sezione V; decisione 22 giugno 1989, n. 387; Pres. Gessa, Est. Bozzi; Baravalle (Avv. Crosetti,Romanelli) c. Comune di Orbassano. Annulla Tar Piemonte 21 gennaio 1987, n. 19Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990),pp. 89/90-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23182976 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 22 giugno 1989, n. 387; Pres. Gessa, Est. Bozzi; Baravalle (Aw. Crosetti, Ro
manelli) c. Comune di Orbassano. Annulla Tar Piemonte 21
gennaio 1987, n. 19.
Impiegato degli enti locali — Regolamentazione pattizia — De creti presidenziali approvativi di accordi nazionali — Inquadra mento — Necessità di impugnazione del decreto — Insussisten
za (D.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, norme risultanti dalla disci
plina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale
dipendente degli enti locali). Impiegato degli enti locali — Inquadramento — Posizioni diffe
renziate — Motivazione — Necessità (D.p.r. 25 giugno 1983
n. 347, art. 40).
Impiegato degli enti locali — Inquadramento — Disposizioni di
legge inderogabili — Vice segretario generale del comune —
Parificazione ai funzionari direttivi — Illegittimità (R.d. 3 marzo
1934 n. 383, testo unico della legge comunale e provinciale, art. 228; d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, art. 40).
I decreti presidenziali approvativi di accordi nazionali per il per sonale degli enti locali (nella specie, il d.p.r. 25 giugno 1983
n. 347) possono essere oggetto di impugnativa se ed in quanto
contengano disposizioni di contenuto puntuale e concreto, di
per sé immediatamente lesive della posizione giuridica dei sog
getti interessati, mentre, ove abbiano natura di provvedimenti normativi generali in sede di inquadramento del personale, non
devono essere impugnati unitamente ai singoli provvedimenti
applicativi. (1) In sede di inquadramento secondo le nuove declaratorie di livello
previste dall'art. 40 d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, l'amministra
zione deve, con congrua motivazione, dare opportuna contezza delle ragioni che presiedono alla determinazione assunta, so
prattutto allorché in presenza di posizioni funzionali distinte
non proceda ai doverosi inquadramenti differenziati. (2) I decreti presidenziali approvativi di accordi nazionali per il per
sonale degli enti locali (nella specie, il d.p.r. 25 giugno 1983
n. 347) non possono avere forza abrogativa di disposizioni in
derogabili contenute nella legislazione vigente (nella specie, del
l'art. 228 t.u. 3 marzo 1934 n. 383, in materia di equa propor zione delle retribuzioni) e, pertanto, è illegittimo l'inquadra
ci) In termini, Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 1987, n. 642, Foro it., 1988, III, 276 (in motivazione); sull'impugnabilità degli atti amministrati vi generali, presupposti e a contenuto normativo (ammessa ex se solo
per disposizioni direttamente lesive, ma, di norma, richiesta a pena di
inammissibilità, insieme all'atto applicativo), v. Tar Lazio, sez. Ili, 3 dicembre 1984, n. 666, id., 1985, III, 439, con ampia nota di richiami.
Sull'individuazione dei controinteressati nel giudizio di impugnazione dei decreti presidenziali recettivi di accordi collettivi, v. Tar Lazio, sez.
I, 19 luglio 1986, n. 1023, id., 1987, IH, 471, nonché Tar Lazio 1219/87, citata in prosieguo.
Sull'atto impugnabile nel giudizio amministrativo, v. anche (per ipotesi particolari) Tar Toscana, sez. I, 28 aprile 1989, n. 317, id., 1989, III, 308 (atto confermativo di precedente non impugnato); Tar Laao, sez.
I, 11 dicembre 1987, n. 1960, id., 1988, III, 270 (sugli atti di concorso
pubblico); Tar Valle d'Aosta 26 maggio 1987, n. 71, ibid., 468 (sui rego lamenti edilizi), con nota di L. Verrjenti ed ulteriori riferimenti sull'im
pugnabilità in sede giurisdizionale dei regolamenti della pubblica ammini
strazione; Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 1974, n. 30, id., 1974, III, 301 (sugli atti rifiutati alla registrazione della Corte dei conti).
