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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione V; decisione 19 ottobre 1979, n. 584; Pres....

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Sezione V; decisione 19 ottobre 1979, n. 584; Pres. Pescatore, Est. Catallozzi; Rossi (Avv. Alessi, Paolucci) c. De Carolis (Avv. Roversi Monaco); Ospedali di Bologna (Avv. Lessona) c. De Carolis. Annulla T.A.R. Emilia-Romagna 24 marzo 1977, n. 143 Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980), pp. 247/248-251/252 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171162 . Accessed: 25/06/2014 07:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.35 on Wed, 25 Jun 2014 07:08:52 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione V; decisione 19 ottobre 1979, n. 584; Pres. Pescatore, Est. Catallozzi; Rossi (Avv. Alessi,Paolucci) c. De Carolis (Avv. Roversi Monaco); Ospedali di Bologna (Avv. Lessona) c. De Carolis.Annulla T.A.R. Emilia-Romagna 24 marzo 1977, n. 143Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 247/248-251/252Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171162 .

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PARTE TERZA

sé desumibile dal mero testo della legge — deriva dai lavori pre

paratori della legge del 1971 (e, in particolare, dalla relazione

alla proposta governativa), dove è evidente l'intenzione del le

gislatore di ripartire il più possibile tra i tribunali amministra

tivi regionali i vari ricorsi, in modo da evitare l'inconveniente

di una eccessiva congestione nel lavoro dell'organo decidente, nonché al fine di avvicinare la funzione giurisdizionale al luogo dove si esercita la funzione amministrativa sostanziale (e ciò

anche in armonia con il dettato dell'art. 125, 2° comma, Cost.). La ritenuta natura residuale della competenza del T.A.R. con

sede a Roma comporta che nella specie si renda applicabile il

foro della efficacia territoriale dell'atto. Ricorrono, infatti, tutti

gli estremi richiesti dal 2° comma, 1" parte, dell'art. 3 legge 6

dicembre 1971 n. 1034: e, cioè, un atto emesso da organo cen

trale dello Stato (il d m. 15 aprile 1976), la cui efficacia è limi

tata territorialmente alla circoscrizione del T.A.R. della Puglia. Su questo secondo punto basterà, invero, evidenziare che — es

sendo il provvedimento impugnato attributivo di pretese patri moniali in capo al ricorrente Mangano — viene in rilievo l'ele

mento della efficacia soggettiva dell'atto in relazione alla ubi

cazione del destinatario di un provvedimento tipicamente indi

viduale; in altre parole, gli effetti dell'atto, essendo necessaria

mente riferiti ad un determinato soggetto, acquistano per efletto

della soggettivizzazione una dimensione spaziale suscettibile di

individuare la efficacia territoriale del provvedimento: la quale, come è non controverso in causa, è determinata nell'ambito della

circoscrizione del T.A.R. Puglia. Conclusivamente l'istanza per regolamento di competenza deve

essere rigettata. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO; Sezione V; decisione 19 ottobre 1979, n. 584; Pres. Pescatore, Est. Catallozzi; Rossi (Avv. Alessi,

Paolucci) c. De Carolis (Avv. Roversi Monaco); Ospedali di

Bologna (Avv. Lessona) c. De Carolis. Annulla T.A.R. Emilia

Romagna 24 marzo 1977, n. 143.

Giustizia amministrativa — Ricorrente soccombente parziale —

Appello incidentale — Ammissibilità (R. d. 26 giugno 1924

n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 37; legge 6 dicembre

1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 29).

Sanitario — Ospedaliero — Primariato resosi vacante — Do

manda di trasferimento — Rigetto — Difetto di audizione del

consiglio sanitario — Illegittimità — Difetto di valutazione com

parativa con l'aspirante prescelto — Difetto di motivazione —

Illegittimità (D. pres. 27 marzo 1969 n. 130, stato giuridico dei

dipendenti degli enti ospedalieri, art. 28). Sanitario — Ospedaliero — Aiuto supplente il primario — Ido

neità a primario — Inclusione nella graduatoria dei primari —

Legittimità — Esercizio delle funzioni di aiuto in qualità di assistente e per incarico — Irrilevanza (D. pres. 27 marzo 1969 n. 128, ordinamento interno dei servizi ospedalieri, art. 7; legge 18 aprile 1975 n. 148, disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica e integrazione dei d. pres. 27 marzo 1969 nn. 130 e 128, art. 59, 62, 66, 73).

