Sezione V; decisione 19 ottobre 1979, n. 584; Pres. Pescatore, Est. Catallozzi; Rossi (Avv. Alessi,Paolucci) c. De Carolis (Avv. Roversi Monaco); Ospedali di Bologna (Avv. Lessona) c. De Carolis.Annulla T.A.R. Emilia-Romagna 24 marzo 1977, n. 143Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 247/248-251/252Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171162 .
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PARTE TERZA
sé desumibile dal mero testo della legge — deriva dai lavori pre
paratori della legge del 1971 (e, in particolare, dalla relazione
alla proposta governativa), dove è evidente l'intenzione del le
gislatore di ripartire il più possibile tra i tribunali amministra
tivi regionali i vari ricorsi, in modo da evitare l'inconveniente
di una eccessiva congestione nel lavoro dell'organo decidente, nonché al fine di avvicinare la funzione giurisdizionale al luogo dove si esercita la funzione amministrativa sostanziale (e ciò
anche in armonia con il dettato dell'art. 125, 2° comma, Cost.). La ritenuta natura residuale della competenza del T.A.R. con
sede a Roma comporta che nella specie si renda applicabile il
foro della efficacia territoriale dell'atto. Ricorrono, infatti, tutti
gli estremi richiesti dal 2° comma, 1" parte, dell'art. 3 legge 6
dicembre 1971 n. 1034: e, cioè, un atto emesso da organo cen
trale dello Stato (il d m. 15 aprile 1976), la cui efficacia è limi
tata territorialmente alla circoscrizione del T.A.R. della Puglia. Su questo secondo punto basterà, invero, evidenziare che — es
sendo il provvedimento impugnato attributivo di pretese patri moniali in capo al ricorrente Mangano — viene in rilievo l'ele
mento della efficacia soggettiva dell'atto in relazione alla ubi
cazione del destinatario di un provvedimento tipicamente indi
viduale; in altre parole, gli effetti dell'atto, essendo necessaria
mente riferiti ad un determinato soggetto, acquistano per efletto
della soggettivizzazione una dimensione spaziale suscettibile di
individuare la efficacia territoriale del provvedimento: la quale, come è non controverso in causa, è determinata nell'ambito della
circoscrizione del T.A.R. Puglia. Conclusivamente l'istanza per regolamento di competenza deve
essere rigettata. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO; Sezione V; decisione 19 ottobre 1979, n. 584; Pres. Pescatore, Est. Catallozzi; Rossi (Avv. Alessi,
Paolucci) c. De Carolis (Avv. Roversi Monaco); Ospedali di
Bologna (Avv. Lessona) c. De Carolis. Annulla T.A.R. Emilia
Romagna 24 marzo 1977, n. 143.
Giustizia amministrativa — Ricorrente soccombente parziale —
Appello incidentale — Ammissibilità (R. d. 26 giugno 1924
n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 37; legge 6 dicembre
1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 29).
Sanitario — Ospedaliero — Primariato resosi vacante — Do
manda di trasferimento — Rigetto — Difetto di audizione del
consiglio sanitario — Illegittimità — Difetto di valutazione com
parativa con l'aspirante prescelto — Difetto di motivazione —
Illegittimità (D. pres. 27 marzo 1969 n. 130, stato giuridico dei
dipendenti degli enti ospedalieri, art. 28). Sanitario — Ospedaliero — Aiuto supplente il primario — Ido
neità a primario — Inclusione nella graduatoria dei primari —
Legittimità — Esercizio delle funzioni di aiuto in qualità di assistente e per incarico — Irrilevanza (D. pres. 27 marzo 1969 n. 128, ordinamento interno dei servizi ospedalieri, art. 7; legge 18 aprile 1975 n. 148, disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica e integrazione dei d. pres. 27 marzo 1969 nn. 130 e 128, art. 59, 62, 66, 73).
