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Sezione IV a ; decisione 2 aprile 1897; Pres. Giorgi P., Est. Bentivegna; Comune di RioneroSource: Il Foro Italiano, Vol. 22, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1897),pp. 81/82-83/84Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23101481 .
Accessed: 17/06/2014 19:26
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81 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 82
CONSIGLIO DI STATO. Sezione iva; decisione 2 aprile 1897 ; Pres. Giorgi
Est. Bentivegna ; Comune di Rionero.
Segretario comunale — Licenziamento — So
spensione — Competenza della Giunta prov.
amm. (L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art. 12;
L. 1 maggio 1890 sulla giustizia amministrativa
art. 1, n. 12).
Segretario comunale — Iiiceiiziaiiiento — Ite
liberazione consigliare — Intervento dei due
terzi del consiglieri (L. com. e prov., 10 feb
braio 1889, art. 12).
La Giunta prov. amm. deve decidere in sede tu
toria sul licenziamento dei segretari comunali e
in sede contenziosa sulla loro sospensione dal
l'ufficio (1). Quindi non può cumularsi in una stessa delibe
razione, presa in sede tutoria, l'esame del licen
ziamento e quello della sospensione di un segreta
rio comunale ; e la deliberazione stessa non è va
lida che per quanto riguarda il licenziamento. (2) Le deliberazioni dei Consigli comunali relative al
licenziamento del segretario debbono esser prese,
a pena di nullità, con l'intervento di almeno due
terzi dei consiglieri, ne è ad esse applicabile il
disposto delVart. 241 della legge com. e prov.
La Sezione, ecc. — Attesoché non è dubbio che
nell'applicazione dell'art. 12 della legge comunale
circa il licenziamento dei segretari la Giunta prov.
amm. deve deliberare in sede tutoria con le forme
stabilite dal regolamento per la esecuzione della leg
ge stessa, mentre per le sospensioni a danno dei
funzionari medesimi deve decidere in sede giurisdi
zionale, giusta le forme di cui nella legge 1° mag
gio 1890 enei relativo regolamento di procedura. Attesoché in questi due casi essendo differenti i
termini, la composizione del Collegio e le modalità
procedurali, non è possibile legittimamente che il
Collegio stesso, nella medesima seduta, con unico
provvedimento giudichi sui ricorsi in materia di
sospensione e di licenziamento a carico dello stesso
segretario comunale.
Ritenuto che l'impugnata decisione della Giunta
prov. amm. di Potenza chiude le sue considerazio
ni di fatto e di diritto con la seguente formola, cioè: «Visto l'art. 12 della legge comunale e pro
vinciale, pronunziando in sede ordinaria e con po tere giurisdizionale a forma di legge, respinta ogni
controversa eccezione e difesa da parte del Comu
ne, decide », e la decisione cade appunto sulla so
spensione e sul licenziamento inflitti al ricorrente
Scapaticci, assumendo contemporaneamente attri
buzioni conferitele da differenti leggi per determi
nati oggetti, violando le norme comuni di diritto; sicché la sua decisione è riuscita un ibrido compo sto di elementi eterogenei, mal reggendosi nel suo
complesso.
Attesoché limitando il giudizio alla sola parte del ricorso riferibile al licenziamento, la decisione
stessa può ritenersi non viziata perchè nella sua
forma estrinseca appare presa in sede tutoria, ed
appropriata in merito all'indole del predetto gra
vame, talché, quanto al rito, basterebbe annullarla
parzialmente.
Attesoché, quanto al merito del licenziamento, non
sembra che la decisione in esame abbia violato la leg
ge dichiarando nulla la relativa deliberazione 15
gennaio 1895 del Consiglio comunale perchè presa in adunanza illegale, cioè coll'intervento di 16 su 30
consiglieri e non con quello prescritto di due terzi, mentre al caso non è applicabile l'art. 247 della
legge comunale, sul cui fondamento si pretende le
gittimare quella difettosa adunanza.
