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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione IVa; decisione 2 aprile 1897; Pres. Giorgi P.,...

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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione IVa; decisione 2 aprile 1897; Pres. Giorgi P., Est. Bentivegna; Comune di Rionero

Sezione IV a ; decisione 2 aprile 1897; Pres. Giorgi P., Est. Bentivegna; Comune di RioneroSource: Il Foro Italiano, Vol. 22, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1897),pp. 81/82-83/84Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23101481 .

Accessed: 17/06/2014 19:26

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81 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 82

CONSIGLIO DI STATO. Sezione iva; decisione 2 aprile 1897 ; Pres. Giorgi

Est. Bentivegna ; Comune di Rionero.

Segretario comunale — Licenziamento — So

spensione — Competenza della Giunta prov.

amm. (L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art. 12;

L. 1 maggio 1890 sulla giustizia amministrativa

art. 1, n. 12).

Segretario comunale — Iiiceiiziaiiiento — Ite

liberazione consigliare — Intervento dei due

terzi del consiglieri (L. com. e prov., 10 feb

braio 1889, art. 12).

La Giunta prov. amm. deve decidere in sede tu

toria sul licenziamento dei segretari comunali e

in sede contenziosa sulla loro sospensione dal

l'ufficio (1). Quindi non può cumularsi in una stessa delibe

razione, presa in sede tutoria, l'esame del licen

ziamento e quello della sospensione di un segreta

rio comunale ; e la deliberazione stessa non è va

lida che per quanto riguarda il licenziamento. (2) Le deliberazioni dei Consigli comunali relative al

licenziamento del segretario debbono esser prese,

a pena di nullità, con l'intervento di almeno due

terzi dei consiglieri, ne è ad esse applicabile il

disposto delVart. 241 della legge com. e prov.

La Sezione, ecc. — Attesoché non è dubbio che

nell'applicazione dell'art. 12 della legge comunale

circa il licenziamento dei segretari la Giunta prov.

amm. deve deliberare in sede tutoria con le forme

stabilite dal regolamento per la esecuzione della leg

ge stessa, mentre per le sospensioni a danno dei

funzionari medesimi deve decidere in sede giurisdi

zionale, giusta le forme di cui nella legge 1° mag

gio 1890 enei relativo regolamento di procedura. Attesoché in questi due casi essendo differenti i

termini, la composizione del Collegio e le modalità

procedurali, non è possibile legittimamente che il

Collegio stesso, nella medesima seduta, con unico

provvedimento giudichi sui ricorsi in materia di

sospensione e di licenziamento a carico dello stesso

segretario comunale.

Ritenuto che l'impugnata decisione della Giunta

prov. amm. di Potenza chiude le sue considerazio

ni di fatto e di diritto con la seguente formola, cioè: «Visto l'art. 12 della legge comunale e pro

vinciale, pronunziando in sede ordinaria e con po tere giurisdizionale a forma di legge, respinta ogni

controversa eccezione e difesa da parte del Comu

ne, decide », e la decisione cade appunto sulla so

spensione e sul licenziamento inflitti al ricorrente

Scapaticci, assumendo contemporaneamente attri

buzioni conferitele da differenti leggi per determi

nati oggetti, violando le norme comuni di diritto; sicché la sua decisione è riuscita un ibrido compo sto di elementi eterogenei, mal reggendosi nel suo

complesso.

Attesoché limitando il giudizio alla sola parte del ricorso riferibile al licenziamento, la decisione

stessa può ritenersi non viziata perchè nella sua

forma estrinseca appare presa in sede tutoria, ed

appropriata in merito all'indole del predetto gra

vame, talché, quanto al rito, basterebbe annullarla

parzialmente.

Attesoché, quanto al merito del licenziamento, non

sembra che la decisione in esame abbia violato la leg

ge dichiarando nulla la relativa deliberazione 15

gennaio 1895 del Consiglio comunale perchè presa in adunanza illegale, cioè coll'intervento di 16 su 30

consiglieri e non con quello prescritto di due terzi, mentre al caso non è applicabile l'art. 247 della

legge comunale, sul cui fondamento si pretende le

gittimare quella difettosa adunanza.