Sanitario — Ospedaliero — Primariato resosi vacante — Nomina di sanitario con idoneità a primario esercitante le relative fun zioni — Domanda di trasferimento da parte di titolare di altro

primariato — Annullamento del diniego in sede giurisdizionale — Illegittimità (Legge 18 aprile 1975 n. 148, art. 66).

È ammissibile l'appello che il ricorrente soccombente parzial mente in primo grado, abbia proposto in via incidentale, e

non in via principale, entro trenta giorni dalla scadenza del

termine assegnato per il deposito dell'appello proposto in via

principale dai resistenti parimenti parzialmente soccombenti. (1) È illegittima la deliberazione con la quale il consiglio di ammi

nistrazione di un ente ospedaliero provvede negativamente, sen

za sentire il consiglio sanitario centrale, sulla domanda del pri mario di una divisione di un ospedale di essere trasferito ad

analoga divisione di altro ospedale amministrato dallo stesso

ente, resasi vacante in seguito a collocamento a riposo del suo titolare per raggiungimento del limite di età. (2)

(1) In termini cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 1978, n. 1614, Foro amm., 1978, I, 2516.

(2) Non constano precedenti in termini. Per riferimenti, sul parere dell'organo consultivo cfr. T.A.R. Mar

che 28 aprile 1978, n. 168, Foro it.. Rep. 1978, voce Sanitario, n. 96.

È illegittima la deliberazione con la quale il consiglio di ammi nistrazione di un ente ospedaliero, provvedendo sulla copertura di un posto di primario resosi vacante, respinge la domanda di uno degli aspiranti, senza una valutazione comparativa di

merito con quello prescelto, e senza una adeguata motivazione relativamente alle esigenze sia del posto ricoperto dall'istante, come di quelle del posto al quale esso aspirava. (3)

È legittima l'inclusione nella graduatoria dei primari, al fine del

l'immissione in ruolo, del sanitario dotato della relativa idonei

tà, che esercitava la corrispondente funzione a titolo di sup

plenza, e in quanto aiuto, anche se esso esercitava a sua volta

la funzione di aiuto nella qualità di assistente di ruolo e in

forza di un incarico. (4) È illegittima l'attribuzione di un posto di primario ospedaliero

ad un sanitario che, dotato della corrispondente idoneità, aveva

esercitato le relative funzioni, se era stata presentata domanda

di trasferimento da parte del primario titolare di altra divisione

dello stesso complesso ospedaliero, previamente rigettata con

provvedimento poi annullato in sede giurisdizionale. (5)

La Sezione, ecc. — 1. - I due appelli principali vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., poiché riguardano la stessa

sentenza.

2. - Nell'ordine logico occorre esaminare innanzitutto l'appello incidentale proposto dal prof. Giandomenico De Carolis.

A) Di quest'ultimo gravame il prof. Stefano Rossi ha posto in

evidenza l'inammissibilità sotto il profilo che le doglianze conte

nute in esso, investendo un capo della decisione del tribunale, autonomo rispetto a quello impugnato in via principale dal Rossi

medesimo e dagli ospedali di Bologna, si sarebbero dovute far va

lere entro il termine di legge, mediante un ricorso anch'esso prin

cipale. L'eccezione non ha pregio. Gli art. 333 e 334 dell'anzidetto co

dice di rito, allo scopo di concentrare in un solo giudizio, per evidenti esigenze di integrità del contraddittorio (« cause inscin

dibili ») o per intuitive ragioni di economia (« cause scindibili »), le impugnazioni di un unico tipo rivolte contro la stessa sen