Per altri riferimenti sui regolamenti e gli atti amministrativi generali, v. i richiami in nota a Corte cost. 19 maggio 1988, n. 569, id., 1989, I, 1673; sulla natura ed interpretazione dei d.p.r. recettivi di accordi col lettivi (nell'ambito generale del pubblico impiego ed in quello della sani
tà), v. Tar Lazio, sez. I, 24 giugno 1987, n. 1219, ed altre, id., 1988, III, 529, con nota di richiami e Pret. Giarre 9 marzo 1989, id., 1989,
I, 1632, nonché Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 1989, n. 452, che precede; in dottrina, v., da ultimo, R. Jannotta, Accordi sindacali e disciplina del pubblico impiego, voce del Digesto pubblico, Torino, 1987, I, 23.
(2) In termini, Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 1987, n. 642, Foro it., 1988, III, 276, con nota di richiami.
Ritengono, invece, che l'attività degli enti locali in materia di inqua dramento ex d.p.r. 347/83 abbia natura vincolata e, quindi, non possa configurarsi un vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento
nei provvedimenti relativi, bensì solo un vizio di violazione della normati
va, Tar Lazio, sez. I, 21 novembre 1987, n. 1790, id., Rep. 1988, voce
Impiegato dello Stato, n. 295; Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 1987, n.
634, id., 1988, III, 277; sez. IV 31 agosto 1989, n. 523, Cons. Stato,
1989, I, 935; sez. V 27 giugno 1989, n. 409, ibid., 701; 30 luglio 1988, n. 496, id., 1988, I, 864.
Il Foro Italiano — 1990.
mento del vice segretario generale di amministrazione comuna
le in piena parificazione (nella specie, ottava qualifica fuziona
le) ai funzionari direttivi dei singoli uffici e servizi o ripartizio ni comunali. (3)
Fatto. — Il sig. Baravalle Giovanni, vice segretario generale del comune di Orbassano, impugnava innanzi al Tar per il Pie
monte la deliberazione consiliare di Orbassano, n. 554 dell'8 no
vembre 1984, con la quale il comune procedeva all'inquadramen to funzionale e retributivo del personale dipendente, dopo l'en
trata in vigore del d.p.r. n. 347 del 25 giugno 1983.
Lamentava il ricorrente che con l'anzidetta deliberazione l'am
ministrazione lo aveva illegittimamente inquadrato nell'ottavo li
vello funzionale con una sostanziale equiparazione di posizioni
giuridiche e retributive al capo di ripartizione, al capo servizio
programmazione, al direttore e collaboratore di farmacia, men
tre, sia per il regolamento organico del personale di quel comune, sia per i principi generali dell'ordinamento comunale e provincia
le, il vice segretario generale è collocato al primo dei parametri economici previsti per i dipendenti comunali ed al primo grado della scala gerarchica comunale, con funzioni di coordinamento
e di impulso generale a tutti i servizi del comune.
Il comune di Orbassano non si costituiva in giudizio. Con sentenza n. 19 del 21 gennaio 1987 il Tar ha dichiarato
inammissibile il ricorso per non avere il Baravalle impugnato l'at
to presupposto a quello impugnato, e cioè il d.p.r. n. 347 del
1983. (Omissis) Diritto. — Il tribunale amministrativo ha dichiarato inammis
sibile il ricorso del Baravalle sulla motivazione che l'interessato
avrebbe dovuto impugnare autonomamente il d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, «il quale prevede espressamente che per gli enti di
(3) Al segretario generale del comune è stata ritenuta competere la pri ma qualifica dirigenziale, mentre al dirigente di ripartizione di ente di
tipo 2 l'ottava qualifica funzionale, da Tar Puglia, sez. II, 29 ottobre
1988, n. 338, Trib. amm. reg., 1989, I, 703 (m); al vice segretario genera le è stata ritenuta legittima l'attribuzione dell'ottava qualifica unitamente
all'ingegnere dirigente ed all'architetto, con inquadramento degli altri fun zionari direttivi (compreso il comandante dei vigili urbani) alla settima
qualifica, da Tar Veneto 22 dicembre 1986, n. 926, Foro it., Rep. 1987, voce Impiegato degli enti locali, n. 90.