Sanitario — Ospedaliero — Primariato resosi vacante — Nomina di sanitario con idoneità a primario esercitante le relative fun zioni — Domanda di trasferimento da parte di titolare di altro
primariato — Annullamento del diniego in sede giurisdizionale — Illegittimità (Legge 18 aprile 1975 n. 148, art. 66).
È ammissibile l'appello che il ricorrente soccombente parzial mente in primo grado, abbia proposto in via incidentale, e
non in via principale, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine assegnato per il deposito dell'appello proposto in via
principale dai resistenti parimenti parzialmente soccombenti. (1) È illegittima la deliberazione con la quale il consiglio di ammi
nistrazione di un ente ospedaliero provvede negativamente, sen
za sentire il consiglio sanitario centrale, sulla domanda del pri mario di una divisione di un ospedale di essere trasferito ad
analoga divisione di altro ospedale amministrato dallo stesso
ente, resasi vacante in seguito a collocamento a riposo del suo titolare per raggiungimento del limite di età. (2)
(1) In termini cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 1978, n. 1614, Foro amm., 1978, I, 2516.
(2) Non constano precedenti in termini. Per riferimenti, sul parere dell'organo consultivo cfr. T.A.R. Mar
che 28 aprile 1978, n. 168, Foro it.. Rep. 1978, voce Sanitario, n. 96.
È illegittima la deliberazione con la quale il consiglio di ammi nistrazione di un ente ospedaliero, provvedendo sulla copertura di un posto di primario resosi vacante, respinge la domanda di uno degli aspiranti, senza una valutazione comparativa di
merito con quello prescelto, e senza una adeguata motivazione relativamente alle esigenze sia del posto ricoperto dall'istante, come di quelle del posto al quale esso aspirava. (3)
È legittima l'inclusione nella graduatoria dei primari, al fine del
l'immissione in ruolo, del sanitario dotato della relativa idonei
tà, che esercitava la corrispondente funzione a titolo di sup
plenza, e in quanto aiuto, anche se esso esercitava a sua volta
la funzione di aiuto nella qualità di assistente di ruolo e in
forza di un incarico. (4) È illegittima l'attribuzione di un posto di primario ospedaliero
ad un sanitario che, dotato della corrispondente idoneità, aveva
esercitato le relative funzioni, se era stata presentata domanda
di trasferimento da parte del primario titolare di altra divisione
dello stesso complesso ospedaliero, previamente rigettata con
provvedimento poi annullato in sede giurisdizionale. (5)
La Sezione, ecc. — 1. - I due appelli principali vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., poiché riguardano la stessa
sentenza.
2. - Nell'ordine logico occorre esaminare innanzitutto l'appello incidentale proposto dal prof. Giandomenico De Carolis.
A) Di quest'ultimo gravame il prof. Stefano Rossi ha posto in
evidenza l'inammissibilità sotto il profilo che le doglianze conte
nute in esso, investendo un capo della decisione del tribunale, autonomo rispetto a quello impugnato in via principale dal Rossi
medesimo e dagli ospedali di Bologna, si sarebbero dovute far va
lere entro il termine di legge, mediante un ricorso anch'esso prin
cipale. L'eccezione non ha pregio. Gli art. 333 e 334 dell'anzidetto co
dice di rito, allo scopo di concentrare in un solo giudizio, per evidenti esigenze di integrità del contraddittorio (« cause inscin
dibili ») o per intuitive ragioni di economia (« cause scindibili »), le impugnazioni di un unico tipo rivolte contro la stessa sen
tenza, dispongono — con una norma desumibile dalla loro inter
pretazione sistematica e applicabile al processo amministrativo in
quanto espressione di un principio generale di diritto — che la no
tifica del singolo mezzo di impugnazione ad una delle parti del
pregresso grado di giudizio determina per costei l'onere, sancito da
decadenza, di dedurre le proprie censure avverso la sentenza con
clusiva del giudizio medesimo con le modalità di forma e di tem
po del rimedio incidentale, e ciò anche se la parte in argomento abbia un'autonoma (incondizionata) legittimazione a proporre il
gravame e se, in mancanza di notifica della sentenza, usufruisca
ancora di un termine più ampio di quello breve stabilito per l'im
pugnazione incidentale.
