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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IX; decisione 3 aprile 1992, n. 2420; Pres....

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sezione IX; decisione 3 aprile 1992, n. 2420; Pres. Cuonzo, Est. D'Amico; Ufficio distrettuale imposte dirette di Cuneo c. Bertero Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992), pp. 417/418-419/420 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187488 . Accessed: 28/06/2014 08:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.156 on Sat, 28 Jun 2014 08:49:00 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione IX; decisione 3 aprile 1992, n. 2420; Pres. Cuonzo, Est. D'Amico; Ufficio distrettuale imposte dirette di Cuneo c. Bertero

sezione IX; decisione 3 aprile 1992, n. 2420; Pres. Cuonzo, Est. D'Amico; Ufficio distrettualeimposte dirette di Cuneo c. BerteroSource: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992),pp. 417/418-419/420Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187488 .

Accessed: 28/06/2014 08:49

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

di demolizione, per evitare i cui effetti era stata richiesta la sa

natoria.

Dei ricorsi riuniti va, conclusivamente, accolto il primo, e

dichiarato improcedibile il secondo.

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; sezione IX; de cisione 3 aprile 1992, n. 2420; Pres. Cuonzo, Est. D'Amico;

Ufficio distrettuale imposte dirette di Cuneo c. Bertero.

Tributi in genere — Accertamento sintetico — Maggior reddito

desunto dall'acquisto di bene immobile — Illegittimità (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, art. 38).

Tributi in genere — Accertamento sintetico — Prova contraria — Redditi posseduti dal coniuge — Efficacia (D.p.r. 29 set

tembre 1973 n. 600, art. 38).

L'acquisto di un bene patrimoniale (nel caso di specie, della

quota indivisa di un immobile) non può costituire un fatto

indicativo di reddito ai sensi dell'art. 38, 4° comma, d.p.r.

29 settembre 1973 n. 600. (1)

È attendibile — e suscettibile di smentire le risultanze di un

accertamento sintetico — la dichiarazione resa da un contri

buente di aver utilizzato per l'acquisto di un immobile i ri

sparmi propri e del proprio coniuge anche se tale dichiarazio

ne, resa nel corso del giudizio tributario, non è assistita da

alcuna prova documentale diversa dalla dichiarazione dei red

diti presentata dal coniuge. (2)

Fatto. — Ricorre l'ufficio avverso la decisione in epigrafe

che, confermando quella di primo grado, ha ritenuto illegittimo

l'accertamento di maggior reddito a carico della contribuente,

notificato il 30 novembre 1981.

Dato avviso alle parti; nessuno è presente all'udienza.

Diritto. — I coniugi Ferrerò - Bertero presentavano denuncia

unificata dei redditi del 1975, denunziando il marito un reddito

complessivo di lire 6.050.745 e la moglie, Bertero Imelde, di

lire 251.105. L'ufficio, rilevato che la Bertero aveva acquistato,

(1) La massima si pone in contrasto con l'opinione prevalente che

ravvisa nell'acquisto di beni patrimoniali un fatto indice di capacità contributiva: v., con specifico riferimento all'acquisto di un immobile,

Cass. 16 gennaio 1991, n. 341, Foro it., Rep. 1991, voce Tributi in

genere, n. 617; Comm. trib. centrale 15 gennaio 1991, n. 238, ibid., n. 622; 2 ottobre 1990, n. 6224, ibid., n. 625; in generale, sulla signifi canza reddituale della disponibilità patrimoniale resa palese da un inve

stimento, v. Comm. trib. I grado Milano 24 aprile 1991, id., 1992,

III, 174, con nota di M. Annecchino (ivi anche riferimenti alla nuova

disciplina introdotta dall'art. 1 1. 30 dicembre 1991 n. 413).

(2) La massima si fonda sulla constatazione che l'utilizzo in comune

tra coniugi dei risparmi accumulati sui redditi dell'uno o dell'altro «è

pratica frequentissima e del tutto normale in qualsiasi famiglia nella

quale si dia la prevalenza ai rapporti affettivi rispetto alle considerazio

ni di carattere economico»: la necessità di tener conto del nucleo fami

liare in sede di accertamento sintetico è affermata dallo stesso ministero

delle finanze: cfr. circ. 14 agosto 1981, n. 27, Dir. e pratica trib., 1981,

I, 1575, ove si sottolinea l'opportunità di procedere all'esame contem

poraneo delle posizioni fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare

e di non ricorrere, se del caso, all'accertamento sintetico quando i red

diti anche di' uno dei diversi soggetti giustificano ampiamente le spese

ed il tenore di vita di tutti gli altri (per ulteriori riferimenti in dottrina

e giurisprudenza, cfr. nota a Comm. trib. primo grado Milano 24 aprile

1991, cit., spec, sub 1, paragrafo III, lett. d).

