sezione IX; decisione 3 aprile 1992, n. 2420; Pres. Cuonzo, Est. D'Amico; Ufficio distrettualeimposte dirette di Cuneo c. BerteroSource: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992),pp. 417/418-419/420Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187488 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
di demolizione, per evitare i cui effetti era stata richiesta la sa
natoria.
Dei ricorsi riuniti va, conclusivamente, accolto il primo, e
dichiarato improcedibile il secondo.
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; sezione IX; de cisione 3 aprile 1992, n. 2420; Pres. Cuonzo, Est. D'Amico;
Ufficio distrettuale imposte dirette di Cuneo c. Bertero.
Tributi in genere — Accertamento sintetico — Maggior reddito
desunto dall'acquisto di bene immobile — Illegittimità (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, art. 38).
Tributi in genere — Accertamento sintetico — Prova contraria — Redditi posseduti dal coniuge — Efficacia (D.p.r. 29 set
tembre 1973 n. 600, art. 38).
L'acquisto di un bene patrimoniale (nel caso di specie, della
quota indivisa di un immobile) non può costituire un fatto
indicativo di reddito ai sensi dell'art. 38, 4° comma, d.p.r.
29 settembre 1973 n. 600. (1)
È attendibile — e suscettibile di smentire le risultanze di un
accertamento sintetico — la dichiarazione resa da un contri
buente di aver utilizzato per l'acquisto di un immobile i ri
sparmi propri e del proprio coniuge anche se tale dichiarazio
ne, resa nel corso del giudizio tributario, non è assistita da
alcuna prova documentale diversa dalla dichiarazione dei red
diti presentata dal coniuge. (2)
Fatto. — Ricorre l'ufficio avverso la decisione in epigrafe
che, confermando quella di primo grado, ha ritenuto illegittimo
l'accertamento di maggior reddito a carico della contribuente,
notificato il 30 novembre 1981.
Dato avviso alle parti; nessuno è presente all'udienza.
Diritto. — I coniugi Ferrerò - Bertero presentavano denuncia
unificata dei redditi del 1975, denunziando il marito un reddito
complessivo di lire 6.050.745 e la moglie, Bertero Imelde, di
lire 251.105. L'ufficio, rilevato che la Bertero aveva acquistato,
(1) La massima si pone in contrasto con l'opinione prevalente che
ravvisa nell'acquisto di beni patrimoniali un fatto indice di capacità contributiva: v., con specifico riferimento all'acquisto di un immobile,
Cass. 16 gennaio 1991, n. 341, Foro it., Rep. 1991, voce Tributi in
genere, n. 617; Comm. trib. centrale 15 gennaio 1991, n. 238, ibid., n. 622; 2 ottobre 1990, n. 6224, ibid., n. 625; in generale, sulla signifi canza reddituale della disponibilità patrimoniale resa palese da un inve
stimento, v. Comm. trib. I grado Milano 24 aprile 1991, id., 1992,
III, 174, con nota di M. Annecchino (ivi anche riferimenti alla nuova
disciplina introdotta dall'art. 1 1. 30 dicembre 1991 n. 413).
(2) La massima si fonda sulla constatazione che l'utilizzo in comune
tra coniugi dei risparmi accumulati sui redditi dell'uno o dell'altro «è
pratica frequentissima e del tutto normale in qualsiasi famiglia nella
quale si dia la prevalenza ai rapporti affettivi rispetto alle considerazio
ni di carattere economico»: la necessità di tener conto del nucleo fami
liare in sede di accertamento sintetico è affermata dallo stesso ministero
delle finanze: cfr. circ. 14 agosto 1981, n. 27, Dir. e pratica trib., 1981,
I, 1575, ove si sottolinea l'opportunità di procedere all'esame contem
poraneo delle posizioni fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare
e di non ricorrere, se del caso, all'accertamento sintetico quando i red
diti anche di' uno dei diversi soggetti giustificano ampiamente le spese
ed il tenore di vita di tutti gli altri (per ulteriori riferimenti in dottrina
e giurisprudenza, cfr. nota a Comm. trib. primo grado Milano 24 aprile
1991, cit., spec, sub 1, paragrafo III, lett. d).
