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Sezione V; decisione 13 novembre 1948, n. 744; Pres. Severi P., Est. Gallo; Calcagno (Avv.Astengo, Vicentini) c. Ministero interni, Amministrazione Asilo infantile QueiroloSource: Il Foro Italiano, Vol. 72, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1949),pp. 201/202-203/204Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23138967 .
Accessed: 25/06/2014 10:38
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201 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 202
Ma so, alla stregua di questo concetto, si esamina la norma dell'art. 7 non pare possano in essa (al contrailo di quanto è stato ritenuto, talora, nella precedente giuris prudenza) trovarsi elementi sicuri per affermare la defi nitività dei provvedimenti prefettizi che ne derivano.
Balza, prima facie, il rilievo che il potere di cui in essa è paroli non è attribuito esclusivamente al prefetto, il
quale, anzi, non vi è indicato, ma l'attribuzione è fatta
genericamente all'autorità amministrativa. E se anche non è dubbio che il prefetto è di fatto l'autorità che normal
mente si avvale di tale attribuzione, ciò non toglie che altre autorità amministrative possano avvalersene, come
in effetti talvolta se ne sono avvalse.
Che il legislatore con l'espressione « autorità ammini
strativa» abbia inteso indicare esclusivamente il prefetto non pare possa essere sostenuto con validi argomenti. Dal lato formale l'espressione sarebbe stata gravemente de
ficiente ed in contrasto con l'abituale formulazione delle
disposizioni conferenti facoltà ai capi delle provincie. So
stanzialmente poi, se si possono vedere ragioni che indu
cano a ritenere che tra lo autorità locali la facoltà in
questione spetti soltanto ai prefetti, in quanto rappresen tanti del potere esecutivo per ciascuna branca della pub blica Amministrazione, non se ne vedrebbero por npgarla al Ministro, a quella cioè che per ciascuna branca è la più alta autorità amministrativa.
Nè la esclusività potrebbe intendersi in un senso più limitato : riferito cioè non al potere considerato in toto ma
alle sue singole esplicazioni, giacché non si riferirebbe più alla competenza ma ai singoli atti di esercizio del potere, in relazione ai quali la giustificazione della definitività
non potrebbe cercarsi che in uno dei diversi criteri sopra disattesi.
Gli altri elementi di carattere obiettivo che si rile
vano nella norma (condizioni di grave necessità, urgenza che non consente indugio) non dànno evidentemente mo
tivo a definitività, essendo il primo accertabile anche in
sede superiore e non soffrendo remora il secondo dall'espe rimento del ricorso gerarchico.
Sembra, in conclusione, alla Sezione che una più ap
profondita disamina della importante questione conduca
a dare un valore prevalente alle ragioni poste a giustifi cazione della non definitività dei provvedimenti di cui si
tratta.
Ritenuto, per quanto sopra esposto, fondata ed acco
glibile la eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa
dell'Amministrazione, viene meno ogni ragione di esame
dei motivi di impugnativa. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezioue V ; decisione 13 novembre 1948, n. 744 ; Pres.
Seveiu P., Est. Gallo ; Calcagno (in. Astengo, Vi
centini) c. Ministero interni, Amministrazione Asilo
infantile Queirolo.
Istituzioni pubbliche di beneficenza — Statuti — Ri
forma — Poteri dei Governo — Volontà dei fon
datori — Rispetto nei limiti del pubblico interesse
(Legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pub bliche di beneficenza, art. 55, 60).
Il Governo ha il potere di modificare gli statuti delle istitu
zioni pubbliche di beneficenza, anche in sede di revisione
dell'ordinamento dell'ente. ( 1) La modifica dello statuto di una istituzione di pubblica be
neficenza disposta dal Governo deve essere giustificata da
gravi motivi di pubblico interesse e rispettare, quanto più è possibile, la volontà del fondatore. (2)
(1-2) Vedi le decisioni citate nel testo: V Sezione 22 di
cembre 1934, n. 1355, Foro it., Rep. 1935, voce Opera -pia, n. 15 ;
Id., 18 giugno 1943, n. 293, id., Rep. 1943-45, voce Corpo morale, n. 1.