tenza, dispongono — con una norma desumibile dalla loro inter

pretazione sistematica e applicabile al processo amministrativo in

quanto espressione di un principio generale di diritto — che la no

tifica del singolo mezzo di impugnazione ad una delle parti del

pregresso grado di giudizio determina per costei l'onere, sancito da

decadenza, di dedurre le proprie censure avverso la sentenza con

clusiva del giudizio medesimo con le modalità di forma e di tem

po del rimedio incidentale, e ciò anche se la parte in argomento abbia un'autonoma (incondizionata) legittimazione a proporre il

gravame e se, in mancanza di notifica della sentenza, usufruisca

ancora di un termine più ampio di quello breve stabilito per l'im

pugnazione incidentale.

Nella specie, la decisione del T.A.R. dell'Emilia-Romagna 24

marzo 1977, n. 143, relativa ai due ricorsi del De Carolis — col

respingere il primo di essi, proposto contro il diniego di trasferi

mento di detto sanitario ad un primariato vacante di medicina

(3) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 1973, n. 33, Foro it., Rep. 1973, voce Sanitario, n. 33; 27 luglio 1973, n.

651, ibid., n. 38 (per il caso specifico in cui siano state presentate più domande a ricoprire un posto di sanitario ospedaliero).

In generale sui criteri per l'attribuzione dei posti di sanitario ospe daliero (primario, aiuto, assistente) cfr. T.A.R. Campania 17 ottobre

1975, n. 253, id., Rep. 1976, voce cit., n. 202; T.A.R. Liguria 10

aprile 1975, n. 76, id., Rep. 1975, voce cit., n. 196 (sul principio, san cito dall'art. 28 d. pres. 27 marzo 1969 n. 130, della corrispondenza delle nuove funzioni assegnate — a domanda o d'ufficio — alla qua lifica rivestita); Sez. V 3 novembre 1970, n. 884, id., Rep. 1970, voce Medico, n. 56.

(4) In senso sostanzialmente conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19

gennaio 1971, n. 19, Foro it., 1971, III, 120. In generale sulla posizione degli aiuti ospedalieri ai quali siano con

ferite funzioni di primario, cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, 20 gennaio 1978, n. 21, id., Rep. 1978, voce Sanitario, n. 150; T.A.R. Molise 9

luglio 1976, n. 66, id., Rep. 1977, voce cit., n. 109 (per il quale l'in dividuazione del supplente del primario o dell'aiuto ospedaliero tito lari — mediante il procedimento di cui all'art. 7 d. pres. 128/1969 —

non importa di regola né il conferimento delle funzioni superiori né la spettanza del trattamento economico corrispondente); T.A.R. Ve neto 19 aprile 1977, n. 417, ibid., n. 130 (sulla interpretazione da dare all'art. 66 legge 18 aprile 1975 n. 148); Cons. Stato, Sez. V, 14 giu gno 1974, n. 351, id., Rep. 1974, voce cit., n. 97 (per il quale il pri mario è sempre sostituito dall'aiuto e mai dall'assistente, indipenden temente dal fatto che il servizio di aiuto sia prestato in qualità di

incaricato, di straordinario o di volontario). (5) Non constano precedenti editi. Per riferimenti cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 23 aprile 1975, n. 290,

Foro it., Rep. 1975, voce Sanitario, n. 210.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

generale dell'ospedale maggiore Pizzardi di Bologna, e con l'acco

gliere il secondo, diretto contro gli atti di assegnazione dello stesso

primariato al Rossi — ha comportato una soccombenza parziale e reciproca di tutte le parti in causa.

Ne deriva che il De Carolis — cui sono stati notificati gli ap

pelli del Rossi e degli ospedali di Bologna, rispettivamente il 26

e il 30 maggio 1977 — poteva dolersi dell'indicata pronunzia n.

