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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione V; decisione 12 maggio 1937; Pres. Fagiolari...

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Sezione V; decisione 12 maggio 1937; Pres. Fagiolari P., Est. Caruso; Comune di Novara (Avv. Bocchetti, Devecchi, Frascotti) c. Ministero interno, Comune di Padova (Avv. Tonzig) e Ospedale civile di Padova Source: Il Foro Italiano, Vol. 62, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1937), pp. 285/286-287/288 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23131955 . Accessed: 24/06/2014 20:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.141 on Tue, 24 Jun 2014 20:55:51 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione V; decisione 12 maggio 1937; Pres. Fagiolari P., Est. Caruso; Comune di Novara (Avv.Bocchetti, Devecchi, Frascotti) c. Ministero interno, Comune di Padova (Avv. Tonzig) eOspedale civile di PadovaSource: Il Foro Italiano, Vol. 62, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1937),pp. 285/286-287/288Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23131955 .

Accessed: 24/06/2014 20:55

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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285 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 286

I

scambio, pertanto, avveniva mediante uno dei documenti

previsti, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 30 di

cembre 1923, n. 3273, e dall'art. 4 del t. u. 28 luglio

1930, n. 1011.

Per l'art. 93 lettera a) del t. u. 28 luglio 1930, nu

mero 1011, le infrazioni incorse dalle Società anonime

Macchi e dalla Società di fatto Sozzi, data la presenza del detto documento non assoggettato alla tassa di scam

bio, furono, con esatto criterio dall'Intendente di finanza

definite come violazioni non costituenti reato punibili con

pena pecuniaria : ora, limitatamente alle infrazioni com

messe dal .l0 luglio 1931 (in cui entrò in vigore la legge 7 gennaio 1929, n. 4), rettamente fu emessa dall'Inten

dente, a norma dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dell'art. 13 del regio decreto 24 settembre 1931

n. 1473, contenente le disposiziopi di coordinamento, or

dinanza di pagamento della pena pecuniaria determinata

da quella medesima autorità.

Pertanto, con riferimento alle infrazioni alla legge sulla tassa di scambio, commesse dalla Società di fatto

Sozzi dal 1° luglio in poi, la procedura dell'ordinanza di

pagamento, seguita dall'Intendente, deve considerarsi re

golare e, in conseguenza, per questa parte, non merita

censura il provvedimento ministeriale impugnato. Diversamente deve dirsi, invece, per quanto concerne

le infrazioni commesse dalle Società Macchi anteriormente

al 1° luglio 1931, definite come contravvenzioni dall'ar

ticolo 40, lettera a) dell'abrogata legge 30 dicembre 1923, n. 3273.

E' d'uopo ricordare, a questo punto, che soltanto con

la legge 7 gennaio 1929, n. 4, fu profilata la distinzione

fra infrazioni costituenti contravvenzione e infrazioni co

stituenti illecito civile, demandando all'Intendente di Fi

nanza la cognizione di entrambe per applicare le corri

spondenti sanzioni ma con differente procedimento: con

il decreto penale per le prime, con l'ordinanza di paga mento per le seconde.

Ma, prima dell'entrata in vigore della legge 7 gennaio

1929, n. 4, la definizione delle controversie sulla sussi stenza di tutte le infrazioni alle leggi fiscali, cbe non

avessero carattere di delitto, era regolata dal regio de

creto 25 marzo 1923, n. 796, esplicitamente richiamato sia dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3273 (art. 53) sia dal t. u. 28 luglio 1930, n.' 1011 (art. 120), che parla di

determinazione di pena, da aver luogo mediante decreto

motivato e adotta, per tale provvedimento, la qualifica di

decreto penale, adeguandolo a questo anche per la mo

dalità della notificazione e per l'esercizio del gravame. Dunque è chiaro come le infrazioni anteriori al 1° luglio

1931, commesse dalle Soc. Macchi, dovessero essere sot

toposte al regime giuridico delle contravvenzioni e come

per la definizione di esse dovesse seguirsi la procedura del decreto penale intendentizio, contro il quale era con

cessa opposizione, su cui doveva pronunciarsi l'autorità

giudiziaria ordinaria.