La Sezione, eco. — (Omissis). Nel merito il ricorso ri sulta fondato. Invero, come è stato chiaramente affermato dalla precedente giurisprudenza (si veda, principalmente, Sez. V, 22 dicembre 1934, n. 1355, Istituto SaccMeri di Montagnana c. Ministero interno), se si deve am
mettere che il Governo centrale abbia facoltà di rifor mare gli statuti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, anche in sede di semplice revisione dell'ordinamento del
l'ente e cioè al di fuori dell'ipotesi del raggruppamento, concentramento e fusione; ragioni di pubblico interesse
esigono tuttavia, specialmente per evitare che s'inari discano le fonti stesse della pubblica beneficenza, che la volontà dei fondatori sia, quanto più è possibile, ri
spettata : non può disconoscersi che tale volontà debba essere progressivamente coordinata alle norme di ordine
pubblico e agli interessi generali prevalenti, ma al ri
guardo è necessario procedere con la massima cautela
soprattutto quando, come nel caso odierno nuovamente si
verifica, l'Amministrazione governativa abbia già spiegato, in tempo recente, il suo potere di revisione ai fini del
predetto coordinamento. In altri termini, le eventuali ri
forme statutarie debbono essere imposte da gravi e com
provati motivi, quali un conflitto tra le norme dello sta
tuto e le norme di ordine pubblico sopravvenute, o fra
quelle e gli interessi generali sorti dopo l'approvazione, non esclusa perciò la constatazione che lo statuto si sia
dimostrato, all'esperimento, in tutto o in parte nocivo al
regolare funSsionamento dell'opera pia. Alla stregua di tali criteri, indirettamente riaffermati
nella decisione 18 giugno 1943, n. 293 (Alberti e Noli e.
Ministero educazione nazionale e Istituto per la storia del
risorgimento italiano), è agevole constatare come nessuna
delle predette ipotesi ricorra nel caso concreto. La volontà
del fondatore, espressa nel testamento olografo 15 novem
bre 1877, disponeva esplicitamente che la direzione del
l'asilo fosse sempre affidata all'arciprete pro tempore della
parrocchia del luogo (Vado Ligure) dove l'asilo stesso ve
niva istituito. E detta volontà non solo fu pienamente
rispettata nel primo statuto, approvato col r. decreto 22
aprile 1880, in sede di erezione in ente morale della be
nefica istituzione, e nel successivo statuto, approvato col
r. decreto 10 gennaio 1897, ma fu ribadita in epoca no
tevolmente posteriore. Sopravvenuta, cioè, la necessità di
accertare se lo statuto stesso dovesse o meno essere mo
dificato in relazione ai nuovi istituti del podestà e del
l'ente comunale di assistenza, il Prefetto di Savona, con nota
18 agosto 1938, n. 16680, faceva presente all'Amministra
zione della pia opera che il funzionario al riguardo incari
cato aveva proposto che, pur trasformandosi l'antico Co
mitato in Consiglio di amministrazione e pur dovendosi
aggiornare la nomina dei suoi componenti in conformità
ai nuovi ordinamenti comunali dell'epoca, la presidenza del
Consiglio stesso fosse affidata all'arciprete pro tempore. E
l'amministrazione dell'asilo, uniformandosi alle predette
direttive, approvava, con deliberazione 26 febbraio 1939, il nuovo statuto, stabilendo quale presidente del consiglio d'amministrazione il parroco-arciprete pro tempore.