Il Foro Italiano — 1992.

in data 8 maggio 1975, per un valore dichiarato di lire 15.750.000

una quota indivisa di un immobile, presumeva l'esistenza di un

reddito di lire 7.000.000 ai fini Irpef e lire 6.749.000 di Ilor, di cui lire 1.000.000 consumate «per spese di mantenimento»

e lire 6.000.000 accumulate in risparmio (e utilizzate nel detto

acquisto). Le commissioni di primo e secondo grado, ritenendo

attendibile quanto dichiarato in udienza dalla contribuente, di

avere acquistato l'immobile utilizzando i risparmi familiari, ri

tenevano illegittimo l'accertamento; ricorre l'ufficio sostenen

done, invece, la fondatezza, osservando che la contribuente nes

suna prova aveva dato di quanto affermato in udienza e che

la presunzione dell'esistenza di un reddito era giustificata ai sensi

dell'art. 38, 4° comma d.p.r. 600/73.

Questa commissione osserva in primo luogo che l'accertamento

è certamente illegittimo nella parte in cui l'ufficio presume un

reddito di lire 1.000.000 per «spese di mantenimento»: è di tut

ta evidenza, infatti, che il semplice fatto della sopravvivenza

non può considerarsi indice della percezione di un reddito non

dichiarato. L'accertamento è comunque da annullare anche nel

la restante parte, per i motivi che appresso si espongono.

Deve notarsi che nel regolare la materia dell'accertamento in

base a fatti presuntivamente indici di reddito, già il d.m. 21

luglio 1983 (coefficienti presuntivi di reddito per gli anni dal 1974 al 1982), come i successivi, hanno considerato indicativa

di reddito, dando cosi attuazione all'art. 38 d.p.r. 600/73, la

disponibilità di determinati beni e servizi (imbarcazioni da di

porto, aerei, collaboratori familiari, ecc.) mai annoverando in

vece, tra i fatti indicativi di reddito, l'acquisto di beni, del suin dicato o d'altro genere, e tale omissione non può non essere

considerata estremamente significativa. Non appare da condivi

dersi, quindi, la tesi dell'ufficio, che scorge un fatto indicativo

di maggior reddito nel fatto dell'avvenuto acquisto di un bene

(non senza notare che non si trattava di un bene di consumo

o tale, per sua natura, da richiedere ulteriori notevoli spese per

conduzione, manutenzione, ecc.).

Con più specifico riferimento alla particolare vertenza in esa

me, va rilevato inoltre che, avendo la contribuente dichiarato,

nel corso dell'udienza di primo grado, di avere acquistato l'im

mobile utilizzando i risparmi familiari, cioè quelli formatisi sui redditi di entrambi i coniugi, l'ufficio ha contestato solo la man

canza di prova di tale circostanza, cosi implicitamente ricono

scendo in linea di diritto non potersi considerare reddito impo nibile a carico della moglie le somme da essa utilizzate prele

vandole dai risparmi familiari. A questo punto, deve allora

osservarsi che non può muoversi censura alla commissione di

primo grado per aver ritenuto, attendibile la dichiarazione della

contribuente, poiché l'utilizzo in comune tra coniugi dei rispar

mi accumulati sui redditi dell'uno o dell'altro è pratica fren

quentissima e del tutto normale in qualsiasi famiglia nella quale

si dia la prevalenza ai rapporti affettivi rispetto alle considera

zioni di carattere economico. Non appare superfluo ricordare

che il diffusissimo comportamento sopra menzionato risulta in

linea di diritto pienamente conforme a quanto disposto dagli

art. 177, lett. £>), e 180 c.c., nel teso riformato con la 1. 19

maggio 1975 n. 151. In altri termini, del tutto legittimamente

è stata considerata attendibile la dichiarazione della contribuen

te, dal momento che il comportamento da essa riferito risultava

essere quello seguito nella grande maggioranza delle famiglie

italiane e quello, inoltre, considerato normale dal legislatore con

le norme sopra richiamate. A questo punto, sembra francamen

te assurdo che il contribuente debba dar prova formale di esser

si comportato nel modo usuale e considerato normale dallo stesso

legislatore.

