Sezione V; decisione 30 giugno 1939; Pres. ed est. Savini Nicci ff., Pezzangora (Avv. Cattaneo) c.Cassa Marittima adriatica per l'assicurazione contro gl'infortuni e le malattie (Avv. Lucifero) eBoico (Avv. Uckmar)Source: Il Foro Italiano, Vol. 65, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1940),pp. 37/38-39/40Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23136845 .
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37 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 38
in armonia con il complesso della legislazione riguar dante l'ammissione ai pubblici impieghi. Invero, a pre scindere dal fatto che la dicitura, ordinariamente adot
tata, di concorsi per titoli ed esami sta verosimilmente
ad indicare un determinato ordine logico e procedurale, conviene tener presente che il criterio suesposto risponde anche ad una delle esigenze fondamentali e necessarie atte
a garentire la obiettività di un, concorso e, quindi, la le
gittimità di esso. Il far seguire, come ha fatto l'Ente
ospitaliero di Aquila, allo espletamento delle prove di
esame la valutazione dei titoli rende, infatti, assai arduo,
per non dire impossibile, agli organi di controllo lo sta
bilire se e fino a qual punto la cognizione dei voti ot
tenuti dai candidati nelle prove pratiche e la delibazione
sul valore dei documenti abbia potuto influire sulla de
terminazione ex postea dei criteri di valutazione dei titoli
stessi e in maniera tale da escludere ogni possibilità di
lesione di interessi.
Ritenuto, peraltro, che le operazioni di concorso in
questione debbono, per queste ragioni, ritenersi viziate
da illegittimità e, perciò, annullabili, secondo la richiesta
contenuta nel primo motivo del ricorso.
Che l'accoglimento di tale motivo dispensa dall'esame
dei successivi, mentre sussistono motivi di equità che
consigliano di compensare le spese del presente giudizio. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO,
Sezione V ; decisione 30 giugno 1939 ; Pres. ed est. Sa
vini Nicci ff., Pezzangora (Avv. Cattaneo) c. Cassa
Marittima adriatica per l'assicurazione contro gl'in fortuni e le malattie (Avv. Lucifero) e Boico (Avv.
Uckmar).
Previdenza sociale — Casse mutue per l'assicurazione, dei
marittimi — Carattere di enti pubblici (R. A. 1. 23
marzo 1933, n. 264 per l'unificazione degli istituti
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
degli operai sul lavoro, art. 4 ; r. d. 1. 17 agosto 1935, n. 1765 sull'assicurazione obbligatoria art. 48).
Impiegato pubblico — Impiegato di ente pubblico —
Caratteri.
Impiegato pubblico — Impiegato di ente pubblico — Legge
sull'impiego privato — Applicabilità — Volontaria
applicazione di un istituto di diritto pubblico —- De
roga a tale applicazione — Illegittimità (r. d. 1. 13 no
vembre 1927, n. 1825, sull'impiego privato, art. 2).
Le Gasse mutue per l'assicurazione dei marittimi contro
gl'infortuni sono enti pubblici. (1)' È impiegato il dipendente legato da obbligo di orari di servizio
anche se esiguo e retribuito con un congruo corrispettivo
fisso mensile. (2)
(1) Non ci risultano precisi precedenti editi. Vedi in argo mento la nota di C. M. Jaccarino alla stessa decisione in Biv. del dir. della navig., 1939, II, 347.
(2) Vedi in proposito da ultimo : IV Sezione, 26 agosto 1936, Foro it., 1937, III, 73, che ammise la coesistenza del rap porto d'impiego e dell'esercizio della libera professione, ove vi sia la nomina a tempo determinato, la continuità del servizio, la
subordinazione gerarchica, la retribuzione soggetta alle variazioni
degli stipendi impiegatizi, e, compatibilmente con la speciale na tura delle funzioni, un orario di ufficio ; e, in senso conforme :
IV Sezione 26 agosto 1936, Foro it., 1936, III, 217. Vedi pure V Sezione, 20 gennaio 1937, Foro it., 1937, III, 186, che rico nobbe il carattere di pubblico impiegato all'assistente ai lavori di un ente pubblico, nominato per necessità riconosciute di assi stenza continuativa e tecnica con rapporto di dipendenza dai funzionali addetti, pur non essendovi un regolamento organico che prevedesse l'ufficio e pur non attuandosi la retribuzione me diante corresponsione di stipendio ; nonché V Sezione 30 dicem bre 1935, Foro it., 1936, III, 52 che ritenne che l'incarico dato
da un ente pubblico ad un professionista possa assumere il ca
Al rapporto d'impiego di dipendenti di enti pubblici che non sia regolato da norme organiche è applicabile la
legge sull'impiego privato ; ma, qualora l'ente intenda avvalersi di un istituto proprio della disciplina del rap porto di pubblico impiego {nella specie : pubblico con
corso), deve applicare tutti i principi fondamentali ad esso relativi. (3)
La Sezione ecc. (Omissis) — Considerato che è innanzi
tutto da esaminare la questione pregiudiziale della com
rattere di rapporto di pubblico impiego, quando, oltre la lunga durata, si riscontrino in esso le sue caratteristiche essenziali, quali la continuità della prestazione, la dipendenza gerarchica e la retribuzione avente carattere di stipendio.