Ai dipendenti con la qualifica di «funzionari coordinatori» (nella spe cie, del comune di Roma) è stata riconosciuta spettante l'ottava qualifica funzionale (funzionario) anziché la settima (istruttore direttivo), da Tar
Lazio, sez. I, 22 aprile 1989, n. 684, Trib. amm. reg., 1989, I, 1581
(m); cosi pure ai procuratori legali (nella specie, comune di Milano), da Tar Lombardia, sez. III, 14 febbraio 1989, n. 31, ibid., 1262 (m); al
capitano dei vigili urbani (nella specie, del comune di Pescara), da Tar
Abruzzo, sez. Pescara, 19 gennaio 1989, n. 15, ibid., 1012 (m); al farma cista direttore (nella specie, comune di Genzano), da Tar Lazio, sez. II, 27 dicembre 1988, n. 1742, ibid., 88 (m); al dipendente «responsabile di nucleo operativo», da Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 1988, n. 380, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 78; al direttore di una biblioteca, da Tar Lazio, sez. II, 30 settembre 1986, n. 1958, id., Rep. 1987, voce cit., n. 113.
Secondo Tar Lazio, sez. II, 28 maggio 1987, n. 908, ibid., n. 81, i comuni di seconda classe (ascrivibili fra gli enti di tipo 3) possono istitui re solo due figure apicali, quella del segretario e quella del direttore del l'ufficio tecnico amministrativo. In applicazione del precedente d.p.r. 1°
giugno 1979 n. 191 (art. 26), era stato ritenuto spettare al vice segretario generale (nella specie, del comune di Poggibonsi) il settimo livello, da Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 1984, n. 563, id., Rep. 1984, voce cit., n. 51.
In termini con la decisione in epigrafe, per l'impossibilità di dare appli cazione agli accordi sindacali (nella specie, per i dipendenti ospedalieri) in contrasto con la normativa vigente, Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 1988, n. 317, id., Rep. 1988, voce Sanitario, n. 286; per la necessità del
rispetto del criterio di proporzionalità della retribuzione rispetto ai vari
gradi dell'organico, Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 1986, n. 387, id., Rep. 1986, voce Impiegato degli enti locali, n. 69; sez. IV 25 giugno 1983, n. 468, id., 1984, III, 138, con ampia nota di richiami, cui adde, per ulteriori riferimenti sull'incidenza del principio di uguaglianza del diverso trattamento (anche previdenziale) allegato a presupposti temporali, Corte cost. 5 maggio 1988, n. 504, id., 1989, I, 1046.
* * *
Per finire, una breve chiosa sulla decisione in ordine alle spese del
giudizio: singolare appare la decisione di «non luogo a provvedere» per la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta e soccombente,
quasi che bastasse non costituirsi in giudizio per far ricadere interamente sulla parte vittoriosa l'onere delle spese di lite. [G. Albenzio]
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PARTE TERZA
tipo 3, tra i quali rientra il comune intimato, la qualifica apicale è l'ottava». Prosegue la sentenza appellata affermando che «con il ricorso, invece, è stato impugnato solo l'atto di concreto inqua dramento che, sotto il profilo in esame, si presenta come mera
mente applicativo della normativa introdotta con il d.p.r. 347/83, alla stregua del quale il comune di Orbassano non avrebbe potu to legittimamente inquadrare alcun impiegato in qualifica supe riore all'ottava». Sicché, secondo il Tar, il citato d.p.r. n. 347
costituirebbe atto presupposto di quello di inquadramento del per sonale comunale, con la conseguenza che «rimanendo in piedi l'atto presupposto, l'eventuale eliminazione dell'atto applicativo
impugnato non gioverebbe in alcun modo all'autore del ricorso».
Ritiene in contrario il collegio che il Baravalle non fosse sotto
posto, nella specie, all'onere di impugnare in termini il d.p.r. n. 347 del 1983, più volte richiamato.