Ciò premesso, appare manifesta l'illegittimità dell'impu
gnato provvedimento che, in data 24 marzo 1941, ha ri
tenuto di modificare lo statuto in parola stabilendo, fra
l'altro, che il presidente del consiglio d'amministrazione
debba essere nominato dal prefetto tra i componenti di
esso, e che l'arciprete pro tempore ne conservila sola qua lità di membro di diritto, oltre ad avere la direzione spi rituale dell'ente. A giustificare la riforma, la motivazione
del provvedimento dichiara che essa è determinata dalla
necessità di uniformare la precedente norma statutaria alle
disposizioni legislative e regolamentari in vigore, e sog
giunge che la medesima risulta, inoltre, opportuna per un
migliore ordinamento dell'ente. Ma nessuna disposizione vietava che la presidenza di un consiglio amministrativo di
un'opera pia continuasse ad essere attribuita, in confor
mità alla volontà del fondatore, al parroco del luogo o
prescriveva che la nomina della persona designata a tale
presidenza fosse necessariamente riservata al prefetto della
provincia, e perciò non si comprende a quali norme legis
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203 PARTE TEEZA 204
lative o regolamentari s'intendesse fare allusione. In or
dine poi alle soltanto adombrate ragioni d'opportunità,
appare evidente invece, che, atteso lo scopo della pia isti
tuzione, consistente nella « custodia diurna dei bambini di
ambo i sessi, nel loro mantenimento gratuito e nella loro
educazione fisica e morale », e considerato altresì lo stato
sacerdotale del fondatore, la presidenza del consiglio d'am
ministrazione restava convenientemente affidata al parroco del luogo.
Nessuna ragione quindi di legittimità o di opportu nità suffraga la riforma disposta, in netto contrasto con
la volontà del fondatore, dal provvedimento impugnato,
che, pertanto, deve essere annullato nella parte denunziata
col ricorso in esame. Ed attesa in materia la competenza anche in merito di questo Consiglio, a norma dell'art. 29, n. 3, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, alla parte da annullare
si deve sostituire, in accoglimento di espressa conclusione
del ricorrente, la norma che la presidenza del Consiglio d'amministrazione dell'alilo è affidata all'arciprete pro tem
pore di Vado Ligure. Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 12 novembre 1948, n. 737 ; Pres.
Severi P., Est. Barra Caracciolo ; Toresi (Avv. Ca
volotto, Burali) c. Istituto nazionale previdenza so
ciale (Avv. De Carolis, Cianflone, Pizzicannella).
Atto amministrativo — Atto emanato sotto l'impero della
Repubblica sociale — Inefficacia — Inizio del governo della Repubblica — Determinazione (D. legisl. luog. 5 ottobre 1944 n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati, art. 1).
Per giudicare dell'efficacia di un alto amministrativo che si
assume emanato sotto il governo della Repubblica sociale
italiana occorre tener conto della data in cui il sedi
cente governo cominciò a funzionare, e non della data
della ufficiale proclamazione della Repubblica. (1)
La Sezione, ecc. — (Omissis). Il ricorso è infondato nel
merito.
L'art. 2 decr. legisl. 5 ottobre 1944 n. 249, sull'as
setto della legislazione nei territori liberati, dichiara privi di efficacia giuridica una serie di atti e provvedimenti adottati « sotto l'impero del sedicente governo della
repubblica sociale italiana », tra i quali i provvedimenti concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal ser
vizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e de
gli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato.
Poiché non si può dubitare che la promozione del To
resi costituisca un atto concernente la carriera di un pub blico impiegato, la controversia tra le parti sta tutta
nella questione se quella promozione debba essere consi derata come adottata sotto l'impero dello « pseudo governo repubblicano ». Al riguardo il patrono del ricorrente so
stiene che non si può fare risalire l'inizio di detto impero
(1) Non ci risultano precisi precedenti, tranne la decisione ci tata nel testo : V Sezione 28 febbraio 1947, n. 54, ric. Laniera, che non ci risulta edita. Ofr., in dottrina, per le conseguenze del sor
gere del governo di fatto della Repubblica sociale italiana : San
dulli, Foro it., 1947, I, 141, 256, 334; M. S. Giannini, Il go verno neofascista e i suoi aiti normativi, in Giur. Cass, civ., 1945, XVII, 180, e Ancora sui rapporti fra Stato italiano e repubblica sociale italiana, ibid., 1948, XXVII, 3, $58 ; Marmo, A proposito della natura giuridica della r.s.i., ibid., 1946, XXII, II, 346 ; Mo
relli, Foro it., 1946, I, 217 ; Andrioli, Sull'attività normativa della r.s.i., in Giur. Cass. civ., 1945, XVIII, 379 ; Jemolo, Sulla
legislazione repubblicana, in Temi, 1946,256; Zannini, Rilevanza internazionalistica della r.s.i., in Giur. it., 1946, I, 2, 273 ; Db
Nova, Rilevanza ecc., in Foro padano, 1946, I, 149.
a una data anteriore al 23 settembre 1943, giorno in cui
la sedicente Repubblica sociale venne ufficialmente pro clamata. Oppone la controparte che il nuovo regime, nei
primi tempi denominato « Stato nazionale repubblicano »,
allorquando venne proclamato, già esisteva di fatto.
