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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione V; decisione 26 febbraio 1915; Est. Bonino;...

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Sezione V; decisione 26 febbraio 1915; Est. Bonino; Minarini c. Comune di Loiano Source: Il Foro Italiano, Vol. 40, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1915), pp. 185/186-189/190 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23115563 . Accessed: 28/06/2014 10:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.176 on Sat, 28 Jun 2014 10:18:31 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione V; decisione 26 febbraio 1915; Est. Bonino; Minarini c. Comune di LoianoSource: Il Foro Italiano, Vol. 40, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1915),pp. 185/186-189/190Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23115563 .

Accessed: 28/06/2014 10:18

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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185 GIURISPRUDENZA. AMMINISTRATIVA 186

CONSIGLIO DI STATO. Sessione V ; decisione 12 marzo 1915; Est. Cristofanetti;

Bassi c. Calieri.

Eleilral amministrative — Votazione — Ubo della ca

bina — Inosservansa — Nnlllu (L. Com. e prov., testo unico, 4 febbraio 1915, art. 76).

Kìlemloni amministrative — Verbale — Atto pubblico — Emenda probatoria — Ricorso contro le cic

aloni — Inchiesta per assodare fatti contemplati nel

verbale — InammlsslbilltA (L, cit., art. G3).

Il mandato uso della cabina per l'espressione del voto da

parte della maggioranza degli elettori implica nul

lità della votazione. (1) II verbale delle elezioni fa prova sino a querela di falso;

e pertanto non può in sede di ricorso contro le ele

zioni disporsi un' inchiesta per accertare la verità dei

fatti risultanti dal verbale. (2)

La Sezione, ecc. — Considerato che dei vari motivi

del ricorso giova subito prendere in esame il quinto, che

se fosse fondato darebbe luogo all'annullamento della de

liberazione del Consiglio provinciale in quanto dispose una inchiesta per accertare se la maggior parte degli

elettori della I Sezione di Roberent e della Sezione di

Pra di Montalto omisero di entrare in cabina per pie

gare la scheda.

Con tale motivo il ricorrente dott. Bassi assume che

la non osservanza dell'obbligo di entrare nella cabina

per piegare in quattro le schede non può dar luogo a

nullità e che in ogni modo non poteva dal Consiglio pro

vinciale disporsi l'accertamento di una siffatta inosser

vanza, poiché nei relativi verbali delle Sezioni è espli citamente dichiarato: «Ciascun elettore ammesso a vo

tare si reca al tavolo di cui all'allegato F della legge

politica (cabina) unicamente per piegare in Quattro la

scheda già scritta o stampata, e poi la presenta così piega ta in quattro al presidente, che la depone nell'urna, ecc.».

Considerato che rettamente la Commissione che riferì

al Consiglio provinciale ritenne essenziale l'osservanza

della formalità della cabina, rilevando che essa fa intro

dotta allo scopo di dar mezzo all'elettore di scegliere la

scheda mentre sosta nella cabina, sottraendosi allo sguardo

e alle pressioni altrui ; diretta come è a garantire la li

bertà e la segretezza del voto, l'inosservanza di tale for

malità deve dar luogo a sanzione di annullamento.

Ma non altrettanto bene avvisarono la Commissione

e il Consiglio provinciale nel disporre una inchiesta per accertare l'osservanza o meno della formalità predetta.

Una siffatta indagine era al Consiglio vietata dall'art. 64

della legge comunale e provinciale, giusta il quale arti

colo il verbale delle operazioni elettorali riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico, ciò che im

porta che i fatti dichiarati nei verbali come seguiti alla

presenza del seggio elettorale devono riscuotere quella

fede piena, inerente ai pubblici atti, che non può essere

scossa o distrutta se non in seguito a querela di falso

(1) Questione nuova.

(2) Vedi da ultimo: V Sezione 30 maggio 1908, Foro ìt., 1908,

III, 289, con la nota relativa, nella quale sono riassunti tutti

i precedenti; e inoltre Y Sezione, 21 agosto 1912, id., Rep. 1912, voce Elezioni, n. 112. E per la dottrina: Saredo, Legge comun., 2a ed., vol. V, n.2681; Mazzoccolo, Legge comun., 6» ed.,

pp. 186-187 ; Fagiolaki e Presutti, Commento,'Roma 1914, I, p. 414 e segg.