Questo, difatti, come si desume chiaramente da tutto il suo
contenuto, riguardava globalmente la normativa da applicare, in
via generale e di principio, al personale dipendente degli enti lo
cali e costituiva quindi un provvedimento di carattere generale, che non contemplava direttamente la posizione giuridica del ri
corrente: rispetto ad esso, perciò, la deliberazione consiliare n.
554 dell'8 novembre 1984 non riveste carattere di atto di mera
esecuzione, bensì di applicazione concreta di un principio di por tata generale, il cui contenuto meramente indicativo per gli enti
locali non assume riflessi cogenti nei riguardi delle potestà di or
ganizzazione che la legge conferisce agli enti locali, e particolar mente agli enti locali territoriali.
Il d.p.r. n. 347 del 1983, dunque, non determina, di per sé, alcuna lesione nei riguardi del Baravalle. Si aggiunga che questi, forte della sua posizione di stato connessa alla qualifica di vice
segretario generale, la cui sovraordinazione rispetto alla posizio ne degli altri dipendenti comunali (compresi quelli appartenenti alle qualifiche direttive) è confermata nello stesso regolamento
organico del personale del comune di Orbassano (art. 7), non
poteva ritenersi immediatamente, e neppure mediatamente, leso
nel suo interesse dal d.p.r. n. 347 del 1983 perché, tenuto conto
del precedente inquadramento e della su richiamata e specifica
disciplina regolamentare concernente le attribuzioni e le funzioni
del vice segretario generale, giustificatamente doveva attendersi
di vedere rispettata la propria aspettativa circa la valutazione del
la sua posizione giuridica e della qualifica rivestita sino al nuovo
inquadramento. Del resto, la giurisprudenza costante, che il collegio condivide,
è nel senso che i decreti presidenziali approvativi di accordi na
zionali per il personale degli enti locali (e tale è, appunto, il d.p.r. n. 347 del 1983) possono essere oggetto di impugnativa se ed in
quanto contengano talune disposizioni di contenuto puntuale e
concreto, che si presentino di per sè immediatamente lesive della
posizione giuridica dei soggetti interessati, mentre, ove abbiano
natura di provvedimenti normativi generali in sede di inquadra mento del personale, non possono essere considerali direttamente e immediatamente lesivi degli interessi dei dipendenti, tali doven
dosi ritenere solamente i provvedimenti di applicazione adottati
nei confronti dei singoli (sez. \ 17 ottobre 1987, n. 642, Foro
it., 1988, III, 276; sez. VI 12 dicembre 1962, n. 863, id., Rep. 1963, voce Impiegato dello Stato, n. 602).
In altri termini, le nuove declaratorie di livello rispetto alle pre cedenti, previste dall'art. 40 d.p.r. n. 347 del 1983, costituiscono il frutto di un potere di apprezzamento discrezionale dell'ammi nistrazione esplicato, attraverso gli inquadramenti, mediante l'ac certamento e la valutazione della posizione funzionale rivestita
per responsabilità e professionalità dal dipendente da inquadrare. Ciò comporta, evidentemente, che l'esercizio di tale discrezionali tà valutativa deve essere non soltanto motivato congniamente ma deve altresì dare opportuna contezza delle ragioni che presiedono alla relativa determinazione, con la conseguenza che, in presenza di posizioni funzionali distinte e diverse, l'amministrazione non
può procedere ad inqudramenti che non siano differenziati do
vendo, in caso contrario, esporre sufficientemente !e ragioni giu ridiche e le considerazioni di fatto che hanno determinato la va lutazione.
Il ricorrente, in definitiva, suoi una concreta lesione di interes
se soltanto con la deliberazione confinare n. 554 dtll'S novembre
1984, che lo riguardava direttamente, quindi, esattamente ha im
pugnato tale provvedimento che, anche nei suoi confronti, faceva
applicazione dei principi generali contenuti nell'art. 40 d.p.r. n.
347 del 1983, principi dei (mali, per quanto si è dianzi detto,
Il Foro Italiano — ! 990.
la deliberazione stessa non può costituire atto di «mera esecuzio
ne» come affermato dal Tar.
Passando all'esame del merito, il collegio ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento.
