+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione V; decisione 7 aprile 1992, n. 297; Pres....

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione V; decisione 7 aprile 1992, n. 297; Pres....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: phunghuong
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sezione V; decisione 7 aprile 1992, n. 297; Pres. Catallozzi, Est. Frattini; Comune di Bari (Avv. De Robertis, Ciocola, Vaiano) c. Bax e altri (Avv. Prosperetti, Basso). Annulla Tar Puglia, sede di Bari, sez. II, 2 febbraio 1991, n. 24 Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992), pp. 469/470-471/472 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187500 . Accessed: 28/06/2014 18:14 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 18:14:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione V; decisione 7 aprile 1992, n. 297; Pres. Catallozzi, Est. Frattini; Comune di Bari (Avv. De Robertis, Ciocola, Vaiano) c. Bax

sezione V; decisione 7 aprile 1992, n. 297; Pres. Catallozzi, Est. Frattini; Comune di Bari (Avv.De Robertis, Ciocola, Vaiano) c. Bax e altri (Avv. Prosperetti, Basso). Annulla Tar Puglia, sededi Bari, sez. II, 2 febbraio 1991, n. 24Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992),pp. 469/470-471/472Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187500 .

Accessed: 28/06/2014 18:14

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 18:14:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione V; decisione 7 aprile 1992, n. 297; Pres. Catallozzi, Est. Frattini; Comune di Bari (Avv. De Robertis, Ciocola, Vaiano) c. Bax

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 7 aprile 1992, n. 297; Pres. Catallozzi, Est. Frattini; Comune di Bari (aw.

De Robertis, Ciocola, Vaiano) c. Bax e altri (Avv. Prospe

retti, Basso). Annulla Tar Puglia, sede di Bari, sez. II, 2

febbraio 1991, n. 24.

Giustizia amministrativa — Ricorso per l'esecuzione — Attri

buzione di beneficio diverso — Appello — Ammissibilità (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministra tivi regionali, art. 37).

Giustizia amministrativa — Giudizio di ottemperanza — Criteri di esecuzione del giudicato dettati dal Tar — Verifica da par te del giudice d'appello — Ammissibilità (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 37).

Giustizia amministrativa — Impiegato degli enti locali — Giu dicato di inquadramento di vice direttori di ripartizione nella

seconda qualifica dirigenziale — Ottemperanza — Criteri —

Fattispecie (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 37; d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, norme risultanti dalla disciplina prevista

dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente

dagli enti locali, art. 40).

La statuizione del giudice dell'ottemperanza che attribuisca ai

ricorrenti un beneficio diverso, ed eventualmente maggiore,

di quello riconosciuto dal giudicato, è estranea all'ambito pro

prio del giudizio di ottemperanza e come tale non si sottrae

al principio generale dell'appellabilità. (1) L'adozione da parte del commissario ad acta, nominato dal Tar

in sede di ottemperanza, delle delibere attuative del giudica

to, non preclude al giudice d'appello la verifica della corret

tezza dei criteri generali che il primo giudice ha dettato per

l'esecuzione del giudicato. (2) La legittima esecuzione della sentenza passata in giudicato che

abbia riconosciuto fondata la pretesa di taluni dipendenti del

comune di Bari, in servizio quali vice capi ripartizione, ad essere inquadrati nella seconda anziché nella prima qualifica

dirigenziale ex d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, deve limitarsi al reinquadramento ad personam nel secondo livello dirigen

ziale in soprannumero nel profilo professionale da ciascuno

posseduto (nella specie, il Consiglio di Stato ha annullato la

sentenza del Tar che in sede di ottemperanza al proprio pre

cedente giudicato aveva demandato al commissario ad acta

il compito di procedere al reinquadramento dei detti dipen

denti nei posti vacanti di seconda qualifica dirigenziale e, per

la parte non capiente, alla trasformazione di altrettanti posti

di prima qualifica dirigenziale in posti di seconda qualifica, con obbligo di futuro riassorbimento). (3)

(1-3) Il contesto entro cui inscrivere i principi enunciati dal Consiglio

di Stato ha come referente l'applicazione del d.p.r. 25 giugno 1983 n.

347 nel comune di Bari, ente di tipo uno ai sensi dell'art. 2 dello stesso

d.p.r. La lunga vicenda giudiziaria sfociata (verosimilmente senza con

cludersi) nella sentenza in epigrafe ha come antecedente logico la pro

nuncia di Tar Puglia 15 ottobre 1986, n. 705 (Foro it., Rep. 1987,

voce Impiegato degli enti locali, n. 103 e Trib. amm. reg., 1986, I,

4211) con la quale venne ritenuta fondata la pretesa avanzata da taluni

dipendenti del comune di Bari con funzioni di direttore di settore ad

essere inquadrati nella prima qualifica dirigenziale ex art. 40 d.p.r. n.