Nella specie, la decisione del T.A.R. dell'Emilia-Romagna 24
marzo 1977, n. 143, relativa ai due ricorsi del De Carolis — col
respingere il primo di essi, proposto contro il diniego di trasferi
mento di detto sanitario ad un primariato vacante di medicina
(3) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 1973, n. 33, Foro it., Rep. 1973, voce Sanitario, n. 33; 27 luglio 1973, n.
651, ibid., n. 38 (per il caso specifico in cui siano state presentate più domande a ricoprire un posto di sanitario ospedaliero).
In generale sui criteri per l'attribuzione dei posti di sanitario ospe daliero (primario, aiuto, assistente) cfr. T.A.R. Campania 17 ottobre
1975, n. 253, id., Rep. 1976, voce cit., n. 202; T.A.R. Liguria 10
aprile 1975, n. 76, id., Rep. 1975, voce cit., n. 196 (sul principio, san cito dall'art. 28 d. pres. 27 marzo 1969 n. 130, della corrispondenza delle nuove funzioni assegnate — a domanda o d'ufficio — alla qua lifica rivestita); Sez. V 3 novembre 1970, n. 884, id., Rep. 1970, voce Medico, n. 56.
(4) In senso sostanzialmente conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19
gennaio 1971, n. 19, Foro it., 1971, III, 120. In generale sulla posizione degli aiuti ospedalieri ai quali siano con
ferite funzioni di primario, cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, 20 gennaio 1978, n. 21, id., Rep. 1978, voce Sanitario, n. 150; T.A.R. Molise 9
luglio 1976, n. 66, id., Rep. 1977, voce cit., n. 109 (per il quale l'in dividuazione del supplente del primario o dell'aiuto ospedaliero tito lari — mediante il procedimento di cui all'art. 7 d. pres. 128/1969 —
non importa di regola né il conferimento delle funzioni superiori né la spettanza del trattamento economico corrispondente); T.A.R. Ve neto 19 aprile 1977, n. 417, ibid., n. 130 (sulla interpretazione da dare all'art. 66 legge 18 aprile 1975 n. 148); Cons. Stato, Sez. V, 14 giu gno 1974, n. 351, id., Rep. 1974, voce cit., n. 97 (per il quale il pri mario è sempre sostituito dall'aiuto e mai dall'assistente, indipenden temente dal fatto che il servizio di aiuto sia prestato in qualità di
incaricato, di straordinario o di volontario). (5) Non constano precedenti editi. Per riferimenti cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 23 aprile 1975, n. 290,
Foro it., Rep. 1975, voce Sanitario, n. 210.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
generale dell'ospedale maggiore Pizzardi di Bologna, e con l'acco
gliere il secondo, diretto contro gli atti di assegnazione dello stesso
primariato al Rossi — ha comportato una soccombenza parziale e reciproca di tutte le parti in causa.
Ne deriva che il De Carolis — cui sono stati notificati gli ap
pelli del Rossi e degli ospedali di Bologna, rispettivamente il 26
e il 30 maggio 1977 — poteva dolersi dell'indicata pronunzia n.
143 unicamente mediante lo strumento dell'impugnazione inciden
dentale, da esperire entro i termini previsti dagli art. 37 t. u. 26
giugno 1924 n. 1054 e 29, 1° comma, legge 6 dicembre 1971 n.
1034 (notifica nei trenta giorni dalla scadenza del termine asse
gnato per il deposito dell'impugnazione principale; deposito in
segreteria nei successivi dieci giorni).
