lavoro inquan
tochè minore di età, non ne segue necessariamente
che la ricoverata minore di età diventi abile al
lavoro solo perchè abbia toccato l'ultimo giorno
del suo nono anno di età. Se a quest'epoca cessino
le condizioni di inabilità, la pubblica sicurezza
emette l'ordinanza di rilascio; ma quando e finché
l'ordinanza non sia emessa, quando e finché l'ente
interessato alle spese del mantenimento non faccia
l'istanza per le opportune constatazioni, debbe ri
tenersi come indubbio che le condizioni d'inabi
lità perdurino. La legge non dice che i minori ri
coverati, compiuto che abbiano il nono anno di
età, debbono essere rilasciati dal ricovero. Il rila
scio è subordinato al giudizio che il fanciullo in
bassa età addiventi abile al lavoro o che abbia
parenti in condizioni di mantenerlo; e un tale giu
dizio non può darlo se non la pubblica sicurezza
che già ordinò il ricovero.
Né nel concreto caso può opporsi alla pubblica
sicurezza, e quindi all'Intendenza di finanza, che
l'asilo interessato non poteva fare istanza alla pub
blica sicurezza pel rilascio prima che avesse avuto
notizia della ricoverata dall'Intendenza: giacché
l'obbligo cui era tenuta la pubblica sicurezza è
quello stabilito dall'art. 5 del detto decreto, della
comunicazione, cioè, dell'ordinanza di ricorrere al
sindaco del Comune di origine della indigente, re
stando naturalmente a carico del sindaco il darne
notizia all'ente interessato al rimborso; obbligo
che deve ritenersi siasi adempiuto dal capo del
Comune, e la di cui mancanza, nel caso, non po
trebbe opporsi contro l* Intendenza.
Nè a quanto precede può validamente opporsi, come deduce l'Asilo di Chieti, il testo dell'ordi
nanza di rilascio della questura di Napoli in data
18 febbraio 1897. La invocata ordinanza altro non
dice che questo, cioè, che all'epoca dell'ordinanza
stessa, 18 febbraio 1897, la Ciuffoletti non trova
vasi nello stato di abbandono, nè di presunta in
capacità, e se ne ordinava il rilascio: il che non
esclude che la Ciuffoletti si fosse trovata in tale
stato anteriormente alla data dell'ordinanza di ri
lascio: anzi implicitamente resta confermato che,
anteriormente a quella data, la ricoverata era nello
stato di abbandono ed incapacità.
Attesoché quanto al motivo di annullamento de
sunto dal 1° comma dell'art. 25 già nel ricorso del
Ministero del tesoro era stato dedotto che per co
stante giurisprudenza del Consiglio di Stato il ter
mine stabilito in quell'articolo non è perentorio; e il significato legittimo del detto articolo è stato
espresso nelle precedenti considerazioni.
Attesoché per la condanna dell' Intendenza di
finanza alle spese del giudizio relative al secondo
ricorso valgono in contrario le stesse considera
zioni su cennate pel primo ricorso.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO. Sezione IV*; 24 marzo 1899; Pres. Giorgi P., Est.
Schanzer; Confraternita del SS. Sacramento in
Offagna (Avv. Gambini) c. Ministero dell'Interno
e Congregazione di carità di Offagna (Avv. Pic
cinini),
Confraternite — Scopo — Trasformazione —
Conservazione paratale delle rendite — Am* mlnistrazlone di esse — Competenza della II" Sezione del Consiglio di Stato — Congrega zione di carità (L. 17 luglio 1890 sulle Opere pie, art. 70, 9l ).
Giustizia amministrativa — Spese — Ammini strazione pubblica (Reg. 17 ottobre 1889, sul
procedimento innanzi alla IV* Sezione del Con
siglio di Stato, art. 5).