143 unicamente mediante lo strumento dell'impugnazione inciden

dentale, da esperire entro i termini previsti dagli art. 37 t. u. 26

giugno 1924 n. 1054 e 29, 1° comma, legge 6 dicembre 1971 n.

1034 (notifica nei trenta giorni dalla scadenza del termine asse

gnato per il deposito dell'impugnazione principale; deposito in

segreteria nei successivi dieci giorni).

Di tale rimedio si è servito l'istante, rispettandone puntual mente le forme, poiché l'appello incidentale in esame — proposto in entrambi i procedimenti — risulta notificato il 21 e il 25 lu

glio 1977 tanto al Rossi quanto all'amministrazione ospedaliera e,

poi, depositato nella segreteria del Consiglio di Stato il 2 agosto

seguente. Il gravame, quindi, non può ritenersi inammissibile.

Non sussiste, inoltre, la rilevata tardività del medesimo — an

che se fosse consentito qualificare detto ricorso come appello

principale — in quanto al momento della sua proposizione, man

cando la notifica al De Carolis della decisione 24 marzo 1977, n.

143 su istanza di una delle controparti, non era ancora scaduto

il termine di impugnazione di un anno, fissato dall'art. 327 cod.

proc. civile.

B) Con l'appello incidentale — che investe la sentenza limita

tamente alla disposta reiezione del primo ricorso del De Carolis —

sono stati nuovamente formulati i tre mezzi di gravame disattesi

dal tribunale amministrativo.

Il Rossi col quarto motivo dell'appello principale ha dedotto, in via subordinata, l'inammissibilità del ricorso stesso per omessa

impugnazione da parte dell'interessato della nota del presidente

degli ospedali di Bologna 25 ottobre 1975, n. 8874.

La censura è sfornita di consistenza. Correttamente il De Ca

rolis, primario della divisione di medicina generale per lungode

genti dell'ospedale S. Camillo — compreso negli ospedali ora ci

tati — ha impugnato in prime cure soltanto la deliberazione del

consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero 18 settembre

1975, n. 1084, con la quale sono state respinte alcune domande di

esso istante per ottenere il trasferimento alla divisione di medici

na generale, lasciata scoperta dal prof. Guido Dagnini nell'ospe dale maggiore Pizzardi della medesima citta, e non anche la nota

sopra riferita, con cui è stato.ribadito detto provvedimento ne

gativo. Tale nota, invero — che si è limitata a constatare, su solleci

tazione dell'interessato, l'esistenza del fatto obiettivo di una pro nunzia definitiva dell'organo consiliare sull'affare de quo, senza

accennare ad alcun riesame della questione, né aggiungere altre

ragioni giustificatrici o argomentazioni illustrative a sostegno del

precedente diniego — lungi dal costituire una nuova determina

zione dell'autorità amministrativa, è solo un atto meramente con

fermativo della deliberazione n. 1084 poiché non ha autonomia

funzionale rispetto a quest'ultima, né, quindi, idoneità a ledere

ex se posizioni giuridiche soggettive. Difettava, quindi, l'asserito onere di impugnazione.

C) Il primo ricorso presentato dal De Carolis al tribunale am

ministrativo regionale è fondato.

L'art. 28, 4° comma, d. pres. 27 marzo 1969 n. 130 conferisce

all'ente ospedaliero la potestà di trasferire il sanitario dipendente,

per motivate esigenze di servizio, a qualunque altra funzione pur ché corrispondente alla qualifica che riveste e al ruolo cui appar

tiene, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei sa

nitari. Il successivo quinto comma prevede, inoltre, la possibi lità che il trasferimento venga disposto a domanda dell'interessata.

Il collegio ritiene che il parere dell'organo consultivo, espres samente contemplato per la prima ipotesi, occorra anche per la seconda, e ciò tanto se venga accolta, quanto se venga re

spinta l'istanza del sanitario.