È degna di nota in materia la decisione della V Sezione, 27 gennaio 1937, Foro it., 1937, III, 182 che affermò che la
regolarità della nomina non sia un requisito essenziale per la esistenza del rapporto di impiego, il quale sussiste anche in sua mancanza, quando in linea di fatto si verificano tutte le altre condizioni che sogliono accompagnare un siffatto rapporto. Su di che cfr. v. in dottrina le osservazioni di L. Raggi, Gli
impiegati di fatto, in Foro it., 1937, III, 189. Vedi inoltre : V Sezione, 29 dicembre 1936, Foro it., 1937,
III, 188, che ritenne che non potesse negarsi la guarentigia giu risdizionale del rapporto di pubblico impiego, se indipendente mente da una manifestazione di volontà più o meno regolare e formale si riscontrino nel rapporto gli elementi obiettivi di una attività e di una subordinazione impiegatizia ; V Sezione, 12
aprile 1935, Foro it., 1935, III, 234. che ritenne che ai fini della
competenza degli organi della giustizia amministrativa gli estre mi che integrano il lapporto di pubblico impiego potessero es sere considerati con una certa larghezza, bastando che solo di fatto il singolo avesse avuto mansioni di impiegato pubblico e come tale fosse stato considerato ; principio questo affermato anche precedentemente dalla stessa Sezione con altra sua deci
sione, 11 maggio 1934, in Foro it., 1934, III, 347. Ed in genere per lo Stato della giurisprudenza in tali questioni v. VOsservazione di U. F. in Foro it., 1939, III, 253.
(3) Nell'ampia giurisprudenza cui, in pàrticolar modo in
questi ultimi tempi, hanno dato luogo i casi in cui ad un rap porto di impiego pubblico fossero applicabili le norme sull'impie go privato, e che ha rilevato come tale applicazione dovesse es sere adeguata al carattere pubblico dell'ente, si può segnalare da ultimo la decisione della IV Sezione, 31 maggio 1938, Foro it., 1938, III, 303, che, confermando l'obbligo di attenersi alle for malità del pubblico impiego nel caso di licenziamento disciplinare, affermò in via generale il principio che quando ad un rapporto di pubblico impiego si applicano le norme sull'impiego privato esse risultano tuttavia modificate e integrate in ragione del ca rattere pubblico del rapporto che esse vengono a regolare. V. an che : V Sezione, 18 aprile 1939, in Foro amm., 1939, I, 185, che ritenne che la risoluzione in tronco per gravi mancanze di un rapporto di pubblico impiego, rivestendo carattere disci
plinare, debba essere preceduta dalla contestazione degli ad debiti ; V Sezione, 17 gennaio 1939, in Foro it., 1939, III, 292, che escluse qualsiasi obbligo di motivare un licenziamento che non fosse disciplinare. In senso conforme IV Sezione, 1 giu gno 1938, in Foro it., Rep. 1938, voce Imp. pubbl., n. 123 ; Id., 1 febbraio 1938, ibidem, n. 174 ; Id., 21 ottobre 1938, ibidem, n. 177 ; V Sezione, 27 aprile 1938, Foro it., 1938, III, 153 e nota ivi. Interessante è pure : IV Sezione, 8 marzo 1938, in Foro it., Rep. 1938, voce Impiegato pubbl., 176, che mentre riconosce la insindacabilità di un licenziamento in tronco ove ven
gano corrisposte le indennità di legge, ammette il sindacato di
legittimità se la causa sia palesemente indicata nell'atto e con sista nella menzione di una mancanza grave recante disdoro e discredito all'impiegato.