Il Foro Italiano — 1992.
in data 8 maggio 1975, per un valore dichiarato di lire 15.750.000
una quota indivisa di un immobile, presumeva l'esistenza di un
reddito di lire 7.000.000 ai fini Irpef e lire 6.749.000 di Ilor, di cui lire 1.000.000 consumate «per spese di mantenimento»
e lire 6.000.000 accumulate in risparmio (e utilizzate nel detto
acquisto). Le commissioni di primo e secondo grado, ritenendo
attendibile quanto dichiarato in udienza dalla contribuente, di
avere acquistato l'immobile utilizzando i risparmi familiari, ri
tenevano illegittimo l'accertamento; ricorre l'ufficio sostenen
done, invece, la fondatezza, osservando che la contribuente nes
suna prova aveva dato di quanto affermato in udienza e che
la presunzione dell'esistenza di un reddito era giustificata ai sensi
dell'art. 38, 4° comma d.p.r. 600/73.
Questa commissione osserva in primo luogo che l'accertamento
è certamente illegittimo nella parte in cui l'ufficio presume un
reddito di lire 1.000.000 per «spese di mantenimento»: è di tut
ta evidenza, infatti, che il semplice fatto della sopravvivenza
non può considerarsi indice della percezione di un reddito non
dichiarato. L'accertamento è comunque da annullare anche nel
la restante parte, per i motivi che appresso si espongono.
Deve notarsi che nel regolare la materia dell'accertamento in
base a fatti presuntivamente indici di reddito, già il d.m. 21
luglio 1983 (coefficienti presuntivi di reddito per gli anni dal 1974 al 1982), come i successivi, hanno considerato indicativa
di reddito, dando cosi attuazione all'art. 38 d.p.r. 600/73, la
disponibilità di determinati beni e servizi (imbarcazioni da di
porto, aerei, collaboratori familiari, ecc.) mai annoverando in
vece, tra i fatti indicativi di reddito, l'acquisto di beni, del suin dicato o d'altro genere, e tale omissione non può non essere
considerata estremamente significativa. Non appare da condivi
dersi, quindi, la tesi dell'ufficio, che scorge un fatto indicativo
di maggior reddito nel fatto dell'avvenuto acquisto di un bene
(non senza notare che non si trattava di un bene di consumo
o tale, per sua natura, da richiedere ulteriori notevoli spese per
conduzione, manutenzione, ecc.).
Con più specifico riferimento alla particolare vertenza in esa
me, va rilevato inoltre che, avendo la contribuente dichiarato,
nel corso dell'udienza di primo grado, di avere acquistato l'im
mobile utilizzando i risparmi familiari, cioè quelli formatisi sui redditi di entrambi i coniugi, l'ufficio ha contestato solo la man
canza di prova di tale circostanza, cosi implicitamente ricono
scendo in linea di diritto non potersi considerare reddito impo nibile a carico della moglie le somme da essa utilizzate prele
vandole dai risparmi familiari. A questo punto, deve allora
osservarsi che non può muoversi censura alla commissione di
primo grado per aver ritenuto, attendibile la dichiarazione della
contribuente, poiché l'utilizzo in comune tra coniugi dei rispar
mi accumulati sui redditi dell'uno o dell'altro è pratica fren
quentissima e del tutto normale in qualsiasi famiglia nella quale
si dia la prevalenza ai rapporti affettivi rispetto alle considera
zioni di carattere economico. Non appare superfluo ricordare
che il diffusissimo comportamento sopra menzionato risulta in
linea di diritto pienamente conforme a quanto disposto dagli
art. 177, lett. £>), e 180 c.c., nel teso riformato con la 1. 19
maggio 1975 n. 151. In altri termini, del tutto legittimamente
è stata considerata attendibile la dichiarazione della contribuen
te, dal momento che il comportamento da essa riferito risultava
essere quello seguito nella grande maggioranza delle famiglie
italiane e quello, inoltre, considerato normale dal legislatore con
le norme sopra richiamate. A questo punto, sembra francamen
te assurdo che il contribuente debba dar prova formale di esser
si comportato nel modo usuale e considerato normale dallo stesso
legislatore.
Peraltro, nessun rilievo poteva darsi alla mancata produzione
di prove documentali: queste sono prescritte all'art. 38 per pro
vare la non tassabilità del reddito presunto dall'ufficio (o per pro
vare che esso è stato già tassato): nel caso in esame, invece, la
provenienza del denaro impiegato nell'acquisto, dichiarata dalla
contribuente in udienza, risultava già dalla denuncia unificata dei
redditi presentata dai coniugi, con la quale era stato indicato un
reddito totale di oltre sei milioni, pari, cioè, all'ammontare del red
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PARTE TERZA
dito ritenuto necessario dall'ufficio per consentire la formazio
ne di un risparmio tale da consentire l'acquisto dell'immobile.