Le confraternite non hanno per scopo precipuo, e tanto meno esclusivo, il perfezionamento spi rituale dei confratelli, ma sibbene il pubblico culto. (ì)
Quindi il legislatore disponendo che le confrater nite il cui fine è venuto a cessare possono es
sere trasformate, ha avuto di mira appunto il
culto pubblico che le confraternite stesse hanno
per loro obbietto. (2)
Ordinata la trasformazione parziale d'una confra
ternita, e riservata al prudente apprezzamento
dell'autorità amministrativa di lasciare o no
l'amministrazione delle rendite conservate alla
stessa confraternita ; ma su tale provvedimento è competente a decidere in merito anche la IVa
Sezione del Consiglio di Stato. (3) La legge non vieta di affidare l'amministrazione
della parte di patrimonio non trasformata alla
Congregazione di carità, ma quando questa
parte fu conservata allo scopo di provvedere a
speciali funzioni religiose, non è conveniente
affidarne l'incarico alla Congregazione ed è
preferibile lasciarle alla stessa confraternita
parzialmente trasformata. (4)
L'Amministrazione pubblica che sostiene in sede
contenziosa un suo provvedimento, anche se
soccombente, non può essere condannata nelle
spese. (5)
(1-4) Sullo scopo delle confraternite e sulla loro tra sformazione vedi da ultimo Cass. Roma 23 novembre
1897 (Foro it., 1897, I, 197) con i numerosi richiami in
nota. Consulta pure sulle singole questioni Schanzer, La trasformazione delle confraternite, Soma 1899.
(5) Costante. Y. la decisione che precede 3 marzo 1899
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93 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
La Seziope, ecc. (Omissis). — Attesoché non ha
fondamento il motivo del ricorso con cui si so
stiene non essersi verificato per la Confraternita
del SS. Sacramento del Rosario in Offagna alcuna
delle condizioni alle quali, pel combinato disposto
degli art. 91 n. 2 e 70 della legge 17 luglio 1890
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, è subor
dinata la trasformazione. Le due confraternite in
questione, a parte il concorso della prima al man
tenimento dell'ospedale, ebbero in passato ed hanno
essenzialmente scopo di culto; laonde si deduce che,
quand'anche nel Comune di Offagna sia sufficiente
mente provveduto al culto della popolazione dalla
locale parrocchia, ricca di rendite, non per questo
può dirsi venuto meno il fine di culto delle confra
ternite ricorrenti, le quali s'indirizzano principal
mente al perfezionamento morale dei propri membri.
Attesoché con una siffatta deduzione si viene a
disconoscere da una parte il carattere delle con
fraternite come enti pubblici e dall'altra la inten
zione del legislatore, in quanto sottopose le con
fraternite a trasformazione. Ed invero, si verreb
be ad elevare a fine prevalente, se non esclusivo, delle confraternite un fine di carattere particola
re, quale è quello di servire al perfezionamento
spirituale dei confratelli, mentre indubbiamente,
per l'indole loro e per il modo onde vennero co
stituendosi storicamente, le confraternite sodo di
regola enti di ragione pubblica, il cui patrimonio
è destinato precipuamente a fini pubblici. E, dato
questo carattere delle confraternite, il legislatore,
quando subordinò la loro trasformazione alla con
dizione della cessazione del line, ebbe evidente
mente in mira i fini di culto pubblico, non i fini
di perfezionamento spirituale dei confratelli, che
il legislatore non ha inteso né avrebbe avuto com
petenza di dichiarare cessati, ed ai quali i con
fratelli possono continuare a provvedere con mezzi
propri, ma non coi mezzi del patrimonio di ragion
pubblica.
Attesoché dunque conviene soltanto vedere se
i servizi di culto, a cui provvedevano le due con
fraternite, fossero necessari alla popolazione di
Offagna. Al quale proposito tutte le autorità lo
cali, la Procura generale di Ancona, il Ministero
di grazia e giustizia e dei culti, e la Sezione com
petente del Consiglio di Stato furono concordi nel
ritenere che ai bisogni di culto della popolazione fosse già ampiamente prov veduto dalla parrocchia,
potendosi quindi senza danno del culto invertire
a favore della beneficenza pubblica intero il pa trimonio della confraternita del Rosario e per tre
quarte parti quello della confraternita del Santis
simo Sacramento. E di fronte a tale unanimità di
apprezzamenti di tutte le autorità chiamate dalla
legge ad emettere il loro parere sulla trasforma
zione, questa Sezione non ha motivo di andare in
diversa sentenza, tanto più che gli stessi ricor
renti convengono che al culto pubblico è larga mente provveduto dalla parrocchia.