Nè il successivo entrare in vigore della legge 7 gen naio 1929, n. 4 e del regio decreto di coordinamento del 24 settembre 1931, n. 1473, ha mutato questa disciplina: lo si deduce dal disposto dell'art. 12 del succitato regio

decreto, ch'è una diretta conseguenza del principio d'ultra attività delle norme relative alla repressione delle viola zioni delle leggi finanziarie, stabilito con l'art. 20 della

legge fondamentale. Nei confronti delle Società anonime

Macchi, solidalmente responsabili (art. 42), l'Intendente di Finanza, in relazione alle violazioni commesse prima del 1° luglio 1931, non avrebbe potuto statuire con ordi

nanza, ma avrebbe dovuto ricorrere alla procedura per decreto penale : non avendo ciò fatto ha esorbitato dai

limiti della potestà devolutagli. Da tali premesse segue che il Ministro delle Finanze,

in sede di decisione del ricorso, avrebbe dovuto, sempre relativamente alle violazioni incorse prima dell'entrata in

vigore della legge fondamentale finanziaria," rilevare la

propria incompetenza, anche d'ufficio, annullare parzial mente l'ordinanza intendentizia e rimettere all' Intendente

gli atti perchè emettesse decreto penale, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale maturatasi prescrizione quin quennale (art. 45 del t. u. 30 dicembre 1923, n. 3273). Ha invece deciso sul ricorso del Macchi senza rilevare

lo straripamento parziale dell'Intendente dalla sua com

petenza, limitandosi a ridurre l'inflitta pena pecuniaria: è incorso quindi, a sua volta, nel vizio di eccesso di

potere. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 12 maggio 1937 ; Pres. Fagiolari

P., Est. Caroso ; Comune di Novara (Avv. Boc

chetti, Devecchi, FrasCotii) o. Ministero interno, Comune di Padova (Avv. Tonzig) e Ospedale civile di Padova.

Spese di spedalità — Minore 11011 sottoposto a pa tria potestà o a tutela legale da parte del geni tore — Domicilio di soccorso — Determinazione

(R. d. 30 dicembre 1923 n. 2841, sulla beneficenza

ed assistenza pubblica, artt. 72 e 73 ; r. d. 30 dicem

bre 1923, n. 2841 sulle istituzioni pubbliche di benef., art. 33).

I minori di quattordici anni non sottoposti a patria po testà o tutela legale da parte dei genitori hanno il

domicilio di soccorso nell'Ultimo Comune ove hanno

. dimorato per oltre cinque anni. (1)

La Sezione ecc. (Omissis) — Attesoché la tesi, in

diritto, sulla quale, seguendo antica giurisprudenza di

questo Consiglio, si fondano il Ministero dell'interno e

il resistente Comune di Padova per concludere che l'onere

della spedalità debba far carico al Comune di Novara

(Comune di origine della inferma) non appare giustifi cata da plausibili ragioni. L'art. 73, comma primo, fa

cendo eccezione alla regola generale prevista nell'arti

colo 72 precedente, istituisce, in rapporto ai minori di

quindici, ora quattordici anni, sottoposti a patria potè stà o a tutela legale dei genitori, il cosiddetto domicilio

derivato, che vuol dire che i detti minorenni seguono il domicilio di soccorso del genitore esercente la patria

potestà o la tutela legale predetta. Non prevede la ipo tesi di cessazione della patria potestà o della tutela le

gale jier morte o altra causa ; nè fa, inoltre, altra ecce

zione, oltre quella già espressa, alla regola generale san

cita nel precedente art. 72. Consegue che, in osservanza

delle buone regole di interpretazione, non avendo appli cazione al caso concreto la eccezione, riprende pieno vi

gore la regola generale ; la quale indica, quale criterio,

preferenziale ad ogni altro, ai fini della determinazione

del domicilio di soccorso, l'accertamento della dimora in

interrotta ultraquinquennale dell'infermo in determinato

Comune. Si potè giustificare l'antica giurisprudenza, che

al criterio principale (quello della dimora) preferì quello succedaneo del domicilio di origine, finche si ritenne che, a legittimare l'acquisto del domicilio di soccorso per dimora, dovesse presumersi il concorso, oltre del contributo del

consumo, anche di quello del lavoro, durante almeno un

quinquennio. Tale giustificazione, però, ha perduto la sua

forza decidente dopo che, dal 1909 in poi, è stato eo

(1) V. in senso conforme : Cons, di Stato 28 aprile 1936, Foro it., Èep. 1936, voce Spese di spedalità, n. 14; Id. par. 4 aprile 1923, Poro it., 1923, III, 59 con nota del prof. Umberto Boesi, nella quale è ampiamente esposto lo stato della dottrina e della

giurisprudenza al riguardo. Com'è noto, la questione si pone diversamente, ove si tratti di spedalità romane, ai quali effetti è pacifico che i minori (come le donne maritate abbiano in ogni caso domicilio di soccorso autonomo. Y. al riguardo Savini Nicci. Le spedalità romane, Roma, Soc. ed. del «Foro Italiano», 1936, nn. 198, 289 e 298).