Attesoché la legge a prevenire dannosi ritardi

nel provvedere alla urgenza di servizi di genera le interesse e di natura obbligatoria, sanzionò di

versi rimedi contro l'incuria, la impossibilità ed

anche la malevolenza di corpi deliberanti comu

nali e provinciali ; ed ora alla loro inazione sosti

tuisce l'opera dell'autorità tutoria (art. 171), ora

quella dell'autorità politica, in più ampia sfera di

azione (art. 265), ora appresta, con l'art. 268, il

rimedio radicale dello scioglimento, ed anche esco

gitò quello di cui all'art. 247, ma sempre riguarda il fatto negativo dei Consigli presi nel loro com

plesso (quanto a quello dei singoli componenti non

ha che la sanzione della decadenza di cui all'art.

236) e sempre intese rimediare nei casi di urgen za e di importanti servizi obbligatori, poiché ad

intaccare anche parzialmente e temporaneamente l'autonomia dei corpi locali solo la suprema neces

sità del pubblico generale interesse può avere suf

ficiente giustificazione. E fra i diversi suaccennati

rimedi, quello indicato nell'art. 247 era, forse per l'indole sua e per le possibili conseguenze, desti

nato a ricevere scarsa attuazione, tanto più che

la facoltà ecceaionale di dichiarare forzatamente

assenzienti gli assenti, non regolata, né disciplinata da chiare ed esplicite norme, potrebbe riuscire

dannosa e pericolosa, ben più che l'ostruzionismo

delle minoranze, quando fosse adoperata dai presi

denti non sempre al coverto degli attriti locali.

Ad ogni modo importa notare che una tale fa

coltà, che come le altre eccezionali deve inten

dersi applicabile ai soli casi di grave urgenza

e di generale interesse, non potrà mai intender

si legittimamente adoperata per deliberato se

gli addebiti fatti al segretario comunale siano

(1-2) È giurisprudenza costante del Consiglio di Sta to che le deliberazioni della Giunta prov. amm. in ma teria di licenziamento dei segretari comunali debbono esser prese in sede tutoria. V. da ultimo la decisione 31 ottobre 1895 (Foro it., 1896, III, 5) con i richiami in nota.

Sulla necessità, invece, che le decisioni relative alla

sospensione dei segretari comunali siano prese in sede

contenziosa, vedi lo stesso Consiglio di Stato 12 marzo 1897 e 19 giugno 1896, nel Manuale degli amm. 1897, 153, e 1896, 291.

Il Foro Italiano — Anno XXII — Parte 111-10.

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PARTE TERZA

tali da giustificarne il licenziamento. Né alcun

fatto della maggioranza può privare od altrimenti

diminuire l'efficacia della garanzia che a questi

funzionari ha dato la legge prescrivendo l'effettiva

presenza dei due terzi dei consiglieri per delibera

re sul loro licenziamento. Nessuna eccezione fa la

legge in proposito di questo numero eccezionale

d'intervenuti quando trattasi di applicare la di

sposizione dell'art. 12, mentre espressamente vi

eccepisce nell'art. 124 per l'elezione dei sindaci,

ed anche nei casi normali in cui richiedesi la me

tà vi fa eccezione, nell'art. 112, mercè la riduzio

ne del numero dei presenti nelle seconde convoca

zioni. Epperó, quando in casi identici a quello in

esame non sia possibile raggiungere la presenza

dei due terzi, e non si voglia o non si possa chiama

re in sussidio l'intervento della autorità prefetti

zia o della tutoria, è forza che le cose rimangano

coma sono, e forse senza alcun danno del pubblico

interesse, tanto più quando, come nella specie, la

opposizione viene da una forte minoranza di 12 o

13 su 30, perchè allora può dubitarsi se la propo sta di licenziamento sia sorretta da validi ed evi

denti motivi non iscevri di personalità. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CONSIGLIO DI STATO. Sezioni unite; parere 3 febbraio 1897 ; Esattore di

Catania.

Esecuzione tu genere — Hocleti ferroviarie —

Mobili indispensabili al servizio — l'ignora

bllita.

Il materiale rotabile e i mobili indispensabili delle

stazioni di una società ferroviaria sono impi

gnorabili (1). Tale impignorabilitò, però non si estende a tutti i

mobili, anche non assolutamente necessari, che

si trovino nell' ufficio di Direzione o in altri

uffici, e tanto meno ad altri beni sociali (2).