347/83. In particolare, rilevato che il comune di Bari, in ossequio al

l'art. 23 d.p.r. 347/83, aveva proceduto, contestualmente all'attuazione

delle norme di primo inquadramento, ad adeguare il regolamento orga

nico secondo i contenuti prescritti dallo stesso d.p.r. n. 347, tenendo

ferma la struttura dei servizi già adottata con il piano di riorganizzazio

ne articolata in 'ripartizioni' e 'settori' (le prime qualificate unità ope

rative di massima dimensione e i secondi unità operative di grande con

sistenza, in un rapporto di immediata derivazione e graduazione, che

inscrive la prima struttura in un ordine apicale, e la seconda in un

ordine sottostante al primo), il Tar Puglia riconobbe che i direttori di

settore erano preposti a strutture organizzatorie immediatamente sotto

stanti a quelle apicali e in quanto tali a giusto titolo inquadrabili nella

prima qualifica dirigenziale a norma della lett. f) dell'art. 40 d.p.r. 347/83.

Quella statuizione finiva per proiettare i propri dieta sul profilo pro

fessionale di vicecapo ripartizione, sottostante a quello di capo riparti

zione e intermedio tra questo e il direttore di settore. I giudici pugliesi,

infatti, interpretarono il difetto di una struttura intermedia tra riparti

zione e settore pur in presenza, nel piano di riorganizzazione degli uffi

ci, del profilo professionale di vicecapo ripartizione, nel senso che tale

profilo non potesse correlarsi ad una struttura organizzatoria propria

Il Foro Italiano — 1992 — Parte III-19.

Diritto. — Sono infondate le eccezioni di inammissibilità del

l'appello. L'orientamento giurisprudenziale certamente condivisibile, che

limita l'appellabilità delle sentenze di ottemperanza alle sole sta

tuizioni «aberranti», cioè esorbitanti dal contenuto del giudica

to da attuare, è stato impropriamente richiamato dalle parti re

sistenti.

Infatti, il giudice dell'ottemperanza è vincolato, per la sua

stessa funzione, dalle statuizioni concrete della sentenza cui l'am

ministrazione non si sia conformata. Pertanto, se in sede di

ottemperanza venga attribuito ai ricorrenti un beneficio diverso

(eventualmente maggiore) di quello riconosciuto dal giudicato, la statuizione relativa è estranea all'ambito proprio del giudizio

di ottemperanza, e perciò non si sottrae al principio generale

della appellabilità.

e diversa ma dovesse circolare all'interno della struttura madre cui nor

malmente appartiene. Sulle indicazioni appena lumeggiate, i dipendenti del comune di Bari

appartenenti al profilo di vicedirettore di ripartizione (oggi non più esi

stente) fecero leva, a loro volta, per ottenere l'inquadramento nella se

conda qualifica dirigenziale. Con decisione 22 gennaio 1990, n. 4 (mas simata in Trib. amm. reg., 1990, I, 1493), il Tar Puglia ritenne fondata

anche siffatta pretesa. Formatosi il giudicato sulla pronuncia, tra i di

pendenti e il comune è iniziato il braccio di ferro in ordine alle modali

tà della sua esecuzione. Come si apprende dalla narrativa della sentenza riportata in epigrafe,

il Tar Puglia, adito in prima istanza dai dipendenti, con decisione 2

febbraio 1991, n. 24 (id., 1991, I, 3184), ha statuito che il commissario

ad acta, da nominarsi in caso di persistente inerzia da parte dell'ammi

nistrazione, avrebbe dovuto: a) procedere ai singoli reinquadramenti dei vice direttori di ripartizione nei posti vacanti di seconda qualifica

dirigenziale; b) per la parte non capiente procedere agli inquadramenti

previa trasformazione di altrettanti posti di prima qualifica dirigenziale in posti di seconda qualifica dirigenziale con obbligo di futuro riassor

bimento. In seconda istanza, a seguito di appello proposto dal comune, il Con

siglio di Stato ha stigmatizzato l'orientamento seguito dal tribunale re

gionale, canonizzando i principi massimati.