Ciò vide bene la Commissione quando dichiarò al

Consiglio che in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (avrebbe potuto dire più esattamente ed effica

cemente in base alla legge) si sarebbe dovuto proporre o di respingere senz'altro la protesta, o di concedere un

termine ai ricorrenti per impugnare di falso il verbale. Ma poi si allontanò, dalla giusta mèta per ragioni che

non possono avere giuridicamente alcun peso, quasi che

la irregolarità fosse stata confessata posteriormente da di

chiarazioni di membri del seggio, e che la querela di

falso recherebbe una troppo grave agitazione nel Man

damento.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO, Sezione V; decisione 26 febbraio 1915; Est. Bonino;

Minarini e. Comune di Loiano.

Impiegato comunale — Comptlenn — lileenalanaento — Ritorto alla giurladlzlone amministrativa — Coa

troverala a 1111a stabilita -— Competenza nmmlnll tra

tiva (L, 20 marzo 1865, ali. E, sul cont. amm., art. 2; L. 17 agosto 1907, testo unico sulla Giunta prov.

amm., art. 1 n. 12).

Impiegato comunale — Lleenaiamneto per Une di ferma — Motivazione — Richiamo di mancarne cominelle

e pantaloni dlaelpllnarl riportate — Effetti.

Impiegato comunale — Periodo di prova — Stabilita — Paaaagglo ad nfflelo dlverao — Bffettl.

Nelle controversie concernenti il licenziamento di impiegali comunali la giurisdizione amministrativa può definire anche il punto della stabilità. (1)

Il licenziamento di un impiegato comunale per fine del

periodo di prova non acquista carattere disciplinare

per il solo fatto che il giudizio sfavorevole sulla prova

compiuta sia motivato eoi richiamo delle punizioni

disciplinari riportate e di una mancanza commessa,

per cui non fu inflitta punizione essendo l'impiegato

giunto al termine del periodo di prova.

L'esperimento compiuto in un ufficio comunale (nella spe cie : cursore) e la stabilità ivi eventualmente acqui stata non possono aver effetto nei riguardi di un uf

ficio completamente diverso (nella specie : commesso

di segreteria) a cui la medesima persona sia stata

in seguito adibita.

La Sezione, eoo. (Omissis) — Considerato che la de

cisione della Giunta prov. amm. di Bologna, con la quale

questa declinò la propria competenza a conoscere del ri

corso Minarini, è impugnata dal Minarini stesso in quanto

egli sostiene essere di certa competenza della Giunta la

questione, da lui proposta, di licenziamento disciplinare lar

vato sotto le apparenze di licenziamento per fine di ferma; alla soluzione della quale la condizione di stabilità o non

dell' impiegato era del tutto indifferente. Ed è impugnata eziandio dal Comune in quanto la Giunta ritenne sot

tratta alla cognizione dell'autorità giurisdizionale ammi

nistrativa la questione sulla stabilità nell'impiego, non

ché per quanto la Giunta ha disposto circa la spese di

causa. La competenza a decidere sulla stabilità in que sta sede rimane incontestata fra le parti, le quali per

(1) Vedi da ultimo: V Sezione, 4 dicembre 1914, retro, col.

123, con i richiami in nota.

Il Foro Italiano — Anno XL — Parte. Ili-16.

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PARTE TERZA

mezzo delle rispettive difese e nelle ultime memorie e

nella discussione che ebbe luogo alla pubblica udienza, concordano nel ritenere che i punti di controversia fra

esse, e sottoposti all'esame e alla decisione di questo

Collegio, riguardano:" 1° la natura del licenziamento, se ' si tratti cioè di licenziamento per fine di ferma, come

sostiene il Comune, o di licenziamento in realtà disci

plinare, come lo prospetta il Minarini; 2° la stabilità nell'ultimo posto occupato dal Minarini, da costui af

fermata e dal Comune negata, essendo però dall' una e

dall'altra parte in definitiva ammesso che il Minarini, come salariato, aveva una posizione stabile. Non è esatta

l'affermazione contenuta nella decisione della Giunta, che

la portò senz'altro a dichiararsi incompetente a cono

scere del ricorso Minarini, che cioè prima di discendere

all'esame dei punti in questione tra le parti fosse ne

cessario decidere se il Minarini aveva acquistato di già la stabilità quando gli fu conferito il posto di secondo