Attesoché la legge a prevenire dannosi ritardi
nel provvedere alla urgenza di servizi di genera le interesse e di natura obbligatoria, sanzionò di
versi rimedi contro l'incuria, la impossibilità ed
anche la malevolenza di corpi deliberanti comu
nali e provinciali ; ed ora alla loro inazione sosti
tuisce l'opera dell'autorità tutoria (art. 171), ora
quella dell'autorità politica, in più ampia sfera di
azione (art. 265), ora appresta, con l'art. 268, il
rimedio radicale dello scioglimento, ed anche esco
gitò quello di cui all'art. 247, ma sempre riguarda il fatto negativo dei Consigli presi nel loro com
plesso (quanto a quello dei singoli componenti non
ha che la sanzione della decadenza di cui all'art.
236) e sempre intese rimediare nei casi di urgen za e di importanti servizi obbligatori, poiché ad
intaccare anche parzialmente e temporaneamente l'autonomia dei corpi locali solo la suprema neces
sità del pubblico generale interesse può avere suf
ficiente giustificazione. E fra i diversi suaccennati
rimedi, quello indicato nell'art. 247 era, forse per l'indole sua e per le possibili conseguenze, desti
nato a ricevere scarsa attuazione, tanto più che
la facoltà ecceaionale di dichiarare forzatamente
assenzienti gli assenti, non regolata, né disciplinata da chiare ed esplicite norme, potrebbe riuscire
dannosa e pericolosa, ben più che l'ostruzionismo
delle minoranze, quando fosse adoperata dai presi
denti non sempre al coverto degli attriti locali.
Ad ogni modo importa notare che una tale fa
coltà, che come le altre eccezionali deve inten
dersi applicabile ai soli casi di grave urgenza
e di generale interesse, non potrà mai intender
si legittimamente adoperata per deliberato se
gli addebiti fatti al segretario comunale siano
(1-2) È giurisprudenza costante del Consiglio di Sta to che le deliberazioni della Giunta prov. amm. in ma teria di licenziamento dei segretari comunali debbono esser prese in sede tutoria. V. da ultimo la decisione 31 ottobre 1895 (Foro it., 1896, III, 5) con i richiami in nota.
Sulla necessità, invece, che le decisioni relative alla
sospensione dei segretari comunali siano prese in sede
contenziosa, vedi lo stesso Consiglio di Stato 12 marzo 1897 e 19 giugno 1896, nel Manuale degli amm. 1897, 153, e 1896, 291.
Il Foro Italiano — Anno XXII — Parte 111-10.
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PARTE TERZA
tali da giustificarne il licenziamento. Né alcun
fatto della maggioranza può privare od altrimenti
diminuire l'efficacia della garanzia che a questi
funzionari ha dato la legge prescrivendo l'effettiva
presenza dei due terzi dei consiglieri per delibera
re sul loro licenziamento. Nessuna eccezione fa la
legge in proposito di questo numero eccezionale
d'intervenuti quando trattasi di applicare la di
sposizione dell'art. 12, mentre espressamente vi
eccepisce nell'art. 124 per l'elezione dei sindaci,
ed anche nei casi normali in cui richiedesi la me
tà vi fa eccezione, nell'art. 112, mercè la riduzio
ne del numero dei presenti nelle seconde convoca
zioni. Epperó, quando in casi identici a quello in
esame non sia possibile raggiungere la presenza
dei due terzi, e non si voglia o non si possa chiama
re in sussidio l'intervento della autorità prefetti
zia o della tutoria, è forza che le cose rimangano
coma sono, e forse senza alcun danno del pubblico
interesse, tanto più quando, come nella specie, la
opposizione viene da una forte minoranza di 12 o
13 su 30, perchè allora può dubitarsi se la propo sta di licenziamento sia sorretta da validi ed evi
denti motivi non iscevri di personalità. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CONSIGLIO DI STATO. Sezioni unite; parere 3 febbraio 1897 ; Esattore di
Catania.
Esecuzione tu genere — Hocleti ferroviarie —
Mobili indispensabili al servizio — l'ignora
bllita.
Il materiale rotabile e i mobili indispensabili delle
stazioni di una società ferroviaria sono impi
gnorabili (1). Tale impignorabilitò, però non si estende a tutti i
mobili, anche non assolutamente necessari, che
si trovino nell' ufficio di Direzione o in altri
uffici, e tanto meno ad altri beni sociali (2).