Di tale rimedio si è servito l'istante, rispettandone puntual mente le forme, poiché l'appello incidentale in esame — proposto in entrambi i procedimenti — risulta notificato il 21 e il 25 lu
glio 1977 tanto al Rossi quanto all'amministrazione ospedaliera e,
poi, depositato nella segreteria del Consiglio di Stato il 2 agosto
seguente. Il gravame, quindi, non può ritenersi inammissibile.
Non sussiste, inoltre, la rilevata tardività del medesimo — an
che se fosse consentito qualificare detto ricorso come appello
principale — in quanto al momento della sua proposizione, man
cando la notifica al De Carolis della decisione 24 marzo 1977, n.
143 su istanza di una delle controparti, non era ancora scaduto
il termine di impugnazione di un anno, fissato dall'art. 327 cod.
proc. civile.
B) Con l'appello incidentale — che investe la sentenza limita
tamente alla disposta reiezione del primo ricorso del De Carolis —
sono stati nuovamente formulati i tre mezzi di gravame disattesi
dal tribunale amministrativo.
Il Rossi col quarto motivo dell'appello principale ha dedotto, in via subordinata, l'inammissibilità del ricorso stesso per omessa
impugnazione da parte dell'interessato della nota del presidente
degli ospedali di Bologna 25 ottobre 1975, n. 8874.
La censura è sfornita di consistenza. Correttamente il De Ca
rolis, primario della divisione di medicina generale per lungode
genti dell'ospedale S. Camillo — compreso negli ospedali ora ci
tati — ha impugnato in prime cure soltanto la deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero 18 settembre
1975, n. 1084, con la quale sono state respinte alcune domande di
esso istante per ottenere il trasferimento alla divisione di medici
na generale, lasciata scoperta dal prof. Guido Dagnini nell'ospe dale maggiore Pizzardi della medesima citta, e non anche la nota
sopra riferita, con cui è stato.ribadito detto provvedimento ne
gativo. Tale nota, invero — che si è limitata a constatare, su solleci
tazione dell'interessato, l'esistenza del fatto obiettivo di una pro nunzia definitiva dell'organo consiliare sull'affare de quo, senza
accennare ad alcun riesame della questione, né aggiungere altre
ragioni giustificatrici o argomentazioni illustrative a sostegno del
precedente diniego — lungi dal costituire una nuova determina
zione dell'autorità amministrativa, è solo un atto meramente con
fermativo della deliberazione n. 1084 poiché non ha autonomia
funzionale rispetto a quest'ultima, né, quindi, idoneità a ledere
ex se posizioni giuridiche soggettive. Difettava, quindi, l'asserito onere di impugnazione.
C) Il primo ricorso presentato dal De Carolis al tribunale am
ministrativo regionale è fondato.
L'art. 28, 4° comma, d. pres. 27 marzo 1969 n. 130 conferisce
all'ente ospedaliero la potestà di trasferire il sanitario dipendente,
per motivate esigenze di servizio, a qualunque altra funzione pur ché corrispondente alla qualifica che riveste e al ruolo cui appar
tiene, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei sa
nitari. Il successivo quinto comma prevede, inoltre, la possibi lità che il trasferimento venga disposto a domanda dell'interessata.
Il collegio ritiene che il parere dell'organo consultivo, espres samente contemplato per la prima ipotesi, occorra anche per la seconda, e ciò tanto se venga accolta, quanto se venga re
spinta l'istanza del sanitario.
Infatti, il compito assegnato a detto parere si risolve, oltre
che in una forma di garanzia del diritto del dipendente alla sta
bilità delle mansioni esercitate, essenzialmente in una valuta
zione precisa e completa sia della corrispondenza — sotto il
profilo delle funzioni — dei posti rispetto ai quali si intende
operare il mutamento e l'attribuzione di titolare, sia delle ra
gioni di pubblico interesse idonee a sorreggere la pronunzia fi
nale dell'amministrazione. Giova chiarire al riguardo che l'ap
prezzamento di siffatte ragioni, anche se ha un rilievo prepon derante solo in caso di trasferimento di ufficio, tuttavia non è
escluso in caso di esame di una domanda di trasferimento poi ché conserva, in questa seconda ipotesi, un ambito più ristretto,
Il Foro Italiano — 1980 — Parte 7//-18.
ma ugualmente considerevole in relazione allo specifico profilo della compatibilità della istanza del sanitario con le esigenze ine renti alla funzionalità dei servizi.