commesso di segreteria, e se in questo posto tale sta

bilità egli aveva conservato. Infatti, se il provvedimento avesse avuto effettivamente carattere disciplinare come

lamentava il ricorrente, essendo fuori questione la man

canza della contestazione degli addebiti, si manifestava

apertamente illegale, essendo tale contestazione richiesta

a legittimare il provvedimento disciplinare anche se

questo concerne impiegati non stabili. La conseguenza che sarebbe da ciò derivata era l'accoglimento del ri

corso Minarini, senza rinvio ad una decisione sulla sta

bilità, che non aveva nella suddetta ipotesi influenza

sulla decisione da emettere in quello stato di causa dalla

Giunta. Questa influenza l'avrebbe esercitata nel caso

in cui la Giunta avesse accolto la tesi del Comune, trat

tarsi cioè di vero e proprio licenziamento per fine di

prova. Ma pure in questo caso era applicabile al ricorso

del Minarini l'art. I n. 12 t. u. L. 17 agosto 1907, pel

quale la Giunta prov. amm. è investita di giurisdizione amministrativa per decidere sui ricorsi degl' impiegati comunali contro le deliberazioni che li abbiano, in qual siasi forma, licenziati. La stabilità è una tra le condi

zioni di loro nomina che la giurisdizione amministra

tiva come tale deve tener presente, e all'occorrenza de

finire per addivenire al giudizio, attribuitole dalla legge, di legittimità e di merito sul licenziamento, dal quale

giudizio la condizione della stabilità è per natura sua

inseparabile. La decisione della Giunta è quindi contra

ria alla legge e però da annullare.

Vuoisi pertanto istituire quell'esame che dalla Giunta

doveva farsi sulle due questioni cui tutta la controversia si

riduce.

Intorno alla natura del licenziamento devesi in primo

luogo considerare ciò che il Consiglio comunale avrebbe

dovuto fare per attenersi alla legge, per quel che riflette un

licenziamento per fine di prova. Il provvedimento che il

Comune prende al termine del periodo di prova, sia il detto

provvedimento di conferma dell'impiegato nell'ufficio, o

di non conferma, logicamente e giuridicamente involge un giudizio sull'esperimento dell'impiegato in tutto quello che era suo dovere di osservare in ordine alla sua con

dotta personale e per l'adempimento delle incombenze

d'ufficio affidategli. Questo giudizio generale sul conte

gno dell'impiegato in tutto ciò che ha attinenza all'uffi

cio disimpegnato è di diritto nelle amministrazioni pub

bliche, derivante dalla stessa istituzione del periodo di

prova, e l'obbligo di motivare il provvedimento di li

cenziamento importa che il giudizio sia almeno in parte

espresso. Onde non fa rivestire al licenziamento il ca

rattere di provvedimento disciplinare qualsiasi appunto che non costituisca accusa specifica o formale addebito

di fatti determinati, che sul servizio dell'impiegato du

rante l'esperimento siagli fatto, in ordine al modo oon

cui egli ha adempiuto ai suoi doveri, fra i quali solivi

precisamente quelli che riguardano la disciplina, la di

ligenza e la obbedienza agli ordini dei superiori. Sotto

questi tre rapporti, il Comune di Loiano non si è tro

vato soddisfatto dell'opera del commesso di segreteria

Minarini, e in conferma del giudizio sono richiamate

le punizioni disciplinari da lui subite, consistenti in nu

merose censure verbali e in altra non lieve punizione, non meglio specificata. Questo richiamo manifestamente

accenna a provvedimenti disciplinari esauriti, dei quali, come è ragionevole, si tiene conto in fine dell'esperi mento per giudicare del modo come l'impiegato si è

comportato. Riandando le mancanze commesse, insieme

alle punizioni per le medesime subite, il Comune non

ha elevato nessun nuovo addebito a carico del Minarini,

pel quale si richiedesse una contestazione, ma soltanto

si è reso ragione del servizio da lui prestato. Un solo

fatto nella deliberazione di licenziamento è accennato,

quello del rifiuto di copiare le liste elettorali, dal Mi

narini non smentito, pel quale non si è proceduto di

sciplinarmente, in quanto che il Comune ritenne non

necessaria la punizione, trovandosi il Minarini al ter

mine del suo periodo di prova. Questo fatto però non è

influente sulla deliberazione di licenziamento fondata sul

complesso del servizio del Minarini per l'intero period® di esperimento, nè d'altra parte è di tale entità da ri

chiedere che o lo si tacesse affatto o lo si accertasse col

contraddittorio.