Il Consiglio, ecc. — Ritenuto che l'esattore di
Catania ha avuto in caricamento coi ruoli supple tivi dell'imposta di ricchezza mobile, 2a serie 1896, una partita intestata alla Società siciliana dei la
vori pubblici di Catania assuntrice dell'esercizio
della ferrovia circumetnea, perL. 450,273,84; som
ma che la Società avrebbe dovuto pagare in tre
rate, la prima di L. 300 183,51 alla scadenza di
agosto, le altre alle scadenze di ottobre e dicem
bre
Che non avendo la Società pagato la prima rata, il messo dell' esattore procedette, il 6 novembre
1896, al pignoramento dei mobili esistenti nell'uf
ficio della Direzione, ed il 7 successivo al pignora
mento del ricavato dallo spaccio dei biglietti, ri
masto quasi infruttuoso a cagione di violenze in
sorte contro il messo medesimo, per cui pende istruzione penale.
Ritenuto che la Società presentò ricorso contro
il seguito pignoramento al prefetto di Catania, e
questi, con decreto 19 novembre 1896, accolse il
ricorso per quanto concerne il pignoramento dei mo
bili, sospendendo gli atti relativi; mentre non tro
vò luogo a provvedere sull'altro reclamo concer
nente il pignoramento del prezzo dei biglietti, pel
quale pendeva istruzione penale. Veduto il ricorso dell'esattore di Catania in da
ta del 27 novembre 1896, col quale si deduce:
Cile il prefetto, nel suo decreto prescinde a tor
to dai criteri del diritto civile pei-applicare i cri
teri del diritto pubblico. Se lo Stato, pel prin
cipio di sovranità, impone le tasse, nei rapporti coll'esattore diventa un privato contraente, giac che questi agisce in forza di un contratto di ap
palto, stipulato secondo le norme di diritto civi
le. Nei rapporti tra l'esattore e il contribuente
la legge di riscossione non contempla eccezione
alcuna, ritenendo i contribuenti che figurano nei
ruoli di riscossione tutti uguali di fronte al debito
dell'imposta, e perciò nessuna deroga può farsi nel
caso presente alle ordinarie disposizioni di legge; Che la ferrovia etnea è stata costruita da una
società di privati cittadini, a scopo di speculazio ne commerciale ; essa gode bensì di un contributo
dello Stato, ma non si può per questo considera
re parte integrante della grande viabilità pub
blica, mentre costituisce un esercizio puramen te locale. Di conseguenza, le cose tutte destina
te a cotesto esercizio non si possono considera
re come fuori di commercio senza violare il prin
cipio giuridico, che l'universalità dei beni del de
bitore costituisce la garanzia del creditore;
Che, ad ogni modo, il prefetto confonde le cose
veramente destinate all'esercizio della ferrovia coi
mobili pignorati dall'esattore. Se anche si appli cano alla ferrovia circumetnea le norme che reg
gono le linee di pubblico interesse, giammai si po
trà affermare che i tavoli , gli scaffali, gli orolo
gi et similia siano necessari allo esercizio della li
nea come le locomotive, i vagoni ed altro;
Che adottando siffatto principio, ed ammettendo
un privilegio a favore di un contribuente solo per chè esercita l'industria dei trasporti, tutti gli eser
centi di tramvie, di omnibus, ecc. si crederanno
quindi innanzi esenti dal pagamento della imposta di
ricchezza mobile, non potendosi procedere in ve
run modo contro qualsiasi avere loro per l'esa
zione delle tasse.
Ritenuto che la Società siciliana per lavori pub blici oppone a coteste deduzioni :
Che per ragioni dell'uso pubblico, cui l'eserci
zio delle ferrovie deve servire, è impignorabile, siccome cosa di pubblico demanio, od almeno di
, interesse pubblico, tutto ciò che è indispensabile
(1-2) Y. pure una sentenza del Tribunale di Parma 16 novembre 1896 (Imposte dirette, 1897,153) che ritenne
pignorabili tutti i beni indistintamente di un Consor zio ferroviario.
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