Nella presente controversia, le domande di trasferimento del De Carolis dal posto di primario della divisione di medicina
generale per lungodegenti dell'ospedale S. Camillo al posto di
primario della divisione di medicina generale, lasciato vacante dal prof. Dagnini nell'ospedale maggiore Pizzardi — unità ap partenenti entrambe all'ente ospedali di Bologna — sono state
respinte dal consiglio di amministrazione senza la preventiva ac
quisizione del parere del consiglio sanitario centrale.
Sussiste, quindi, nella impugnata deliberazione 18 settembre 1975 n. 1084 il vizio procedimentale dedotto con l'originario gra vame.
Il medesimo provvedimento è illegittimo anche per difetto di
comparazione (seconda censura) e di motivazione (terza censu
ra), cosi come ha sostenuto l'istante dinanzi al tribunale regio nale.
Risulta dagli atti di causa che al primariato di medicina gene rale nell'ospedale maggiore Pizzardi aspiravano, oltre che il De
Carolis, di prof. Giuseppe Lenzi, primario della divisione ma lattie infettive dello stesso ospedale, e il prof. Stefano Rossi, aiuto della divisione di medicina generale dell'ospedale maggiore Bellaria, incluso, ai sensi degli art. 66 e 73, 2° oomma, legge 18
aprile 1975 n. 148, nella graduatoria dei primari di tale disci
plina. In una situazione del genere, l'ente ospedaliero — prima di
pronunziarsi negativamente sulle domande del De Carolis per il trasferimento in un posto attribuito poi al Rossi (deliberazio ne consiliare 27 novembre 1975, n. 1455) — avrebbe dovuto ef
fettuare una valutazione comparativa delle posizioni dei tre in
teressati allo scopo di scegliere il sanitario più meritevole, cioè
fornito di maggiori titoli per coprire il posto stesso oppure, gra datamente, utilizzare quest'ultimo a norma del cennato art. 66
o bandire un pubblico concorso, in mancanza di aspiranti ido nei o in presenza di altre ragioni di pubblico interesse.
Inoltre, sarebbe stato necessario indicare. nell'adottato dinie
go — che ha compresso la sfera giuridica dell'odierno appellan te incidentale — i motivi su cui si fondava, con riferimento alle
esigenze sia del posto coperto dall'interessato, sia del posto al
quale esso aspirava. L'organo consiliare, invece, si è limitato ad
affermare — con una formula di elogio, sfornita di aggancio con
tutti i concreti elementi di fatto da prendere in considerazione
e, quindi, insuscettibile di costituire valida motivazione — che
la permanenza del De Carolis era « più utile » presso la divisio
ne per lungodegenti, alla cui organizzazione lo stesso aveva con
tribuito in modo efficace.
I rilievi fin qui svolti dimostrano l'avvenuta inosservanza dei
principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministra
zione (art. 97 Cost.), che impongono all'autorità amministrativa,
nell'ipotesi di una pluralità di richiedenti di un unico bene, tanto di valutare comparativamente le posizioni di costoro, quan to di assegnare il bene stesso a chi è fornito di maggiori titoli,
e, nell'ipotesi di provvedimenti limitativi di situazioni di inte
resse legittimo, di esternare le specifiche ragioni delle determina
zioni assunte.
L'appello incidentale va, quindi, accolto e deve, conseguente
mente, annullarsi — in parziale riforma della sentenza impugna ta — la deliberazione consiliare 18 settembre 1975, n. 1084,
salvi gli ulteriori provvedimenti dell'ente ospedaliero.