Attesoché invece merita accoglimento l'altro mo
tivo con cui si lamenta che, essendo conservata a
fine di culto una quarta parte delle rendite della
confraternita del SS. Sacramento, siasi poi affidata
l'amministrazione anche di quella quarta parte di
rendite alla locale Congregazione di carità anziché
lasciarla alla stessa confraternita del SS. Sacra
mento. Il penultimo capoverso dell'art. 91 della
legge 17 luglio 1390 dispone che, quando taluni
fini di culto delle confraternite trasformate sono
mantenuti, « continueranno a provvedervi le con
fraternite stesse od altra istituzione del luogo alla
quale saranno attribuite le rendite corrispondenti
agli oneri di culto». E questa disposizione senza
dubbio implica un potere di apprezzamento dell'au
torità che decreta la trasformazione circa la con
venienza di lasciare oppur no alle confraternite
trasformate l'amministrazione delle rendite con
servate al culto. Ma d'altra parte l'uso che di si
mile potere di apprezzamento faccia l'autorità am
ministrativa non può sfuggire al giudizio di merito
di questa Sezione, la quale del merito dei prov vedimenti impugnati è chiamata a conoscere nella
soggetta materia dal penultimo capoverso dell'art.
81 della predetta legge del 17 luglio 1890.
Ciò premesso, è da ritenere che, quando la leg
ge faceva la ipotesi dell'attribuzione delle rendite
conservate per fini di culto ad altra istituzione
del luogo, intendesse con ciò riferirsi normalmente
ad istituzioni che per l'indole loro fossere indi
cate al disimpegno dei servizi di culto e, segnata
mente, alle parrocchie. L'espressione generica del
la citata disposizione non esclude, è vero, che la
amministrazione delle rendite corrispondenti agli
oneri di culto possa essere affidata anche alla Con
gregazione di carità; ma una siffatta misura non
potrebbe essere giustificata se non in linea di ec
cezione, essendo manifesto che i servizi di culto
non rientrano nelle ordinarie attribuzioni di isti
tuzioni laiche, quali sono le Congregazioni di ca
rità. E specialmente quando, come nel caso in
esame, non si tratta semplimente di soddisfare qual
che onere di messe, ma devesi invece provvedere alla regolare ufficiatura di una chiesa, non sembra
amministrativamente conveniente di dare un simile
incarico alla Congregazione di carità; mentre si
presenta assai più ovvio e naturale il partito di
lasciare che la stessa confraternita continui ad uf
ficiare la propria chiesa. La legge 17 luglio 1890,
a differenza della legge speciale per l'indemania
mento delle confraternite romane, non contiene
disposizioni che conservino alle confraternite le
loro chiese, ma da questo silenzio della legge ge
nerale non è lecito indurre senz'altro che 1* uso
delle chiese non possa mai esser lasciato alle con
fraternite colpite di trasformazione. La facoltà di
permettere che le confraternite continuino in più o meno larga misura a provvedere esse ai fini di
culto, porta con sé anche il potere discrezionale
di conservare alle confraternite l'uso delle chiese;
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95 PARTE TERZA 96
le quali, in quanto il decreto di trasformazione ri
servi i mezzi per la loro ufficiatura, conservano
evidentemente, fin che duri la destinazione al culto
pubblico, il carattere di beni txtra eommercium,
infruttiferi, e quindi non invertibili ai fini della
beneficenza.
Attesoché, d'altra parte, per scostarsi dalla nor
ma più naturale e consona allo spirito della legge
di lasciare alle confraternite la cura delle loro
chiese quando si mantengono i relativi fini di cul
to, non si scorgono nel caso concreto motivi suf
ficienti, non bastando addurre come motivo la pre
cedente disordinata gestione delle confraternite
ricorrenti, che rese necessario lo scioglimento delle
loro amministrazioni e la nomina di un regio com
missario. Ed invero lo scioglimento è misura tem
poranea, la quale ha raggiunto il suo scopo quando,
ricondotto l'ordine nella gestione dell'ente, ne sono
ristabilite le condizioni normali, di guisa che si
presenta allora integra ed impregiudicata la que
stione circa la convenienza di attribuire le ren
dite destinate al culto piuttosto alla confraternita
che ad altra istituzione. (Omissis) Attesoché le speciali circostanze della contro
versia consigliano la compensazione delle spese nei
rapporti fra le ricorrenti e la Congregazione di
carità resistente, mentre non può esservi luogo a
condanna nelle spese a carico della autorità pub
blica, intervenuta nel giudizio per difendere il suo
provvedimento.