Infatti, il compito assegnato a detto parere si risolve, oltre

che in una forma di garanzia del diritto del dipendente alla sta

bilità delle mansioni esercitate, essenzialmente in una valuta

zione precisa e completa sia della corrispondenza — sotto il

profilo delle funzioni — dei posti rispetto ai quali si intende

operare il mutamento e l'attribuzione di titolare, sia delle ra

gioni di pubblico interesse idonee a sorreggere la pronunzia fi

nale dell'amministrazione. Giova chiarire al riguardo che l'ap

prezzamento di siffatte ragioni, anche se ha un rilievo prepon derante solo in caso di trasferimento di ufficio, tuttavia non è

escluso in caso di esame di una domanda di trasferimento poi ché conserva, in questa seconda ipotesi, un ambito più ristretto,

Il Foro Italiano — 1980 — Parte 7//-18.

ma ugualmente considerevole in relazione allo specifico profilo della compatibilità della istanza del sanitario con le esigenze ine renti alla funzionalità dei servizi.

Nella presente controversia, le domande di trasferimento del De Carolis dal posto di primario della divisione di medicina

generale per lungodegenti dell'ospedale S. Camillo al posto di

primario della divisione di medicina generale, lasciato vacante dal prof. Dagnini nell'ospedale maggiore Pizzardi — unità ap partenenti entrambe all'ente ospedali di Bologna — sono state

respinte dal consiglio di amministrazione senza la preventiva ac

quisizione del parere del consiglio sanitario centrale.

Sussiste, quindi, nella impugnata deliberazione 18 settembre 1975 n. 1084 il vizio procedimentale dedotto con l'originario gra vame.

Il medesimo provvedimento è illegittimo anche per difetto di

comparazione (seconda censura) e di motivazione (terza censu

ra), cosi come ha sostenuto l'istante dinanzi al tribunale regio nale.

Risulta dagli atti di causa che al primariato di medicina gene rale nell'ospedale maggiore Pizzardi aspiravano, oltre che il De

Carolis, di prof. Giuseppe Lenzi, primario della divisione ma lattie infettive dello stesso ospedale, e il prof. Stefano Rossi, aiuto della divisione di medicina generale dell'ospedale maggiore Bellaria, incluso, ai sensi degli art. 66 e 73, 2° oomma, legge 18

aprile 1975 n. 148, nella graduatoria dei primari di tale disci

plina. In una situazione del genere, l'ente ospedaliero — prima di

pronunziarsi negativamente sulle domande del De Carolis per il trasferimento in un posto attribuito poi al Rossi (deliberazio ne consiliare 27 novembre 1975, n. 1455) — avrebbe dovuto ef

fettuare una valutazione comparativa delle posizioni dei tre in

teressati allo scopo di scegliere il sanitario più meritevole, cioè

fornito di maggiori titoli per coprire il posto stesso oppure, gra datamente, utilizzare quest'ultimo a norma del cennato art. 66

o bandire un pubblico concorso, in mancanza di aspiranti ido nei o in presenza di altre ragioni di pubblico interesse.

Inoltre, sarebbe stato necessario indicare. nell'adottato dinie

go — che ha compresso la sfera giuridica dell'odierno appellan te incidentale — i motivi su cui si fondava, con riferimento alle

esigenze sia del posto coperto dall'interessato, sia del posto al

quale esso aspirava. L'organo consiliare, invece, si è limitato ad

affermare — con una formula di elogio, sfornita di aggancio con

tutti i concreti elementi di fatto da prendere in considerazione

e, quindi, insuscettibile di costituire valida motivazione — che

la permanenza del De Carolis era « più utile » presso la divisio

ne per lungodegenti, alla cui organizzazione lo stesso aveva con

tribuito in modo efficace.

I rilievi fin qui svolti dimostrano l'avvenuta inosservanza dei

principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministra

zione (art. 97 Cost.), che impongono all'autorità amministrativa,

nell'ipotesi di una pluralità di richiedenti di un unico bene, tanto di valutare comparativamente le posizioni di costoro, quan to di assegnare il bene stesso a chi è fornito di maggiori titoli,

e, nell'ipotesi di provvedimenti limitativi di situazioni di inte

resse legittimo, di esternare le specifiche ragioni delle determina

zioni assunte.