Peraltro, nessun rilievo poteva darsi alla mancata produzione

di prove documentali: queste sono prescritte all'art. 38 per pro

vare la non tassabilità del reddito presunto dall'ufficio (o per pro

vare che esso è stato già tassato): nel caso in esame, invece, la

provenienza del denaro impiegato nell'acquisto, dichiarata dalla

contribuente in udienza, risultava già dalla denuncia unificata dei

redditi presentata dai coniugi, con la quale era stato indicato un

reddito totale di oltre sei milioni, pari, cioè, all'ammontare del red

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PARTE TERZA

dito ritenuto necessario dall'ufficio per consentire la formazio

ne di un risparmio tale da consentire l'acquisto dell'immobile.

Né, si nota infine, i risparmi accumulati in famiglia nel corso

degli anni possono considerarsi alla stregua dei «redditi» cui

si riferisce il citato art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600.

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; sezione XII; de cisione 3 gennaio 1992, n. 77; Pres. Battimelli, Est. Buda;

Ufficio imposta valore aggiunto di Cuneo c. Giordano e Soc.

Sidac.

Valore aggiunto (imposta sul) — Bolla di accompagnamento — Trasporto di campioni gratuiti — Esenzione dalla bolla — Condizioni (D.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, norme integrati ve e correttive del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, concernente

istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in at

tuazione della delega prevista dall'art. 7 1. 10 maggio 1976

n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione

del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, art. 4).

L'esonero dalla bolla di accompagnamento, previsto dall'art.

4 d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627per i campioni gratuiti, è invo

cabile solo se si prova che le singole confezioni portano la

scritta «campione gratuito». (1)

Fatto. — Con processo verbale di constatazione del 4 marzo

1982 la guardia di finanza di Mondovì, in sede di controllo

del veicolo Opel targato CN 492676 in località bivio Monastero

Vasco-Mondovì, accertò che il conducente dell'automezzo, cer

to Giordano Giacomo, trasportava sedici colli articoli «Mulino

Bianco», senza essere in possesso del prescritto documento d'ac

compagnamento, previsto dall'art. 1 d.p.r. 6 ottobre 1978 n.

(1) In termini, cfr. Comm. trib. centrale 17 gennaio 1991, n. 379, Foro it., Rep. 1991, voce Valore aggiunto (imposta), n. 193.

Dalla lettura della decisione in epigrafe potrebbe trarsi la convinzione

della fungibilità delle dizioni «omaggio non in vendita» e «campione gratuito»: in realtà l'omaggio e il campione gratuito sono diversamente

disciplinati dalla normativa in materia di bolla d'accompagnamento (sul punto, v. ris. min. fin. 20 maggio 1991, n. 490473, Corriere trib., 1991, 1893).

Per quanto attiene specificamente al campione gratuito, la tesi della Centrale (che per il trasporto dello stesso in esonero di bolla d'accom

pagnamento richiede l'espresso contrassegno e la sua apposizione sulle confezioni dei singoli campioni) ricalca quella dell'amministrazione: v. circ. min. fin. 23 dicembre 1978, n. 72/364161, Fisco, 1979, 90, che afferma che è esonerato da bolla il trasporto di campioni gratuiti «ap positamente contrassegnati»; 29 giugno 1982, n. 55/352480, id., 1982, 3243, ove si afferma che nel caso di campioni per i quali non risulta materialmente possibile l'apposizione del contrassegno sul bene, la nor ma di esonero può trovare ugualmente applicazione a condizione che i beni stessi siano racchiusi in involucri sigillati portanti la dicitura «cam

pione gratuito». Giova sottolineare che la normativa sulla bolla d'ac

compagnamento (art. 4, n. 6, d.p.r. 627/78) non pone tali condizioni,

parlando sic et simpliciter di campioni gratuiti. Per quanto attiene alla

disciplina sostanziale in materia di Iva, è invece lo stesso art. 2, 3° comma, lett. d), d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 che prescrive che i cam

pioni gratuiti siano «appositamente contrassegnati» (su tale disposizio ne, v. ris. min. fin. 19 novembre 1973, n. 503097, in Repertorio tribu tario della prassi amministrativa e della giurisprudenza, Piacenza, 1983, I, 1121; 18 febbraio 1975, n. 500307, ibid., 1122; 20 novembre 1980, n. 360021, Fisco, 1981).

Sui trasporti di campioni gratuiti, v. anche Comm. trib. centrale 11

giugno 1991, n. 4637, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 192.

Il Foro Italiano — 1992.