Ampia è anche la dottrina in argomento. V. al riguardo :
Bongiovannini, Applicabilità delle norme sull'impiego privato ai
dipendenti degli enti pubblici in Riv. lav., 1938, 546 ; Cammeo, Gli impiegati degli enti pubblici, e la legge sull'impiego privato, in Giur. it., 1927, III, 1 ; Corso, Le norme giuridiche sull'impiego privato e gli impiegati degli enti pubblici, negli Scritti in onore di Santi Romano ;* La Torre, Impiegati pubblici retti dalle norme
sull'impiego privato, in Riv. imp. priv. e lav. comm., 1936, 359 ; Malinverno, Sulla facoltà di licenziamento di impiegati di enti
pubblici regolati dalle norme della legge sull'impiego privato, in Foro amm., 1935, I, 243 ; Id., Interferenze fra dispensa dal ser vizio e provvedimenti disciplinari di revoca, con speciale riguardo agli impiegati pubblici sottoposti alla legge sull'impiego privato, in Riv. del pubblico impiego, 1939, 6 ; Vitta, La legge sull'impiego privato in rapporto ai pubblici impiegati, in Riv. amm., 1937, 3.
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39 PARTE TERZA • 40
petenza in relazione al carattere dell'Ente. Che si tratti di ente pubblico non v'ha dubbio. I sindacati obbliga torii per l'assicurazione dei marittimi, costituiti a norma del testo unico 31 gennaio 1901, n. 51, assunsero la forma di casse mutue per effetto dell'art. 4 regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, e in conformità degli art. 48 e
seguenti del regolamento delegato 17 agosto 1935 n. 1765. Si tratta di enti che rientrano nel quadro di funzioni di alto e delicato interesse pubblico, e lo Stato gelosamente ne vigila l'attività.
Dato il carattere pubblico dell'ente, pubblico è il rap porto che lega gli impiegati alla Amministrazione. Si
potrebbe dubitare che nella specie si trattasse di vero
rapporto di impiego, stante il vincolo di servizio per due
sole ore giornaliere. Ma la limitatezza dell'obbligo, spie
gabile per le attribuzioni che l'ente deve disimpegnare, non impedisce che si possa ravvisare un legame impie
gatizio, ove si badi che era assegnato un congruo sti
pendio fìsso mensile. Il Collegio tiene per accertato che l'ente non aveva
norme organiche. È da desumerne che la regola del rap
porto viene data dalla legge 13 novembre 1924, n. 1825. Si ammette altresì che l'ente avrebbe potuto assumere
i medici internisti mediante chiamata diretta. Ma, quando un ente pubblico autolimita questa sua facoltà e adotta un metodo di garanzia, impegnando sul rispetto di esso la pubblica fede mediante regolare avviso di concorso inserito in fogli ufficiali di pubblicità, l'ente non può, senza cadere in eccesso di potere, fare mal governo del
metodo stesso, violando le norme che ne costituiscono
imprescindibilmente la sostanza, e ciò in nome della po tenziale sua discrezionalità, che non si può revocare ad libitum per esercitare quella libertà di scelta cui l'ente
stesso aveva di fatto rinunciato. Con l'adozione del me todo del concorso, l'Amministrazione seriamente assumeva
l'obbligo di seguirne i principii fondamentali.
Dopo che la Commissione, la quale, essendo chiamata a valutare il merito tecnico-professionale dei concorrenti, si deve chiamare in caso giudicatrice, e non consultiva, ebbe formata la graduatoria, mettendo al primo posto il dott. Peri, al secondo il dott. Pezzangora, al terzo il dott.
Boico, l'Amministrazione aveva questi principii da se
guire : a) attenersi all'ordine della graduatoria «tessa, non
escludendo alcuno, salvo ragioni speciali di incompatibi lità, che, nel caso, non ricorsero ; 6) applicare i criteri
preferenziali secondo le norme tradizionali, ossia conferire
senz'altro la nomina a mutilati ed invalidi classificati
idonei, se vi fossere stati, e applicare le altre ragioni di
preferenza sulla base (si noti bene) della parità di me rito. Invece, l'Amministrazione conferì rettamente il primo posto al Peri, ma illegittimamente lasciò da parte il se
condo graduato, per conferire il secondo posto al terzo.
Le condizioni demografiche, come anche le beneme
renze militari o di partito, dovevano giuocare a parità, di merito, che nel caso non sussisteva. In quanto poi allo stato di famiglia, era di fatto celibe tanto il dott.