3. - A) La caducazione ora disposta dell'atto n. 1084, facendo
venire meno il presupposto del primo motivo di censura, conte
nuto nei due appelli principali, rende manifesta la infondatezza
del motivo stesso.
Invero, una volta annullata la pronunzia di reiezione delle
domande di trasferimento del De Carolis, non è più contesta
bile l'interesse di costui, riconosciuto dal tribunale, anche se
per una diversa ragione, a dolersi degli atti con i quali il
primariato da lui richiesto è stato assegnato al Rossi. Ciò in
quanto la posizione differenziata e protetta dall'ordinamento giu ridico in cui versa il primo di detti sanitari abilita il medesimo
ad invocare il sindacato gurisdizionale sui modi di conferimen
to del posto in parola.
B) La seconda censura, comune ai due gravami del Rossi e
degli ospedali, non ha ugualmente pregio. Vero è che il De Carolis col primo ricorso al tribunale — no
tificato il 15 novembre 1975 — ha dimostrato di conoscere, nei
suoi elerrlenti essenziali, la graduatoria dei primari di medicina
generale, comprendente il solo Rossi (deliberazione consiliare 18
luglio 1975, n. 895).
Va, però, osservato che l'impugnazione di tale atto — con
tenuta nel secondo ricorso, notificato il 13 gennaio 1976 — ri
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PARTE TERZA
sulta proposta tempestivamente, cioè entro il prescritto termine
di sessanta giorni. Non si è verificata, pertanto, la denunciata causa di irrice
vibilità di quest'ultimo rimedio giurisdizionale.
C) Il terzo motivo dei due appelli principali è fondato.
Il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che il Rossi
non potesse conseguire la nomina a primario di medicina gene
rale, ai sensi degli art. 62, 66 e 73, 2° comma, legge 1975 n. 148, in quanto: 1) detta legge vieta la « duplicazione » delle provvi denze in essa contenute; 2) l'interessato, già assistente di ruolo
di medicina generale, aveva svolto le funzioni di supplenza di
cui all'art. 7 d. pres. 27 marzo 1969 n. 128, non in un posto di
organico « immediatamente superiore » (aiuto), ma in un posto
superiore di ben due qualifiche (primario); 3) il posto nel quale erano state esercitate le funzioni vicarie del primario non appar teneva ad un sanitario in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.
A dimostrazione della inconsistenza di siffatte ragioni — sotto
lineata dagli appellati — giova osservare, innanzitutto che nes
suna norma esclude la possibilità per un sanitario di usufruire
pili di una volta dei benefìci introdotti dalla citata legge n. 148,
sempre che, beninteso, ne ricorrano i presupposti.
In particolare, l'art. 66 di quest'ultimo testo normativo — che
prevede il conferimento di incarichi, di supplenze e di nomine
in ruolo presso le singole amministrazioni ospedaliere — trova
applicazione non solo nei confronti di chi prima dell'entrata in vi
gore della legge stessa (20 maggio 1975) abbia perso il posto, oc
cupato a titolo precario, ma anche nei confronti di chi sia in
servizio a tale data in un ente ospedaliero con un qualsiasi rap
porto di impiego (di ruolo o non di ruolo). Non è perciò, ravvisabile alcuna incompatibilità giuridica nel
fatto che il Rossi — dipendente degli ospedali di Bologna, in
possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 59 legge n. 148 (esercizio dell'incarico di aiuto dal 1° gennaio 1970 al 20 maggio 1975; ido
neità in tale qualifica), nonché dai successivi art. 62 e 66 (eserci zio delle funzioni primariali, quale supplente del titolare del po
sto, dal 30 agosto 1973 al 31 maggio 1974, in virtù dell'art. 7
d. pres. 1969 n. 128, e dal 1° giugno al 4 agosto 1974, in virtù
di incarico formale; idoneità nella qualifica di primario) — abbia
ottenuto presso il medesimo ente ospedaliero prima, con delibera
zione consiliare 10 luglio 1975, n. 835, la nomina ad aiuto di me
dicina generale e poi, con deliberazione 18 luglio 1975, n. 895, la
inclusione nella graduatoria dei primari della stessa disciplina, aventi diritto a fruire dei benefici contemplati dall'anzidetto art.