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287 PARTE TERZA 288

stantemente affermato dalla giurisprudenza consultiva e

giurisdizionale di questo Consiglio che, * se la dimora

quinquennale del minore di quindici anni può non impor tare contributo di lavoro, importa almeno per un certo

periodo quello di un apprezzàbile consumo, che si risolve,

per il nostro sistema tributario, in quel concorso che si

richiede ai cittadini per corrispettivo dei pubblici servizi ».

Ohe, dovendosi, nella ipotesi concreta di fatto, rico noscersi utile all'acquisto del domicilio di soccorso della

inferma minorenne Prendin Giovanna la dimora ultraquin quennale ininterrotta in Padova, il ricorso del Comune di Novara debba essere accolto.

Che le spese del giudizio siano da porsi a carico del

Comune di Padova, soccombente.

Per questi motivi, ecc.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Commercio di vendita, «il pubblico — JTnovo spac cio — Apertura — Concessione — Commercianti

controinteressati — Ricorso — Competenza della

Giunta prov. amili, in sede amministrativa (R. d. 16 dicembre 1926, n. 2174, sul commercio di ven dita al pubblico, art. 3).

Contro la concessione di apertura di un nuovo spaccio di vendita al pubblico è dato ricorso alla Giunta prov. amm. in sede amministrativa. (1)

Consiglio di Stalo ; Adunanza generale ; parere 18 feb braio 1937 ; Scbiantarelli ed altri c. S. A. Upim.

Concorso ad impiego — Giustizia aiimiiiiiiiistra

liva — Concorso ad impiego comunale — Con

corso tra personale di ruolo — Posto di grado immediatamente superiore a quello occupato

dagli aspiranti — Concorso interno — Contro

versie — Competenza della Giunta prov. amm.

(T. u. 26 giugno 1924, n. 1058, sulla Giunta, art. 4).

E' concorso interno (e sono quindi di competenza della

Giunta prov. amm. le relative controversie) quello ban

(1) In senso conforme cfr. : V Sezione, 22 gennaio 1986, Foro it., 1936, III, 179 e nota ivi. Nel caso in esame l'Adunanza ha cosi motivato :

• Considerato che le disposizioni del regio decreto legge 1 di cembre 1926, n. ì 174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico, prevedono soltanto l'ipotesi di chi, avendo richiesto la concessione della licenza, voglia dolersi del provvedimento di diniego della concessione stessa. Nulla è invece disposto per quegli altri esercenti il medesimo commercio, i quali si riten gano lesi dal provvedimento positivo che accorda l'autorizza zione, ed intendano impugnarlo. Per questa seconda ipotesi, sorge la questione dell'esistenza o meno dell'interesse, da parte appunto dei commercianti che vogliano proporre le proprie do glianze avverso la concessione della licenza.

« Nella fattispecie, oggetto del presente ricorso, si può tut tavia prescindere dalla soluzione di una tale questione di mas sima. E ciò perchè, anche ove si ammetta che l'interesse in parola sia tutelabile, non può revocarsi in dubbio che pur i terzi esercenti debbano seguire, in tal caso, la via tracciata dall'art. 3 del ricordato decreto legge del 1926, impugnando il provvedimento dell'autorità comunale innanzi la Giunta prov. anjm. E' soltanto contro le statuizioni della Giunta (la quale decide non in sede giurisdizionale, ma in sede amministrativa) che può essere proposto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.

« Poiché l'impugnativa dei ricorrenti è stata proposta, in vece, direttamente in questa sede avverso il provvedimento del l'autorità comunale, essa deve dichiararsi inammissibile. nè l'avvenuto decorso dei termini può far ritenere che gli interes sati possano ricorrere omisso medio, in via straordinaria •.

dito da un Comune tra i suoi impiegati di ruolo per un

posto di grado immediatamente superiore a quello da essi

occupato. (1)

Consiglio di Slato ; Sezione Y ; decisione 26 maggio 1937 ; Pres. Fagiolari, P., Est. Stumpo ; Marra (Avv. Persico) c. Comune di Foggia (Avv. Caradonna) e Papa.