Per questi motivi, riforma, ecc.
CORTE DEI CONTI.
Udienza 28 febbraio 1899; Corsetti, Matteueci ed
altri c. Comune di Faleria.
Cornane — Responsabilità degli amministratori
— Competenza — Omissione di compilatone
dei ruoli — Responsabilità (L. CORI. e prov.
10 febbraio !889, art. 256; testo unico 4 maggio
1898, art. 280).
La competenza dei Consigli di prefettura e della
Corte dei conti a giudicare della responsabilità
degli amministratori comunali è esclusivamente
limitata ai casi contemplati nell'art. 256 della
legge com. e prov. 10 febbraio 1889 (art. 280
del lesto unico 4 maggio 1898). (1) Quindi sfugge alla competenza del magistrato con
tabile, per rientrare in quella dei tribunali or
dinari, la questione sulla responsabilità degli
amministratori di un Comune per avere omesso
di compilare i ruoli delle tasse comunali.
La Corte, ecc. — Attesoché coi due appelli es
sendo impugnato lo stesso decreto del Consiglio di
prefettura per motivi identici, sia evidente l'op
ti) Conf. Casa. Roma 21 giugno 1898 (Foro it., 1898,1,
717); con le decisioni ivi richiamate in nota.
portunità di riunire i giudizi per connessità di
causa.
Attesoché la responsabilità contabile degli am
ministratori di un Comune, da giudicarsi dal Con
siglio di prefettura e in grado di appello dalla
Corte dei conti, è per l'art. 256 della legge com.
prov. (pari all'art. 280 del nuovo testo unico del
1898 della detta legge) circoscritta ai soli casi che
abbiano gli amministratori ordinato spese non stan
ziate in bilancio e non deliberate dal Consiglio co
munale, o che ne abbiano contratto l'impegno;
Che, derogando l'indicata disposizione speciale di legge alle regole comuni sulla competenza, debba
essere strettamente applicata ai casi espressamente
da essa contemplati, onde non la si può estendere
a qualsiasi altro danno derivato al Comune in con
seguenza di falli od omissioni imputabili agli am
ministratori per trasgressioni di leggi o regolamenti
nell'adempimento del loro ufficio.
Anche in questi ultimi casi l'obbligo di risarcire
il danno dato può esistere in base ai principi ge
nerali del diritto e alle disposizioni del codice ci
vile; ma, in mancanza di apposita disposizione di
legge, la competenza a giudicare non è del ma
gistrato contabile, ma dell'autorità giudiziaria or
dinaria.
Che sia quindi da riconoscere che il Consiglio di
prefettura dì Roma non aveva competenza a pro
nunziare sulla responsabilità dei membri della Giun
ta municipale di Faleria, che furono in carica ne
gli anni 1889 al 1897, in quanto omisero di compi
lare i ruoli delle tasse comunali previste nei bilanci
dei detti anni, e per effetto di tali omissioni arre
carono danno al Comune, cagionato da frequenti di
savanzi di cassa. A prescindere che questo danno
non è nel decreto dimostrato, nè determinato nel
suo ammontare, si scorge di leggieri ch'esso sareb
be derivato da fatti del tutto diversi da quelli in
dicati nell'art. 256 della citata legge; laonde il co
noscere della responsabilità eventualmente incorsa
dagli amministratori rientrava nelle attribuzioni
proprie dei tribunali ordinari.
Che sieno perciò da accogliere gl'interposti ap
pelli. Per questi motivi, annulla, ecc.
Att. Prof. OIIINIO «ABBATINI Condirettore
Att. SUSTAVO BALDINI responsabile
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