Devesi.pertanto ritenere che i motivi dal Comune ad

dotti nella sua deliberazione 8 febbraio 1914 giustifi chino un licenziamento per fine di prova, senza andare

oltre e dare al licenziamento carattere di provvedimento

disciplinare. In relazione all'esperimento nell'ufficio, se

guito da conferma nel medesimo, è la stabilità che vi

si raggiunge. Perciò è necessario che la stabilità si ri

porti all'ufficio nel quale l'impiegato è stato sperimen

tato, o quanto meno ad uno che vi corrisponda. Se l'im

piegato viene nominato ad un nuovo ufficio di un ordine,

del tutto diverso dal primo, tanto da richiedere altri e

maggiori requisiti e attitudini, l'esperimento fatto nell'an

tico ufficio non può valere pel nuovo, la stabilità nel me

desimo mancando del necessario suo presupposto che lo

esperimento non può seguire l'impiegato, e però non oc

corre presumere rinunzia alla medesima da parte sua.

Il Minarini vorrebbe far credere che egli come cur

sore comunale poteva già considerarsi quale un impie

gato per le attribuzioni che giusta il regolamento del Ce

mune gli spettavano. Ma devesi per contro ritenere che

fra l'impiego di cursore e quello di commesso di segre

teria corre ua sostanziale divario, attestato da quelle

stesse funzioni che la difesa del ricorrente ha messo in

vista. Iufatti le funzioni di magazziniere municipale non

eccedono quelle di un semplice custode o consegnatario,

e le altre di assumere informazioni e riferire all'ufficio,

verificare denuncio, accertare contravvenzioni ai regola

menti e simili incombenze menzionate nel regolamento

municipale, sono proprie degli agenti comunali, non de

gli impiegati di segreteria.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Deduce la difesa del Minarini che a lui non è ap

plicabile la disposizione dell'art. 7 del regolamento rela

tiva all'esperimento biennale, perchè questo riguarda le nomine che si fanno in base a concorso, e invece

a lui il posto fu conferito dal Consiglio comunale me diante promozione, come la deliberazione si esprime. Ora la modalità di tale conferimento non influisce sulla

questione, in quanto che, se nel caso si è derogato al

concorso, è stato perchè si trattava di prima attua

zione della tabella organica e di dare un collocamento

al Minarini nell'unico posto vacante, essendosi soppresso

quello fino allora da lui tenuto.

Nè vale insistere sulla parola promozione usata nella

deliberazione del Consiglio comunale, giacché non può sparire per una semplice inesattezza di parola la sostan

ziale differenza rilevata fra i due uffici; onde il passag

gio dall'uno all'altro non può avere effetto che per un

atto che costituisca una vera e propria nomina.

Ciò posto, la deroga al concorso non autorizza la de

roga alla disposizione sull'esperimento biennale prescritto dal regolamento organico 10 luglio 1911, in vigore all'atto

della nomina del Minarini a commesso. Devesi quindi con

cludere che il Minarini è stato regolarmente licenzia to

per fine di prova dall'ufficio di commesso di segreteria. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO. Sezione IV ; decisione 29 gennaio 1915 ; Pres. Perla, Est. Gi

kiodi; La Loggia o. Ministero della pubblica istruzione.

Istrmlono pubblica — (Jnl?«rRUà — Liberi docenti —

Mancato «lorelilo — Deeadema — Precedente pro

nanila In senso contrarlo — Irrilevanza — Legit

timo Impedimento — Esercizio di officio o profes

sione in altra sede — Insnfflciensa — Attività scien

tifica del libero docente — #a«ol(à di non dichiarare

i» deeadensa (L. 9 agosto 1910, testo unico sull' istru

zione superiore, art. 66 ; Regol. gener. universitario

9 agosto 1910, art. 77).