Ferrovie e tranvie — Agente — Provvedimeli)o mi nisteriale di revoca e di deslitnzione — Ricorso al Ministro — Deccreto che lo respinge — Suc

cessivo ricorso al Consiglio di Stato — Impu

gnativa dal provvedimento di revoca e di desti

tuzione — Inammissibilità (R. d. 1. 7 aprile 1925," n. 405 reg. per il personale ferroviario, art. 108).

E' inammissibile, perchè diretto contro un provvedi mento non definitivo, il ricorso di un agente ferroviaria

che, dopo aver impugnato in via amministrativa con il

prescritto ricorso al Ministro il provvedimento ministe

riale che lo revoca dal posto o lo destituisce, impugna in

Consiglio di Stato questo stesso provvedimento e non il

decreto ministeriale che rigetta il ricorso amministra

tivo. (2)

Consiglio di Slato ; Sezione IV ; decisione 2 febbraio 1937 ; Pres. De Vito, P., Est. Corsini ; Traisci (Avvo cato Cevelotto) c. Ministero delle comunicazioni (Avv. dello

Stato).

(1) Sulle caratteristiche del concorso interno e sulla com

petenza circa le relative controversie vedi da ultimo : Y Sezione, 9 febbraio 1934, Foro it., 1934, III, 156 e nota ivi. Nel caso in esame la Sezione ha cosi motivato :

« E' pacifico, in linea di fatto, che il concorso ad un posto di appuntato nel Corpo dei vigili urbani fu bandito dal Comune di Foggia fra i vigili appartenenti allo stesso Corpo.

' Il concorso in parola presentava, dunque, due particola rità : anzitutto, poteva parteciparvi chi, per la qualità di vigile, fosse già in rapporto di impiego con il Comune ; in secondo

luogo, nella normale carriera del Corpo, il posto da coprire co

stituiva, per i concorrenti, quello immediatamente più elevato

e, perciò, il primo cui potessero aspirare. In vista di tali par ticolarità, il concorso va considerato come svolgimento di rap porto di impiego preesistente, e, pertanto — giusta la costante

giurisprudenza di questo Consiglio, — la competenza a giudi care della legittimità degli atti relativi spetta alla Giunta prov. amm. in sede giurisdizionale (art. 4 del testo unico 26 giugno 19*24, n. 1058 .

« Ne consegue che questo Consiglio deve dichiarare la pro pria incompetenza a conoscere del ricorso col quale il Marra

impugna la graduatoria e la nomina del primo classificato. • Le spese del giudizio vanno a carico del ricorrente»

(2) Nel caso iu esame la Sezione ha cosi motivato : • L'art. 108 del regolamento sul personale ferroviario, ap

provato con regio decreto legge 7 aprile 19-'5, n. 405, esplicita mente stabilisce che contro le punizioni della revecazione e della destituzione dallo impiego è ammesso il ricorso al Mini

stro, il quale decide sentito il Consiglio di amministrazione, e che su questi ricorsi il Ministro decide in «via definitiva».

« Ne consegue che il provvedipiento con cui viene inflitta la punizione sentito il Consiglio di disciplina, pur essendo ema nato dallo stesso Ministro, non è provvedimento definitivo, e, quindi, impugnabile in sede giurisdizionale.

« Contro detto provvedimento, infatti, è ammesso espressa mente il ricorso amministrativo ; diversa è la procedura attra verso la quale il Ministro stesso infligge la punizione o decide sul ricorso amministrativo contro la punizione già inflitta ; in

fine, avendo la legge espressamente avvertito che il Ministro delibera in via definitiva sui ricorsi contro le punizioni di cui

trattasi, la legge stessa ha. implicitamente, escluso che il primo provvedimento con cui il Ministro infligge la punizione ha ca rattere definitivo.

' Il ricorrente si è anche avvalso della facoltà di ricorrere in sede amministrativa ; ma contro la decisione definitiva che

respinse il suo ricorso non ha creduto di gravarsi in sede giu risdizionale. Ne il ricorso predetto contro il primitivo provve dimento di punizione può estendersi alla decisione sul ricorso

amministrativo, che costituisce un provvedimento nuovo poste riore e diverso da quello impugnato. Pertanto, il ricorso va di chiarato inammissibile .

FINE DELLA PARTE TERZA

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