L'appello incidentale va, quindi, accolto e deve, conseguente

mente, annullarsi — in parziale riforma della sentenza impugna ta — la deliberazione consiliare 18 settembre 1975, n. 1084,

salvi gli ulteriori provvedimenti dell'ente ospedaliero.

3. - A) La caducazione ora disposta dell'atto n. 1084, facendo

venire meno il presupposto del primo motivo di censura, conte

nuto nei due appelli principali, rende manifesta la infondatezza

del motivo stesso.

Invero, una volta annullata la pronunzia di reiezione delle

domande di trasferimento del De Carolis, non è più contesta

bile l'interesse di costui, riconosciuto dal tribunale, anche se

per una diversa ragione, a dolersi degli atti con i quali il

primariato da lui richiesto è stato assegnato al Rossi. Ciò in

quanto la posizione differenziata e protetta dall'ordinamento giu ridico in cui versa il primo di detti sanitari abilita il medesimo

ad invocare il sindacato gurisdizionale sui modi di conferimen

to del posto in parola.

B) La seconda censura, comune ai due gravami del Rossi e

degli ospedali, non ha ugualmente pregio. Vero è che il De Carolis col primo ricorso al tribunale — no

tificato il 15 novembre 1975 — ha dimostrato di conoscere, nei

suoi elerrlenti essenziali, la graduatoria dei primari di medicina

generale, comprendente il solo Rossi (deliberazione consiliare 18

luglio 1975, n. 895).

Va, però, osservato che l'impugnazione di tale atto — con

tenuta nel secondo ricorso, notificato il 13 gennaio 1976 — ri

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PARTE TERZA

sulta proposta tempestivamente, cioè entro il prescritto termine

di sessanta giorni. Non si è verificata, pertanto, la denunciata causa di irrice

vibilità di quest'ultimo rimedio giurisdizionale.

C) Il terzo motivo dei due appelli principali è fondato.

Il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che il Rossi

non potesse conseguire la nomina a primario di medicina gene

rale, ai sensi degli art. 62, 66 e 73, 2° comma, legge 1975 n. 148, in quanto: 1) detta legge vieta la « duplicazione » delle provvi denze in essa contenute; 2) l'interessato, già assistente di ruolo

di medicina generale, aveva svolto le funzioni di supplenza di

cui all'art. 7 d. pres. 27 marzo 1969 n. 128, non in un posto di

organico « immediatamente superiore » (aiuto), ma in un posto

superiore di ben due qualifiche (primario); 3) il posto nel quale erano state esercitate le funzioni vicarie del primario non appar teneva ad un sanitario in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.

A dimostrazione della inconsistenza di siffatte ragioni — sotto

lineata dagli appellati — giova osservare, innanzitutto che nes

suna norma esclude la possibilità per un sanitario di usufruire

pili di una volta dei benefìci introdotti dalla citata legge n. 148,

sempre che, beninteso, ne ricorrano i presupposti.

In particolare, l'art. 66 di quest'ultimo testo normativo — che

prevede il conferimento di incarichi, di supplenze e di nomine

in ruolo presso le singole amministrazioni ospedaliere — trova

applicazione non solo nei confronti di chi prima dell'entrata in vi

gore della legge stessa (20 maggio 1975) abbia perso il posto, oc

cupato a titolo precario, ma anche nei confronti di chi sia in

servizio a tale data in un ente ospedaliero con un qualsiasi rap

porto di impiego (di ruolo o non di ruolo). Non è perciò, ravvisabile alcuna incompatibilità giuridica nel

fatto che il Rossi — dipendente degli ospedali di Bologna, in

possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 59 legge n. 148 (esercizio dell'incarico di aiuto dal 1° gennaio 1970 al 20 maggio 1975; ido

neità in tale qualifica), nonché dai successivi art. 62 e 66 (eserci zio delle funzioni primariali, quale supplente del titolare del po