A tale tesi il Collegio ritiene di aderire, perchè, so
stanziandosi l'impero del sedicente governo della Repub blica sociale italiana in un governo di fatto, temporanea mente sostituitosi, nell'esercizio della sovranità, al Governo
legittimo (cfr. decisione 28 febbraio 1947 n. 54, di questa Sezione, su ricorso Lardera c. Comune di Sanremo), la
data che appare rilevante non è quella della proclama zione, ma l'altra invece, in cui l'illegittimo governo (il
legittimo, non sedicente) cominciò a funzionare.
Ora è storia recente, da tutti vissuta, che uno dei pri mi atti delle truppe tedesche, non appena si assicurarono
il controllo militare delle regioni italiane non ancora rag
giunte dagli eserciti delle Nazioni unite, fu quello della
liberazione di Mussolini, e che questi iniziò subito l'ema
nazione di ordini diretti alle autorità politiche ammini
strative e ai cittadini : ordini costituenti estrinsecazione
di un potere di fatto, voluto, sia pure, dalle autorità di
occupazione.
Epperò la costituzione del nuovo Governo, anche se i
suoi lineamenti furono meglio disegnati in seguito, prece dette di vari giorni la sua proclamazione ufficiale, come
emerge anche dai giornali del tempo (cfr. il « Giornale di
Italia»), che già alla data del 15 settembre 1943 pubbli cavano gli ordini del nuovo Capo dello Stato.
Nò in contrario vale invocare lo speciale regime di Roma « città aperta », giacché anche detto regime, di cui non è
facile determinare la precisa natura, si concretò di fatto
in un'amministrazione della cosa pubblica, dominata dalle
autorità militari germaniche e dalle già risorte gerarchie fasciste.
Per questi motivi, respinge, ecc.
CORTE DEI CONTI.
Sezione II; decisione 14 gennaio 1949; Pres. D'Angelo,
Est. Casa, Proc. gen. Papale (conci, conf.) ; Serrano
c. Cassa depositi e prestiti e Istituto di previdenza.
Pensione — Ufficiale giudiziario — Coniuge superstite ed oriani maggiorenni inabili — Pensione di rivcr
sibilità — Quote spettanti (R. d. 12 luglio 1934
n. 2312, t. u. sull'ordinamento della Cassa di previ denza per ufficiali giudiziari, art. 38).
Pensione — Oriana maggiorenne inabile — Rieorso
alla Corte dei conti — Intervento dei coeredi con ri
eorso intempestivo — Integrazione del giudizio —
Non necessaria (E. d. 13 agosto 1933 n. 1038, rego lam. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti,
art. 78, 79). Pensione — Oriana maggiorenne — Inabilità al lavoro
— Criteri di valutazione (R. d. 12 luglio 1934 n. 2312
art. 28).
Quando, oltre alla vedova di un ufficiale giudiziario avente
diritto a pensione, vi sia un'orfana maggiorenne inabile
a qualsiasi lavoro e nullatenente, la pensione spettante al defunto va ripartita attribuendo il 40°lo alla vedova
ed il 20"/o all'orfana predetta. (1)
L'integrazione del giudizio da parte dell'orfana maggiorenne eon la chiamata in eausa, dopo la morte della madre, dei suoi coeredi, non è necessaria, quando questi, costituen
dosi in giudizio anche con separato ricorso dichiarato ir
ricevibile per tardività, diano la dimostrazione di avere
piena e legale conoscenza della pretesa della coerede
stessa. (2) Il requisito dell'inabilità al lavoro da parte di orfani mag
giorenni dev'essere valutato con criteri di relatività : non
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