627. Conseguentemente, l'ufficio Iva di Cuneo in data 18 set

tembre 1982 notificò al Giordano avviso di irrogazione della

pena pecuniaria di lire 100.000, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto 627/78; altro avviso d'irrogazione della pena pecuniaria

di lire 1.000.000 l'ufficio notificò il 18 settembre 1982 alla Si dac s.n.c. di Colombano Domenico e C., alle dipendenze della

quale il Giordano lavorava come rappresentante. Contro il predetto avviso il Giordano e la Sidac proposero

ricorso alla Commissione tributaria di I grado di Cuneo, dedu

cendo che la merce suddetta viaggiava senza la bolletta d'ac

compagnamento, in quanto trattavasi di campioni gratuiti, espres

samente esentati dall'art. 4, n. 6, d.p.r. 627/78, e, a conferma

di quanto da loro asserito, i contribuenti esibirono in visione

alla commissione uno scatolone simile, a detta degli stessi a quelli

contenenti la merce oggetto della contestazione (sedici colli arti

coli Mulino Bianco), sul quale risultava stampata, in un ango

lo, la scritta «omaggio non in vendita».

La commissione di primo grado, con due separate decisioni

del 23 novembre 1983 n. 993, e del 18 novembre 1983 n. 998,

accoglieva il ricorso del Giordano e della Sidac.

Appellava l'ufficio, ma la commissione di secondo grado, con

due decisioni del 21 maggio 1985 n. 95 e n. 97, rigettava il

gravame. L'ufficio ha proposto distinti ricorsi a questa Commissione

tributaria centrale contro le due decisioni di secondo grado. Diritto. — I due processi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 34

d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636.

I ricorsi dell'ufficio sono fondati.

I giudici di primo e secondo grado hanno accolto la tesi di

fensiva dei verbalizzati, i quali hanno sostenuto che la merce

trasportata viaggiava senza la bolla d'accompagnamento, in quan to trattavasi di campioni gratuiti, espressamente esentati dal

l'obbligo del documento d'accompagnamento dall'art. 4, n. 6,

d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, tesi a sostegno della quale i contri

buenti esibirono in visione, all'udienza dinanzi alla commissio

ne di primo grado, uno scatolone simile, a detta degli interessa

ti, a quelli che formarono oggetto del controllo da parte della

guardia di finanza il 4 marzo 1982. E siccome sullo scatolone

esibito in visione dai contribuenti alla commissione di primo

grado risultava stampata, in un angolo, la scritta «omaggio non

in vendita», di ciò i giudici di primo e secondo grado trassero

la semplicistica conclusione che anche i sedici colli trasportati dal Giordano il 4 marzo 1982 portavano la suddetta scritta,

e che quindi la merce viaggiante era costituita da campioni gra

tuiti, esenti dall'obbligo del documento d'accompagnamento.

Senonché, questo collegio non rietiene di poter condividere

tale conclusione. Invero, i campioni gratuiti devono essere ap

positamente contrassegnati, ed invece nessun contrassegno è stato

rilevato dai militari della guardia di finanza, né è stato fatto

rilevare dal Giordano ai verbalizzanti, né tanto meno è stata

fatta inserire a verbale dal Giordano alcuna richiesta tendente

alla constatazione dell'esistenza dell'apposito contrassegno. Nep

pure la Sidac, nell'immediatezza del controllo, si preoccupò di

fare constatare alla guardia di finanza l'esistenza del contrasse

gno. Pertanto, la tardiva produzione in visione, nel giudizio di primo grado, dello scatolone con la scritta «omaggio non

in vendita», non poteva né può essere presa in seria considera

zione. Va osservato, inoltre, che anche se i verbalizzanti avesse

ro constatato l'esistenza di tale scritta sui sedici scatoloni tra

sportati dal Giordano il 4 marzo 1982 (il che non è avvenuto, come sopra detto), gli interessati non avrebbero potuto ugual mente invocare l'esonero dall'obbligo del documento d'accom

pagnamento, senza provare che le singole confezioni contenute

in ciascuno dei sedici scatoloni portavano la scritta «campione

gratuito». Tale prova non è stata affatto fornita dai contribuenti, e quindi deve ritenersi comunque che i sedici colli trasportati contenevano merce soggetta all'Iva e al relativo obbligo del do

cumento d'accompagnamento. Pertanto, esattamente l'ufficio

ha ritenuto che la merce in questione viaggiava priva della bolla

d'accompagnamento, in violazione dell'obbligo imposto dall'art.

1 d.p.r. 627/78.

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