Né, si nota infine, i risparmi accumulati in famiglia nel corso
degli anni possono considerarsi alla stregua dei «redditi» cui
si riferisce il citato art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600.
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; sezione XII; de cisione 3 gennaio 1992, n. 77; Pres. Battimelli, Est. Buda;
Ufficio imposta valore aggiunto di Cuneo c. Giordano e Soc.
Sidac.
Valore aggiunto (imposta sul) — Bolla di accompagnamento — Trasporto di campioni gratuiti — Esenzione dalla bolla — Condizioni (D.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, norme integrati ve e correttive del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, concernente
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in at
tuazione della delega prevista dall'art. 7 1. 10 maggio 1976
n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione
del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, art. 4).
L'esonero dalla bolla di accompagnamento, previsto dall'art.
4 d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627per i campioni gratuiti, è invo
cabile solo se si prova che le singole confezioni portano la
scritta «campione gratuito». (1)
Fatto. — Con processo verbale di constatazione del 4 marzo
1982 la guardia di finanza di Mondovì, in sede di controllo
del veicolo Opel targato CN 492676 in località bivio Monastero
Vasco-Mondovì, accertò che il conducente dell'automezzo, cer
to Giordano Giacomo, trasportava sedici colli articoli «Mulino
Bianco», senza essere in possesso del prescritto documento d'ac
compagnamento, previsto dall'art. 1 d.p.r. 6 ottobre 1978 n.
(1) In termini, cfr. Comm. trib. centrale 17 gennaio 1991, n. 379, Foro it., Rep. 1991, voce Valore aggiunto (imposta), n. 193.
Dalla lettura della decisione in epigrafe potrebbe trarsi la convinzione
della fungibilità delle dizioni «omaggio non in vendita» e «campione gratuito»: in realtà l'omaggio e il campione gratuito sono diversamente
disciplinati dalla normativa in materia di bolla d'accompagnamento (sul punto, v. ris. min. fin. 20 maggio 1991, n. 490473, Corriere trib., 1991, 1893).
Per quanto attiene specificamente al campione gratuito, la tesi della Centrale (che per il trasporto dello stesso in esonero di bolla d'accom
pagnamento richiede l'espresso contrassegno e la sua apposizione sulle confezioni dei singoli campioni) ricalca quella dell'amministrazione: v. circ. min. fin. 23 dicembre 1978, n. 72/364161, Fisco, 1979, 90, che afferma che è esonerato da bolla il trasporto di campioni gratuiti «ap positamente contrassegnati»; 29 giugno 1982, n. 55/352480, id., 1982, 3243, ove si afferma che nel caso di campioni per i quali non risulta materialmente possibile l'apposizione del contrassegno sul bene, la nor ma di esonero può trovare ugualmente applicazione a condizione che i beni stessi siano racchiusi in involucri sigillati portanti la dicitura «cam
pione gratuito». Giova sottolineare che la normativa sulla bolla d'ac
compagnamento (art. 4, n. 6, d.p.r. 627/78) non pone tali condizioni,
parlando sic et simpliciter di campioni gratuiti. Per quanto attiene alla
disciplina sostanziale in materia di Iva, è invece lo stesso art. 2, 3° comma, lett. d), d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 che prescrive che i cam
pioni gratuiti siano «appositamente contrassegnati» (su tale disposizio ne, v. ris. min. fin. 19 novembre 1973, n. 503097, in Repertorio tribu tario della prassi amministrativa e della giurisprudenza, Piacenza, 1983, I, 1121; 18 febbraio 1975, n. 500307, ibid., 1122; 20 novembre 1980, n. 360021, Fisco, 1981).
Sui trasporti di campioni gratuiti, v. anche Comm. trib. centrale 11
giugno 1991, n. 4637, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 192.
Il Foro Italiano — 1992.