L'insegnamento dominante (a partire da Cons. Stato, ad plen., 29

gennaio 1980, n. 2, Foro it., 1980, III, 161, con nota di richiami) in

materia di rimedi esperibili nei confronti delle sentenze rese dai Tar

in sede di giudizio di ottemperanza, esclude l'appellabilità di tali sen

tenze quando contengono mere misure attuative del giudicato preesi

stente, sempre che queste ultime non si sostanzino in statuizioni aber

ranti o comunque estranee all'ambito e alla funzione propri del giudica to di ottemperanza. Viceversa, l'appello viene ritenuto ammissibile quando il Tar si è pronunciato, ovvero ha illegittimamente omesso di pronun ciarsi sulla regolarità in rito del giudizio instaurato, sulla sussistenza

delle condizioni soggettive ed oggettive dell'azione, nonché sulla fonda

tezza della pretesa azionata. Cfr. Cons, giust. amm. sic. 27 febbraio

1991, n. 36, id., Rep. 1991, voce Giustizia amministrativa, n. 255; Cons.

Stato, sez. VI, 31 ottobre 1991, n. 785, ibid., n. 256; sez. V 18 febbraio

1991, n. 142, ibid., n. 257; sez. VI 23 gennaio 1990, n. 126, id., Rep.

1990, voce cit., n. 219; sez. V 27 aprile 1990 n. 397, ibid., n. 282;

sez. VI 3 aprile 1990, n. 429, ibid., n. 283; 9 ottobre 1989, n. 1304,

id., Rep. 1989, voce cit., n. 242; sez. V 10 ottobre 1989, n. 618, ibid.,

n. 243; 13 aprile 1989, n. 212, ibid., n. 244; Cons, giust. amm. sic.

29 giugno 1989, n. 238, ibid., n. 246; Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile

1988, n. 330, id., Rep. 1988, voce cit., n. 240; 22 settembre 1987, n.

554, ibid., n. 716; 17 novembre 1987, n. 666, ibid., n. 805 ; 9 novembre

1985, n. 521, id., Rep. 1986, voce cit., n. 163; Cons, giust. amm. sic.

28 maggio 1985, n. 67, id., Rep. 1985, voce cit., n. 193; 29 aprile 1985,

n. 54, ibid., n. 194; 14 settembre 1983, n. 99, id., Rep. 1984, voce

cit., n. 197; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1983, n. 358, ibid., n.

250; sez. VI 30 giugno 1983, n. 534, id., Rep. 1983, voce cit., n. 209;

24 dicembre 1982, n. 722, ibid., n. 813; 5 febbraio 1982, n. 61, id.,

Rep. 1982, voce cit., n. 208; 26 febbraio 1982, n. 104, ibid., n. 209.

La specifica enunciazione dell'appellabilità delle sentenze rese dai tribu

nali amministrativi in sede di ottemperanza che abbiano contenuto co

gnitorio e di accertamento è fatta da Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio

1984, n. 33, id., Rep. 1984, voce cit., n. 249; sez. VI 21 maggio 1984,

n. 295, ibid., n. 251. Per l'inappellabilità delle sentenze rese in esito

al giudizio di ottemperanza (oltre alla risalente Cons. Stato, ad. plen., 14 luglio 1978, n. 23, id., 1978, III, 449, con nota di richiami e 1979,

III, 73, con nota di Scoca), v. Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 1985,

n. 567, id., Rep. 1985, voce cit., n. 626. Sugli ambiti entro cui è am

messo il ricorso in Cassazione avverso le sentenze pronunciate dal Con

siglio di Stato quale giudice dell'ottemperanza, v. Cass. 28 giugno 1991,

n. 7226, id., Rep. 1991, voce cit., n. 849; 10 maggio 1991, n. 5256,

ibid., n. 850; ord. 12 aprile 1990, n. 251, id., Rep. 1990, voce cit.,

n. 843; 26 febbraio 1990, n. 1456, ibid., n. 844; 5 giugno 1989, n.

2699, id., Rep. 1989, voce cit., n. 845; 11 dicembre 1987, n. 9211,

This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 18:14:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione V; decisione 7 aprile 1992, n. 297; Pres. Catallozzi, Est. Frattini; Comune di Bari (Avv. De Robertis, Ciocola, Vaiano) c. Bax

PARTE TERZA

Nel caso in esame, l'appellante ritiene che il giudicato avesse

stabilito esclusivamente il diritto al reinquadramento in una qua lifica più elevata (II dirigenziale, anziché I dirigenziale), ma non anche all'attribuzione di posti in organico (pur corrispondenti alla qualifica spettante) per i quali è previsto un diverso profilo

professionale con le relative mansioni.