sto, dal 30 agosto 1973 al 31 maggio 1974, in virtù dell'art. 7

d. pres. 1969 n. 128, e dal 1° giugno al 4 agosto 1974, in virtù

di incarico formale; idoneità nella qualifica di primario) — abbia

ottenuto presso il medesimo ente ospedaliero prima, con delibera

zione consiliare 10 luglio 1975, n. 835, la nomina ad aiuto di me

dicina generale e poi, con deliberazione 18 luglio 1975, n. 895, la

inclusione nella graduatoria dei primari della stessa disciplina, aventi diritto a fruire dei benefici contemplati dall'anzidetto art.

66 (tra l'altro, la immissione in ruolo).

Anche il secondo rilievo, contenuto nella sentenza impugnata è erroneo.

Infatti, l'art. 62 legge n. 148, richiamato dall'art. 66 per la in

dividuazione dei dipendenti ospedalieri cui è applicabile, con la

formula « sanitari... che abbiano esercitato le funzioni in un po sto di organico immediatamente superiore vacante, come previ sto dall'art. 7, 5°, 7° e 8° comma, d. pres. 27 marzo 1969 n. 128 », si riferisce indistintamente tanto al personale di ruolo, quanto al

personale non di ruolo. Ciò perché l'istituto della supplenza, di

cui all'indicato art. 7, essendo diretto a garantire la continuità

dello svolgimento delle funzioni relative ai singoli uffici, opera tra coloro che ricoprono gli uffici stessi (sostituito e sostituto) in

dipendentemente dalla circostanza che la investitura di tali sog

getti abbia carattere definitivo (nomina in ruolo) o precario (in

carico). Il rapporto di « immediata » superiorità — preso in consi

razione dal legislatore — concerne, quindi, solo il livello delle

funzioni inerenti ad essi e non anche la posizione di ruolo di chi

è assegnato ai posti medesimi.

Ne consegue che le funzioni primariali svolte dal Rossi, a ti

tolo di supplenza nella veste di aiuto incaricato, dovevano rite

nersi utili ai fini dell'inserimento di detto sanitario nella cennata

graduatoria di merito dei primari. Occorre osservare, infine, che l'ultimo rilievo mosso dal tribu

nale è frutto di una svista dal momento che il Rossi ha esercitato

le funzioni vicarie del primario nel posto del prof. Axile Vivarelli

(divisione di medicina generale dell'ospedale maggiore Bellaria), ancora in servizio il 20 maggio 1975, data di entrata in vigore della legge n. 148, e non in quello del prof. Guido Dagnini (di visione di medicina generale dell'ospedale maggiore Pizzardi), col

locato a riposo il 1° maggio 1975. Tale secondo posto — sul quale è caduto il travisamento dell'organo giudicante — è stato, invece

attribuito al Rossi medesimo con la deliberazione consiliare 27

novembre 1975, n. 1455, posta nel nulla dall'appellata sentenza.

D) La fondatezza dell'esposto motivo di gravame comporta la necessità — in conseguenza dell'efficacia devolutiva degli ap

pelli principali — di esaminare le censure dell'originario ricorso, rimaste assorbite dalla pronunzia del tribunale.

I profili di doglianza di cui alle lettere c) ed e) del primo mo tivo della seconda impugnazione del De Carolis, rivolti contro la deliberazione consiliare 18 luglio 1975, n. 895 (graduatoria), non meritano adesione.

Al riguardo va chiarito che la espressione « posto ... vacante », usata dall'art. 62, 1° comma, legge 1975 n. 148, sta ad indicare non già la situazione del posto privo di copertura per inesistenza del soggetto cui sia stato conferito nel passato, ma — coerente mente col richiamo inserito nel medesimo articolo all'istituto della supplenza, quale delineato dall'art. 7 d. pres. 1969 n. 128

per i sanitari con funzioni di diagnosi e cura — unicamente lo stato di sospensione dell'esercizio delle funzioni inerenti al po sto in argomento da parte del relativo titolare per impedimento dello stesso (vacanza di fatto).