Al riguardo non par dubbio che la pur ampia discrezionalità
rimessa alle parti contrattuali per l'individuazione e quantifica zione dei livelli retributivi-funzionali di cui al d.p.r. n. 347 del
1983 trova, tuttavia, un limite non derogabile nel rispetto della
legislazione vigente in tutte le ipotesi in cui la contrattazione col
lettiva non possa ritenersi ex se idonea a modificare la preesisten te normativa.
Nella specie, come questo consiglio ha più volte avuto occasio
ne di affermare con un orientamento che il collegio condivide, dove escludersi che i decreti presidenziali approvativi di accordi
nazionali per il personale degli enti locali possano avere forza
abrogativa dell'art. 228 t.u. 3 marzo 1934 n. 383, in materia di
equa proporzione delle retribuzioni (sez. IV 25 giugno 1983, n.
468, id., 1984, III, 138; 20 maggio 1980, n. 585, id., Rep. 1980, voce Impiegato degli enti locali, n. 28; sez. V 30 marzo 1979, n. 161, id., Rep. 1979, voce cit., n. 55).
Ora, l'appellante, con il secondo e il terzo motivo, lamenta
appunto che la deliberazione impugnata ha violato, sotto diversi
profili, la disposizione del citato art. 228, sostenendo l'illegittimi tà della piena parificazione, sotto il profilo funzionale e retributi
vo, del vice segretario generale del comune ai funzionari direttivi
dei singoli uffici e servizi o ripartizioni comunali.
Tanto è sufficiente, ad avviso del collegio, per affermare la
fondatezza delle censure prospettate in quanto esse, tenendo con
to dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questo consiglio e testé richiamati, afferiscono al mancato rispetto della normati
va vigente e riguardano quindi il merito delle scelte valutative
poste a sostegno della deliberazione impugnata. Né potrebbe contestarsi la differenza e la non omogeneità fra
la posizione dell'appellante e quella dei direttori degli uffici e
ripartizioni comunali: invero, anche a prescindere dalla giuris
prudenza di questo consiglio (sez. V 9 giugno 1978, n. 649, id.,
Rep. 1978, voce cit., n. 29; 26 ottobre 1979, n. 638, id., Rep. 1980, voce cit., n. 41; 9 maggio 1980, n. 488, id., 1980, III, 388), in base alla quale, affinché possano considerarsi legittimi gli «ac
corpamenti» in un unico livello retributivo e funzionale, occorre
che i dipendenti degli enti interessati, pur provenendo da diverse
qualifiche, svolgano funzioni sostanzialmente omogenee, deve in
ogni caso ritenersi in proposito assorbente la considerazione in
base alla quale, a legittimare la previsione di un trattamento dif
ferenziato per il vice segretario generale è sufficiente la sussisten za in capo al medesimo delle funzioni direttive di carattere istrut
torio e di sovraintendenza, con emanazione anche di prescrizioni di coordinamento e di impulso a tutti i servizi pubblici comunali
(art. 7 del regolamento organico del personale del comune di Or
bassano, non modificato pur dopo l'emanazione del d.p.r. n. 347
del 1983), oltre che di una specifica ulteriore responsabilità nei
riguardi dell'amministrazione comunale concernente il buon an
damento degli uffici del comune stesso.
Poiché è dunque evidente che non si può parlare di possibile identità (o anche solo di omogeneità) di funzioni quando, come
nel caso in esame, si sia in presenza di un diverso livello di re
sponsabilità affidato ad un solo dipendente, da ciò consegue che
l'appello del Baravalle deve essere accolto per la fondatezza delle
censure dedotte con il secondo e il terzo motivo, restando assor bite quelle prospetate con il quarto.
Pertanto, previo annullamento della sentenza impugnata, va
accolto il ricorso originariamente proposto dal Baravalle medesi
mo contro la deliberazione consiliare di Orbassano, n. 544 dell'8
novembre 1984, con la quale, in sede di inquadramento, gli è stata attribuita l'ottava qualifica funzionale, che va, per conse
guenza, annullata in parte qua.
Quanto alle spese di lite, non v'è luogo a provvedere non es
sendosi il comune di Orbassano costituito neppure in questo gra do di giudizio.
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