627. Conseguentemente, l'ufficio Iva di Cuneo in data 18 set
tembre 1982 notificò al Giordano avviso di irrogazione della
pena pecuniaria di lire 100.000, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto 627/78; altro avviso d'irrogazione della pena pecuniaria
di lire 1.000.000 l'ufficio notificò il 18 settembre 1982 alla Si dac s.n.c. di Colombano Domenico e C., alle dipendenze della
quale il Giordano lavorava come rappresentante. Contro il predetto avviso il Giordano e la Sidac proposero
ricorso alla Commissione tributaria di I grado di Cuneo, dedu
cendo che la merce suddetta viaggiava senza la bolletta d'ac
compagnamento, in quanto trattavasi di campioni gratuiti, espres
samente esentati dall'art. 4, n. 6, d.p.r. 627/78, e, a conferma
di quanto da loro asserito, i contribuenti esibirono in visione
alla commissione uno scatolone simile, a detta degli stessi a quelli
contenenti la merce oggetto della contestazione (sedici colli arti
coli Mulino Bianco), sul quale risultava stampata, in un ango
lo, la scritta «omaggio non in vendita».
La commissione di primo grado, con due separate decisioni
del 23 novembre 1983 n. 993, e del 18 novembre 1983 n. 998,
accoglieva il ricorso del Giordano e della Sidac.
Appellava l'ufficio, ma la commissione di secondo grado, con
due decisioni del 21 maggio 1985 n. 95 e n. 97, rigettava il
gravame. L'ufficio ha proposto distinti ricorsi a questa Commissione
tributaria centrale contro le due decisioni di secondo grado. Diritto. — I due processi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 34
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636.
I ricorsi dell'ufficio sono fondati.
I giudici di primo e secondo grado hanno accolto la tesi di
fensiva dei verbalizzati, i quali hanno sostenuto che la merce
trasportata viaggiava senza la bolla d'accompagnamento, in quan to trattavasi di campioni gratuiti, espressamente esentati dal
l'obbligo del documento d'accompagnamento dall'art. 4, n. 6,
d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, tesi a sostegno della quale i contri
buenti esibirono in visione, all'udienza dinanzi alla commissio
ne di primo grado, uno scatolone simile, a detta degli interessa
ti, a quelli che formarono oggetto del controllo da parte della
guardia di finanza il 4 marzo 1982. E siccome sullo scatolone
esibito in visione dai contribuenti alla commissione di primo
grado risultava stampata, in un angolo, la scritta «omaggio non
in vendita», di ciò i giudici di primo e secondo grado trassero
la semplicistica conclusione che anche i sedici colli trasportati dal Giordano il 4 marzo 1982 portavano la suddetta scritta,
e che quindi la merce viaggiante era costituita da campioni gra
tuiti, esenti dall'obbligo del documento d'accompagnamento.
Senonché, questo collegio non rietiene di poter condividere
tale conclusione. Invero, i campioni gratuiti devono essere ap
positamente contrassegnati, ed invece nessun contrassegno è stato
rilevato dai militari della guardia di finanza, né è stato fatto
rilevare dal Giordano ai verbalizzanti, né tanto meno è stata
fatta inserire a verbale dal Giordano alcuna richiesta tendente
alla constatazione dell'esistenza dell'apposito contrassegno. Nep
pure la Sidac, nell'immediatezza del controllo, si preoccupò di
fare constatare alla guardia di finanza l'esistenza del contrasse
gno. Pertanto, la tardiva produzione in visione, nel giudizio di primo grado, dello scatolone con la scritta «omaggio non
in vendita», non poteva né può essere presa in seria considera
zione. Va osservato, inoltre, che anche se i verbalizzanti avesse
ro constatato l'esistenza di tale scritta sui sedici scatoloni tra
sportati dal Giordano il 4 marzo 1982 (il che non è avvenuto, come sopra detto), gli interessati non avrebbero potuto ugual mente invocare l'esonero dall'obbligo del documento d'accom
pagnamento, senza provare che le singole confezioni contenute
in ciascuno dei sedici scatoloni portavano la scritta «campione
gratuito». Tale prova non è stata affatto fornita dai contribuenti, e quindi deve ritenersi comunque che i sedici colli trasportati contenevano merce soggetta all'Iva e al relativo obbligo del do
cumento d'accompagnamento. Pertanto, esattamente l'ufficio
ha ritenuto che la merce in questione viaggiava priva della bolla
d'accompagnamento, in violazione dell'obbligo imposto dall'art.
1 d.p.r. 627/78.
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