Esattamente quest'ultima situazione si è verificata quando il Rossi — dal 30 agosto 1973 al 4 agosto 1974 — ha fatto le veci del primario prof. Vivarelli, assente dal servizio per malattia.

In ordine al restante profilo, basta osservare che il periodo mi nimo di dieci mesi di servizio continuativo non di ruolo costitui sce requisito necessario per fruire solo dei benefici previsti dal l'art. 58 legge 1975 n. 148 (nomina in ruolo a decorrere dall'en trata in vigore di detto testo legislativo; trattenimento in servizio e rinvio del pubblico concorso) e non anche dei distinti benefici elencati nel successivo art. 66 (incarichi; supplenze; nomine in ruolo a decorrere dalla data del loro conferimento).

La diversità sia delle provvidenze introdotte da tali norme, sia dei rispettivi presupposti esclude, poi, la denunciata incongruenza tra la situazione dell'aiuto di ruolo, che per ottenere la nomina a primario, in applicazione del citato art. 58, deve aver esercitato

per almeno dieci mesi le funzioni relative a quest'ultima qualifica in un posto privo di titolare, e la situazione dell'aiuto incaricato, che può essere nominato primario ex art. 66 ove abbia svolto un

servizio primariale, a titolo di supplenza, per solo sei mesi.

La censura dedotta col profilo sub b) del ricorso di primo gra do è, invece, fondata nei sensi di cui appresso.

I posti da utilizzare per la immissione in ruolo dei sanitari in base all'art. 66 legge n. 148 sono tutti quelli che, successivamen te all'applicazione delle norme transitorie contenute nel titolo III della medesima legge, « siano o si rendano comunque disponibili nell'ambito dell'ente » ospedaliero, a prescindere dal fatto che le

rispettive vacanze risalgano o meno ad epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge in parola (20 maggio 1975), purché, in ogni caso, gli stessi non abbiano formato oggetto di richieste di trasferimento ancora pendenti.

Nella specie, il posto di primario della divisione di medicina

generale dell'ospedale maggiore Pizzardi, lasciato vacante il 1°

maggio 1975 dal prof. Dagnini, poteva essere conferito a norma

dell'indicato art. 66 solo se fossero state disattese validamente le istanze di trasferimento del De Carolis.

La illegittimità innanzi riconosciuta della deliberazione consi

liare 18 settembre 1975, n. 1084, con la quale tali domande sono state respinte (v. il precedente n. 2/C) comporta, quindi, in via

derivata, la illegittimità anche della successiva deliberazione 27

novembre 1975, n. 1455 di attribuzione al Rossi di detto prima riato.

Bene ha fatto, perciò, il tribunale regionale a caducare questa ultima, anche se con una motivazione che deve intendersi corret ta alla stregua delle riportate considerazioni.

Concludendo, gli appelli principali vanno accolti limitatamente alla parte della sentenza impugnata recante l'annullamento — quan to alla sola graduatoria dei primari di medicina generale — della

deliberazione consiliare luglio 1975, n. 895.

Resta assorbita ogni altra questione. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO; Sezione V; decisione 31 luglio l'979, n. 550; Pres. Pescatore, Est. Biagini; Comune di Prato (Avv. Morbidelli, Gunnelli) c. Soc. Supermarkets it. e altro (Aw.

Miele, Stendardi). Conferma T.A.R. Toscana 7 giugno 1978, n. 300.

Commercio (disciplina del) — Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita — Ricorso — Tempestività — Fattispecie

(Legge 11 giugno 1971 n. 426, disciplina del commercio, art. 20; d. m. 28 aprile 1976, norme integrative e sostitutive del d. m.

14 gennaio 1972, contenente il regolamento di esecuzione della

legge 11 giugno 1971 n. 426, art. 22). Commercio (disciplina del) — Piano di sviluppo e di adeguamento

della rete di vendita — Ricorso — Ammissibilità — Fattispecie.

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