Il rettore dell' Università su parere del Consiglio accademi

co può dichiarare decaduto un libero docente per man

cato esercizio, anche se alcuni anni prima il Consiglio di

facoltà (allora competente) abbia riconosciuto legittimo V impedimento ad esercitare la libera docenza. (1)

Non è impedimento legittimo che possa salvare dalla de

cadenza l'esercizio di ufficio o professione (nella specie :

insegnamento come professore ordinario in una scuola

media), che, obbligando il libero docente a risiedere

altrove, gli vieti di tenere il corso universitario. (2) L'autorità accademica e quella centrale possono sempre

però astenersi dal pronunciare la decadenza, qualora il libero docente abbia continuato a dar prova di inin

terrotta attività scientifica. (3)

La Sezione, ecc. (Omissis) — Attesoché è priva di

fondamento la deduzione, con cui il ricorrente assume

che il Consiglio accademico non potesse più deliberare, come fece in seduta del 14 dicembre 1911, la sua deca

denza dall'abilitazione alla libera docenza per mancato

(1-2-3) Non ci risultano precedenti in giurispudenza. L'in

terpretazione ora accolta era stata già indicata in un parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, riportato nella circolare ministeriale n. 8L del 18 dicembre 1912 (Baiteli. ufficiate del Ministero della pulibl. istruz., 1912 n. 61).

esercizio durante un quinquennio, dopo che già il Con

siglio stesso aveva respinto in una sua precedente deli

berazione una consimile proposta, riconoscendo in adu

nanza del 5 novembre 1909 che l'ufficio di professore ordinario di diritto tenuto dal La Loggia presso il R. Isti

tuto tecnico di Girgenti costituiva per lui un legittimo

impedimento allo esercizio della privata docenza nella

R. Università di Palermo. A prescindere che negli atti

e provvedimenti amministrativi non trova di regola ap

plicazione il principio del non bis in idem., nè quello della

cosa giudicata, che sono propri della sola funzione giudi

ziaria, basta osservare che nella specie il voto reso nel 1909

in favore del mantenimento del prof. La Loggia nell'albo

dei liberi doce iti dell'Ateneo palermitano fu emesso dal

Consiglio della Facoltà di giurisprudenza, allora compe tente a dar parere sul proposito, a senso dell'art. 1S8

del regolamento generale universitario 21 agosto 1905, n. 638 ; mentre la nuova deliberazione del 1911 fu presa, non già dal Consiglio di Facoltà, ma dal Consiglio ac

cademico dell'Università, chiamato a pronunziarsi secondo

la nuova disposizione contenuta nell'art. 77 del regola mento generale universitario approvato con R. D. 9 ago sto 19i0, n. 796.

Attesoché neppure merita accoglimento la tesi soste

nuta dal ricorrente circa la sussistenza, nel suo caso, del

legittimo impedimento all'esercizio della libera docenzai

a senso dell'art. 104 della legge organica sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859, n. 3725, divenuto ora l'art.

66 del t: u. di legge sull'istruzione superiore, appro vato con R. D. 9 agosto 1910, n. 795. E invero, se in

tento avuto in mira dal legislatore nel sancire tale di

sposizione fu quello di assicurare che la libera docenza

universitaria non divenisse col tempo un titolo mera

mente nominale e onorifico, ma conservasse sempre la

sua sostanziale essenza di contributo e di stimolo alla

efficienza dell'insegnamento ufficiale nelle Università, fa

d'uopo riconoscere che, come legittimo impedimento nei

sensi e per gli effetti della norma di legge di cui si

tratta, non possa normalmente considerarsi se non quel

l'impedimento che sia l'effetto di una causa fortuita o

di forza maggiore, estraneo, cioè, alla volontà del libero

docente. Tale non può dirsi la condizione di chi, come

il ricorrente, assuma ed eserciti volontariamente un uf

ficio o una professione qualsiasi, che, obbligandolo ad

una lontana residenza, gli tolga la materiale possibilità di esercitare il privato insegnamento pel quale ottenne

l'abilitazione, salva rimanendo però alla competente auto

rità accademica e centrale la facoltà di non pronunziare la decadenza qualora risulti che il libero docente, pur non avendo esercitato l'insegnamento, abbia continuato

a coltivare gli studi superiori, dando prova con prege voli pubblicazioni, o altrimenti, della sua ininterrotta at

tività scientifica.

■HS Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso.

CORTE DEI CONTI. Sezione III; decisione 26 gennaio 1915; Est. Mazzoc

colo ; Barardengo c. Comune di Mnjola.

Coniane — R«spon»ablllU degli animiti latratori — Giu

dizio sul conto del tesoriere — Glaitlo*(o Implicito

•alla re«poni«blll(A degli amministratori — Inam

misMbiiitA (L. corn, e prov., testo unico, 21 maggio

1908, art. 299).

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