66 (tra l'altro, la immissione in ruolo).
Anche il secondo rilievo, contenuto nella sentenza impugnata è erroneo.
Infatti, l'art. 62 legge n. 148, richiamato dall'art. 66 per la in
dividuazione dei dipendenti ospedalieri cui è applicabile, con la
formula « sanitari... che abbiano esercitato le funzioni in un po sto di organico immediatamente superiore vacante, come previ sto dall'art. 7, 5°, 7° e 8° comma, d. pres. 27 marzo 1969 n. 128 », si riferisce indistintamente tanto al personale di ruolo, quanto al
personale non di ruolo. Ciò perché l'istituto della supplenza, di
cui all'indicato art. 7, essendo diretto a garantire la continuità
dello svolgimento delle funzioni relative ai singoli uffici, opera tra coloro che ricoprono gli uffici stessi (sostituito e sostituto) in
dipendentemente dalla circostanza che la investitura di tali sog
getti abbia carattere definitivo (nomina in ruolo) o precario (in
carico). Il rapporto di « immediata » superiorità — preso in consi
razione dal legislatore — concerne, quindi, solo il livello delle
funzioni inerenti ad essi e non anche la posizione di ruolo di chi
è assegnato ai posti medesimi.
Ne consegue che le funzioni primariali svolte dal Rossi, a ti
tolo di supplenza nella veste di aiuto incaricato, dovevano rite
nersi utili ai fini dell'inserimento di detto sanitario nella cennata
graduatoria di merito dei primari. Occorre osservare, infine, che l'ultimo rilievo mosso dal tribu
nale è frutto di una svista dal momento che il Rossi ha esercitato
le funzioni vicarie del primario nel posto del prof. Axile Vivarelli
(divisione di medicina generale dell'ospedale maggiore Bellaria), ancora in servizio il 20 maggio 1975, data di entrata in vigore della legge n. 148, e non in quello del prof. Guido Dagnini (di visione di medicina generale dell'ospedale maggiore Pizzardi), col
locato a riposo il 1° maggio 1975. Tale secondo posto — sul quale è caduto il travisamento dell'organo giudicante — è stato, invece
attribuito al Rossi medesimo con la deliberazione consiliare 27
novembre 1975, n. 1455, posta nel nulla dall'appellata sentenza.
D) La fondatezza dell'esposto motivo di gravame comporta la necessità — in conseguenza dell'efficacia devolutiva degli ap
pelli principali — di esaminare le censure dell'originario ricorso, rimaste assorbite dalla pronunzia del tribunale.
I profili di doglianza di cui alle lettere c) ed e) del primo mo tivo della seconda impugnazione del De Carolis, rivolti contro la deliberazione consiliare 18 luglio 1975, n. 895 (graduatoria), non meritano adesione.
Al riguardo va chiarito che la espressione « posto ... vacante », usata dall'art. 62, 1° comma, legge 1975 n. 148, sta ad indicare non già la situazione del posto privo di copertura per inesistenza del soggetto cui sia stato conferito nel passato, ma — coerente mente col richiamo inserito nel medesimo articolo all'istituto della supplenza, quale delineato dall'art. 7 d. pres. 1969 n. 128
per i sanitari con funzioni di diagnosi e cura — unicamente lo stato di sospensione dell'esercizio delle funzioni inerenti al po sto in argomento da parte del relativo titolare per impedimento dello stesso (vacanza di fatto).