Pezzangora quanto il dott. Boico. Se l'Amministrazione, conformemente ai dettati proclamati dal Governo fascista
per l'incremento demografico, avesse inteso di dare pre ferenza assoluta ai coniugati sui celibi, avrebbe dovuto
inserire la relativa clausola nel bando, anche sotto la
forma che la nomina data a concorrente eventualmente
celibe avrebbe dovuto intendersi condizionata all'obbligo di celebrare matrimonio entro un congruo termine. Così si fece, senza che il bando lo prescrivesse, per dare il
secondo pósto al dott. Boico ; altrettanto avrebbe dovuto
farsi per il dott. Pezzangora, con il beneficio di salvare
così la giustizia della graduatoria. Per questi motivi, ecc.
Rivista di Giurisprudenza Amministrativa
Impiegato comunale — Servizio anteriore all'assunzione in ruolo — Riconoscimento agli efletti della pensione _ Parificazione al servizio di ruolo ad altri effetti —■
Inammissibilità (Legge com. e prov., testo unico 3 marzo 1934 n. 383, art. 245).
La facoltà riconosciuta agli impiegati comunali e pro vinciale iscritti ai monti pensione degli enti locali di chie dere agli efletti del trattamento di quiescenza il ricono scimento dei servizi continuativi prestati prima della no mina in via stabile, non implica che da tale riconosci mento discenda la parificazione del servizio prestato come
provvisorio o avventizio al servizio di ruolo ad altri ef fetti. (1) ■
Consiglio di Sialo ; Sezione Y ; decisione 14 luglio 1939 ; Pres. Fagiolari, Est. Gallo ; Corso (Avv. Dotto, Antonino) c. Comune di Palermo (Avv. Di Salvo, Orlandi).
Impiegato comuuale — Interruzione del rapporto senza
colpa — Diritto a trattamento di quiescenza — Ap
plicabilità della dichiarazione XVII della Carta del la
voro — Limiti.
La dichiarazione XVII della Carta del lavoro è appli cabile anche alla risoluzione del rapporto d'impiego pub blico, senza colpa del lavoratore; ma solo se le norme che
disciplinano il rapporto non regolino affatto il trattamento
di quiescenza dell'impiegato (2).
Consiglio di Stalo ; Sezione V; decisione 24 febbraio 1939 ; Pres. Fagiolari P., Est. Gallo; Di Guglielmo (Avv. Lu
ciani) e. Comune di Foggia (Avv. Trevisani, Messina).
(1) Per effetto delle vicende organiche del Comune di Palermo, gli insegnanti che si fossero trovati in servizio anteriormente ad una certa data, conservarono il diritto ad un trattamento di
quiescenza a carico dell'ente, evidentemente più favorevole di
quello contemplato in norme organiche successive, applicabile al
personale assunto in servizio dopo la loro entrata in vigore. Di
qui l'interesse del ricorrente a sostenere che dovesse parificarsi a servizio di ruolo quello da lui prestato anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme, con carattere provvisorio, ma di cui aveva ottenuto il riconoscimento ai fini della pensione, a norma dell'art. 245 legge com. e prov. La Sezione non ha accolto questa tesi osservando al riguardo :
« Obbietta, però, giustamente il Comune resistente che il ri conoscimento del periodo di servizio eventualmente prestato in
qualità di avventizio o provvisorio, in conformità di quanto te stualmente dispone il secondo comma dell'art. 245 del testo unico della legge comunale e provinciale, viene in considerazione ai soli effetti della liquidazione della pensione, ma non vale ad attribuire ad un impiegato la qualifica di effettivo per il periodo in cui non
prestò servizio di ruolo. In tali sensi, del resto, chiaramente si
esprime la predetta deliberazione del 1925 più volte invocata dalla r icorrente, là dove dispone di « accordare, come per legge, il ri ci conoscimento del servizio prestato nella qualità di tirocinante « nella Scuola G. Turrisi Colonna, ai fini della liquidazione della » pensione, alla signora Concetta Corso, da computarsi per anni « uno e mesi sei. (Omissis) »
(2) In senso conforme vedi: V Sezione, 15 marzo 1938, Co
mune di Catania, Foro amm., 1938, I, 2, 197: nonché Id., 13 ot tobre 1937, Foro it., 1938, II, 61 e nota ivi, in cui neppure la
impossibilità di fatto di ottenere un trattamento di quiescenza (per omessa iscrizione alla Cassa) fu ritenuto elemento sufficiente
per determinare l'applicabilità della Carta del lavoro, ostandovi la possibilità giuridica di ottenerlo in base alla norma regola mentare che prevedeva l'iscrizione alla Cassa di previdenza.
Per altri possibili effetti della mancanza di norme organiche cfr. V Sezione, 30 giugno 1939, retro, col 37.
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