Il Consiglio, ecc. — Ritenuto che l'esattore di

Catania ha avuto in caricamento coi ruoli supple tivi dell'imposta di ricchezza mobile, 2a serie 1896, una partita intestata alla Società siciliana dei la

vori pubblici di Catania assuntrice dell'esercizio

della ferrovia circumetnea, perL. 450,273,84; som

ma che la Società avrebbe dovuto pagare in tre

rate, la prima di L. 300 183,51 alla scadenza di

agosto, le altre alle scadenze di ottobre e dicem

bre

Che non avendo la Società pagato la prima rata, il messo dell' esattore procedette, il 6 novembre

1896, al pignoramento dei mobili esistenti nell'uf

ficio della Direzione, ed il 7 successivo al pignora

mento del ricavato dallo spaccio dei biglietti, ri

masto quasi infruttuoso a cagione di violenze in

sorte contro il messo medesimo, per cui pende istruzione penale.

Ritenuto che la Società presentò ricorso contro

il seguito pignoramento al prefetto di Catania, e

questi, con decreto 19 novembre 1896, accolse il

ricorso per quanto concerne il pignoramento dei mo

bili, sospendendo gli atti relativi; mentre non tro

vò luogo a provvedere sull'altro reclamo concer

nente il pignoramento del prezzo dei biglietti, pel

quale pendeva istruzione penale. Veduto il ricorso dell'esattore di Catania in da

ta del 27 novembre 1896, col quale si deduce:

Cile il prefetto, nel suo decreto prescinde a tor

to dai criteri del diritto civile pei-applicare i cri

teri del diritto pubblico. Se lo Stato, pel prin

cipio di sovranità, impone le tasse, nei rapporti coll'esattore diventa un privato contraente, giac che questi agisce in forza di un contratto di ap

palto, stipulato secondo le norme di diritto civi

le. Nei rapporti tra l'esattore e il contribuente

la legge di riscossione non contempla eccezione

alcuna, ritenendo i contribuenti che figurano nei

ruoli di riscossione tutti uguali di fronte al debito

dell'imposta, e perciò nessuna deroga può farsi nel

caso presente alle ordinarie disposizioni di legge; Che la ferrovia etnea è stata costruita da una

società di privati cittadini, a scopo di speculazio ne commerciale ; essa gode bensì di un contributo

dello Stato, ma non si può per questo considera

re parte integrante della grande viabilità pub

blica, mentre costituisce un esercizio puramen te locale. Di conseguenza, le cose tutte destina

te a cotesto esercizio non si possono considera

re come fuori di commercio senza violare il prin

cipio giuridico, che l'universalità dei beni del de

bitore costituisce la garanzia del creditore;

Che, ad ogni modo, il prefetto confonde le cose

veramente destinate all'esercizio della ferrovia coi

mobili pignorati dall'esattore. Se anche si appli cano alla ferrovia circumetnea le norme che reg

gono le linee di pubblico interesse, giammai si po

trà affermare che i tavoli , gli scaffali, gli orolo

gi et similia siano necessari allo esercizio della li

nea come le locomotive, i vagoni ed altro;

Che adottando siffatto principio, ed ammettendo

un privilegio a favore di un contribuente solo per chè esercita l'industria dei trasporti, tutti gli eser

centi di tramvie, di omnibus, ecc. si crederanno

quindi innanzi esenti dal pagamento della imposta di

ricchezza mobile, non potendosi procedere in ve

run modo contro qualsiasi avere loro per l'esa

zione delle tasse.

Ritenuto che la Società siciliana per lavori pub blici oppone a coteste deduzioni :

Che per ragioni dell'uso pubblico, cui l'eserci

zio delle ferrovie deve servire, è impignorabile, siccome cosa di pubblico demanio, od almeno di

, interesse pubblico, tutto ciò che è indispensabile

(1-2) Y. pure una sentenza del Tribunale di Parma 16 novembre 1896 (Imposte dirette, 1897,153) che ritenne

pignorabili tutti i beni indistintamente di un Consor zio ferroviario.

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