Esattamente quest'ultima situazione si è verificata quando il Rossi — dal 30 agosto 1973 al 4 agosto 1974 — ha fatto le veci del primario prof. Vivarelli, assente dal servizio per malattia.
In ordine al restante profilo, basta osservare che il periodo mi nimo di dieci mesi di servizio continuativo non di ruolo costitui sce requisito necessario per fruire solo dei benefici previsti dal l'art. 58 legge 1975 n. 148 (nomina in ruolo a decorrere dall'en trata in vigore di detto testo legislativo; trattenimento in servizio e rinvio del pubblico concorso) e non anche dei distinti benefici elencati nel successivo art. 66 (incarichi; supplenze; nomine in ruolo a decorrere dalla data del loro conferimento).
La diversità sia delle provvidenze introdotte da tali norme, sia dei rispettivi presupposti esclude, poi, la denunciata incongruenza tra la situazione dell'aiuto di ruolo, che per ottenere la nomina a primario, in applicazione del citato art. 58, deve aver esercitato
per almeno dieci mesi le funzioni relative a quest'ultima qualifica in un posto privo di titolare, e la situazione dell'aiuto incaricato, che può essere nominato primario ex art. 66 ove abbia svolto un
servizio primariale, a titolo di supplenza, per solo sei mesi.
La censura dedotta col profilo sub b) del ricorso di primo gra do è, invece, fondata nei sensi di cui appresso.
I posti da utilizzare per la immissione in ruolo dei sanitari in base all'art. 66 legge n. 148 sono tutti quelli che, successivamen te all'applicazione delle norme transitorie contenute nel titolo III della medesima legge, « siano o si rendano comunque disponibili nell'ambito dell'ente » ospedaliero, a prescindere dal fatto che le
rispettive vacanze risalgano o meno ad epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge in parola (20 maggio 1975), purché, in ogni caso, gli stessi non abbiano formato oggetto di richieste di trasferimento ancora pendenti.
Nella specie, il posto di primario della divisione di medicina
generale dell'ospedale maggiore Pizzardi, lasciato vacante il 1°
maggio 1975 dal prof. Dagnini, poteva essere conferito a norma
dell'indicato art. 66 solo se fossero state disattese validamente le istanze di trasferimento del De Carolis.
La illegittimità innanzi riconosciuta della deliberazione consi
liare 18 settembre 1975, n. 1084, con la quale tali domande sono state respinte (v. il precedente n. 2/C) comporta, quindi, in via
derivata, la illegittimità anche della successiva deliberazione 27
novembre 1975, n. 1455 di attribuzione al Rossi di detto prima riato.
Bene ha fatto, perciò, il tribunale regionale a caducare questa ultima, anche se con una motivazione che deve intendersi corret ta alla stregua delle riportate considerazioni.
Concludendo, gli appelli principali vanno accolti limitatamente alla parte della sentenza impugnata recante l'annullamento — quan to alla sola graduatoria dei primari di medicina generale — della
deliberazione consiliare luglio 1975, n. 895.
Resta assorbita ogni altra questione. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO; Sezione V; decisione 31 luglio l'979, n. 550; Pres. Pescatore, Est. Biagini; Comune di Prato (Avv. Morbidelli, Gunnelli) c. Soc. Supermarkets it. e altro (Aw.
Miele, Stendardi). Conferma T.A.R. Toscana 7 giugno 1978, n. 300.
Commercio (disciplina del) — Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita — Ricorso — Tempestività — Fattispecie
(Legge 11 giugno 1971 n. 426, disciplina del commercio, art. 20; d. m. 28 aprile 1976, norme integrative e sostitutive del d. m.
14 gennaio 1972, contenente il regolamento di esecuzione della
legge 11 giugno 1971 n. 426, art. 22). Commercio (disciplina del) — Piano di sviluppo e di adeguamento
della rete di vendita — Ricorso — Ammissibilità — Fattispecie.
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