Se nel merito fosse esatta la tesi dell'appellante, il giudice

dell'ottemperanza avrebbe mal applicato le statuizioni rimaste

ineseguite, attribuendo ai ricorrenti anche un profilo e le relati

ve mansioni superiori, e non soltanto la qualifica dovuta. An

che il secondo profilo di inammissibilità è infondato, perché le successive delibere commissariali, esattamente o inesattamen

te attuative della pronunzia di ottemperanza, sono e restano

impugnabili dinanzi al giudice competente (e sono state impu

id., Rep. 1988, voce cit., n. 728; 27 novembre 1987, n. 8792, id., Rep. 1987, voce cit., n. 925; 24 novembre 1986, n. 6895, id., 1987, I, 457, con nota di richiami.

Nel caso di specie, come si è accennato, si era formato il giudicato in ordine al fondamento della pretesa avanzata dai vice direttori di ri

partizione del comune di Bari ad essere inquadrati nella seconda quali fica dirigenziale in sede di applicazione del d.p.r. 347/83.

Secondo la quinta sezione del Consiglio di Stato la corretta esecuzio ne di siffatto giudicato comporta unicamente l'inquadramento dèi di

pendenti nella seconda qualifica dirigenziale e giammai l'attribuzione

agli stessi del profilo di capo ripartizione ovvero del profilo per defini

zione e naturalmente apicale. Al contrario, sostiene il supremo consesso

giurisdizionale amministrativo, i dipendenti devono conservare ad per sonam ed in soprannumero il profilo posseduto di vice capo ripartizio ne anche al fine di evitare che gli stessi lavoratori ottengano un profilo cui si può accedere solo per concorso.

Dalla lettura della motivazione, non è dato evincere appieno se la statuizione descritta costituisce l'esito normale di un giudizio quale quello intentato per ottenere il legittimo reinquadramento ai sensi dell'art. 40

d.p.r. 347/83 (o, per quel che conta, di norme analoghe), ovvero se essa è dovuta al fatto che la sentenza passata in giudicato, e della cui esecuzione si discute, non aveva affrontato in alcun modo il problema del profilo professionale da attribuire ai ricorrenti di cui era stata rico nosciuta fondata la pretesa fatta valere.

Per talune fattispecie relative all'applicazione dell'art. 40 d.p.r. 347/83, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1991, n. 927, id., Rep. 1991, voce

Impiegato degli enti locali, n. 87, secondo il quale l'art. 40, lett. /, d.p.r. 347/87 deve essere inteso nel senso che le strutture immediata mente sottostanti a quelle apicali negli enti di tipo uno sono quelle co me tali previste nel disegno organizzatorio dell'ente, con la conseguenza che l'inesistenza di un ufficio tra quello apicale e quello inferiore non

comporta l'automatico riconoscimento dell'ufficio sottordinato quale struttura immediatamente sottostante a quella di massima dimensione; Tar Lazio, sez. II, 10 novembre 1990, n. 1976, Trib. amm. reg., 1990, I, 4142, secondo cui nei comuni di tipo due i vice capo ripartizione devono essere inquadrati nella prima qualifica dirigenziale; Tar Emilia

Romagna, sez. Parma, 25 marzo 1986, n. 86, id., 1986, I, 1817, secon do cui la lettera / della norma citata non può trovare applicazione nel caso in cui l'organizzazione burocratica di un comune non si atteggi in forma piramidale ma orizzontale; Tar Emilia Romagna, sez. Parma, 9 gennaio 1986, n. 1, ibid., 1061, a cui dire in base all'allegato A del

d.p.r. 347/83 l'attribuzione della qualifica dirigenziale presuppone ne cessariamente l'elaborazione di un assetto organizzativo dell'ente mede simo che delinei le strutture di massime dimensioni, le strutture inter medie e quelle inferiori, non potendo a ciò supplire un criterio di carat tere contenutistico che si richiami alle specifiche funzioni dirigenziali.

Sui problemi connessi al riordino degli uffici comunali, v. Bartole, Mastragostino, Vandelli, Le autonomie territoriali, Bologna, 1991, 419; Prestigiacomo, Il potere organizzatorio dei comuni, in Nuova rass., 1991, 671; Ceruti, Riorganizzazione degli uffici e dei servizi nell'ente locale: orientamenti, id., 1989, 927; Pieraccioli, Riorganizzazione de

gli uffici e dei servizi degli enti locali (dall'art. 4 l. 8 gennaio 1979 n. 3 all'art. 14 d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347), in Ammin. it., 1986, 387; Melandri, Borgni, Riorganizzazione degli uffici e dei servizi del settore economato: piano e regolamenti, in Nuova rass., 1986, 88; Al

legretti, I silenzi sull'organizzazione degli uffici e sulle procedure, in

Regioni, 1985, 743; Dainese, Organizzazione degli uffici comunali -

Funzione di cordinamento del segretario comunale, in Comuni d'Italia, 1985, 639; Agnoli, La ristrutturazione dei servizi comunali - Alcune

osservazioni, in Ammin. it., 1984, 1353; Vitale, La ristrutturazione dei servizi comunali, in Nuova rass., 1983 , 2135; Visco Comandini, Il piano di riorganizzazione degli enti locali - Un 'indagine sulle provin ce italiane, in Riv. trim. dir. pubbl., 1983, 925; Rebora, Organizzazio ne e direzione dell'ente locale - Teoria e modelli per l'amministrazione

pubblica, Milano, 1983; Violante, Piani di riorganizzazione e di ri strutturazione dei comuni, in Riv. amm., 1982, 73.

Il Foro Italiano — 1992.

gnate da alcuni degli odierni appellanti) senza che perciò debba

sottrarsi al giudice d'appello la verifica della correttezza dei cri

teri generali che il primo giudice ha applicato per l'attuazione

del giudicato. Nel merito, l'appello è fondato.

Gli odierni appellati hanno ottenuto, con la sentenza 4/90

del Tar Puglia, il riconoscimento del loro diritto ad essere rein

quadrati nella superiore seconda qualifica dirigenziale, in quan to il profilo da essi posseduto — vice capo ripartizione — è

stato ritenuto sussumitele nel livello apicale, atteso che — af

ferma il giudice del merito della controversia — quel profilo

professionale circola all'interno della struttura madre (cioè la

ripartizione) cui normalmente appartiene». In altri termini, ferma e non controversa la diversità dei due

profili professionali di «capo ripartizione» e «vice-capo riparti

zione», il Tar ha ritenuto che pure ai secondi, e non solo ai

primi come affermava il comune, dovesse spettare il secondo

livello dirigenziale. Il giudicato, pertanto, non ha toccato il problema della esi

stenza di due profili professionali diversi nell'ambito del secon

do livello dirigenziale, il che esclude che una corretta ottempe ranza al giudicato si potesse stabilire con il trasferimento dal

profilo di «vice capo ripartizione» al profilo di «capo» riparti

zione, di tutti i ricorrenti in primo grado.

Questi ultimi hanno titolo — ivi compresi coloro per i quali a torto il comune prospetta la cessazione della materia del con

tendere — al reinquadramento retributivo funzionale nel secon

do livello dirigenziale a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Non hanno, invece, alcun titolo — pur avendo conseguito il livello appropriato — ad occupare posti di un diverso profilo

professionale — quello di capo ripartizione — perché a tale

diverso profilo si collegano mansioni che i ricorrenti non hanno

svolto, e che, comunque, ha diritto a svolgere chi abbia supera to il concorso per l'accesso alla posizione funzionale apicale. Frutto di un equivoco, dunque, tra profili professionali e livello

retributivo-funzionale è la statuizione impugnata, che nella so

stanza attribuisce agli interessati il beneficio — non previsto dal giudicato — della promozione ad un profilo diverso, men

tre si sarebbe dovuta limitare a disporre il reinquadramento ad

personam in soprannumero, fermo il profilo posseduto di vice

capo ripartizione, nel secondo livello dirigenziale con decorren

za 1° gennaio 1983.

In conclusione, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, va stabilito che il comune dovrà inquadrare ad personam nel

secondo livello dirigenziale ex d.p.r. 347/83 tutti gli odierni ap

pellati con decorrenza 1° gennaio 1983, in soprannumero nel

profilo professionale da ciascuno posseduto. A tali criteri si at

terrà il commissario ad acta nell'adozione dei provvedimenti dovuti.

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 16 marzo

1992, n. 8; Pres. Crisci, Est. Bozzi; Min. trasporti c. Denitto

ed altra (Avv. Recca). Annulla Tar Lazio, sez. Ili, 13 gen naio 1989, tin, 18 e 25.

Impiegato dello Stato e pubblico — Dipendenti dell'Azienda

autonoma di assistenza al volo transitati al ministero dei tra

sporti — Trattamento pari o superiore a quello già in godi mento — Esclusione (D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, statuto

degli impiegati civili dello Stato, art. 202; d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1079, nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del perso nale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad

ordinamento autonomo, art. 12; d.p.r. 24 marzo 1981 n. 145, ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale).

L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo

generale non può considerarsi come appartenente alla «am

ministrazione statale», secondo la normale accezione del ter

mine di cui all'art. 12 d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1079 (in relazione all'art. 202 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3), né può

This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 18:14:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended